IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
per il personale NON dirigente dell’ENAC
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E
biennio economico 2002-2003
In data 20 luglio 2006 alle ore 19.00 ha avuto luogo l’incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
FP/CGIL (firmato) CGIL (firmato)
FIT/CISL (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
UIL TRASPORTI (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata
Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non
dirigente dell’ENAC quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’ENAC
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
Indice
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
Art. 5 Integrazione alla disciplina della contrattazione integrativa
Art. 6 Integrazione alla disciplina della informazione
Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO II
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 8 Norma di rinvio
TITOLO III
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 9 Modifiche al sistema di classificazione del personale
Art. 10 Il sistema di classificazione del personale dell’area tecnica,
economica e amministrativa
Art. 11 Accesso dall’esterno alle categorie
Art. 12 Progressione economica all’interno delle categorie
Art. 13 Progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 14 Classificazione del personale dell’area operativa
Art. 15 Disapplicazioni
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 16 Intregrazione alla disciplina in materia di formazione del
personale
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
Art. 17 Clausola generale
Art. 18 Modifiche all’art. 29 del CCNL del 14 luglio 1997
Art. 19 Modifiche all’art. 30 del CCNL del 14 luglio 1997
Art. 20 Codice disciplinare
Art. 21 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 22 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 23 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
Art. 24 Norma di rinvio
Art. 25 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 26 Stipendio tabellare
Art. 27 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 28 Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di
sviluppo del personale e per la produttività
TITOLO VI
SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA SECONDA QUALIFICA
PROFESSIONALE
Art. 29 Premessa
Art. 30 Stipendio tabellare
Art. 31 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 32 Integrazione alla disciplina del Fondo per le politiche di
sviluppo dei professionisti
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Art. 33 Personale a tempo determinato
Art. 34 Integrazione di specifiche discipline di precedenti CCNL
Art. 35 Conferma di discipline precedenti
TABELLE ALLEGATE AL TESTO
ALLEGATO A
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE
AREA TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
AREA OPERATIVA
ALLEGATO B
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI
Art. 1 (Definizione)
Art. 2 (Principi)
Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
Art. 5 (Denuncia formale)
Art. 6 (Attività di sensibilizzazione)
ALLEGATO C
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)
Art. 2 (Principi)
Art. 3 (Regali e altre utilità)
Art. 4 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
Art. 5 (Trasparenza negli interessi finanziari)
Art. 6 (Obbligo di astensione)
Art. 7 (Attività collaterali)
Art. 8 (Imparzialità)
Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)
Art. 10 (Comportamento in servizio)
Art. 11 (Rapporti con il pubblico)
Art. 12 (Contratti)
Art. 13 (Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai
sensi dell’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i
professionisti di cui all’art. 77, comma 2 del CCNL 19/12/2001, dell’ENTE
NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (d’ora in avanti “ENAC”). Ai sensi
dell’art. 8, comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente CCNL
si applica altresì al personale non dirigenziale dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo, a cui è attribuito il trattamento giuridico ed
economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell’ENAC.
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come d. lgs. n.165 del 2001.
3. L’ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2005, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2003, per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione
viene portata a conoscenza dell’ENAC con idonea pubblicità da parte
dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dall’ENAC entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla
data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
dell’ENAC sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, Per
l’erogazione di detta indennità è richiesto specifico accordo secondo la
procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del
19 dicembre 2001 (quadriennio 1998-2001), con le modifiche riportate ai
seguenti articoli.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si
svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve
specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L’ENAC costituisce la propria delegazione abilitata alla trattativa
entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto e convoca la delegazione sindacale prevista dall'art.
12, comma 2, lett. a), del CCNL del 19/12/2001 (quadriennio 1998-2001),
per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del
d.lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio dei revisori o analogo
organo previsto dall'ordinamento dell'ENAC. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata all’organismo competente per il controllo, entro 5 giorni,
corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ENAC autorizza
il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto
concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti collettivi integrativi.
5. L’ENAC è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 19/12/2001, che
è, pertanto, disapplicato.
Art. 5
Integrazione alla disciplina della contrattazione integrativa
1. Al fine di incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi in risposta alla domanda dell’utenza sul territorio, il contratto
collettivo integrativo a livello nazionale assegna una quota non inferiore
al 10% delle risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi
dell’art. 65, comma 2, lett. c) del CCNL del 19/12/2001, per finalità di
incentivazione collettiva delle sedi abilitate alla contrattazione
integrativa di livello territoriale. Resta fermo che il pagamento delle
incentivazioni avviene a seguito dell’avvenuto accertamento del
raggiungimento di obiettivi prefissati.
2. All’art. 4, comma 4 del CCNL del 19/12/2001, dopo la lettera b), è
aggiunta la seguente:
“c) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, sulla base delle
esigenze dell’utenza; decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative
relative a tale materia, le parti riassumono la rispettiva libertà di
iniziativa”.
3. A seguito della integrazione di cui al comma 2, all’art. 8, comma 1 del
CCNL 19/12/2001, sono disapplicate le seguenti lettere: comma 1, lett. d)
e comma 2, lett. c).
Art. 6
Integrazione alla disciplina della informazione
1. All’art. 6, comma 2, lett. A) del CCNL del 19/12/2001, dopo la lettera
p), è aggiunta la seguente:
“q) definizione dei criteri applicativi della disciplina del trattamento
di trasferimento di cui all’art. 49 del CCNL 14/7/1997”.
Art. 7
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta
emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso
come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato
dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un
lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali
da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a
compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore
stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e,
più in generale, migliorare la qualità, il clima organizzativo e la
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 del CCNL
del 19 dicembre 2001 è, pertanto, istituito, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato
paritetico presso l’ENAC con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione
e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal comitato sono presentate all’ENAC per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito
delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma
3, il comitato valuta l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dall’art. 48 del CCNL del 19/12/2001
come integrato dall’art. 16 idonei interventi formativi e di aggiornamento
del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una
più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione, da parte del personale, all'ambiente
lavorativo dell’ENAC.
6. Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di
rappresentanti dell’ENAC. Il Presidente del Comitato viene designato tra i
rappresentanti dell’ENAC ed il vicepresidente dai componenti di parte
sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un componente
supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di
esso fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità
, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo tra le attività dei due organismi.
7. L’ENAC favorisce l'operatività del comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e
pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale
sull'attività svolta.
8. Il comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata
di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I
componenti del comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
CAPO II
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Norma di rinvio
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal
CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999.
TITOLO III
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 9
Modifiche al sistema di classificazione del personale
1. Si conferma il sistema di classificazione del personale di cui al
titolo VIII del CCNL del 19/12/2001 con le modifiche di cui al presente
titolo.
Art. 10
Il sistema di classificazione del personale dell’area tecnica, economica e
amministrativa
1. Il sistema di classificazione del personale dell’area tecnica,
economica ed amministrativa continua ad essere articolato in tre categorie
denominate: Funzionari, Collaboratori, Operatori.
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e
capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività
lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di
responsabilità, mediante le declaratorie riportate nell’allegato A.
3. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
proprie di ciascuna categoria.
4. In sede di contrattazione integrativa, in relazione al modello
organizzativo dell’ENAC, sono individuati le competenze e i principali
contenuti lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione;
questi ultimi sono inoltre collocati nella categoria corrispondente, nel
rispetto delle declaratorie delle categorie stesse.
5. All’interno di ciascuna categoria, tutte le mansioni, se
professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve quelle per
il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali.
L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del
potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
6. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001
costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.
7. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica
iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a concorso, salvo
quanto previsto per il personale dell’area operativa dall’art. 14. Le
posizioni economiche successive sono acquisite mediante progressione
economica, nell'ambito della categoria, secondo quanto previsto dall'art.
12.
8. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il
trattamento tabellare previsto per la nuova categoria. Il predetto
trattamento corrisponde alla posizione economica iniziale di ciascuna
categoria. Qualora il pregresso trattamento economico in godimento,
acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al
nuovo trattamento tabellare iniziale attribuito a seguito del passaggio
tra categorie, il dipendente è collocato nella posizione economica
iniziale della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza
retributiva, assorbibile in caso di progressione a posizione economica
superiore.
Art. 11
Accesso dall’esterno alle categorie
1. Le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso
procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al
lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. 165 del 2001, le quali
devono garantire adeguate percentuali di accesso dall’esterno, secondo le
vigenti disposizioni di legge.
2. L’accesso dall’esterno è previsto nell’ambito dei relativi posti
vacanti espressamente destinati a tale finalità dalla programmazione dei
fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 449/1997 ed avviene, salvo
quanto previsto per il personale dell’area operativa dall’art. 14, nella
posizione economica iniziale di ciascuna categoria.
3. L’Enac disciplina le procedure e i contenuti delle selezioni pubbliche,
fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o per le
assunzioni obbligatorie di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) e comma 2
del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 12
Progressione economica all’interno delle categorie
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica
che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare
iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 2.
2. Nell’ambito della categoria, i passaggi a posizione economica
immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla
disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal
contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del
personale basate sulle prestazioni rese e sull’ampiezza/profondità delle
competenze acquisite e dimostrate. Ai fini della partecipazione a dette
valutazioni selettive, gli interessati devono aver maturato almeno due
anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.
3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all’interno di ciascuna categoria, sono oggetto di
contrattazione integrativa. Si conferma che tali criteri devono comunque
tener conto:
a) dell’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa e
dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti;
b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a
percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare
riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di
coinvolgimento nei processi lavorativi, all’attenzione alle esigenze
dell’utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi;
c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.
4. In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi
di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il
finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse
indicate all’art. 28.
5. Nelle successive selezioni per l’attribuzione della posizione economica
C4, al personale della categoria funzionari già inquadrato nei profili di
cui all’art. 51, comma 3 secondo periodo del CCNL 19/12/2001, è riservato
1/3 dei passaggi programmati a tal fine. In sede di prima applicazione
della disciplina di cui al presente articolo si prescinde, per il medesimo
personale, dal possesso dei requisiti di anzianità nella posizione
economica immediatamente inferiore di cui al comma 2.
Art. 13
Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi
dalla categoria di appartenenza alla posizione economica iniziale di
quella immediatamente superiore, secondo i criteri e le procedure indicati
nel comma 3, nel limite dei posti non destinati all’accesso dall’esterno
nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 39 della
legge n. 449/1997.
2. In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, l’ENAC è
tenuto a riservare all’accesso dall’esterno una quota adeguata ed
equilibrata di posti da coprire, secondo le vigenti disposizioni di legge
in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
3. Le procedure e i criteri per lo sviluppo professionale sono finalizzati
all’accertamento delle competenze e dei requisiti attitudinali richiesti,
in relazione alla posizione da coprire. Essi sono preventivamente
individuati, secondo principi di imparzialità, trasparenza, tempestività,
economicità e celerità di espletamento, e sono oggetto di concertazione ai
sensi dell’art. 8 del CCNL del 19/12/2001.
4. I criteri di cui al comma 3 tengono conto del possesso delle capacità e
delle attitudini richieste per l'accesso alla categoria superiore nonché
delle competenze professionali acquisite e conseguenti all’esperienza
professionale desumibili dalle risultanze dei processi di valutazione del
personale, dal curriculum del dipendente e verificate da apposite prove
dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per
ciascuna categoria. In ogni caso, deve essere data una adeguata
valorizzazione al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno a ciascuna categoria, alla posizione economica raggiunta
nella categoria di appartenenza per effetto della progressione economica
di cui all’art. 12 e - a decorrere dall’applicazione della disciplina
sull’assegnazione di mansioni superiori di cui all’art. 59 del CCNL
19/12/2001 - al positivo espletamento di mansioni superiori formalmente
affidate.
5. Alle procedure selettive per l’accesso alla categoria superiore è
consentita la partecipazione del personale interno della categoria
immediatamente inferiore, anche prescindendo dal possesso del titolo di
studio previsto per l’accesso dall’esterno, qualora il dipendente sia in
possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, fatti salvi i
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, ed
abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 4 anni nella categoria
di appartenenza.
6. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente
superiore, sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione di
cui al comma 4 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno
le professionalità da selezionare.
7. In relazione ai processi di innovazione organizzativa in atto ed alle
conseguenti esigenze di accrescimento dei livelli di professionalità
richiesti al personale, l’ente favorisce la progressione del personale
inquadrato nella categoria “Operatori” verso la posizione economica
iniziale della categoria “Collaboratori”, adottando le opportune
iniziative, anche di carattere formativo, ed attuando le relative
procedure con carattere di priorità.
Art. 14
Classificazione del personale dell’area operativa
1. All’area operativa appartiene il personale che svolge attività di
certificazione, vigilanza, controllo e di natura operativa, nell’ambito
della legislazione e delle norme – nazionali ed internazionali – che
regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all’attività
della navigazione aerea.
2. Il sistema di classificazione del personale dell'area operativa si
articola in due famiglie professionali:
a) la prima ricomprende le attività di natura operativa, di
certificazione, di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e
sulle organizzazioni che forniscono servizi aeroportuali e relativo
personale; i relativi profili sono indicati, nello stesso allegato A;
ulteriori profili possono essere individuati in relazione alle peculiari
esigenze organizzative dell'ente, in sede di contrattazione integrativa;
b) la seconda ricomprende le attività di certificazione, vigilanza e
controllo sugli operatori aerei, sulle organizzazioni aeronautiche, sui
fornitori di servizi del traffico aereo, ed organizzazioni connesse;
nell’allegato A sono indicati i relativi profili professionali; ulteriori
profili possono essere individuati in relazione alle peculiari esigenze
organizzative dell'ente, in sede di contrattazione integrativa.
3. Il trattamento tabellare iniziale dei profili di cui alla lettera a)
del comma 2 si identifica nella posizione economica C1 di cui alla tabella
2; la relativa progressione economica, secondo la disciplina dell'art. 12,
si sviluppa sino alla posizione C5. Il trattamento tabellare iniziale dei
profili di cui alla lettera b) del comma 2 si identifica nella posizione
economica C3 della medesima tabella 2, la relativa progressione economica,
secondo la disciplina dell'art. 12 si sviluppa sino alla posizione C5.
4. Sono consentite progressioni verticali:
a) dai profili di cui all’art. 15, comma 2 ai profili di cui al comma 2
lett. a);
b) dai profili di cui al comma 2 lett. a) ai profili di cui al comma 2
lett. b).
5. Alle progressioni verticali di cui al comma 4 si applica la disciplina
di cui all’art. 13, salvo quanto previsto al comma 6.
6. Alle procedure selettive per le progressioni verticali di cui al comma
5 è consentita la partecipazione del personale interno dei profili
immediatamente inferiori, anche prescindendo dal possesso del titolo di
studio previsto per l’accesso dall’esterno, qualora il dipendente sia in
possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, fatti salvi i
titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni, ed abbia maturato
un’anzianità di servizio di almeno 4 anni nei profili immediatamente
inferiori. In ogni caso, deve essere data una adeguata valorizzazione al
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al
profilo, alla posizione economica conseguita nel profilo di appartenenza
per effetto della progressione economica di cui all’art. 12 e - a
decorrere dall’applicazione della disciplina sull’assegnazione di mansioni
superiori di cui all’art. 59 del CCNL del 19/12/2001 - al positivo
espletamento di mansioni superiori formalmente affidate.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si confermano, per il
personale dell’area operativa, tutte le disposizioni sul sistema di
classificazione previste per il personale dell’area
tecnico-amministrativa, ivi compresi gli incarichi di elevata
responsabilità.
8. Si conferma, per il personale dell’area operativa, l’indennità
professionale annua lorda di cui all’art. 60, comma 7 del CCNL del del
19/12/2001, con le modifiche di cui al successivo art. 28. Gli oneri
continuano a restare a carico delle risorse di cui allo stesso art. 28.
Art. 15
Disapplicazioni
1. A seguito delle modifiche introdotte con il presente titolo, sono
disapplicati gli articoli 51, 52, 53, 54 e 60 del CCNL del 19/12/2001.
2. Per far fronte alle nuove esigenze organizzative connesse ai più
elevati livelli qualitativi delle prestazioni richieste all’ente, i
profili dell’area operativa, appartenenti alla categoria “Collaboratori”,
di cui all’art. 60, comma 3 del CCNL 19/12/2001, sono confermati come
“profili ad esaurimento”, sui quali non sono più effettuate assunzioni.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 16
Intregrazione alla disciplina in materia di formazione del personale
1. L’ENAC si impegna a porre in essere specifici e qualificati percorsi
formativi e di addestramento finalizzati all’acquisizione - da parte del
personale e particolarmente nei casi di personale neo-assunto o acquisito
attraverso processi di mobilità - di competenze professionali applicabili
allo specifico contesto lavorativo dell’ente, ove possibile certificate
secondo gli standard di professionalità riconosciuti - a livello nazionale
e internazionale - nei settori dell’aviazione civile e della navigazione
aerea.
2. Con riferimento al personale neo-assunto o acquisito attraverso
processi di mobilità, l’ENAC assume inoltre l’impegno a considerare la
formazione di ingresso, secondo i criteri di cui al comma 1, come modalità
ordinaria per accompagnarne il proficuo inserimento nei processi
lavorativi dell’ente e ad attivare le conseguenti iniziative.
3. Il presente articolo integra l’art. 48 del CCNL dell’ENAC sottoscritto
il 19/12/2001.
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
Art. 17
Clausola generale
1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo VI del titolo III del
CCNL del 14/7/1997, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
articoli.
Art. 18
Modifiche all’art. 29 del CCNL del 14 luglio 1997
1. All’art. 29 del CCNL del 14/7/1997 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in
“obblighi del dipendente”;
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti
il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato”
(allegato c);
c) al comma 3, lettera d), le parole “alla legge 4 gennaio 1968, n. 15”
vengono sostituite con “al DPR 28 dicembre 2000, n. 445”;
d) al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi propri” e prima del
punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi”.
Art. 19
Modifiche all’art. 30 del CCNL del 14 luglio 1997
1. All’art. 30 del CCNL del 14 luglio 1997 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
“1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati
all’art. 29 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari
previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
b) all’inizio del comma 4, prima delle parole “Il responsabile della
struttura” viene aggiunta la seguente frase: “Nel caso in cui la sanzione
da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell’art. 55, comma. 4 del
D. Lgs 165/2001.
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione
da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura,
questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente,
dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento
prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio.”
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9.bis:
“9.bis Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori
il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle
fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel
rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche”
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia
all’art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001”.
Art. 20
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di
quanto previsto dall’art. 55 del d. lgs. n. 165/2001, il tipo e l’entità
di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, inprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all’amministrazione,
agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti
dell’amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai
precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi seguenti, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione
od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate
con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al
dipendente, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell’orario di lavoro e
delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso
l’amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei
locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle
sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e
di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il
servizio o per gli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo per l’amministrazione, per gli utenti o per terzi.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente
e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando
l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede
assegnata dall'amministrazione;
e) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività
che ritardino il recupero psico-fisico;
f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in
procedimenti disciplinari;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei
riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte
salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 300/1970;
l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della
dignità della persona;
m) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un altro dipendente;
n) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno
all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,
graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste
dallo stesso comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell’amministrazione o ad essa affidati;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di
particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente
è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50%
dello stipendio tabellare corrispondente alla posizione economica di
appartenenza, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il
periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per
violazioni di gravità tale, da compromettere gravemente il rapporto di
fiducia con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro. Tra queste, sono da ricomprendersi in ogni caso le
seguenti:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze
previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della
sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall’amministrazione, quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia
protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di
una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per
delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al
rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano
compatibili con la prosecuzione del rapporto.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi,
di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia
con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche
provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si
applica nelle seguenti fattispecie:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o
fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la
sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito
di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a),
b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n.
16 del 1992;
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,
quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei
lavoratori di cui all’art. 29 del CCNL del 14 luglio 1997, come modificato
dal presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data
la massima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e
visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
11. L’art. 31 del CCNL del 14 luglio 1997 è disapplicato. Di conseguenza,
tutti i riferimenti al medesimo art. 31 devono intendersi al presente
articolo.
Art. 21
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino
alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'ente venga
a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi
del presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha
avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni
dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90
giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 20 come conseguenza
delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e),
non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2
della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma
1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende
per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art.
1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. h) e 8,
lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nella
categoria e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art. 22
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello
stato restrittivo della libertà.
2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del
comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della
retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art 20 commi 7
e 8.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati
dall’art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316
del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del
2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma
1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto
dall’art. 21, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti
un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare corrispondente alla
posizione economica di appartenenza nonché gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di
proscioglimento, ai sensi dell’art. 21 commi 6 e 7, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato
con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere
straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni,
ai sensi del medesimo art.21, comma 6, secondo periodo, il conguaglio
dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare
a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione
diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di
carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 33 del
CCNL del 14 luglio 1997.
Art. 23
Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto, vanno portati a termine secondo le procedure vigenti
alla data del loro inizio.
Art. 24
Norma di rinvio
1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto
dall’art. 6 CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni,
integrazioni o proroghe.
Art. 25
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. L’ENAC nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 19
dicembre 2001 (quadriennio 1998-2001) adotta con proprio atto, il codice
di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti,
allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo
esemplificativo il codice-tipo (allegato b).
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 26
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003,
del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso
derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n.
289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art.
(biennio economico 2000-2001), sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 1, alle scadenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS)
cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha
effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito
dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2
e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata tabella 2.
Art. 27
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 26 sono
utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e
di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della
determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 (legge
finanziaria 2006).
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 26 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del
trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art. 26, comma 3 non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge
n. 335/1995.
4. Ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di
anzianità, di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975, e successive
modificazioni ed integrazioni, la quota dello stipendio tabellare
corrispondente al valore dell’indennità integrativa speciale conglobata
(ai sensi dell’art. 26, comma 3) viene valutata nella misura del 70%.
Art. 28
Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo
del personale e per la produttività
1. Sono confermate, con le modifiche di cui al presente articolo, le
disposizioni previste dagli artt. 64 e 65 del CCNL del 19/12/2001
(quadriennio 1998-2001) come integrate dall’art. 4 CCNL del 18 febbraio
2002 (biennio 2000-2001) in ordine alle modalità e ai criteri per la
quantificazione e l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo
del personale e per la produttività.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal
1/1/2003, di un importo pari allo 0,57% del monte salari annuo relativo al
personale in servizio al 31/12/2001, esclusa la dirigenza ed i
professionisti. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del CCNL
19/12/2001, i criteri riparto dei predetti incrementi sono definiti in una
specifica sede di contrattazione integrativa.
3. Ai fini della valutazione delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale, ai
sensi dell’art. 64, comma 3 del CCNL del 19/12/2001 (quadriennio
1998-2001), l’ente utilizza, quale parametro di riferimento, l’aumento
delle entrate proprie derivante dall’accrescimento delle prestazioni del
personale in servizio e dal conseguente incremento quali-quantitativo dei
servizi prestati, tenendo comunque conto dell’andamento delle spese di
gestione e dei limiti all’incremento delle stesse previsti dalle vigenti
disposizioni. A tal fine, l’ente può destinare una percentuale non
superiore all’1% del monte salari dell’anno 2001, relativo al personale
dell’area tecnica, economica ed amministrativa e dell’area operativa. Le
risorse di cui al presente comma sono destinate a compensare la maggiore
produttività dei dipendenti, secondo criteri generali ispirati alla
valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti, individualmente
e/o collettivamente. Esse sono inoltre erogate a consuntivo previa
valutazione e certificazione dei livelli di risultato effettivamente
raggiunti sulla base di standard predefiniti.
5. E’ stabilito un contingente numerico di 45 incarichi di struttura
organizzativa, entro il quale saranno conferiti gli incarichi di cui
all’art. 56 del CCNL 19/12/2001. A seguito dell’applicazione del
contingente, le risorse di cui all’art. 64 del CCNL 19/12/2001 con
carattere di certezza e stabilità, sono ridotte, in via definitiva, di un
importo corrispondente, calcolato sulla base del valore medio pro-capite
degli incarichi in corso alla predetta data. E’ disapplicata la lett. b)
di cui all’art. 65, comma 2 del CCNL 19/12/2001.
6. Sono costituite specifiche risorse destinate alla corresponsione dei
compensi per lavoro straordinario. La misura delle predette risorse è
stabilita in misura pari all’80% delle somme già destinate ai compensi per
lavoro straordinario nell’anno 2005, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett.
f) del CCNL 19/12/2001. Le risorse di cui all’art. 64 con carattere di
certezza e stabilità, sono conseguentemente ridotte, in via definitiva, di
un importo corrispondente. E’ disapplicata la lett. f) di cui al citato
art. 65, comma 2.
7. Con la decorrenza che sarà stabilita nel CCNL relativo al biennio
economico 2004-2005, le indennità di cui all’art. 65, comma 1, lettere i)
e j) del CCNL sottoscritto il 19/12/2001 (quadriennio normativo 1998-2001)
sono corrisposte utilizzando, quale base di calcolo, lo stipendio
tabellare e l’indennità integrativa speciale corrispondenti alla posizione
economica iniziale di categoria, nei valori vigenti alla data del
31/12/2001. Sono mantenuti ad personam gli eventuali maggiori importi in
godimento calcolati con il previgente sistema di calcolo, sulla base dei
valori al 31/12/2001.
8. Al fine di avviare la progressiva unificazione dei valori delle
indennità di cui al comma 7 tra personale dell’area operativa e personale
dell’area tecnica, economica ed amministrativa, l’indennità riconosciuta a
quest’ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione
integrativa, fino ad una percentuale massima del 18%. La corresponsione
delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui
al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono
riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione
integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità
antecedenti l’anno 2006.
9. L’indennità di posizione riconosciuta ai titolari di incarichi ad
elevata responsabilità ai sensi dell’art. 55 del CCNL 19/12/2001 riassorbe
le indennità di cui al comma 7, fino ad un importo pari al 12% della base
di calcolo delle stesse indennità, come determinata ai sensi del citato
comma 7. E’ disapplicato l’art. 55, comma 2, ultimo periodo del citato
CCNL.
10. In sede di contrattazione integrativa, attraverso la razionalizzazione
ed il migliore utilizzo degli istituti del trattamento accessorio
finanziati dal fondo di cui al presente articolo, viene verificata la
possibilità di un adeguamento, a carico dello stesso fondo, delle misure
stabilite ai sensi dell’art. 43 del CCNL 19/12/2001 per l’indennità di
reperibilità, assumendo come parametro di riferimento le analoghe misure
previste negli altri comparti del lavoro pubblico.
TITOLO VI
SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI
DELLA SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
Art. 29
Premessa
1. Le disposizioni di cui al presente titolo, relative al solo trattamento
economico, si applicano ai professionisti della seconda qualifica
professionale di cui all’art. 77, comma 3 del CCNL 19/12/2001 (quadriennio
1998-2001).
2. Le parti, condividendo l’esigenza di mantenere, sotto il profilo
organizzativo e funzionale, la sostanziale unitarietà dei professionisti
dell’ENAC convengono di rinviare ad apposita sessione negoziale la
definizione dei contenuti normativi e di eventuali ulteriori istituti
economici relativi al personale destinatario della presente Sezione, da
avviare contemporaneamente al rinnovo del CCNL dell’area dirigenziale e in
connessione con quest’ultimo.
3. Per tutto quanto non previsto, continuano ad applicarsi, nelle parti
non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL di cui sia
destinatario il personale della presente Sezione.
Art. 30
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003,
del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso
derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n.
289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art.
2, comma 3 del CCNL 18/2/2002, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 3, alle scadenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS)
cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha
effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito
dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2
e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata Tabella 4.
Art. 31
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 30 sono
utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e
di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della
determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 (legge
finanziaria 2006).
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 30 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle
scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del
trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art. 30, comma 3 non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge
n. 335/1995.
4. Ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di
anzianità, di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975, e successive
modificazioni ed integrazioni, la quota dello stipendio tabellare
corrispondente al valore dell’indennità integrativa speciale conglobata
(ai sensi dell’art. 30, comma 3) viene valutata nella misura del 70%.
Art. 32
Integrazione alla disciplina del Fondo per le politiche di sviluppo dei
professionisti
1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui
all’art. 91 del CCNL del 19/12/2001 con riferimento al personale
destinatario della presente Sezione, è incrementato a decorrere dal
1/1/2003, di un importo pari allo 0,57% del monte salari annuo relativo ai
professionisti destinatari del presente titolo in servizio al 31/12/2001.
2. Nella sessione negoziale di cui all’art. 29, comma 2 sarà affrontato il
problema della suddivisione del fondo per le politiche di sviluppo dei
professionisti di cui all’art. 91 del CCNL 19/12/2001, tra professionisti
della prima qualifica professionale e professionisti della seconda
qualifica professionale, secondo criteri di proporzionalità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Art. 33
Personale a tempo determinato
1. Qualora l’assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime
modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo
indeterminato, l’Ente potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di
personale e previo il superamento di un’ulteriore verifica sull’attività
svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto a tempo
indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un
quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei
requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano
ferme, oltre ai principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi,
le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e
alle determinazioni del fabbisogno.
2. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini
dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato.
Art. 34
Integrazione di specifiche discipline di precedenti CCNL
1. Tenuto conto della speciale disciplina dell’ENAC in materia di TFR,
l’ente può concedere anticipazioni sulle somme accantonate per il TFR ed
effettivamente disponibili nel proprio bilancio, nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente normativa civilistica in materia, con
riferimento ai soli dipendenti per i quali sussistano i suddetti
accantonamenti nel bilancio dell’ente. Il presente comma integra quanto
previsto, in materia di TFR, dall’art 74 del CCNL 19/12/2001.
2. L’ente definisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali di
cui all’art. 11, comma 1 del CCNL 19/12/2001, i criteri applicativi della
disciplina del trattamento di trasferimento di cui all’art. 49 del CCNL
14/7/1997. In tale sede e nei limiti delle somme già destinate a tale
specifica finalità, viene altresì verificata la possibilità di stabilire
limiti e condizioni per una maggiorazione delle indennità previste dalla
richiamata disciplina, finalizzata esclusivamente a salvaguardare la
retribuzione in godimento dei dipendenti trasferiti.
Art. 35
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate, in quanto
compatibili con il presente CCNL, le disposizioni dei seguenti CCNL nelle
parti non disapplicate: CCNL biennio economico 2000-2001, sottoscritto il
18/02/2002; CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999 sottoscritto il 19/12/2001; CCNL personale non dirigente del RAI
biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 14/7/1997; CCNL personale non
dirigente del RAI quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico
1994-1995, sottoscritto il 14/7/1997.
TABELLE ALLEGATE AL TESTO
ALLEGATO A
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE
AREA TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
CATEGORIA OPERATORI
Appartengono a questa categoria i lavoratori o le lavoratrici che svolgono
attività caratterizzate da:
- conoscenze di tipo operativo (la cui base teorica si sviluppa con la
scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla
mansione ed eventuali corsi di formazione specialistici;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti
interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e
formale.
CATEGORIA COLLABORATORI
Appartengono a questa categoria i lavoratori o le lavoratrici che svolgono
attività caratterizzate da:
- conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con
necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a
specifici processi produttivi/amministrativi;
- problematiche lavorative di media complessità da affrontare attraverso
modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni
possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con
posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo
diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e/o
negoziali.
CATEGORIA FUNZIONARI
Il personale appartenente alla categoria Funzionari opera strutturalmente
nel processo produttivo ed è responsabilizzato su obiettivi gestionali e
di prestazione. Può assumere il coordinamento e la responsabilità di
moduli organizzativi, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane e
materiali assegnate. Può svolgere anche funzioni di staff, rispetto ad
altri processi organizzativi, assumendo il ruolo di “facilitatore di
processo”, ai fini del raggiungimento di obiettivi prestabiliti.
Appartengono a questa categoria i lavoratori o le lavoratrici che svolgono
attività caratterizzate da:
- elevate conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di
risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi (con
differente grado di importanza e compessità) e con possibilità di
coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro,
unità organizzative di livello non dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili e notevole ampiezza delle
soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, di natura negoziale e/o complessa,
gestite anche con unità organizzative diverse da quella di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta,
complesse e/o negoziali.
AREA OPERATIVA
All’area operativa appartiene il personale che svolge attività di
certificazione, vigilanza, controllo e di natura operativa, nell’ambito
della legislazione e delle norme – nazionali ed internazionali – che
regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all’attività
della navigazione aerea.
Il personale dell’area operativa è ricompreso nella categoria dei
Funzionari.
1. Profili professionali che svolgono attività di natura operativa, di
certificazione, di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e
sulle organizzazioni che forniscono servizi aeroportuali e relativo
personale (profili con accesso in C1)
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da :
- elevate conoscenze specialistiche nel campo dell’aeronautica generale,
del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e della
meteorologia ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento; conoscenza della lingua inglese; le predette
conoscenze sono acquisite anche mediante adeguata formazione d’ingresso;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di
risultati relativi alla sicurezza in ambito aeroportuale e con possibilità
di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro
ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza dei
voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non
immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni
possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale; relazioni con i direttori di aeroporti di
natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di natura operativa, di
certificazione, di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e
sulle organizzazioni che forniscono servizi aeroportuali e relativo
personale
Appartiene, ad esempio, a questo raggruppamento il profilo professionale
di Ispettore aeroportuale
2. Profili professionali che svolgono attività di certificazione,
vigilanza e controllo sugli operatori aerei, sulle organizzazioni
aeronautiche, sui fornitori di servizi del traffico aereo, ed
organizzazioni connesse (profili con accesso in C3)
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da :
- elevate conoscenze specialistiche nel campo dell’aeronautica generale,
del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e della
meteorologia, con particolare riferimento alle principali normative
italiane ed internazionali di riferimento (la base di conoscenze è
acquisibile con precedenti esperienze di pilota e relative abilitazioni)
ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento; elevata conoscenza della lingua inglese;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di
risultati relativi alla sicurezza del volo e con possibilità di
coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed
unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza dei
voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale; relazioni con i soggetti che operano in
ambito aeroportuale (ad esempio, compagnie aeree, vettori ecc.) di natura
diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di certificazione, vigilanza e
controllo sugli operatori aerei, organizzazioni aeronautiche e relativo
personale
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di certificazione, vigilanza e
controllo sui fornitori di servizi del traffico aereo, sulle
organizzazioni connesse e relativo personale
Appartengono, ad esempio, a questo raggruppamento i profili professionali
di ispettore di volo e di ispettore dei servizi del traffico aereo.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del d. lgs. 25
febbraio 1999, n. 66, ai Tecnici investigatori dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo è attribuito il trattamento giuridico ed economico
stabilito per gli Ispettori di volo dell’ENAC. A tale personale si
applicano, conseguentemente, tutte le disposizioni contrattuali, sia
relative agli aspetti economici che normativi, di cui siano destinatari i
predetti ispettori di volo.
Le competenze e i principali contenuti lavorativi del profilo
professionale di Tecnico investigatore sono stabiliti come segue:
- elevate conoscenze nel campo aeronautico, nell’ingegneria aeronautica,
nella condotta di aeromobili, nel controllo del traffico aereo, nelle
tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed ambientali in connessione
con le tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti o
inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili, nonché nel campo
della navigazione aerea, della meteorologia, della normativa nazionale ed
internazionale di riferimento, (la base di conoscenze è acquisibile con
laurea nei campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività o con
elevata esperienza nella condotta di aeromobili), con un grado di
esperienza pluriennale e frequente necessità di aggiornamento; elevata
conoscenza della lingua inglese;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di
risultati relativi all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza del Volo, con particolare riferimento alla
conduzione delle inchieste sugli incidenti ed inconvenienti aerei, alla
individuazione delle cause degli stessi ed alla predisposizione di
raccomandazioni, alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti; capacità
di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro
ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso, da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle
soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza,
relazioni esterne ( ad esempio con altre istituzioni ed operatori
aeronautici nazionali ed internazionali) di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta, anche complesse
e negoziali, con i soggetti che operano in ambito aeronautico.
ALLEGATO B
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti.
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti
da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito
l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si
avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni
circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo
ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali
testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa
per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i
compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare
quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga
inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto
denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e
contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia
ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e,
in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali,
allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della
dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi
alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in
tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione
del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto
di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire
il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno
ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo
la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non
ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere,
ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato
permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della
Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile
dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà
essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS.
e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute
di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di
molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e
donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel
caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare
ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità
di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito
altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino
disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende
dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito
alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire
qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona
al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla
formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione
delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le
molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al
fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e
nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il
Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di
Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente
Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO C
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello
della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui
non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto
dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare
i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento
dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,
si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti
delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei
compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o
altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado.
Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a
suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni
ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia
avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui
egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli
sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda
ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare
ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le
assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di
cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne
serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di
beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo
a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori
e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio
e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né
corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con
cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali
e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei
risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e
utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di superare le
differenze tra i regimi applicabili ai trattamenti di fine servizio del
personale dell’ENAC, in relazione alla provenienza dello stesso personale,
dall’ex-RAI (registro aeronautico italiano) ovvero dal Ministero dei
Trasporti – ex-DGAC. A tal fine, nel condividere l’obiettivo di una
tendenziale omogeneizzazione delle normative di riferimento e dei
conseguenti regimi applicabili, convengono sull’opportunità che sia
assunta ogni utile iniziativa - anche di sollecitazione dei necessari
interventi di revisione normativa - che possa consentire la soluzione del
problema evidenziato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Considerato quanto specificato in materia di assemblee sindacali dall’art.
2, comma 1 del CCNQ 7/8/1998 in materia di modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali, nonché quanto previsto in materia per l’ex-RAI dall’art. 63 del
DPR n. 509/1979, le parti, con apposita sessione, riesamineranno
l’istituto tenendo conto della peculiarità dell’ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, nel condividere l’obiettivo di un’ulteriore evoluzione del
sistema di classificazione del personale, in linea con le tendenze di
evoluzione professionale del personale e dei ruoli organizzativi che si
registrano, a livello internazionale, nei sistemi di governance
dell’aviazione civile, concordano di demandare ad una commissione di
esperti individuati pariteticamente per l’approfondimento tecnico delle
esigenze di manutenzione e revisione dell’impianto definito nel presente
contratto e nel precedente contratto di parte normativa.
La commissione dovrà prioritariamente approfondire la configurazione delle
aree professionali dell’ente in relazione all’evoluzione dei processi di
lavoro ed ai fabbisogni organizzativi dell’ente, affrontando anche alcune
delle questioni emerse nella trattativa per il presente CCNL, quali ad
esempio le aree delle funzioni ispettive ed informatiche. I lavori della
commissione, da concludere entro tre mesi dall’insediamento, sono
finalizzati alla predisposizione di un documento tecnico di proposte di
cui si terrà conto nelle sedi negoziali e nella definizione degli
indirizzi alla contrattazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti, nel confermare l’unitarietà sotto i profili organizzativo e
funzionale dei professionisti appartenenti alla prima ed alla seconda
qualifica, concordano sulla necessità di un successivo approfondimento del
problema della loro collocazione contrattuale. Sono pertanto concordi nel
ritenere che vada mantenuto l’attuale correlazione tra le due qualifiche.
A tal fine, ritengono necessario che, nella sessione negoziale di cui
all’art. 29, comma 2, si proceda ad una verifica della sussistenza
dell’equilibrio e della correlazione tra i trattamenti economici
riconosciuti alle due qualifiche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti confermano che i profili professionali dell’area operativa
collocati nella categoria Collaboratori sono connessi a ruoli o funzioni
ad esaurimento, per i quali non si prevedono future assunzioni di
personale. Conseguentemente, concordano sulla necessità di favorire la
progressione del personale verso la posizione economica iniziale della
categoria “Funzionari”, attraverso l’adozione di opportune iniziative,
anche di. carattere formativo, e l’attuazione delle relative procedure con
carattere di priorità
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti concordano sul comune obiettivo di definire, in una successiva
sessione negoziale, un testo unificato e coordinato di tutte le
disposizioni contrattuali vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti concordano nel rinviare ad una successiva sessione negoziale
l’approfondimento e la revisione di alcuni istituti del trattamento
normativo per il personale a tempo determinato, in relazione ai
cambiamenti normativi che hanno interessato tale tipologia di rapporto di
lavoro. Concordano in ogni caso nel ritenere pienamente operante il
principio di non discriminazione per i suddetti lavoratori, sancito dalla
vigente normativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti, nel ritenere ancora vigenti i contratti integrativi di ente già
stipulati per le parti non in contrasto con quanto definito nel presente
CCNL, concordano che la disciplina delle progressioni economiche
all’interno delle categorie definita in tale sede sia applicata, fino alla
definizione, nella stessa sede, di una nuova disciplina.
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