CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN :
nella persona del Presidente - Prof. Carlo
Dell'Aringa.....Firmato...................................................
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
SNABI …Firmato……………..…………………………
AUPI …Firmato…………………………………………
CGIL FP Sanità…Firmato …………………………….. CGIL …Firmato…………………...
CISL - COSIADI …Firmato…………………………….. CISL …Firmato……...…………….
SINAFO …Firmato…….…………………………………
CIDA - SIDIRSS …Firmato……..………………………. CIDA …Firmato…..………………
CONFEDIR SANITA' …Firmato…………………………. CONFEDIR …Firmato……………
UIL Sanità …Firmato……………………………………… UIL …Firmato……….…………….
Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli
errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. per il quadriennio normativo
1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.
Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999
Art. 14, comma 3: sostituire art. 25 con art. 24;
Art. 28, comma 4: il riferimento corretto è all'art. 27, comma 7 e non comma 6;
Art. 30, comma 4 : il riferimento esatto è alla clausola "di cui all'art.
39, comma 4, secondo periodo e successivi ", anziché secondo periodo;
Art. 34, comma 5: sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 38: precisato meglio che l'importo è comprensivo della tredicesima
mensilità;
Art. 39, comma 2: aggiungere dopo "1996" ", fatta salva
l'applicazione dell'art. 34.";
Art. 39, comma 6 : sostituire art. 58 con art. 56;
Art. 40, comma 5 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Art. 40, comma 8 ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;
Art. 47, comma 3 : sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e 45
comma 2;
Art. 51, comma 2 : sostituire art. 62 con art. 60;
Art. 53, comma 1 : sostituire art. 60 con art. 58;
Art. 62, comma 4 : dopo "Dipartimento di prevenzione" aggiungere
"e delle ARPA"
Art. 63, comma 3 : sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;
Dichiarazione congiunta n. 6: il riferimento è all'art. 25, comma 3, anziché
u.c.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II: RELAZIONI SINDACALI
CAPO I: Metodologie di relazioni
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
Art. 7 - Coordinamento regionale
Art. 8 - Comitati per le pari opportunità
CAPO II: I soggetti sindacali e titolarità delle prerogative
Art. 9 - Soggetti sindacali
Art. 10 - Composizione delle delegazioni
CAPO III: Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Clausole di raffreddamento
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III: RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
Art. 14 - Periodo di prova
CAPO II: Struttura del rapporto
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
Art. 16 - Orario di lavoro dei dirigenti
Art. 17 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
CAPO III: Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art. 18 - Sostituzioni
Art. 19 - Aspettativa
CAPO IV: Mobilità
Art. 20 - Mobilità volontaria
Art. 21 - Comando
CAPO V: Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Risoluzione consensuale
Art. 23 - Comitato dei Garanti
CAPO VI: Istituti di peculiare interesse
Art. 24 - Coperture assicurative
Art. 25 - Patrocinio legale
TITOLO IV: INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
CAPO I: Incarichi dirigenziali
Art. 26 - Graduazione delle funzioni
Art. 27 - Tipologie di incarico
Art. 28 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e
procedure.
Art. 29 - Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa
Art. 30 - Norma transitoria per i dirigenti del ruolo sanitario già di II
livello
CAPO II: Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 31 - Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
Art. 32 - La valutazione dei dirigenti
Art. 33 - Effetti della valutazione
Art. 34 - Effetti della valutazione negativa
PARTE SECONDA
TITOLO I: TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: Struttura della retribuzione
Art. 35 - Struttura della retribuzione dei dirigenti
CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto
di lavoro esclusivo e dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo
Art. 36 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo
Art. 37 - Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo
sanitario
Art. 38 - Indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari
Art. 39 - Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo
sanitario
Art. 40 - La retribuzione di posizione dei dirigenti
Art. 41- Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 42 - Equiparazione
Art. 43 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
CAPO III : Trattamento economico dei rapporti di lavoro ad esaurimento
Art. 44 - Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
CAPO IV: Incarichi e trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario
con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 45 - Incarichi
Art. 46 - Trattamento economico fondamentale
Art. 47 - Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 48 - Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per
l'attività libero professionale extramuraria
CAPO V
Art. 49 - Effetti dei benefici economici
TITOLO II : IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I: I fondi aziendali
Art. 50 - Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento, indennità di direzione di struttura complessa
Art. 51 - Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 52 - Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale
Art. 53 - Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
PARTE TERZA
TITOLO I : LA LIBERA PROFESSIONE
CAPO I: La libera professione dei dirigenti del ruolo sanitario
Art. 54 - Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo
sanitario
Art. 55 - Tipologie di attività libero professionali
Art. 56 - Disciplina transitoria
Art. 57 - Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione
dei proventi
Art. 58 - Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari
Art. 59 - Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
Art. 60 - Attività diverse dalla libera professione intramuraria
Art. 61 - Norma di rinvio
CAPO II: Attività aziendali
Art. 62 - Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63 - Disposizioni particolari
Art. 64 - Norme di rinvio
Art. 65 -Previdenza complementare
Art. 66 - Norma programmatica
Art. 67 - Disapplicazioni e sostituzioni
- Tabelle ed allegati
- Dichiarazioni congiunte ed a verbale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del
ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale,
tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di
cui all'art. 2, comma 1, punto III dell'Accordo quadro per la definizione delle
autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.
2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.),
si applica il contratto collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento
definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i
contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 63, comma 2.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5
agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato,
a tutti i dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come "Dirigenti
Sanitari".
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993,
n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997,
n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs
n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del
d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale
testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387.
Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo,
comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto aziendale di cui all' art. 3,
comma 1 bis del dlgs 502/1992 è riportato come "atto aziendale".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese
le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all'art. 6, comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione,
sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come
"aziende".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o
"servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle
Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi
regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o
complessa si rinvia all'art. 27.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5.12.1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II
biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del 4 marzo, del 1 luglio e del 5 agosto1997. Per le norme dei citati contratti
non disapplicate né modificate dal presente, l'eventuale riferimento ai
dirigenti di II livello del ruolo sanitario va inteso come "Dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I
livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27, comma 1
lettere b), c) e d).
ART. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre
2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre
1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte
dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
all'art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dell'A.RA.N. con
idonea pubblicità di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che
danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993 e le procedure degli artt. 51 e 52 del d.lgs n. 29 del
1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma
precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei
dirigenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di
relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale ;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda,
sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto ;
c) concertazione , consultazione ed informazione . L'insieme di tali istituti
realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella
costituzione di Commissioni Paritetiche ;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo
utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti
materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto
previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per :
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 52 da
destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda affidati alle
articolazioni aziendali (individuate dal d.lgs. 502/1992, quali dipartimenti,
distretti, presidi ospedalieri, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli
atti aziendali), ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli
obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o
parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la
necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art.
62 del CCNL 5 dicembre 1996;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997 ;
3) la distribuzione tra i fondi dell'art. 50 e 52 delle risorse aggiuntive
assegnate;
4) le modalità di attribuzione - ai dirigenti cui è conferito uno degli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) - della
retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati
secondo gli incarichi conferiti ;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 50, 51 e 52 ed al
loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari
istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione
di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla
programmazione sanitaria regionale;
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
dell'attività di formazione manageriale e aggiornamento dei dirigenti, anche in
relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del dlgs 502/1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le
finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative
alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti
dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto ;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti ;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1,
per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professione
intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti
interessati.
3. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art.
11 sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le
parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di
decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri
trenta giorni.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono
sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate.
ART. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di
cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici
giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve
essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
ART. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione
sono così disciplinati:
A) INFORMAZIONE:
· L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra
le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva
delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
· Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è
preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'
informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si
incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di:
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) CONCERTAZIONE
· I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare,
mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle
seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei
dirigenti sul trattamento economico;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
· La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le
quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel
termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ;
dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti
riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) CONSULTAZIONE
· La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle
attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in
relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi,
ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8, hanno il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è
tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo
di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due
volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti
derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo
agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione,
dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della
Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
Art. 7
Coordinamento regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni
sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le
modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di
attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
b) verifica dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato
e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza
di atti di programmazione regionale assunti in applicazione del dlgs. 229/1999,
per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 42 relativo all'equiparazione dei dirigenti di ex IX
livello al X non qualificato del DPR. 384/1990.
d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini
dell'applicazione dell'art. 43, relativo alla corresponsione dell'indennità di
esclusività di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende ed enti
garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle
scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1
saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione
all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
ART. 8
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda
nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 comma 2, svolgono
i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2 punto D;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea
per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da
un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda. Il
presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna
delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le
pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di
parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano
conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale e continua;
- processi di mobilità.
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro da
essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle dirigenti all'interno delle aziende, fornendo, in particolare,
informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle
varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÁ DELLE PREROGATIVE
ART. 9
Soggetti sindacali
1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della
presente area venga disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni
dirigenziali da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono
le rappresentanze sindacali aziendali ( RSA) costituite espressamente ai sensi
dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in
quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti
collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali
fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del
contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998,
compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai
sottoindicati dirigenti sindacali :
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma
1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970 ;
- componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10,
comma 2 ;
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non
collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei
soggetti di cui ai precedenti alinea competono i soli permessi di cui all'art.
11 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. In attesa degli accordi del comma 1 la rappresentatività delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto , esclusivamente al
fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali, sarà accertata
in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto
dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
ART. 10
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è
costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, appositamente
individuati dall'azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9,
comma 1 ;
- dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali
firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all'art. 9 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti
ruoli delle parti non implicando l'obbligo di addivenire a un accordo nelle
materie previste dall'art. 4, comma 3. Le parti, comunque, compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 12
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29 del 1993
o quelle previste dall'art. 5, per i contratti collettivi integrativi,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere
di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le
controversie.
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 13
Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti
1. L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha
come presupposto l'espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste
dai DD. PP.RR. 483 e 484 del 1997.
2. L'assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come
presupposto l'espletamento delle procedure selettive richiamate dall'art. 16 del
CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonchè
quelle individuate dall'art. 15 septies del dlgs. 502/1992.
3. L'assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei
dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative
comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono
comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo
determinato;
c) area e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell'art. 27,
obiettivi generali da conseguire, durata dell'incarico stesso che è sempre a
termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti
deputati alle stesse.
e) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed
incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 35 lett. A) ;
- voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 35 lett. B) ove
spettanti.
f) indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione.
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato
dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle
procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il
presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L'azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto
individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta
dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Nei contratti individuali di lavoro stipulati per i dirigenti del ruolo
sanitario dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di
esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di
dar luogo alla stipulazione del contratto. In ogni caso, indipendentemente dal
ruolo di appartenenza, il dirigente, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall' art. 19, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.lgs.
n. 29 del 1993, dalla legge 662/1996 e dall'art. 72 L. 448/1998. Nell'ipotesi in
cui l'azienda , nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il
contratto individuale senza l'inserimento della predetta clausola, agli effetti
dell'opzione si applica l'art. 15.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l'azienda comunica di non
dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Per i dirigenti del ruolo sanitario il contratto individuale deve essere
sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di
direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il
dirigente è già in servizio presso l'azienda ovvero di conferimento
dell'incarico di direttore dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis del dlgs
502/1992. Analogamente si procede per i dirigenti degli altri ruoli, ai sensi
dell'art. 29, commi 1 e 2.
10. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di
prova, è integrato, con le modalità del comma 11, con le ulteriori
specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28.
11. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del
contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente
comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso.
12. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire
clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART. 14
Periodo di prova
1. L'art. 15 del CCNL del 5 dicembre 1996 , anche in relazione
all'istituzione del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria è così
sostituito:
"1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di
dirigente o coloro che - già dirigenti sanitari della stessa o altra azienda o
ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area e disciplina di
appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal
periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì,
esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è
stata unificata ai sensi dell'art. 18 del dlgs 502/1992".
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi
dell'art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 24, comma 1
del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la
retribuzione viene corrisposta fino all'u'timo giorno di effettivo servizio;
spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima
mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto,
durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali
senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato
superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra
nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche
in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito
l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure
previste dall'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992. In tali casi può trovare
applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma 6.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 15
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario assunti a tempo
indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i
casi di mobilità di cui all'art. 20, i quali non dando luogo a novazione del
rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del
trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a
tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in
servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del
rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di
direzione di struttura.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti
che alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
3. I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per
l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria possono passare, a
domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i
dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all'azienda l'opzione in ordine
al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto
termine vale come assenso per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio
al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell'opzione all'esercizio della
libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31
dicembre di ogni anno, con le modalità dell'art. 48.
5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del
dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico
attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di
appartenenza.
6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto
l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria comporta totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli
obiettivi programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i
dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei
responsabili di struttura, negoziano con le équipes interessate i volumi e le
tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono
tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
ART.16
Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i
dirigenti dei quattro ruoli titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 27,
comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il
proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6,
comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle
esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico
affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare
per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe
ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996
nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è
concordato con le procedure e per gli effetti dell'art. 62, comma 6 citato.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per
favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate
all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai
commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure di cui al comma 7
dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1,
quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali
l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la
ricerca finalizzata, ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo
sanitario, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei
normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per
impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma
1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in
ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza
e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5. Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i
particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la
presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto
dell'organizzazione del lavoro in caso di équipes pluriprofessionali, ai sensi
dell'art. 18 del CCNL 5.12.1996. Con l'articolazione del normale orario di
lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti
dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano nel medesimo periodo orario.
6. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II
livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 .
7. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente
dall'esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e
di pronta disponibilità previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL del 5 dicembre
1996.
ART 17
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
CAPO III
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART. 18
Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore
di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente
individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre
articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione
ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico
di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad
altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo,
indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa,
che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero
di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di
appartenenza ;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che,
limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa
concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali , riguarda
tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici
che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo
livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice .
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di
lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo
strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997
ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi,
prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia
dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di
incarico di direttore generale o direttore amministrativo e di direttore dei
servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - della stessa o di altra
azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e
della legge 816/1984 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda
applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto
di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa
concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come
integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è
quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente
contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili.
Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo
ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro
in servizio , il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed
è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come
mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico
della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai
sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due
mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo,
al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la
sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si
provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per
tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno.
L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati .
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi
precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad
altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è
disapplicato l'art. 55 del DPR. 384/1990. Entro il medesimo termine le aziende
possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri
ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.
ART. 19
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia
formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per
le assenze per malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non
si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5
dicembre 1996..
4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a
riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta,
anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai
sensi dell'art. 15 e segg. del dlgs 502/1992.
7. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dirigente già a tempo
indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità
europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è
concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche
nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.
8. E' disapplicato l'art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996.
CAPO IV
MOBILITA'
ART. 20
Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in
presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che
abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e
nel rispetto del ruolo ed - ove previsto - della disciplina di appartenenza del
dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso
entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo
personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di
cui all'art. 27, comma 1 lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque
anni di attività, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle
valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni.
Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28 comma 5.
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la
perdita di tale incarico. L'azienda di destinazione provvederà all'affidamento
al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall'art. 27,
comma 1 lett.b) e c), tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di
direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con
le procedure dell'art. 29, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei
dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le
amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E' confermata l'applicazione del comma 16 dell'art. 36 del CCNL del 5
dicembre 1996.
7. Sono disapplicati gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 ed il comma 10
dell'art. 38 del CCNL del 5 dicembre 1996.
ART. 21
Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando tra aziende ed enti del comparto
anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso
comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il
consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico
l'azienda o l'amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto
per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono
considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il
quale sia in corso il periodo di prova, purchè la conseguente esperienza
professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa
individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne
formalizzeranno l'avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dirigente può chiedere un comando
finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e
laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano
dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due
anni nel quinquennio, ferma restando l'anzianità di servizio maturata nel
periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento
di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari , al dirigente
comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei
mesi , il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 22
Risoluzione consensuale
1. L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile
prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di
riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio
derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali,
dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con
la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di
concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B).
4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può erogare una indennità
supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo
bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24
mensilità comprensive: dello stipendio tabellare, dell' indennità integrativa
speciale, dell' indennità di esclusività del rapporto ove in godimento, degli
assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove
spettanti nonchè della retribuzione di posizione complessiva in atto.
ART. 23
Comitato dei Garanti
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso
ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti , composto da tre membri,
chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle
aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure
previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente
contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità
dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con
specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori
dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito
l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l'altro
esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Regione. In
mancanza di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione
- tra i designati - nei dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese
dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i
componenti supplenti.
5. Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere
espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
termine decorso il quale l'azienda può procedere al recesso.
6. Il comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono
rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del presente contratto
sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del
Comitato dei Garanti, decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure
dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.
CAPO VI
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
ART. 24
Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese
le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze
derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività,
ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo
le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura
assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione
paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione,
attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che
consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di
accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo
le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.
3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le
modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento
ed i sistemi dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti .
Il fondo sarà costituito - come base - da apporti economici prestabiliti dalla
Commissione a carico delle singole aziende e finanziati con le risorse già
destinate alla copertura assicurativa ed in misura media pro- capite di L 50.000
mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a
carico dei dirigenti interessati, per la copertura di ulteriori rischi non
coperti dalla polizza generale.
4. La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto.
5. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto
salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed
autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.
6. La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo
di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del
medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
7. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o di decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
8. I massimali delle polizze di cui al comma 7 non possono eccedere quelli
previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
9. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici, per morte o esiti di
lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di
quelle previste dal presente articolo sono detratti - sino alla concorrenza -
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
10. Sono disapplicati l'art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR
384/1990.
ART. 25
Patrocinio legale
1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei
confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento
del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico,
a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin
dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo
assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per
il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in
sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i
relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di
conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle
spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico
qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere
inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche
nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato
possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.
TITOLO IV
INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
CAPO I
INCARICHI DIRIGENZIALI
ART. 26
Graduazione delle funzioni
1. L'art. 50 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo alla graduazione delle
funzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione dei
dirigenti è confermato salvo per i commi 4 e 6 che sono sostituiti dai seguenti
:
"4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono
le varie tipologie di incarico - è effettuata dalle aziende con le modalità
indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla
situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura
o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del
DPR 384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle fasce
previste dagli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la
corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è
conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica
secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B)."
"6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli
seguenti del presente capo entra in vigore con il contratto e presuppone,
altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le
seguenti innovazioni:
a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal dlgs. 29/1993;
b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali
ai sensi del dlgs. 229/1999;
c) l'applicazione del dlgs. 286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto
stesso."
ART. 27
Tipologie di incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area
negoziale sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso
l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio
ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio, e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque
anni di attivi-
tà.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è
una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione
degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo
aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3. Per "struttura" si intende l'articolazione interna dell'azienda
alla quale è attribuita con l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del
d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o
finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento previsto dall'art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del
1992 e del conseguente atto aziendale - nell'ambito del ruolo sanitario si
considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II
livello e per i dirigenti degli altri ruoli quelle afferenti gli incarichi di
cui all'art. 54, comma 1, fascia a) del CCNL del 5 dicembre 1996.
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture
individuate dall'azienda per l'attuazione di processi organizzativi integrati. I
Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati,
funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende,
svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse
di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. I
Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture
semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall'azienda, ai sensi dell'art. 3
quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria
relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi
sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all'assolvimento delle
funzioni attribuite con contabilità separata all'interno del bilancio
aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della
struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate
della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono
articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate
competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali - quantitative
complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di
riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza
all'interno dell a struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo
di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico - funzionale
di base - ove previsto - nella disciplina o professionalità di appartenenza.
10. Sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1,
lett. b), c) e d), corrispondono per tutti i ruoli, nell'ordine, a quelli
previsti dall'art. 54, comma 1, fascia b) ed a quelli di cui all' art. 55 fasce
a) e b) del CCNL 5 dicembre 1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia
all'allegato n. 1.
11. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nell'ambito del
ruolo sanitario sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo. Ai dirigenti che abbiano optato per l'attività libero-professionale
extramuraria, si applica quanto previsto dall'art. 45.
12. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà
essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di
indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell'art. 3 del dlgs
29/1993. A tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il
principio dell'art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall'art. 62 del CCNL 5
dicembre 1996.
ART. 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono
conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di
autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della
struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione
delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i
momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502
del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del
dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di
prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale
stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti del comma 1 , dopo cinque anni di attività sono conferibili
incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi,
di verifica e di controllo.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a
seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del
responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per
quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono
conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si
considerano tali tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente,
l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 7.
5. Ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il
periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d)
sono conferibili con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a
quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario e definite ai sensi
dell'art. 31, comma 4. I criteri generali per il conferimento sono quelli
previsti dal comma 7.
6. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del
5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui all'art.
27 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la
natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri
aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di
tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica
l'art. 13, comma 11.
7. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui
all'art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in
base alle modalità di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo ;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo
dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o
professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti
incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio,
ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate;
f) del criterio della rotazione ove applicabile.
g) che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art.
2103, comma 1, del C.C.
8. In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla
base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 - dai
direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne
interessati.
9. Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in
via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli
incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione,
sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art.
10, comma 2.
10. Gli incarichi dei commi 1, 3 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed hanno
una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni - comunicata
all'atto del conferimento - con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi
è connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le
modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento
del predetto limite.
11. I dirigenti sanitari il cui incarico sia in corso all'entrata in vigore del
presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a
verifica, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine
del triennio dal conferimento dell'incarico stesso. Analogamente si procede per
gli altri dirigenti sulla base delle modalità di verifica indicate al comma 5.
12. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a
seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art.
34, secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
ART. 29
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti
sanitari con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero
stabilito dall'atto aziendale, ed ai dirigenti degli altri ruoli nel limite e
con le modalità da definirsi nel medesimo atto, fatto salvo quanto previsto nel
periodo transitorio dall'art. 27, comma 4.
2. Il contratto individuale disciplina la tipologia dell'incarico, la durata, il
trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le
risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate
con le procedure previste dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica
previste dall'art. dall'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art.
31 del presente contratto per tutti i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola
prevista dall'art. 28, comma 10, ultimo periodo.
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per :
· il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i
requisiti richiesti - tra i quali - quello dell' esperienza professionale ed il
positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle
previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale
tipologia, conferibili a decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto, l'esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a
cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente contratto, in via alternativa e
fatti salvi i processi di mobilità di cui all'art. 20, la mancanza della
predetta esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di
formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dalle
aziende, nell'ambito dei criteri di cui al presente comma. Sono fatti salvi gli
incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 54, lett. a) del CCNL 5 dicembre
1996.
· la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo
conto delle verifiche che per i dirigenti del ruolo sanitario sono quelle
previste dall'art. 31, comma 2 e per tutti gli altri quelle individuate ai sensi
della stessa norma, comma 4 . I criteri dell'art. 28, comma 7 sono integrati da
elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con
particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla
capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito
dell'organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le
risorse assegnate.
· la revoca, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o
l'inosservanza delle direttive impartite, che avviene con atto scritto e
motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34.
5. I criteri del comma 4, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i
ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del dlgs.
502/1992.
7. Gli incarichi di direttore di distretto - ove di struttura complessa - sono
conferiti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del dlgs.
502/1992.
ART. 30
Norma transitoria
per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello
1. I dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello che alla data del 31
luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico
quinquennale, ma al termine indicato dall'art. 15 abbiano optato per il rapporto
di lavoro esclusivo, entro il 30 aprile 2000 possono chiedere di essere
sottoposti a verifica per l'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
2. La verifica è disposta dall'azienda entro il 30 giugno 2000 ed è svolta
sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 7 e 29, comma 4 - secondo
alinea - entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da parte della
Commissione prevista dall'art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive
modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano
l'incarico di direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il
trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare,
dall'art. 39, comma 1 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati
nell'incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica
anche la clausola di cui all' art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi,
ove ne sussistano le condizioni.
5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio
2001 , è conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall'art. 27,
comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di
dirigente. Il trattamento economico è quello previsto dall'art. 39, comma 1,
mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell'incarico
conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non
chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di
direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30
aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato
per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati
nell'incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione
quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento
economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione
dell'art. 50.
CAPO II
Verifica e valutazione dei dirigenti
ART. 31
Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti del ruolo sanitario ai
sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992 sono:
a) il Collegio tecnico ;
b) il nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica:
a) delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di
tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza
triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o
semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al
termine del primo quinquennio di servizio.
3. L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di
struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera
a), in relazione agli obiettivi ,
4. La verifica dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo
di cui al comma 1, lettera a) viene effettuata, ai sensi dell'art. 28, comma 4,
dagli appositi organismi che le aziende ed enti provvedono ad individuare, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del contratto, per armonizzare il sistema di
valutazione dei dirigenti interessati - anche ai fini del conferimento e
conferma degli incarichi - a quello previsto per i dirigenti del ruolo
sanitario, con le medesime cadenze previste dal comma 2 . I dirigenti dei
medesimi ruoli con incarico di direzione di struttura complessa sono, altresì,
soggetti alla verifica annuale dell'organismo di cui al comma 1 lettera b).
5. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente
assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999,
definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i
processi di valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare
riguardo ai soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei
dirigenti al fine di fornire agli organismi di cui al comma 1. gli elementi
necessari alla verifica loro demandata .
6. L'organismo di cui al comma 1 lettera b) opera sino alla eventuale
applicazione, da parte delle aziende, dell'art. 10, comma 4 del dlgs 286/1999.
7. In prima applicazione il triennio per le verifiche di cui al comma 2 lett.
a) decorre dall'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, fatti salvi i casi degli
incarichi in scadenza prima di tale termine, ivi comprese le verifiche dopo il
primo quinquennio di attività. Il triennio per le successive verifiche del
dirigente scatta dopo l'effettuazione dell'ultima.
ART. 32
La valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti
medesimi.
2. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica
sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti
dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione delle Aziende
sanitarie per la conferma ed il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.
3 Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi
di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle
competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di
gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui all'art. 31, commi 4 e 5.
Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i
soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
4. Le procedure di valutazione del comma 3 devono essere improntate ai seguenti
principi:
a) trasparenza dei criteri e dei risultati;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la
comunicazione
ed il contraddittorio.
c) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza
effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è
chiamato a
pronunciarsi;
5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre gli obiettivi
specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di
verifica dei risultati, è costituito, in linea di principio, dai seguenti
elementi, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del
comma 3:
a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multiprofessionale
nell'organizzazione dipartimentale;
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle
attività e qualità dell'apporto specifico;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti
contrattuali;
d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza
delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità
dei servizi, alla semplificazione e snellimento delle procedure nell'attività
amministrativa in particolare per l'acquisizione di beni e servizi o nel
reclutamento del personale;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e
procedimentali nonché i conseguenti processi formativi e la selezione del
personale;
f) raggiungimento del minimo di credito formativo, ai sensi dell'art. 16 ter,
comma 2 del dlgs 502/1992 non appena operativo - per i dirigenti sanitari - e
per quelli degli altri ruoli di quanto stabilito in materia dai programmi
aziendali;
g) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati in relazione alle
attività dei vari ruoli;
h) rispetto del codice di comportamento allegato al CCNL del 5 dicembre 1996.
6. La valutazione annuale dei dirigenti da parte del nucleo di valutazione ha le
finalità previste dall'art. 31, comma 3, lettere a) e b).
7. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i
dirigenti di struttura complessa o semplice - ove ne ricorrano le condizioni -
deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e
strumentali effettivamente assegnate nonché tutte le funzioni delegate ai sensi
dell'atto aziendale nonché la valutazione dei modelli di organizzazione
adottati per il raggiungimento degli obiettivi, mentre per gli altri dirigenti
concerne l'osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l'impegno e la
disponibilità correlati alla articolazione dell'orario di lavoro rispetto al
raggiungimento degli obiettivi.
ART. 33
Effetti della valutazione
1. L'esito positivo della valutazione triennale e quella al termine
dell'incarico costituisce per tutti i dirigenti condizione, ai sensi del comma 5
dell'art. 15 del D.Lgs. 229/99, per la conferma od il conferimento di nuovi
incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
2. L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del
quinto anno può comportare l'attribuzione di incarichi di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di
verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
3. L'esito positivo della verifica annuale di cui all'art. 31, comma 3 comporta
l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato concordata secondo
le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996. Per i
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa essa concorre anche
alla formazione della valutazione di cui al comma 1.
ART. 34
Effetti della valutazione negativa
1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei processi
di valutazione dell'art. 32, prima della formulazione del giudizio negativo,
deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le
controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti come
definiti a livello aziendale comporta l'assunzione di provvedimenti che, in
applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b) all'entità degli scostamenti rilevati.
3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice,
l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle
procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai
risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può
determinare :
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi
nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c), di valore economico inferiore a quello
in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del ruolo
sanitario la revoca del relativo incarico comporta l' attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;
c) in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata,
la revoca dell'incarico conferito ai sensi della lettera b) e conferimento di
uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore
economico inferiore a quello revocato;
4. I dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa che, comunque,
al termine del periodo di incarico non superino positivamente la verifica per la
conferma dello stesso, fatto salvo il caso di recesso dal rapporto di lavoro,
sono mantenuti in servizio con altro incarico tra quelli professionali
ricompresi nell'art.27, lett. b) o c), congelando contestualmente un posto di
dirigente.
5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27,
comma 1 lett. c), l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a
seguito delle procedure di valutazione e dovuto alla inosservanza delle
direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art 32, comma 5, può
determinare :
a) perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato;
b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti
dall'art. 27 comma 1 lett. c), di valore economico inferiore, ai sensi del CCNL
1 luglio 1997 ;
c) in caso di responsabilità grave e reiterata, ulteriore applicazione del
punto b);
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione.
7. In presenza di valutazione negativa - annuale, triennale ed al termine
dell'incarico - definita in base ad elementi di particolare gravità, anche
estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso
dell'azienda previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23.
PARTE II
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
ART. 35
Struttura della retribuzione dei dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti
voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente
percepita;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla
tabella 1 allegata al CCNL del 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997;
5) assegno personale ove spettante ai sensi del presente contratto.
Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO
1) retribuzione di posizione parte variabile eccedente il minimo contrattuale
previsto dalla tabella citata al punto 4 lett. A), sulla base della graduazione
delle funzioni, ove spettante;
2) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del CCNL 5.12.1996
;
3) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante ;
4) specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale, ai
sensi dell'art. 39, comma 2;
5) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi
dell'art. 41.
2. I successivi Capi dal II al Capo IV sono distinti con riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario - esclusivo o non ovvero ad esaurimento. Il trattamento economico previsto dal Capo II è applicabile a tutti i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO
CON RAPPORTO ESCLUSIVO E
DEI DIRIGENTI
DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
ART. 36
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo
1. Dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 l'incremento mensile lordo degli
stipendi tabellari previsti per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico,
amministrativo dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, come
rideterminati per il II biennio economico 1996 - 1997, dal relativo contratto in
pari data, è di L. 73.000. Dal 1 giugno 1999 l'incremento mensile lordo è di
L. 136.000 e riassorbe il precedente.
2. A decorrere dal 1 novembre 1998, lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilità, dei dirigenti del comma 1 è stabilito in L. 36.876.000 e dal 1
giugno 1999 in L. 37.632.000.
3. Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996 , fatte
salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei
dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
ART. 37
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo
sanitario
1. Dal 1° novembre 1998 al 31 maggio 1999 gli incrementi mensili lordi degli
stipendi tabellari previsti per i dirigenti sanitari dagli artt. 42, 43, 44 e 45
del CCNL 5 dicembre 1996, come rideterminati per il II biennio economico 1996 -
1997, dal relativo contratto in pari data, sono i seguenti :
- dirigenti di II livello L. 92.000
- dirigenti di I livello L. 73.000
2. Dal 1 giugno 1999 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento
mensile lordo sottoindicato, che riassorbe il precedente:
- dirigenti di II livello L. 172.000
- dirigenti di I livello L. 136.000
3. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti di
cui al comma 1, è così stabilito:
Dal 1 novembre 1998 dal 1 giugno 1999
- dirigente di II livello : L. 49.104.000 L. 50.064.000.
- dirigente già di I livello : L. 36.876.000 L. 37.632.000.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, a decorrere dal 31 luglio 1999,
data di entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, essendo la dirigenza sanitaria
collocata in un ruolo unico lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici
mensilità per tutti i dirigenti anche assunti con incarico di direzione di
struttura complessa, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente
alla entrata in vigore del d.lgs. 229/1999, è fissato in L. 37.632.000.
5. Sono disapplicati gli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL 5 dicembre 1996, fatte
salve le parti in cui siano previsti, per effetto del primo inquadramento dei
dirigenti, assegni personali pensionabili e non riassorbibili.
ART. 38
Indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari
1. L'indennità integrativa speciale per il ruolo unico dei dirigenti
sanitari, ivi compresi quelli dell'art. 37, comma 4 è fissata in L. 13.908.000
annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
2. La disposizione del presente articolo decorre dal 1 agosto 1999.
ART. 39
Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario
1. Per i dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello - anche ad incarico
quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti successivamente come
tali o come responsabili di struttura complessa a seguito di avviso pubblicato -
ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 17 comma 2 del
d.lgs. 229/1999 - in G.U. entro il 31 luglio 1999 , il trattamento economico
stipendiale per dodici mensilità - dal 1 agosto 1999 - è cosi articolato:
a) stipendio tabellare annuo lordo nella misura stabilita dall'art. 37 comma 4,
pari a L 37.632.000;
b) assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di L.
13.240.000, pari alla differenza tra gli stipendi tabellari indicati nell'art.
37,commi 3 primo alinea e 4, comprensivo della differenza tra il valore
dell'indennità integrativa dei dirigenti di ex II livello ed ex I livello
fissata dall'art. 38 . L'assegno è corrisposto per tredici mensilità.
2. Ai dirigenti, già di II livello, assunti con incarico quinquennale ai sensi
del revidente art. 15 del d.lgs. 502/1992 ed a quelli che avevano optato per
tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento
economico in atto goduto, con le medesime caratteristiche e natura previste
dall'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996, fatta salva l'applicazione dell'art. 34.
3. Le garanzie dei commi 1 e 2 operano nei confronti dei medesimi dirigenti
anche nel caso di loro assunzione - senza soluzione di continuità - per
conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in altra azienda
successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. In tal caso non
viene corrisposta l'indennità di cui all'art. 41, comma 1, fatto salvo quanto
previsto dall'ultimo periodo della stessa clausola.
4. All'atto della cessazione dal servizio, l'assegno di cui al comma 1 lettera
b) e lo specifico trattamento economico del comma 2- nella misura intera in
ragione d'anno -. confluiscono nel fondo dell'art. 50. Tale norma si applica
anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi vacanti dal 1 gennaio
1998. Le risorse già destinate allo specifico trattamento di cui al comma 2,
per i dirigenti di struttura complessa indicati nell'art. 30, la cui domanda di
opzione per l'incarico quinquennale fosse ancora in corso al 31 luglio 1999, al
superamento della verifica, sono finalizzate, nella misura minima lorda annua di
L. 3.230.000, all'incremento della retribuzione di posizione - parte variabile -
con decorrenza dalla data di superamento della verifica stessa, nei limiti della
disponibilità del fondo di cui all'art. 50. Qualora, invece, l'azienda abbia
attribuito ai dirigenti dell'art. 30 l'incarico quinquennale dopo il 31 luglio
1999, corrispondendo lo specifico trattamento economico, esso rimane consolidato
nella retribuzione di posizione - parte variabile - nella misura minima e, per
la parte eccedente, viene riassorbito con i successivi incrementi della stessa,
a condizione che il dirigente chieda e superi la verifica di cui all'art. 30.
5. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assunti con
avviso pubblicato in G.U. dopo l'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, il
trattamento economico viene rideterminato ai sensi degli artt. 37, comma 4 e 38,
senza assegni personali ma con l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art.
41.
6. L'art. 56 del CCNL del 5 dicembre 1996 è disapplicato.
ART. 40
La retribuzione di posizione dei dirigenti
1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico
dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista
dall'art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli
stessi conferito.
2. La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa ed una variabile
e compete per tredici mensilità.
3. La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita al dirigente
nella misura in atto goduta in caso di mobilità o trasferimento, anche per
vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del
1992.
4. La componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo è
mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 34, operando gli effetti della
valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di
posizione.
5. In prima applicazione del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL 1
luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione di
posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio all'
entrata in vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella tabella all.
1 del CCNL in pari data, relativo al II biennio economico, secondo le posizioni
funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella
indicata nel comma 5 non è modificabile, mentre l'incremento della componente
variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della
graduazione delle funzioni di cui all'art. 26, è competenza delle singole
aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. Di
conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il
principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si
colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce
economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di
corrispondenza allegato 1 al presente contratto.
7. Il valore economico complessivo dell'incarico determinato ai sensi del comma
6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota
aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di
funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile
rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore
economico complessivo.
8. Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente
svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni
positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli
artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico.
9. Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di
incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano -
secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di
posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una
maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di
appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10. I valori massimi delle fasce di cui agli art. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre
1996 sono così rideterminati:
Fascia a) dell'art. 54: L. 80.000.000
Fascia b) dell'art. 54: L. 70.000.000
Fascia a) dell'art. 55: L. 70.000.000
Fascia b) dell'art. 55: L. 45.000.000
11 . Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali le aziende non abbiano già
conferito un incarico diverso, la retribuzione di posizione minima contrattuale
è confermata per il biennio 1998 - 1999 nei valori previsti dalla tabella
allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 -1997,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1 lett. a).
12. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti -
fissa e variabile - in applicazione del presente articolo si provvede con il
fondo di cui all' art. 50. Alla maggiorazione di cui al comma 9 le aziende
provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.
ART. 41
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario dell'art. 37 comma 4, assunti con
incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla retribuzione di
posizione - a decorrere dal 1 agosto 1999 compete un'indennità di incarico
annua lorda, fissa e ricorrente del valore di L. 13.240.000 per tredici
mensilità incrementabili anche gradualmente sino a 18.263.000 in presenza della
relativa disponibilità nel fondo di cui all'art. 50, comma 2, per armonizzarla
con quella della dirigenza dell'area medico - veterinaria. Tale indennità,
nella misura ridotta di L. 5.023.000, compete anche ai dirigenti di cui all'art.
39, comma 1 con incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art.
27, comma 4, ed è corrisposta gradualmente con le medesime cadenze temporali,
misure e modalità degli incrementi di cui al periodo precedente.
2. L'indennità del comma 1, primo periodo, compete, dal 31 dicembre 1999, ai
dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con incarico di
direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 54, comma 1 fascia a) del
CCNL del 5 dicembre 1996, richiamato nell'art. 27 comma 4. Gli incrementi sino
al raggiungimento del valore massimo di 18.263.000 vengono corrisposti con le
medesime modalità previste nella clausola precedente, in presenza della
relativa disponibilità nel fondo di cui all'art. 50, comma 3. Detta indennità
assorbe il maturato economico dell'art. 44, comma 2, lett. b) del CCNL 5
dicembre 1996, eventualmente in godimento.
3. L' indennità dei commi 1 e 2 non è più corrisposta in caso di mancato
rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa. In tal caso
esclusivamente ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
viene ripristinato il maturato economico di cui al comma 2 ove fosse stato
precedentemente goduto.
4. L'indennità, all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di
mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente
attribuita al fondo stesso , nella misura intera, in ragione d'anno.
ART. 42
Equiparazione
1. Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della
retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre 1996 - secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti dei quattro
ruoli di ex IX livello, qualificato e non, del DPR 384/1990 - in servizio al 5
dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa
la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con
l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale
dall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992 o nell'unico livello di cui all'art. 26
del dlgs. 29/1993.
2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio
economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere
definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza. A tal fine
le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili
nel biennio economico 2000 - 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo
contratto, prevedendo sin d'ora che per un corretto finanziamento dei fondi di
ciascuna azienda si provvederà, con le procedure dell'art. 7, lett. c) alla
loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio
la definizione del trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario,
assunti dal 6 dicembre 1996 in poi , al termine del quinquennio di cui all'art.
28, comma 3. La disposizione si applica ai dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, a condizione che siano stati adottati i medesimi
meccanismi di verifica dei dirigenti sanitari, ai sensi dell'art. 31, comma 4.
ART. 43
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs
229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario
nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso
atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con
decorrenza da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 -2001 in
ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità
per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario. Per una
corretta distribuzione delle risorse tra aziende si procederà secondo le
modalità previste dall'art. 7, comma 1, lett. d).
2. Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro
esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla
permanenza stabile nell' attuale quadro normativo del presente sistema di
incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute
dovessero modificare l'esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti
economici, il contratto - per la presente parte - sarà immediatamente
disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale
punto entro 30 giorni. Resta fermo , in ogni caso , il mantenimento
dell'indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto
normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusività del rapporto di
lavoro.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RAPPORTI DI LAVORO AD ESAURIMENTO
ART. 44
Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
1. I rapporti di lavoro a tempo parziale in corso dei dirigenti del ruolo
sanitario gia di I e II livello, sono soppressi con le modalità di
realizzazione di cui ai seguenti commi anche per dare attuazione all'art. 20,
comma 3, punto 18 bis della legge 488/1999 circa la riconduzione dei dirigenti
ad un rapporto di lavoro unico per quanto attiene l'orario secondo le
disposizioni degli artt. 16 e 17.
2. Il passaggio al rapporto unico - per i dirigenti del comma 1 che abbiano
optato per il rapporto di lavoro esclusivo - è portato a termine entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, attribuendo agli stessi:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti
dall'art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa nella misura prevista dall'art. 38;
c) ai dirigenti già di II livello ai quali sia mantenuto l'incarico di
direzione di struttura complessa a seguito della verifica di cui all'art. 30
l'indennità di incarico prevista dall'art. 41, senza alcun assegno personale.
Per coloro che avevano optato per il rapporto quinquennale è mantenuto lo
specifico trattamento in godimento.
d) l'indennità di esclusività di rapporto nella misura spettante;
e) la retribuzione di posizione definita aziendalmente in relazione all'incarico
affidato;
f) la retribuzione di risultato, ove spettante.
Per i dirigenti già di II livello che non avessero optato per l'incarico
quinquennale entro il 31 luglio 1999, si applica anche l'art. 30.
3. Per i dirigenti sanitari che non abbiano optato per il rapporto di lavoro
esclusivo entro il 14 marzo 2000 - il passaggio avviene - con decorrenza
dall'opzione - anche successivamente, con l'attribuzione del trattamento
economico previsto dal comma 2 con esclusione della lettera c).
4. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene
improrogabilmente entro il 1 dicembre 2001 anche per coloro che non dovessero
optare per il rapporto. In tale caso a detti dirigenti è attribuito:
a) il trattamento economico tabellare previsto per i corrispondenti dirigenti
dall'art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa in godimento e nella misura prevista per il rapporto
di lavoro in atto ;
c) la retribuzione di posizione definita con le regole di cui all'art. 40.
5. Le aziende fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo
congelando - in misura corrispondente alla spesa - le assunzioni per posti
vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto
conto del maggior numero di ore di lavoro effettuate per l'adeguamento del
relativo orario.
CAPO IV
INCARICHI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
DEL RUOLO SANITARIO CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
ART. 45
Incarichi
1. Ai dirigenti sanitari già di I e II livello che entro il termine del 14
marzo 2000 hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo gli incarichi di
direzione di struttura semplice o complessa già conferiti, sono revocati con
effetto dal 15 marzo 2000.
2. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 30, i dirigenti di II livello con
rapporto quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo sono
confermati negli incarichi di direzione di struttura complessa loro conferiti
sino al 30 giugno 2000. Agli interessati a decorrere dal 1 luglio 2000 dovrà
essere conferito uno degli incarichi di cui all'art. 27 comma 1, lett. c).
3. In applicazione del comma 2 per tutti i dirigenti già di II livello,
l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta l'indisponibilità di
un posto di dirigente .
4. I dirigenti del comma 1 non possono svolgere attività libero-professionale
intramuraria.
5. I dirigenti di cui al presente articolo possono revocare l'opzione per
l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31
dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo.
ART. 46
Trattamento economico fondamentale
1. Ai dirigenti di cui all'art. 45, comma 1, ivi compresi i dirigenti di ex
II livello ad incarico quinquennale che abbiano optato per il rapporto di lavoro
non esclusivo spettano:
a) il trattamento economico tabellare dell'art. 37, comma 4;
b) l'indennità integrativa speciale prevista dall' art. 38 ;
c) per i dirigenti sanitari già di II livello l'assegno personale previsto
dall'art. 39;
d) le altre voci previste dall' art. 35 lettera A) ove spettanti.
2. All'atto della cessazione dal servizio, gli assegni di cui al comma 1 lettera
c), nella misura intera in ragione d'anno - confluiscono nel fondo dell'art. 50.
Tale norma si applica anche per le risorse lasciate disponibili per posti resisi
vacanti dall' 1 gennaio 1998.
ART. 47
Retribuzione di posizione e di risultato
1. La retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari già di I e II
livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così costituita:
a) componente fissa di cui alla tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio economico 1996 - 1997, nella misura ridotta del 15% in applicazione
dell'art.1, comma 12 della legge 662/1996 .
b) parte variabile in godimento ridotta del 50% .
2. Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in
ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie
previste dall'art. 40.
3. Ai dirigenti sanitari già di II livello ad incarico quinquennale di cui agli
artt. 44, comma 3 e 45 comma 2 non compete più lo specifico trattamento
economico attribuito ai sensi dell'art. 56 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal 1
luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6. Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al
finanziamento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 43 e, pertanto, i
fondi di provenienza delle voci citate - artt. 50 e 52 - sono conseguentemente
ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo di cui
all'art. 50.
7. Le aziende provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai
dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli
opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente
per lo specifico trattamento economico è consentita l'eventuale rateizzazione i
non più di sei soluzioni mensili.
ART. 48
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione
per
l'attività libero professionale extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato
l'opzione per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria
compete il trattamento economico previsto dall' art. 46, con decorrenza dal 1
gennaio successivo.
2. La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell'incarico
successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all'art. 28, e
per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previste dal
DPR 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.
3. Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal
rientro essa è determinata a consuntivo.
CAPO V
ART. 49
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei Capi
dal II al IV del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio,
sull'indennità alimentare di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di risc
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonchè alla
indennità di cui art. 38, all' assegno personale previsto dall'art. 39, comma 1
ed, infine, all' indennità di cui all' art. 41.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile -
indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 - II biennio
economico 1996-1997.
TITOLO II
IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
I FONDI AZIENDALI
ART. 50
Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento,
indennità di direzione di struttura complessa
1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti nonché per l'indennità di incarico di direzione di struttura complessa e per i dirigenti del ruolo sanitario già di II livello dello specifico trattamento economico conservato a titolo personale, sono confermati i fondi previsti, rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo di pertinenza dei dirigenti sanitari è integrato con le seguenti
risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri
derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale,
concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali
prestabiliti in sede di definizione del bilancio
b) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 0,94% del monte salari
dei dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997,
da accantonare per le finalità di cui all'art. 42 ;
c) risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico.
Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei
dirigenti interessati della riorganizzazione.
d) gli assegni personali di cui all'art. 39 che confluiscono nel fondo dei
dirigenti sanitari;
e) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato
all'applicazione dell'art. 42.
3. Il fondo di pertinenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo è integrato in quota parte con le risorse di cui al comma 2
lettere a) e c) nonché dalle seguenti:
a) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 6% del minor importo
del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a
parità di funzioni, dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale dirigenziale dei tre ruoli nel rispetto dei risparmi prestabiliti in
sede di definizione del bilancio, con le procedure dell'art. 7, comma 1 lett.
c), finalizzata all'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 41, comma 2,
nella misura base;
b) maturato economico di cui all'art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre
1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all' 1,12 del monte salari
annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato;
d) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato
all'applicazione dell'art. 42.
4. Con le risorse del presente fondo, che saranno opportunamente individuate nel
biennio successivo 2000 - 2001 sarà data applicazione all' art. 42 relativo
all'equiparazione dei dirigenti di ex IX livello, qualificati e non, in servizio
al 5 dicembre 1996 a quelli di X livello non qualificato ed alla definizione
della retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con meno di cinque anni.
5. I fondi di cui al comma 1 devono essere integralmente utilizzati. Eventuali
risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi
sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente
articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
6. L'art. 61, comma 2, lett. a), terzo periodo del CCNL 5 dicembre 1996 può
ancora trovare applicazione con le stesse modalità, esclusivamente nelle
aziende che, nell'arco di vigenza del citato contratto, non ne abbiano ancora
utilizzato la facoltà in tutto o in parte sino alla concorrenza massima.
7. E' altresì confermato il fondo previsto dall'art. 59 del CCNL 5 dicembre
1996 avente il medesimo scopo di cui al presente articolo relativamente ai
dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie, il cui ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 1997. Esso è integrato con le modalità previste dai
commi 2 e 3.
8. Il fondo di cui al comma 2 è ridotto degli importi previsti dall'art. 47,
comma 6. Tutti i riferimenti al "monte salari 1997" effettuati nel
presente contratto sono da intendersi al netto degli oneri riflessi.
ART. 51
Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. É confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a
determinate condizioni lavorative, già previsto dall'art. 60 del CCNL 5
dicembre 1996, il cui ammontare è quello consolidato al 31.12.1997.
2. Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le
disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste
dall'art. 60, del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la
misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità
dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento
temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di
risultato o di posizione.
3. E' confermata l'abrogazione dell'istituto dello straordinario per i dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo indipendentemente
dall'incarico, nonché per i dirigenti del ruolo sanitario limitatamente a
quelli con incarico di direzione di struttura complessa.
4. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati
dall'azienda con riguardo agli istituti dell'orario di lavoro, servizi di
guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà
integrare il fondo di cui all'art. 50, commi 2 e 3, ovvero destinare i relativi
risparmi a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità
tuttora fissato nella quota minima di L 40.000. L'eventuale trasferimento nel
fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile.
5. E' abrogato l'art. 51, comma 2 del DP R. 384/1990.
ART. 52
Fondo della retribuzione di risultato e
premio per la qualità della prestazione individuale
1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente
destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati
raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il
conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la
disciplina prevista negli articoli 61, 62, 63 e per le IPAB dall'art. 65 del
CCNL 5 dicembre 1996 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
a) Fondo per la retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività
ed al miglioramento dei servizi ;
b) Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi del comma 2 sono formati
dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre 1997, ai
sensi dell'art. 61 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Per la formazione del fondo per la retribuzione di risultato relativa ai
livelli di produttività e miglioramento dei servizi si deve tener conto delle
seguenti precisazioni :
a) nel consolidamento del fondo non va considerato quanto connesso alle risorse
aggiuntive previste dall'art. 7, commi 1 e 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (II
biennio economico) ;
b) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno
essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o
dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di
produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
attività.
c) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel
fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a
consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51.
5. Il fondo previsto nel comma 2 lett. a) è, altresì, alimentato, annualmente,
in presenza delle seguenti condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le risorse derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge 449/1997, nella misura destinata dalle aziende alla
contrattazione integrativa e da altre disposizioni di legge che destinano una
parte di proventi delle aziende ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% -
come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997,
in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le
modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei
bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi -
correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale -
concordati tra Regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del
pareggio di bilancio entro il termine prestabilito ai sensi delle vigenti
disposizioni.
6. La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5, lett. b) è
affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in
ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla
retribuzione di risultato.
7. Le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono
favorire l'assunzione e perseguimento - da parte delle aziende - di obiettivi
strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto
ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività, alla cui
realizzazione finalizzano l'incremento del fondo di cui al comma 5 dell'1 % del
monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997. Le Regioni possono,
altresì, favorire da parte delle aziende interventi di sviluppo occupazionale o
interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni
tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla
realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello
stesso fondo pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997. La presente
clausola è valida sino al 31 dicembre 1999, data successivamente alla quale per
i dirigenti del ruolo sanitario le predette risorse aggiuntive regionali sono
assegnate al finanziamento dell' indennità di esclusività del rapporto di
lavoro e per i dirigenti degli altri ruoli all'equiparazione. Il fondo di cui al
presente articolo, inoltre, per la parte di spettanza dei dirigenti sanitari è
decurtato delle risorse indicate nell'art. 47, comma 6.
8. É confermato l'art. 64 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo agli onorari e
compensi di natura professionale dei dirigenti avvocati e procuratori.
ART. 53
Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche
1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni,
rideterminano, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione
dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la
formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la
predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo
congruo , con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore
delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett.
A) punto 5 come già previsto dall'art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996; delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione
del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai
dirigenti da assumere; dell'indennità di cui all'art. 41 e - per i dirigenti
sanitari - dell'art. 43.
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi ad
invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio.
PARTE III
TITOLO I
LA LIBERA PROFESSIONE
CAPO I
LA LIBERA PROFESSIONE
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO
ART. 54
Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e
nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto i dirigenti del ruolo
sanitario con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività
libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso
del Collegio di direzione previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e con le
procedure indicate nell'art. 4, comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee
strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale - intra ed extra ospedaliera
- deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per
consentire ai dirigenti l' esercizio della libera professione intramuraria ai
sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive
regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre
aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali
privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività libera professionale sono
disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente
contratto
4. Per attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo
sanitario si intende l'attività che detto personale individualmente o in
èquipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi
comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day
hospital, day surgery o di ricovero nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso
collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su
libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di
assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale
di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992.
5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in
contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve
essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei
compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal
fine, l'attività libero professionale intramuraria non può, globalmente,
comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario
superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di
ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle
prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i
dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi
concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque
assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i
singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività
libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi
di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici
di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto
concordemente pattuito.
ART. 55
Tipologie di attività libero professionali
1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte
dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai
sensi dell'art. 54, comma 4.
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54, comma 4,
svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla
richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche
attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti
delle disponibilità orarie concordate.
c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del
SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le
stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste
da terzi all'azienda all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di
consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le èquipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del
comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti
allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive,
soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche
momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti
di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive
regionali in materia.
3. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate
nell'art. 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997.
L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di
attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro
o medico competente nell'ambito delle attività previste dal dlgs 626/1994, con
esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto
direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è
soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994,
n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 56
Disciplina transitoria
1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54 comma 2, l'azienda
al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza
i dirigenti sanitari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda
stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali
privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle
seguenti condizioni:
a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in
ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario
dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente,
il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite
massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che
provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli ;
d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi
sostitutive degli spazi aziendali, nella quale o nelle quali è transitoriamente
autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le
procedure di cui all'art. 54, comma 1.
2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive regionali
che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto
mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire la materia
entro nel termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di
regolamentazione regionale.
ART. 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei
proventi
1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati
nonchè al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti
dall'azienda con apposita disciplina adottata dall'azienda con le procedure
dell'art. 54, comma 1.
2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri
generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di
laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi
integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di
ricovero e day hospital di cui all'art. 55 lett. a), b) e c), la tariffa
forfettaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa
delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg.della
legge n. 488/1999;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di
laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende
e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero
professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi - pro quota -
per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.
d) Le tariffe di cui alla lett. c) non possono comunque essere determinate in
importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti
prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di
prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei
dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3,
comma 13, del d.lgs. 124/1998.
e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
f) Nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 55, comma 1,
lettere b), c) e d) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli
componenti avviene - da parte delle aziende - su indicazione dell'équipe
stessa.
g) Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 55, comma 1
lettera a) sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli ordinistici, in
contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per le attività di
cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente
h) Per le attività di cui alla lettera c) dell'art. 55, svolte in équipe, la
tariffa è definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la
determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il
contraddittorio dei medesimi.
i) un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi
dell'art. 4, comma 2 lettera G) comunque non inferiore al 5% della massa di
tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a
favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla
perequazione per le discipline del ruolo sanitario - individuate in sede di
contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio
della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può
derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio
percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo
criteri stabiliti in sede aziendale.
3. Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria.
ART. 58
Altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari
1. L'attività di consulenza dei dirigenti del ruolo sanitario, per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o
ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma
1, lett. c).
2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi,
essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento,
rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi al di
fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le
modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita
convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie
senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali
che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario
di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità
con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire
all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al
dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione
del mese successivo.
4. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina i casi in cui le
attività professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte
individualmente o in équipe , in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono
disciplinate da convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a
carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con le
modalità stabilite dalla convenzione. L'azienda con l'atto richiamato
disciplina in conformità al presente contratto : il limite massimo di attività
di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità
del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la
prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la
quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità ai criteri
indicati nell'art. 57.
5. Gli onorari per le prestazioni di cui al comma 4 sono riscossi dalla
struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività, la quale ne
rilascia ricevuta su appositi bollettari forniti dall'azienda di appartenenza
del dirigente stesso; la struttura citata, dedotte le quote di propria
spettanza, versa e all'azienda ed al dirigente le quote di loro competenza con
le cadenze previste nella convenzione.
6. L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina, infine, l'attività
professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori
dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali
e può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività
libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale
attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le
specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto .
7. Per le prestazioni di cui al comma 6, l' atto aziendale in conformità di
quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per le attività svolte, per
conto dell'azienda in regime libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli
eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione,
ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso
spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro
ma fuori della struttura di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le
modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
d) La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le
prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art.
15 quinquies, comma 2, lettera d), del dlgs 502/1992.
e) L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della
fungibilità e della rotazione di
tutto il personale che eroga le prestazioni .
8. L'atto indicato nell'art. 54, comma 1 disciplina, inoltre, i casi in cui
l'assistito - limitatamente alle attività dell'area psicologica - può chiedere
all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto
ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle
particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente
con il dirigente prescelto con riferimento all'attività libero professionale
intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda.
9. L'onorario della prestazione di cui al comma 3, stabilito nel rispetto dei
vincoli ordinistici, viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la
prestazione, il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito
bollettario dell'azienda. L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla
riscossione all'azienda, che ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la
retribuzione del mese successivo.
ART. 59
Attività professionale
dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione
1. L' attività professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di
prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad
aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni
di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.
2. A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero
professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 55 - per eventuali
attività per cui non si pongono problemi di incompatibilità per la natura
stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente - l'attività
professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'
azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti
assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali,
nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in
relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa
partecipazione dei componenti le equipes interessate.
3. Le attività di cui alle lett. a), b) e c) citate nel comma 2 devono essere
individuate preventivamente dall'azienda ed autorizzate dal Collegio di
direzione e, fino alla sua costituzione dal Consiglio dei Sanitari, con la
connessa specificazione delle sedi di svolgimento delle attività stesse.
ART. 60
Attività diverse dalla libera professione intramuraria
1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal
presente contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti
ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di
specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e
Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle
commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla
legge n. 295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria
professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso
delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni
senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da
parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non
gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della
legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte
dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del dlgs. 29/ 1993, che dovrà
valutare se, in ragione della continuità o della gravoità dell'impegno
richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse
debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse
all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e
di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione
di posizione o di risultato.
ART. 61
Norma di rinvio
1. Le parti convengono che, essendo in corso di emanazione l'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 72, comma 11 della legge 448/1998 nonché le
connesse direttive regionali la presente disciplina dovrà essere integrata o
armonizzata con le indicazioni in esse previste.
2. A tal fine le parti concordano che il predetto adeguamento - ove necessario-
avvenga mediante un apposito contratto collettivo entro due mesi dall'entrata in
vigore del predetto atto di indirizzo.
CAPO II
Attività aziendali
ART. 62
Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali,
all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).
2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi,
essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, che
può essere autorizzata anche nei confronti dei dirigenti del comma 1. In tal
caso essa deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata
con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2 , mediante
apposita convenzione tra le istituzioni interessate.
3. Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad
attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della
consulenza, con la retribuzione del mese successivo.
4. L' attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e
delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad
aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni
di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività
professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi
differenziati è occasionale e d è acquisita ed organizzata dall' azienda, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G), in analogia a quella prevista dall'art.
55, comma 1 lett.d), che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima,
anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni
individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni
istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti
le equipes interessate.
5. L'art. 60 si applica anche ai dirigenti di cui al presente articolo.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 63
Disposizioni particolari
1. Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento dei fondi di cui agli artt. 50, 51, 52 non siano state utilizzate
nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno
successivo ai fondi di pertinenza.
2. Le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello
del personale del servizio sanitario nazionale saranno definite con apposito
contratto entro il 30 giugno 2000 il quale dovrà tener conto dei seguenti
criteri: contratti collettivi attualmente applicati; qualifica di provenienza
del personale.
3. Le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la retribuzione
di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile ( prevista dalle
tabelle, rispettivamente all. 2 ed allegato 1 ai CCNL 5 dicembre 1996, primo e
secondo biennio economico, come integrato - sempre in via di interpretazione
autentica dal CCNL del 1 luglio 1997), facendo parte del trattamento
fondamentale dei dirigenti, produce integralmente i suoi effetti ai fini
dell'applicazione, rispettivamente, dell' art. 49, comma 2 ed art. 6 dei CCNL
del 5 dicembre 1996, I e II biennio economico, con le decorrenza indicate nelle
medesime tabelle contrattuali.
4. L'azienda può consentire, a domanda, la mobilità del dirigente tra i ruoli
amministrativo, professionale e tecnico purchè il richiedente sia in possesso
del requisito di laurea richiesto per l'accesso dall'esterno o altro
equipollente secondo le vigenti disposizioni nonché delle abilitazioni di
legge, ove previste.
5. I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le
aziende - per la presente area negoziale - possono ricorrere ad assunzioni a
tempo determinato, sono integrati da quella indicata dall'art. 15 septies, commi
1 e 2 del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con
proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed
i requisiti richiesti - eventualmente integrati da quelli previsti dall'art. 19,
comma 6, primo periodo del dlgs 29/1993 - sentiti i soggetti di cui all'art. 10,
comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico
fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di
pari incarico già in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di
altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri
finanziari. La retribuzione di posizione attribuibile sulla base della
graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte
eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi
massimi, quanto previsto dall'art. 40. Ai dirigenti pubblici si applica l'art.
19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
6. Ove nel testo del presente contratto gli assegni da corrispondere sono
"annui, lordi per tredici mensilità", si intende che l'importo
indicato nel testo non comprende il rateo della tredicesima che, pertanto, va
corrisposto aggiungendolo al fondo di pertinenza , ove si tratti di voci che
sono retribuite con i fondi.
ART. 64
Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, entro il 30 dicembre 2000, le seguenti
materie:
a) procedure di conciliazione e arbitrato;
b) mobilità connessa ad eccedenze;
2. Entro il 30 giugno 2001, le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art.
72 del d.lgs. n. 29 del 1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina
del rapporto di lavoro mediante recupero alla disciplina pattizia degli istituti
non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la disciplina e la nuova
denominazione relativa all'indennità di rischio radiologico. Nelle more
dell'applicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali
che non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.
ART. 65
Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che la dirigenza della presente area
negoziale possa usufruire di una tutela previdenziale complementare a
contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del dlgs
124/1993, della legge 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire
l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei
comparti Regioni - autonomie locali e Sanità, al quale farà seguito la
disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto
costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimento a cura di
quest'ultimo.
ART. 66
Norma programmatica
1. Le parti, pur prendendo atto che nell'art. 20, comma 1, punto 18 bis,
della legge 488/1999, l'istituto del part - time non è consentito ai dirigenti
sanitari, concordano sulla necessità ed urgenza di affrontare il problema
dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente in quei casi in cui risulta
comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo rimanendo il
rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria della eventuale libera
professione intramuraria svolta.
2. Le parti convengono, altresì, sull'opportunità che la materia venga
affrontata nel contesto delle code contrattuali di cui al comma 2 dell'art. 64
per disciplinare le percentuali, il trattamento economico e normativo nonché
l'utilizzo dei risparmi per la parte che le vigenti disposizioni destinano agli
incentivi del personale. In tale disciplina sarà previsto il recesso per giusta
causa nei confronti del dirigente che, in violazione del rapporto esclusivo,
eserciti la libera professione extramuraria.
3. Nel medesimo ambito di cui al comma 2 sarà disciplinato l'impegno ridotto
per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo per i quali
la normativa richiamata al comma 1 non implica il divieto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario circa l'esclusività di rapporto.
4. Le parti convengono sin da ora che, nel disciplinare il trattamento economico
per il rapporto di lavoro ad impegno ridotto dei dirigenti del comma 3 con
svolgimento della libera professione extramuraria, alla retribuzione di
posizione e di risultato di tali dirigenti saranno applicate le medesime regole
che l'art. 72 della legge 448/1998 ha previsto per i dirigenti sanitari a
rapporto di lavoro non esclusivo. Le risorse derivanti da tali risparmi saranno
destinate al fondo di cui all'art. 50.
ART. 67
Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente contratto risultano sostituite o disapplicate le
seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli artt. da 1 ad 12 (campo di applicazione, sistema delle
relazioni sindacali ed interpretazione dei contratti) sono sostituiti gli
articoli da 1 a 13 del CCNL 5 dicembre 1996;
B) con riguardo all'art. 13 (il contratto individuale di lavoro dei dirigenti)
è sostituito l'art. 14 del CCNL 5 dicembre 1996;
C) con riguardo all'art. 14 (periodo di prova) è sostituito l'art. 15 del CCNL
5 dicembre 1996;
D) con riguardo agli artt. 16 e 17 (orario di lavoro dei dirigenti) è
sostituito l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
E) con riguardo all'art. 18 (sostituzioni) è disapplicato l'art. 55 del DPR
384/1990, con effetto dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente CCNL;
F) con riguardo all'art. 19 (aspettativa) è disapplicato l'art. 27 del CCNL 5
dicembre 1996;
G) con riguardo all'art. 20 (mobilità volontaria) sono disapplicati gli artt.
12,13,14,15 del DPR 384/1990 ed il comma 10 dell'art. 38 del CCNL 5 dicembre
1996;
H) con riguardo all'art. 21 (comando) sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi
4 e segg. del DPR 761/1979;
I) con riguardo all'art. 24 (copertura assicurativa) sono disapplicati l'art.
28, comma 2, del DPR 761/1979 e l'art. 19 del DPR 384/1990;
J) con riguardo all'art. 25 (patrocinio legale) è disapplicato l'art. 41 del
DPR 270/1987;
K) con riguardo all'art. 26 (graduazione delle funzioni) è sostituito l'art. 50
del CCNL 5 dicembre 1996, limitatamente ai commi 4 e 6;
L) con riguardo agli artt. 28 e 29 (affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali) sono disapplicati gli artt. 51 e 52 del CCNL 5 dicembre 1996,
fatte salve eventuali norme transitorie di primo inquadramento ;
M) con riguardo agli articoli da 31 a 34 (verifica e valutazione dei dirigenti)
è sostituito l'art. 57 del CCNL 5 dicembre 1996 ;
N) con riguardo agli articoli 35 a 48 (struttura della retribuzione ed
incrementi contrattuali) si rinvia al relativo testo, con l'avvertenza che, ove
le norme disapplicate contengano disposizioni transitorie queste hanno cessato -
di norma - di produrre i loro effetti con la prima applicazione dei CCNL del 5
dicembre 1996 e loro successive integrazioni. E', inoltre, disapplicato l'art.
48 del DPR 384/1990.
O) con riguardo all'art. 49 (effetti benefici economici) è sostituito l'art. 49
del CCNL 5 dicembre 1996 ;
P) con riguardo agli articoli da 50 a 52 (fondo del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro) nel rinviare al testo dei singoli articoli, si
richiama quanto affermato nella lettera N. Con particolare riguardo ai fondi il
termine "consolidato" si riferisce - fatte salve le precisazioni nel
testo dell'art. 52 - al fondo correttamente formato ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli da 58 a 65 del CCNL 5 dicembre 1996 per la
corresponsione delle voci del trattamento economico cui le norme stesse sono
finalizzate.
Q) con riguardo agli articoli da 54 a 60 (libera professione) sono disapplicati
gli artt. 66 e 67 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché l'allegato 5, sostituito dal
presente allegato 4 ;
2. Sono, altresì, disapplicate tutte le norme previgenti incompatibili con
quelle del presente contratto, ivi comprese quelle risultanti da leggi o
regolamenti regionali disciplinanti materie del rapporto di lavoro oggetto del
presente contratto.
3. Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente
contratto saranno corretti a cura dell'ARAN, previa informazione alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Per fornire alle aziende ed enti unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la fissazione delle tariffe, in attesa di quanto sarà previsto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 72 della legge 448/1998 e dalle successive linee guida regionali, le parti concordano i seguenti punti:
A) PREMESSA GENERALE E FINALITA'
1. L'azienda e gli enti sono interessati allo sviluppo di un'area
organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno offerti sul
mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta, al fine
di:
a) contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti,
mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e
risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente, nell'ambito di un
sistema sanitario complessivamente inteso;
b) rafforzare la capacità competitiva dell'azienda stessa non solo sul mercato
dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture
private, ma sul mercato più generale dei servizi sanitari;
c) garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale
medico che opti per l'attività professionale intramoenia (di seguito denominata
LPI), di esercitare la stessa nell'ambito dell'Ente di appartenenza sia in modo
diretto che in forma partecipativa ai proventi derivanti da rapporti instaurati
con strutture private non accreditate e con terzi paganti;
d) valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza
sanitaria;
e) introdurre, con il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro,
condizioni che favoriscano la motivazione del personale e il "senso"
d'appartenenza all'azienda .
2. L'azienda, con l'entrata in vigore del presente CCNL che disciplina le
modalità dell'attività LPI, intende riconoscere, consentire, promuovere e
sostenere concretamente e attivamente l'attività LPI con modalità e interventi
flessibili nell'ambito del quadro normativo.
3. L'attività LPI deve rappresentare realmente l'espressione di una libera
scelta dell'utente senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace
svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività,
concorrendo a rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta
remunerazione anche per tutti gli operatori e gli altri dirigenti del ruolo
sanitario che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto.
L'attività libero professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e
dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di
pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e
riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale
nell'interesse degli utenti e della collettività.
4. La configurazione organizzativa dell'esercizio della LPI richiede la
collaborazione del personale tenuto a svolgere attività di supporto. Il
personale della dirigenza sanitaria che non intenda esercitare l'attività LPI,
è tenuto comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali
attribuite, negli adempimenti connessi alle prestazioni in regime libero
professionale secondo le modalità fissate dall'azienda.
5. E' riconosciuto e garantito, in forma assoluta, piena ed esclusiva, il
diritto di parità nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati dalle
prestazioni in regime libero professionale ed i pazienti in regime di attività
strettamente istituzionale, ciò con riferimento a tutte le prestazioni previste
o che si rendono necessarie, ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie
che urgenti.
6. Il ricorso alla valorizzazione della libera professione assume per l'Azienda
la finalità anche di crescita complessiva della produttività, nel rispetto
dell'esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove
scientificamente riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della
promozione del ruolo aziendale.
B) ORGANIZZAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
1. Le aziende, avvalendosi del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del
dlgs. 502/1992 e sulla base dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 4,
comma 2 lett. G), definiscono con apposito atto, in conformità alle vigenti
disposizioni in materia, le modalità organizzative dell'attività libero
professionale della dirigenza sanitaria.
2. La disciplina aziendale assicura il rispetto dei seguenti principi:
a) l'attività libero professionale ambulatoriale deve essere organizzata in
orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale,
compresa la pronta disponibilità;
b) qualora per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile l'articolazione
dell'attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere
stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario
all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare
in relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare con
apposita timbrature;
c) non è consentita l'attività libero professionale relativamente ai ricoveri
nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei
servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla
peculiarità delle patologie o delle norme da individuare in sede aziendale.
3. La disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità autorizzative
dell'esercizio della LPI nelle quali dovranno essere indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessari;
- le modalità organizzative, anche in relazione al personale di supporto, tra
cui le modalità per le prenotazioni e per la tenuta delle liste di attesa,
nonché le modalità per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori
ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da
utilizzare per tale attività, garantendo comunque all'attività istituzionale
carattere prioritario rispetto a quella libero professionale;
- l'istituzione di appositi organismi di verifica della LPI, promozione e
monitoraggio costituiti in forma paritetica ai sensi dell'art. 54.
Le parti confermano che tra gli enti dell'area sono ricomprese le ex istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione delle aree dirigenziali , sottoscritto il 24 novembre 1998 e che nella dizione "tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato" di cui all'art. 1, comma 1, si intende altresì il personale dirigente dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi sociali delle aziende medesime nonché quello degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 7, non dovranno
assumere carattere di accordi integrativi regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riferimento all'art. 13 le parti ritengono che gli incarichi di direttore
di distretto non prevedono distinzioni tra i ruoli dei dirigenti che vi possono
essere preposti. Con riguardo alle assunzioni a tempo determinato di cui
all'art. 15 septies del dlgs 502/1992 le parti convengono che le percentuali ivi
previste siano calcolate su ciascun ruolo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento agli artt. 16 e 18 del presente contratto, le parti ritengono che nelle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, le aziende, con riferimento all'organizzazione dei servizi di guardia ed alle sostituzioni dei dirigenti assenti dovranno tenere conto di tutti i dirigenti del ruolo sanitario di diverso profilo professionale addetti alla struttura.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 20, le parti concordano di aver dato piena
attuazione all'art. 33 del dlgs. 29/1993, completandone le disposizioni con le
modalità e le procedure ivi previste. Pertanto la mobilità deve essere
effettuata secondo le indicazioni dell'art. 20.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all'art. 25, comma 3 le parti convengono che, gli oneri ivi
previsti dovranno in futuro trovare copertura assicurativa nell'ambito delle
polizze che saranno stipulate ai sensi dell'art. 24, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riferimento all'art. 27, le parti ritengono che ove il distretto sia
individuato come struttura complessa ai sensi dell'art. 3 quater del dlgs
502/1992, la sua articolazione interna possa ricomprendere più strutture
complesse o semplici a valenza distrettuale, fatto salvo ulteriori articolazioni
previste dalle leggi regionali di organizzazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250
milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile
cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti.In
particolare l'OIL ha denunciato una forte presenza di lavoro minorile anche
nella produzione di strumenti e materiali chirurgici. Tale produzione si
concentra in Pakistan nella zona di Sialkot, nota appunto per la esportazione di
tali prodotti in tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume che
circa 8000 bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul
loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di contribuire all'impegno delle istituzioni internazionali e del
governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile
1998, la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e, facendo
anche seguito alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le
organizzazioni imprenditoriali italiane per progetti OIL e UNICEF in Pakistan,
nel settore degli strumenti chirurgici.
Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a dare il loro contributo per
combattere tale fenomeno e perché tali prodotti siano fabbricati nel rispetto
delle Convenzioni fondamentali dell'OIL. Le parti si impegnano, pertanto, a
richiedere alle imprese fornitrici che i prodotti siano fabbricati nel rispetto
delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 1138
sull'età minima e si impegnano altresì a sostenerle verso tale obiettivo
attraverso il rafforzamento dei programmi dell'OIL in atto a Sialkot nel settore
degli strumenti chirurgici. Tali programmi hanno come obiettivo la rimozione dei
minori dal lavoro, la loro reintegrazione nel mondo della scuola l'eventuale
inserimento al loro posto di membri della famiglia anche attraverso misure di
formazione professionale e di sostegno socioeconomico.
Le parti si impegnano a rivedersi entro 6 mesi dalla data della firma della
presente dichiarazione, per concordare la pratica attuazione degli impegni e
definire le modalità e le risorse necessarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata dall'art. 32, comma
13, legge 449 del 27.12.1997 della nota N. 6180/11 del 16 dicembre 1999 con la
quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sulle
modalità applicative per la soluzione degli eventuali casi ancora in
contestazione cui si riferisce la norma di legge..
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
In relazione alle norme sulla verifica e valutazione dei dirigenti di cui
agli articoli da 31 a 34 del presente contratto, viste le modifiche introdotte
dal dlgs 286/1999 in materia nonché il dlgs 229/1999 , esprimono il comune
avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante gli atti richiamati
dalle citate normative, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti
dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno
chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in
azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione
con figure adeguate per professionalità e qualifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti si danno reciproco atto che i fondi aziendali previsti dal presente
contratto agli artt. 50, 51 e 52 per la corresponsione delle voci del
trattamento economico ivi indicate non possono essere utilizzati, nei
policlinici universitari a gestione mista per il pagamento delle analoghe
competenze al personale universitario convenzionato, che dovranno gravare
esclusivamente sulle risorse definite allo scopo nella relativa convenzione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le parti convengono sulla necessità che nelle code contrattuali del presente
CCNL sia affrontato il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo
del mezzo privato per compiti di servizio, utilizzando i parametri di
determinazione ACI del costo chilometrico in sostituzione dell'indennità
chilometrica ancora fissata ad 1/5 del prezzo della benzina super al chilometro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti si impegnano ad approfondire - nell'ambito delle code contrattuali -
le problematiche della guardia notturna al limitato scopo di verificare la
possibilità, senza oneri aggiuntivi, di rinvenire meccanismi che, salvaguardata
l'organizzazione dei servizi, in determinati casi oltre i cinquantacinque anni
di età possano rendere la guardia stessa facoltativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riferimento all'art. 58, comma 9, le parti convengono che le
sperimentazioni ed i trials clinici possano essere compresi tra le attività a
pagamento ivi previste, secondo quanto definito in sede di contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 4 lett. G, del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
Le parti, con riferimento all'art. 30, comma 2, prendono atto che la
Commissione ivi citata è quella prevista dal d.lgs. 49/2000, che modifica
l'art. 15 quinquies del d.lgs. 502/1992.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16
In relazione agli artt. 15 e 45 del presente contratto, le parti prendono
atto di quanto affermato dalla circolare del Ministero della Sanità, n. D.P.S.
IV.9-11/569 del 28.3.2000, in ordine alla remissione in termine per l'opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo nei confronti dei dirigenti di II livello,
che per una erronea interpretazione del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. 49/2000
siano stati indotti a non esercitare la propria opzione entro il 14.3.2000 o ad
esercitarla erroneamente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 17
Le parti convengono che, ai sensi dell' art. 35, comma 2, nei confronti dei
dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per il rapporto esclusivo entro
il 14 marzo 2000 non si applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni
previste dai commi 1 lett. b), 3, 4 e 5 dell'art. 47.
I dirigenti sanitari di cui all'art. 44 che entro il 14 marzo 2000 abbiano
optato per il rapporto esclusivo continuano a prestare la propria attività con
le modalità previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto
dall'art. 44, comma 2, momento dal quale sarà riadeguato l'orario di lavoro. La
disposizione è collegata al meccanismo di finanziamento del passaggio previsto
dall'art. 44 citato, comma 5.
Non condivisa solo da CGIL F.P. Sanità
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le OO.SS. intendono sottolineare l'importante passo avanti ottenuto, sia in
termini economici che normativi, nel cammino che porta ad una più equa
valutazione della dirigenza del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo.
Tuttavia va precisato che quanto sopra avvia un processo di riqualificazione e
ridefinizione di un'area dirigenziale strategica, che dovrà essere attuata
nelle opportune sedi, al fine di portare su un piano di maggiore dignità
professionale tutte le figure dirigenziali dei ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo per dare maggiore efficienza al SSN nell'ambito del
processo di riforma.
Roma, 8 giugno 2000
UIL Sanità
CGIL F.P. Sanità
CIDA -SIDIRSS
SINAFO
CISL COSIADI
AUPI
SNABI
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
La CONFEDIR richiede che, in relazione alla specificità funzionale della
dirigenza sanitaria del Ministero della Sanità, al personale individuato dal
DPCM 13.12.1995, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano estesi, con specifico accordo di settore
nell'ambito del CCNL dell'area I, gli istituti normo-economici previsti per le
corrispondenti professionalità del Servizio Sanitario Nazionale.
L'accordo di settore provvederà alla armonizzazione della normativa
contrattuale in relazione alla specificità dell'organizzazione ministeriale.
Roma, 8 giugno 2000
CONFEDIR
Tavola 1 |
|||||||||||
Situazione retributiva(1) a regime nel I biennio economico 1998 - 1999 |
|||||||||||
(migliaia di lire) |
|||||||||||
Art. 36 dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale |
|||||||||||
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dal 31/12/99 |
||||||||
Dirigente |
Dirigente |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa(3) |
||||||||
ex artt. 42 e 43 CCNL 5/12/96 |
ex art. 44 CCNL 5/12/96 |
ex artt. 42 e 43 CCNL 5/12/96 |
ex art. 44 CCNL 5/12/96 |
|
|||||||
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
|
(F) |
(G) |
||||
|
|
||||||||||
Stipendio |
36.000 |
36.000 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
|||||
IIS |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
|||||
Assegno ad personam |
- |
5.393 |
(2) |
- |
5.393 |
(2) |
- |
- |
|||
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240 |
(3) |
||||
13^ mensilità |
3.000 |
3.449 |
3.136 |
3.585 |
3.136 |
4.239 |
|||||
Totale |
52.908 |
58.750 |
54.676 |
60.518 |
54.676 |
69.019 |
|||||
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
|||||||||||
(2) A titolo personale, ove spettante (ex XI livello) |
|||||||||||
(3) Incrementabile sino a " 18.263.000 ai sensi dell'art. 41 comma 2. Assorbe l'assegno di nota 2. |
Tavola 2 |
|||||||||
Situazione retributiva(1) a regime nel I biennio economico 1998 - 1999 |
|||||||||
(migliaia di lire) |
|||||||||
Art. 37 dirigenti del ruolo sanitario con rapporto esclusivo |
|||||||||
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 in poi |
||||||
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa(6) |
Dir. str.compl.di nuova assunz.(7) |
|||
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
(H) |
||
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
||
IIS |
13.908 |
14.783 |
13.908 |
14.783 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
||
Specifico trattamento ad personam(3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
|
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240 |
(2)(4) |
- |
|
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240 |
(4) |
|
13^ mensilità |
3.000 |
4.000 |
3.136 |
4.172 |
3.136 |
4.239 |
4.239 |
||
Totale |
52.908 |
70.283 |
54.676 |
72.519 |
54.676 |
72.519 |
69.019 |
(5) |
|
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
|||||||||
(2) A titolo personale |
|||||||||
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli. |
|||||||||
(4) Pari alla misura dell'assegno ad personam dei dirigenti di ex II livello dirigenziale incrementabili a £ 18.263.000 ai sensi art. 41. |
|||||||||
(5) Salvo applicazione art. 39, comma 4, 2^ periodo. |
|||||||||
(6) Già dirigenti di II livello, ovvero con incarico quinquennale, ovvero assunti anche dopo il 31/7/99 ma con avviso pubblicato in G.U. prima del 31/7/99. |
|||||||||
(7) Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31/7/99 |
Tavola 3 |
|||||||||||||
Situazione retributiva(1) a regime nel I biennio economico 1998 - 1999 |
|||||||||||||
(migliaia di lire) |
|||||||||||||
Art. 37 dirigenti del ruolo sanitario che non hanno effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo al 14/3/2000 |
|||||||||||||
Voci retributive |
Situazione CCNL 5/12/96 |
Situazione all'1/6/99 |
Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000 |
Situazione dopo il 15/3/2000(5) (cfr. artt. 45 e 46) |
|||||||||
I Liv. |
II Liv. |
I Liv. |
II Liv. |
Dir. |
Dir. strutt. Complessa |
Dirigenti |
|||||||
|
(ex I liv.) |
(ex II liv.) |
|||||||||||
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
(H) |
(I) |
|||||
|
|||||||||||||
Stipendio |
36.000 |
48.000 |
37.632 |
50.064 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
37.632 |
|||||
IIS |
13.908 |
14.783 |
13.908 |
14.783 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
13.908 |
|||||
Specifico trattamento ad personam(3) |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
- |
3.500 |
(2) |
- |
- |
||||
Assegno ad personam |
- |
- |
- |
- |
- |
13.240 |
(2) |
- |
13.240 |
(2) |
|||
Indennità incarico struttura complessa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
13^ mensilità |
3.000 |
4.000 |
3.136 |
4.172 |
3.136 |
4.239 |
3.136 |
4.239 |
|||||
Totale |
52.908 |
70.283 |
54.676 |
72.519 |
54.676 |
72.519 |
54.676 |
(4) |
69.019 |
(4) |
|||
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio. |
|||||||||||||
(2) A titolo personale |
|||||||||||||
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli. |
|||||||||||||
(4) I tagli per l'opzione del rapporto non esclusivo operano, per legge, sulla retribuzione di posizione e di risultato dall'1/7/99 (cfr. art. 47) |
|||||||||||||
(5)Per i dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (I) per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II biennio. |
( Tabelle - scarica in formato exel tabelle XLS- già presenti nel ccnl)