Legge 19.03.1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

 

[Legge Antimafia]

Preambolo

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica;

Promulga la seguente legge:

 

Articolo 1

MODIFICAZIONE DI LEGGE

 

1. L' art. 2 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonchè, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2 ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2 ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2 ter.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonchè alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale".

Articolo 2

Sostituisce i commi terzo e quarto dell' art 2 ter, L. 31 maggio 1965, n. 475

1. I commi terzo e quarto dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2 bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".

2. Dopo il sesto comma dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:
"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".

Articolo 3

Sostituisce l'art 10, L. 31 maggio 1965, n. 575

1. L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".

Articolo 4

Ratifiche, modifiche, sostituzioni

1. Nel primo comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "nonchè le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".

2. Il secondo comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo".

3. Il quinto comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima".

4. Nel settimo comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ", autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".

5. Il nono comma dell'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonchè di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".

Articolo 5

Modificazioni

1. Nel 1° comma dell'art. 10-quater della L. 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'art. 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'art. 10" ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

2. Nel 2° comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'art. 10".

 

Articolo 6

Sostituisce il primo comma dell'art 10 quinquies, 31 maggio 1965, n. 575

1. Il primo comma dell'art. 10-quinquies della legge 31maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'art. 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni".

 

Articolo 7

Aggiunge l'art 10 sexies alla L. 31 maggio 1965, n. 575

1. Dopo l'art. 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:
"Art. 10 sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10- quater nonchè dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.
2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8.La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogaziziondello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10. é fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonchè la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".

Articolo 8

Modifica il primo comma dell'art 21, L. 13 settembre 1982, n.646

1. Nel primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo" sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo".

 

Articolo 9

Aggiunge l'art 23 bis, L. 13 settembre 1982, n. 646

1. Dopo l'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:
"Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416 bis del codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'art. 2 ter della predetta legge e dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".

Articolo 10

Modifiche all'art. 25, L. 13.09.1982, n. 646

1. Nel primo comma dell'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, " sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, "; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere".

2. Nel secondo comma dell'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'art. 2 bis e nel secondo comma dell'art. 10 ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'art. 2 bis e nel comma 4 dell'art. 10".

3. Nel quarto comma dell'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'art. 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'art. 2 bis".

4. Dopo il quarto comma dell'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente: "La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".

Articolo 11

Sostituisce il primo comma dell'art 30, L. 13 settembre 1982, n. 646

1. Il primo comma dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:
"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.
Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".

Articolo 12

Modificazioni

1. Nel numero 2 bis) dell'art. 13 della L.10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10 ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 10". 

2. Nel numero 2 bis) del primo comma dell'art. 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" è inserita la seguente: "definitivo".

Articolo 13

Inserisce un comma, dopo il primo, all'art 30 ter, L. 26 luglio 1975, n. 354

1. Nell'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonchè per il reato indicato nell'art. 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

Articolo 14

Applicazione delle disposizioni della legge 31 Maggio 1965, n.575

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10 sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis o 648 ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. (1)

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, inoltre, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L. 11.08.2003, n. 228, con decorrenza dal 07.09.2003.

 

Articolo 15

Ineleggibilità dei soggetti indicati nel presente paragrafo

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche' nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; (7)

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (7)

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); (8)

d) coloro che[, per lo stesso fatto, ] sono stati condannati con sentenza definitiva [o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ] ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; (9)

[e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;] (10)

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (1) (7).

1 bis Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a condanna. (11)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo (1).

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali (1).

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse (1).

4 bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.(1) (2)

4 ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4 bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale (1) (4).

4 quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4 bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina (1) (5).

4 quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (1).

4 sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (1) (4).

4 septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1 (1) (4).

4 octies. Al personale dipendente di cui al comma 4 septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4 quinquies e 4 sexies (1) .

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. (12) (15)

(1) Commi sostituiti con gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies e 4 octies dall'art. 1, L. 18.01.1992, n. 16.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.13.12.1999, n. 475

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12.01.1994, n. 30.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, L. 12.01.1994, n. 30.

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, L.13.12.1999, n. 475

(8) Lettera così sostitutita dall'art. 1, L.13.12.1999, n. 475

(9) Lettera così modificata dall'art. 1, L.13.12.1999, n. 475 

(10) Lettera abrogata dall'art. 1, L.13.12.1999, n. 475 

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, L.13.12.1999, n. 475 

(12) Funzioni sono state delegate al Ministro dell'interno e al Capo della polizia. Attualmente un ruolo di coordinamento è svolto dalla Direzione nazionale e investigativa antimafia.

(15) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali.

 

Articolo 15 Bis

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali

[1. Fuori dei casi previsti dall'art. 39 legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte (1).

1 bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. (2)

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. (9)

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(3)

3 bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 (4).

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile (5).

4 bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1 bis (6).

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

6 bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali (7).

6 ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati (7).

6 quater. Le disposizioni di cui ai commi 6 bis, 6 ter e 6 septies si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 (10).

6 quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 . A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso (7).

6 sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare (7).

6 septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto (7).

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7 bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni (8).] (11)(12)

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20.12.1993, n. 529

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 20.12.1993, n. 529 .

(3) Primo periodo così modificato dall'art. 2, D.L. 20.12.1993, n. 529

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 20.12.1993, n. 529 

(5) Periodo aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20.12.1993, n. 529

(6) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20.12.1993, n. 529

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 20.12.1993, n. 529.

(8) Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 20.12.1993, n. 529.

(9) Le funzioni sono state delegate al Ministro dell'interno e al Capo della polizia. Attualmente un ruolo di coordinamento è svolto dalla Direzione nazionale e investigativa antimafia.

(10) Comma modificato dall'articolo 29 L. 03.08.1999 n. 265

(11) Articolo aggiunto dal D.L. 31.05.1991, n. 164.

(12) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

Articolo 16

Interventi di controllo e sostitutivi

[1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

1 bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo. (1)](2)

(1) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 13.05.1991, n. 152.

(2) Articolo è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Articolo 17

Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18

1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 (1).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione (2).

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso. (3)

(1) Comma sostituito dall'art. 22, D.L. 13.05.1991, n. 152.

(2) Periodo  aggiunto dall'art. 22, D.L. 13.05.1991, n. 152.

(3) Comma così modificato dall'art. 9, L. 18.11.1998, n. 415.

 

Articolo 18

Appalto di manodopera

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità . (5)

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria [o le categorie prevalenti] con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria [o le categorie prevalenti], con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: (4)

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; (1)

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; (1)

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; (1)

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni .(6)

3 bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento . (7)

3 ter. [In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo] (2) .

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. [Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso] (8).

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3) . (9)

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. (3) (11)

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli artt. 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. (3)

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.(3)

13. Le disposizioni dei commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori .(10)

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(1) Numero così modificato dall'art. 9, L. 18.11.1998, n. 415.

(2) Comma abrogato dall'art. 9, L.18.11.1998, n. 415.

(3) Comma sostituito dall'art. 9, L. 18.11.1998, n. 415.

(4) Comma modificato dall'art. 231, c. 1, lettera u), D.P.R. 21.12.1999, n. 554

(5) Comma modificato dall'art. 22, D.L. 13.05.1991, n. 152

(6) Comma sostituito dall'art. 34, L. 11.02.1994, n. 109.

(7) Comma inserito dall'art. 34, D.Lgs. 19.12.1991, n. 406

(8) Comma abrogato dall'art. 9, L.18.11.1998, n. 415.

(9) Comma modificato dall'art. 34, D.Lgs. 19 .12.1991, n. 406

(10) Comma modificato dall'art. 34, D.Lgs. 19.12.1991, n. 406

(11) Comma modificato dall'art. 7, L. 01.08.2002, n. 166

 

Articolo 19

Aggiudicazione della gara

Art. 19. 1. Il primo comma dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonchè per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse".

3. E' vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

 

Articolo 20

Elenco imprese invitate alla gara]

Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

 

Articolo 21

Sostituzione dell'art.32-quater del codice penale

1. L'art. 32 quater del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 32 quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320,
321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

 

Articolo 22

Aggiunta dell'art. 640-bis al codice penale

1. Dopo l' art. 640 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 640 bis. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Articolo 23

Sostituzione dell'art. 648-bis del codice penale

1. L' art. 648 bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 648 bis. (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270 bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale . (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 14.01.2003, n. 7

 

Articolo 24

Sostituzione dell'art. 648-bis del codice penale

1. Dopo l'art. 648 bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 648 ter. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

Articolo 25

Modifica dell'art.379 del codice penale

1. Nel primo comma dell'art. 379 del codice penale, le parole "e del caso preveduto dall'art. 648" sono sostituite dalle seguenti: "e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter".

 

Articolo 26

Casi di applicazione delle sanzioni disciplinari

Quando i fatti previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

Articolo 27

Controlli ed ispezioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

 

Articolo 28

Requisiti per lo svolgimento delle attività

1. Nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1, L. 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

 

Articolo 29

Sostituzione dell'art. 96 del R.D.L. n.375/1936

1. L'art. 96 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'art. 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

Articolo 30

Efficacia delle disposizioni e decorrenza

1. L' art. 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;
d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere
b) e c).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.
3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.
5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
7. L'importo di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

Articolo 31

Sostituzione del comma 1, art.9, L. n.281/1985

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonchè casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è
ridotta entro la percentuale stessa".

 

Articolo 32

Sostituzione del n.2 dell'art.5, D.P.R. n.350/1985

1. Il n. 2) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito dal seguente:
"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;".

 

Articolo 33

Inserimento dell'art.2-bis alla L. N.742/1969

1. Dopo l'art. 2 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis. - 1. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'art. 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".

 

Articolo 34

Procedimenti di prevenzione e registri per le annotazioni

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

Articolo 35

Applicazione delle misure di cui all'art. 24 della L. n. 646/1982

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

Articolo 36

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.