COMPARTO - SETTORE |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
24 OTTOBRE 2002 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO |
2000-2001 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO - BIENNIO ECONOMICO CDP SpA |
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In data 24 ottobre 2002 alle ore 10,30 ha avuto
luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
....firmato...
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL/FP | (firmato) | CGIL | (firmato) |
FIBA/CISL | (firmato) | CISL | (firmato) |
UIL/PA | (firmato) | UIL | (firmato) |
FABI | (firmato) | FABI | (firmato) |
UGL | (firmato) | UGL | (firmato) |
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente della Cassa Depositi
e Prestiti – biennio economico 2000 - 2001.
ART. 1 Campo di applicazione
ART. 2 Incrementi dello stipendio tabellare
ART. 3 Effetti dei nuovi stipendi
ART. 4 Incrementi dell'indennità aziendale
ART. 5 Integrazione del Fondo Unico di Ente
ART. 6 Trattamento di fine rapporto
ART. 7 Disposizione finale
TAB. A Incrementi mensili della retribuzione
tabellare
TAB. B Nuova retribuzione tabellare
TAB. C Indennità aziendale
1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico
2000-2001, si applica al personale dipendente della Cassa Depositi e prestiti,
destinatario del CCNL stipulato il 2/7/2002.
1. Gli stipendi tabellari mensili del personale
della Cassa Depositi e Prestiti, derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del
CCNL del 2/7/2002, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi
mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A.
2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi
tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1 sono rideterminati alle
scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 del CCNL del 2/7/2002,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula
prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare
dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2000-2001.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella
prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui
all'art. 74 del CCNL del 2/7/2002 sono incrementati, per dodici mensilità, nelle
misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella C. Nella
stessa tabella C sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori
mensili lordi complessivi, della predetta indennità.
2. A decorrere dal 1/1/2000, le misure di cui al
comma 1, previste dall'allegata tabella C, sono considerate utili ai fini
dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto di cui al
successivo art. 6.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, il Fondo
Unico di Ente di cui all'art. 77 del CCNL del 2/7/2002 continua ad essere
costituito dalle risorse indicate dal predetto articolo ed è altreś
incrementato di un importo pari a € 17,04 pro-capite mensili per tredici
mensilità.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono
altreś i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di
cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001.
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci previste dal titolo XI del CCNL stipulato il 2/7/2002:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove
percepita, comprensiva delle relative maggiorazioni;
c) indennità integrativa speciale;
d) indennità aziendale;
e) tredicesima mensilità;
f) assegni ad personam - ove spettanti - sia non
riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento
all'atto della cessazione dal servizio.
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL
restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel CCNL
stipulato in data 2/7/2002.
Tabella A | ||
Incrementi mensili della retribuzione tabellare | ||
Valori in Euro per 13 mensilità | ||
Posizione
economica |
dal 1.7.00
|
dal 1.1.01
|
Ispettore Generale
|
29,95
|
51,13
|
VI livello
|
24,27
|
41,32
|
V livello
|
22,21
|
37,70
|
IV livello
|
20,66
|
34,60
|
III livello
|
18,59
|
31,50
|
II livello senior
|
18,59
|
31,50
|
II livello
|
18,08
|
30,47
|
I livello senior
|
16,01
|
27,37
|
I livello
|
16,01
|
26,86
|
Tabella B | ||
Nuova retribuzione tabellare | ||
Valori in Euro per 12 mensilità | ||
Posizione
economica |
dal 1.7.00
|
dal 1.1.01
|
Ispettore Generale
|
17.534,87
|
18.148,43
|
VI livello
|
13.131,91
|
13.627,75
|
V livello
|
11.473,12
|
11.925,52
|
IV livello
|
10.171,12
|
10.586,32
|
III livello
|
8.919,70
|
9.297,70
|
II livello senior
|
8.755,77
|
9.133,77
|
II livello
|
8.276,79
|
8.642,43
|
I livello senior
|
6.947,48
|
7.275,92
|
I livello
|
6.673,65
|
6.995,97
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Tabella C | |||
Indennità aziendale | |||
Valori in Euro per 12 mensilità | |||
Posizione
economica |
Incrementi
dal 1 luglio 2000 |
Incrementi
dal 1 gennaio 2001 (1) |
Nuova indennità
dal 1 gennaio 2001 |
Ispettore Generale
|
17,04
|
26,34
|
871,78
|
VI livello
|
12,39
|
19,11
|
633,69
|
V livello
|
10,85
|
17,04
|
558,80
|
IV livello
|
9,81
|
14,98
|
497,87
|
III livello
|
8,78
|
13,94
|
454,48
|
II livello senior
|
8,26
|
12,91
|
427,11
|
II livello
|
8,26
|
12,91
|
426,08
|
I livello senior
|
7,23
|
10,85
|
365,14
|
I livello
|
7,23
|
10,85
|
364,62
|
(1) L'importo assorbe e ridetermina il precedente incremento. |