Premessa
L’ipertesto che
proponiamo è pensato per fornire uno strumento, sempre più agile e
completo, di consultazione e di lavoro per quanti operano quotidianamente
sul versante dell’applicazione contrattuale e della contrattazione
integrativa.
Di qui l’impegno per
evidenziare i rimandi del CCNL vigente ai precedenti accordi nazionali e
alla legislazione di riferimento facendone così un “testo integrato”.
Di qui lo sforzo di
evidenziare le trasformazioni che hanno interessato il contratto nazionale
in vigore al fine di fornire, da un lato, una lettura dinamica
dell’attività contrattuale, dall’altro, di garantire un supporto
all’attività vertenziale.
Di qui la scelta di
utilizzare le tecniche ipertestuali per unire alla facilità di
consultazione, la completezza informativa.
L’ipertesto che presentiamo
offre infatti la possibilità di accedere, attraverso un percorso guidato e
facilitato, non soltanto alle parti vigenti del CCNL ma anche di risalire,
con altrettanta facilità, alle parti del contratto o alle norme collegate,
che, nel tempo, sono state disapplicate.
Nell’ipertesto
realizzato è infatti possibile utilizzare i collegamenti
(evidenziati in azzurro) per accedere velocemente ad altre parti del
contratto, oppure alla normativa citata nell’accordo o, ancora, alle
parti e leggi disapplicate (riportate nell’Appendice A) e che tuttavia
costituiscono una “memoria” essenziale per quanti operano in ambito
sindacale.
Quello del Contratto
collettivo nazionale della Sanità rappresenta il primo ipertesto integrato
realizzato dalla Categoria e inaugura, sperimentandolo, un impegno che
interesserà tutti gli altri comparti organizzati dalla Funzione Pubblica –
CGIL.
a
cura del Comparto Sanità e dell'Ufficio giuridico della Fp
Cgil Nazionale
Ipertesto integrato del
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002 - 2003
aggiornato al gennaio
2006
Indice
PARTE I
TITOLO I - Disposizioni
generali
Capo I
- Campo di applicazione
Art. 1
: Campo di
applicazione del CCNL
2002/2005
e
Art.
1 comma 2 e
comma 3
del CCNL
1998/2001
Art. 2 :
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
del CCNL 2002/2005
TITOLO II - RELAZIONI E
DIRITTI SINDACALI
CAPO I - OBIETTIVI E
STRUMENTI
Art. 3 :
Relazioni sindacali
del CCNL 2002/2005
e
Art.
3 del CCNL 1998/2001
Art.
4 del CCNL 1998/2001: Contrattazione collettiva integrativa
Art. 4 :
Tempi e procedure
per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
del CCNL 2002/2005
Art.
6 del CCNL 1998/2001: Informazione, concertazione,
consultazione e Commissioni paritetiche
CAPO II - Forme di
partecipazione
Art.
7 del CCNL 1998/2001: Comitati per le pari opportunità
Art.
48 del CCNL integrativo 1998/2001: Codice di comportamento
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art. 5 :
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
del CCNL 2002/2005
CAPO III - PREROGATIVE E
DIRITTI SINDACALI
Art. 6 :
Norma di rinvio del CCNL
2002/2005
Art. 8 del CCNL 1998/2001:
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro
Art. 9 del CCNL 1998/2001:
Composizione delle delegazioni
Art. 2
del CCNL Integrativo 1998/2001:
Diritto di assemblea
Art. 3
del CCNL Integrativo 1998/2001:
Patronato sindacale
Art. 7 :
Coordinamento
Regionale del CCNL 2002/2005
Capo IV - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art.
10 del CCNL 1998/2001: Clausole di raffreddamento
Art.
11 del CCNL 1998/2001: Interpretazione autentica dei
contratti collettivi
TITOLO III - POLITICHE DI
SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
CAPO I
- OBIETTIVI
Art. 17 :
Obiettivi del CCNL
2002/2005
e
Art.
12 del CCNL 1998/2001
CAPO II
- CLASSIFICAZIONE
Art. 8 :
Conferma dei
principi del sistema
del CCNL 2002/2005
Art.
13 del CCNL 1998/2001: Il sistema di classificazione del
personale
Art. 9 : Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
del CCNL 2002/2005
Art.
14 del CCNL 1998/2001: Accesso dall'esterno
Art.
15 del CCNL 1998/2001: Progressione interna nel sistema classificatorio
Art.
16 del CCNL 1998/2001: Criteri e procedure per i passaggi
tra categorie
Art.
17 del CCNL 1998/2001: Criteri e procedure per i passaggi
all'interno di ciascuna categoria
Art.
35 del CCNL 1998/2001: Criteri per la progressione economica
orizzontale
Art.
18 del CCNL 1998/2001: Norma di inquadramento del personale
in servizio
Art.
28 del CCNL 1998/2001: Mansioni superiori e
art. 41, c.
3 del CCNL Integrativo 1998/2001
CAPO III
- Le posizioni
organizzative
Art.
20 del CCNL 1998/2001: Posizioni organizzative e graduazioni
delle funzioni
Art.
21 del CCNL 1998/2001: Affidamento degli incarichi per le
posizioni organizzative e loro revoca come modificato
art. 11
del CCNL II° Biennio economico 2000-2001
Art.
36 del CCNL 1998/2001:
Misura dell’indennità di funzione
come modificato
art. 11
del CCNL II° Biennio economico 2000-2001
CAPO IV
- NUOVI PROFILI
Art. 18 :
Nuovi profili
del CCNL 2002/2005
e
Art.
19 del CCNL 1998/2001
Art.
4 del CCNL Integrativo 1998/2001: Modifiche ed integrazioni
alla categoria B: Operatore socio sanitario
Art.
5 del CCNL Integrativo 1998/2001: Modifiche ed integrazioni
alle categorie C e D: Profili sanitari e dell'assistente sociale
Art.
22 del CCNL 1998/2001: Norma finale e transitoria
Art. 7
del CCNL 2000/2001 II biennio economico: Finalità e campo di
applicazione delle risorse aggiuntive
Art. 8
del CCNL 2000/2001 II biennio economico: Utilizzo delle risorse
aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico e profilo di assistente
sociale
Art. 9 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
Trasformazione dei posti e passaggi
Art. 10
del CCNL 2000/2001 II biennio economico: Coordinamento
Art. 12
del CCNL 2000/2001 II biennio economico: Norma
programmatica
Art. 19 :
Investimenti sul
personale per il processo di riorganizzazione aziendale
del CCNL 2002/2005
TITOLO IV
- Costituzione del RAPPORTO DI
LAVORO
Capo I
- RAPPORTO DI
LAVORO
Art._14 del CCNL 1994/1997:
Il contratto individuale di lavoro
Art._15 del CCNL 1994/1997:
Il
periodo di prova come modificato dal
art. 41,
comma 2 del CCNL 1998/2001
Capo II - Orario di
lavoro
Art._26 del CCNL
1998/2001: Orario di lavoro
Art._27 del CCNL 1998/2001:
Riduzione dell'orario
Capo III - lavoro
STRAORDINARIO
Art.
34 del CCNL 1998/2001: Lavoro straordinario come modificato dall'art.
39 del CCNL Integrativo 1998/2001
Art.
40 del CCNL Integrativo 1998/2001: Banca delle ore
Capo Iv
- ferie e
festivita' - riposi
Art.
19 del CCNL 1994/1997: Ferie e festività come modificato dall'art.
23, comma 4 del CCNL 2002/2005
Art.
20 del CCNL 1994/1997: Riposo settimanale
Art.
8 del CCNL integrativo 1998/2001: Compensi per ferie non
godute
Art.
9 del CCNL integrativo 1998/2001: Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate che integra dall'art.
20 del CCNL 1994/1997 e l'art.
34 del CCNL 1998/2001
Capo v
- lAVORO NOTTURNO, SERVIZIO DI PRONTA
DISPONIBILITA'
Art.
10 del CCNL integrativo 1998/2001: Lavoro notturno
Art.
7 del CCNL integrativo 1998/2001: Servizio di pronta
disponibilità
Capo vi
- pERMESSI - ASPETTATIVA - CONGEDI
Art.
21 del CCNL 1994/1997: Permessi retribuiti come modificato dall'art.
41, comma 1 del CCNL 1998/2001 e dall'art. 23, comma 2,
del CCNL 2002/2005
Art.
22 del CCNL 1994/1997: Permessi brevi
Art. 12 del CCNL
integrativo 1998/2001: Aspettativa
Art.
13 del CCNL
integrativo 1998/2001: Altre aspettative previste per disposizioni
di legge come integrato dall'art. 23,
comma 1, del CCNL 2002/2005
Art. 16 del CCNL
integrativo 1998/2001: Congedi per eventi e cause particolari
Art.
17 del CCNL
integrativo 1998/2001: Congedi dei genitori
Capo vii -
mALATTIA E INFORTUNI - TUTELE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI
SALUTE
Art.
23 del CCNL 1994/1997: Assenze per malattia come modificato dall'art.
11 del CCNL integrativo 1998/2001
Tabella n. 2
del CCNL 1994/1997: Assenze per malattia - Esempi pratici:
Art.
24 del CCNL 1994/1997: Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a cause di servizio
Art.
14 del CCNL integrativo 1998/2001: Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
Art.
15 del CCNL integrativo 1998/2001: Tutela dei dipendenti
portatori di handicap
Art.
6 del CCNL integrativo 1998/2001: Mutamento di profilo per
inidoneità psico-fisica
Art. 47
del CCNL
integrativo 1998/2001: Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali come modificato dall'art.
23, comma 3, del CCNL 2002/2005
Capo viiI
-
Servizio Militare
Art.
26 del CCNL 1994/1997: Servizio militare
Capo IX
-
Disposizioni di particolare interesse
Art.
25 del CCNL integrativo 1998/2001: Copertura assicurativa
Art.
26 del CCNL integrativo 1998/2001: Patrocinio legale
Art.
27 del CCNL integrativo 1998/2001: Clausole speciali
Art.
28 del CCNL integrativo 1998/2001: Diritti derivanti da
invenzioni industriali
Art.
29 del CCNL integrativo 1998/2001: Mensa
Art.
30 del CCNL integrativo 1998/2001: Attività sociali,
culturali e ricreative
TITOLO V - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
-
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art.
31 del CCNL integrativo 1998/2001: Assunzioni a tempo determinato
con successive modificazioni dovute al DLgs. 368/2001 entrato in vigore il
24 ottobre 2001.
Art.
32 del CCNL integrativo 1998/2001: Contratto di fornitura di
lavoro temporaneo
Art.
33 del CCNL integrativo 1998/2001: Contratto di formazione e
lavoro
Art.
36 del CCNL integrativo 1998/2001: Disciplina sperimentale del telelavoro
Capo II - Tempo parziale
Art. 22:
Tempo parziale del CCNL
2002/2005
Art.
23 del CCNL 1998/2001: Rapporto di lavoro a tempo
parziale
Art.
24 del CCNL 1998/2001: Orario di lavoro del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale come modificato dall'art.
34 del CCNL integrativo 1998/2001
Art.
35 del CCNL integrativo 1998/2001:Trattamento
economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
TITOLO VI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO -
MOBILITA'
Capo I -
rISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
37 del CCNL 1994/1997: Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art.
38 del CCNL 1994/1997: Obblighi delle parti
Art.
39 del CCNL 1994/1997: Termini di preavviso
Art.
24 del CCNL integrativo 1998/2001: Ricostituzione del
rapporto di lavoro
Art. 46 del CCNL
integrativo 1998/2001: Trattamento di fine rapporto
Capo II
-
Accordi di mobilita'
Art. 21 : Mobilità
del CCNL 2002/2005
Art. 33
del CCNL
1994/1997: Accordi di mobilità
Art. 18 del CCNL
integrativo 1998/2001: Mobilità interna
Art. 19
del CCNL
integrativo 1998/2001: Mobilità volontaria tra aziende ed enti del
comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi
Art.
20 del CCNL integrativo 1998/2001: Comando
Art. 21
del CCNL integrativo 1998/2001: Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
TITOLO VII - FORMAZIONE
Capo I -
formazione e aggiornamento professionale
Art. 20 :
Formazione ed ECM del CCNL
2002/2005
Art.
29 del CCNL 1998/2001: Formazione e aggiornamento
professionale
Art. 22 del CCNL
integrativo 1998/2001: Diritto allo studio
Art. 23 del CCNL
integrativo 1998/2001: Congedi per la formazione
TITOLO VIII - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
CAPO I - NORME
DISCIPLINARI
Art. 10 :
Clausole generali del CCNL
2002/2005
Art. 11 :
Modifiche
all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
del CCNL 2002/2005
Art.
28 del CCNL 1994/1997: Doveri del dipendente con le modifiche
apportate dall'art. 11 del CCNL
2002/2005
Art. 12 :
Modifiche
all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
del CCNL 2002/2005
Art.
29 del CCNL 1994/1997:
Sanzioni e procedure disciplinari con le modifiche apportate dall'art.
12 del CCNL 2002/2005
Art. 13 :
Codice
disciplinare del CCNL
2002/2005
Art.
31 del CCNL 1994/1997:
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 14 :
Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
del CCNL 2002/2005
Art. 15 :
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
del CCNL 2002/2005
Art. 16 :
Norme transitorie
per i procedimenti disciplinari
del CCNL 2002/2005
Art.
51 del CCNL Integrativo
1998/2001: Procedure di conciliazione ed arbitrato
PARTE II - TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I -
Retribuzione
e busta paga
Art. 37 del CCNL Integrativo
1998/2001: Retribuzioni e sue definizioni
Art. 38 del CCNL Integrativo
1998/2001: Struttura della busta paga
Capo II -
Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione
Art. 30 del CCNL
1998/2001: Trattamento economico stipendiale di prima applicazione
Art. 31 del CCNL
1998/2001: Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico
come modificato dall'art.
9 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
Trasformazione dei posti e passaggi
Capo III -
Nuovi trattamenti economici
Art. 24 : Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
del CCNL 2002/2005
Art. 32 del CCNL
1998/2001: Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
Art. 14 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: Effetti dei nuovi stipendi
Art. 35 : Effetti dei nuovi
stipendi del CCNL 2002/2005
Capo Iv -
INDENNITA'
Art. 44 del CCNL 1994/1997:
Indennità per particolari condizioni di lavoro
Art. 45 del CCNL 1994/1997:
Indennità
di qualificazione e valorizzazione delle responsabilità come
modificato dall'art. 41, comma 7,
del CCNL 1998/2001
Art. 5 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: Indennità di rischio da radiazioni
Art.
41 del CCNL integrativo
1998/2001: Bilinguismo
Art.
44 del CCNL integrativo
1998/2001: Trattamento di trasferta
Art.
45 del CCNL integrativo
1998/2001: Trattamento di trasferimento
Art. 25 : Indennità per
turni notturni e festivi del
CCNL 2002/2005
Art. 26 : Indennità per
l'assistenza domiciliare del
CCNL 2002/2005
Art. 27 : Indennità SERT
del CCNL 2002/2005
Art. 28 : Indennità del
personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS
del CCNL 2002/2005
CAPO V - FONDI
Art.
41, comma 4, del CCNL 1998/2001:
Disposizioni particolari
Art. 29 : Fondo per i
compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno
del CCNL 2002/2005
Art. 30 : Fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali
del CCNL 2002/2005
Art. 31 : Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica del
CCNL 2002/2005
Art. 32 : Risorse per la
contrattazione integrativa del
CCNL 2002/2005
Art. 33 : Utilizzo delle
risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
del CCNL 2002/2005
Art. 34 : Norma di
riequilibrio del CCNL
2002/2005
Capo VI - Sistema classificatorio -
Trattamenti accessori
Art.
37 del CCNL 1998/2001:
Finanziamento
del sistema classificatorio
Art.
38 del CCNL 1998/2001:
Finanziamento dei trattamenti accessori
Art. 43 del CCNL
1994/1997: Disciplina per il finanziamento del trattamento
accessorio legato alle posizioni di lavoro come rideterminato dall'art. 2
del CCNL 1994/1997 II biennio economico: Rideterminazione del
finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio
legato alle posizioni di lavoro
Art. 46 del CCNL
1994/1997: Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
legato alla produttività come rideterminato
dall'art. 3
del CCNL 1994/1997 II biennio economico: Risorse aggiuntive e
risparmi di gestione per l'incremento del fondo destinato alla
produttività collettiva
Art. 47 del CCNL
1994/1997: Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
Art. 48 del CCNL
1994/1997: La qualità della prestazione individuale
Capo VII - Fasce retributive -
posizioni organizzative
Art.
39 del CCNL 1998/2001:
Finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative
della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica
Art.
40 del CCNL 1998/2001:
Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento
dell'indennità infermieristica e del livello VIII bis
Art. 2 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: Incrementi tabellari
Art. 3 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: Finanziamento dei trattamenti economici
Art. 4 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: Utilizzo delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa
Titolo XI - Disposizioni finali
CAPO I - DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 23
: Disposizioni
particolari del CCNL 2002/2005
Art. 13 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: Previdenza complementare
Art.
42
del CCNL Integrativo 1998/2001: Trattenute per scioperi
brevi
Art.
43
del CCNL Integrativo 1998/2001: Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
come integrato dall' art. 23,
comma 9, del CCNL 2002/2005
Art. 50 del CCNL Integrativo 1998/2001:
Norma speciale per le A.R.P.A.
CAPO
II - NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 36 : Norma Finale
del CCNL 2002/2005
Art. 37 : Disapplicazioni
del CCNL 2002/2005
Tabella A
Sviluppo della tabella A per fasce
Tabella B
Prospetto 1
Trattamento economico iniziale a decorrere
da 1/1/2002
Prospetto 2
Trattamento economico iniziale a
decorrere da 1/1/2002
Tabella C
Tabella D
Tabella E
VALORI ANNUI
LORDI DELL' INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA A CORRISPONDERE PER DODICI
MENSILITA'
Allegato 1
Allegato 2
Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Dichiarazioni a
verbale e congiunte
Appendice A
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002 – 2003
In data 19 Aprile
2004, alle ore 17.30, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 2002-2005 ed al
I Biennio economico 2002-2003 del personale del Comparto Sanità tra le
parti sottoindicate:
per l' ARAN:
Avv. Guido Fantoni
(Presidente) (firmato)
Per i rappresentanti
delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS. di
categoria |
Confederazioni
sindacali |
CGIL FP
(firmato) |
CGIL (firmato) |
CISL FPS
(firmato) |
CISL (firmato) |
UIL FPL
(firmato) |
UIL (firmato) |
FSI (firmato) |
USAE (firmato) |
FIALS (firmato) |
CONFSAL
(firmato) |
Al termine, le parti
sopracitate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002 – 2003
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni
generali
Capo I
Campo di applicazione
Art. 1
Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i
dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto
di cui all'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale
dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino -
ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione
o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di
lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo
quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Nel testo del
presente contratto, i riferimenti normativi al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (in
particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 come modificato ed integrato
dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs.
n. 502 del 1992"(1).
I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni sono riportati come "d.lgs.
n.165 del 2001"(2). Le leggi nn.
53 del 2000,
1204 del 1971 e successive
modificazioni ed integrazioni sono confluite nel
T.U. n. 151 del 2001
(3).
4. Il riferimento
alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie,
istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre
2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
(1) Testo
coordinato con integrazioni e modificazioni fino al Decreto legge
10
gennaio 2006, n. 4 (Finanziaria 2006)
(2)
Testo coordinato con
integrazioni e modificazioni fino alla Legge di conversione del 17 agosto
2005, n. 168.
(3) Testo
aggiornato al Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115, Legge 15 ottobre
2003, n. 289, e alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Resta vigente l'art.
1 comma 2 del CCNL 1998/2001: "Campo
di applicazione"
5. Nel testo del
presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il dirigente
preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di
organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano
genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Resta vigente l'art.
1 comma 3 del CCNL 1998/2001: "Campo
di applicazione"
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la
parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
2. Gli effetti
giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN
con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il
presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare
periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo
di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo
del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura degli
artt. 47 e
48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di
rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'accordo del luglio 1993.
8. Il presente
articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL del 7 aprile 1999 che è, pertanto,
disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E
DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E
STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7 aprile 1999 e dal CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con le modifiche riportate ai
seguenti articoli.
Resta vigente l'art.
3 del CCNL 1998/2001: "Relazioni sindacali"
Resta vigente l'art.
4 del CCNL 1998/2001: "Contrattazione collettiva integrativa"
Art. 4
Tempi e procedure
per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica
sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati
in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la
parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di
rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di
rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti
collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la
loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli
enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Il presente
articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 7 aprile 1999 che è, pertanto,
disapplicato.
Resta vigente l'art.
6 del CCNL 1998/2001: "Informazione, concertazione, consultazione e
Commissioni paritetiche"
CAPO II
Forme di
partecipazione
Resta vigente l'art.
7 del CCNL 1998/2001: "Comitati per le pari opportunità"
Resta vigente l'art.
48 del CCNL integrativo 1998/2001: "Codice di comportamento relativo
alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro"
Art. 5
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma
di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore
di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va
prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da
una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel
tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni
di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la
dignità del lavoratore stesso nell'ambito della unità operativa di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al
comma 1, le parti, anche con riguardo alla
risoluzione del Parlamento
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di
tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il
verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e
mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle
forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile
1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso
ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e
alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte
formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito
delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione
all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati
valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per
la formazione, previsti dall'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del
personale.
6. I Comitati sono
costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni
Sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei
Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le
pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti
favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti
idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto
dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui
al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati
possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle
riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E
DIRITTI SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio
1. Per le
prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal
CCNQ
del 7 agosto 1998, in particolare all'art.10, comma 2 relativo alle
modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti
nonché ai CCNQ stipulati il
27 gennaio 1999, il
9 agosto 2000, il
13
febbraio 2001 ed il
18 dicembre 2002 e loro successive modificazioni.
2. Il secondo alinea
dell'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal
seguente:
"- dalle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale;"
Resta vigente l'art. 8
del CCNL 1998/2001: "Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro"
Resta vigente l'art.
9
del CCNL 1998/2001: "Composizione delle delegazioni"
Resta vigente l'art. 2 del CCNL Integrativo 1998/2001:
"Diritto di assemblea"
Resta vigente l'art. 3 del CCNL Integrativo 1998/2001:
"Patronato sindacale"
Art. 7
Coordinamento
Regionale
1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40
del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di
indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa
informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 33 ed, in
particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà
essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi
aziendali e regionali;
b) alla
realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
c) alle
metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica
del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31,
comma 2, lett. a);
d)
alla
modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero
complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL
7 aprile 1999, confermato dall'art.31, comma 8 del presente contratto).
2. Con riferimento
al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole
contrattuali previste per la formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999, confermato dall'art.31 del presente contratto, nonchè le
modalità di incremento ivi stabilite.
3. L'art. 6, comma 4
del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento professionale" è
integrato dal periodo "e
sulla la verifica dell'entità dei fondi di cui agli
artt. 38 e
39 del CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e
degli enti ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora,
rispettivamente artt.
30 e
31 del presente contratto) limitatamente a
quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di
programmazione regionale, assunti in applicazione del
d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando
il valore della spesa regionale dei fondi medesimi". L'ultimo periodo del
comma è abrogato.
4. Copia delle linee
generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per
l'applicazione dell'art. 6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno
inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art.
46 del d.lgs n. 165 del 2001.
Capo IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Resta vigente l'art.
10 del CCNL 1998/2001: "Clausole di raffreddamento"
Resta vigente l'art.
11 del CCNL 1998/2001: "Interpretazione autentica dei contratti
collettivi"
TITOLO III
POLITICHE DI
SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
CAPO I
OBIETTIVI
Art. 17
Obiettivi
1. Con il presente
contratto, inteso come strumento indispensabile per realizzare gli
obiettivi delle riforme in atto, le parti intendono continuare a favorire
il processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti iniziato
sin dal quadriennio 1994 – 1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 -
2001 con la nuova classificazione del personale.
2. A tal fine,
mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse aggiuntive
regionali, è possibile continuare ad incentivare il percorso di
valorizzazione e riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per
il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza
avviato, in particolare, con il precedente biennio nonché ad incrementare
la produttività aziendale per correlarla ai bisogni ed esigenze degli
utenti.
3. Per il
raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse
disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel presente
capo e nella parte II - capo II - del trattamento economico.
Resta vigente l'art.
12 del CCNL 1998/2001: "Obiettivi"
CAPO II
CLASSIFICAZIONE
Art. 8
Conferma dei
principi del sistema
1. Nel quadro della
riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il progressivo
miglioramento della funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché
promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'assistenza erogata,
le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale
sistema di
classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche
con il presente contratto, nel processo di valorizzazione professionale
dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla riforma
stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore
privato.
2. Nella prospettiva
di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e sulla base
dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità
organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente
quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa debba
valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato
sistema classificatorio:
a) rispetto delle percentuali di accesso dall'esterno secondo le vigenti
disposizioni;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e
i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 16
del CCNL del 7 aprile 1999, all'esperienza professionale, al titolo di
studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive
finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del
punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che
hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi automatismi
generalizzati e basati solo sull'anzianità di servizio;
c)
nelle
progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto della
provenienza del personale dal livello economico immediatamente inferiore.
3. Un ruolo
fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una
serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale
fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze,
nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve
essere data piena attuazione all'art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, come
integrato dall'art. 20 del presente contratto, in particolare rendendo
disponibili le risorse indicate nell'ultimo comma di tale ultima norma.
4. Le parti
confermano, altresì il sistema della progressione economica orizzontale
disciplinato dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i
criteri ivi indicati ed, in particolare, l'adozione di metodologie per la
valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli
dipendenti - oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lettera B) del CCNL 7 aprile 1999 - da utilizzare unitamente agli elementi previsti dalla
medesima norma.
5. Infine le parti
si danno reciproco atto della operatività dei contratti integrativi già
stipulati aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio
secondo i livelli e per le parti demandate a tale fonte e,
conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria
autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione
degli stessi.
Resta vigente l'art.
13 del CCNL 1998/2001: "Il sistema di classificazione del personale"
Art. 9
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
1. Le parti,
inoltre, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio
di cui all'art. 8 e tenuto presente quanto previsto dagli
art. 18 e
seguenti del presente contratto sulle politiche di gestione del personale,
si danno atto della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva
di pervenire ad una semplificazione del sistema di classificazione per una
migliore gestione ed un impiego più flessibile delle risorse umane anche
attraverso la ricomposizione dei processi lavorativi all'interno della
medesima categoria mediante un arricchimento delle attuali declaratorie
che consenta di adeguare il sistema di classificazione alle esigenze poste
alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è
istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL,
una Commissione Paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e
Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire
tutti gli elementi di conoscenza idonei al monitoraggio del sistema
classificatorio nonchè per formulare eventuali proposte dirette alla
eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel comma 1.
Resta vigente l'art.
14 del CCNL 1998/2001: "Accesso dall'esterno"
Resta vigente l'art.
15 del CCNL 1998/2001: "Progressione interna nel sistema classificatorio"
Resta vigente l'art.
16 del CCNL 1998/2001: "Criteri e procedure per i passaggi tra
categorie"
Resta vigente l'art.
17 del CCNL 1998/2001: "Criteri e procedure per i passaggi all'interno
di ciascuna categoria"
Resta vigente l'art.
35 del CCNL 1998/2001: "Criteri per la progressione economica
orizzontale"
Resta vigente l'art.
18 del CCNL 1998/2001: "Norma di inquadramento del personale in
servizio"
Resta vigente l'art.
28 del CCNL 1998/2001: "Mansioni superiori" e
art. 41, c.
3 CCNL 1998/2001
CAPO III
Le posizioni
organizzative
Resta vigente l'art.
20 del CCNL 1998/2001: "Posizioni organizzative e graduazioni delle
funzioni"
Resta vigente l'art.
21 del CCNL 1998/2001: "Affidamento degli incarichi per le
posizioni organizzative e loro revoca" come modificato
art. 11
del CCNL II° Biennio economico 2000-2001
Resta vigente l'art.
36 del CCNL 1998/2001: "Misura
dell’indennità di funzione"
come modificato
art. 11
del CCNL II° Biennio economico 2000-2001
CAPO IV
NUOVI PROFILI
Art. 18
Nuovi profili
1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo
sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7
aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel
ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con la medesima
decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i
profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di
massaggiatore e masso -fisioterapista (figure attualmente inquadrate nel
livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.
3. In applicazione
dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è
modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai
nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)
4. Per i passaggi
alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente
inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri
di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e
ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della
professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in
relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
5. Il passaggio alla
categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la
contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B,
livello economico Bs.
6. Ove il passaggio
dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico
riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico
coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile
1999), allo stesso continua ad essere erogata l'indennità professionale
specifica di cui alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico (ora tabella E del presente contratto), a fronte della conferma
della posizione organizzativa da parte dell'azienda o ente anche nel nuovo
profilo della categoria C.
7. Per il profilo
dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, è confermata l'ascrizione alla
categoria B, livello economico Bs.
8. Per facilitare
l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2
mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario
del presente articolo, il fondo dell'art. 31 è incrementato nella misura
indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea . Per la procedura della
trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito
nell'art. 19, comma 1, lett. d).
9. Per una ulteriore
valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia
all'art. 28.
Resta vigente l'art.
19 del CCNL 1998/2001: "Nuovi profili"
Resta vigente l'art.
4 del CCNL Integrativo 1998/2001: "Modifiche ed integrazioni alla
categoria B: Operatore socio sanitario"
Resta vigente l'art.
5 del CCNL Integrativo 1998/2001: "Modifiche ed integrazioni alle
categorie C e D: Profili sanitari e dell'assistente sociale"
Resta vigente l'art.
22 del CCNL 1998/2001: "Norma finale e transitoria"
Resta vigente l'art. 7 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
"Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive"
Resta vigente l'art. 8 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
"Utilizzo delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico e
profilo di assistente sociale"
Resta vigente l'art. 9 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
"Trasformazione dei posti e passaggi"
Resta vigente l'art. 10 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
"Coordinamento"
Resta vigente l'art. 12 del CCNL 2000/2001 II biennio economico:
"Norma
programmatica""
Art. 19
Investimenti sul
personale per il processo di riorganizzazione aziendale
1. Con il presente
articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi
dell'art.17. A tal fine:
a)
l'art.
12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al secondo biennio
economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile nei confronti del personale
originariamente destinatario della norma esclusivamente presso le aziende
ed enti che non abbiano provveduto a darne attuazione. Il finanziamento a
suo tempo stabilito nella clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo
professionale - per quanto attiene la procedura - avviene secondo le
precisazioni contenute nella lettera d).
b) per
il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto
2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II
biennio 2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto
dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio
nel livello economico Ds , con mantenimento del coordinamento e della
relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede
con le risorse di cui all'art.31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale
scopo anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni
caso l'inquadramento economico del personale interessato nella nuova
posizione avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile
1999, come modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c)
lo
sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato
delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in
tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà
garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento
economico sono le medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è
previsto nell'art. 31, comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in
vigore del presente contratto il personale della categoria D cui sia stata
conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di
un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello
economico Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7
aprile 1999, con precedenza nel passaggio.
d) al
personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di
consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonchè il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota
di risorse di cui all'art.
art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel
caso in cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali
alla copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato
art. 31
contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a
ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito
della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi
di livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui
agli
artt. 16 e
17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999 nonchè dei
requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie di cui
all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. L'inquadramento
economico nella posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi
dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art.
23, comma 6 del presente CCNL. Per le aziende destinatarie della lettera
a), il finanziamento della presente clausola è aggiuntivo rispetto a
quello previsto nell'art. 12 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico.
2. Nei casi previsti
dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di individuare per i
profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con
oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le procedure
dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 - della garanzia dell'adeguato accesso
dall'esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
3. Dall'applicazione
del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo tecnico
destinatari dell'art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico
finanziamento.
TITOLO IV
Costituzione del RAPPORTO DI
LAVORO
Capo I
RAPPORTO DI
LAVORO
Resta vigente l'art._14 del CCNL 1994/1997:
"Il contratto individuale di lavoro"
Resta vigente l'art._15 del CCNL 1994/1997:
"Il
periodo di prova" come modificato dal
art. 41,
comma 2 del CCNL 1998/2001
Capo II
Orario di
lavoro
Resta vigente l'art._26 del CCNL
1998/2001: "Orario di lavoro"
Resta vigente l'art._27 del CCNL 1998/2001:
"Riduzione dell'orario"
Capo III
lavoro
STRAORDINARIO
Resta vigente l'art.
34 del CCNL 1998/2001: "Lavoro straordinario" come modificato dall'art.
39 del CCNL Integrativo 1998/2001
Resta vigente l'art.
40 del CCNL Integrativo 1998/2001: "Banca delle ore"
Capo Iv
ferie e
festivita', riposi
Resta vigente l'art.
19 del CCNL 1994/1997: "Ferie e festività" come modificato dall'art.
23, comma 4 del CCNL 2002/2005
Resta vigente l'art.
20 del CCNL 1994/1997: "Riposo settimanale"
Resta vigente l'art.
8 del CCNL integrativo 1998/2001: "Compensi per ferie non godute"
Resta vigente l'art.
9 del CCNL integrativo 1998/2001: "Riposo compensativo per le giornate
festive lavorate" che integra l'art.
20 del CCNL 1994/1997 e l'art.
34 del CCNL 1998/2001
Capo v
lAVORO NOTTURNO, SERVIZIO DI PRONTA
DISPONIBILITA'
Resta vigente l'art.
10 del CCNL integrativo 1998/2001: "Lavoro notturno"
Resta vigente l'art.
7 del CCNL integrativo 1998/2001: "Servizio di pronta disponibilità"
Capo vi
pERMESSI - ASPETTATIVA - CONGEDI
Resta vigente l'art.
21 del CCNL 1994/1997: "Permessi retribuiti" come modificato dall'art.
41, comma 1 del CCNL 1998/2001 e dall'art. 23, comma 2, del CCNL 2002/2005
Resta vigente l'art.
22 del CCNL 1994/1997: "Permessi brevi"
Resta vigente l'art. 12 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Aspettativa"
Resta vigente l'art.
13 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Altre aspettative previste per disposizioni
di legge" come integrato dall'art. 23,
comma 1, del CCNL 2002/2005
Resta vigente l'art. 16 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Congedi per eventi e cause particolari"
Resta vigente l'art.
17 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Congedi dei genitori"
Capo vii
mALATTIA E INFORTUNI.
TUTELE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI
SALUTE
Resta vigente l'art.
23 del CCNL 1994/1997: "Assenze per malattia" come modificato dall'art.
11 del CCNL integrativo 1998/2001
Assenze per malattia - Esempi pratici:
Tabella n. 2
del CCNL 1994/1997
Resta vigente l'art.
24 del CCNL 1994/1997: "Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause
di servizio"
Resta vigente l'art.
14 del CCNL integrativo 1998/2001: "Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche"
Resta vigente l'art.
15 del CCNL integrativo 1998/2001: "Tutela dei dipendenti portatori di
handicap"
Resta vigente l'art.
6 del CCNL integrativo 1998/2001: "Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica"
Resta vigente l'art. 47 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali" come modificato dall'art.
23, comma 3, del CCNL 2002/2005
Capo viiI
Servizio Militare
Resta vigente l'art.
26 del CCNL 1994/1997: "Servizio militare"
Capo IX
Disposizioni di particolare interesse
Resta vigente l'art.
25 del CCNL integrativo 1998/2001: "Copertura assicurativa"
Resta vigente l'art.
26 del CCNL integrativo 1998/2001: "Patrocinio legale"
Resta vigente l'art.
27 del CCNL integrativo 1998/2001: "Clausole speciali"
Resta vigente l'art.
28 del CCNL integrativo 1998/2001: "Diritti derivanti da invenzioni
industriali"
Resta vigente l'art.
29 del CCNL integrativo 1998/2001: "Mensa"
Resta vigente l'art.
30 del CCNL integrativo 1998/2001: "Attività sociali, culturali e
ricreative"
TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Resta vigente l'art.
31 del CCNL integrativo 1998/2001: "Assunzioni a tempo determinato"
con successive modificazioni dovute al DLgs. 368/2001 entrato in vigore il
24 ottobre 2001.
Resta vigente l'art.
32 del CCNL integrativo 1998/2001: "Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo"
Resta vigente l'art.
33 del CCNL integrativo 1998/2001: "Contratto di formazione e lavoro"
Resta vigente l'art.
36 del CCNL integrativo 1998/2001: "Disciplina sperimentale del telelavoro"
Capo II
Tempo parziale
Art. 22
Tempo parziale
1. Ad integrazione
dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure previste
dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25% della
dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene
distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto,
prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei
profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale
salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione
della
legge 151 del 2001 e della
legge 104 del 1992.
2. Limitatamente ai
casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo
parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7,
comma 11, primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001,
previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle
leggi 151 del
2001 e
104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di
pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in
relazione all'orario svolto.
3. Nei casi di tempo
parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono
assicurati per intero nei periodi di servizio.
4. Al personale
utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali
prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art.
35 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul
trattamento economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne
specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso
il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto
dal comma 2 del citato articolo, non può superare n. 102 ore annue
individuali.
Resta vigente l'art.
23 del CCNL 1998/2001: "Rapporto di lavoro a tempo parziale"
Resta vigente l'art.
24 del CCNL 1998/2001: "Orario di lavoro del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale" come modificato dall'art.
34 del CCNL integrativo 1998/2001
Resta vigente l'art.
35 del CCNL integrativo 1998/2001:"Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale"
TITOLO VI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO -
MOBILITA'
Capo I
rISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Resta vigente l'art.
37 del CCNL 1994/1997: "Cause di cessazione del rapporto di lavoro"
Resta vigente l'art.
38 del CCNL 1994/1997: "Obblighi delle parti"
Resta vigente l'art.
39 del CCNL 1994/1997: "Termini di preavviso"
Resta vigente l'art.
24 del CCNL integrativo 1998/2001: "Ricostituzione del rapporto di
lavoro"
Resta vigente l'art. 46 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Trattamento di fine rapporto"
Capo II
Accordi di mobilita'
Art. 21
Mobilità
1. Il personale
ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad
esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e
master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente
deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni
dal termine della formazione.
2. In caso di
perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non
può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione
comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra
in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19
citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta
dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto
2004.
4. In considerazione
dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2
nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica
delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la
clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5. Nell'ambito della
disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001,
è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del
comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico
e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od ente interessati.
Resta vigente l'art. 33 del CCNL
1994/1997: "Accordi di mobilità"
Resta vigente l'art. 18 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Mobilità interna"
Resta vigente
l'art. 19 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Mobilità volontaria tra aziende ed enti del
comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi"
Resta vigente l'art.
20 del CCNL integrativo 1998/2001: "Comando"
Resta vigente
l'art. 21
del CCNL integrativo 1998/2001: "Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza"
TITOLO VII
FORMAZIONE
Capo I
formazione e aggiornamento professionale
Art. 20
Formazione ed ECM
1. In materia di
formazione è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, che prevede
la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito
rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n.
502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in
appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4,
comma 2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2. L'azienda e
l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle
vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della
formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico
dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata
nei commi 6 e seguenti dell'art. 29
del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla
disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere
tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le
parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia
prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di
crediti formativi da parte del personale interessato - non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del
d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non
possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente
contratto.
4. Ove, viceversa la
garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza
giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non
acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il
triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate
cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il
periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio
riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di
ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a
tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art.
16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al
personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le
strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare
l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo
metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia
possibile assicurarla a livello interno.
7. La formazione
deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le
prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata
alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il
dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti
ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la
formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione
facoltativa.
8. Per favorire con
ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento
professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui
agli
artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
9. Per garantire le
attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse già
disponibili sulla base della direttiva del
Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonché tutte le risorse
allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da
particolari normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto
dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
Resta vigente l'art.
29 del CCNL 1998/2001: "Formazione e aggiornamento professionale"
Resta vigente l'art. 22 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Diritto allo studio"
Resta vigente l'art. 23 del CCNL
integrativo 1998/2001: "Congedi per la formazione""
TITOLO VIII
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
CAPO I
NORME
DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole generali
1. E' confermata la
disciplina contenuta nel
capo V del CCNL del 1 settembre 1995 ed, in
particolare, gli articoli
28,
29 e
31 del citato capo V, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli
artt. 30 e
32 del
medesimo contratto sono disapplicati e sostituiti dagli
artt.13,
14 e
15
del presente contratto.
Art. 11
Modifiche
all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
1. All'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la
rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi
del dipendente";
b) al
termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti
il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al
comma 3, lettera d) le parole "alla legge 4 gennaio 1968, n. 15" vengono
sostituite con "al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445"(Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d) al
comma 3, lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari
propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi".
Resta vigente l'art.
28 del CCNL 1994/1997: "Doveri del dipendente" con le modifiche
apportate dall'art. 11 del CCNL
2002/2005
Art. 12
Modifiche
all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
1. All'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni,
da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 28 del
presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
all'applicazione delle seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto (censura);
c) multa di importo
variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di sei mesi;
f) licenziamento con
preavviso;
g) licenziamento
senza preavviso.
b) i commi da 2 a 4
sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'azienda o
ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell'addebito – da effettuarsi tempestivamente e
comunque entro 20 giorni da quando l'ufficio istruttore che, secondo
l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è venuto a
conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Nel caso in cui,
ai sensi dell'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile della
struttura, dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala
entro dieci giorni all'ufficio competente, i fatti da contestare al
dipendente per l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve procedere
alla contestazione entro i venti giorni successi dalla data della lettera
di comunicazione. In ogni caso qualora non sia rispettato il termine di
dieci giorni per la comunicazione all'ufficio competente si darà corso
all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione stessa.
3 bis. Qualora
invece emerga nel corso del procedimento e, quindi, dopo la contestazione
che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della
struttura questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti
all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo
ufficio con salvezza degli atti.
4. La convocazione
scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque
giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni."
c) dopo il comma 9
viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al
presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e
quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi
di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
situazioni giuridiche".
d) il comma 10 è
sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non
previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n.
165 del 2001".
Resta vigente l'art.
29 del CCNL 1994/1997: "Doveri
del dipendente" con le modifiche apportate dall'art.
12 del CCNL 2002/2005
Art. 13
Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione
alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art.
55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, il
tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione
ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado
di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)
al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle
mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel
biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore della retribuzione di cui all'art. 37,
comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza
verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle
sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 6 della legge n. 300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto
ai carichi di lavoro;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
L'importo delle
ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'azienda o ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente,
agli utenti o terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo
stato di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
della stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e
nei limiti previsti dalla vigente normativa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori
nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti
o terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o ente, salvo che
siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della
legge 300 del 1970;
l) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
m) violazione di
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda ente,
agli utenti o terzi.
6. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica
per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste allo
stesso comma presentino caratteri di particolare gravità;
b)
assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici
giorni;
c)
occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza
dell'azienda o ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla
posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
d)
insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e)
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione
dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all'art. 37,
comma 2 lett. b) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il
periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze
previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della
sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b)
recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda o ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure di cui all'art. 18 del CCNL 20 settembre 2001, commi 2 e 3 lett.
c), in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda
servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
8. La sanzione
disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non
ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
c)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito
di presentazione di documenti falsi;
d)
commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono
di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
e)
condanna passata in giudicato:
1. per i delitti
indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316
del codice penale, c) ed e) e comma 4 septies della
legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
2. quando alla
condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti
previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
9. Le mancanze non
espressamente richiamate nei commi da 6 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai
principi da essi desumibili quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 28 del CCNL 1
settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, nonchè al tipo e alla
misura delle sanzioni.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e
non può essere sostituita con altre.
Resta vigente l'art.
31 del CCNL 1994/1997:
"Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare"
Art. 14
Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di
commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
l'azienda o ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino
alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei
casi previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il
disposto dell'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea
generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi
previsti all'art. 5,
comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'azienda o
ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione
della sanzione prevista dall'art. 13,
come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8,
lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5,
comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di
assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette
infrazioni.
7. In caso di
proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si procede
analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto
ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il
procedimento disciplinare riprende su tutti i fatti originariamente
contestati.
8. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge
n. 97 del 2001.
9. Il dipendente
licenziato ai sensi dell'art. 13, comma 7, lett. h) e comma 8, lett. b) ed
e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente
riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del
personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e
i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti
al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
Art. 15
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. L'azienda o ente,
ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente
fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio
per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.
4. Resta fermo
l'obbligo di sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma 1 lett.
a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e
art. 15, comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Nel caso di
rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3,
comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione,
possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3.
Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica
l'art.
4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati
ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 14 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente
sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al
50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, nonchè gli assegni del nucleo familiare
e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di
sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'
art. 14,
commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi
speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo
art. 14,
comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli
altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi
per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia
stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
Art. 16
Norme transitorie
per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto
vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro
inizio.
2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 13, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste
dal medesimo
art. 30 del CCNL 1 settembre 1995.
3. Eventuali
riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa
disapplicata o modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto
attuali.
Resta vigente l'art.
51 del CCNL Integrativo
1998/2001: "Procedure di conciliazione ed arbitrato"
PARTE II
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
Retribuzione
e busta paga
Resta vigente l'art.
37 del CCNL Integrativo
1998/2001: "Retribuzioni e sue definizioni"
Resta vigente l'art.
38 del CCNL Integrativo
1998/2001: "Struttura della busta paga"
Capo II
Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione
Resta vigente l'art.
30 del CCNL
1998/2001: "Trattamento economico stipendiale di prima applicazione"
Resta vigente l'art.
31 del CCNL
1998/2001: "Norme transitorie e finali dell'inquadramento economico"
come modificato dall'art.
9 del CCNL 2000/2001 II biennio economico: "Trasformazione
dei posti e passaggi"
Capo III
Nuovi trattamenti economici
Art. 24
Stipendio
tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1. Gli stipendi
tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per
ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero
dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti
dalle modifiche introdotte dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27
dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001 .
2. Ai sensi del
comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di
sviluppo delle diverse categorie come definiti dall'art. 2 del CCNL II
Biennio economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
tabella A allegata al
presente contratto, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla
tabella
2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere corrisposta
come singola voce della retribuzione ed è conglobata sullo stipendio
tabellare.
4. Gli importi annui
tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata
tabella
B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale
complessivo delle varie categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a)
del CCNL 7 aprile 1999.
5. Gli incrementi di
cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza
contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle
fasce retributive di cui alla tabella E, prospetto 1 del CCNL 20 settembre
2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori indicati nelle
allegate tabelle C e
D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore
del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in
vigore del presente contratto, nelle categorie A, B, C è istituita una
ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria
D è individuata una ulteriore fascia D6 e Ds6.
Resta vigente l'art.
32 del CCNL
1998/2001: "Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari"
Resta vigente l'art.
14 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: "Effetti dei nuovi stipendi"
Art. 35
Effetti dei nuovi
stipendi
1. Gli incrementi
del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e
negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 24 hanno effetto
integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza
ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità premio di
servizio, sull'indennità dell'art. 15, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento
economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario è
quello di cui all'
art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato
dall'art. 39 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, tenuto conto
che, a far data dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa è conglobata
nel tabellare.
3. I benefici
economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto di parte economica 2002- 2003.
4. Gli effetti del
comma 1 si applicano anche all' indennità di cui all'
art. 28 con
decorrenza dal 1 gennaio 2003.
5. Il conglobamento
sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui
all'art.24, comma 3, non modifica le modalità di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Capo Iv
INDENNITA'
Resta vigente l'art.
44 del CCNL 1994/1997:
"Indennità per particolari condizioni di lavoro"
Resta vigente l'art.
45 del CCNL 1994/1997:
"Indennità
di qualificazione e valorizzazione delle responsabilità" come
modificato dall'art. 41, comma 7, del CCNL 1998/2001
Resta vigente l'art.
5 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: "Indennità di rischio da radiazioni
Resta vigente l'art.
41 CCNL integrativo 1998/2001:
"Bilinguismo"
Resta vigente l'art.
44 CCNL integrativo 1998/2001:
"Trattamento di trasferta"
Resta vigente l'art.
45 CCNL integrativo 1998/2001:
"Trattamento di trasferimento"
Art. 25
Indennità per
turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l' indennità per lavoro notturno di cui
all'art. 44, comma 11 del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 2,74
(pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1
gennaio 2002, l' indennità per lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12
del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500)
lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella
misura ridotta.
Art. 26
Indennità per
l'assistenza domiciliare
1. Al fine di
favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni
protette dei pazienti nonchè l'assistenza agli anziani, ai disabili
psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al
personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti
ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti
all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda
o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza
domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera - nella
misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato:
a. Personale
appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 (pari a L. 5.000)
lordi;
b. Personale
appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso
il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L' indennità non
è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo
effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è
cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre
1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al
personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere
per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in
cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità
entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma
2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 27
Indennità SERT
1. A decorrere
dall'1 gennaio 2003, al personale addetto ai SERT in via permanente,
indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità
giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura
sottoindicata:
a. Personale
appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03 (pari a L. 2.000)
lordi:
b. Personale
appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso
il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2. L' indennità non
è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo
effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL
del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete anche al personale
saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il
SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità
entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma
2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 28
Indennità del
personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS
1. Al fine di
proseguire nel processo di una adeguata valorizzazione del personale del
ruolo sanitario, a decorrere dall'1 gennaio 2003, l'indennità
professionale specifica prevista per gli infermieri generici e
psichiatrici con un anno di corso (punto 8 della tabella F del CCNL 2000 –
2001 II biennio) è rideterminata nel valore annuo lordo in €. 764,36 (pari
a L. 1.480.000), quella delle puericultrici (punto 6 della medesima
tabella) nel valore annuo lordo di € 640,41 (pari a L. 1.240.000) .
2. A decorrere dalla
medesima data del comma 1, per i masso-fisioterapisti e massaggiatori
(punto 7 della citata tabella F) è istituita l'indennità professionale
specifica del valore annuo lordo di €. 516,46 (pari a L. 1.000.000).
3. In attuazione dei
commi 1 e 2 la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 è sostituita dalla
tabella E del presente contratto con decorrenza dal comma 1.
4. L'indennità
professionale compete al personale destinatario del presente articolo
anche in caso di passaggio alla categoria C ai sensi dell'art 18.
CAPO
V
FONDI
Resta vigente l'art.
41, comma 4, del CCNL 1998/2001:
"Disposizioni particolari"
Art. 29
Fondo per i
compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il
finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall'art.
38, comma l del CCNL 7 aprile 1999 è confermato a decorrere dal 1 gennaio
2002. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre
2001. Sono, altresì, confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal
citato
art.
38 comma 2.
2. In attuazione di
quanto previsto dall'art. 25, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1
gennaio 2002 è incrementato per dodici mensilità di € 7,69 mensili per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi.
3. Il fondo solo
limitatamente al 2002, è incrementato per dodici mensilità di € 1,15
mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli
oneri riflessi.
4. A decorrere dal 1
gennaio 2003, il fondo come rideterminato dal comma 2 è ulteriormente
incrementato per dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in servizio al
31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi in applicazione dell'art.
26. Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 27, il fondo stesso è
ulteriormente incrementato per dodici mensilità di € 0,16 per dipendente
in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, oltre le
risorse di cui all'art. 33, comma 2, lettera c).
Art. 30
Fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 38, comma 3
del CCNL 7 aprile 1999 è confermato. L' ammontare del fondo al 1 gennaio
2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001 con le precisazioni
contenute nel comma 2.
2. Nel
consolidamento del fondo non vanno considerate le seguenti risorse:
a)
le
risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 2 , primo periodo e
dall'art. 4 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio
economico 2000 – 2001, queste ultime nella misura in cui – in
contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il fondo
stesso;
b)
gli
incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente ed a
consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e
corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento
dei servizi o di ottimizzazione delle risorse;
c)
le risorse di
cui al successivo comma 3, lettera a).
3. Dal 1 gennaio
2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
a)
previa
verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti dall'attuazione
dell'art.
43 della legge 449 del 1997, nella misura destinata dalle
aziende ed enti alla contrattazione integrativa nonché dalle economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla
legge 662 del 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b)
sulla
base di disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle
aziende o enti ad incentivi al personale ovvero di vigenti disposizioni ,
anche regionali, che destinano una parte delle risorse ad incentivi al
personale;
c)
sulla
base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari
annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in
presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le
modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione
dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di
programmi – correlati ad incrementi quali – quantitativi di attività del
personale – concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati
al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito,
ai sensi delle vigenti disposizioni;
d)
dalle
somme derivanti da economie di gestione accertate come indicato nel comma
2 lettera b).
4. Il predetto fondo
è, altresì, incrementato con le ulteriori risorse contrattuali dell'art.
32 e con le risorse aggiuntive regionali di cui all'
art. 33 comma 1,
secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa.
5. E' confermata la
regola che, ove a consuntivo i fondi degli
artt. 29 e
31 non risultino
momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono
temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per
l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di
pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si
storicizzano nel fondo della produttività.
6. Con riguardo
all'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con riferimento
alle finalità delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la
verifica e valutazione dei risultati di gestione.
Art. 31
Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica
1. Il fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica previsto dall'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999 è confermato.
2. L' ammontare del
fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001, in
applicazione del CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 -
2001. In particolare sono confermate le previsioni:
a)
dell'art. 39, comma 4 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 (quota degli
eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica) secondo quanto previsto dall'art. 7 , comma 1 lettera c) del
presente contratto;
b)
dell'art. 39, comma 4 lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti
dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell'art 29 in presenza di
stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi,
anche a parità di organico) ;
c)
dell'art. 3, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico 2000- 2001 (RIA del personale cessato dal servizio).
3. A decorrere dal 1
gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve essere rivalutato
automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai
dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate
direttamente dal presente contratto nelle misure indicate nelle
tabelle C
e D.
4. Il fondo è,
altresì, incrementato con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con le seguenti
risorse contrattuali:
a)
complessivi € 6,05 mensili per tredici mensilità, per dipendente in
servizio alla data del 31 dicembre 2001, al netto degli oneri riflessi
così ripartiti:
- € 2,00 mensili per
tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato,
per dare attuazione all'art. 18;
- € 4,05 mensili,
per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come sopra
indicato, per dare attuazione all'art. 19, lettera d).
b)
della
quota di risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32.
5. Il predetto fondo
è, altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :
a)
di cui
all'art. 33 comma 1 secondo le misure stabilite dalla contrattazione
integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2002;
b) a
decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore economico corrispondente
all'importo degli aumenti dell'indennità professionale specifica prevista
per il personale di cui all'art. 28, in misura pari al numero dei
dipendenti interessati;
c)
a
decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore corrispondente all'importo
economico necessario per i passaggi dalla ctg D iniziale nel livello
economico Ds del personale indicato nell'art. 19, comma 1 lettere b) e c).
L'importo è calcolato tenendo conto delle modalità di inquadramento
economico esplicitate nella medesima norma.
6. Ai fini dell'art. 19, comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti che non abbiano ancora
attuato la prima applicazione dell'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre
2001, II biennio economico – è confermato anche il finanziamento già
disposto dalla medesima clausola.
7. Tutte le risorse
assegnate al fondo del comma 1 dal presente contratto per il
raggiungimento delle finalità dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 39
comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 tornano al fondo alla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne
ha usufruito, fatto salvo - previa consultazione con i soggetti dell'art.
9 del CCNL del 7 aprile 1999 - quanto destinato al finanziamento degli
artt. 18 e
19, nonchè
art. 12 del CCNL 20 settembre 2001- ove si confermino
i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni.
8. Sono, altresì,
confermate le clausole dell'art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7 aprile
1999. In particolare, con riguardo all'applicazione del comma 8, si
richiamano le modalità stabilite all'art. 7 comma 1 lettera d) del
presente contratto.
Art. 32
Risorse per la
contrattazione integrativa
1. Con decorrenza 1
gennaio 2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a € 133,90 annue per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi,
che residuano dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione e non
sono state utilizzate per l'incremento degli stipendi tabellari e per i
fondi di cui agli artt. 29 e
31, comma 4, lettera a).Tali risorse sono
destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra
i fondi degli artt. 30 e
31, garantendo un adeguato incremento del fondo
della produttività.
Art. 33
Utilizzo delle
risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
1. Dal 1 gennaio
2002, sono confermate le risorse aggiuntive pari all'1,2% del monte salari
annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari
allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle
Regioni ai sensi dell'art. 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come
integrato dall'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico
2000 – 2001. Esse sono destinate ai fondi degli
artt. 30 e
31, nella
misura stabilita dalla contrattazione integrativa anche tenute presenti le
modalità di utilizzo già attuate dalla precedente sessione contrattuale,
nel caso in cui parte delle risorse siano state assegnate al fondo
dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a disposizione delle
aziende ed enti un ulteriore ammontare di risorse pari allo 0,32%
calcolato sul monte salari 2001 al netto degli oneri riflessi, allo scopo
di raggiungere le seguenti finalità ritenute prioritarie nel processo di
aziendalizzazione e sviluppo delle risorse umane:
a)
valorizzare le professionalità del personale del ruolo sanitario di cui
all'art. 28, nella misura dello 0,12%;
b)
procedere nel percorso del riordino delle professioni sanitarie e
dell'assistente sociale iniziato con la ridefinizione dei relativi profili
e con le leggi
n. 42 del 1999,
n. 251 del 2000 e
n. 1 del 2002 mediante le
progressioni previste dall'art. 19 comma 1 lett. b) e c), nella misura
dello 0,17%;
c)
nella
misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione dell'indennità SERT di
cui all'art. 27;
d)
favorire il perseguimento di altre finalità strategiche ed obiettivi di
salute e qualità dei servizi, collegati anche al piano sanitario regionale
ed individuati da ciascuna Regione, con gli eventuali residui delle
risorse di cui al presente articolo nel caso che quelle previste dalle
lettere a), b) e c) non siano state totalmente utilizzate.
3. Per
l'applicazione del comma 2, lettera a), entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria
Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per il pagamento
delle indennità di cui all'art. 28 erogandone,comunque, il relativo importo
ai dipendenti interessati dalla decorrenza fissata dalla clausola citata.
4. Per
l'applicazione del comma 2, lettera b), entro il termine fissato dal comma
3 è inviata anche la relazione sulle risorse economiche occorrenti per i
passaggi del personale di cui all'art. 19 lettere b) e c), tenuto conto che
per l'inquadramento economico dei dipendenti interessati vi è un parziale
auto finanziamento mediante le fasce già attribuite al personale
interessato. Nel frattempo dovrà essere garantito l'avvio di tutte le
procedure necessarie per la rapida attuazione dei passaggi medesimi con
garanzia dell'erogazione del nuovo trattamento economico da parte delle
aziende ed enti, a procedure ultimate, secondo le decorrenze previste
dalle norme di riferimento.
5. Le risorse per
l'applicazione del comma 2, lettere a) e b) incrementano il fondo di cui
all'art. 31. Quelle della lettera c) sono, invece, destinate al fondo
dell'art. 29 per l'indennità SERT che è comunque erogata nel frattempo
dalle aziende dalla decorrenza contrattuale. Quelle della lettera d) sono,
invece, destinate ai fondi degli artt. 30 e
31 in base all'art. 7, comma 1
lettera a).
Art. 34
Norma di
riequilibrio
1. Al fine di
garantire un equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali
evitando duplicazioni, alla contrattazione integrativa è demandato il
compito di dare priorità, nel conferimento delle fasce economiche, alle
categorie e profili non direttamente destinatari delle disposizioni
particolari del presente contratto, tra cui quelli apicali della categoria
D, livello economico DS.
Capo VI
Sistema classificatorio -
Trattamenti accessori
Resta vigente l'art.
37 del CCNL 1998/2001: "Finanziamento
del sistema classificatorio"
Resta vigente l'art.
38 del CCNL 1998/2001:
"Finanziamento dei trattamenti accessori"
Resta vigente l'art. 43 del CCNL
1994/1997: "Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
legato alle posizioni di lavoro" come rideterminato dall'art. 2 del CCNL 1994/1997 II
biennio economico: "Rideterminazione del finanziamento del fondo per la
corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro"
Resta vigente l'art. 46 del CCNL
1994/1997: "Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
legato alla produttività" come rideterminato
dall'art. 3 del CCNL 1994/1997 II biennio economico:
"Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento del fondo
destinato alla produttività collettiva"
Resta vigente l'art. 47 del CCNL
1994/1997: "Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi"
Resta vigente l'art. 48 del CCNL
1994/1997: "La qualità della prestazione individuale"
Capo VII
Fasce retributive -
posizioni organizzative
Resta vigente l'art.
39 del CCNL 1998/2001:
"Finanziamento delle fasce retributive delle posizioni organizzative della
parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica"
Resta vigente l'art.
40 del CCNL 1998/2001:
"Riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento
dell'indennità infermieristica e del livello VIII bis"
Resta vigente l'art.
2 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: "Incrementi tabellari"
Resta vigente l'art.
3 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: "Finanziamento dei trattamenti economici"
Resta vigente l'art.
4 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: "Utilizzo delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa"
Titolo XI
Disposizioni finali
CAPO I
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 23
Disposizioni
particolari
1. Il comma 2
dell'art. 13 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, riguardante
l'aspettativa per dottorato di ricerca è così integrato:
-
dopo
il numero "476" sono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed
integrazioni";
- all'ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una virgola e di seguito
sono aggiunte le parole "fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ".
2. L'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:
-
al
termine del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"I permessi
retribuiti possono anche essere concessi per l'effettuazione di
testimonianze per fatti non d'ufficio, nonchè per l'assenza motivata da
gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i
provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità".
- al
termine del comma 7, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime
assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584
come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
3. A titolo di
interpretazione autentica, il comma 2, dell'art. 47 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 viene così sostituito con decorrenza 21 settembre
2001:
"2. Nulla è innovato
per quanto riguarda tutta la materia relativa all'accertamento
dell'infermità per causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio ed all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle
seguenti leggi e le loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n.
686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965;
DPR. 20 aprile 1994, n. 349; DPR 30 dicembre 1981, n. 834 (Tabelle); art.
22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive
modifiche ed integrazioni; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell'equo indennizzo,
le parti concordano, inoltre, quanto segue":
a)
Per la
liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al
trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) del
CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di appartenenza del
dipendente al momento della presentazione della domanda;
b)
L'azienda od ente ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo
e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso
titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o
facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda
od ente stesso;
c)
Nel
caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al
dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
Sono disapplicati l'art. 49 del DPR n. 761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n.
270 del 1987. [cfr. Appendice A]
4. Le parti, con
riferimento all'art.19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che
nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di
ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma,
anche le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per
l'erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l'effettiva
prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con
decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 il valore della normale retribuzione spettante nel periodo di ferie è
quello individuale mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. c).
5. A decorrere dal 1
gennaio 2002 il personale dipendente da un'azienda o ente del comparto,
vincitore di concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o ente
conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento,
nella misura già acquisita. Tale mantenimento è garantito dal fondo
dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della RIA
del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a)
del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
6. Nel caso in cui
con l'applicazione dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si
determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia
economica, l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo l'eventuale
residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata anche
alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale
della categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già
inquadrati nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001, II biennio
economico 2000–2001, ove si sia verificato il caso.
7. Nella
declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di
operatore tecnico specializzato
allegato 1 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del
profilo, con riguardo alle funzioni dell'autista di autoambulanza, prima
della fine del periodo sono aggiunte le parole " tenuto conto - per quest'ultimo
- di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni
e le Province autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196
del 25 agosto 2003).
8. Nelle
disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo del
20 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma: "4. Per l'istituzione dei
profili di collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti, in
relazione alle proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi
di laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel
campo sanitario."
9. Ad integrazione
dell'art. 43, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ed oltre
a quanto già ivi stabilito per il sistema di classificazione, al personale
in distacco ed in aspettativa sindacale ai sensi del CCNQ del 7 agosto
1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di
incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione
integrativa.
Resta vigente l'art.
13 del CCNL 2000/2001 II
biennio economico: "Previdenza complementare"
Resta vigente l'art.
42 del CCNL Integrativo 1998/2001:
"Trattenute per scioperi brevi"
Resta vigente l'art.
43 del CCNL Integrativo 1998/2001:
"Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale"
come integrato dall' art. 23,
comma 9, del CCNL 2002/2005
Resta vigente l'art.
50 del CCNL Integrativo 1998/2001:
"Norma speciale per le A.R.P.A."
CAPO II
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 36
Norma Finale
1. Nelle parti non
modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano
confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in
particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario
notturno nonchè l'art. 41, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999:
CCNL
del 1 settembre 1995, quadriennio 1994–1997 per la parte normativa e
primo biennio 1994-1995 per la parte economica;
CCNL
del 27 giugno 1996, relativo al II biennio economico 1996–1997;
CCNL
integrativo del 22 maggio 1997;
CCNL 7
aprile 1999, quadriennio 1998–2001 per la parte normativa e I biennio
1998–1999 per la parte economica;
CCNL
27 gennaio 2000 per la formazione delle tabelle di equiparazione del
personale delle ARPA a quello del comparto Sanità;
CCNL
18 ottobre 2000 sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre 1995;
CCNL
18 ottobre 2000 sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre 1995;
CCNL
20 settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000 – 2001;
CCNL
del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Art. 37
Disapplicazioni
1. In relazione
all'art. 23, comma 3 si conferma esplicitamente la disapplicazione
dell'art. 49 del DPR 761 del 1979 , dell'art. 63 del DPR 270 del 1987
[cfr. Appendeice A] e
dell'art. 47, comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001.
2. Altre
disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli
istituti ai quali si fa rinvio.
Tabella A
Ex - Livelli |
Fasce |
AUMENTI mensili
(in euro) |
dal
1/1/2002 |
dal
1/1/2003 |
VIII bis
VIII
VII
VI
V
IV
III |
DS2
DS
D
C
BS
B
A |
47,30
43,90
40,70
35,70
33,90
32,70
30,20 |
52,10
48,30
44,80
41,20
37,30
36,00
33,30 |
Sviluppo della tabella A per fasce
Ex - Livelli |
Fasce |
AUMENTI mensili
(in euro) |
dal
1/1/2002 |
dal
1/1/2003 |
VIII bis
VIII
VII
VI
V
IV
III |
DS5
DS4
DS3
DS2
DS1
DS
D5
D4
D3
D2
D1
D
C4
C3
C2
C1
C
BS4
BS3
BS2
BS1
BS
B4
B3
B2
B1
B
A4
A3
A2
A1
A |
52,20
50,70
49,20
47,30
45,60
43,90
47,60
46,20
44,90
43,50
42,20
40,70
43,30
41,30
40,00
38,60
37,50
37,90
36,70
35,90
34,90
33,90
35,90
35,20
34,60
33,60
32,70
32,90
32,40
31,90
31,10
30,20 |
57,50
55,80
54,10
52,10
50,20
48,30
52,40
50,90
49,40
47,90
46,40
44,80
47,70
45,50
44,00
42,50
41,20
41,70
40,40
39,60
38,50
37,30
39,60
38,80
38,10
37,00
36,00
36,30
35,70
35,10
34,20
33,30 |
Tabella B
Prospetto 1
Trattamento economico iniziale a decorrere
da 1/1/2002
Ex Posizione
funzionale |
Categoria |
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
1/1/2001
in lire
(A) |
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
1/1/2001
in euro
(B) |
Incremento
annuo da
1/1/2002
in euro
(C) |
Totale
Tabellare
iniziale
in euro
(D) |
Valore comune
delle indennità
di
qualificazione
professionale
in euro
(E) |
Nuovo
trattamento
economico
iniziale annuo
lordo da 1/1/2002
in euro
(F) |
I - II - III
IV
V
VI
VII
VIII |
A
B
B livello super
C
D
D livello super |
13.413.000
14.689.000
16.329.000
17.847.000
20.435.000
22.971.000 |
6.927,24
7.586,24
8.433,22
9.217,21
10.553,80
11.863,53 |
362,40
392,40
406,80
450,00
488,40
526,80 |
7.289,64
7.978,64
8.840,02
9.667,21
11.042,20
12.390,33 |
114,65
486,50
114,65
858,35
858,35
858,35 |
7.404,29
8.465,14
8.954,68
10.525,56
11.900,55
13.248,68 |
Nota: a decorrere dal 1°
gennaio 2002, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F per
il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D,
livello economico DS) è pari ad € 14.024,66. I successivi valori
stipendiali corrispondono al valore della fascia economica attribuita in
azienda.
Prospetto 2
Trattamento economico iniziale a
decorrere da 1/1/2002
Ex Posizione
funzionale |
Categoria |
Trattamento
tabellare
iniziale annuo
lordo da
31/12/2002
(A) |
Indennità
Integrativa
Speciale al
31/12/2002
(B) |
Incremento
annuo da
1/1/2003
in euro
(C) |
Totale
Tabellare
iniziale
(D) |
Valore comune
delle indennità
di
qualificazione
professionale
(E) |
Nuovo
trattamento
economico
iniziale annuo
lordo da 1/1/2003
(F) |
I - II - III
IV
V
VI
VII
VIII |
A
B
B livello super
C
D
D livello super |
7.289,64
7.978,64
8.840,02
9.667,21
11.042,20
12.390,33 |
6.237,77
6.276,50
6.319,88
6.372,56
6.446,42
6.537,31 |
399,60
432,00
447,60
494,40
537,60
579,60 |
13.927,01
14.687,14
15.607,50
16.534,17
18.026,22
19.507,24 |
114,65
486,50
114,65
858,35
858,35
858,35 |
14.041,66
15.173,64
15.722,16
17.392,52
18.884,57
20.365,59 |
Nota: a decorrere dal 1°
gennaio 2003, il trattamento economico iniziale di cui alla colonna F per
il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D,
livello economico DS) è pari ad € 21.164,37, ivi compreso il conglobamento
dell'I.I.S. pari ad € 6.557,97. I successivi valori stipendiali
corrispondono al valore della fascia economica attribuita in azienda.
Tabella C
Ds
13.248,68 |
Ds1
14.024,66 |
Ds2
14.801,67 |
Ds3
15.621,36 |
Ds4
16.300,94 |
Ds5
17.009,45 |
D
11.900,55 |
D1
12.572,90 |
D2
13.185,52 |
D3
13.793,15 |
D4
14.405,77 |
D5
15.031,99 |
C
10.525,56 |
C1
11.049,53 |
C2
11.657,16 |
C3
12.269,78 |
C4
13.170,73 |
|
Bs
8.954,68 |
Bs1
9.431,49 |
Bs2
9.897,45 |
Bs3
10.229,32 |
Bs4
10.778,77 |
|
B
8.465,14 |
B1
8.889,62 |
B2
9.330,80 |
B3
9.608,62 |
B4
9.939,29 |
|
A
7.404,29 |
A1
7.782,81 |
A2
8.151,34 |
A3
8.370,12 |
A4
8.620,93 |
|
Ds
13.248,68 |
Ds1
775,98 |
Ds2
777,01 |
Ds3
819,69 |
Ds4
679,58 |
Ds5
708,51 |
D
11.900,55 |
D1
672,35 |
D2
612,62 |
D3
607,63 |
D4
612,62 |
D5
626,22 |
C
10.525,56 |
C1
523,97 |
C2
607,63 |
C3
612,62 |
C4
900,95 |
|
Bs
8.954,68 |
Bs1
476,81 |
Bs2
465,96 |
Bs3
331,87 |
Bs4
549,45 |
|
B
8.465,14 |
B1
424,48 |
B2
441,18 |
B3
277,82 |
B4
330,67 |
|
A
7.404,29 |
A1
378,52 |
A2
368,53 |
A3
218,78 |
A4
250,81 |
|
Tabella D
Ds
20.365,59 |
Ds1
21.164,37 |
Ds2
21.984,84 |
Ds3
22.828,53 |
Ds4
23.528,51 |
Ds5
24.257,42 |
Ds6 (*)
25.257,42 |
D
18.884,57 |
D1
19.576,12 |
D2
20.206,74 |
D3
20.832,37 |
D4
21.462,99 |
D5
22.107,21 |
D6 (*)
22.907,21 |
C
17.392,52 |
C1
17.932,09 |
C2
18.557,72 |
C3
19.188,34 |
C4
20.115,69 |
C5 (*)
21.087,86 |
|
Bs
15.722,16 |
Bs1
16.212,17 |
Bs2
16.692,53 |
Bs3
17.043,00 |
Bs4
17.599,05 |
Bs5 (*)
18.182,84 |
|
B
15.173,64 |
B1
15.610,12 |
B2
16.064,50 |
B3
16.350,72 |
B4
16.690,99 |
B5 (*)
17.038,34 |
|
A
14.041,66 |
A1
14.430,98 |
A2
14.810,31 |
A3
15.036,29 |
A4
15.294,30 |
A5 (*)
15.556,74 |
|
Ds
20.365,59 |
Ds1
798,78 |
Ds2
820,47 |
Ds3
843,69 |
Ds4
699,98 |
Ds5
728,91 |
Ds6
1.000,00 |
D
18.884,57 |
D1
691,55 |
D2
630,62 |
D3
625,63 |
D4
630,62 |
D5
644,22 |
D6
800,00 |
C
17.392,52 |
C1
539,57 |
C2
625,63 |
C3
630,62 |
C4
927,35 |
C5
972,17 |
|
Bs
15.722,16 |
Bs1
490,01 |
Bs2
480,36 |
Bs3
341,47 |
Bs4
565,05 |
Bs5
583,79 |
|
B
15.173,64 |
B1
436,48 |
B2
454,38 |
B3
286,22 |
B4
340,27 |
B5
347,35 |
|
A
14.041,66 |
A1
389,32 |
A2
379,33 |
A3
225,98 |
A4
258,01 |
A5
262,44 |
|
Tabella E
VALORI ANNUI
LORDI DELL' INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA A CORRISPONDERE PER DODICI
MENSILITA'
PROFILO |
Valore annuo
lordo indennità |
addetto alle
pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato |
--- |
ausiliario
specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) |
278,89 |
operatore
tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo
esperto |
--- |
operatore
tecnico specializzato – operatore socio sanitario |
--- |
operatore
tecnico coordinatore |
483,40 |
massofisioterapista – massaggiatore |
516,46 |
Puericultrice |
640,41 |
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso |
764,36 |
massofisioterapista-massaggiatore esperto |
516,46 |
puericultrice
esperta |
640,41 |
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso esperto |
764,36 |
assistente
amministrativo - programmatore - assistente tecnico |
--- |
operatore
tecnico specializzato esperto (1) |
--- |
collaboratore
prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) -
assistente religioso - collaboratore professionale assistente sociale
- collaboratore amministrativo professionale – collaboratore
tecnico-professionale |
--- |
collaboratore
professionale sanitario :
a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario –
ostetrica
b) tecnico sanitario di radiologia medica |
433,82
1.239,50 |
collaboratore
prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo)
- collaboratore amministrativo professionale esperto – collaboratore
tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente
sociale esperto |
--- |
collaboratore
professionale sanitario esperto:
a) ex operatore professionale dirigente;
b) tecnico sanitario di radiologia medica |
340,86 1.239,50 |
(1) Fatto salvo
quanto previsto all'art. 18, comma 6.
N.B. La presente
tabella sostituisce la tabella F allegata al CCNL 20 settembre 2001,
relativo al II biennio economico 2000-2001, ai sensi dell'art. 28, comma 3
del presente contratto.
ALLEGATO 1
Il presente allegato
sostituisce con riferimento alla categoria C la declaratoria e la
descrizione dei profili e dei requisiti del personale della medesima
categoria di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a
questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche
elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità
secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo
proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri
operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono,
altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza
professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente
a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni,
autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti
di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei
risultati conseguiti.
PROFILI
PROFESSIONALI
Personale del ruolo
sanitario
Puericultrice
esperta : svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940,
n. 1098.
Infermiere generico
o psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni previste
, rispettivamente, dall' art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall' art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e
successive modificazioni ed integrazioni
Massaggiatore o
massofisioterapista esperto: svolgono le funzioni, rispettivamente,
previste dall' art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall' art. 1 legge 19 maggio 1971, n. 403
e successive modificazioni. ed integrazioni
Per tutte le figure
sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle specifiche
della declaratoria legate all'esperienza professionale. I profili di
infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di
massaggiatore e di massofisioterapista esperti rimangono profili ad
esaurimento.
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di
rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio,
indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e
perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni,
sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo
l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle
posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e
procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio
e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni
tecniche.
Programmatore
Provvede,
nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura
l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di competenza, la corretta applicazione dei
programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti ; collabora a
sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Operatore tecnico
specializzato esperto
Con riguardo ai
rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati
dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative,
oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione,
relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed
attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività particolarmente
qualificate che presuppongono specifica esperienza professionale maturata
nel sottostante profilo di Bs.
Personale
amministrativo
Assistente
amministrativo
Svolge mansioni
amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di
apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario
- quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di
segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad
attività di programmazione, studio e ricerca.
MODALITÁ DI
ACCESSO ALLA CATEGORIA C :
dall'esterno:
mediante pubblico concorso;
dall'interno: ai
sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI
CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
dall'esterno:
-
per il
profilo della puericultrice esperta, oltre al requisito professionale
previsto dalla legge istitutiva del profilo, cinque anni di esperienza
professionale nel profilo di Bs in aziende ed enti del SSN;
-
per il
profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la
specifica attività;
-
per il
profilo di programmatore, il possesso del diploma di perito in informatica
o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma
di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica
riconosciuto;
-
per
l'operatore tecnico specializzato esperto cinque anni di esperienza
professionale nel corrispondente profilo di Bs nelle aziende o enti del
SSN ovvero in profilo equipollente in altre pubbliche amministrazioni o in
imprese private, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e
abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già
indicate per gli operatori tecnici dai requisiti richiesti per l'accesso
nel relativo profilo in Bs;
-
per il
profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
dall'interno:
-
per il
profilo di puericultrice esperta, i medesimi requisiti per l'accesso
dall'esterno;
-
per i
profili di infermiere generico, di infermiere psichiatrico con un anno di
corso, di massaggiatore e di massofisioterapista esperti, trattandosi di
profili ad esaurimento, l'accesso è solo dall'interno. I requisiti
professionali sono quelli previsti dalle norme istitutive dei profili
unitamente a cinque anni di esperienza professionale nel profilo di Bs;
-
per il
profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la
specifica attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante, è
richiesto il possesso: del diploma di istruzione secondaria di primo grado
unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata nella
categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per
il personale proveniente dalla categoria B, livello super o di otto anni
per il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
-
per il
profilo di programmatore, il possesso del diploma e/o titoli professionali
richiesti per l'accesso dall'esterno o - in mancanza - il possesso del
diploma di scuola secondaria di primo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto unitamente ad esperienza professionale di quattro
anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente
dall'azienda o ente - per il personale proveniente dal livello super o di
otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello
iniziale;
-
per il
profilo di operatore tecnico specializzato esperto, il possesso degli
stessi requisiti per l'accesso dall'esterno;
-
per il
profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del diploma
di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza
professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della
categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni
per il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
ALLEGATO 2
Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28
novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di
carattere generale
1. I principi e i
contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici –
escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo
di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti
collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni
che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei
principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente
mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e
si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto
dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e
di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei
cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa
e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.
5. Il comportamento
del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente
limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da
parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non
contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento
dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni
tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Articolo 3
Regali e altre
utilità
1. Il dipendente non
chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti
che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non
chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,
né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli
interessi finanziari
1. Il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se
tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente,
prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano
porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e
dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche
che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere
o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di
affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di
astensione
1. Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività
collaterali
1. Il dipendente non
accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non
accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non
sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda
ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si
attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di
sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione,
ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento
nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in
servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.
2. Nel rispetto
delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo
di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non
utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone
di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento
dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non
accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il
pubblico
1. Il dipendente in
diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande
di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai
loro reclami.
2. Salvo il diritto
di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti
con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non
prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione
dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta
un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che
svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e
di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi.
Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare
o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che
stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa
per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle
situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e
personale.
Articolo 13
Obblighi connessi
alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed
il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la
conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
Dichiarazioni a
verbale e congiunte
Dichiarazione
congiunta n. 1
In relazione
all'art. 3 le parti, ove leggi successive intervengano in materie del
rapporto di lavoro disciplinate dal presente contratto, si riuniranno per
valutare l'impatto della sopraggiunta normativa ai fini dell'art. 2, comma
2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Dichiarazione
congiunta n. 2
In relazione all'art. 4, comma 2, punto VII del CCNL 7 aprile 1999, le
parti precisano che tra le disattivazioni sono compresi anche i processi
di esternalizzazione dei servizi.
Dichiarazione
congiunta n. 3
In ordine all'art.6, le parti confermano la distinzione tra la fruizione
delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla
contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto
1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs.
n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di
comparto, mentre, invece, il diritto di partecipazione alla contrattazione
integrativa discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n.
165 del 2001 è tuttora disciplinata dall'art. 9 del CCNL 7 aprile 1999,
che è stato riconfermato dal presente contratto.
Dichiarazione
congiunta n. 4
Con riferimento all'art. 7 comma 3, le parti confermano che le
organizzazioni sindacali cui si riferisce l'art. 6, comma 4 del CCNL 7
aprile 1999 sono quelle firmatarie del presente contratto.
Dichiarazione
congiunta n. 5
In relazione agli artt. 13 e 15, le parti concordano che la
disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n.
267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a
quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel
medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova
della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza
nell'ordinamento.
Dichiarazione
congiunta n. 6
Con riferimento all'art.20, dato il carattere sperimentale della
formazione continua, le parti concordano che, con riguardo all'art. 16
quater del d.lgs 502 del 1992 le aziende ed enti – in mancanza dei
contratti collettivi cui è demandata la specifica disciplina- non possono
intraprendere iniziative unilaterali per il personale che non abbia
conseguito nel triennio il minimo di crediti formativi.
Dichiarazione
congiunta n. 7
Con riferimento all'art. 23, comma 3 il richiamo al D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 349 deve intendersi ora riferito al D. P. R. 29 ottobre 2001, n. 461,
non ancora vigente all'atto della norma il cui testo si riproduce a titolo
di interpretazione autentica.
Dichiarazione
congiunta n. 8
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata dall'art. 32
comma 13 della legge 449 del 27 dicembre 1997, della nota n. 6180/11 del
16 dicembre 1999, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
fornito indicazioni sulle modalità applicative per la soluzione degli
eventuali casi ancora in contestazione cui si riferisce la norma di legge.
Dichiarazione
congiunta n. 9
Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame del testo
unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
Dichiarazione
congiunta n. 10
Le parti, con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese dal personale
del ruolo sanitario indicato nell'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 1 del
2002, essendo assimilate a lavoro subordinato, ai fini fiscali e
contributivi, ritengono che esse debbano essere assoggettate al regime
contributivo obbligatorio per essi previsto dalle vigenti disposizioni.
Dichiarazione
congiunta n. 11
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali
raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi,
tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto
riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni
contrattuali già realizzate nel settore pubblico. Conseguentemente le
parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si
realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della Sanità fossero
incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi
rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità
proprie di tali aree, esse si incontreranno per discuterle ed armonizzarle
con quelle del presente contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta
sul personale del comparto dell'attività libero professionale intra moenia
della dirigenza sanitaria.
Dichiarazione
congiunta n. 12
Le parti si danno reciprocamente atto che si riuniranno per valutare
congiuntamente, nel più generale ambito definito dalla legge 42 del 1999,
gli effetti dell'eventuale proroga dell'attuale normativa contenuta nella
legge n. 1 del 2002 in materia di prestazioni aggiuntive del personale
delle professioni sanitarie, entro tre mesi dalla proroga stessa. Ciò al
fine di promuovere nelle competenti sedi ogni iniziativa idonea alla
definizione delle modalità di esercizio della suddetta attività per
garantirne la finalizzazione ad obiettivi di miglioramento della qualità
dei servizi prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione
organizzativa aziendale, nonchè alla valorizzazione dell'autonomia
professionale definita dalla recente normativa sulle professioni
sanitarie.
Dichiarazione
congiunta n. 13
Le parti, con riferimento all'art. 34, ritengono che tra i destinatari
della norma debbano essere presi in considerazione, tra gli altri, in
particolare i dipendenti appartenenti ai vari profili della categoria D,
livello economico Ds appartenenti ai ruoli sanitario, tecnico ed
amministrativo.
Dichiarazione
congiunta n. 14
Si conferma quanto già affermato con la dichiarazione n. 13 del CCNL
integrativo 20 settembre 2001 in ordine a quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 2 aprile 2001.
Dichiarazione a
verbale fials/confsal
(da allegare al
CCNL PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2002/2003)
La FIALS/CONF.SAL ritiene superato e vetusto l'attuale calcolo
dell'inflazione programmata sulla quale viene determinato l'aumento del
monte salario complessivo dei lavoratori, poiché non tiene conto che in
minima parte del reale innalzamento del costo della vita e dei beni di
prima necessità.
Peraltro, nel
dichiarare la propria insoddisfazione per il sistema di calcolo usato per
gli aumenti della retribuzione di base e delle varie indennità che fanno
parte della retribuzione variabile esprime anche le più ampie riserve
sugli istituti normativi che regolano il rapporto di lavoro.
La FIALS/CONF.SAL
prende atto del nuovo ruolo assunto dalle Regioni in materia di poteri
d'indirizzo e di gestione dei fondi destinati alle ASL e Aziende
Ospedaliere per il personale del Servizio Sanitario Regionale.
A tale proposito
dichiara, che le medesime Regioni, quando intendano assumere direttamente
i compiti attribuiti ai "datori di lavoro", devono obbligatoriamente darne
preventiva comunicazione e attivare le procedure di concertazione con le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, prima di
deliberare interventi che coinvolgono gli interessi dei lavoratori del
settore e l'applicazione degli istituti normativi ed economici del CCNL
del Comparto della Sanità.
La FIALS/CONF.SAL
nella continua azione sindacale sin qui portata avanti e le proposte
inviate all'ARAN, rivendica quanto segue:
l'AUSILIARIO SOCIO
SANITARIO e il COMMESSO con 3 anni di anzianità al 31/12/2002 doveva
essere ricollocato nella categoria B;
1. il COADIUTORE
AMMINISTRATIVO con 3 anni di anzianità al 31/12/2002 doveva essere
ricollocato nella categoria C;
2. l'ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO con 3 anni di anzianità al 31/12/2002 doveva essere
ricollocato nella categoria D;
3. l'automatismo del
passaggio da D a Ds del personale amministrativo
4. la CATEGORIA
della VICEDIRIGENZA doveva essere inserita tra i nuovi profili, in
alternativa, la valutazione di un inserimento di detta categoria nel
sistema classificatorio del personale doveva essere oggetto di specifica
clausola contrattuale da esaminare nella commissione paritetica.
Tali passaggi di
categoria dovevano essere programmati nell'ambito delle procedure previste
per gli investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione
Aziendale, dove era anche possibile estendere l'Indennità di Coordinamento
ai profili professionali di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE e
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO.
Roma 19/04/2004
Dichiarazione a
verbale
Federazione
Sindacati Indipendenti
Segreteria Nazionale
La FSI nel prendere atto della formulazione dell'art. 7, Coordinamento
Regionale, dell'ipotesi del CCNL comparto sanità sottoscritta in data
odierna, formula espressa riserva relativamente alla formulazione
dell'articolo in quanto ritenuto sbilanciato: infatti, a fronte di un
forte potere di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione
integrativa delle materie trattate in capo alle Regioni, le medesime hanno
come unico obbligo la semplice informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del CCNL.
Roma li 25/11/2003
La Segreteria
Nazionale
Dichiarazione a
verbale
Federazione
Sindacati Indipendenti
Segreteria Nazionale
La FSI nel prendere atto della formulazione dell'art. 19, dell'ipotesi del
CCNL comparto sanità sottoscritta in data odierna, formula espressa
riserva relativamente al comma 1 lettere b) e c) in quanto personale di
pari profilo professionale, della medesima categoria e con le stesse
indennità viene trattato diversamente discriminando in base alla data di
ricognizione delle funzioni.
FSI dichiara
inaccettabile il diverso trattamento giuridico e di carriera fra personale
nelle medesime condizioni professionali.
Lo stesso comma, poi
non tutela in alcun modo il personale che nel frattempo si è sottoposto a
valutazione mediante regolare selezione, così come previsto dalle vigenti
norme contrattuali in materia di passaggi di categoria, che per effetto di
queste nuove norme si vedrà sorpassato per effetto degli odierni perversi
automatismi.
Quanto sopra trova
ulteriore conferma nel fatto che il restante personale sanitario, il
personale del ruolo tecnico ed il personale del ruolo amministrativo, per
avanzamenti di categoria deve necessariamente sottoporsi a selezione.
Roma li 25/11/2003
La Segreteria
Nazionale
Appendice A
Avvertenza: per
completezza di informazione vengono allegati anche i testi di norme citate
nei CCNL che tuttavia sono disapplicate ai sensi dell'art. 72, comma 1,
del DLgs n. 29 del 1993
[ora
art. 72, comma 1, del DLgs 165 del 2001]
Decreto del
Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761
Stato giuridico
del personale delle unità sanitarie locali
Decreto del Presidente della Repubblica
20.05.1987, n. 270
Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale, per il triennio 1985/1987, relativa al comparto
del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Decreto del
Presidente della Repubblica 28.11.1990, n. 384
Regolamento per
il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n.
68
e
Codice di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
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