IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001)

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE NON DIRIGENTE

DATA FIRMA

 24 OTTOBRE 2002

PERIODO

 2° BIENNIO ECONOMICO

 2000-2001

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO  -  BIENNIO ECONOMICO CDP SpA


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2° BIENNIO ECONOMICO 2000-2001


CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
 

In data 24 ottobre 2002 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni ....firmato...
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
FIBA/CISL (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
FABI (firmato) FABI (firmato)
UGL (firmato) UGL (firmato)
 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti – biennio economico 2000 - 2001.
 


CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

INDICE
 
Art. 1
Campo di applicazione


1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale dipendente della Cassa Depositi e prestiti, destinatario del CCNL stipulato il 2/7/2002.
 

Art. 2
Incrementi dello stipendio tabellare
 

1. Gli stipendi tabellari mensili del personale della Cassa Depositi e Prestiti, derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del CCNL del 2/7/2002, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A.

2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.
 

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
 

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 del CCNL del 2/7/2002, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2000-2001. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 

Art. 4
Incrementi dell'indennità aziendale
 

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 74 del CCNL del 2/7/2002 sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata tabella C. Nella stessa tabella C sono indicati, a seguito degli incrementi, i nuovi valori mensili lordi complessivi, della predetta indennità.

2. A decorrere dal 1/1/2000, le misure di cui al comma 1, previste dall'allegata tabella C, sono considerate utili ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto di cui al successivo art. 6.
 

Art. 5
Integrazione del Fondo Unico di Ente
 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, il Fondo Unico di Ente di cui all'art. 77 del CCNL del 2/7/2002 continua ad essere costituito dalle risorse indicate dal predetto articolo ed è altreś incrementato di un importo pari a € 17,04 pro-capite mensili per tredici mensilità.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altreś i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001.
 

Art. 6
Trattamento di fine rapporto
 

1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci previste dal titolo XI del CCNL stipulato il 2/7/2002:

1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel CCNL stipulato in data 2/7/2002.
 

Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro per 13 mensilità
Posizione
economica
dal 1.7.00
dal 1.1.01
Ispettore Generale
29,95
51,13
VI livello
24,27
41,32
V livello
22,21
37,70
IV livello
20,66
34,60
III livello
18,59
31,50
II livello senior
18,59
31,50
II livello
18,08
30,47
I livello senior
16,01
27,37
I livello
16,01
26,86

 

Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità
Posizione
economica
dal 1.7.00
dal 1.1.01
Ispettore Generale
17.534,87
18.148,43
VI livello
13.131,91
13.627,75
V livello
11.473,12
11.925,52
IV livello
10.171,12
10.586,32
III livello
8.919,70
9.297,70
II livello senior
8.755,77
9.133,77
II livello
8.276,79
8.642,43
I livello senior
6.947,48
7.275,92
I livello
6.673,65
6.995,97

 

Tabella C
Indennità aziendale
Valori in Euro per 12 mensilità
Posizione
economica
Incrementi
dal 1 luglio 2000
Incrementi
dal 1 gennaio 2001 (1)
Nuova indennità
dal 1 gennaio 2001
Ispettore Generale
17,04
26,34
871,78
VI livello
12,39
19,11
633,69
V livello
10,85
17,04
558,80
IV livello
9,81
14,98
497,87
III livello
8,78
13,94
454,48
II livello senior
8,26
12,91
427,11
II livello
8,26
12,91
426,08
I livello senior
7,23
10,85
365,14
I livello
7,23
10,85
364,62
(1) L'importo assorbe e ridetermina il precedente incremento.