CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE
ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
A
seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998
dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell’art.
51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97
e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro
relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali nonché della certificazione della
Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha
avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
- nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato
Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell’Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
RDB/CUB
CIDA
UGL
COSMED
(con riserva)
Prima della sottoscrizione dell’allegato Contratto Collettivo Nazionale
Quadro le parti prendono atto in relazione all’art. 20, comma 7, del
medesimo che tra la sigla dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio
1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei
soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute
rappresentative:
1. Comparto Sanità
Dalla Federazione “FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità” è fuoriuscita la UGL
Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione “FIALS-CONFSAL-SANITÁ”,
che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2. Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS
Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. -
CONFSAL, UGL Aziende” è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione
rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale
Autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome,
TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL.” Tale
modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
3. Comparto enti pubblici non economici
La Federazione “CONFSAL-UGL ” non è più affiliata alla Confederazione
CONFSAL ma alla Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo
distacco attribuito alla Confederazione CONFSAL dovrà essere invece
attribuito alla Confederazione UGL.
Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già
anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo
devono tenere debito conto), le parti concordano che la correzione
definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la
quale si provvederà tra l’altro alla riassegnazione dei distacchi non più
fruibili dalle federazione citata al punto 1),nonché dei permessi di cui
all’art. 12, sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore
accordo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE
ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
PARTE I
TITOLO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui
all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29
come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre
1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29,
ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative
autonome aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all’art. 2 del D.L. 10
maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei
decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80,
convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente
riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio
1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti
collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina,
nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle
libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima
previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione
della dirigenza” è semplificata in “comparti ed aree”. Il decreto
legislativo “3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e
sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998,
n. 80” è indicato come “d.lgs 29/1993”. Il testo unificato di tale decreto
è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs.
396/1997 disciplinate dall’accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU.
Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7
agosto 1998”
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi
dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs
80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come
“associazioni sindacali rappresentative”
7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le
amministrazioni pubbliche comunque denominate.
TITOLO II
Attività Sindacali
ART. 2
DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a
definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia
dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare ,
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali
concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di
essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai
soggetti indicati nell’art. 10.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio
gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima.
Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza
per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono
essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle
rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di
ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità
operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni,
l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di
lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi
continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la
continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative
interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
ART. 3
DIRITTO DI AFFISSIONE
1. I soggetti di cui all’art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi
spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa ,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro, utilizzando , ove disponibili, anche sistemi di
informatica
ART.4
LOCALI
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone
permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui
all’art. 10, l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato
con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle
loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli
organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione
da parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 5
DISTACCHI SINDACALI
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art.
1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco
sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto
il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti
dall’art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai
sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni
sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per
il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove
previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai
fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio
nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti
confermato il distacco o l’aspettativa , potranno essere attivate le
procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecuzione o
l’attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà
sospeso per tutta la durata di esso.
ART. 6
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai
dipendenti e dirigenti pubblici di cui all’art. 5 comma 1, per la durata
del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 20 comma 1
2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell’ambito di ciascun
comparto ed area secondo l’allegata tabella n. 1. All’interno di ciascun
comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento -
alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il
restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano
aderenti ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo
comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale
per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con
forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata
rappresentativa, ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.
3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla
ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni
e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2
- si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN
nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
4. Con il presente contratto , ai fini dell’accertamento della
rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si dà applicazione
all’art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei
comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con riguardo al la
collocazione dei segretari comunali dal comparto Ministeri a quello delle
Regioni - Autonomie locali e delle specifiche tipologie professionali -
rispettivamente degli Enti pubblici non economici e delle Istituzioni ed
enti di sperimentazione e ricerca - dall’area della dirigenza ai comparti.
I distacchi già afferenti alle organizzazioni rappresentative di tali
categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per
le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai
contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova
assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs.
29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n.9, che
avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 d.lgs 80/1998.
ART. 7
FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI
1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali -
sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi
non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con
articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo
accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla
tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come
media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione
ridotta nell’arco temporale preso in considerazione .
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero
dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente,
fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le
eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la
parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie
ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di
qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con
prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei
singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part -
time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale
ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi
sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro
part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali
massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di
lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali
appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con
l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto
con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a
quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio
Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico -
veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta
in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale
prevista per la prestazione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o
periodo dell’anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma
4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale
appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2
e 5 può anche essere superiore al 50%.
8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità
previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei
permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la
fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del
mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato
nell’arco dello stesso mese.
ART. 8
CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI
1. Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all’entrata in vigore
del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente
al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali
retribuiti, fruibili ai sensi dell’art. 23 della legge 300/1970 da parte
dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in
ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per
consentire la prima elezione e l’avvio del funzionamento delle
rappresentanze sindacali unitarie previste dall’art. 47, comma 3 del
d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione,
pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei
cumuli previsti dall’art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad
un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio
presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche
quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che
alle RSU secondo le modalità indicate nell’art. 9.
ART. 9
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI
1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai
sensi dell’art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di
spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra
queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede
locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale risultante nell’anno precedente.
2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo
stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali , nella misura di n.81
minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30
minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali
rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un
massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle
stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali
rappresentative fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del
contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime
associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei
permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla
media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito
considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31
gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla
percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al
totale dei voti espressi nell’ambito considerato, quali risultano dal
verbale riassuntivo inviato all’ARAN ai sensi dell’accordo stipulato il 7
agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da
queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del
contingente dei permessi sindacali determinata ai sensi dell’art. 6 comma
5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi
delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro
trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le
associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la
ripartizione avviene con le procedure dell’art.16.
ART. 10
TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI
1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto
1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali
retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del
loro mandato, sono:
- i componenti delle RSU;
- i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni
rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto
1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU,
siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime
associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto
all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle
prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità
vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del
secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al
contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi
retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative
sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura
sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati
a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche
ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e
ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni
di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti
sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere
cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i
permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non
superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa -
comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della
fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente
responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità
dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari
livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti
avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non
sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali
previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro
mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
ART. 11
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
1. Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di
ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati
nell’ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall’art. 44, comma
1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle
riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10,
comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in
distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di
anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle
confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle
organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree
dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può
superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata
nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2
alle proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti
alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei
permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della
dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali
comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti
sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’art. 10, comma
6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, comunica al
Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti
sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.
ART. 12
TITOLARITÀ IN TEMA DI ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI E
LORO FLESSIBILITÀ
1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni
sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’ possibile
l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non
superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi
previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6.
ART. 13
RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali
rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall’art 9;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11
d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12;
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e
retribuiti nella misura prevista dall’art. 9.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra
associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà
sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali
nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell’accordo
stipulato il 7 agosto 1998.
ART. 14
PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERME DEI DISTACCHI ED ASPETTATIVE
SINDACALI.
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5
e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5,
comma 1 ed 11 comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e
per gli effetti dall’art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini
della verifica del rispetto dei contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali
utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali" , l’amministrazione
di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all’ANCI
per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all’UPI
per il personale dipendente dalle Province; all’UNCEM per il personale
dipendente dalle Comunità montane; all’UNIONCAMERE per quanto riguarda il
personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il
personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da
esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla
revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola
alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione
pubblica per i consequenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la
concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite,
per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l’utilizzo
provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal
giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale
assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in
aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 12
6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle
amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i
casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale
rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei
confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la
confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato
sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun
comparto dalla tabella allegato 1 al presente contratto e nell’ambito di
esso, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa
tra comparto e relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza -
le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda
anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa
sigla confederale. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è
data notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato
ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché
per la predisposizione degli elenchi previsti dall’art.15 comma 4.
Art.15
ADEMPIMENTI
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti
dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province,
Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996,
convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di
suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell’ambito degli
adempimenti di cui al presente articolo ed all’interno delle suddette
articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la
ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate
autonomie locali dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese
tra gli enti interessati.
2. Nell’ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di
sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto
attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali , le modalità di
suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi
comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute
nell’ambito dei rispettivi organismi previsti dall’art. 46, comma 3 del
d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro
la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree
diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la
compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine
di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione
dell’accordo intervenuto all’ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione
Pubblica se non direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell’ambito dei relativi
finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al
comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui
al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall’art. 54 del
d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione
Pubblica -
5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche
per l’aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza
associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste
dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle
associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà
segnalato contestualmente all’invio e dovranno contenere l’indicazione
dell’importo del contributo sindacale.
ART. 16
NORME SPECIALI PER LA SCUOLA
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7,
10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7 , commi 1 e 2:
- nel caso di applicazione del comma 1 , il frazionamento del distacco non
può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si
applica solo il disposto del comma 1 . In tal caso il frazionamento del
distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l’applicazione del comma 2 , la
tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo
quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso
una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate.
- la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del comma 2 è
quella prevista dall’ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n.
179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni
richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi
sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle
percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di
rapporti di lavoro part time dalla citata ordinanza.
B) Art. 10:
- per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare
aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il
personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non
possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso,
dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.
C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :
- con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di
aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la
comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30
giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le
richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa che non possono
avvenire nel corso dell’anno scolastico anche nel caso in cui contengano
la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un
sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione
nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa
sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il
termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto
concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall’art. 20, comma
1.
- con riferimento al comma 4 , la procedura d’urgenza per il distacco o
aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è
adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali
ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure
previste dall’art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite
dei contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad
una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione
ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
ART. 17
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è
disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree
dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area
non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le
clausole previste dall’art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio
stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 5, al dirigente
sindacale è garantito.
- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento
a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di
posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla
produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base
all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio
pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento
pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla
produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di
risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione
alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati
a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre
1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale,
non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8,
ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti
per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale
retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area
dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e transitorie
ART. 18
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco
o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria
amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di
aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in
altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1
è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso
l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza ,
fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il
trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante
attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico
previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato
per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può
essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse
con la stessa.
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da
quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può
essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni
sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono
soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
ART. 19
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali
che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi,
permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo
solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi
delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la rilevazione
dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che
a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che -
allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 1
lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle
deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano
comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo
soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al
disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la
rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione
alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione
di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata in vigore del
presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto
vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se
rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai
rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o
di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per
la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in
nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle
sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi
la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione
sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell’art. 44
del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi la
fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita
ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti
soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività
previsto dal comma 5.
5. L’ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all’art. 44 del d.lgs.
80/1998, procede all’accertamento della rappresentatività delle
associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione
contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio
economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i
dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel
repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel
pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si
procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle
elezionidelle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime
cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione
collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro
rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo
quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore:
a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la
loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna
amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del
5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli
artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo
quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si
definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli
artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti
per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree.
7. Durante il periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d)
del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena
coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi
delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata
disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono
all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di
contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto
ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a
queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito
sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di
appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei
distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si
procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in
caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente
a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art.
15 - nonché dei permessi loro spettanti .
9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti
sull’applicazione del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o
revoca dei distacchi od aspettative a causa dell’inosservanza di procedure
autorizzative preventive, purché nel rispetto del tetto previsto, sono
risolti sulla base dell’art.14 commi 1 e 2.
ART. 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nell’attuale periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett.
g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di
competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con il
presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro
spettanti in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi 1 e 2 sino
ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269
distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali.
2. Il contingente dei permessi cumulati per i comparti pari a n. 269,
sommato al contingente dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai
sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 2460), per un totale complessivo di
n. 2729 distacchi, è ripartito, in via transattiva, tra tutte le
associazioni sindacali rappresentative alla data del presente contratto
secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella
tabella n. 10 sono indicati i distacchi che, nell’ambito del contingente
citato, residuano dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle
confederazioni.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le
flessibilità previste dall’art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali
che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati
all’amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione
pubblica per gli adempimenti dell’art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui
all’art. 11 avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività, di cui all’art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del
quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base
ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel
1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro
entità.
5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle
aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle
condizioni di cui all’art. 19, comma 6, unitamente al contingente di n.124
distacchi di cui alla tabella 1.
6. I contingenti dei permessi previsti dagli artt.8, comma 2 e 11 comma 2,
nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente contratto e
il 31 dicembre 1998 sono utilizzati pro rata.
7. In deroga al comma 4 dell’art.19, eventuali cambiamenti dei soggetti
confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative,
che intervengano prima della stipulazione del presente contratto
comporteranno la modifica, a cura dell’ARAN delle tabelle allegate al
presente contratto.
ART. 21
DURATA
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La
disdetta può essere richiesta dall’ARAN o da almeno quattro Confederazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza
del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si
intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il
presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle
prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché
all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le oo.ss.
firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.
ART. 22
DISAPPLICAZIONI
1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all’art.17
comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il
26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato
il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della
Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate
al presente contratto .
2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti
collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001
che - dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente
a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell’art. 72 del
d.lgs. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all’art. 4, le parti dichiarano di non aver inteso innovare
rispetto a condizioni di miglior favore di fatto esistenti a livello
nazionale o locale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che entro il 15 settembre 1998, in occasione della
definizione dell’accordo di cui alla pag. II del verbale allegato al
presente CCNL Quadro verranno affrontati e risolti i problemi relativi:
1) al possibile incremento del numero complessivi dei distacchi del
comparto degli Enti Pubblici non economici a definitiva soluzione di
eventuali errori tecnici pregressi;
2) alla chiarificazione, ai fini del calcolo dei distacchi, della
rappresentanza delle minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di
Bolzano e della Valle d’Aosta, sulla base delle indicazioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
3) alla computabilità, come servizio, ai fini della mobilità nel comparto
scuola, di periodi di aspettativa sindacale non retribuita.
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