COMPARTO - SETTORE

ENAC

TIPO

CCNL - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

AREA

PERSONALE NON DIRIGENTE

DATA FIRMA

20 LUGLIO 2006

PERIODO

2004-2005

 

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ARGOMENTI CORRELATI

CCNL - QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005

 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per il personale NON dirigente dell’ENAC
biennio economico 2004-2005


In data 20 luglio 2006 alle ore 19.15 ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
FP/CGIL (firmato) CGIL (firmato)
FIT/CISL (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
UIL TRASPORTI (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente dell’ENAC biennio economico 2004-2005.



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’ENAC
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005


Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Art. 2
Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 26 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relativi al personale dell’area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell’area operativa, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.
3. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 30 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relativi ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 3, con le decorrenze ivi stabilite.
4. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 4 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 4.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 ( legge finanziaria 2006).
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. E’ confermato quanto previsto dall’art. 27 commi 3 e 4 e dall’art. 31, commi 3 e 4 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

Art. 4
Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all’art. 28 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relative al personale dell’area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell’area operativa, sono incrementate a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006 di un importo pari allo 0,71% del monte salari annuo relativo al personale in servizio al 31/12/2003, esclusa la dirigenza ed i professionisti.
2. I nuovi valori delle indennità di cui all’art. 65, comma 1, lettere i) e j) del CCNL sottoscritto il 19/12/2001 (quadriennio normativo 1998-2001) - secondo la nuova disciplina prevista dall’art. 28, comma 7 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) – sono corrisposti a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006. Si conferma il mantenimento ad personam degli eventuali maggiori importi in godimento calcolati con il previgente sistema di calcolo, sulla base dei valori al 31/12/2001.
3. Al fine di continuare la progressiva unificazione dei valori delle indennità di cui al comma 2 tra personale dell’area operativa e personale dell’area tecnica, economica ed amministrativa - avviata dall’art. 28, comma 8 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) - l’indennità riconosciuta a quest’ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione integrativa, fino ad una percentuale massima del 24%. La corresponsione delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità antecedenti l’anno 2006.

Art. 5
Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo dei professionisti

1. Le risorse per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui all’art. 32 del CCNL del … (CCNL del personale non dirigente dell’ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), con riferimento al solo personale destinatario dello stesso art. 32, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006, di un importo pari allo 0,71% del monte salari annuo relativo ai professionisti della seconda qualifica in servizio al 31/12/2003.