Vai alla prima parte del documento o indice
  

 

PENSIONE ANZIANITA’ SISTEMA RETRIBUTIVO  

La pensione d’anzianità rimane in essere per i dipendenti assunti prima del 1° gennaio 1996, ai quali si applica il calcolo della pensione con il sistema retributivo o misto.

Per  questi lavoratori a partire dal 1° gennaio 2008 la pensione sarà conseguibile in presenza, alternativamente:

  • o un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni  e con età non inferiore a 57 anni;
  • o un’anzianità contributiva di almeno 40 anni  senza tenere conto dell’età anagrafica.

Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1996 – 31 dicembre 2007, l’accesso alla pensione è subordinata, oltre che ai requisiti anzidetti, alla maturazione dei sottostanti requisiti:

 

PENSIONE DI ANZIANITÀ

TABELLA REQUISITI LAVORATORI PUBBLICI  

Anno

Età e Contributi

Solo contributi

1998

53 e 35

36

1999

53 e 35

37

2000

54 e 35

37

2001

55 e 35

37

2002

55 e 35

37

2003

56 e 35

37

2004

57 e 35

38

2005

57 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40

 

Deroghe

Non sono assoggettati al suddetto inasprimento ( età ) e mantengono, quindi, i requisiti di lui alla tabella B della legge 335/95, le seguenti categorie di lavoratori:

I lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai e i lavoratori ad essi equivalenti.

I lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di 1 anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

TABELLA REQUISITI CATEGORIE PROTETTE

Anno

Età e Contributi

Solo Contributi

1998

53 e 35

36

1999

53 e 35

37

2000

54 e 35

37

2001

54 e 35

37

2002

55 e 35

37

2003

55 e 35

37

2004

56 e 35

38

2005

56 e 35

38

2006

57 e 35

39

2007

57 e 35

39

2008

57 e 35

40


Domanda di pensionamento

Per i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda per il pensionamento di anzianità deve essere presentata non prima di 12 mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso alla pensione entro un anno dalla domanda comporta la decadenza della stessa e la conseguente necessità di riproporne una nuova.  

Decorrenze

Per maggior chiarezza, ai fini delle decorrenze del pensionamento di anzianità, è utile distinguere la disciplina generale da quella transitoria applicabile per il solo anno 1998.

Si ricorda che le decorrenze vanno intese come termini iniziali a partire dai quali, gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento. Pertanto si può ottenere la liquidazione della pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima decorrenza utile.  

Disciplina generale

La legge 449/97 ripropone una norma identica a quella già contenuta nella legge 335/95 e quindi:

- chi matura i requisiti entro il I° trimestre dell'anno potrà andare in pensione con decorrenza il I° luglio a condizione che abbia 57 anni di età entro il 30 giugno;

- chi matura i requisiti entro il II° trimestre potrà andare in pensione con decorrenza il I° ottobre a condizione che abbia 57 anni di età entro il 30 settembre;

- chi matura i requisiti entro il III° trimestre potrà andare in pensione con decorrenza il I° gennaio dell'anno successivo;

- chi matura i requisiti entro il IV° trimestre potrà andare in pensione con decorrenza il I° aprile 

Le finestre d’uscita

Le finestre di uscita del 2001 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi.

La finanziaria non ha modificato per il 2001 la normativa in vigore delle pensioni di anzianità.

Riassumiamo le finestre d’uscita per l’anno 2001.

 

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI PRECOCI E DIPENDENTI PUBBLICI

Decorrenza Pensione

Requisiti anagrafici e contributivi

1° gennaio 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 settembre 2000

37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2000

1° aprile 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 31dicembre 2000

37 anni di contributi e qualsiasi età al 31 dicembre 2000

1° luglio 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 31 marzo 2001 
con età superiore a 57 anni al 30 giugno 2001

37 anni di contributi e qualsiasi età al 31 marzo 2001

1° ottobre 2001

54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 giugno 2001
con età superiore a 57 anni al 30 settembre 2001

37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 giugno 2001

1° gennaio 2002

54 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 settembre 2001

37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2001

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
( senza la qualifica di precoci e operai )

Decorrenza Pensione

Requisiti anagrafici e contributivi

1° gennaio 2001

55 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 30 settembre 2000

37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2000

1° aprile 2001

55 anni di età e 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2000

37 anni di contributi e qualsiasi età al 31dicembre 2000

1° luglio 2001

35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 31 marzo 2001

37 anni di contributi e qualsiasi età al 31marzo 2001

1° ottobre 2001

35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30 giugno 2001

37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 giugno 2001

1° gennaio 2002

35 anni di contributi e 56 anni di età entro il 30 settembre 2001

37 anni di contributi e qualsiasi età al 30 settembre 2001  

Precisazioni

Lavoratori precoci:  sono quei lavoratori dipendenti iscritti per almeno un anno a forme pensionistiche obbligatorie in età compresa tra i 14 e i 19 anni. 

Lavoratori operai o equivalenti:      
sono quei lavoratori dipendenti che svolgono mansioni di particolare gravità.
La qualifica di operaio è sufficiente che sia posseduta alla data del pensionamento.

 Per i 37 anni di contribuzione:
è utile anche la contribuzione figurativa di malattia e disoccupazione purchè il lavoratore possa valere almeno di 35 anni di contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente

 Le finestre 1° gennaio 2002:
dovrà essere confermata dalla prossima Finanziaria 2002 . Si prevedono infatti modifiche alla normativa vigente e possibili giri di vite.
 


 

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)   

Ai fini del diritto al trattamento di quiescenza gli anni a tempo parziale sono utili per intero.

Ai fini del calcolo della pensione, del riscatto, della ricongiunzione e dell'una tantum, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, il servizio utile ai fini della liquidazione viene determinato sommando i diversi periodi, resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione predetto.

Per le basi di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Ai fini contributivi il minimale, pari a L.400.000 annue, oltre all'intero importo dell'indennità integrativa speciale per gli attivi, è ridotto in base al coefficiente risultante del rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio da rapporto di lavoro di pieno orario a quello di orario parziale e viceversa, si applica la media ponderata, prevista dall'art. 29 dal D.L. 28 febbraio 1981 n.153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto, e come retribuzioni, comunque, quelle riferite al tempo pieno.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'aspetto previdenziale dei rapporti di lavoro, instaurati al di fuori delle citate disposizioni legislative che, per la loro natura, richiedano limitate prestazioni.  


PENSIONE PROVVISORIA,  ACCONTO DI PENSIONE   

In attesa dell'emissione del decreto di pensione definitivo sottoposto a controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti in via successiva - con eventuali conguagli a credito o a debito - le Direzioni Provinciali del Tesoro, in base ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione di appartenenza, provvedono al pagamento della pensione provvisoria in misura del 100% della pensione spettante dalla data di entrata in vigore della Legge 274 del 8-8-1991 e considerando, altresì, per il 70% il periodo di ricongiunzione Legge 29/79 solo dopo che l'INPS avrà comunicato l'ammontare di contributi con il mod. Tr C.01-bis ed il richiedente avrà confermato la volontà di effettuare la ricongiunzione accettando per iscritto di pagare il relativo onere.  


CALCOLO DELLA PENSIONE

A partire dal 01.01.1996 il sistema di calcolo delle pensioni sarà differenziato a seconda dell'anzianità contributiva posseduta dal lavoratore al 31.12.1995.  

a) I nuovi assunti avranno una pensione calcolata interamente col sistema contributivo, basato sui contributi versati nell'arco della vita lavorativa, rivalutati sulla base del P.I.L.  A tutti i lavoratori dipendenti pubblici viene riconosciuto ai fini del calcolo pensionistico una aliquota del 33%. Non si applica la disciplina sull'integrazione al minimo.

b) I lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, avranno la pensione calcolata con il sistema misto.  

Retributivo per le anzianita' maturate fino al 31.12.1995

Periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile:

- anzianità fino al 31.12.1992: ultimo anno.

- anzianità dall'01.01.1993: ultimo anno + periodi tra il 01/01/1993 e la decorrenza della pensione.  

Contributivo per le anzianita' maturate dall' 01.01.1996

Chi possiede almeno 15 anni di contributi, di cui 5 anni effettivi successivi all'01.01.1996, può optare per il calcolo di pensione con il solo sistema contributivo.

c) I lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, avranno la pensione calcolata con il sistema retributivo:

 Periodi di riferimento per la retribuzione pensionabile

  • anzianità maturata al 31.12.1992 - ultimo mese.
  • anzianità maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995 - ultime spese + 50% dei periodi compresi tra lo 01.01.1993 e la decorrenza della pensione, nel limite di 10 anni.
  • anzianità maturata dall'01.01.1996 - ultime mese + 50% dei periodi tra lo 01.01.1993 e il 31.12.1995 + 66.6% di quelli compresi tra l'01.01.1996 e la decorrenza della pensione, nel limite di 10 anni.

 

Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995

Sistema contributivo (metodo retributivo per gli anni maturati prima del 1° gennaio 1996  

Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995  

Sistema retributivo

Lavoratori con almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo avviato nel 1996

Possibilità di optare per il solo calcolo contributivo  

Lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996

Metodo Contributivo

 


 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO   

Il nuovo sistema si applica ai nuovi assunti a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che esercitano il diritto di opzione in presenza dei requisiti richiesti.

Il diritto alla pensione insorge alle seguenti condizioni:

  • compimento di 57 anni di età di cui almeno cinque di contribuzione effettiva;
  • l’importo della pensione sia pari o superiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;

oppure:

  • a prescindere dell’età, ma con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
  • al compimento di 65 anni di età.
  • Alle lavoratrici, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto un anticipo di età al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia in ragione di quattro mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi, fatta salva l’opzione per il coefficiente moltiplicatore relativo all’età maggiorata di un anno in caso di uno o due figli, e due anni in caso di tre o più figli.

 

Come funziona

Ogni anno viene accreditata a favore dell'iscritto alla cassa previdenziale il 33% della retribuzione annua contributiva .

il valore così ottenuto viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un apposito coefficiente calcolato dall' Istat .

La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante contributivo individuale su cui si calcola la pensione .

l'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante . 

ANNI/MESI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

57

4,720

4,731

4,742

4,753

4,764

4,775

4,786

4,797

4,808

4,819

4,830

4,841

58

4,860

4,872

4,884

4,896

4,908

4,920

4,932

4,944

4,956

4,968

4,980

4,992

59

5,006

5,019

5,032

5,045

5,058

5,071

5,084

5,097

5,110

5,123

5,136

5,149

60

5,163

5,177

5,191

5,205

5,219

5,233

5,247

5,261

5,275

5,289

5,303

5,317

61

5,334

5,349

5,364

5,379

5,394

5,409

5,424

5,439

5,454

5,469

5,484

5,499

62

5,514

5,530

5,546

5,562

5,578

5,594

5,610

5,626

5,642

5,658

5,674

5,690

63

5,706

5,723

5,740

5,757

5,774

5,791

5,808

5,825

5,842

5,859

5,876

5,893

64

5,911

5,929

5,947

5,965

5,983

6,001

6,019

6,037

6,055

6,073

6,091

6,109

65

6,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi coefficienti saranno rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico, del pil, rispetto alle dinamiche dei redditi .

 

Opzione per il sistema contributivo

Dal 2001 sarà possibile optare per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo. I lavoratori che hanno accreditato contributi prima del 1° gennaio 1996, e che quindi ricadono nel sistema retributivo potranno esercitare questo diritto.

  

Diritto all’opzione

Il diritto all’opzione è sottoposto alla condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 1° gennaio 1996.

Per il perfezionamento di tale condizione sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto

L'opzione può essere fatta in qualsiasi momento. E’ una scelta irreversibile. E’ opportuno rimandarla al momento del pensionamento.  

Regole del sistema contributivo

L'opzione consente di conseguire il pensionamento di vecchiaia con le specificità del regime contributivo e cioè:

  1. cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  2. 5 anni di contributi effettivi
  3. età flessibile da 57 a 65 anni
  4. ad età inferiore a 65 anni occorre anche soddisfare la condizione di un importo minimo
  5. si prescinde dal requisito anagrafico ad un'anzianità contributiva pari a 40 anni
  6. le lavoratrici madri possono anticipare l’età minima pensionabile (57 anni) oppure aumentare il coefficiente di calcolo
  7. non sono applicabili le disposizioni sull’integrazione al minimo

Valutazione di convenienza

Le convenienze possono essere oggettive (cioè importi di pensioni più elevati) o soggettive (anticipo del pensionamento anche a scapito di un trattamento inferiore).

L'opzione può permettere di:

1)      anticipare, anche di 8 anni, il diritto a pensione

2)      trarre vantaggi in caso di retribuzioni più elevate percepite prima del 1996

3)      ottenere benefici in caso alto reddito che nel regime retributivo hanno rendimento decrescenti per fasce di reddito

4)      per i dipendenti pubblici di prendere a riferimento anche le voci retributive accessorie molto diverse nei vari comparti

5)      non sostenere l’onere della prosecuzione volontaria ai fini del perfezionamento del requisito per la pensione d’anzianità  


LE PENSIONI IN EUROPA E NEL MONDO   

In sintesi, come funzionano i sistemi previdenziali dei principali paesi industrializzati e quali sono quelli che prevedono le pensioni di anzianità.   

AUSTRIA   Pensione di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione e 60 anni di età per gli uomini (65 per la pensione di vecchiaia) e 55 anni di età per le donne (60 per il trattamento di vecchiaia).  
BELGIO Per l'assegno di anzianita' sono necessari 45 anni di lavoro e 64 anni di eta'. Ci si puo' ritirare anche a 55 anni di eta' e 25 di contributi con un forte taglio alla pensione.
DANIMARCA Non è prevista la pensione di anzianità e l’età pensionabile è fissata a 67 anni. Per problemi di salute o altri motivi gravi si può lasciare il lavoro anticipatamente dopo i 50 anni. La pensione ai superstiti spetta solo al coniuge e non ai figli.  
FRANCIA La pensione di anzianità piena (il 50% dello stipendio migliore degli ultimi dieci anni) si eroga dopo 37,5 anni di contribuzione e a 60 anni di età per uomini e donne. A questa quota si aggiunge una pensione integrativa (aziendale) pari al 20% del salario frutto di contribuzione obbligatoria.  
GERMANIA Si ha diritto all’assegno di anzianità dopo 35 anni di contribuzione ad almeno 63 anni di età (65 sono previsti per la pensione di vecchiaia). Possono ritirarsi a 60 anni quelli che sono rimasti senza lavoro negli ultimi 18 mesi.  
GIAPPONE   La pensione massima si ottiene a 65 anni con 40 anni di contributi.  A 60 anni si può lasciare il lavoro percependo solo un’idennità integrativa. 
  Per ottenere la pensione sono comunque necessari almeno 25 anni di contributi per gli uomini e 20 per le donne.  
GRAN BRETAGNA Non è previsto il ritiro per anzianità. L’età pensionabile è fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. La pensione pubblica è molto bassa mentre è diffusa la previdenza integrativa.  
GRECIA Si va in pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. La pensione anticipata è possibile a 62 anni per gli uomini e a 57 per le donne con almeno 28 anni di contributi.  
IRLANDA La pensione di anzianità si ottiene a 65 anni, un anno prima di quella di vecchiaia.  
OLANDA L’età pensionabile è fissata a 65 anni ma il diritto alla pensione non è legato alla contribuzione quanto al periodo di residenza nel paese (così anche in Danimarca)  
SPAGNA L’età pensionabile è fissata a 65 anni. Bisogna aver versato almeno 15 anni di contributi.  
SVEZIA Si va in pensione a 65 anni ma il sistema, fondato su tre pilastri (nazionale, aziendale e personale) è flessibile.  
STATI UNITI Si va in pensione a 65 anni ma ci si può ritirare a 60 con l’importo ridotto. L’assegno si calcola sulla base delle retribuzioni dell’intero ciclo lavorativo.  


LA PENSIONE AI SUPERSTITI  

 La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti dell'Iscritto che muore in attività di servizio dopo aver maturato il diritto alla pensione (14 anni 6 mesi e 1 giorno), fino al 15.8.1995.

La pensione di reversibilità viene liquidata ai superstiti del lavoratore già pensionato.

 Dal 17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La percentuale prevista è quella analoga all'INPS (60% coniuge, ecc.). L'indennità integrativa speciale dall'01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzione nella misura del 100%. Il trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di qualsiasi natura d'importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente tabella:

Dal 17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La percentuale prevista è quella analoga all'INPS (60% coniuge, ecc.). L'indennità integrativa speciale dall'01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzione nella misura del 100%. Il trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di qualsiasi natura d'importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente tabella:

   

Redditi Posseduti

Percentuale di Riduzione

Redditi superiori a 3 volte il Trattamento minimo

25% della pensione

Redditi superiori a 4 volte il T.M.

40% della pensione

Redditi superiori a 5 volte il T.M.

50% della pensione

 

Il trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato al soggetto in possesso di reddito pari al limite massimo dello scaglione precedente. Se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, la pensione è corrisposta per intero.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

 

Aventi diritto (in ordine di precedenza) (anti 17.8.95)

Il coniuge

Il coniuge superstite (vedova o vedovo) anche se:

-       separato legalmente ma con sentenza di separazione personale a lui (o lei) non addebitabile;

-       divorziato e in assenza del coniuge superstite, a condizione che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno di mantenimento, e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Nel caso di esistenza del coniuge superstite, la pensione al coniuge divorziato spetta per una quota calcolata tenendo conto della durata del rapporto coniugale e viene conferita dal Tribunale.

Orfani minorenni

-    Sono considerati minorenni gli orfani fino al maggior anno di età;

-        Sono considerati equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni studenti iscritti all'università o Istituti superiori per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26mo anno di età.

Orfani maggiorenni

-       Gli orfani maggiorenni inabili - conviventi a carico e nullatenenti. L'inabilità è presunta dopo il 60° anno di età;

-       Gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad Istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale di laurea, comunque non oltre il 26° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi

-       i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto;

-       i figli adottivi purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dante causa prima del compimento del 60° anno di età.

Fratelli e sorelle

-       se minorenni;

-       se maggiorenni inabili o di età superiore ai 60 anni;

-       se nullatenenti;

-       se a carico dell'iscritto.

L'inabilità deve essere intesa in modo assoluto e permanente.

La nullatenenza sussiste qualora non si è titolare di reddito superiore a quello previsto per il diritto alla pensione degli invalidi civili totali che per 1995 è di lire 20.026.235 e per il 1996 è di L. 21.103.645.

Per convivenza a carico si intende la somministrazione, da parte del "dante causa" dei necessari mezzi di sostentamento.

Inabilità, nullatenenza e convivenza sono tre requisiti che devono coesistere alla data del decesso dell'iscritto.

  

DAL 17 AGOSTO 1995

1) al coniuge, anche se separato legalmente purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato «con addebito» ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

-       il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;

-       il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;

-       il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge;

-       il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l'ex coniuge si sia risposato, il Tribunale può disporre, alla sua morte, che al coniuge divorziato sia corrisposta una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso.

3) ai figli minori degli anni 18;

4) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo;

5) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26 anno di età;

6) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;

7) ai genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;

8) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

 

Misura pensione indiretta e di reversibilità

La pensione indiretta e di reversibilità viene calcolata sulla pensione spettante al "dante causa" secondo percentuali che variano per decorrenze originarie del 2/1/1995:

Per tutti i dipendenti pubblici

 

Coniuge superstite

senza orfani

60%

Coniuge superstite con orfani minorenni

con un solo orfano

80%

con 2 orfani

100%

con 3 orfani

100%

con più di 3 orfani

100%

Orfani minorenni soli

con un solo orfano *

60%

con 2 orfani

80%

con 3 orfani

100%

con 4 orfani

100%

con più di 4 orfani

100%

Genitori

 

15%

Fratelli e sorelle

 

15%

* Dal 01.09.1995 la misura è del 70% se unico superstite orfano minore, studente o inabile.

 

Decorrenza della pensione

Dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del "dante causa".

 

Cessazioni del diritto

Per il coniuge:

in caso di matrimonio (liquidazione doppia annualità);

-       Per i figli non inabili:

  • al compimento dei 18 anni;

  • al compimeno del 21° anno, se studenti di scuola media superiore;

  • alla fine del corso legale di laurea o di Istituti superiori equiparati e comunque non oltre il 26esimo anno di età.

Per i figli inabili:

  • senza limiti di età

 

Ai superstiti spetta il trattamento indiretto o di reversibilità.

Pensione indiretta è il trattamento spettante ai superstiti dell'assicurato deceduto in attività di servizio .

Pensione di reversibilità è il trattamento spettante ai superstiti del pensionato.

 

Superstiti aventi diritto

Aliquote

Coniuge solo

  60%

Coniuge con 1 orfano

  80%

Coniuge con 2 o più orfani

100%

Orfano solo

  70%

2 Orfani

  80%

3 o più orfani

100%

Genitori

 15%

Fratelli - Sorelle

 15%

 

Il cumulo tra pensione ai superstiti e reddito

Il coniuge con orfani minori , studenti o inabili può cumulare integralmente il trattamento con i propri redditi .

Il coniuge solo secondo la seguente tabella :

 

Scaglioni di reddito posseduti

Percentuale di cumulo

3 volte superiore al minimo INPS

75%

4 volte superiore al minimo INPS

60%

5 volte superiore al minimo INPS

50%


Vai alla terza parte del documento


Vai all'indice