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LA PENSIONE PRIVILEGIATA

 

Natura e fonti normative

La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente.

Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta.

La pensione privilegiata è disciplinata, per gli statali, dal DPR1092/73; per gli iscritti alle ex Casse amministrate dagli II.PP.(Inpdap) dal R.D.L. n.680/38 e dalle successive modificazioni (L.379/55; L.1646/62).

 

Presupposti

Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario: - essere inabile assoluto o alla mansione e cessare dall'impiego; - che tale inabilità si sia prodotta senza colpa dell'interessato e sia dovuta a causa o cancausa di servizio.

La pensione privilegiata viene erogata ai superstiti se il decesso avviene per le stesse infermità o lesioni che hanno dato diritto a tale trattamento.

 

La domanda

L'art.167 del T.U.1092/73 per gli statali prevede che il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio "nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio". In altri termini, se l'infermità o la lesione dipendente da causa di servizio ha prodotto l'inabilità al lavoro e comportato la dispensa dal servizio (o la morte) incombe sull'amministrazione l'obbligo di procedere d'ufficio alla concessione della pensione privilegiata. In ogni altro caso la pensione va liquidata a domanda.

Questa distinzione tra iniziativa d'ufficio e a domanda costituisce uno dei principali elementi differenziati tra dipendenti dello Stato e iscritti elle ex Casse amministrate dagli II.PP. (Inpdap): per questi ultimi, infatti non esiste procedura d'ufficio e l'impulso al procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato (o dei suoi eredi).

La domanda, in carta semplice, va presentata all'Inpdap; per i dipendenti dello Stato è consigliabile, al momento, presentare la domanda anche al Ministero di appartenenza.

La domanda deve contenere tutti i riferimenti relativi alle infermità o lesioni per i quali il trattamento privilegiato è richiesto, ai fatti di servizio che le hanno determinate e la documentazione sanitaria necessaria.

Particolare attenzione va posta sui termini, perentori, entro cui deve essere presentata la domanda:
- 5 anni (o 10 anni in caso di Parkinsonismo) dalla cessazione dal servizio.

Successivamente alla presentazione della domanda, la procedura prevista per l'accertamento alla pensione privilegiata è la seguente:

Dipendenti enti locali e sanità

  • rapporto informativo del capo-ufficio

  • accertamenti sanitari (l'organo competente sono le Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari)

  • parere del Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate costituito presso l'Inpdap

  • decreto di concessione o di rigetto.

 

Per i dipendenti statali

  • rapporto informativo del capo-ufficio

  • accertamenti sanitari (l'organo competente sono le Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari)

  • C.P.P.O. (Comitato pensioni privilegiate ordinarie)

  • decreto di accettazione o di rigetto.

 

LA MISURA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA


Dipendenti dello Stato

Quando l'infermità o lesione da cui deriva il trattamento privilegiato è classificabile nella prima categoria della Tab.A della L.834/81, essa è pari ad una pensione ordinaria calcolata sul massimo del servizio utile.

Qualora, invece, le infermità siano di minore entità e quindi ascritte a categorie diverse, la pensione privilegiata è pari a 1/40 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore a 1/3 nè superiore a 8/10 della base stessa (art.65 T.U. 1092/73)

Per gli operai la pensione privilegiata è pari a quella ordinaria computata in base al servizio utile aumentato di 10 anni, e comunque non può essere inferiore al 44%, nè superiore all'80% della base pensionabile.
In ogni caso la pensione privilegiata non è cumulabile con la rendita Inail.

Ai titolari di pensione privilegiata possono spettare inoltre i sottoindicati assegni accessori:

assegno d'incollocabilità
-  assegno di cura - assegno d'integrazione
assegno per cumulo d'infermità
indennità speciale annua
-  indennità di assistenza e di accompagnamento.  

Dipendenti enti locali e sanità

Il calcolo della pensione privilegiata viene effettuato maggiorando l'aliquota di pensione ordinaria di 1/10. Tale aliquota non può in ogni caso essere inferiore al 66.67% nè superiore al coefficiente relativo alla maturazione del 40 anno di contribuzione. Ai titolari di pensione di privilegio considerati "grandi invalidi per servizio", cioè affetti da lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria, possono spettare una serie di assegni accessori per 12 mensilità, non reversibili.

Essi sono:

- assegno di superinvalidità
- assegno di assistenza e accompagnamento
- assegno di cumulo
- assegno integrativo
- indennità speciale annua
- assegno integratore

 

Aggravamento

Il titolare di trattamento privilegiato può chiedere la revisione per aggravamento dell'infermità.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, vengono respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze non possono essere prodotte se non dopo un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda respinta.

La riliquidazione della pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento.

 

Cumulo tra pensione privilegiata e rendita Inail

pensione privilegiata + rendita Inail = no cumulo
pensione normale + rendita Inail = si
pensione privilegiata - rendita Inail = si (fino a concorrenza con la pensione normale).

Se il titolare di pensione privilegiata ha percepito per le stesse infermità la liquidazione dell'equo indennizzo, sulla pensione verrà recuperato il 50% dell'equo indennizzo ( il recupero non viene effettuato in caso di reversibilità).    



LA CAUSA DI SERVIZIO

 

La causa di servizio e il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.

Domanda contestuale di riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo

La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità.

 

Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione

Dopo avere effettuato le opportune indagini e redatto il rapporto informativo, l'Amministrazione dispone gli accertamenti sanitari presso le apposite Commissioni costituite presso Ospedali Militari. L'interessato potrà farsi assistere da un medico di fiducia. Il verbale dell'Ospedale Militare costituisce provvedimento definitivo, tranne che per l'equo indennizzo e pensione privilegiata per i quali è obbligatorio il parere del Comitato Pensioni Privilegiate.

 

Termini per il ricorso

Qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'Ospedale Militare, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure inoltrare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei tempi di 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

 

Benefici derivanti da riconoscimento

Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità ed equo indennizzo, ha diritto:

  1. alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute;
  2. al rimborso delle spese di cura;
  3. all'abbreviazione dello scatto di anzianità:
  4. di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria;
  5. di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria.

 

Aggravamento della menomazione e cumulo

In caso di aggravamento della menomazione che ha dato diritto all'equo indennizzo, entro 5 giorni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo.

Se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quelle in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato.  


L'EQUO INDENNIZZO

 

L'art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, prevede che al dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa di servizio viene concesso un equo indennizzo. L'infermità indennizzabile deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n.313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n.834.

Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle. La domanda di concessione dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La stessa può essere presentata anche dagli eredi. In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la possibilità di revisione dell'equo indennizzo.

Poichè tale revisione può essere richiesta per una sola volta, ed entro 5 anni dal decreto di concessione, è opportuno, in caso di malattia tendente all'aggravamento, utilizzare tale possibilità verso la fine del quinquennio. Il termine di 5 anni dalla data della notifica del decreto o delibera concessivo dell'equo indennizzo (per la richiesta di revisione), sono termini che vanno tassativamente rispettati per non perdere i relativi diritti.

  Il ricorso contro il provvedimento riguardante la negazione dell'equo indennizzo va inoltrato, entro 60 giorni al T.A.R., oppure entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  Per la determinazione del calcolo dell'equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell'apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n.686.

Bisogna ancora tenere presente che:

  • l'indennizzo è ridotto del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età;  

  • l'indennizzo è ridotto del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età;  

  • per la determinazione dell'età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l'evento dannoso;  

  • l'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione  privilegiata;  

  • non si procede alla decurtazione dell'indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.

 

Riduzione equo indennizzo

Sono abrogate inoltre le disposizioni di cui all'art.154 della legge n.312/80 che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell'equo indennizzo; di conseguenza risulta abrogata la norma che consentiva il favorevole regime di cumulo con la pensione privilegiata per i titolari di 1° categoria.Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal 1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36 dell'articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal D.P.R. n.349/1994 per la liquidazione del trattamento.

Per le domande presentate a decorrere dall'1-1-97 ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, è sostituita dalla Tabella 1 allegata alla presente legge.

E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della Legge 23.12.1994 n.724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

Per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre 1994 n.724.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma del medesimo Testo Unico n.1092/73.

 

TABELLA  di determinazione della misura dell'equo indennizzo per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 N. 29

Categoria di menomazione di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, N. 834

MISURA

PRIMA CATEGORIA

Due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda

SECONDA CATEGORIA

92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

TERZA CATEGORIA

75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

QUARTA CATEGORIA

61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

QUINTA CATEGORIA

44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

SESTA CATEGORIA

27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

SETTIMA CATEGORIA

12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

OTTAVA CATEGORIA

6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

 

Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata al Decreto del Presidente della Republica 30 dicembre 1981, n.834

MISURA

PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE

3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria

     


 

PENSIONE DI INABILITA'

 

Dall’1.1.1996 anche ai pubblici dipendenti è stata estesa la legge n. 222/84 in materia di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da cause di servizio.

Requisiti contributivi e sanitari

La domanda di pensione deve essere presentata all'Inpdap, in attività di servizio o anche dopo il collocamento a riposo purchè in presenza dei predetti requisiti contributivi.
Per i dipendenti dello Stato è consigliabile presentare la stessa domanda di pensione di inabilità anche all'Amministrazione di appartenenza.
Se dal verbale della Cmo risulta lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione di appartenenza provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e la sede provinciale dell’Inpdap alla liquidazione della pensione.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Per completezza ricordiamo che oltre alla inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi lavoro e alla inabilità al servizio o mansione, vi è un livello intermedio di inabilità il cui riconoscimento, da parte della asl, non richiede una menomazione altamente invalidante ma tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa: la cosiddetta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (ex art. 13 della legge 274/91), che dà diritto al trattamento pensionistico se il lavoratore può far valere almeno 15 anni di servizio.

 

Accertamento sanitario

L'organo competente all'accertamento sanitario sono le Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari.

 

Calcolo

 Nel caso di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’importo della pensione si determina nei seguenti modi:

sistema retributivo: l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data del compimento dell’età pensionabile nel limite massimo di un’anzianità contributiva di 40 anni. L’importo della pensione non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento spettante nel caso di invalidità derivante da causa di servizio. Alle pensioni di inabilità si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.

sistema contributivo: al montante individuale maturato si aggiunge una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, nel limite massimo di un’anzianità contributiva di 40 anni, computata sulla media rivalutata delle basi pensionabili degli ultimi 5 anni. Ai trattamenti di inabilità si applica il coefficiente relativo a 57 anni (4,720) in presenza di età anagrafica inferiore.

Riassumendo, nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e, in ultimo, le modalità di calcolo:

 

Trattamenti di inabilità

Grado di inabilità

Requisito contributivo

Accertamento sanitario

Calcolo

Assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa

Almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio

Commissione medico ospedaliera

Periodo di servizio

+

maggiorazioni

Assoluto e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro

15 anni di contribuzione

Asl

Periodo di servizio

senza

maggiorazioni

Al servizio o mansione

20 anni per i dipendenti locali;

15 anni per gli statali

Cmo

o

asl

Periodo di servizio

senza

maggiorazioni

 

Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall'art.2, legge 4 aprile 1952, n° 218.

 


 CUMULO PENSIONE E STIPENDIO

 

Le pensioni liquidate dall’1.1.1998 sono cumulabili con le retribuzioni da lavoro dipendente nella misura pari al trattamento minimo + il 50% della loro eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso.

Con il reddito da lavoro autonomo le medesime sono totalmente cumulabili se entro il 31.12.1994 sono stati raggiunti 16 di anzianità. Se il requisito dei 16 anni è stato raggiunto successivamente a tale data, la cumulabilità è pari al trattamento minimo + il 50% dell’eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso.

Le pensioni liquidate prima dell’1.1.1998 sono totalmente cumulabili sia con le retribuzioni da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo se il requisito dei 16 anni sia stato raggiunto entro il 31.12.1994.

Se il requisito dei 16 anni di contribuzione è stato raggiunto dopo il 31.12.1994, la cumulabilità sia con la retribuzione da lavoro dipendente che il reddito da lavoro autonomo è pari al trattamento minimo + il 50% dell’eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso.

Si precisa che il predetto regime di cumulo non riguarda l’indennità integrativa speciale liquidata in aggiunta alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1.1.1995, per la quale continua ad applicarsi la normativa preesistente. Da tale data la IIS è entrata nella retribuzione pensionabile quindi i dipendenti pubblici al compimento dell’età pensionabile potranno cumulare sia il reddito di lavoro autonomo che il reddito di lavoro dipendente senza alcuna trattenuta.

 

Regime di cumulo della pensione di anzianità liquidata con contribuzione inferiore a 40 anni (tutte le gestioni previdenziali)

Dall’1.1.1998 tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo + il 50% dell’eccedenza, fino a concorrenza dei redditi stessi.

La pensione di anzianità è interamente incumulabile con il reddito da lavoro dipendente, sia prodotto in Italia che all’estero, anche per il rateo della 13^ mensilità.

Per le pensioni liquidate anteriormente al 1°gennaio 1998 si applicano le norme previgenti se più favorevoli.

La normativa previgente (stabilita dalla legge 662/96), ha operato per le pensioni con decorrenza dal 1°ottobre 1996 fino al 31.12.1997 (fissando criteri diversi a seconda della gestione che liquidava la pensione stessa) e prevedeva delle eccezioni per coloro che al 30 settembre 1996 potevano far valere 35 anni di anzianità contributiva e 52 anni di età o in alternativa 36 anni di anzianità contributiva, per i quali rimandava alla ulteriore previgente disciplina.

 

Previgente disciplina ( art. 1°, comma 6 del Dlgs 503/92 )

Dall’1.1.1994 le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi con i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo + il 50% dell’eccedenza fini a concorrenza del reddito stesso.

Anteriormente all’1.1.1994 i redditi da lavoro autonomo erano ininfluenti ai fini del regime di cumulo.

Attualmente i lavoratori autonomi possono accedere alla pensione senza cancellarsi dagli elenchi o dagli albi.

Eccezioni e possibilità di cumulo:

  • Compensi per attività svolta nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;

  • Indennità per la funzione di giudice di pace.

Inoltre, coloro che alla data del 31.12.1994 sono titolari di pensione o hanno raggiunto i 35 anni di contribuzione possono cumulare interamente con i redditi da lavoro autonomo.

Possono cumulare interamente con la retribuzione:

  • se rioccupati come operai agricoli o domestici;

  • se occupati anteriormente al 1° febbraio 1991 come agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità Europee.

Criteri applicativi

Ai fini dell’applicazione delle norme di cumulo la norma stabilisce:

  • le pensioni e le retribuzioni vanno considerate al netto dei trattamenti di famiglia, e dalle retribuzioni devono essere detratti i contributi previdenziali ed assistenziali;  

  • per i lavoratori assicurati sulla base di salari medi (agricoli e domestici) deve essere presa in considerazione la retribuzione reale al netto dei contributi.

  • Per i redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all’Ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo stesso.

  • Per i redditi da lavoro autonomo, i lavoratori devono presentare all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, entro il termine previsto per l’Irpef per il medesimo anno.

Le trattenute di pensione devono essere effettuate dagli enti previdenziali provvisoriamente in base al reddito presunto dalla dichiarazione che gli interessati devono rilasciare agli enti medesimi, e successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione definitiva dei redditi.

Queste 2 ultime disposizioni si applicano anche per il reddito da lavoro dipendente ai trattamenti pensionistici erogati dalle Gestioni esclusive (Stato e INPDAP).

Per coloro che, con false dichiarazioni si procurano un’indebita liquidazione di pensione o una prestazione in misura più alta, oltre ad una multa che va da £.3.000.000 a £.15.000.000, la legge (art.11, L.662/96) collegata alla Finanziaria 1997 ha previsto una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione è stata omessa o è stata falsata. La somma, indebitamente riscossa, sarà direttamente trattenuta sulle rate di pensione.

 

Casi particolari

La trattenuta sulle pensioni di vecchiaia o sui trattamenti d’invalidità per coloro che si rioccupano a part-time, sia verticale che orizzontale, deve essere operata in base alle ore lavorate settimanalmente e non alle giornate prestate.

Pertanto, il datore di lavoro deve moltiplicare l’importo della trattenuta risultante sul certificato pensionistico per 6, il risultato dovrà essere diviso per il numero delle ore di lavoro da contratto, ed il quoziente ottenuto andrà moltiplicato per il numero delle ore effettivamente lavorate. Il risultato sarà l’importo della trattenuta.

 

Redditi da lavoro autonomo

Vanno considerati redditi da lavoro autonomo:

  • quelli da impresa, professione, esercizio di arti e mestieri;
  • compensi da collaborazione coordinata e continuativa, quelli da amministratore, sindaco o revisore di società, da presidente di associazioni o componente dei rispettivi consigli o comitati;
  • indennità per incarichi di presidente o membro di organi collegiali;
  • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, se l’apporto è da prestazione di lavoro;
  • le indennità percepite dagli amministratori regionali, dai membri del Parlamento.

 

Eccezioni

Le indennità dei sindaci e degli assessori comunali, dei presidenti e degli assessori provinciali, dei presidenti e dei membri di organi esecutivi delle aziende degli enti locali, dei presidenti e membri di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, ugualmente le loro indennità di presenza e missione, non devono considerarsi redditi da lavoro in tutte le ipotesi di cumulo con i trattamenti pensionistici.

Il regime di cumulo per i trattamenti pensionistici d’invalidità, inabilità e di reversibilità, già riportato nelle schede inerenti a tali prestazioni  è rimasto invariato dopo le significative modifiche

 

FONDI ESCLUSIVI - PENSIONE DI ANZIANITA’

con contribuzione inferiore a 40 anni  
(al compimento dell’età pensionabile valgono le regole della pensione di vecchiaia)

 

DECORRENZA

REDDITI

LAVORO AUTONOMO

LAVORO DIPENDENTE



FINO AL 30.9.96

Se requisito contributivo* al 31.12.94

nessuna trattenuta

Trattenuta tutta la pensione 2  - 3

Se requisito contributivo*  dopo 31.12.94

trattenuta 50% quota eccedente il TM 1

DAL 1.10.96

AL 31.12.97

Trattenuta 50% quota ecced. il TM

oppure

Nessuna trattenuta se:

al 28.9.94 erano "bloccati" e al 31.12.94 avevano già i requisiti contributivi*

al 31.12.94 avevano già i requisiti contributivi* e al 30.9.96 avevano 35 anni di ctr. e 52 d’età o 36 anni di ctr. o raggiungono la massima anzianità contributiva alla data del pensionamento.

Trattenuta tutta la pensione 4

DAL 1.1.98

Trattenuta 50% quota eccedente il TM

Trattenuta tutta la pensione

  *   si tratta dei requisiti stabiliti dall’art.8 del D.Lgs. 503/92  

Le indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre cumulabili

(1) eccezioni e cumulo totale per:

indennità per attività in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utile

(2) per le decorrenze ante 31.3.83 la pensione a calcolo è cumulabile e la I.I.S. è incumulabile

(3) cumulo totale (ad eccezione della I.I.S.) - se requisiti al 31.12.94 - per:

  1. lavoratori agricoli

  2. domestici

(4) eccezioni e cumulo totale - se requisiti contributivi al 31.12.94 e almeno 52 d’età o 36 di contributi al 30.9.96 o anzianità massima alla data del pensionamento – per:

  1. operai agricoli

  2. domestici

 

 

FONDI ESCLUSIVI - PENSIONE DI ANZIANITA’

con 40 anni di contributi

 

DECORRENZA

REDDITI

LAVORO AUTONOMO

LAVORO DIPENDENTE

FINO AL 31.12.97

Nessuna trattenuta

(finché perfezionato requisito di 16 anni al 31.12.94)

Nessuna trattenuta

(finché perfezionato requisito di 16 anni al 31.12.94) 1

DAL 1.1.98

Nessuna trattenuta

(finché perfezionato requisito di 16 anni al 31.12.94)

Trattenuta 50% quota eccedente il TM 2

Le indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre cumulabili

(1)  A eccezione dell'IIS per le pensioni con decorrenza ante 2 gennaio 1995.

(2) Eccezioni e cumulo totale per :

  • chi lavora con contratti a termine per un numero di giorni non superiore a 50 nell’anno solare,
  • chi ha redditi annui non superiori al TM,
  • operai agricoli
  • domestici

 

FONDI ESCLUSIVI - PENSIONE DI VECCHIAIA

 

DECORRENZA

REDDITI

LAVORO AUTONOMO

LAVORO DIPENDENTE

FINO AL 31.12.97

Se requisito contributivo al 31.12.94

nessuna trattenuta

Se requisito contributivo al 31.12.94 1

nessuna trattenuta

Se requisito contributivo dopo 31.12.94

trattenuta 50%  quota eccedenteil TM 2

Se requisito contributivo  dopo 31.12.94 

trattenuta 50%  quota eccedenteil TM 3

DAL 1.1.98

Se requisito contributivo al 31.12.94

nessuna trattenuta

Trattenuta 50% quota eccedente il TM 3

Se requisito contributivo  dopo 31.12.94

trattenuta 50%  quota eccedenteil TM

2

 

Le indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre cumulabili

 

(1)  ad eccezione della I.I.S. per le pensioni con decorrenza ante 2.1.95

(2)  eccezioni e cumulo totale per:

  • chi ha un reddito annuo non superiore al TM

  • indennità per attività in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utile

(3)   eccezioni e cumulo totale per:

  • chi lavora con contratti a termine per un numero di giorni non superiore a 50 nell’anno solare,

  • chi ha redditi annui non superiori al TM,

  • operai agricoli OTI e OTD

  • domestici    


 

CONTENZIOSO  

Per quanto riguarda il problema del Contenzioso che nel campo delle prestazioni previdenziali e pensionistiche del pubblico impiego si caratterizza per la complessità delle procedure per la perentorietà dei termini e per la specificità della legislazione ci limitiamo ad allegare due tabelle di gradi di ricorso riguardanti le procedure che interessano il Contenzioso nei Comparti riguardanti i lavoratori dello Stato e degli Enti locali - Sanità.  

Tabella gradi di ricorso 
(riguardante i lavoratori dipendenti dallo Stato e dalle aziende autonome)

Contro un provvedimento non definitivo si può presentare RICORSO GERARCHICO entro 30 giorni.

 

 

Tabella gradi di ricorso  
(riguardante i lavoratori dipendenti dagli Enti e dalla Sanità)

 

Divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego

Il comma 34 dell'art. 22 della Legge 724/94 prevede che a decorrere dal 1° gennaio per tutto l'anno 1995 non è consentita alla Pubblica Amministrazione l'adozione di provvedimenti conseguenti all'estensione di sentenze giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del Pubblico Impiego.

Pertanto, anche in presenza di giurisprudenza consolidata, viene ribadito che eventuali decisioni di accoglimento riguardano esclusivamente il ricorrente e tali decisioni non possono dare origine ad alcun beneficio riguardante la stessa categoria cui appartiene il ricorrente.


LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

 

Condizioni e requisiti

I termini per la presentazione della domanda di prepensionamento (già prorogati fino al 21 giugno 2000) sono stati differiti al 30 aprile 2001, pur rimanendo fissata al 31.12.1999 la data di raggiungimento di tutti i requisiti.

La prima condizione per poter accedere al trattamento anticipato di vecchiaia o di anzianità è quella di essere stati adibiti ai LSU per almeno 12 mesi entro il 1997, essere stati adibiti ai LSU dal 1997 ed aver raggiunto i 12 mesi nel 1998, oppure essere stati adibiti ai LSU dall'1.1.1998 e raggiungere entro il 1999 lo stesso periodo di permanenza nei LSU, mediante il completamento dei progetti medesimi. Qualora questi progetti siano di durata inferiore a 12 mesi, ferma la condizione dell’impegno alla suddetta data, il requisito può essere raggiunto con la permanenza nelle attività con il rinnovo dei progetti medesimi.

La seconda condizione è basata sulla mancanza di "meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia".

Pertanto i requisiti per essere ammessi alla particolare contribuzione volontaria, di cui il lavoratore verserà il 50% dell’onere, e contemporaneamente accedere ai trattamenti anticipati di anzianità e di vecchiaia sono (dal 20.6.1998) quelli di seguito precisati.

Si sottolinea che i lavoratori collocati in mobilità lunga non possono accedere all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico in quanto tale tipo di indennità di mobilità li accompagna fino al pensionamento.

 

Trattamenti anticipati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - requisiti

Per il trattamento anticipato di anzianità:

Aver compiuto 48 anni e un giorno se operaio o 49 anni e un giorno se impiegato e far valere 1561 contributi settimanali, ovvero 30 anni e una settimana di anzianità contributiva, o in alternativa, 1613 contributi settimanali e cioè 31 anni e una settimana di contribuzione.

Per il trattamento anticipato di vecchiaia:

Aver compiuto 58 anni e un giorno se uomo e 53 anni e un giorno se donna e poter far valere 677 contributi settimanali, cioè 13 anni e una settimana di anzianità contributiva.

E’ opportuno precisare che l’ammissione ai VV e alla contestuale erogazione anticipata del trattamento di anzianità o di vecchiaia è applicabile anche nei casi in cui sia stato già raggiunto o il requisito contributivo (per il trattamento ordinario) dei 35 anni per l’anzianità o quello dei 18 anni per la vecchiaia, e manchino meno di 5 anni al requisito di età, ed ugualmente è applicabile qualora sia stato raggiunto il requisito di età ma non sia stato traguardato quello contributivo, per meno di 5 anni.

Possono accedere al beneficio del trattamento anticipato di vecchiaia anche i lavoratori e le lavoratrici che sono stati già autorizzati ai versamenti volontari, per i quali comunque bisognerà fare segnalazione di ciò sulla domanda di anzianità o di vecchiaia, allegando fotocopia della ricevuta dell’ultimo versamento.

In questi casi, qualora l’autorizzazione ai VV si collochi entro il 31.12.1992, essendo il requisito contributivo perfezionato con 780 contributi settimanali (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dlgs.503/92), ferme restando le suddette condizioni di permanenza nei LSU e di età, il requisito contributivo per accedere al trattamento anticipato di vecchiaia sarà di 521 contributi, mentre quello dell’età sarà di 58 anni e un giorno se uomo e 53 anni e un giorno se donna, come per gli altri lavoratori.

Fermi restando tali requisiti di età, lo stesso requisito di 521 contributi è valido, anche per quei lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni che risultino occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (articolo 2, comma 3, lettera b) del Dlgs.503/92).

Poiché la norma prevede che i requisiti richiesti sono quelli in essere alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (20 giugno 1998), i suddetti requisiti rimarranno cristallizzati anche per coloro che presenteranno la domanda nel 1999.

Ciò significa che coloro i quali maturano entro il 1998 i 12 mesi di permanenza nei LSU, essendovi comunque collocati alla data del 31.12.1997, ma non hanno ancora raggiunto i requisiti di età potranno raggiungerli nel 1999 e presentare domanda entro tale anno.

In merito alla contribuzione e al requisito contributivo richiesto, è valida tutta la contribuzione, compresa quella versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

In questi casi i requisiti per essere ammessi al beneficio in esame saranno quelli di seguito specificati.

 

Trattamenti anticipati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - requisiti

Trattamento anticipato di anzianità:

Aver compiuto 52 anni e un giorno e far valere 1561 contributi settimanali, ovvero 30 anni e una settimana di contributi, o, indipendentemente dall’età, far valere almeno 1821 contributi, ovvero 35 anni e una settimana di contribuzione.

Trattamento anticipato di vecchiaia:

Aver compiuto 60 anni e un giorno se uomo e 55 anni e un giorno se donna e far valere 677 contributi settimanali.

In questi casi il trattamento sarà liquidato in pro-quota

Durata della prosecuzione volontaria

I versamenti volontari, il cui onere al 50% sarà detratto direttamente dal trattamento pensionistico, dureranno fino a quando la pensione provvisoria non verrà trasformata in pensione definitiva, anche nei casi in cui uno dei due requisiti (o quello dell’età o quello della contribuzione) sia già stato raggiunto.

Calcolo del trattamento

Il trattamento anticipato denominato "indennità" sarà calcolato sulla base di tutta la contribuzione versata, con diritto comunque ad un importo pari a quello dell'assegno per LSU che dal 1 gennaio 2001 è di Lire 878.337 mensili,   ricorrendone le condizioni reddituali, e successivamente, a requisiti raggiunti verrà ricalcolato, tenendo conto di tutta la contribuzione nel frattempo maturata, compresi quindi i versamenti volontari. Qualora detti contributi volontari agissero negativamente sulla media retributiva pensionabile definitiva, viene assicurato il diritto al trattamento di miglior favore.

Cumulabilità tra assegno per i lavori socialmente utili e pensione

I lavoratori che accedono al "prepensionamento LSU" non possono più essere utilizzati nei progetti LSU o ASU.

 

"Bonus" di 18 milioni ai lavoratori nei LSU

Oltre alla possibilità del trattamento anticipato correlato ai versamenti volontari, la legge collegata alla Finanziaria 1999 (Legge 114) stabilisce a favore dei lavoratori occupati nei LSU che hanno i medesimi requisiti per il "prepenzionamento" un "bonus" di 18 milioni, a domanda da presentare entro il 31.12.1999.

Il "bonus" mirato a coprire l'onere del 50% della prosecuzione volontaria, viene concesso anche a coloro che hanno già fatto domanda di prepensionamento.

 


CONGEDI PARENTALI

 

CONGEDO DI MATERNITA'

E' vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 5 mesi.

Se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta dal medico, tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il parto fino a raggiungere i 5 mesi.

Se invece, il parto avviene successivamente alla data presunta , il periodo tra la data presunta e quella effettiva non viene detratto dal conteggio dei 5 mesi.

In caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni lavorative siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi la cui durata viene determinata dal servizio.

Le lavoratrici addette alle lavorazioni che risultano gravosi e pregiudizievoli per la gravidanza , incluse in un apposito elenco, devono per legge essere spostate ad altre mansioni, se questo non è possibile il servizio ispettivo del ministero del lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per tutta la gravidanza.

Esiste anche la possibilità di scelta , da parte della lavoratrice, di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto se tale scelta non arreca nessun pregiudizio alla salute della madre e del bambino.

 

CONGEDO DI PATERNITA'

Il padre lavoratore ha diritto ai tre mesi di astensione dopo il parto solo nel caso di morte e di grave infermità della madre o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Trattamento economico e previdenziale

Per tutto la durata del congedo di maternità e di paternità si percepisce un'indennità economica da parte dell'Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita.

Molti contratti collettivi prevedono un'integrazione all'indennità da parte del datore di lavoro.

Il periodo , coperto dalla contribuzione figurativa, è considerato utile per il diritto e per la misura della pensione.

I lavoratori del pubblico impiego non percepiscono l'indennità da parte dell'Inps, ma la retribuzione effettiva ,con relativa contribuzione obbligatoria, da parte delle amministrazioni da cui dipendono.

 

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto e da diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi.

Se l'interruzione avviene prima del 180 giorno, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia.

 

CONGEDO PARENTALE

Per ogni figlio fino agli otto anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi. Complessivamente i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. Solo al padre è data la possibilità di fruizione di un ulteriore mese di congedo ( arrivando a 7 mesi) se si giova di un periodo di congedo parentale , frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi. In questa ipotesi il periodo complessivo tra i due genitori diventa 11 mesi.

I genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente.

Trattamento economico e previdenziale.

I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del terzo anno del figlio.

Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi e fino al compimento dell'ottavo anni del figlio l'indennità è dovuta solo se il proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Per il 2001: £ 24.061.375 annue

Questi periodi, anche se non si percepisce l'indennità vengono accreditati figurativamente prendendo a riferimento una retribuzione pari a al 200% dell'importo dell'assegno sociale.

(per il 2001: £ 17.150.900) proporzionato ai periodi di astensione.

All'interessato è data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari.

 

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Fino al compimento del terzo anno del figlio entrambi i genitori possono alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza limiti temporali.

Dai tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni anno per le malattie del figlio.

Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta , la eventuale fruizione delle ferie da parte del genitore.

Trattamento previdenziale

Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti: Fino a tre anni del figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa, mentre i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio dai tre agli otto anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale (per il 2001: £ 17.150.900), con possibilità di integrazione con riscatto e con versamenti volontari dei contributi.

Nel settore pubblico, nel secondo e nel terzo anno del figlio, c'è diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria..

Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione, ma hanno la copertura contributiva.

 

RIPOSI GIORNALIERI

La lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore.

Il padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave malattia della madre, se i figli siano affidati al solo padre, se la madre titolare non se ne avvale oppure quando la madre non ne ha diritto.

In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.

Trattamento previdenziale

Le ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una retribuzione annua di £ 17.150.900.

 

ADOZIONI

I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali , ma condizionati dall'età del figlio.

Congedo di maternità o di paternità in alternativa ( tre mesi dalla data di ingresso in famiglia)

  • se il figlio non ha superato al momento dell'adozione 6 anni, per le adozioni nazionali;  

  •  se il figlio non ha raggiunto la maggiore età(18 anni) per le adozioni internazionali.

Indennità all'80% della retribuzione e accredito figurativo

Congedo parentale per le adozioni nazionali e internazionali:

  • fino ad otto anni del figlio valgono gli stessi diritti del figlio naturale (v. congedo parentale) ;

  • se il bambino adottato ha un'età compresa dai 6 ai 12 anni, il diritto al congedo parentale deve essere esercitato nei primi re anni dall'ingresso in famiglia sempre con le medesime modalità.

Trattamento economico e previdenziale

Sei mesi di indennità al 30% della retribuzione , garantita senza limiti reddituali, e coperti da accredito figurativo entro i 6 anni del figlio, oppure per i figli di età da 6 a 12 ani, entro i tre anni dall'ingresso in famiglia.

 

DIRITTI DEI GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE

Requisiti

Riconoscimento al figlio dello stato di handicap grave da parte della Commissione Medica della Usl territorialmente competente. Inoltre il figlio non deve essere ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati.

I genitori, anche adottivi o affidatari, devono essere lavoratori dipendenti con diritto al congedo parentale

Fino a 3 anni del figlio:

i genitori, in alternativa, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno del figlio oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito ( 1 ora se l'orario lavorativo è inferiore a 6 ore).

Dopo i 3 anni:

i genitori hanno diritto, sempre in alternativa, a tre giorni di permesso retribuito al mese coperti da contribuzione figurativa.

Congedo retribuito di due anni.

I due genitori , in alternativa, hanno diritto, entro 60 giorni dalla richiesta, ad un congedo retribuito , della durata massima di 2 anni per assistere un figlio cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità dell'handicap, dalla commissione medica, da almeno 5 anni.

Durante questo periodo, coperto dalla contribuzione figurativa, si percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione entro un importo massimo di £70.000.000 annui.

Dopo la scomparsa dei genitori il beneficio può essere richiesto da un fratello o sorella convivente con il soggetto disabile.

 

LAVORATRICI AUTONOME

Alle lavoratrici autonome ( coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma viene loro comunque versata un'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, calcolata secondo una retribuzione convenzionale.

Hanno diritto anche al congedo parentale , con il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In questo caso, l'astensione dal lavoro, è richiesta e deve essere dimostrata.

 

ASSEGNO DI MATERNITA' PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI.

Entra in vigore, con il decreto 21 dicembre 2000 , n.452 un nuovo strumento di sostegno economico alla maternità di lire 3.000.000 introdotto dalla finanziaria 2000, destinato alle donne, per cui siano stati versati contributi, a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita.

Destinatarie dell'assegno sono le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie , oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio nato o adottato o accolto in affidamento preadottivo a partire dal 2 luglio 2000.

Al momento dell'adozione il minore non deve avere un'età superiore ai 6 anni, mentre nelle adozioni internazionali il limite è il raggiungimento della maggiore età.

L'assegno prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi di garanzia per la lavoratrice madre a percepire una prestazione economica non inferiore a £ 3.000.000 .

 

Difatti possono presentarsi le seguenti situazioni:

  • se la lavoratrice percepisce un'indennità economica di maternità pari o superiore ai 3.000.000 , viene erogata solo la prestazione previdenziale;
  • se l'indennità di maternità spettante è inferiore a £ 3.000.000, viene erogata un'integrazione fino a 3.000.000;
  • se non compete la prestazione di maternità viene erogato l'assegno di £ 3.000.000.

In caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica.

 

Requisiti contributivi

L'assegno è concesso quando si verificano i seguenti casi:

  • quando la lavoratrice ha diritto ad una qualsiasi forma di trattamento previdenziale o economico di maternità e possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ha diritto alla quota differenziale dell'assegno fino al raggiungimento di 3.000.000 di lire, se la prestazione di maternità è di importo inferiore;
  • quando una lavoratrice , dopo lo svolgimento di almeno 3 mesi di attività
  • lavorativa, fruisce di una delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità, cassa integrazione, LSU, malattia e maternità, il passaggio all'indennità di maternità le viene garantito fino alla fine della prestazione stessa.

Con l'entrata in vigore del regolamento il diritto all'assegno di maternità dell'Inps permane, purchè il periodo intercorrente tra la perdita del diritto alla prestazione previdenziale e la nascità del figlio o dell'ingresso in famiglia del figlio adottato, non sia superiore a nove mesi;

quando una lavoratrice viene licenziata o si dimette, mantiene il diritto all'assegno di 3.000.000 se può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al nono mese precedente la nascita del figlio o dell'ingresso in famiglia del figlio adottato

Il padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna.

La domanda, redatta in carta semplice, ,va inoltrata alla sede territoriale dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria e l'Inps eroga l'assegno entro 120 giorni.

Per i nati dal 2 luglio fino all'entrata in vigore del regolamento ,in fase di prima attuazione , la domanda può essere presentata comunque entro 6 mesi dal 7 aprile 2001 .

 

ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE DI COMPETENZA DEI COMUNI

Per i bambini nati, a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati ,a partire dalla stessa data, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceva in adozione o in affidamento preadottivo è concesso un assegno pari a £ 500.000 mensili per un massimo di 5 mesi.

L'assegno è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non fruiscono o non abbiano diritto a nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità. Non è richiesto , quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare è soggetto alla soglia ISE: per il 2001, £50.800.000 per un nucleo di 3 componenti.

Il padre, naturale adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l'assegno in via esclusiva in caso di decesso della madre , di abbandono del figlio da parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica

L'assegno in caso di parti o adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli nati o adottati.

La domanda va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva.

Se a richiedere l'assegno è il padre o altro soggetto adottivo la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre.

In via di prima attuazione per i bambini nati o adottati successivamente al 1° luglio 2000 la domanda può presentata entro il 7 ottobre 2001.

 

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