LA
PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO La pensione dei
dipendenti pubblici è detta “ESCLUSIVA” del Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO-INPS) e
riguarda: Le
forme di previdenza esclusive confluite nel nuovo ente denominato INPDAP,
e cioè:
In
base alla legge 335/95, art. 2, con effetto dal 1° gennaio 1996 è
istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di
personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello
Stato. A) Amministrazione dello Stato Fino
al 31.12.1995 non esisteva nessuna Cassa. Lo stato introitava il
contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamento a riposo
dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito
capitolo del bilancio statale. Rientravano
in tale normativa i dipendenti civili e militari dello Stato, i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e
procuratori dello Stato e dell'Università, nonché i dipendenti delle
Aziende Autonome dello Stato. Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole Amministrazioni Statali. Dal 1/1/1996 è istituita
presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei
dipendenti dello Stato, nonché delle altre categorie di personale i cui
trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui
all'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Le
Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione,
rapportata alla base imponibile (complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,75 punti a carico del dipendente). B)
Inpdap La
Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL) la Cassa pensioni insegnanti
di asilo e scuole elementari parificate, la Cassa pensioni ai Sanitari (CPS)
e la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, amministrate dalla
Direzione Generale degli Istituti di Previdenza,sono state soppresse. E'
stato istituito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) che succede alla predetta Direzione
Generale degli Istituti di Previdenza, all'ENPAS, all'INADEL e all'ENPDEDP.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’INPADP
Dipendenti
dei Comparti pubblici L’iscrizione
all’INPDAP è determinata
da norme di legge e, in taluni casi, a seguito di delibera
dell’ente datore di lavoro. Tra
gli enti tenuti ad iscrivere obbligatoriamente i propri dipendenti si
annoverano:
Tra gli enti tenuti ad
iscrivere il proprio personale a seguito di apposita delibera si
annoverano:
Altre
iscrizioni obbligatorie:
Opzione
per il mantenimento dell’iscrizione alla ex CPDEL ora amministrata
dall’INPDAP Per
alcune categorie di lavoratori e data la facoltà di optare per il
mantenimento dell’iscrizione, in alternativa all’iscrizione ad altre
forme obbligatorie (ad esempio INPS), tra cui:
Personale
Statale
Sono
in carico all’INPDAP:
Altre categorie di lavoratori appartenenti a comparti pubblici o dipendneti di settori che svolgono funzioni di pubblica utilita'. I
dipendenti del Comparto degli enti pubblici non economici (Parastato), i
dipendenti delle aziende di igiene ambientale private, i dipendenti delle
case di cura private e delle residenze per anziani, religiose e laiche,
sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) gestito
dall’INPS.
La contribuzione
obbligatoria è costituita dalla retribuzione complessivamente percepita
che gli enti sono tenuti a versare, sia per la parte a proprio carico sia
per la parte a carico dei dipendenti ai quali viene trattenuta mensilmente
dalla busta paga. La contribuzione a carico
dei dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INPDAP è pari all’8,55%
dell’imponibile previdenziale, mentre per i dipendenti dello Stato,
sempre obbligatoriamente iscritti all’INDPAP e pari all’8,75%
dell’imponibile previdenziale. Per
i disdenti iscritti all’INPS la contribuzione obbligatoria è pari
all’8, 34% della retribuzione imponibile. Retribuzione
imponibile
La
retribuzione imponibile del personale degli enti locali fino al 31 dicembre 1995 era costituita:
Per
i dipendenti dello Stato, oltre alle voci sopra indicate, si
aggiunge la maggiorazione corrispondente al 18% prevista dalla legge n.
177/1976, sullo stipendio e sugli assegni pensionabili, esclusa
l’indennità integrativa speciale. La
retribuzione imponibile del personale degli enti locali
a partire dal 1° gennaio 1996 è costituita, oltre che dalle
voci stipendiali anzidette, da tutto ciò che il lavoratore riceve dal
datore di lavoro, in denaro o in natura, tranne i compensi e le quote
tassativamente escluse dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997. Per
i dipendenti dello Stato , oltre a quanto sopra esposto, occorre
tenere conto che la retribuzione accessoria va considerata per la parte
eccedente l’importo della maggiorazione del 18%. Per i dipendenti iscritti all’INPS, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, tranne i compensi e le quote tassativamente escluse dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997.
Prelievo contributivo sulla
maggiorazione della base pensionabile (Statali ecc.) (art. 15 legge
724/94) Dal 1.1.1995 la
maggiorazione pari al 18% della retribuzione pensionabile senza Indennità
Integrativa Speciale e altri emolumenti non pensionabili, per il personale
dello Stato, è assoggettata a contribuzione. Il prelievo contributivo in
conto entrate Tesoro è determinato sulla retribuzione presa a calcolo
della pensione incrementata del 18%.
Dal 12/07/1997 ,grazie al
decreto 30/04/97 n. 184 ,gli iscritti ad una delle casse gestite dall'INPDAP
possono versare i contributi per coprire periodi che ne siano privi.
(*) Tale termine si riduce ad un anno nell'ultimo quinquennio
quando la domanda viene presentata per i periodi successivi al 31/12/1996
ed intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori
discontinui e di periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale. (**) Le
retribuzioni sulle quali viene calcolato l' importo del contributo
volontario sono rivalutate annualmente ,con effetto dal 1° gennaio di
ogni anno ,in base alla variazione dell' indice ISTAT del costo della vita
dell'anno precedente. (***) Legge
388 del 23/12/2000 art.69 comma 6 . N.B.: Nel
caso di contributi versati in misura inferiori a quelli dovuti si opera
una contrazione corrispondente del periodo da accreditare sia ai
fini del diritto che della misura della pensione. CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA
Periodi di
maternita' I
periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanza
di rapporto di lavoro, a decorrere dal 15.11.96 sono - a domanda - coperti
da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi la
corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora
spetti una retribuzione ridotta; I periodi di astensione
obbligatoria per maternità intervenuta al fuori del rapporto di lavoro,
possono avere - a domanda - la copertura figurativa (gratuita) purché
l'evento maternità sia successivo all'1.1.94 ed il richiedente possa
vantare, all'atto della domanda al Fondo, almeno 5 anni di contribuzione
versata in costanza di effettiva attività lavorativa. L’astensione dal lavoro
del padre o della madre fino all’ottavo anno di vita del bambino
previsto dalla legge 53/2000, è coperta da contribuzione figurativa. Per
tale periodo è attribuito come valore retributivo
il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione con riscatto
ovvero con versamento di contribuzione volontaria. Permessi
ai genitori di bambini portatori di handicap e di assistenza Per i lavoratori che siano
genitori (anche adottivi o affidatari) di un portatore di handicap grave,
sono coperti da contribuzione figurativa i tre giorni di permesso mensile
dopo il terzo anno di età del figlio. Fino al terzo anno di età del
bambino il prolungamento dell’astensione facoltativa o, in alternativa,
il permesso di due ore, sono coperte da contribuzione figurativa. I permessi fruiti dal
lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva una persona
portatrice di handicap grave, parente o affine fino al terzo grado, anche
se non convivente, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Malattia I
periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite
del dodicesimo mese vengono valutati ai fini della misura della pensione
al 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misura
intera o ridotta da parte dell'Ente datore di lavoro. Tale
disposizione non si applica ai soggetti affetti da gravi forme morbose, da
individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale di concerto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro.
Periodi di
volontariato I servizi di volontariato
civile reso nei paesi in via di sviluppo e i periodi di servizio civile
per gli obiettori di coscienza sono coperti da contribuzione figurativa. TABELLA
PER VALUTAZIONE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE
PENSIONISTICA DEI PERIODI DI MALATTIA ECCEDENTI I 12 MESI
SERVIZI
UTILI O COMPUTABILI ALLA PENSIONE
I servizi utili ai
fini del trattamento di quiescenza sono quelli di iscrizione obbligatoria
all’INPDAP, quelli cumulabili, riscattabili, ricongiungibili,
computabili a domanda o d’ufficio, gli aumenti di servizi nei casi
previsti (ad esempio per i ciechi), i periodi di contribuzione figurativa,
volontaria e il servizio militare o equiparato. LAVORATORI
DELLO STATO Sono computabili, d'ufficio, per
i lavoratori statali tutti i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo
prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi
titolo e presso gli Enti Locali, oppure i servizi equiparati come:
partigiano, con incarichi di governo, dipendente C.R.I. in tempo di
guerra. Sono computabili, a domanda, senza onere per
l'interessato, i servizi inerenti:
·
periodi di ruolo e non di ruolo
prestati presso Enti Pubblici Locali, Parastatali o comunque sottoposti a
tutela dello Stato;
a) per
motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono
considerati); b) per
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri; c) per
mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi
territoriali; per motivi sindacali. Per
tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri Enti
Pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all'atto
dell'assunzione, l'esistenza (compreso il servizio militare). I
servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del
trattamento di quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel
termine perentorio di due anni dalla dichiarazione originaria. LAVORATORI DEGLI ENTI LOCALI - SANITÀ
Sono utili ai fini del trattamento di
quiescenza:
a) per
motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono
considerati); b) per
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri; c) per
mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi
territoriali; per motivi sindacali, purchè gli interessati si avvalgono
della facoltà di continuazione dell'iscrizione alla Cassa. Servizi
simultanei Tale
maggiorazione di pensione (Parte B) è riconosciuta anche se i servizi
sono prestati presso lo stesso Ente a condizione che le mansioni siano
diverse. Es.
servizio diurno: operatore amministrativo - servizio serale:
bibliotecario. Il
servizio militare Il servizio militare di
leva è computabile a domanda ai sensi della legge 274/91 art. 1 . Dalla
data del 30/01/87,il servizio militare di leva e quelli
considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni
vigenti (come il servizio di volontariato),sono computabili a completo
carico dell' Ente previdenziale. E' riconosciuto nei
seguenti limiti:
MARINA
MILITARE
Adempimenti
dell’iscritto:
Adempimenti del datore di
lavoro: Certificazione,su mod.98, che il richiedente era in servizio all'atto della domanda . RISCATTI
Per
mezzo dell’istituto del riscatto alcuni periodi o servizi, durante i
quali non vi è svolgimento di attività lavorativa e sono privi di
contribuzione, possono essere considerati ai fini della pensione o
dell’incremento della stessa.
La contribuzione da riscatto
viene equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria, sia per la
maturazione del diritto alla pensione che per il suo ammontare. a)
i servizi resi presso Enti iscrivibili alla Cassa prima
dell'obbligo d'iscrizione; b)
i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che
abbiano carattere di pubblica amministrazione; c)
i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un
pubblico servizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra
nel concetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ad
es. il servizio farmaceutico); d)
i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi
gli istituti di Credito di diritto pubblico (Banca d'Italia, Banco di
Napoli, Banco di Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di
Siena); e)
i servizi prestati nello Stato in qualità di "fuori
ruolo"; f)
i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università
per l'intera durata del servizio prestato; g)
i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero
anteriormente al 31-12-1962; h)
i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa
resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa delibera di
massima in applicazione dell'art. 39, della Legge 379/55 e successive
estensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.) i)
i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all'INPS o a
forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS. j)
servizi resi c/o aziende o enti che abbiano perduto il carattere di
I.P.A.B. k)
servizi resi c/o consorzi di bonifica che hanno carattere di
pubblica amministrazione l)
servizi resi c/o aziende o enti esercenti un pubblico servizio m)
servizi resi c/o enti di diritto pubblico n)
periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione
all'INPS o)
servizi resi c/o la C.R.I. in reparti militari mobilitati p)
iscrizioni ad albi professionali prescritti q)
periodo di assistente universitario volontario r)
periodo di assistente straordinario non incaricato s)
periodo di docente presso università estere; t)
periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italiani
all'estero u)
periodi di congedo per cura disabili in misura non inf. ad 80% non
cumulabile con il riscatto di laurea v)
gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di
laurea o equiparati, purché prescritti per l'ammissione ad uno dei posti
occupati durante la carriera; w)
gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi
delle scuole universitarie dirette ai fini speciali; x)
il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la
scuola convitto, per il conseguimento del diploma di infermiera
professionale e di vigilatrice d'infanzia purché i diplomi siano
prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
y)
i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata
legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il
conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore o
riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di
Trento e Bolzano; z)
i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per
il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per
l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera; aa)
i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di
perfezionamento post-diploma o post-laurea, il cui diploma sia stato
chiesto quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti
ricoperti durante la carriera; bb)
i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti. cc)
i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza
retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse fino al 6.4.95;
dd)
Periodi successivi all'1-1-94 per assenza facoltativa del lavoro
per gravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i periodi
di congedo per motivi familiari fruiti per l'assistenza e la cura ai
disabili in misura non inferiore all'80%. I predetti periodi sono
riscattabili purchè il dipendente possa far valere almeno 5 anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa; il
riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cumulabile con
il riscatto del corso legale di laurea. La domanda di riscatto deve essere
presentata in attività di servizio ovvero entro il termine di 90 giorni
dalla data di cessazione o, in caso di morte dei superstiti entro 90
giorni dalla data del decesso. ee)
I periodi lavorativi prestati all’estero e non coperti da
assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, con onere
interamente a carico dell’assicurato; ff)
I periodi di aspettativa di cui alla legge 26/80 chiesti per
seguire il coniuge che svolge attività lavorativa estera. In
base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilità di
riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria, (in
determinate situazioni) dei periodi successivi al 31 Dicembre
1996 non coperti da contribuzione: ·
Periodi di interruzione o
sospensione del rapporto di lavoro. Gli iscritti alle forme di previdenza
sostitutive o esclusive (Stato, INPDAP e così via) hanno la facoltà di
riscattare la domanda, nella misura massima di 3 anni, mediante il
versamento della riserva matematica stabilita dall'art. 12 della Legge
1338/1962 ·
i periodi successivi al 31 Dicembre
1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da
specifici disposizioni di legge o contrattuali privi di copertura
assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati possono ottenere
l'autorizzazione ai versamenti volontari del fondo pensionistico di
appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983 n. 47. ·
Periodi di formazione professionale
di studio o di ricerca. Gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive
possono, a domanda, riscattare, quando, se richiesto, sia stato conseguito
il richiesto titolo o attestato, i seguenti periodi successivi al 31
Dicembre 1996, privi di copertura assicurativa, finalizzati
all'ottenimento di titoli o competenze professionali richiesti per
l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera: a)
di formazione professionale;
La
domanda Possono presentare
domanda di riscatto sia l’iscritto all’IMPDAP sia i superstiti aventi
diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. La
domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presentata
all'Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini:
Rinuncia Una
volta chiesto il riscatto vi si può rinunciare entro un anno dalla
comunicazione, oppure tacitamente qualora entro tale termine non
venga effettuato il pagamento dell’onere o della prima rata del medesimo
qualora si sia scelta la rateizzazione del contributo di riscatto. LAVORI DISCONTINUI - STAGIONALI E TEMPORANEI. Nel caso di svolgimento di
attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua,
i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996, non coperti da
contribuzione obbligatoria o figurativa, possono essere riscattati dagli
iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive mediante il
pagamento della riserva matematica di cui all'articolo 13 della Legge
1338/1962. Gli interessati, in alternativa al riscatto, possono essere
autorizzati alla prosecuzione volontaria nel fondo pensionistico di
appartenenza secondo la legge 47/1983. Per tale autorizzazione, però, è
richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione, nell'ultimo
quinquennio alla forma di previdenza sostitutiva o esclusiva. RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE AI FINI DI UN'UNICA PENSIONE (LEGGE 29/79) I
dipendenti pubblici possono ricongiungere,
ai fini di un unico trattamento di pensione, i periodi assicurativi
esistenti presso altre gestioni pensionistiche. La
domanda deve essere presentata in attività di servizio e deve essere
riferita a tutti i periodi nella loro globalità. Per
i dipendenti non di ruolo iscritti all'INPDAP, l'istanza può essere
presentata dopo almeno un anno di iscrizione all'Istituto. La
facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; ne è
ammessa una seconda: nel
caso in cui l'interessato possa far valere successivamente alla prima, 10
anni di retribuzione, di cui almeno 5 versati per effettiva attività
lavorativa; all'atto
del pensionamento, purchè la domanda sia diretta a trasferire ulteriori
periodi nella gestione nella quale ha operato la ricongiunzione precedente. Sia la prima domanda che la
seconda possono essere presentate dai superstiti. L'onere di ricongiunzione,
per la domanda presentata all'INPDAP (in Direzione degli Istituti di
Previdenza) dopo il 10 settembre 1991, viene determinato sulla base della
retribuzione annua contributiva comprensiva dell'Indennità Integrativa
Speciale. I
periodi ricongiungibili validi sia ai fini del diritto che della misura
della pensione sono:
Contribuzione lavoratori autonomi Nell'ipotesi
in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizione nelle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggetto possa
vantare nel periodo antecedente alla presentazione della domanda almeno un
quinquennio di contribuzione in una o più delle gestioni obbligatorie dei
lavoratori dipendenti (pubblica o privata). Procedura per la ricongiunzione dei contributi
svizzeri presso l’INPDAP
Ricongiunzione in una gestione alternativa
(otto anni) E'
concessa la facoltà di ricongiungere i diversi periodi assicurativi nella
gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all'atto della domanda oppure
in una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di iscrizione
e contribuzione versata per effetto di attività lavorativa. La
facoltà di ricongiungere, in attività di servizio, i periodi assicurativi
per coloro che non sono più iscritti alla Cassa ma possono vantare almeno 8
anni di pregressa iscrizione è riconosciuta solo ai dipendenti appartenenti
all'area pubblica nonchè a coloro che - per effetto della trasformazione
della azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta
dagli Enti - passino alle dipendenze di privati o Enti esercenti la medesima
attività. Detta
facoltà può essere esercitata solo in attività di servizio e deve far
riferimento a tutti i periodi nella loro globalità restando esclusa la
possibilità di limitarla solo a taluni periodi. I dipendenti non di ruolo
possono presentare la domanda dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa. Come
data di presentazione viene considerata quella di spedizione della
raccomandata.
Ricongiunzione presso l'INPS Il
lavoratore ha la facoltà di ricongiungere all'INPS tutti i periodi
assicurativi coperti da contribuzione presso le gestioni previdenziali
sostitutive, esonerative ed esclusive (INPDAP) dell'assicurazione generale
obbligatoria. Tale
ricongiunzione avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, fatta
eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi gestite dall'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).
Per questi lavoratori è richiesto inoltre il requisito di 5 anni di
contribuzione antecedenti la domanda di ricongiunzione in una o più
gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti. La Corte dei
Conti, ha espresso parere che la Legge 29/79 e la Legge 322/58 agiscono su
un piano di parità assoluta; ne consegue pertanto che gli iscritti all’INPDAP
possono esercitare una scelta fra le due forme di trasferimento dei
contributi tenendo presente, però, che la facoltà di cui alla Legge 29/79
va esercitata solo in attività di servizio. Enti soppressi Al
personale già appartenente ad Enti pubblici soppressi per Legge la
ricongiunzione nella gestione previdenziale di destinazione avviene
d'ufficio e senza alcun onere a carico degli iscritti. Detta
ricongiunzione è stata estesa a tutto il personale degli Enti, gestioni e
servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma,
trasferito o assegnato alle Regioni od Enti Locali anche con norme a
carattere regionale, a meno che i servizi e periodi assicurativi connessi
con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di
provenienza abbiano già dato luogo a pensione. La
ricongiunzione gratuita si applica anche per i servizi o periodi
riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza
esistenti presso gli enti di provenienza, nonchè per il trasferimento alla
gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi
stessi.
Indennità premio di fine servizio Inadel La
ricongiunzione dei periodi di iscrizione CPDEL, all'INPS o in altre gestioni
previdenziali comporta comunque la liquidazione dell'indennità premio di
fine servizio da parte dell'INADEL, per il periodo corrispondente
all'iscrizione alla Cassa.
Coincidenza periodi assicurativi Qualora
si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi è considerato utile
il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettive prestazioni di
lavoro o, in mancanza di questo, il periodo coperto dalla contribuzione di
importo più elevato ONERE DI RICONGIUNZIONE - PROSPETTO DI
RATEIZZAZIONE :
Legge 322 dell' 8/4/1958 Questa
normativa prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle
retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP . Possono
presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza
aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana
contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa
riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei
periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la
costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi
riscattati . E'
gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP. Costituzione
posizione assicurativa presso l'INPS
Per gli iscritti
alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza che cessano dal servizio
senza aver maturato il diritto a pensione esiste la possibilità, a domanda,
di costituire la posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della Legge
322/58. L'importo dei contributi per la costituzione della posizione
assicurativa è a totale carico degli Istituti Previdenziali. Non viene
effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS: quando
l'iscritto, per le cessazioni fino al 31-12-75, ha maturato il diritto al
vitalizio INADEL; quando a seguito
di cessazione dell'iscritto per morte non sussista per i superstiti il
diritto a pensione INPS; quando è
richiesta la ricongiunzione ai sensi della Legge 29/79. La costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS è possibile per tutti i servizi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato, purchè non siano già coperti da contribuzione INPS. Non è ammessa la costituzione della posizione assicurativa per il periodo del corso di laurea riscattato. Totalizzazione dei periodi assicurativiL’art. 71 della
legge 388/2000 introduce la
facoltà di cumulare i periodi versati nelle varie gestioni al fine di
conseguire il trattamento di Vecchiaia o di Inabilità . Ciascuna gestione
determina la propria quota . Le quote
calcolate dalle singole gestioni costituiscono un'unica pensione che è
soggetta alla rivalutazione integrata al minimo secondo l'ordinamento e con
onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Il
lavoratore che abbia presentato domanda di ricongiunzione di periodi
contributivi può optare per la totalizzazione entro la conclusione del
relativo procedimento di ricongiunzione . La totalizzazione si applica :
LE
PRESTAZIONI
La
legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni : IL SISTEMA CONTRIBUTIVO IL SISTEMA RETRIBUTIVO IL SISTEMA MISTO
OPZIONE:
COLORO CHE HANNO ALMENO15 ANNI DI CONTRIBUZIONE DI CUI ALMENO 5 DAL
01/01/1996 POSSONO OPTARE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO . IL
2 maggio del 2001 il Governo ha approvato un decreto-legge che ripristina la
facoltà di calcolare la pensione col sistema contributivo. Sopprime
l'ultima parte del comma 6 dell'art.69 della legge finanziaria 23 dicembre
2000 n. 388 ,con la quale la facoltà di opzione era stata rinviata al
1° gennaio 2003 . Allo
scopo di evitare che a causa dell'opzione derivi un importo di
pensione superiore a quello spettante in base al sistema retributivo, gli
anni di contribuzione sono valutati ponderandoli con il rapporto tra
l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote
contributive vigenti nei dieci anni precedenti a quello in cui viene
esercitata l'opzione . Il
decreto ha valore retroattivo con effetto 1° gennaio 2001 . Pensione
di vecchiaia Sistema
retributivo
La
pensione di vecchiaia si acquisisce con:
I limiti di età
A
domanda, di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i
limiti di età.
Sono
confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31/12/92
per i non vedenti.Sono mantenuti i limiti di età previsti alla data del
31-12-92 per gli invalidi in misura non inferiori all'80%. Quest’ultima
dispostone non si applica al personale degli enti locali e della sanità,
perché una simile situazione darebbe luogo alla dispensa dal servizio per
inabilità. Limiti di età in Europa
I limiti di servizio
Resta confermato il requisito di 15 anni: 1.
per coloro che avevano maturato tale requisito entro il 31.12.1992; 2.
ai lavoratori stagionali o precari che siano assicurati da almeno 25
anni e abbiano 10 anni a tempo determinato con meno di 52 settimane
all'anno; 3.
per coloro che abbiano maturato al 31.12.1992 una anzianità tale
che, applicando il meccanismo transitorio (età), non consentirebbe di
raggiungere il nuovo requisito richiesto. La previdenza del pubblico impiego (II parte) |