ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall’Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell’accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell’ art. 1 comma 3 – parte seconda – dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI quale Presidente f.f.
Ed I rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL_______________________ CGIL_______________________ UIL________________________ CONFSAL__________________ CISAL______________________ RDB CUB___________________
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l’ accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
ART. 1 (Clausola di interpretazione autentica)
1. Con riguardo all’art. 1, comma 3, parte seconda dell’Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art. 7 parte prima dell’accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. 2. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate. |