Natura e fonti normative La
pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o
dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta
o permanente. Tale
pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo
di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà
diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta. La
pensione privilegiata è disciplinata, per gli statali, dal DPR1092/73;
per gli iscritti alle ex Casse amministrate dagli II.PP.(Inpdap) dal
R.D.L. n.680/38 e dalle successive modificazioni (L.379/55; L.1646/62). Presupposti Per
aver diritto alla pensione privilegiata è necessario: - essere inabile
assoluto o alla mansione e cessare dall'impiego; - che tale inabilità si
sia prodotta senza colpa dell'interessato e sia dovuta a causa o cancausa
di servizio. La
pensione privilegiata viene erogata ai superstiti se il decesso avviene
per le stesse infermità o lesioni che hanno dato diritto a tale
trattamento. La domanda L'art.167
del T.U.1092/73 per gli statali prevede che il trattamento privilegiato è
liquidato d'ufficio "nei confronti del dipendente cessato dal
servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di
servizio". In altri termini, se l'infermità o la lesione dipendente
da causa di servizio ha prodotto l'inabilità al lavoro e comportato la
dispensa dal servizio (o la morte) incombe sull'amministrazione l'obbligo
di procedere d'ufficio alla concessione della pensione privilegiata. In
ogni altro caso la pensione va liquidata a domanda. Questa
distinzione tra iniziativa d'ufficio e a domanda costituisce uno dei
principali elementi differenziati tra dipendenti dello Stato e iscritti
elle ex Casse amministrate dagli II.PP. (Inpdap): per questi ultimi,
infatti non esiste procedura d'ufficio e l'impulso al procedimento di
concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza
dell'interessato (o dei suoi eredi). La domanda, in carta
semplice, va presentata all'Inpdap; per i dipendenti dello Stato è
consigliabile, al momento, presentare la domanda anche al Ministero di
appartenenza. La domanda deve contenere
tutti i riferimenti relativi alle infermità o lesioni per i quali il
trattamento privilegiato è richiesto, ai fatti di servizio che le hanno
determinate e la documentazione sanitaria necessaria. Particolare attenzione va
posta sui termini, perentori, entro cui deve essere presentata la domanda: Successivamente alla
presentazione della domanda, la procedura prevista per l'accertamento alla
pensione privilegiata è la seguente: Dipendenti
enti locali e sanità
Per
i dipendenti statali
LA MISURA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
Quando
l'infermità o lesione da cui deriva il trattamento privilegiato è
classificabile nella prima categoria della Tab.A della L.834/81, essa è
pari ad una pensione ordinaria calcolata sul massimo del servizio utile. Qualora,
invece, le infermità siano di minore entità e quindi ascritte a
categorie diverse, la pensione privilegiata è pari a 1/40 della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore
a 1/3 nè superiore a 8/10 della base stessa (art.65 T.U. 1092/73) Per gli operai la pensione
privilegiata è pari a quella ordinaria computata in base al servizio
utile aumentato di 10 anni, e comunque non può essere inferiore al 44%, nè
superiore all'80% della base pensionabile. -
assegno d'incollocabilità Dipendenti enti locali e sanità Il
calcolo della pensione privilegiata viene effettuato maggiorando
l'aliquota di pensione ordinaria di 1/10. Tale aliquota non può in ogni
caso essere inferiore al 66.67% nè superiore al coefficiente relativo
alla maturazione del 40 anno di contribuzione. Ai titolari di pensione di
privilegio considerati "grandi invalidi per servizio", cioè
affetti da lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria, possono
spettare una serie di assegni accessori per 12 mensilità, non
reversibili. Essi sono: -
assegno
di superinvalidità Aggravamento Il
titolare di trattamento privilegiato può chiedere la revisione per
aggravamento dell'infermità. La
domanda può essere presentata in qualsiasi momento Se, eseguiti gli
opportuni accertamenti sanitari, vengono respinte per la stessa infermità
tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori
istanze non possono essere prodotte se non dopo un decennio dall'anno di
presentazione dell'ultima domanda respinta. La
riliquidazione della pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda di aggravamento. Cumulo tra pensione privilegiata e rendita
Inail -
pensione privilegiata + rendita Inail = no cumulo Se
il titolare di pensione privilegiata ha percepito per le stesse infermità
la liquidazione dell'equo indennizzo, sulla pensione verrà recuperato il
50% dell'equo indennizzo ( il recupero non viene effettuato in caso di
reversibilità). LA CAUSA DI SERVIZIO La
causa di servizio e il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia
contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato.
La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per
cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di
servizio. Domanda
contestuale di riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo La
domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o
dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento
dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità.
Accertamenti
ed adempimenti dell'amministrazione Dopo
avere effettuato le opportune indagini e redatto il rapporto informativo,
l'Amministrazione dispone gli accertamenti sanitari presso le apposite
Commissioni costituite presso Ospedali Militari. L'interessato potrà
farsi assistere da un medico di fiducia. Il verbale dell'Ospedale Militare
costituisce provvedimento definitivo, tranne che per l'equo indennizzo e
pensione privilegiata per i quali è obbligatorio il parere del Comitato
Pensioni Privilegiate.
Termini
per il ricorso Qualora
l'interessato non intenda accettare il parere dell'Ospedale Militare, può
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure inoltrare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei tempi di
60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Benefici derivanti da
riconoscimento Il
lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
di lesioni o infermità ed equo indennizzo, ha diritto:
Aggravamento
della menomazione e cumulo In
caso di aggravamento della menomazione che ha dato diritto all'equo indennizzo,
entro 5 giorni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una
sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo.
Se
il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, viene
liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle
categorie superiori a quelle in base alla quale fu liquidato il primo
indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza
liquidato. L'EQUO INDENNIZZO
L'art.
68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, prevede che al dipendente che subisce
una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa
di servizio viene concesso un equo indennizzo. L'infermità indennizzabile
deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse
alla Legge 18 marzo 1968 n.313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n.834. Eventuali
infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a
quelle previste nelle suddette tabelle. La domanda di concessione
dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Amministrazione di
appartenenza contestualmente alla domanda di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio. La stessa può essere presentata anche
dagli eredi. In caso di aggravamento dell'infermità è prevista la
possibilità di revisione dell'equo indennizzo. Poichè
tale revisione può essere richiesta per una sola volta, ed entro 5 anni
dal decreto di concessione, è opportuno, in caso di malattia tendente
all'aggravamento, utilizzare tale possibilità verso la fine del
quinquennio. Il termine di 5 anni dalla data della notifica del decreto o
delibera concessivo dell'equo indennizzo
(per la richiesta di revisione), sono termini che vanno tassativamente
rispettati per non perdere i relativi diritti. Bisogna
ancora tenere presente che:
Riduzione
equo indennizzo Sono
abrogate inoltre le disposizioni di cui all'art.154 della legge n.312/80
che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell'equo
indennizzo; di conseguenza risulta abrogata la norma che consentiva il
favorevole regime di cumulo con la pensione privilegiata per i titolari di
1° categoria.Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal
1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36
dell'articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal
D.P.R. n.349/1994 per la liquidazione del trattamento. Per
le domande presentate a decorrere dall'1-1-97 ai fini della misura
dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al Decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, è sostituita dalla Tabella 1
allegata alla presente legge. E'
abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della Legge 23.12.1994 n.724. Per la
determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo
stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti
aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
Per
coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso
il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio
di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano
presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi
dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n.686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione
dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre
1994 n.724. Il
Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie si esprime anche sulla
classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica
l'articolo 178, secondo comma del medesimo Testo Unico n.1092/73.
TABELLA
di
determinazione della misura dell'equo indennizzo per i Dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, del Decreto Legislativo 3
Febbraio 1993 N. 29
PENSIONE DI INABILITA'
Dall’1.1.1996
anche ai pubblici dipendenti è stata estesa la legge n. 222/84 in materia
di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non
derivante da cause di servizio. Requisiti contributivi e sanitari La domanda di pensione deve
essere presentata all'Inpdap, in attività di servizio o anche dopo il
collocamento a riposo purchè in presenza dei predetti requisiti
contributivi. Se
dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità
permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da
parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure
contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra
mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In
questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato
il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15
anni se dipendente statale. Per
completezza ricordiamo che oltre alla inabilità assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi lavoro e alla inabilità al servizio o mansione, vi è
un livello intermedio di inabilità il cui riconoscimento, da parte della
asl, non richiede una menomazione altamente invalidante ma tale, comunque,
da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa: la
cosiddetta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (ex art. 13 della legge
274/91), che dà diritto al trattamento pensionistico se il lavoratore può
far valere almeno 15 anni di servizio. Accertamento sanitario L'organo
competente all'accertamento sanitario sono le Commissioni Medico
Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari. Calcolo Nel
caso di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività
lavorativa, l’importo della pensione si determina nei seguenti modi: sistema retributivo:
l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso
tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data del compimento
dell’età pensionabile nel limite massimo di un’anzianità
contributiva di 40 anni. L’importo della pensione non può in ogni caso
essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento
spettante nel caso di invalidità derivante da causa di servizio. Alle
pensioni di inabilità si applicano le disposizioni sull’integrazione
al minimo. sistema contributivo: al
montante individuale maturato si aggiunge una quota di contribuzione
riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età, nel
limite massimo di un’anzianità contributiva di 40 anni, computata sulla
media rivalutata delle basi pensionabili degli ultimi 5 anni. Ai
trattamenti di inabilità si applica il coefficiente relativo a 57 anni
(4,720) in presenza di età anagrafica inferiore. Riassumendo, nel pubblico
impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze
sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli
accertamenti sanitari e, in ultimo, le modalità di calcolo:
Per
i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti
nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall'art.2, legge 4 aprile
1952, n° 218. Le
pensioni liquidate dall’1.1.1998 sono cumulabili con le retribuzioni da
lavoro dipendente nella misura pari al trattamento minimo + il 50% della
loro eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso. Con
il reddito da lavoro autonomo le medesime sono totalmente cumulabili se
entro il 31.12.1994 sono stati raggiunti 16 di anzianità. Se il requisito
dei 16 anni è stato raggiunto successivamente a tale data, la cumulabilità
è pari al trattamento minimo + il 50% dell’eccedenza, fino a
concorrenza del reddito stesso. Le
pensioni liquidate prima dell’1.1.1998 sono totalmente cumulabili sia
con le retribuzioni da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro
autonomo se il requisito dei 16 anni sia stato raggiunto entro il
31.12.1994. Se
il requisito dei 16 anni di contribuzione è stato raggiunto dopo il
31.12.1994, la cumulabilità sia con la retribuzione da lavoro dipendente
che il reddito da lavoro autonomo è pari al trattamento minimo + il 50%
dell’eccedenza, fino a concorrenza del reddito stesso. Si
precisa che il predetto regime di cumulo non riguarda l’indennità
integrativa speciale liquidata in aggiunta alle pensioni aventi decorrenza
anteriore al 1.1.1995, per la quale continua ad applicarsi la normativa
preesistente. Da tale data la IIS è entrata nella retribuzione
pensionabile quindi i dipendenti pubblici al compimento dell’età
pensionabile potranno cumulare sia il reddito di lavoro autonomo che il
reddito di lavoro dipendente senza alcuna trattenuta. Regime
di cumulo della pensione di anzianità liquidata con contribuzione
inferiore a 40 anni (tutte le gestioni previdenziali) Dall’1.1.1998
tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con il reddito da lavoro
autonomo nella misura del trattamento minimo + il 50% dell’eccedenza,
fino a concorrenza dei redditi stessi. La
pensione di anzianità è interamente incumulabile con il reddito da
lavoro dipendente, sia prodotto in Italia che all’estero, anche per il
rateo della 13^ mensilità. Per
le pensioni liquidate anteriormente al 1°gennaio 1998 si applicano le
norme previgenti se più favorevoli. La
normativa previgente (stabilita dalla legge 662/96), ha operato per le
pensioni con decorrenza dal 1°ottobre 1996 fino al 31.12.1997 (fissando
criteri diversi a seconda della gestione che liquidava la pensione stessa)
e prevedeva delle eccezioni per coloro che al 30 settembre 1996 potevano
far valere 35 anni di anzianità contributiva e 52 anni di età o in
alternativa 36 anni di anzianità contributiva, per i quali rimandava alla
ulteriore previgente disciplina. Previgente
disciplina ( art. 1°, comma 6 del Dlgs 503/92 ) Dall’1.1.1994
le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi con i redditi da
lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo + il 50%
dell’eccedenza fini a concorrenza del reddito stesso. Anteriormente
all’1.1.1994 i redditi da lavoro autonomo erano ininfluenti ai fini del
regime di cumulo. Attualmente
i lavoratori autonomi possono accedere alla pensione senza cancellarsi
dagli elenchi o dagli albi. Eccezioni
e possibilità di cumulo:
Inoltre,
coloro che alla data del 31.12.1994 sono titolari di pensione o hanno
raggiunto i 35 anni di contribuzione possono cumulare interamente con i
redditi da lavoro autonomo. Possono
cumulare interamente con la retribuzione:
Criteri applicativi Ai
fini dell’applicazione delle norme di cumulo la norma stabilisce:
Le
trattenute di pensione devono essere effettuate dagli enti previdenziali
provvisoriamente in base al reddito presunto dalla dichiarazione che gli
interessati devono rilasciare agli enti medesimi, e successivamente
conguagliate sulla base della dichiarazione definitiva dei redditi. Queste
2 ultime disposizioni si applicano anche per il reddito da lavoro
dipendente ai trattamenti pensionistici erogati dalle Gestioni esclusive
(Stato e INPDAP). Per
coloro che, con false dichiarazioni si procurano un’indebita
liquidazione di pensione o una prestazione in misura più alta, oltre ad
una multa che va da £.3.000.000 a £.15.000.000, la legge (art.11,
L.662/96) collegata alla Finanziaria 1997 ha previsto una sanzione pari
all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si
riferisce la dichiarazione è stata omessa o è stata falsata. La somma,
indebitamente riscossa, sarà direttamente trattenuta sulle rate di
pensione. Casi particolari La trattenuta sulle
pensioni di vecchiaia o sui trattamenti d’invalidità per coloro che si
rioccupano a part-time, sia verticale che orizzontale, deve essere operata
in base alle ore lavorate settimanalmente e non alle giornate prestate. Pertanto,
il datore di lavoro deve moltiplicare l’importo della trattenuta
risultante sul certificato pensionistico per 6, il risultato dovrà essere
diviso per il numero delle ore di lavoro da contratto, ed il quoziente
ottenuto andrà moltiplicato per il numero delle ore effettivamente
lavorate. Il risultato sarà l’importo della trattenuta. Redditi da lavoro autonomo Vanno
considerati redditi da lavoro autonomo:
Eccezioni Le
indennità dei sindaci e degli assessori comunali, dei presidenti e degli
assessori provinciali, dei presidenti e dei membri di organi esecutivi
delle aziende degli enti locali, dei presidenti e membri di organi
esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, ugualmente le loro
indennità di presenza e missione, non
devono considerarsi redditi da lavoro in tutte le ipotesi di cumulo con i
trattamenti pensionistici. Il
regime di cumulo per i trattamenti pensionistici d’invalidità, inabilità
e di reversibilità, già riportato nelle schede inerenti a tali
prestazioni è rimasto invariato dopo le significative modifiche
FONDI
ESCLUSIVI - PENSIONE DI ANZIANITA’ con
contribuzione inferiore a 40 anni
Le
indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre
cumulabili (1)
eccezioni e cumulo totale per: indennità
per attività in programmi di reinserimento degli anziani in attività
socialmente utile (2)
per le decorrenze ante 31.3.83 la pensione a calcolo è cumulabile e la
I.I.S. è incumulabile (3)
cumulo totale (ad eccezione della I.I.S.) - se requisiti al 31.12.94 -
per:
(4)
eccezioni e cumulo totale - se requisiti contributivi al 31.12.94 e almeno
52 d’età o 36 di contributi al 30.9.96 o anzianità massima alla data
del pensionamento – per:
FONDI
ESCLUSIVI - PENSIONE DI ANZIANITA’ con
40 anni di contributi
Le
indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre
cumulabili (1)
A eccezione dell'IIS per le pensioni con decorrenza ante 2 gennaio 1995. (2)
Eccezioni e cumulo totale per :
FONDI
ESCLUSIVI - PENSIONE DI VECCHIAIA
Le
indennità dei giudici di pace e degli amministratori locali sono sempre
cumulabili (1)
ad eccezione della I.I.S. per le pensioni con decorrenza ante 2.1.95 (2)
eccezioni e cumulo totale per:
(3)
eccezioni e cumulo totale per:
CONTENZIOSO
Per
quanto riguarda il problema del Contenzioso che nel campo delle
prestazioni previdenziali e pensionistiche del pubblico impiego si
caratterizza per la complessità delle procedure per la perentorietà dei
termini e per la specificità della legislazione ci limitiamo ad allegare
due tabelle di gradi di ricorso riguardanti le procedure che interessano
il Contenzioso nei Comparti riguardanti i lavoratori dello Stato e degli
Enti locali - Sanità. Tabella
gradi di ricorso
Contro un provvedimento non definitivo si può
presentare RICORSO GERARCHICO
entro 30 giorni. Tabella gradi di ricorso
Divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego Il comma 34 dell'art. 22 della Legge 724/94 prevede che a decorrere dal 1° gennaio per tutto l'anno 1995 non è consentita alla Pubblica Amministrazione l'adozione di provvedimenti conseguenti all'estensione di sentenze giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del Pubblico Impiego. Pertanto, anche in presenza di
giurisprudenza consolidata, viene ribadito che eventuali decisioni di
accoglimento riguardano esclusivamente il ricorrente e tali decisioni non
possono dare origine ad alcun beneficio riguardante la stessa categoria
cui appartiene il ricorrente. LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Condizioni e requisiti I termini per la presentazione della domanda di
prepensionamento (già prorogati fino al 21 giugno 2000) sono stati
differiti al 30 aprile 2001, pur rimanendo fissata al 31.12.1999 la data
di raggiungimento di tutti i requisiti. La
prima condizione per poter accedere al trattamento anticipato di vecchiaia
o di anzianità è quella di essere stati adibiti ai LSU per almeno 12
mesi entro il 1997, essere stati adibiti ai LSU dal 1997 ed aver raggiunto
i 12 mesi nel 1998, oppure essere stati adibiti ai LSU dall'1.1.1998 e
raggiungere entro il 1999 lo stesso periodo di permanenza nei LSU,
mediante il completamento dei progetti medesimi. Qualora questi progetti
siano di durata inferiore a 12 mesi, ferma la condizione dell’impegno
alla suddetta data, il requisito può essere raggiunto con la permanenza
nelle attività con il rinnovo dei progetti medesimi. La
seconda condizione è basata sulla mancanza di "meno di cinque anni
al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di anzianità
o vecchiaia". Pertanto
i requisiti per essere ammessi alla particolare contribuzione volontaria,
di cui il lavoratore verserà il 50% dell’onere, e contemporaneamente
accedere ai trattamenti anticipati di anzianità e di vecchiaia sono (dal
20.6.1998) quelli di seguito precisati. Si
sottolinea che i lavoratori collocati in mobilità lunga non possono
accedere all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico in
quanto tale tipo di indennità di mobilità li accompagna fino al
pensionamento. Trattamenti
anticipati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - requisiti Per
il trattamento anticipato di anzianità: Aver
compiuto 48 anni e un giorno se operaio o 49 anni e un giorno se impiegato
e far valere 1561 contributi settimanali, ovvero 30 anni e una settimana
di anzianità contributiva, o in alternativa, 1613 contributi settimanali
e cioè 31 anni e una settimana di contribuzione. Per
il trattamento anticipato di vecchiaia: Aver
compiuto 58 anni e un giorno se uomo e 53 anni e un giorno se donna e
poter far valere 677 contributi settimanali, cioè 13 anni e una settimana
di anzianità contributiva. E’
opportuno precisare che l’ammissione ai VV e alla contestuale erogazione
anticipata del trattamento di anzianità o di vecchiaia è applicabile
anche nei casi in cui sia stato già raggiunto o il requisito contributivo
(per il trattamento ordinario) dei 35 anni per l’anzianità o quello dei
18 anni per la vecchiaia, e manchino meno di 5 anni al requisito di età,
ed ugualmente è applicabile qualora sia stato raggiunto il requisito di
età ma non sia stato traguardato quello contributivo, per meno di 5 anni. Possono
accedere al beneficio del trattamento anticipato di vecchiaia anche i
lavoratori e le lavoratrici che sono stati già autorizzati ai versamenti
volontari, per i quali comunque bisognerà fare segnalazione di ciò sulla
domanda di anzianità o di vecchiaia, allegando fotocopia della ricevuta
dell’ultimo versamento. In
questi casi, qualora l’autorizzazione ai VV si collochi entro il
31.12.1992, essendo il requisito contributivo perfezionato con 780
contributi settimanali (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a)
del Dlgs.503/92), ferme restando le suddette condizioni di permanenza nei
LSU e di età, il requisito contributivo per accedere al trattamento
anticipato di vecchiaia sarà di 521 contributi, mentre quello dell’età
sarà di 58 anni e un giorno se uomo e 53 anni e un giorno se donna, come
per gli altri lavoratori. Fermi
restando tali requisiti di età, lo stesso requisito di 521 contributi è
valido, anche per quei lavoratori dipendenti con un’anzianità
assicurativa di almeno 25 anni che risultino occupati per almeno 10 anni
anche non consecutivi per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell’anno solare (articolo 2, comma 3, lettera b) del Dlgs.503/92). Poiché
la norma prevede che i requisiti richiesti sono quelli in essere alla data
di entrata in vigore del decreto interministeriale (20 giugno 1998), i
suddetti requisiti rimarranno cristallizzati anche per coloro che
presenteranno la domanda nel 1999. Ciò
significa che coloro i quali maturano entro il 1998 i 12 mesi di
permanenza nei LSU, essendovi comunque collocati alla data del 31.12.1997,
ma non hanno ancora raggiunto i requisiti di età potranno raggiungerli
nel 1999 e presentare domanda entro tale anno. In
merito alla contribuzione e al requisito contributivo richiesto, è valida
tutta la contribuzione, compresa quella versata nelle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi. In
questi casi i requisiti per essere ammessi al beneficio in esame saranno
quelli di seguito specificati.
Trattamenti anticipati a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi - requisiti Trattamento
anticipato di anzianità: Aver
compiuto 52 anni e un giorno e far valere 1561 contributi settimanali,
ovvero 30 anni e una settimana di contributi, o, indipendentemente
dall’età, far valere almeno 1821 contributi, ovvero 35 anni e una
settimana di contribuzione. Trattamento
anticipato di vecchiaia: Aver
compiuto 60 anni e un giorno se uomo e 55 anni e un giorno se donna e far
valere 677 contributi settimanali. In
questi casi il trattamento sarà liquidato in pro-quota Durata
della prosecuzione volontaria I
versamenti volontari, il cui onere al 50% sarà detratto direttamente dal
trattamento pensionistico, dureranno fino a quando la pensione provvisoria
non verrà trasformata in pensione definitiva, anche nei casi in cui uno
dei due requisiti (o quello dell’età o quello della contribuzione) sia
già stato raggiunto. Calcolo
del trattamento Il
trattamento anticipato denominato "indennità" sarà calcolato
sulla base di tutta la contribuzione versata, con diritto comunque ad un
importo pari a quello dell'assegno per LSU che dal 1 gennaio 2001 è di Lire
878.337 mensili, ricorrendone le condizioni reddituali, e
successivamente, a requisiti raggiunti verrà ricalcolato, tenendo conto
di tutta la contribuzione nel frattempo maturata, compresi quindi i
versamenti volontari. Qualora detti contributi volontari agissero
negativamente sulla media retributiva pensionabile definitiva, viene
assicurato il diritto al trattamento di miglior favore. Cumulabilità
tra assegno per i lavori socialmente utili e pensione I
lavoratori che accedono al "prepensionamento LSU" non possono più
essere utilizzati nei progetti LSU o ASU. "Bonus"
di 18 milioni ai lavoratori nei LSU Oltre alla possibilità
del trattamento anticipato correlato ai versamenti volontari, la legge
collegata alla Finanziaria 1999 (Legge 114) stabilisce a favore dei
lavoratori occupati nei LSU che hanno i medesimi requisiti per il "prepenzionamento"
un "bonus" di 18 milioni, a domanda da presentare entro il
31.12.1999. Il "bonus" mirato a coprire l'onere del 50% della prosecuzione volontaria, viene concesso anche a coloro che hanno già fatto domanda di prepensionamento. CONGEDI
PARENTALI
CONGEDO DI
MATERNITA' E'
vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti e nei tre
successivi al parto, per un periodo complessivo di astensione dal lavoro
di 5 mesi. Se
il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta dal medico,
tutti i giorni non utilizzati prima vengono aggiunti al congedo dopo il
parto fino a raggiungere i 5 mesi. Se
invece, il parto avviene successivamente alla data presunta , il periodo
tra la data presunta e quella effettiva non viene detratto dal conteggio
dei 5 mesi. In
caso di complicanze della gravidanza, o quando le condizioni lavorative
siano ritenute pericolose per la madre o per il nascituro, si può fare
domanda al servizio ispettivo del Ministero del lavoro per ottenere una
interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi la cui durata
viene determinata dal servizio. Le
lavoratrici addette alle lavorazioni che risultano gravosi e
pregiudizievoli per la gravidanza , incluse in un apposito elenco, devono
per legge essere spostate ad altre mansioni, se questo non è possibile il
servizio ispettivo del ministero del lavoro può decidere l'interdizione
dal lavoro per tutta la gravidanza. Esiste
anche la possibilità di scelta , da parte della lavoratrice, di astenersi
dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto se
tale scelta non arreca nessun pregiudizio alla salute della madre e del
bambino. CONGEDO DI PATERNITA' Il
padre lavoratore ha diritto ai tre mesi di astensione dopo il parto solo
nel caso di morte e di grave infermità della madre o di affidamento
esclusivo del bambino al padre. Trattamento
economico e previdenziale Per
tutto la durata del congedo di maternità e di paternità si percepisce
un'indennità economica da parte dell'Inps, ma anticipata dal datore di
lavoro, pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita. Molti
contratti collettivi prevedono un'integrazione all'indennità da parte del
datore di lavoro. Il
periodo , coperto dalla contribuzione figurativa, è considerato utile per
il diritto e per la misura della pensione. I
lavoratori del pubblico impiego non percepiscono l'indennità da parte
dell'Inps, ma la retribuzione effettiva ,con relativa contribuzione
obbligatoria, da parte delle amministrazioni da cui dipendono. INTERRUZIONE
DELLA GRAVIDANZA L'interruzione
della gravidanza avvenuta dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione
è considerata parto e da diritto all'astensione e alla relativa indennità
di maternità per i tre mesi successivi. Se l'interruzione avviene prima del 180 giorno, la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma a quella di malattia. CONGEDO
PARENTALE Per
ogni figlio fino agli otto anni, ciascun genitore ha il diritto di
astenersi dal lavoro per congedo parentale per un periodo frazionato o
continuativo di 6 mesi. Complessivamente i due genitori non possono
superare il massimo di 10 mesi. Solo al padre è data la possibilità di
fruizione di un ulteriore mese di congedo ( arrivando a 7 mesi) se si
giova di un periodo di congedo parentale , frazionato o continuativo, non
inferiore a tre mesi. In questa ipotesi il periodo complessivo tra i due
genitori diventa 11 mesi. I genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente. Trattamento
economico e previdenziale. I genitori hanno diritto
ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di
6 mesi entro il compimento del terzo anno del figlio. Tale
periodo è coperto da contribuzione figurativa. Per
tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi e fino al
compimento dell'ottavo anni del figlio l'indennità è dovuta solo se il
proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo
del trattamento minimo di pensione. Per
il 2001: £ 24.061.375 annue Questi
periodi, anche se non si percepisce l'indennità vengono accreditati
figurativamente prendendo a riferimento una retribuzione pari a al 200%
dell'importo dell'assegno sociale. (per
il 2001: £ 17.150.900) proporzionato ai periodi di astensione. All'interessato
è data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o
versamenti volontari.
CONGEDI
PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Fino
al compimento del terzo anno del figlio entrambi i genitori possono
alternativamente astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, senza
limiti temporali. Dai
tre agli otto anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi ogni
anno per le malattie del figlio. Il
ricovero ospedaliero del figlio interrompe, su richiesta , la eventuale
fruizione delle ferie da parte del genitore. Trattamento
previdenziale Questi
congedi nel settore privato non sono retribuiti: Fino a tre anni del
figlio le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa,
mentre i 5 giorni annui previsti per malattie del figlio dai tre agli otto
anni sono accreditati figurativamente limitatamente ad una retribuzione
convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale (per il 2001: £
17.150.900), con possibilità di integrazione con riscatto e con
versamenti volontari dei contributi. Nel
settore pubblico, nel secondo e nel terzo anno del figlio, c'è diritto a
trenta giorni regolarmente retribuiti per le malattie del bambino, con
relativa contribuzione obbligatoria.. Fino
agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di
ciascun genitore sono senza retribuzione, ma hanno la copertura
contributiva. RIPOSI
GIORNALIERI La
lavoratrice madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, anche
cumulabili, durante il primo anno del bambino. Il riposo è di un'ora
quando l'orario lavorativo è inferiore alle 6 ore. Il
padre lavoratore ha diritto ai riposi solo in caso di morte o di grave
malattia della madre, se i figli siano affidati al solo padre, se la madre
titolare non se ne avvale oppure quando la madre non ne ha diritto. In
caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore
aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. Trattamento
previdenziale Le
ore di riposo vengono regolarmente retribuite e sono coperte da
contribuzione nel comparto pubblico; anche nel settore privato sono
regolarmente retribuite, ma sono accreditate figurativamente limitatamente a una
retribuzione annua di £ 17.150.900. ADOZIONI I
genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali , ma
condizionati dall'età del figlio. Congedo di maternità o di paternità in
alternativa ( tre mesi dalla data di
ingresso in famiglia)
Indennità all'80%
della retribuzione e accredito figurativo Congedo
parentale per le adozioni nazionali e internazionali:
Trattamento
economico e previdenziale Sei
mesi di indennità al 30% della retribuzione , garantita senza limiti
reddituali, e coperti da accredito figurativo entro i 6 anni del figlio,
oppure per i figli di età da 6 a 12 ani, entro i tre anni dall'ingresso
in famiglia.
DIRITTI
DEI GENITORI DI FIGLI CON HANDICAP GRAVE Requisiti
Riconoscimento
al figlio dello stato di handicap grave da parte della Commissione Medica
della Usl territorialmente competente. Inoltre il figlio non deve essere
ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati. I
genitori, anche adottivi o affidatari, devono essere lavoratori dipendenti
con diritto al congedo parentale Fino
a 3 anni del figlio: i genitori, in
alternativa, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al
terzo anno del figlio oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito
( 1 ora se l'orario lavorativo è inferiore a 6 ore). Dopo
i 3 anni: i
genitori hanno diritto, sempre in alternativa, a tre giorni di permesso
retribuito al mese coperti da contribuzione figurativa. Congedo
retribuito di due anni. I due genitori , in
alternativa, hanno diritto, entro 60 giorni dalla richiesta, ad un congedo
retribuito , della durata massima di 2 anni per assistere un figlio cui
sia stato riconosciuto lo stato di gravità dell'handicap, dalla
commissione medica, da almeno 5 anni. Durante
questo periodo, coperto dalla contribuzione figurativa, si percepisce
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione entro un importo
massimo di £70.000.000 annui. Dopo
la scomparsa dei genitori il beneficio può essere richiesto da un
fratello o sorella convivente con il soggetto disabile.
LAVORATRICI
AUTONOME Alle
lavoratrici autonome ( coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane
e commercianti) non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma
viene loro comunque versata un'indennità per i due mesi prima e i tre
mesi dopo il parto, calcolata secondo una retribuzione convenzionale. Hanno diritto anche al
congedo parentale , con il relativo trattamento economico, limitatamente
ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In
questo caso, l'astensione dal lavoro, è richiesta e deve essere
dimostrata. ASSEGNO
DI MATERNITA' PER LAVORI ATIPICI E DISCONTINUI. Entra in vigore, con il
decreto 21 dicembre 2000 , n.452 un nuovo strumento di sostegno economico
alla maternità di lire 3.000.000 introdotto dalla finanziaria 2000,
destinato alle donne, per cui siano stati versati contributi, a seguito
dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va
dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita. Destinatarie
dell'assegno sono le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ,
oppure extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno per ogni figlio
nato o adottato o accolto in affidamento preadottivo a partire dal 2
luglio 2000. Al
momento dell'adozione il minore non deve avere un'età superiore ai 6
anni, mentre nelle adozioni internazionali il limite è il raggiungimento
della maggiore età. L'assegno
prescinde da ogni requisito di reddito personale o familiare e assume la
funzione di prestazione minimale per la tutela della maternità e quindi
di garanzia per la lavoratrice madre a percepire
una prestazione economica non inferiore a £ 3.000.000 . Difatti
possono presentarsi le seguenti situazioni:
In
caso di parti o di adozioni e affidamenti preadottivi plurimi, l'importo
dell'assegno viene moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati
nella famiglia anagrafica.
Requisiti
contributivi L'assegno
è concesso quando si verificano i seguenti casi:
Con
l'entrata in vigore del regolamento il diritto all'assegno di maternità
dell'Inps permane, purchè il periodo intercorrente tra la perdita del
diritto alla prestazione previdenziale e la nascità del figlio o
dell'ingresso in famiglia del figlio adottato, non sia superiore a nove
mesi; quando
una lavoratrice viene licenziata o si dimette, mantiene il diritto
all'assegno di 3.000.000 se può far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dal 18° al nono mese precedente la nascita del figlio o
dell'ingresso in famiglia del figlio adottato Il
padre, naturale adottivo o affidatario, ha diritto a percepire il
beneficio nel caso di decesso della madre, di abbandono del figlio da
parte della madre o di affidamento esclusivo al padre, ovviamente se
l'assegno non sia stato già riscosso dalla donna. La
domanda, redatta in carta semplice, ,va inoltrata alla sede territoriale
dell'Inps entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio dall'ingresso del
minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria e l'Inps eroga
l'assegno entro 120 giorni. Per
i nati dal 2 luglio fino all'entrata in vigore del regolamento ,in fase di
prima attuazione , la domanda può essere presentata comunque entro 6 mesi
dal 7 aprile 2001 .
ASSEGNO
DI MATERNITA' DI BASE DI COMPETENZA DEI COMUNI Per
i bambini nati, a partire dal 1 gennaio 2001, o entrati ,a partire dalla
stessa data, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceva in
adozione o in affidamento preadottivo è concesso un assegno pari a £
500.000 mensili per un massimo di 5 mesi. L'assegno
è diretto alle cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in
possesso di carta di soggiorno che non fruiscono o non abbiano diritto a
nessuna prestazione previdenziale o economica di maternità. Non è
richiesto , quindi, nessun requisito contributivo, ma il reddito familiare
è soggetto alla soglia ISE: per il 2001, £50.800.000 per un nucleo di 3
componenti. Il padre, naturale
adottivo o affidatario preadottivo, può ricevere l'assegno in via
esclusiva in caso di decesso della madre , di abbandono del figlio da
parte della madre se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica L'assegno in caso di parti o
adozioni multiple si moltiplica, secondo il numero dei figli nati o
adottati. La domanda va presentata al
comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso nella
famiglia anagrafica della madre adottiva. Se a richiedere l'assegno è
il padre o altro soggetto adottivo la domanda deve essere presentata entro
6 mesi dal termine dei 6 mesi previsti per la madre. In via di prima attuazione
per i bambini nati o adottati successivamente al 1° luglio 2000 la
domanda può presentata entro il 7 ottobre 2001.
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