COMPARTO - SETTORE |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
2 LUGLIO 2002 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO E 1° BIENNIO EC. |
1998-2001 e 1998-1999 |
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ARGOMENTI CORRELATI | 2° BIENNIO ECONOMICO - BIENNIO ECONOMICO CDP SpA |
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In data 2 luglio 2002 alle ore 11.00 ha avuto
luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
... (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL/FP | (firmato) | CGIL | (firmato) |
FIBA/CISL | (firmato) | CISL | (firmato) |
UIL/PA | (firmato) | UIL | (firmato) |
FABI | (firmato) | FABI | (firmato) |
CIDA | (firmato) | CIDA | (firmato) |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti, quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 - 1999.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 Informazione
Art. 7 Concertazione
Art. 8 Consultazione
Art. 9 Forme di partecipazione
Art. 10 Comitato pari opportunità
CAPO II SOGGETTI SINDACALI
Art. 11 Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art. 12 Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
Art. 13 Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
CAPO III DIRITTI SINDACALI
Art. 14 Rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro
Art. 15 Delega
Art. 16 Diritto di assemblea
CAPO IV LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art. 17 Clausole di raffreddamento
Art. 18 Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 Il contratto individuale di lavoro
Art. 20 Periodo di prova
Art. 21 Ferie
Art. 22 Festività
Art. 23 Lavoratori disabili
Art. 24 Mutamento di mansioni per idoneità
psico-fisica
Art. 25 Mobilità tra amministrazioni diverse
Art. 26 Passaggio diretto ad altre amministrazioni
del personale in eccedenza
TITOLO IV CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 27 Permessi
Art. 28 Permessi brevi
Art. 29 Assenze per malattia
Art. 30 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
Art. 31 Aspettative
Art. 32 Altre aspettative previste da disposizioni
di legge
Art. 33 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 34 Congedi dei genitori
Art. 35 Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
Art. 36 Tutela dei dipendenti portatori di
handicap
Art. 37 Diritto allo studio
Art. 38 Congedi per la formazione
Art. 39 Servizio militare e sostitutivo civile
TITOLO V FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 40 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 41 Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 42 Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 43 Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 44 Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
Art. 45 Contratto di formazione e lavoro
Art. 46 Disciplina sperimentale del telelavoro
TITOLO VI ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 47 Orario di lavoro
Art. 48 Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 49 Lavoro straordinario
Art. 50 Banca delle ore
Art. 51 Turnazioni
Art. 52 Reperibilità
Art. 53 Trattamento per attività prestata in
giorno festivo e riposo compensativo
TITOLO VII DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE
INTERESSE
Art. 54 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 55 Copertura assicurativa
Art. 56 Patrocinio legale
Art. 57 Clausole speciali
Art. 58 Diritti derivanti da invenzione
industriale
Art. 59 Formazione, aggiornamento e qualificazione
TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI
Art. 60 Doveri del dipendente
Art. 61 Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 62 Codice disciplinare
Art. 63 Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 64 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
TITOLO IX ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 65 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 66 Obblighi delle parti
Art. 67 Recesso con preavviso
TITOLO XI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 68 Struttura della retribuzione
Art. 69 Retribuzione e sue definizioni
Art. 70 Tredicesima mensilità
Art. 71 Trattamento economico stipendiale
Art. 72 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 73 Ridefinizione organici e qualifiche
Art. 74 Indennità aziendale
Art. 75 Indennità maneggio valori
Art. 76 Indennità di rischio
Art. 77 Fondo unico di Ente
Art. 78 Utilizzo del fondo di Ente
Art. 79 Trattamento di trasferta
Art. 80 Servizi sociali ed assistenziali
Art. 81 Trattenute per scioperi brevi
Art. 82 Previdenza complementare
Art. 83 Conferma dei benefici economici previsti
da discipline speciali
Art. 84 Disapplicazioni
ALLEGATO 1
- Individuazione degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione
della retribuzione accessoria
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalla
Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti "Ente").
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D. lgs. n.
165/2001". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine "Agenzia".
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dall'1
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente con
idonea pubblicità da parte dell'Agenzia.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. Limitatamente al presente CCNL, le parti convengono che il
termine per la disdetta sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla
data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente
CCNL, le parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme
sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza dell'Ente di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di
uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva che ha il suo
momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova
ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e
secondo le modalità previste dal predetto contratto nazionale. Essa si
svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo
quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola
negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può
avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il
contratto collettivo integrativo con le risorse del Fondo unico di Ente di cui
all'art. 77 al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e
di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e
organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i
sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio,
definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e
standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione tra le varie
finalità di utilizzo delle risorse del Fondo unico di Ente di cui al comma 1.
3. In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono, altresì, regolate le seguenti materie:
a) le linee di indirizzo generale per
l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
b) accordi di mobilità volontaria di cui
all'art. 26;
c) le linee di indirizzo ed i criteri per la
garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
d) le pari opportunità per le finalità
indicate nell'art. 10;
e) criteri generali per la gestione delle
attività socio-assistenziali per il personale;
f) riflessi delle innovazioni tecnologiche e
organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi,
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle
esigenze dell'utenza;
g) articolazione delle tipologie di orario di
lavoro di cui all'art. 48;
h) materie attinenti la prevenzione e la
sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al
fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e
successive modificazioni;
i) criteri delle forme di incentivazione delle
specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse
indicate nell'art. 77, comma 1 lett. b);
j) proposte di modifica dell'ordinamento del
personale destinatario del presente contratto da sottoporre all'approvazione
del Consiglio di amministrazione.
4. La contrattazione in tema di mobilità e di
riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del
verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
5. Nelle materie di cui alle lettere a), c), f),
g) del comma precedente, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative
senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà di
iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di altri
trenta giorni.
6. Le componenti salariali da attribuire a livello
di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione dei citati programmi.Fermi restando i principi di
comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art. 2, sulle
materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
7. I contratti di cui al presente articolo non
possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma
1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art.12, comma 1 lett. b) per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti dell'Ente, secondo le vigenti
disposizioni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la
parte pubblica la sottoscrizione è demandata al titolare del potere di
rappresentanza o ad un suo delegato. In caso di rilievi da parte dei predetti
organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
5. L'Ente è tenuto a trasmettere all'Agenzia,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
1. L'Ente, allo scopo di rendere trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli di relazioni sindacali,
fornisce, ai soggetti sindacali, di cui all'art 11 tutte le informazioni sugli
atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione
degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, l'Ente
fornisce una informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni
organiche;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) criteri generali per l'organizzazione e la
disciplina degli uffici;
d) criteri generali riguardanti
l'organizzazione del lavoro;
e) politiche degli organici;
f) applicazione dei parametri concernenti la
qualità e la produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
g) iniziative rivolte al miglioramento del
servizi sociali in favore del personale;
h) affidamento all'esterno dei servizi;
i) introduzione di nuove tecnologie e processi
di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
j) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
k) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
l) previsione di bilancio relativa al
personale;
m) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione della Cassa;
n) elevazione del contingente da destinare ai
contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 40;
o) programmi di formazione del personale.
2. L'Ente, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione integrativa, fornisce un'informazione successiva per la verifica dei relativi risultati, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro;
b) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
c) distribuzione complessiva delle ore di
lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni;
d) distribuzione complessiva del fondo di cui
all'art.77;
e) parametri e risultati concernenti la
qualità e la produttività dei servizi prestati;
f) misure in materia di igiene e sicurezza nel
luogo di lavoro;
g) qualità del servizio in rapporto con
l'utenza;
h) stato dell'occupazione e politiche degli
organici.
3. Nel caso in cui il sistema informativo
utilizzato dall'Ente consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e
qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, l'Ente stesso
assicura una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
1. La concertazione è attivata dai soggetti sindacali di cui all'art. 11, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 6, sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di
lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione, ristrutturazione e trasformazione dell'Ente, anche
conseguenti alla applicazione di specifiche disposizioni di legge;
d) le modalità di attuazione per favorire le
pari opportunità.
2. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi
entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito
della concertazione è redatto verbale dal quale ri-sultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per le seguenti materie per le quali è obbligatoria:
a) organizzazione e disciplina degli
uffici, nonché la consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
b) elevazione del contingente massimo dei
posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 40,
comma 10 .
2. E' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
1. Nell'ambito dell'Ente è costituita una
Conferenza di rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione
integrativa. La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere
il personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di
politiche aventi riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione con
particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di
favorire un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa,
nell'ambito dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse
umane.
2. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della
partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, senza
oneri aggiuntivi per l'Ente, una Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio
con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Ente è
tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
3. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l'Ente, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie
di propria competenza, che l'Ente è tenuto a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui
all'art. 4;
c) promozione di iniziative volte ad attuare
le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone. In particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare
attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere
comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua
ricerche e definisce i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie
sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione;
d) promuovere piani di azione positive
finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce
l'affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere
alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge
125 del 1991;
e) svolgere le funzioni di conciliazione di
cui all'art. 4, comma 4 della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati
riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione
professionale e formula proposte in merito.
2. Chiunque ritenga di individuare in fatti,
atti e comportamenti riferibili all'Ente gli estremi della discriminazione in
suo danno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 125 del 1991, può,
anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato,
investire del caso il Comitato per le pari opportunità.
3. Il Comitato, presieduto da un rappresentante
dell'Ente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
funzionari in rappresentanza dello stesso Ente. Il presidente del Comitato,
nominato tra i componenti dell'Ente, designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
4. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri
e le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale:
a) accesso e modalità di svolgimento dei
corsi di formazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
c) processi di mobilità;
d) tutela della salute in relazione alle
peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità dei rischi specifici per la
donna con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino
rischi per la maternità;
e) politiche di pari opportunità negli accessi
dall'esterno.
5. L'Ente favorisce l'operatività del Comitato
e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dagli stessi. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell' Ente, fornendo in
particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla
partecipazione ai processi formativi.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
7. Sulla base delle proposte del Comitato, l'Ente
adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di
azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e
donne.
1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 sono:
a) i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U)
elette ai sensi dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
a) per la parte pubblica:
a1) dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato;
a2) da una rappresentanza dei dirigenti
titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) per la parte sindacale, dai soggetti sindacali di cui all'art. 11.
2. L'Ente può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia.
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze
sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto
previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1.
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
elette ai sensi dell'Accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del
CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio
1999 e ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'Aran
e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse
RSU negli enti di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai
sensi dell'art. 19, comma b, della legge n. 300 del 1970 che non abbiano
sottoscritto o non aderiscano agli accordi e protocolli di cui alla lettera
a), o che non partecipino alle elezioni previste dagli accordi e protocolli
medesimi.
1. La disciplina della delega, riportata ai
commi successivi, verrà sottoposta a verifiche da effettuarsi, su richiesta di
una delle due parti, ad ogni rinnovo del CCNL e in quella sede.
2. I dipendenti possono rilasciare delega,
comunque in forma scritta, a favore di un'organizzazione sindacale per la
riscossione di una quota mensile nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. Detta delega è trasmessa all'Ente a cura dell'organizzazione
sindacale ed ha effetto dal mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può in qualsiasi momento revocare
la delega di cui al comma 2 inoltrando una comunicazione scritta all'Ente e
all'organizzazione sindacale interessati. L'effetto della revoca decorre dal
primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. L'Ente è tenuto a versare mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate le trattenute operate sulla retribuzione
dei dipendenti.
5. Le modalità di versamento delle trattenute di
cui al comma 4 sono concordate tra l'Ente e le organizzazioni sindacali.
6. L'Ente è tenuto alla riservatezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati nei confronti dei
terzi.
7. Le regole previste nel presente articolo
costituiscono la disciplina provvisoria in materia di contributi sindacali,
senza soluzione di continuità con la preesistente normativa.
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati
con l'Ente per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
a) singolarmente o congiuntamente da una o
più organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.1, comma 6
del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai
singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro
sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative di cui alla lettera a), congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si
svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
1. Qualora insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali
o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2000 e
successive integrazioni e modificazioni o quelle previste dall'art. 5 del
presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche
a richiesta di una delle parti.
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o determinato é costituito e regolato da contratti individuali e dal presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa
comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e
livello re-tributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione provvisoria o
definitiva dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente
anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di
lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro
assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 41.
5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione
del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario a presentare la documen-tazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto
previ-sto dall'art. 40, comma 4 , di non avere un altro rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata,
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità' richiamate
dall' art. 53 del d.lgs. n. 165/ 2001. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma
5, l'Ente comunica di non dar luogo alla stipula-zione del contratto.
7. Al personale assunto successivamente alla
stipula del presente contratto, l'Ente fornirà una copia del contratto medesimo.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indetermina-to è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
a) 2 mesi per il primo livello
professionale;
b) 6 mesi per i restanti livelli.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla con-servazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è
risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico
previsto per il personale non in prova. In caso di infor-tunio sul lavoro o
malattia per causa di servizio si ap-plica l'art 30.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai
sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001.
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per le corrispondenti assenze del per-sonale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al
comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preav-viso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla con-troparte. Il recesso
dell'Ente deve essere mo-tivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
proro-gato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipenden-te si
intende confermato in servizio e gli viene ricono-sciuta l'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso la Cassa Depositi e
Prestiti o presso altra amministrazione o Ente ha diritto, durante il periodo di
prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato
superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a
domanda, nel livello di provenienza.
11. Durante il periodo di prova, l'Ente a-dotta
iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere
applicato a più servizi dell'Ente presso cui svolge il periodo di pro-va, ferma
restando la sua utilizzazione in mansioni pro-prie della qualifica di
appartenenza.
12. Possono essere esonerati dal periodo di prova
i di-pendenti di pubbliche amministrazioni che lo abbia-no già superato nella
medesima qualifica.
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordina-rio, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensi-lità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
com-prensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge n. 937 del 1977.
3. I dipendenti neoassunti nella pubblica
amministrazione hanno di-ritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui
al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non la-vorativo
ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei com-mi 2, 3 e 4 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, com-prensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giorna-te di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese su-periore a quindici giorni è
considerata a tutti gli ef-fetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art.27. conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in
periodi compatibil-i con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servi-zio, l'Ente assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie
in più perio-di. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni
di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il
godi-mento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel pe-riodo 1 giugno -
30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha
diritto al rim-borso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento del-le ferie, nonché all'indennità
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie devono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipenden-te deve fruire
delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo
a quello di spet-tanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e de-bitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Ente deve essere stato
posto in grado di ac-certarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle fe-rie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio,
anche in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9,
all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche
e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti
civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta la sua opera.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di
domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti
turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese
cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di
fruire, a richiesta, del riposo sabatico in luogo di quello settimanale
domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai
sensi delle leggi n. 516 del 22 novembre 1988 e n. 101 dell' 8 marzo 1989. Le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri
giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
1. Al fine di valorizzare pienamente le
capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, l'Ente, nell'ambito delle
forme di partecipazione di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative
per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999 anche con
riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino
nelle condizioni descritte nella legge n. 104/1992, trovano applicazione le
agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive
modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto
non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio livello
professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altra qualifica
riferita allo stesso livello economico assicurando un adeguato percorso di
riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenzo
dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in una qualifica collocata
in un livello economico inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente
alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima
disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad una qualifica
appartenente a livello economico inferiore, il dipendente ha diritto al
mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, del livello
economico di provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa
essere ricollocato nell'ambito del'Ente con le modalità previste dai commi
precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 26.
1. L'Ente può coprire posti vacanti in
organico, destinati all'accesso dall'esterno, mediante passaggio diretto, a
domanda, di dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni che
rivestano la qualifica corrispondente nel sistema classificatorio, ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso
dell'Ente di appartenenza, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.
3. Al dipendente trasferito è garantita la
conservazione del trattamento economico fondamentale acquisito nell'ente di
provenienza, nonché la relativa anzianità di servizio.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33,
comma 6, del d.lgs.n.165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel
proprio ambito l'Ente comunica a tuttigli enti o amministrazioni di cui all'art.
1, c 2 del D. Lgs 165/2001presenti a livello provinciale regionale e nazionale,
l'elenco del personale in eccedenza distinto per qualifica professionale
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di
tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni ,
l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e
posizione economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del
personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai
lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'Ente
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra
più aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare
di reddito;
c) maggiore anzianità lavorativa presso la
pubblica amministrazione;
d) particolari condizioni di salute del
lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza,
nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente;
e) presenza in famiglia di soggetti portatori
di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro
integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione dei
lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al
modello di classificazione vigente.
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retri-buiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per decesso del coniuge, di parenti
entro il secondo grado o di affini di primo grado: giorni tre per evento.
2. Ai fini della concessione dei permessi per
lutti in famiglia di cui al comma 1, lettera b), la condizione di convivente
stabile è equiparata a quella di coniuge.
3. A domanda del dipendente possono inoltre essere
con-cessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari, debitamente documenta-ti, fruibili anche frazionatamente.
4. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso
di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto
anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
5. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le
ferie e sono va-lutati agli effetti dell' anzianità di servizio.
6. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le
indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensi-lità.
7. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, non sono computati ai fini del rag-giungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere
fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
8. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione
ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o
congedi straordinari comunque denominati.
9. Nei permessi previsti da specifiche
disposizioni di legge di cui al precedente comma 8, sono compresi i permessi per
donazione di sangue di cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed
integrazioni nonché quelli per donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo
2001, n. 52.
1. Previa valutazione delle esigenze di
servizio da parte del responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso
al dipendente che ne faccia richiesta, il permesso di assentarsi per brevi
periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non
possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso
dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata
in tempo utile per consentire al responsabile dell'unità di cui al comma 1 di
adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavora-te entro il mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile
dell'unità. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione
viene proporzionalmente decurtata.
4. Per il personale inserito in turnazione, i
recuperi, salvo diverse esigenze di servizio, devono essere concessi entro
l'anno per gruppi di ore costituenti un turno completo.
5. Possono essere recuperate le ore straordinarie
effettuate mediante permessi brevi di cui al comma 1. Restano ferme le normative
aziendali già in vigore, purchè compatibili con il presente articolo.
1. Il dipendente assente per malattia ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto pe-riodo, si sommano tutte le assenze per
malattia interve-nute nei tre anni precedenti l'episodio mor-boso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavora-tore che ne faccia richiesta può essere concesso di as-sentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi par-ticolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'ac-certamento delle sue condizioni
di salute secondo le modalità previste dalle vigenti disposizio-ni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cau-se di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'ac-certamento
disposto ai sensi del comma 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qual-siasi proficuo lavoro, l'Ente può procedere, salvo
particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previ-sti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli ef-fetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
7. Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile,
comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni compenso
accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito
di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e
ricorrente di cui all'allegato 1;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera
a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera
a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del po-sto previsto
nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2
non sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione
da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente
indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o
di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dal
comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai
mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile
alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i
giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità
dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma
8, l'Ente favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti
dei soggetti interessati.
11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della
giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia
lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per
malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno
successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il
dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non
lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi
dell'art. 28. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata
della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per
malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo
compensativo di pari entità..
12. L'assenza per malattia deve essere comunicata
all'uf-ficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'ini-zio dell'orario
di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
13. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato me-dico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorati-vo successivo.
14. L'Ente dispone il controllo della malattia ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal pri-mo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità sanitaria locale.
15. Il dipendente, che durante l'assenza
eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residen-za, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
16. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
17. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per vi-site
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a ri-chiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comuni-cazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
18. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente
è tenuto a darne comunicazione all' Ente, il quale ha diritto di recuperare dal
terzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica . In tale periodo al dipenden-te spetta l'intera retribuzione
fissa mensile, nonchè degli istituti di retribuzione fissa e ricorrente di cui
all'allegato 1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui al precedente I° comma, per tutto
il periodo di conservazione del posto.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il rico-noscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di ina-bilità
permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono la
copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per
protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di servizio.
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può
usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per
motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se non
siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al
comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt.
29 e 30.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge
335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'Ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
con le procedure di cui all'art. 61.
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, può essere, altresì, concessa al dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se
assunto presso lo stesso ente ovvero presso altro ente o altra
amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di
vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro
a termine se assunto presso lo stesso ente ovvero in altre pubbliche
amministrazioni o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro
ed incarico a tempo determinato;
c) per la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di
famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge
53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278,
pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, . Tale aspettativa può essere
fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui
al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni
ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate
dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto
2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 con fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa.
3. Ai dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, senza fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si
applica la disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n.
476 come integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Il dipendente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero,
può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l'Ente non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella località in questione anche in altro ente o altra
amministrazione.
5. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 4 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente
in aspettativa.
6. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 , 3 e
4 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di
almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste
dal presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge
n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un
parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel
citato art. 4 della legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale
disciplina dei permessi per lutto, contenuta nel comma 1, lettera b) dell'art.
27.
1. Al personale dipendente si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d.lgs.
151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, ai
fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) nel periodo di astensione obbligatoria,
ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d.lgs.151/2001, alla
lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del
citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fondamentale, gli
istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente di cui
all'allegato 1.
b) In caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti
prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica
o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo,
previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità
al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla
data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001 per
le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza
spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario
fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di
cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 47 del d.lgs.151/2001, alle lavoratrici madri
ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno
di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c)
e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda,
con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) Secondo quanto previsto dall'art. 41 del
d.lgs. 151/2001, in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39,
comma 1 del medesimo decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7
del d.lgs.151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette
mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute
della lavoratrice madre, l'Ente provvede, anche sulla base di idonea
certificazione medica, al temporaneo impiego della medesima e con il suo
consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino
minor aggravio psicofisico.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art.29, comma 7; i periodi eccedenti i
18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto
di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti
diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia
in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 31, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Ente dispone, con le
modalità individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'Ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 29, comma 7 ; i periodi eccedenti i
18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto
di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti
diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia
in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 31, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della
struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Ente dispone, con le
modalità individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'Ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di
recupero i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si
cumulano con quelli previsti dal presente articolo
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall'Ente – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per
la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione
europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero,
infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi
si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno
del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
b) dipendenti che frequentino per la prima
volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le
attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere
a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di
cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza
sono definite in sede di contrattazione integrativa di amministrazione.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la
relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti
sindacali di cui all'art. 11.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'Ente, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito
negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo
preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Ente potrà valutare con il dipendente,
nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del
titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 27, comma 1 lettera a).
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità
e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso l'Ente, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale
delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il
numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma
1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'Ente una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30
giorni prima dell'inizio delle attività formative. La contrattazione integrativa
individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano
eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
4. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,
l'Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per
consentire la utile partecipazione al corso.
5. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli
artt. 29 e 30.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva , l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il
servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il
rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio, senza
diritto alla retribuzione.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'Ente
per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente,
salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Ente
corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello
erogato dall'amministrazione militare.
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le qualifiche professionali del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell'ambito della
programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni
b) trasformazione di rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nel caso del comma 1 lett. b) la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa
deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
3. L'Ente, entro il predetto termine, può, con
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a
tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono
svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
5. L'Ente, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, é tenuto ad individuare le attività che, in ragione
della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai
dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1,
comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la
predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica,
l'Ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, all'Ente l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attività lavorativa esterna.
8. Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il
limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna delle qualifiche del sistema di classificazione del
personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei
dipendenti interessati al part - time - indipendentemente dalla motivazione
della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro
part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39, comma
8, della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non
incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. L'Ente, in presenza di particolari situazioni
organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate
nel contratto collettivo integrativo, può elevare il contingente di cui al comma
8 di un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto
comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro, in tali casi,
sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del
trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la
precedenza:
a) ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari
condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non
autosufficienti;
b) ai genitori con figli minori, in relazione
al loro numero.
12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale, ai sensi del d. lgs. n. 152/1997 è comunicata per
iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente
articolo con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione
lavorativa di cui all'art. 41 comma 3 secondo quanto concordato con l'Ente.
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
della pre-stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
( tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
c) con combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e motivate
esigenze il dipendente può concordare con l'Ente ulteriori modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche
esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure previste
nella contrattazione integrativa di cui all'art. 4, in base alle tipologie del
regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabile presso
l'Ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di
servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi
profili professionali.
4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno
alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure,
prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del
posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs n.
61/2000.
5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità
del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento
del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs n. 61/2000.
1. Nell'applicazione degli istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di
lavoro a tempo pieno.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a
svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e)
del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco
di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per
eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di
particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
retribuzione di cui all'art. 69, c. 2 lettera c) maggiorata di una percentuale
pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi
per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art.69,
c. 2 lettera a) , maggiorata di una percentuale del 15%.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario
fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 2, 3 e 4 sono retribuite con un
compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alle rispettive nozioni di
retribuzione di cui all'art. 69, c. 2 , maggiorata di una percentuale del 50%.
6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o
straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il
dipendente può richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro.
7. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto di
lavoro a tempo pieno appartenente alla stesso livello economico e qualifica
professionale professionale.
8. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i
criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a
tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale
al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica
anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque
riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
previsto dal D. Lgs n.151/2001, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo
di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i
permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i
periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini
previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con
riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000."
1. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla
durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia o
infortunio, si applicano gli artt. 29 e 30; i periodi di trattamento intero
o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui
all'art. 29, comma 7, salvo che non si tratti di periodo di assenza
inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo fissato dall'art. 29;
c) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi
in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 27, comma 4 ovvero
in caso di lutto ai sensi dello stesso art. 27, comma 1, lett. b);
d) sono comunque fatte salve tutte le altre
ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge
per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
2. Il servizio prestato a tempo determinato è
titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
3. Il contingente del personale da assumere con
contratto a tempo determinato, ai sensi della vigente normativa in materia, non
può superare, a livello di ente, il 10% dei posti di organico.
1. L'Ente può stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati
nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati
nel comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in
profili non previsti dagli assetti organici;
b) nei casi di sostituzione dei lavoratori
assenti;
c) per far fronte a punte di attività e, per
un periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze
straordinarie derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi
straordinari di utenza;
d) in presenza di eventi eccezionali e
motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la
temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e
a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il
limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti
relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque
necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare
nell'ambito dei servizi assistenziali;
e) per soddisfare specifiche esigenze di
supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano
acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo del 7% calcolato su base
mensile dei lavoratori in servizio presso l'Ente, arrotondato in caso di
frazioni all'unità superiore.
4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per
sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b), la durata dei
contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle
consegne, per un massimo di quindici giorni.
5. L'Ente è tenuto, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994,
in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa cui sono impegnati.
6. La contrattazione integrativa definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi sociali
eventualmente previsti per il personale dell'ente.
7. L'Ente comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n. 300/1970.
8. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso l'Ente utilizzatore i diritti di libertà e di attività
sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
9. L'Ente provvede alla tempestiva e preventiva
informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, sul
numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza l'Ente fornisce l'informazione in via successiva, comunque non
oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura,
ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
10. Alla fine di ciascun anno, l'Ente fornisce ai
soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie
alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
stesso termine l'Ente fornisce alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma
10.
11. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto all'Ente di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo
si rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all'Accordo quadro la cui
ipotesi è stata siglata il 23 maggio 2000.
1. Nell'ambito della programmazione del
fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art.11, l'Ente possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e
lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 31
del D. Lgs. 165/2001 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 5 del presente
CCNL.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni di legge riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando
procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità
elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente
essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, lettera a), in relazione
al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nel 4° livello, intermedie quelle inserite nel 3°
livello; il contratto di formazione e lavoro di cui al comma 4 lett. b) non può
essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nel 1°
livello.
7. Per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo
stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di
formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il
suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla
formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
8. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla
formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
non sono retribuite.
9. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 19, e deve contenere
l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello
stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e
lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
10. Ai lavoratori assunti con i contratti di
formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento del livello
corrispondente alla qualifica di assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità
aziendale, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La
contrattazione integrativa può disciplinare l'attribuzione di compensi per
particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel
finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei
servizi sociali previsti per il personale dell'amministrazione, nell'ambito del
finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
11. Al personale di cui al presente articolo si
applica la disciplina normativa per i lavoratori a tempo determinato di cui
all'art.43 con le seguenti eccezioni:
a) il periodo di prova è stabilito in un
mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma
4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso
comma lett. a) ;
b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio,
il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
12. Sono comunque fatte salve tutte le altre
ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per
i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000. Per i casi di permesso per
lutto si applica l'art. 27, comma 2.
13. Nella predisposizione dei progetti di
formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato.
Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei
seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio;
c) astensione facoltativa post partum;
d) servizio militare di leva e richiamo alle
armi;
e) infortunio sul lavoro.
15. Prima della scadenza del termine stabilito
nel comma 8 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l'Ente è tenuto ad
attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'Ente disciplina, previa
concertazione ai sensi dell'art. 7, il procedimento ed i criteri per
l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione
alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro qualora l'Ente non confermi almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
20. I lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale
previsti dalla legge n. 300 del 1970.
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente,
b) altre forme del lavoro a distanza come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. L'Ente, consulta preventivamente i soggetti
sindacali di cui all'art. 11, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione
del telelavoro previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di Ente le
modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità
impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le procedure
stabilite dall'art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'Ente, sul quale
gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i
lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea
telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e
di esercizio a carico dell'Ente, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma
forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL
quadro del 23 marzo 2000.
5. L'Ente definisce, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non
può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 2.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
l'Ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora.
Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo
periodo dell'accordo quadro del 23.3.2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'Ente definisce in sede di contrattazione
integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e
di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e
6 dell'accordo quadro del 23.3.2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate
al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'Ente
attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori
interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'Ente.
11. L'Ente, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative
per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
b) danni a cose o persone, compresi i
familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il
trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell'ambito delle finalità indicate nell'art.78. Le relative risorse sono
ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l'Agenzia, un
osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di
rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica
l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R.
70/1999.
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte
salve le esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi consiliari,
che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate
previa contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 11 del presente
contratto.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore
continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno
30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
eventuale consumazione del pasto.
4. E' possibile adottare l'orario flessibile di
lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in
entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge n.903/1977,
legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli
in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.
266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario
flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di
lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese
successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera
la proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio
di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 4, la programmazione plurisettimanale dell'orario
di lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta
all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono
essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario
oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
1. Per il personale adibito a regimi di orario
articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale,
finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi all'utenza, i
contratti collettivi integrativi potranno prevedere, con decorrenza stabilita
nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dell'orario fino a
raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione
della suddetta riduzione devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni
del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso
con le risorse previste al successivo comma 7.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata
di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per
esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. Il limite massimo individuale per le
prestazioni di lavoro straordinario è determinato in 220 ore annue.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di
cui all'art 69, comma 2, lettera a) comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità ad essa riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 4 del
presente articolo. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui
all'art. 48 il valore del divisore è fissato in 151.
5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente
sono pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario
diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato
in orario notturno-festivo.
6. La quantificazione delle ore di
straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al
periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo
delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'Ente in sede di
contrattazione integrativa.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare
luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di
cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla
banca delle ore di cui all'art. 50.
8. Allo straordinario sono destinate risorse in
misura non superiore alle risorse già destinate per la medesima finalità
nell'anno 1999.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli
del bilancio dell'Ente, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il
mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all'art. 49, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Ente, a domanda del dipendente, rende
possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla
durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Ente sono realizzati incontri fra
le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le
ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre
dalla data di entrata in vigore del presente CCNL.
1. L'Ente in relazione alle proprie esigenze
organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei
turni è definita in sede di contrattazione integrativa.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione,
ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata
nell'Ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione
giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma
superiori a 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze
eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata
sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga
l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il
passaggio delle consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e
le ore 6. I turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00. Le
prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli
antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste
per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una
indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria
della retribuzione di cui all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del
rateo della tredicesima mensilità nella misura del 20%;
b) fascia notturna e giorni festivi:
maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 69, c. 2, lett. a),
con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%
c) fascia festiva-notturna : maggiorazione
oraria della retribuzione di cui all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta
del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può
essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in
turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 77.
1. Il servizio di pronta reperibilità può
essere istituito dall'Ente, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario
ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni di
servizio. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione
integrativa e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti
volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità
è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6
ore.
4. Ciascun dipendente, nell'arco di un mese, non
può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite,
per non più di due domeniche.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è
remunerato con un compenso compreso tra € 7,75 e € 12,91 la cui misura viene
stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile
in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del
turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo,
il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non
chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro
settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attività
prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta,
con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per
prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del
presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.77.
1. Al dipendente che per particolari esigenze
di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui
all'art. 47, non usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due
domeniche al mese, deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80%
della retribuzione di cui all'art 69, c. 2, lettera a) con diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale, ove per esigenza di servizio non sia possibile consentire la
fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo
commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta
del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione
del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato
interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile
con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. In assenza di rotazione per turno, nel caso di
lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art. 69, c. 2 lett. a) nella misura del 20%; nel
caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
6. Agli oneri relativi all'applicazione del
presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.
77.
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si
sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute
può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Ente si pronuncia motivatamente, entro
60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle
dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato
all'Ente medesimo al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di
cui all'art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed
è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di
salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il
dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti
disposizioni in materia di cumulo.
1. L'Ente è tenuto a stipulare apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto ed operativi di proprietà dell'Ente saranno in ogni caso integrate
con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi
di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui
sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente
articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla
legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti
a titolo di equo indennizzo, per lo stesso evento.
1. L'Ente, nella tutela dei propri diritti e
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità,
dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per
fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che
non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da
un legale.
2. L'Ente deve esigere dal dipendente,
eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui
imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
per la sua difesa.
3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento
di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti
del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei
compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale
di nomina dell'amministrazione e ne abbia nominato uno di propria fiducia,
l'Ente è tenuto al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e
documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento
in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento
giudiziario non riformabile.
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del
personale dell'Ente conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e
documenti prodotti dallo stesso Ente o dal dipendente ed attinenti all'attività
da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati
nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo
le disposizioni vigenti in materia.
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli
organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell'uniforme di servizio, con
oneri a carico dell'Ente.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per
speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca
elemento necessario all'espletamento del servizio stesso, l'Ente ne disciplina
l'uso, con oneri a proprio carico.
1. In materia di invenzione industriale fatta
dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti
di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione
rispetto all'attività istituzionale dell'Ente, la contrattazione integrativa può
individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la
produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione dell'Ente la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi
formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito
della contrattazione integrativa anche al fine della riqualificazione del
personale nell'ambito dei processi di mobilità. La formazione del personale di
nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e
durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti
dall'Ente ai sensi del comma precedente.
3. L'Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di
sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuove e favorisce la
formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio
o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su
specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle
competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al livello
di appartenenza.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono
circa l'esigenza che nei bilanci dell'Ente vengano previsti appositi
stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci dello stesso ente,
ad almeno 1% del monte retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e
aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di
riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi
esercizi finanziari.
5. La formazione del personale di nuova assunzione
si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici, di intensità e durata
rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti
dallo stesso Ente.
6. Le iniziative di formazione possono essere
organizzate dall'Ente, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalità presenti nell'Ente stesso o presso altri enti, forme di
collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o
privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
7. Il personale che partecipa alle attività di
formazione organizzate dall' Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico dell'Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al
personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. L'Ente individua i dipendenti che partecipano
alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti nella
contrattazione integrativa e verificati ai sensi delle norme sull'informazione
successiva di cui alle medesime Sezioni, in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, lettera c) del
d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Per figure professionali elevate e/o
particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è
prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici ,
anche non previsti dai programmi dell'Ente, su richiesta motivata dello stesso
dipendente, con permessi non retribuiti.
10. Ai programmi di formazione dell'ente, possono
partecipare anche i dipendenti in distacco sindacale, permanendo comunque la
posizione di distaccato.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere co-stituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e
di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrati-va, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i
cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipen-dente deve
in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le
norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e
nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24
legge n. 241 del 1990;
c) non utilizzare a fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, prestare
adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte
dovute, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
esercizio del diritto di accesso all'attività ammi-nistrativa dettate dalla
legge n. 241 del 1990 e dai relativi regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'ammini-strazione, dando altresì attuazione alle disposizioni
della legge n. 15 del 1968 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere
alle forma-lità previste per la rilevazione delle presenze e non as-sentarsi
dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti in-terpersonali e con gli utenti condotta uniformata a prin-cipi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico fisico , in periodo
di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti
dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente ille-gittima,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le
ragioni; se la disposizione è rinno-vata per iscritto ha il dovere di darvi
esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca ille-cito
amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
j) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Ente per ragioni che non siano di servizio;
k) non chiedere né accettare, a qualsiasi
titolo, com-pensi, regali o altre utilità in connessione con la pre-stazione
lavorativa;
l) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regola-no l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debita-mente autorizzate, persone estranee
all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
m) comunicare all'Ente la propria residenza e,
ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento
delle stesse;
n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'uffi-cio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indi-rettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 60 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguen-ti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di re-tribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Ente, fatta eccezione per il rimprovero
verba-le, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi
tempestivamente e , comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore
secondo l'ordinamento dell'Ente, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver
sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla con-testazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inu-tilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del
2001, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di
quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a
norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per
l'i-struzione del procedimento, dandone contestuale comunica-zione
all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori ri-guardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate, nel
rispetto dei principi e dei criteri citati. Quando il medesimo ufficio ritenga
che non vi sia luogo a procedere discipli-narmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il la-voratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
10. Restano salve le disposizioni di cui all'art.
55, commi 7 ed 8, del d.lgs. n. 165 del 2001.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzio-nalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 , sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono de-terminati anche in relazione:
a1) alla intenzionalità del comportamento,
alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
a2) al grado di disservizio o di pericolo
provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto
anche della prevedibilità dell'evento;
a3) all' eventuale sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti;
a4) alle responsabilità derivanti dalla
posizione di lavo-ro occupata dal dipendente;
a5) al concorso nella mancanza di più
lavoratori in accor-do tra di loro;
a6) al comportamento complessivo del
lavoratore, con par-ticolare riguardo ai precedenti disciplinari,
nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
a7) al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze
della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irro-gata, a
seconda della gravità del caso e delle circostan-ze, una sanzione di maggiore
entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omis-sioni tra loro
collegate ed accertate con un unico proce-dimento, è applicabile la sanzione
prevista per la man-canza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, an-che in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme a principi di
correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni
mobi-li o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigi-lanza;
d) inosservanza delle norme in materia di
prevenzio-ne degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne
sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
di-sposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento
dei compiti assegnati tenuto conto dei carichi di lavoro.
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'Ente e destinato ad attività so-ciali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servi-zio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze
previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della viola-zione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai
terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
d) svolgimento di attività lavorative durante lo
stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure per
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Ente, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 300 del 1970;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di
caratte-re sessuale, che siano lesivi della dignità della perso-na;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato
grave e documentato danno all'Amministrazione o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preav-viso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 3, anche se di di-versa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l'applicazione della sanzione mas-sima di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
spettanza o di pertinenza dell'Ammini-strazione o ad essa affidati,
quando in relazione alla posizione
rivestita abbia un obbligo di vigilanza o con-trollo;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto
per esigenze di servizio;
d) assenza arbitraria ed ingiustificata dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavo-rativi;
e) persistente insufficiente rendimento, ovvero
atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente
nell'adempimento degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) condanna passata in giudicato per un delitto
che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diret-ta al rapporto
di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di
fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al
servizio;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito
median-te la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti
ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta
a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione, in genere, di fatti o atti
dolosi, non ricompresi nella lettera a), anche nei confronti di terzi, di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
e1) per i delitti di cui all'art. 15, comma
1, lettere a), b), c), d), f) della legge n. 55 del 1990 n. 55, modificata
ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge n. 16/1992;
e2) quando alla condanna consegua, comunque,
l'inter-dizione perpetua dai pubblici uffici.
6. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma
5, l'Ente inizia il procedimento disciplinare ed i-noltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del pro-cedimento disciplinare già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6,
quando l'Ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a
carico del dipendente per i medesi-mi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
8. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi
dei commi 6 e 7 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia
della sentenza definitiva.
9. Le mancanze non espressamente previste nella
presente elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma
1, facendosi riferimento, quanto all'indivi-duazione dei fatti sanzionabili, ai
doveri dei lavoratori di cui all'articolo 60 e, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi prece-denti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissio-ne in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4
e 5 lett. a) ed e) del presente articolo e successivamente assolto, ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche
in soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza dell'anzianità all'atto
del licenziamento. Il dipendente riammesso è reinquadrato nel livello economico
in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di proscioglimento di ogni addebito
in sede di revisione del procedimento penale. In caso di premorienza, il coniuge
o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la san-zione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzio-ne, può disporre, nel corso del procedimento disciplina-re,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude
con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontana-mento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con pri-vazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la re-strizione della libertà personale
quando sia stato rin-viato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se ac-certati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento.
3. L'Ente, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolunga-re il periodo di sospensione
del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al
comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi
previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, come sostituito
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 16 del 1992.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si
applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplina-re e
procedimento penale.
6. Al dipenden-te sospeso ai sensi del presente
articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% del-la retribuzione fissa
mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione,
il dipendente è reintegrato in servizio a tutti gli effetti, ivi compresa la
valutazione nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione.
Quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto
al lavora-tore a titolo di retribuzione per il periodo di sospensione del
rapporto.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia , se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rima-ne, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui l'esito risulti
favorevole al dipendente, trova applicazione quanto indicato al precedente
comma.
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 29, 30, 62 del presente contratto, nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d .lgs. n. 165/2001, ha luogo:
a) al compimento dei limiti di età previsti
dalle norme di legge e di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dipendente;
c) per recesso dell'Ente;
d) per decesso del dipendente;
e) perdita della cittadinanza nel rispetto della
normativa comunitaria in materia.
1. Nei casi di risoluzione del rapporto di
lavoro per recesso del dipendente, quest'ultimo deve darne comunicazione per
iscritto all'Ente rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 67.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto ad
iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuta a specificarne contestualmente i
motivi e
rispettando i termini di preavviso, salvo nei casi
disciplinati dall'art. 61 e dal successivo comma 3
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 65,
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di
erogare le corrispondenti indennità sostitutive ed opera dal primo giorno del
mese successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo che le
disposizioni vigenti consentano la permanenza nel servizio a domanda
dell'interessato. In tale ultima ipotesi, la relativa domanda deve essere
presentata almeno un mese prima del compimento del limite di età.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 1, lett.
d), l'Ente corrisponde agli eventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'art. 2122 c.c.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 1, lett.
e), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
anni di servizio | mesi di preavviso |
fino a 5 | 2 |
oltre 5 fino a 10 | 3 |
oltre 10 | 4 |
2. In caso di recesso del dipendente i termini
di preavviso sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo
giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.
4. La parte che recede dal rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità di pari importo della retribuzione di cui all'art.
69, comma 2, lett. a), per il mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di
trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' facoltà della parte che riceve la disdetta
risolvere il rapporto di lavoro sia all'inizio sia durante il preavviso con il
consenso dell'altra parte. In tal caso, non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di periodo lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
1. La struttura della retribuzione del personale della Cassa Depositi e Prestiti si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove
percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;
c) indennità integrativa speciale;
d) indennità aziendale;
e) compensi per lavoro straordinario, ove
spettanti;
f) compensi di cui all'art. 78, ove spettanti,
ivi compresi i compensi spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale è corrisposto, ove spettante,
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge n. 153/88 e successive
modificazioni.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente,
salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita
dal valore economico mensile di ciascuno dei livelli previsti per ciascuna
delle qualifiche, ivi compresa la indennità integrativa speciale;
b) retribuzione individuale mensile: è
costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di
anzianità, nonché dagli altri eventuali assegni personali o indennità in
godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti
per tredici mensilità;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: è
costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci
che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della
retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque denominate,
percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella lettera b); sono
escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di
trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale
che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 48 il valore del divisore
è fissato in 151.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in
volta a quale base retributiva, tra quelle di cui al comma 2, debba farsi
riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
1. Al personale viene corrisposta, nel mese di
dicembre, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di
cui all'art. 68, comma 1 lettere a), b), c),spettanti nel mese di dicembre.
2. La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno
Nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale
della retribuzione, che siano intervenuti nel corso del mese, la tredicesima è
dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione
di mese superiore a 15 giorni.
3. La tredicesima non spetta per i periodi
trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico; non è dovuta inoltre al personale cessato dal servizio per motivi
disciplinari.
4. Per i periodi di assenza per malattia o altra
condizione che comporti la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.
1. Gli stipendi derivanti dall'art. 2 del CCNL
per personale non dirigente Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello
Stato, biennio economico 1996 - 1997 stipulato in data 4 settembre 1996 sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 ,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula
prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare
dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella
prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. L'Ente, ai sensi dell'art. 66, comma 13
della L. n. 388 del 2000 che modifica l'art. 5 del d. lgs n. 284 del 1999,
provvede con oneri a proprio carico, sia ad eventuali incrementi della dotazione
organica che alla previsione, nell'ambito dei livelli esistenti, di nuove
qualifiche "senior" ritenute necessarie sulla base delle proprie esigenze
organizzative.
2. Il trattamento tabellare di una nuova qualifica
senior si determina aggiungendo alla retribuzione prevista per il livello cui la
qualifica senior si riferisce un incremento pari al 50% del differenziale tra le
retribuzioni tabellari spettanti ai due livelli all'interno dei quali viene
collocata la qualifica medesima. Ove la qualifica senior venga riferita al
livello apicale, il differenziale di riferimento è quello relativo ai due
livelli immediatamente inferiori e la percentuale da applicare è pari al 60%.
1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui
all'art. 63 del CCNL per il personale non dirigente del Comparto Aziende ed
Amministrazioni Autonome dello Stato, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994 - 1995 sottoscritto il 5 aprile 1996 sono incrementati, per
dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella C,
alla scadenza ivi prevista.
1. Al personale adibito in via continuativa a
servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità
giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli
importi giornalieri di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione
integrativa, possono variare da un minimo di € 0,5 ad un massimo di € 1,5.
Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse di cui all'art. 77.
2. Tale indennità compete per le sole giornate
nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
1. L'Ente individua, in sede di contrattazione
integrativa le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di
cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio,
un' indennità mensile di 15,50 euro. Ai
relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 77.
1. Dal 1/1/1998, è costituito presso l'Ente un Fondo unico formato dalle seguenti risorse economiche:
a) le risorse dei fondi di cui agli artt. 64,
65 e 66 del CCNL sottoscritto in data 5 aprile 1996, nella misura consolidata
del bilancio consuntivo al 31.12.1997;
b) le risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 78, ivi compresi gli
incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
c) le risorse provenienti da specifiche
disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale
quali, ad esempio, le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1, commi 57 e
seguenti della L. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art.
43 della L. 449/97;
e) i risparmi di gestione riferiti alle spese
complessive del personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
f) gli importi relativi all'indennità aziendale
del personale cessato dal servizio non riutilizzabili temporaneamente in
conseguenza di nuove assunzioni, ovvero stabilmente per riduzione della
dotazione organica;
g) le risorse derivanti dai risparmi per il
pagamento della retribuzione individuale di anzianità, relative al personale
comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1/1/99. Per l'anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,
computandosi a tal fine oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni
di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
h) L. 51.000 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 e a valere dal mese successivo;
i) a decorrere dal 1999, fino ad un massimo
dello 0,2% del monte salari dell'anno 1997, alla cui copertura si provvederà
attraverso il ricorso alle maggiori entrate, a condizione che siano stati
rispettati gli adempimenti previsti dal d. lgs. n. 165/2001 ed in particolare
l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della
programmazione dei fabbisogni, valuta anche l'entità delle risorse necessarie
per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura
nell'ambito delle capacità di bilancio.
1. Il Fondo Unico di Ente è finalizzato a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza
dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità, le risorse che compongono il
Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
b) corrispondere compensi correlati al merito ed
impegno individuale, in modo selettivo;
c) erogare le indennità di turno di cui all'art.
51, di maneggio valori di cui all'art. 75, di rischio di cui all'art. 76, di
reperibilità di cui all'art. 52, nonché i compensi di cui all'art. 53 previsti
per i dipendenti che non usufruiscono del riposo settimanale o che svolgano
lavoro ordinario notturno e festivo;
d) corrispondere compensi per particolari
responsabilità di direzione;
e) incentivare le specifiche attività e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate all'art. 77,
comma 1, lett. b), ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 18 della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le economie relative alla parte accessoria
della retribuzione saranno ripartite con gli stessi parametri e criteri di cui
al premio mensile, alla fine di ogni anno, a favore del personale che ha
prestato servizio nel medesimo anno.
4. L'erogazione degli incentivi da attribuire a
livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e
programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica
del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
1. Al personale inviato in trasferta oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
a1) € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
a2) un importo determinato proporzionalmente
per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24
ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'Ente;
e) il compenso per lavoro straordinario, in
presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa
nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il
tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai
dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni
dell'Ente in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.
2. Il dipendente può essere eccezionalmente
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta
riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e
diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 55,
comma 1 e seguenti e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera
a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni
chilometro.
3. Per le trasferte di durata non inferiore a 8
ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,26 . Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della
spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della
spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26 , per i due pasti giornalieri.
Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5. Al personale inviato in trasferta al seguito e
per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'Ente spettano i
rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
6. L'Ente individua, previo confronto con le
organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per
mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in
luogo dei rimborsi di cui al comma 3 la somma forfettaria 25,82 euro lordi. Con
la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle
spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a)
primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio. L'Ente stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato.
10. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come
normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia,
nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente.
11. Il trattamento di trasferta cessa di essere
corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
12. L'Ente stabilisce, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per
gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità
procedurali.
13. Per quanto non previsto dai precedenti
articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417
del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell'Ente per tale
specifica finalità.
1. In sede di contrattazione integrativa, sono
fissati i criteri e gli stanziamenti a carico del bilancio dell'ente, volti alla
realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di
mensa, da gestire anche attraverso le modalità di cui all'art. 11 della legge n.
300/1970.
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art.n. 69, comma 2, lett. a).
1. Le parti concordano sulla opportunità di
procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993,
della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modifiche e
integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con altri
lavoratori dei comparti pubblici.
3. Destinatari del fondo nazionale pensione
complementare sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al fondo stesso,
secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%
del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa
domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie
di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nei confronti del personale della Cassa
Depositi e Prestiti continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli
1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in
particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una
maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della
nozione di retribuzione di cui all'art. 69, comma 2, lett. a), per ogni biennio
considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al
biennio.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.