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PENSIONE
ANZIANITA’
SISTEMA RETRIBUTIVO La
pensione d’anzianità rimane in essere per i dipendenti assunti prima del
1° gennaio 1996, ai quali si applica il calcolo della pensione con il
sistema retributivo o misto. Per
questi lavoratori a partire dal 1° gennaio 2008 la pensione sarà
conseguibile in presenza, alternativamente:
Nel
periodo transitorio dal 1° gennaio 1996 – 31 dicembre 2007, l’accesso
alla pensione è subordinata, oltre che ai requisiti anzidetti, alla
maturazione dei sottostanti requisiti:
Deroghe Non
sono assoggettati al suddetto inasprimento ( età ) e mantengono, quindi, i
requisiti di lui alla tabella B della legge 335/95, le seguenti categorie di
lavoratori: I
lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai e i lavoratori ad essi equivalenti.
I
lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di 1 anno in età compresa tra i 14
e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.
Per
i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda per il pensionamento di
anzianità deve essere presentata non
prima di 12 mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il
mancato accesso alla pensione entro un anno dalla domanda comporta la
decadenza della stessa e la conseguente necessità di riproporne una nuova.
Decorrenze Per
maggior chiarezza, ai fini delle decorrenze del pensionamento di anzianità,
è utile distinguere la disciplina generale da quella transitoria
applicabile per il solo anno 1998. Si
ricorda che le decorrenze vanno intese come termini iniziali a partire dai
quali, gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste possono
accedere al pensionamento. Pertanto si può ottenere la liquidazione
della pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima decorrenza
utile. Disciplina generale La
legge 449/97 ripropone una norma identica a quella già contenuta nella
legge 335/95 e quindi: -
chi
matura i requisiti entro il I°
trimestre dell'anno potrà andare in pensione con decorrenza il I° luglio a condizione che abbia 57 anni di età entro il 30
giugno; -
chi
matura i requisiti entro il II°
trimestre potrà andare in pensione con decorrenza il I° ottobre a condizione che abbia 57 anni di età entro il 30
settembre; -
chi
matura i requisiti entro il III°
trimestre potrà andare in pensione con decorrenza il I° gennaio dell'anno successivo; -
chi
matura i requisiti entro il IV°
trimestre potrà andare in pensione con decorrenza il I° aprile Le finestre
d’uscita
Le
finestre di uscita del 2001 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e
i lavoratori autonomi.
Precisazioni Lavoratori precoci: sono
quei lavoratori dipendenti iscritti per almeno un anno a forme
pensionistiche obbligatorie in età compresa tra i 14 e i 19 anni. Lavoratori operai o equivalenti: Per i 37 anni di contribuzione:
Le finestre 1° gennaio 2002:
LAVORO
A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) Ai
fini del diritto al trattamento di quiescenza gli anni a tempo parziale sono
utili per intero. Ai
fini del calcolo della pensione, del riscatto, della ricongiunzione e
dell'una tantum, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi,
moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra
orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno. Per
i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario
ridotto, il servizio utile ai fini della liquidazione viene determinato
sommando i diversi periodi, resi omogenei applicando il coefficiente di
riduzione predetto. Per
le basi di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la
corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Ai fini contributivi il
minimale, pari a L.400.000 annue, oltre all'intero importo dell'indennità
integrativa speciale per gli attivi, è ridotto in base al coefficiente
risultante del rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario
di servizio a tempo pieno. Ai
fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio
da rapporto di lavoro di pieno orario a quello di orario parziale e
viceversa, si applica la media ponderata, prevista dall'art. 29 dal D.L. 28
febbraio 1981 n.153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio
utile ai fini del diritto, e come retribuzioni, comunque, quelle riferite al
tempo pieno. Nulla
è innovato per quanto riguarda l'aspetto previdenziale dei rapporti di
lavoro, instaurati al di fuori delle citate disposizioni legislative che,
per la loro natura, richiedano limitate prestazioni.
PENSIONE
PROVVISORIA, ACCONTO DI PENSIONE
In
attesa dell'emissione del decreto di pensione definitivo sottoposto a
controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti in via successiva -
con eventuali conguagli a credito o a debito - le Direzioni Provinciali del
Tesoro, in base ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta
dall'Amministrazione di appartenenza, provvedono al pagamento della pensione
provvisoria in misura del 100% della
pensione spettante dalla data di entrata in vigore della Legge 274 del
8-8-1991 e considerando, altresì, per il 70% il periodo di ricongiunzione
Legge 29/79 solo dopo che l'INPS avrà comunicato l'ammontare di contributi
con il mod. Tr C.01-bis ed il richiedente avrà confermato la volontà di
effettuare la ricongiunzione accettando per iscritto di pagare il relativo
onere.
A
partire dal 01.01.1996 il sistema di calcolo delle pensioni sarà
differenziato a seconda dell'anzianità contributiva posseduta dal
lavoratore al 31.12.1995. a)
I nuovi assunti avranno una pensione calcolata interamente col sistema
contributivo, basato sui contributi versati nell'arco della vita lavorativa,
rivalutati sulla base del P.I.L. A tutti i lavoratori dipendenti pubblici
viene riconosciuto ai fini del calcolo pensionistico una aliquota del 33%.
Non si applica la disciplina sull'integrazione al minimo. b)
I lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, avranno la
pensione calcolata con il sistema misto. Retributivo per
le anzianita' maturate fino al 31.12.1995 Periodo
di riferimento per la retribuzione pensionabile: -
anzianità fino al 31.12.1992: ultimo anno. -
anzianità dall'01.01.1993: ultimo anno + periodi tra il 01/01/1993 e la
decorrenza della pensione. Contributivo
per le anzianita' maturate dall' 01.01.1996 Chi
possiede almeno 15 anni di contributi, di cui 5 anni effettivi successivi
all'01.01.1996, può optare per il calcolo di pensione con il solo sistema
contributivo. c)
I lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, avranno la
pensione calcolata con il sistema retributivo: Periodi di riferimento per la retribuzione pensionabile
IL
SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il
nuovo sistema si applica ai nuovi assunti a partire dal 1° gennaio 1996 e
per coloro che esercitano il diritto di opzione in presenza dei requisiti
richiesti. Il
diritto alla pensione insorge alle seguenti condizioni:
oppure:
Come
funziona
Ogni
anno viene accreditata a favore dell'iscritto alla cassa previdenziale il
33% della retribuzione annua contributiva . il
valore così ottenuto viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un
apposito coefficiente calcolato dall' Istat
.
La
somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante
contributivo individuale su cui si
calcola la pensione . l'importo
annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante per il
coefficiente di trasformazione contenuto nella tabella sottostante .
Questi coefficienti saranno
rideterminati ogni 10 anni sulla base dell'andamento demografico, del pil,
rispetto alle dinamiche dei redditi . Opzione
per il sistema contributivo
Dal
2001 sarà possibile optare
per la liquidazione della pensione con
le regole del sistema contributivo. I lavoratori che hanno accreditato
contributi prima del 1° gennaio 1996, e che quindi ricadono nel sistema
retributivo potranno esercitare questo diritto. Diritto
all’opzione Il
diritto all’opzione è sottoposto alla condizione che il lavoratore possa
far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 1°
gennaio 1996. Per
il perfezionamento di tale condizione sono utili tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto L'opzione
può essere fatta in qualsiasi momento. E’ una scelta irreversibile. E’
opportuno rimandarla al momento del pensionamento.
Regole
del sistema contributivo L'opzione
consente di conseguire il pensionamento di vecchiaia con le specificità del
regime contributivo e cioè:
Valutazione
di convenienza
Le
convenienze possono essere oggettive (cioè importi di pensioni più
elevati) o soggettive (anticipo del pensionamento anche a scapito di un
trattamento inferiore). L'opzione
può permettere di: 1)
anticipare, anche di 8 anni, il diritto a pensione 2)
trarre vantaggi in caso di retribuzioni più elevate percepite prima
del 1996 3)
ottenere benefici in caso alto reddito che nel regime retributivo
hanno rendimento decrescenti per fasce di reddito 4)
per i dipendenti pubblici di prendere a riferimento anche le voci
retributive accessorie molto diverse nei vari comparti 5)
non sostenere l’onere della prosecuzione volontaria ai fini del
perfezionamento del requisito per la pensione d’anzianità
LE
PENSIONI IN EUROPA E NEL MONDO In sintesi, come funzionano
i sistemi previdenziali dei principali paesi industrializzati e quali sono
quelli che prevedono le pensioni di anzianità.
La pensione indiretta
viene liquidata ai superstiti dell'Iscritto che muore in attività di
servizio dopo aver maturato il diritto alla pensione (14 anni 6 mesi e 1
giorno), fino al 15.8.1995. La
pensione di reversibilità viene liquidata ai superstiti del lavoratore già
pensionato. Dal
17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni
di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La percentuale prevista è
quella analoga all'INPS (60% coniuge, ecc.). L'indennità integrativa
speciale dall'01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzione nella misura
del 100%. Il trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di
qualsiasi natura d'importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo
AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente
tabella: Dal
17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni
di contributi, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. La percentuale prevista è
quella analoga all'INPS (60% coniuge, ecc.). L'indennità integrativa
speciale dall'01.01.1995 è stata conglobata nella retribuzione nella misura
del 100%. Il trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di
qualsiasi natura d'importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo
AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente
tabella:
Il
trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato
al soggetto in possesso di reddito pari al limite massimo dello scaglione
precedente. Se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli
minori, studenti o inabili, la pensione è corrisposta per intero. Sono
fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui
futuri miglioramenti.
Aventi
diritto (in ordine di precedenza) (anti 17.8.95) Il coniuge Il coniuge superstite (vedova o
vedovo) anche se: -
separato legalmente ma con sentenza
di separazione personale a lui (o lei) non addebitabile; -
divorziato e in assenza del coniuge
superstite, a condizione che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di
assegno di mantenimento, e sempre che il rapporto da cui trae origine il
trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Nel caso
di esistenza del coniuge superstite, la pensione al coniuge divorziato
spetta per una quota calcolata tenendo conto della durata del rapporto
coniugale e viene conferita dal Tribunale. Orfani minorenni - Sono considerati minorenni gli
orfani fino al maggior anno di età; -
Sono considerati equiparati ai
minorenni gli orfani maggiorenni studenti iscritti all'università o
Istituti superiori per tutta la durata del corso legale di studi e,
comunque, non oltre il 26mo anno di età. Orfani maggiorenni -
Gli orfani maggiorenni inabili -
conviventi a carico e nullatenenti. L'inabilità è presunta dopo il 60°
anno di età; -
Gli orfani maggiorenni iscritti ad
università o ad Istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso
legale di laurea, comunque non oltre il 26° anno di età. Sono
equiparati ai figli legittimi -
i figli naturali riconosciuti o
giudizialmente dichiarati affiliati qualora non vi siano figli legittimi
aventi diritto; -
i figli adottivi purché la domanda
di adozione sia stata presentata dal dante causa prima del compimento del 60°
anno di età. Fratelli e sorelle -
se minorenni; -
se maggiorenni inabili o di età
superiore ai 60 anni; -
se nullatenenti; -
se a carico dell'iscritto. L'inabilità deve essere
intesa in modo assoluto e permanente. La nullatenenza sussiste
qualora non si è titolare di reddito superiore a quello previsto per il
diritto alla pensione degli invalidi civili totali che per 1995 è di lire
20.026.235 e per il 1996 è di L. 21.103.645. Per convivenza a carico si
intende la somministrazione, da parte del "dante causa" dei
necessari mezzi di sostentamento. Inabilità, nullatenenza e
convivenza sono tre requisiti che devono coesistere alla data del decesso
dell'iscritto. DAL
17 AGOSTO 1995 1) al coniuge, anche se
separato legalmente purché non gli sia stata addebitata la responsabilità
della separazione. Il coniuge superstite separato «con addebito» ha
diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno
alimentare a carico del coniuge deceduto; 2) al coniuge divorziato, nel
caso in cui l'ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreché ricorrano
le seguenti condizioni: -
il coniuge divorziato superstite
deve essere titolare di assegno di divorzio; -
il coniuge divorziato superstite non
deve essersi risposato; -
il coniuge divorziato dante causa
deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la nuova disciplina del trattamento
economico del coniuge divorziato in caso di morte dell'ex coniuge; -
il rapporto assicurativo del coniuge
deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato
anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui dopo lo
scioglimento del matrimonio l'ex coniuge si sia risposato, il Tribunale può
disporre, alla sua morte, che al coniuge divorziato sia corrisposta una
quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era
legato in matrimonio alla data del decesso. 3) ai figli minori degli anni
18; 4) ai figli studenti di
scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni, a carico del
genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo; 5) ai figli studenti
universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non
prestino lavoro retributivo, per gli anni del corso legale di laurea e
comunque non oltre il 26 anno di età; 6) ai figli di qualunque età
riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte; 7) ai genitori di età
superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico
dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano
ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla
pensione; 8) ai fratelli celibi e alle
sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento
della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente
inabili e a suo carico, quando non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti
né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Misura
pensione indiretta e di reversibilità La pensione indiretta e di
reversibilità viene calcolata sulla pensione spettante al "dante causa"
secondo percentuali che variano per decorrenze originarie del 2/1/1995: Per tutti i dipendenti
pubblici
Decorrenza
della pensione Dal primo giorno del mese
successivo alla data di decesso del "dante causa". Cessazioni
del diritto Per
il coniuge: in caso di matrimonio
(liquidazione doppia annualità); -
Per i figli non inabili:
Per
i figli inabili:
Ai superstiti spetta il
trattamento indiretto o di reversibilità. Pensione indiretta è il
trattamento spettante ai superstiti dell'assicurato deceduto in attività di
servizio . Pensione di reversibilità è
il trattamento spettante ai superstiti del pensionato.
Il
cumulo tra pensione ai superstiti e reddito Il coniuge con orfani minori
, studenti o inabili può cumulare integralmente il trattamento con i propri
redditi . Il coniuge solo secondo la
seguente tabella :
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