COMPARTO - SETTORE |
ISTITUTO PROMOZIONE INDUSTRIALE - I.P.I. |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
15 DICEMBRE 2005 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO |
2006 - 2007 |
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ARGOMENTI CORRELATI |
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Il giorno 15 dicembre 2005, presso la sede dell'IPI - Istituto per la Promozione Industriale - Viale Pilsudski n. 124, si sono incontrati:
per le Federazioni
Sindacali
Ferruccio Nobili in rappresentanza della CGIL FP
Eugenio Minici
in rappresentanza della CISL FPS
Antonio Pilla in rappresentanza della UIL - PA
per l'Amministrazione
Luigi Corbò, Direttore Generale dell'IPI.
Premesso
che il Contratto di lavoro per il personale IPI, sottoscritto in data 23 luglio
2001, è scaduto in data 31 dicembre 2003.
Considerato che a
seguito di incontri e reciproci chiarimenti le parti hanno raggiunto un accordo
in merito alla parte economica del biennio 2006-2007.
si conviene quanto segue:
A) Premio di Produzione
In previsione di sostanziali modifiche organizzative e produttive, si concorda di ridurre del 20% il valore tabellare del Premio di Produzione 2005 incrementando dello stesso importo il valore tabellare della Paga Base per livello.
Inoltre, a modifica di quanto previsto all’art. 48 del contratto di lavoro e successive modifiche e integrazioni in materia di “premio di produzione – incentivazione del personale”, l’attribuzione del premio di produzione per l’anno 2006, in via sperimentale, viene effettuata nel seguente modo:
- per i livelli da A ad F 50% ripartito sulla base della presenza effettiva, considerando come assenze le seguenti voci:
Permessi retribuiti
Permessi non retribuiti
Malattie inferiori a 15 giorni
Permessi di studio
Aspettative
Congedi straordinari
Cariche pubbliche
Congedi matrimoniali
Permessi straordinari
Sospensioni
50% sulla base della valutazione del responsabile diretto, compilando quadrimestralmente la scheda allegata (All.1 e All. 1bis) che è parte integrante del presente accordo.
- per la categoria Quadri 30% ripartito sulla base della presenza effettiva, considerando come assenze le seguenti voci:
Malattie inferiori a 15 giorni
Permessi di studio
Aspettative
Congedi straordinari
Cariche pubbliche
Congedi matrimoniali
Permessi straordinari
Sospensioni
40% sulla base della valutazione del responsabile diretto, compilando quadrimestralmente la scheda allegata (All.2) che è parte integrante del presente accordo.
30% sulla base del grado di raggiungimento di 3 obbiettivi individuali assegnati annualmente, entro il mese di gennaio, 2 dall’Amministrazione e 1 dal Diretto Responsabile, scheda allegata (All.2)
B) Valore dei residui del Premio di Produzione
Nel caso di avanzi nella ripartizione delle quote del Premio di Produzione, tali resti verranno ripartiti nel modo seguente:
Parte riferita alla presenza: Proporzionalmente ai dipendenti che abbiano un tasso di assenza uguale o inferiore al 50% della media d’Istituto delle voci considerate assenza.
Parte riferita alla valutazione: Proporzionalmente ai dipendenti che abbiano ottenuto una valutazione superiore alla media di Istituto.
Parte riferita al grado di raggiungimento degli obbiettivi, per i soli Quadri: Proporzionalmente ai dipendenti che abbiano ottenuto una valutazione superiore alla media di Istituto.
Il valore massimo della ripartizione dei resti per singolo dipendente non potrà superare il 100% del Premio di Produzione tabellare di livello.
Eventuali ulteriori resti non ripartibili, entreranno a far parte del monte Premio di Produzione dell’anno successivo.
C) Retribuzioni
Al fine di semplificare la retribuzione tabellare, si concorda che le voci Contingenza ed EDR, confluiscano nella voce Paga Base.
A far data dal 1 gennaio 2006, la paga base per livello ,sarà incrementata del 5,01% sulle basi retributive 2005 composte da Paga Base, Contingenza; EDR; Premio di Produzione.
Sempre a far data dal 1 gennaio 2006, la paga base per livello, sarà integrata dell’importo pari al 20% del valore tabellare del Premio di Produzione 2005.
Verrà inoltre creata una voce retributiva denominata: Superminimo non riassorbibile (SNR).
In tale voce conflueranno le parti di salario che le O.O.S.S e l’azienda decideranno non debbano essere riassorbite da futuri aumenti contrattuali o da passaggi di livello.
Alla data odierna, verranno inserite nella voce SNR le seguenti componenti retributive:
-Superminimo riconosciuto in sostituzione degli scatti biennali maturati nel corso di precedenti contratti a tempo determinato.
- Gli importi di cui al successivo punto E) Permessi
Per quanto sopra esposto, le retribuzioni mensili, annuali e base Premio di Produzione per livello, dal 1 gennaio 2006, saranno le seguenti:
Mensile | Annuale | Premio di Produzione | |
Quadro |
2.711,00 |
37.952,00 |
6.597,00 |
Livello A |
2.321,00 |
32.490,00 |
3.959,00 |
Livello B |
1.982,00 |
27.742,00 |
3.167,00 |
Livello C |
1.720,00 |
24.077,00 |
2.564,00 |
Livello D |
1.479,00 |
20.703,00 |
2.000,00 |
Livello E |
1.304,00 |
18.246,00 |
1.584,00 |
Livello F |
1.139,00 |
15.935,00 |
1.188,00 |
Gli importi suddetti saranno annualmente incrementati, per il biennio in oggetto, della percentuale di incremento del costo della vita programmato, salvo conguaglio, negativo o positivo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, sulla base dell’effettivo incremento.
D) Scatti biennali
A far data dal 1 gennaio 2006, il valore mensile degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. 45 del vigente C.C.A.L sarà il seguente:
Quadro |
65,00 |
Livello A |
55,00 |
Livello B |
44,00 |
Livello C |
36,00 |
Livello D |
27,00 |
Livello E |
22,00 |
Livello F |
17,00 |
E) Permessi
A parziale modifica degli artt. 22 e 26 del vigente C.C.A.L, le ore di permesso retribuito, quantificate in 30 ore annue oltre a 12 ore annue per il cosidetto “ Permesso banca”, sono ridotte a 21 ore complessive. Come corrispettivo economico della riduzione di 21 ore annue, sarà riconosciuto un valore forfetario inserito nella Voce retributiva “ Superminimo non riassorbibile” (SNR), con la sola esclusione dei dipendenti inquadrati nella categoria Quadri .
Il valore annuo sarà il seguente :
Livello A |
440,00 |
Livello B |
330,00 |
Livello C |
290,00 |
Livello D |
240,00 |
Livello E |
220,00 |
Livello F |
170,00 |
I permessi non retribuiti di cui al punto 5 dell’art. 26, vengono portati a 30 ore annue.
F) Missioni ed incarichi di servizio
A parziale modifica dell’art. 33 del vigente C.C.A.L, gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a partire dalle missioni di servizio effettuate dal 1 gennaio 2006, saranno i seguenti:
Italia | Estero | |
- Diaria giornaliera |
50,00 |
50,00 |
- Diaria per metà giornata |
25,00 |
25,00 |
- Pernottamento e prima colazione |
150,00 |
180,00 |
- Pasti(massimale giornaliero) |
70,00 |
90,00 |
A parziale modifica dell’art. 33 del vigente C.C.A.L, gli importi di cui al comma 10
- Integrazione per missioni di ven;sab;dom
metà giornata 15,00 15,00
- Integrazione per missioni di ven;sab;dom
giornata intera 30,00 30,00
A parziale modifica dell’accordo integrativo del 6 dicembre 2001 comma 3 punto 4, il rimborso chilometrico,secondo le tabelle ACI, da e verso l’aereoporto sarà rimborsato integralmente. Il rimborso per il parcheggio, regolarmente documentato sarà rimborsato per un massimo di 2 giorni.
G) Indennità sostitutiva di mensa
A parziale modifica dell’art. 49 del vigente C.C.A.L, resta inteso che l’indennità sostitutiva di mensa resta pari a € 9,50 e sarà riconosciuta al dipendente in servizio per almeno 5 ore consecutive.
H) Malattie
A parziale modifica dell’art. 28 comma 8 del vigente C.C.A.L, il dipendente, in caso di malattia, sarà tenuto a giustificare l’assenza se supera la durata di 1 giorno, con l’ eccezione delle assenze coincidenti con il solo venerdì che dovranno comunque essere certificate . Il certificato medico dovrà essere consegnato entro il 2° giorno dalla data di rientro al lavoro o spedito entro il 3° giorno dall’inizio della malattia, in questo caso farà fede la data di spedizione della lettera. In caso di mancata consegna del certificato medico nei tempi indicati, l’assenza sarà considerata “ingiustificata”.
I) Indennità per particolari mansioni
A parziale modifica dell’art. 47 del vigente C.C.A.L, le indennità per particolari mansioni saranno:
- Indennità di cassa 115,00
- Indennità d’auto 82,00
- Indennità centralino viene abolita