CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall’Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell’accordo relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001 nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN : Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo Dell’Aringa: Firmato
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL Firmato CGIL Firmato UIL Firmato CONFSAL Firmato CISAL Firmato RDB CUB Non Firmato
Nel corso della riunione – avvenuta alle ore 10,30 le parti suddette prendono atto che: - ai sensi dell’art. 6, comma 6, la UIL ha comunicato che le proprie organizzazioni di categoria già UIL – enti locali ed UIL sanità, unificandosi hanno cambiato nei suddetti comparti la loro denominazione in “UIL FLP” ; - la tavola 9 va corretta in quanto la GILDA – UNAMS è una federazione e non una confederazione ed i distacchi di pertinenza vanno riportati nella tavola 6, con conseguente modifica dei totali delle due tavole; - all’art. 6, comma 5 dopo le parole “lett. c)” vanno aggiunte le parole “CCNQ 7 agosto 1998”
Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001 nel testo che segue.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. 2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell’entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all’art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998. 3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “comparti”. Il decreto legislativo “3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è indicato come “d.lgs 29/1993”.Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. 4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. 5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 6. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 2 Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali , per la durata del presente contratto, è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all’art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito nell’ambito di ciascun comparto secondo la tabella allegato n. 1. 2. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall’art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998. 3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo biennio economico di contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative nei comparti ai sensi dell’ art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 – 2005 – primo biennio economico 2002 – 2003. 4. Nel comparto ministeri ove i dati associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora certificati si provvederà a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.
Art. 3 Contingente dei permessi sindacali
1. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall’art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali. 2. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo. 3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 1 comma 5 competono nella misura di n. 47 minuti per dipendente. 4. Nel comparto scuola e sino all’ entrata in funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all’art. 4, comma 1 lett. a) e c), sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalità del comma 2. Con l’entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente e - dopo l’applicazione del comma 5 - n. 36 5. Nel comparto scuola, al momento della pratica attuazione dell’apposito accordo di modifica sulla definizione delle aree di contrattazione, con il quale è stata istituita l’ area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area. 6. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 4 Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall’art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti nel modo seguente: a) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi b) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi , accantonati in attesa dell’accordo dell’art. 2, comma 5. c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n. 107 distacchi per il solo comparto scuola. 2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 - pari , senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale complessivo di n 2483 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi cumulati che dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.
ART. 5 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, 2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 419.162 ore, di cui n. 28.530 riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 10 al n. 18. N. 4755 ore di permesso, destinate alle confederazioni sono accantonate in attesa dell’esito di giudizi pendenti. 3. Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Ministeri ( ricompreso in quello generale del comma 2) è pari a n. 37.600 ore di permesso, che saranno ripartite con l’accordo di cui all’art. 2, comma 5. 4. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 6 Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto è valido per il biennio 2000 - 2001. 2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all’ accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l’entità dei permessi cumulati dell’art. 3 o procederanno alla loro riduzione. 3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell’art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico. 4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate come rappresentative (tenuto conto per le confederazioni della nota alla tabella 10) e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti . 5. Nel comparto scuola, in prima applicazione del presente contratto, il termine del 30 giugno previsto dall’art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 è spostato al 31 luglio 2000. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico. 6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purchè intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFSAL
La CONFSAL, tenuto conto che nel presente contratto il numero dei permessi e distacchi fruibili dalle OO.SS. sono ripartiti secondo i criteri di cui al D.M. 5 maggio 1995 (in applicazione del D.P.C.M. n. 770/1994) evidenzia il perpetuarsi di situazioni di assoluta disomogeneità e disparità di trattamento tra i dipendenti dei diversi comparti. Infatti non è stato ridefinito "il numero delle aspettative e dei permessi sindacali proporzionale al numero dei dipendenti all'interno di ciascun comparto" come invece era raccomandato dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5615/96/7.515 del 30 settembre 1996 che riprendeva l'ordine del giorno approvato nella seduta del 10 luglio 1996 del Senato della Repubblica. Il riordino dei cumuli dei permessi non è stato differenziato tra i diversi comparti onde pervenire alla richiesta omogeneizzazione, ma prevede addirittura una ulteriore penalizzazione di alcuni comparti rispetto ad altri. Per tali ragioni la CONFSAL si riserva ogni possibile azione a tutela degli interessi delle federazioni ad essa aderenti. Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza verso i profili di illegittimità del contenuto dell'accordo stesso, che in pratica riproduce quello del 7 agosto 1998, oggetto di impugnativa da parte della scrivente organizzazione.
Roma, 09.08.2000 |