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1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo
1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale
biennio e si applica a tutti i dirigenti sanitari, professionali, tecnici
ed amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario
Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo
alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2,
quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
CAPO I Art. 2 1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00. 2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.031,00. 3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3
novembre 2005. CAPO II Art. 3 1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 44, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del
comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005. 5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 5.639,19, parte variabile € 2.520,30 (divenuta di € 3.296,58 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005). 6. Per effetto del comma 5 il valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000. 7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni. 8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3
novembre 2005. Art. 4 1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003. 2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art. 45
citato nel comma 1. Art. 5 1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola B) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e è così rideterminata:
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005. 5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 2.559,04 parte variabile € 4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005). 6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000. 7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni. 8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005. 10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02. 11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva
della retribuzione di posizione minima unificata rideterminata alle date
indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre
ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella
misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste
dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. Art. 6 1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui alla tavola C) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
2. A decorrere dal 1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005. 5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 3.213,39, parte variabile € 4.018,03, (divenuta di € 2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005). 6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000. 7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni. 8. Il fondo dell'art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 9. Sono confermati i commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005. 10. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C) dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02. 11. Con il presente contratto, ferma rimanendo la misura complessiva
della retribuzione di posizione minima unificata, rideterminata alle date
indicate nei commi 1, 2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre
ricompreso nel predetto emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella
misura di € 2.000,00 e conserva la natura e le finalità già previste
dall’art. 11, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. CAPO III Condizioni di lavoro Art. 7 1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di
previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per
l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale,
nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del
CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie
notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano
sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le
modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda
dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non
superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi
dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005. CAPO IV Art. 8 CAPO V Art. 9 1. I fondi previsti dall’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49. 2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore del citato contratto. 3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni. In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per il riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al compimento del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall’art. 3, comma 3. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono
incrementati di € 3,00 mensili (per tredici mensilità per ogni dirigente
in servizio al 31 dicembre 2003, al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi
rispetto al comma 4 per l’adeguamento in tutto o in parte dell’indennità
di struttura complessa al valore massimo stabilito dall’art. 41 del CCNL 8
giugno 2000. Ove tali valori siano stati già raggiunti l’incremento rimane
in ciascuno dei fondi per le altre finalità ivi previste ed in
particolare, per il fondo dei dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti anche per l’attuazione di quanto stabilito nel
comma 4 ultimo periodo . Art. 10 1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. 2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7, comma 2, il
fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1
gennaio 2006, è incrementato di € 5,50 mensili per ogni dirigente biologo,
chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003
per tredici mesi al netto degli oneri riflessi. Art. 11 1. L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2. 2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato contratto. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. 4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente
disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano
eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di
avanzamento, ai sensi dell’art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996,
sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte
restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed
unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a
consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato. NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 12 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente
contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005
nonché quelle indicate nell’art. 55 del contratto stesso.
- Art. 40, comma 3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna vanno sostituite con le seguenti:
- Art. 49, comma 6: le parole “per i fini del comma 3” sono sostituite
dalle parole “per i fini del comma 5”. ALLEGATO 1
Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analogamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.
La FP CGIL e la CISL FP non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a seguito di un’attenta valutazione di elementi di forte criticità posti dalle scelte contrattuali. Tali scelte sono state fortemente respinte dalle nostre federazioni, e
malgrado alcuni miglioramenti acquisiti nel corso della trattativa,
mantengono e inseriscono nel rinnovo contrattuale elementi di
contraddizione nell’attuale assetto contrattuale. Inoltre il contratto
inserisce preoccupanti elementi di disequilibrio della valorizzazione
economica e professionale fra i dirigenti stessi e fra la dirigenza e il
personale del Servizio sanitario nazionale. In particolare la FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono: • La modifica dell’attuale sistema degli incarichi, collegato a
elementi di valorizzazione professionale e organizzativa sulla base di
contrattazione decentrata aziendale, con l’inserimento di un ulteriore
livello di incarico che prevede come criterio di accesso l’anzianità di 15
anni di attività. Tale scelta introduce e valorizza un percorso di
professionalità collegato all’anzianità di servizio, e non favorisce una
verifica complessiva dei sistemi di riconoscimento professionale dei
dirigenti, che dovrà essere materia di rinnovo del prossimo quadriennio
normativo La FP CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono, come già denunciato con la dichiarazione a verbale numero 2 del rinnovo del CCNL 2002-2005 relativamente alla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive, la scelta del Governo e delle regioni, di continuare a promuovere e valorizzare gli elementi quantitativi e le forme centralizzate nazionali di riconoscimento professionale. In questo modo si indebolisce il processo di aziendalizzazione e di contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, si svilisce il ruolo strategico degli stessi all’interno del servizio sanitario nazionale e del sistema di relazioni sindacali. Inoltre viene meno una delle funzioni strategiche del contratto, quale strumento di innovazione e di riorganizzazione del lavoro a livello decentrato. Roma, 5 luglio 2006
_____________________ L’O.S. AUPI, non sottoscrive il II biennio economico 2004 – 2005. Roma 5 luglio 2006 AUPI
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