COMPARTO - SETTORE |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA |
||
TIPO |
CCNL |
||
AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
||
DATA FIRMA |
1 GIUGNO 2004 |
||
PERIODO |
BIENNIO ECONOMICO |
2002-2003 |
|
DOWNLOAD file WORD |
|||
ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO |
|
In data 1 giugno 2004 alle ore 11.00 ha avuto
luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL/F.P. | (firmato) | CGIL | (firmato) |
FIBA/CISL | (firmato) | CISL | (firmato) |
UIL/P.A. | (firmato) | UIL | (firmato) |
FABI | (firmato) | FABI | (firmato) |
UGL | (firmato) | UGL | (firmato) |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti relativo al biennio contrattuale 2002 - 2003.
1. Il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla trasformazione
della Cassa Depositi e prestiti in società per azioni, con denominazione "Cassa
depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.), avvenuta con effetto dal
12 dicembre 2003, ai sensi del D.L. 30/9/2003 n. 269 (convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326) e del D.M. 5/12/2003
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il presente contratto si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
esclusi i dirigenti, dipendente dell'Ente Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in
avanti "Ente") nel periodo di vigenza contrattuale.
1. Il presente contratto, relativo ai soli
istituti a contenuto economico, concerne il periodo compreso tra l'1/1/2002
(data di avvio del nuovo quadriennio e biennio contrattuale) e il 12/12/2003
(data a partire dalla quale decorrono gli effetti della trasformazione dell'Ente
in società per azioni).
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa Depositi e
Prestiti SpA da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti con carattere vincolato ed
automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati
tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti
il biennio 2002–2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1
della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari,
come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del 24 ottobre 2002, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle
scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 del CCNL del 2/7/2002,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, compresi i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro
straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato
con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art.
2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 3, comma 3, non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995 n. 335.
1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui
all'art. 4 del CCNL del 24/10/2002 sono incrementati, per dodici mensilità,
nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella C.
Nella stessa tabella C sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori
mensili lordi complessivi della predetta indennità.
1. Il fondo unico di ente, continua ad essere
alimentato dalle risorse di cui all'art. 77 del CCNL del 2/7/2002 ed all'art. 5
del CCNL 24/10/2002, ed è altresì incrementato, a decorrere dal 1/1/2003, di un
importo pari a € 13,88 pro-capite mensili per tredici mensilità.
1.Ai sensi dell'art. 5, comma 26 del D.L.
30/9/2003, n. 269 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, L. 24
novembre 2003, n. 326), i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore
dello stesso D.L. continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ente
fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti riconoscono e riaffermano la centralità
dei processi di formazione del personale per sostenere l'innovazione
organizzativa e gestionale dell'ente e, a tal fine, si danno reciprocamente atto
dell'opportunità dell'adozione di iniziative in tal senso, anche con riferimento
all'attività di comunicazione esterna.
Al fine di evitare possibili dubbi
interpretativi, le parti si danno reciprocamente atto che gli incrementi dello
stipendio tabellare hanno effetto, alle decorrenze previste, su tutti i compensi
che assumono lo stipendio tabellare come base di calcolo.