ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
Normativa
A chi spetta
L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, ai titolari delle pensioni, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. La prestazione ha infatti importo decrescente per scaglioni di reddito. Per il periodo 1.7.2000/30.6.2001 gli importi sono indicati nelle tabelle sottostanti.
L’assegno può essere erogato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) sempreché lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile.
Con circolare 13 maggio 1999 n. 106 l’INPS ha precisato le ore minime lavorative per averne diritto (se la paga è mensilizzata sono: per gli operai 104 ore mensili e per gli impiegati: 130 ore mensili.
In caso di part-time orizzontale è possibile sommare le ore prestate in altri rapporti di lavoro per raggiungere il minimo delle ore lavorate; in caso di part-time verticale inferiore alle ore indicate, spetta per i giorni di effettivo lavoro. La disciplina dell’INPS è applicabile anche al Pubblico Impiego in mancanza di una normativa diversa.
I soggetti
Concorrono alla formazione del nucleo familiare:
-il richiedente l’assegno;
-il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
-i figli - legittimi, illegittimi, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedenti matrimoni, affidati a norma di legge;
– I figli maggiorenni inabili;
-i fratelli, le sorelle e i nipoti, minori o inabili, ma solo se essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione di reversibilità e non siano coniugati.
Le persone indicati fanno parte del nucleo anche se:
non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti)
non sono a carico del richiedente
non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).
Esclusi
Non concorrono alla formazione del nucleo familiare:
-il coniuge legalmente ed effettivamente separato, intendendosi che oltre alla sentenza del giudice, non vi deve essere un rapporto di convivenza;
-il coniuge che abbia "abbandonato" la famiglia. Lo stato di abbandono va comprovato;
-i figli ed equiparati, sia minori che maggiorenni inabili, quando siano coniugati;
-i figli naturali non conviventi con il richiedente, ma con l’altro genitore che li ha riconosciuti;
-i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge;
-i famigliari all’estero di cittadino straniero che non abbiano residenza in territorio italiano, salvo che non vi sia una convenzione internazionale.
Poligamia
Sono numerosi gli immigrati di religione mussulmana occupati in Italia. Nel caso quindi che due o più mogli facciano parte del nucleo familiare, si tiene conto di quella che risulti la prima in ordine di tempo, conseguentemente, fra i redditi del nucleo familiare, saranno conteggiati unicamente quelli della prima moglie.
Coniugi separati
In caso di separazione coniugale il criterio di individuazione del coniuge avente diritto all’assegno è dato dal coniuge affidatario della prole.
Riduzione dello stipendio
Nei casi di riduzione dello stipendio, l’assegno per il nucleo famigliare si riduce della stessa proporzione, salvo che nei rapporti di lavoro a part-time.
Il reddito familiare
Il reddito da prendere in considerazione è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Concorrono alla determinazione del reddito:
-i redditi assoggettabili ad IRPEF (al netto dei contributi previdenziali) compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, ecc.) . Sono esclusi le somme di TFR e le anticipazioni;
-le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti;
-i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se superiori a due milioni.
Sono esclusi dalla determinazione del reddito:
le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
le pensioni di guerra;
le indennità di accompagnamento;
gli assegni per superinvalidità per le pensioni privilegiate dello Stato;
i trattamenti di fine rapporto lavoro
Se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo, l’assegno per il nucleo famigliare non spetta.
Le variazioni
Le variazioni del nucleo famigliare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Lavoratori Parasubordinati
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare è dovuto o meno nei seguenti casi:
Nuclei familiari aventi diritto |
Nuclei familiare esclusi |
Nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli |
Nuclei composti da entrambi i genitori e un solo figlio minore in cui non siano presenti inabili |
Nuclei familiari con entrambi i genitori in cui sia presente un inabile (coniuge, figlio minorenne o maggiorenne, fratello, sorella, nipote) |
Nuclei familiari il cui reddito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore agli otto milioni annui procapite, dieci milioni se è presente un inabili o per i nuclei monoparentali |
Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore con o senza inabili |
Nuclei familiari il cui reddito annuo non sia costituito da redditi derivanti dalle attività parasubordinate |
Nuclei familiari monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente un inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote) |
Lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e pensionati |
Per tutti gli altri aspetti si
applicano le norme in vigore per i lavoratori dipendenti.