COMPARTO - SETTORE |
SANITA' - DIRIGENZA STPA |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO, PROF.LE, TECNICO, AMM.VO |
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DATA FIRMA |
3 NOVEMBRE 2005 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO e 1° BIENNIO EC: |
2002-2005 e 2002-2003 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI |
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – ART. 48, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA I n data 11 aprile 2007 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IIIProtocollo CORREZIONE ERRORE MATERIALE ART. 48 DIRIGENZA STPA
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In data 3 novembre 2005
alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni - Presidente
......firmato.......
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali | ||
CGIL FP | firmato | CGIL | firmato |
CISL FPS-COSIADI | firmato | CISL | firmato |
UIL FPL | firmato | UIL | firmato |
CIDA - SIDIRSS | firmato | ||
SINAFO | firmato | ||
AUPI | firmato | CIDA | firmato |
CONFEDIR SANITA' | firmato | ||
SNABI SDS | firmato | CONFEDIR | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
PARTE I – NORMATIVA |
TITOLO I – Disposizioni generali |
CAPO I |
Art. 1 Campo di applicazione |
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto |
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali |
CAPO I : Obiettivi e strumenti |
Art. 3 Relazioni sindacali |
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa |
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo |
Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche |
CAPO II : Forme di partecipazione |
Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing |
CAPO III : Prerogative e diritti sindacali |
Art. 8 Norma di rinvio ed integrazioni |
Art. 9 Coordinamento regionale |
TITOLO III– Rapporto di lavoro |
CAPO I – Struttura del rapporto |
Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologici, chimici, fisici, psicologi e farmacisti. |
Art. 11 Modifiche ed integrazioni |
Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa |
Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento |
CAPO II – Orario di lavoro |
Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti |
Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
Art. 16 Servizio di guardia |
Art. 17 Pronta disponibilità |
Art. 18 Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 |
CAPO III - Istituti di peculiare interesse |
Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro |
Art. 20 Comitato dei garanti |
Art. 21 Copertura assicurativa |
Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità |
Art. 23 Formazione ed ECM |
Art. 24 Disposizioni particolari |
CAPO IV – Verifica e valutazione dei dirigenti |
Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti |
Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti |
Art. 27 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti |
Art. 28 Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti |
Art. 29 La valutazione negativa |
Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati |
Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti |
Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione
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PARTE II – Trattamento economico |
BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003 |
TITOLO I – Trattamento economico |
CAPO I – Struttura della retribuzione |
Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti |
Art. 34 Indennità integrativa speciale |
CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti biologici, chimici, psicologici e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo nonchè degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo |
Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 |
Art. 36 Indennità |
CAPO III : Biennio 2002 – 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo |
Art. 37 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo |
Art. 38 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo |
CAPO IV: Biennio 2002 – 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo |
Art. 39 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli tecnico e professionale |
Art. 40 La retribuzione di posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo |
CAPO V: Nuovi stipendi tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003 |
Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo. Conglobamenti |
Art. 42 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti |
Art. 43 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti |
Art. 44 La retribuzione di posizione minima
contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003.
Rideterminazione Art. 45 La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo. dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione |
CAPO VI: Biennio 2002 – 2003 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento |
Art. 46 Norma dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro tempo parziale mantenuti ad esaurimento |
CAPO VII – INDENNITA' |
Art. 47 Indennità per turni notturni e festivi |
CAPO VIII |
Art. 48 Effetti dei benefici economici |
CAPO IX – FONDI AZIENDALI |
Art. 49 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
Art. 50 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro |
Art. 51 Fondo per la retribuzione di risultato
e per la qualità della prestazione individuale Art. 52 Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica |
Art. 53 Risorse economiche regionali |
Art. 54 Norma finale
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PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
Art. 55 Conferme |
Art. 56 Disapplicazioni
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Allegato 1 :
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000) |
Allegato 2 |
Allegato 3 |
Allegato 4 |
Allegato 5 |
Allegato 6 |
Allegato 7
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Dichiarazioni a verbale e congiunte |
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati
dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei
comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per
la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre
2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in
fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica
disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero
sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi
sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del
CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e
dall'art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente
contratto, con il termine "dirigente" si intende far riferimento, ove non
diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente
specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio
2004.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti
al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché
quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato,
integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs.
n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del
pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del
2002. L'atto aziendale di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è
riportato come "atto aziendale".
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed
ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti
di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente
contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine
di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate
nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero)
ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale,
mentre con i termini "u-nità operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi"
si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così
come individuate dall'atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi
regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di
incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre
1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL
in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997.
Per le norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente,
il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico
di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va
inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b),
c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I
biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il
CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è
indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo
la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" nel
presente contratto è indicata anche con le parole "dirigente di struttura
complessa" "di direttore" dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. n. 254 del
2000.
9. I dirigenti delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica del ruolo sanitario regolate dall'art. 41 del CCNL 10
febbraio 2004, nel testo, sono indicate come "dirigenti delle professioni
sanitarie".
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed
è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed
enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti
destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165
del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
1. Si riconferma il
sistema delle relazioni sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12
del CCNL dell'8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
1. In sede aziendale le
parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei
fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52.
2. In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i
cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146
del 1990 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area
dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4;
C) linee generali di indirizzo dei programmi
annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione
continua comprendente l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in
relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti
dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto
di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e
l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria del CCNL 8
giugno 2000 dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si
richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) ed i).
4. Fermi restando i principi di comportamento
delle parti indicati nell'art. 11, sulle materie dalla lettera C alla lettera G,
non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia
raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non possono
essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi
nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la
parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie
che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a
fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall'art. 9, ove le Regioni
esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di
indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali
nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto
anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 9
medesimo.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2
del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è
effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo
entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare
del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In
caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro
comunicazione.
5. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere
all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai
sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è
disapplicato.
1. Gli istituti
dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
· L'azienda
- allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8
giugno 2000 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici,
la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi
previsti dal presente contratto.
· Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
· I soggetti
di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante
richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle
seguenti materie:
-
affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali;
-
articolazione delle posizioni organizzative,
delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di
posizione;
-
criteri generali di valutazione dell'attività
dei dirigenti di cui all'art 25, comma 5;
-
articolazione dell'orario e dei piani per
assicurare le emergenze;
-
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso
alla risoluzione consensuale.
· La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
· La
consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da
articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in
ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge
obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture,
servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché
la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni".
2. Allo scopo di assicurare una migliore
partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la
possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle
strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione
dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una
Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali
delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi
ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto,
nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche
competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei
relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi
resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
La Conferenza procede anche al
monitoraggio del fenomeno del mobbing
sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono
appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa
demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con
rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto,
nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti
derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e
l'andamento della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. Le parti prendono atto
che il fenomeno del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato
dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va
prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una
serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in
modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e
vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del
lavoratore stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale,
nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 6 sono pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici
presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing
nei confronti dei dirigenti
in relazione alle materie di propria
competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 in
materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di
proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate
dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la
definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno del mobbing,
i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione,
previsti dagli artt. 32 e 18, rispettivamente, dei
CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall'art. 23 del presente
contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che
possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e
delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche al fine
di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area,
firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti.
Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o
enti, il Vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato
per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l'operatività dei
Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un
regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una
relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
1. Per le prerogative e i
diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in
particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27
gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001.
Per il monte complessivo dei permessi
orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ
vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell'art. 9, comma
2 del CCNL 8 giugno 2000.
2. Il secondo alinea dell'art. 9, comma 2, del
CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
"- dalle componenti delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del
D.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie
relative:
a) all'utilizzo delle risorse regionali di cui
all'art. 53;
b) alla realizzazione della formazione manageriale
e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente;
c) le metodologie di utilizzo da parte delle
aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile
della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8
giugno 2000 confermato dall'art. 49, comma 2, 1° e 2° alinea del presente
contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso
di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad
invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8
giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di
valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle
aziende , ai sensi dell'art. 25, comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello
aziendale un sistema di standards finalizzati all'individuazione dei volumi
prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di
monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli
obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 2003 in
materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed
ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed
urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo
la disciplina del presente contratto tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai
suoi presupposti e condizioni;
h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10
febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti
nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l'inserimento, nei
regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2 lett.
G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia
modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non
oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva
integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto
sono avviati secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 5. Per le materie del
comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l'art. 5 comma
2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1
rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la
formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52
del I biennio e 8 e 9 del II biennio) nonché dall'art. 36 del CCNL 10 febbraio
2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il
sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in
ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL,
prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie
non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie
con riguardo alle risultanze dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 49, 51
e corrispondenti fondi dell'art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei
fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità
dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di
lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a
quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione
regionale,
assunti in applicazione del D.lgs. 229 del 1999,
per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l'applicazione del
comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista
dall'art. 46 del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
1. A decorrere dal 30
maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il
rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è
disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del
CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto
esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30
novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio
dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12.
3. Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non
esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto
esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che
per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. L'indennità di esclusività è confermata nelle
misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a
tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata
in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e,
comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, non abbiano
espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre, nella misura stabilita
dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a
tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del
comma 3, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31
dicembre dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità
previste dall'art. 11 comma 4, lettera b) del citato CCNL come integrato
dall'art. 24, comma 14, del presente CCNL.
5. Per l'acquisizione delle fasce successive
dell'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si
conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la
totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello svolgimento delle proprie
funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale
nell'area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano
mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli
obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli
adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le equipes
interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le
stesse devono essere effettuate.
8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
1. In attuazione
dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così
modificati:
A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi sostituito:
"2. Nei casi di assenza
previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto,
ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di
ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si
avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un
incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque, della
tipologia c) di cui all'art. 27, con riferimento, ove previsto, alla disciplina
di appartenenza;
b) valutazione comparata del
curriculum
prodotto dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le
quali, ai sensi della vigente normativa concorsuale, l'accesso è riservato a più
categorie professionali, riguarda tutti gli addetti."
B) Le indennità mensili previste dal comma 7
dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono
finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 51 e corrispondenti
fondi dell'art. 52 del presente contratto;
C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11
dell'art. 27 non è più applicabile ai dirigenti del ruolo sanitario biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nel conferimento di nuovi incarichi di
direzione di struttura complessa o di struttura semplice.
1. Le parti prendono atto
che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono -
in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a
rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di
conseguenza da tale data:
- il
passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il
mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o
semplice;
- l'
art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il
trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a
rapporto non esclusivo ai sensi dell'art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed
a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è
indicato nell'allegato 6 tavola 2.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a
quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell'opzione, comporta i
seguenti effetti per i dirigenti interessati:
- i
dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali
compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all'art.
38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepire
tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento
dell'incarico;
- non
compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si
applicano le regole stabilite dall'art. 45;
- è
inibita l'attività libero – professionale intramuraria;
-
cessa di essere corrisposta l'indennità di esclusività che – dalla stessa data -
costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all'opzione per il
rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla retribuzione di posizione
e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati
dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 54 del presente CCNL). L'indennità di
esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo nella medesima
misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro
non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l'acquisizione delle
eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico.
1. I rapporti di lavoro a
tempo parziale, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed
ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad
esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di
lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati
entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio
dell'anno successivo.
2. Sino all'applicazione del comma 1, ai dirigenti
citati è attribuito il trattamento economico complessivo in godimento applicato
dall'azienda o ente per il rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo
concesso.
3. A seguito del passaggio a rapporto di lavoro
con orario unico, ai dirigenti interessati è attribuito il trattamento economico
complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro
prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori
oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo congelando, in misura
corrispondente alla spesa – assunzioni per posti vacanti di dirigente
indipendentemente dalla disciplina di appartenenza - tenuto conto del maggiore
numero di ore da effettuarsi per l'adeguamento dell'orario di lavoro.
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,
articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo
flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura
cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo
sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di
attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le
procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli
obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio
necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
l'orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli
effetti dell'art. 62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche
gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al
comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il
mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari,
amministrativi , tecnici e professionali per favorire lo svolgimento delle
attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché
quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati
all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con
le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro
previsto per i Dirigenti del comma 1, quattro ore dell'ora-rio settimanale sono
destinate ad attività quali l'ag-gior-namento professionale, la partecipazione
ad attività didattiche, la ricerca finalizzata, l'ECM
ecc., tra le quali non rientra in ogni
caso, per il ruolo sanitario, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non
rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma
1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in
ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza
e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per
i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda, con le procedure di budget del comma
1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore
del comma 4, previste per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente, per un totale massimo di n.
26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per
il perseguimento di obiettivi assistenziali e sanitari definiti con le medesime
procedure. Analogamente si può procedere per i dirigenti degli altri ruoli per
il perseguimento degli obiettivi di loro pertinenza.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i
dirigenti del ruolo sanitario biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti
sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di
indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i
requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2,
lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, è di
€ 60,00 lordi.
Nell'individuazione dei criteri generali per
l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività
libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver
garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. Sono individuati in sede aziendale, con le
procedure di cui al comma 1, i particolari servizi ospedalieri e territoriali
ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle
24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei
turni di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di
equipes
pluriprofessionali, ai sensi dell'art 16. Con l'ar-ticolazione del normale
orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei
predetti dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di
emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.
8. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non
esclusivo, già di I e II livello dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi
1 e 2 .
9. Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1,
indipendentemente dall'esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i
servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
10. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa
assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale
funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di
quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa comunicano
preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti –
la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente
motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni e gli
orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.
3. Con l'entrata in vigore del presente contratto,
è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
1. Nelle ore notturne e
nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei
servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono
assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i
servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario,
stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del
normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale
relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori
dell'orario di servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro
straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto
dall'art. 50, ovvero con il recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto
dall'art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i
dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui
all'art. 9, comma 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano
all'allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle
quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle
attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9
comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le
parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle
guardie in orario o fuori dell'orario di lavoro, con il contratto del II biennio
economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie
effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN,
entro un mese dalla sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione
riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi
costi.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto,
è disapplicato l'art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Il servizio di pronta
disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e
dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B),
nell'ambito del piano annuale adottato
dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di pronta disponibilità è
sostitutivo dei servizi di guardia.
3. Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti
al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dirigenti
– esclusi
quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività
continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede aziendale, possono
essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per
le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità ovvero
se, in relazione, alla dotazione organica possa essere previsto, in via
eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i
dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.
4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato
ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma
dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto conto delle attività
di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata
di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente
più di dieci pronte disponibilità nel mese.
6. La pronta disponibilità dà diritto ad una
indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di
minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore -
l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del
10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata come recupero orario.
7. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in
un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del
debito orario settimanale.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si
provvede con il fondo dell' art. 50.
9. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri
generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per
il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di
garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle
aree di competenza.
10. Con l'entrata in vigore del presente contratto
è disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Con l'entrata in
vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno
2000, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da
assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14, comma 6 -
rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme
rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto
delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che
definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario
che:
- sia
razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per
l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
-
siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime,
esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia
definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2
non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda,
il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la
tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi ".
2. La presente disciplina, che decorre
dall'entrata in vigore del presente contratto, ha carattere sperimentale ed è
soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di
indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g).
1. Il dirigente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla prestazione
lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi
dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'azienda o ente, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo
di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai sensi
del comma 4 septies
dell'art. 15, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni ed
integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1,
lettere a) e b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale, nonché
lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti
previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3
(trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001
(sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a
5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della
retribuzione indicata dall'allegato 3 del CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31
dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata
nell'allegato n. 4 al presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione
si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i
presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto
previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall'art. 3,
comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri
motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo
il caso di morte del dipendente, l'azienda valuta tutti i fatti originariamente
contestati per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di
verificare se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si
applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve
essere attivato nel rispetto delle procedure dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL
5 dicembre 1996. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge
n. 97 del 2001.
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna
passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur
non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la
prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all'atto
del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite
e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio.
13. La presente disciplina disapplica l'art. 29
del CCNL 5 dicembre 1996.
1. Le parti confermano
l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel
testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre
2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano che:
- nel
comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole "improrogabilmente entro
30 giorni" sono sostituite dalle parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente
entro sessanta giorni";
- il
parere è vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al
termine delle procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può
richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il
termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve
essere obbligatoriamente informato.
3. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio
regolamento di funzionamento.
1. Le aziende
garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di
tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai
sensi dell'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti
da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa
la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi
di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci,
incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00
mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un
massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di
ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre
dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la
copertura assicurativa citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui
all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali
per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della
Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la
gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della
qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una
corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro
ruoli, nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di
responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle
strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato
assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24
del CCNL 8 giugno 2000.
Le parti, a titolo di
interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del
comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli
oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica
attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte
dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
1. Il dirigente ammesso a
particolari corsi di formazione o di aggiornamento
previamente individuati (quali ad
esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master)
a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche
nell'ambito dell'ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di
cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal
termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di
organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano
trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art.
20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre
2005. Sono fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le domande di
mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione
del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell'eccezionalità e
temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere
sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti
al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà
comunque il 31 dicembre 2006.
1. Ad ulteriore
integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e
dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la
formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art.
16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da
individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino
la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla base
delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti
formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le
predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare, in particolare, il
ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione
sull'organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione
dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste
dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base
delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10
febbraio 2004 ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I
dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed
i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in
particolare, riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre 1996
come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a
livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte -
sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di
impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2
circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei
dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista
dall'art. 16 quater del d.lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le
aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di
penalizzazione per la durata del presente contratto.
5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga
rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla
formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una
penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei
criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno
2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle
aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione
dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e
puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a
qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il
triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti
salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni
regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente
con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali di tutti i dirigenti
e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente
prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano
alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua
- rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del
dirigente.
1. L'art. 22 del CCNL 5
dicembre 1996 è così integrato:
- al
termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
" Tali permessi possono anche essere concessi per
l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza
motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i
provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti
autorità".
- al
termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare rilievo
l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52
che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i
donatori di midollo osseo".
- al
termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la
partecipazione alle riunioni degli ordini e collegi professionali dei dirigenti
che rivestono le cariche nei relativi organi, senza riduzione del debito orario,
al fine di consentire loro l'espletamento del proprio mandato. Analogamente si
procede in caso di nomina a giudici onorari. "
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 64
del CCNL del 5 dicembre 1996, qualora nel corso dell'anno di riferimento nel
bilancio si verifichino risparmi di gestione rispetto alle spese legali
dell'anno precedente per diretta ed esclusiva assunzione del patrocinio da parte
dei dirigenti legali, l'azienda o ente, in attuazione, con le procedure ed alle
condizioni dell'art. 43, comma 5 della legge n. 449 del 1997, destina la quota
indicata dalla citata disposizione alla contrattazione integrativa affinché
venga ripartita, nell'ambito della retribuzione di risultato, all'interno
dell'unità operativa che ha prodotto il risparmio e tenuto conto del personale e
dei dirigenti anche di altre unità operative che hanno collaborato.
3. Con decorrenza dall'entrata in vigore del
presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5
dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente
durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nell'allegato n. 3
che, dalla medesima data, sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Al termine dell'art. 26, comma 4 del CCNL del 5
dicembre 1996, dopo il numero "958" e prima del punto, sono aggiunte le parole
"e successive modificazioni ed integrazioni". Al medesimo articolo è aggiunto il
seguente comma:"5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di
completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto
dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
5. Il comma 5 dell'art. 68 del CCNL 5 dicembre
1996, come indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le seguenti voci
retributive:
-
indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno
2000;
-
indennità di struttura complessa, ove in godimento all'atto del distacco;
-
quote di retribuzione di risultato da definire in contrattazione integrativa.
6. Nel comma 11 dell'art. 13 del CCNL 8 giugno
2000, dopo la parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le seguenti
parole" che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni".
7. Nel comma 6 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno
2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:" Il contratto è
sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga
stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla
scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le
parti riassumono la propria autonomia negoziale."
8. Ad integrazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL
8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a disposizione del
dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori
dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La
differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i
soggetti dell'art. 10 del CCNL dell'8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per
le condizioni di lavoro di cui all'art. 50 del presente contratto a condizione
che ne abbia la necessaria capienza.
9. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8
giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la
durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente
stabilita rispettivamente dai commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata
dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca
anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura
dell'art. 30. Pertanto in tal modo va intesa la dizione "o per periodo più
breve" contenuta nell'art. 29, comma 3. L'incarico – anche se non ne sia scaduta
la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di
età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive
modificazioni.
10. Per la vigenza del presente contratto è
confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo,
dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000 alle seguenti condizioni:
- che
le aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel
medesimo comma 4;
- che
siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende
o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale
nella qualifica dirigenziale;
- che
il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed
abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio
tecnico di cui all'art. 26;
- che
prima del conferimento dell'incarico abbia conseguito idoneo attestato in corso
di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state
individuate dall'azienda o ente.
11. A titolo di interpretazione autentica
dell'art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con
riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di posizione
complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in
azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di
posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita
dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è corrisposta, quindi, quale
anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore
economico complessivo successivamente attribuito all'incarico in base alla
graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell'apposito
fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma
mancante al valore complessivo dell'incarico stabilito in azienda con l'unica
garanzia che il valore dell'incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all'esempio
dell'allegato n. 4.
12. Ai fini di una corretta applicazione dell'art.
40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all'attribuzione ai dirigenti di un
incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed
enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti
contratti collettivi prima di modificare l'incarico:
-
obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante
l'atto aziendale;
-
verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F
e 3, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di
lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine
di rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto
equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
-
applicazione dell'art. 30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le
condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di
perdita dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal
fine la parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione
è abrogata;
-
applicazione del citato art. 30 o dell'art. 17 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1,
lettera h) del presente contratto.
13. Ad integrazione dell'art. 40, comma 10 del
CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza dall'entrata in vigore del presente
contratto si precisa che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con
la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle tavole di cui
agli art. 44 e 45, in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di
lavoro ivi indicati.
14. Le parti concordano che l'anzianità
complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista
dall'art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, deve
essere stata maturata senza soluzione di continuità quali dirigenti presso le
aziende ed enti del comparto.
15. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito:
- " -
tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di
lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente
del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la
mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico
sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico
già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è
sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento
del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla
durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno
2000."
16. La disciplina dell'art. 9 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
17. All'art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, sono
apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
- al
comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti
parole : "e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non
superiore a sei mesi";
- al
comma 5, prima del punto e dopo la data "1996"sono aggiunte le seguenti parole:
"e l'art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000".
18. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL
10 febbraio 2004 dopo le parole "di regola entro il mese successivo" sono
aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie maturate e non fruite".
19. All'art. 37, comma 3 del CCNL integrativo del
10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'art. 3" vanno aggiunte le parole "ed
all'art. 4" omesse per errore materiale.
20. L'art. 42, comma 6
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di
assistente sociale.
CAPO IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 25
La verifica e valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei
dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica
essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto
dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per
l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta
dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente
capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano
e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si
rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n. 5.
3. La valutazione avviene annualmente ed al
termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all'art. 26.
4. I risultati finali della valutazione annuale ed
al termine dell'incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono
riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai
dirigenti annualmente per le finalità previste dall'art. 26, comma 3, lettere a)
e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti
per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per
l'acquisizione degli altri benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri
generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali,
delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei
relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui al
comma 2, tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lett. e). Tali criteri prima della
definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all'art.
10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono
essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività
delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del
valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella
valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell'attività del valutato
da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione
sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L'oggetto della valutazione per tutti i
dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole
professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche
l'area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei
risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle
valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di
principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente
integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 32 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. Gli organismi preposti
alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il
Collegio tecnico procede alla
verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza
dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed
ai risultati raggiunti;
b) di tutti i dirigenti di nuova assunzione al
termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici, chimici,
psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione all'
indennità di esclusività.
3. Il
Nucleo di valutazione procede alla
verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di
struttura complessa ed anche di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in
relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato.
4. L'organismo di cui al comma 3 opera sino alla
eventuale applicazione da parte dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs.
n. 286 del 1999.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 31 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. La valutazione annuale
da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per
i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del
budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali
effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati
conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale espressamente
delegata in base all'atto aziendale;
c) l'efficacia dei modelli gestionali adottati
per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per
tutti gli altri dirigenti:
a) l'osservanza delle
direttive per il raggiungimento dei risultati
in relazione all'incarico attribuito;
b) il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c) l'impegno e la disponibilità correlati
all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento degli
obiettivi.
2. L'esito positivo della valutazione annuale di
cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di
risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del
CCNL 5 dicembre 1996.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali
concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della
valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le
altre finalità previste dall'art. 26, comma 2.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 33 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. La valutazione del
Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di
partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni
affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con
particolare riguardo all'appropriatezza e qualità delle prestazioni, all'
orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell'efficacia dei modelli organizzativi
adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare
e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla
produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro
del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti
contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per
quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione
del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la
selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere,
gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico
terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata,
delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, di docenza
universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito
formativo di cui all'art. 16 ter,
comma 2 del d.lgs. 502 del 1992, tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
j) del rispetto del codice di comportamento
allegato n. 1 del presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di
gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto
dei codici deontologici ove previsti.
2. L'esito positivo della valutazione affidata al
Collegio tecnico, produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o
semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la conferma
nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima
tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri
dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi
incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura
semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del
quinto anno:
-
la attribuzione
di incarichi di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di
verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art. 4,
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio);
-
la rideterminazione:
1) per tutti della
retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma
2);
2) per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti, della fascia di indennità di esclusività
immediatamente superiore (art. 5, comma 5);
3) per i dirigenti appartenenti ai ruoli
sanitario (esclusi quelli nominati nel punto precedente), professionale,
tecnico ed amministrativo, della maggiorazione della retribuzione di
posizione (art. 11, comma 3).
In ogni caso la
retribuzione di posizione minima dei punti 1) e 3), il cui valore è indicato per
tutti nel tempo dalle tavole degli artt. da 37 a 40, dopo il 31 dicembre 2003 è
rideterminata nella misura prevista agli artt. 44 e 45 ferma rimanendo la
modalità di finanziamento stabilita dall'art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio;
c) per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti, che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla
fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza
professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli
incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto
della durata prevista dagli art. 28, comma 10, e 29, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000.
4. Il presente articolo sostituisce l'art. 33 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. L'accertamento della
responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di
valutazione dell'art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve
essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le
controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti
professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta
l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente
nell'ambito aziendale;
b) all'entità degli scostamenti rilevati.
1. Per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa o semplice previo esperimento della
procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziale
rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di verifica annuali
in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non
conforme ai canoni di cui all'art. 27, comma 1, punto 1), può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in
tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
b) la revoca dell'incarico prima della sua
scadenza e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1,
lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello
in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l' attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la
perdita dell'indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità
reiterata, la revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed
il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett.
c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione
del comma 5.
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo
esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle responsabilità
dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all'operato non
conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1, punto 2, può determinare:
a) perdita, in tutto o in parte, della
retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell'incarico e
l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8
giugno 2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del
comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore
applicazione del punto b), fatta salva l'applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli
incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL 8 giugno 2000,
previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed
all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1, punto 2, può
determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato
con riguardo all'anno della verifica.
4. L'azienda o ente può disporre la revoca
dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua
scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del
Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione
negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di minor valore economico
è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima
contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto la nuova
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione
negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44
e 45. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati
risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e
fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di
recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del
presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 35 del
CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato
dall'art. 20 del presente contratto.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. L'esito negativo del
processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai
dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con
le procedure di cui all'art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che non
superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato.
Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali
compresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando
contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio
comporta per il dirigente interessato la perdita dell'indennità di struttura
complessa ove attribuita e l' attribuzione dell'indennità di esclusività della
fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi
quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo
della verifica del comma 1 non consente la conferma nell'incarico già affidato e
comporta l'affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell'art. 27
del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno,
per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nella attribuzione della
fascia superiore dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5, comma 5 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio, ove da attribuire nel medesimo anno.
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il
risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio
comporta per tutti il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico
tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno
2000 nonché delle disposizioni del CCNL in pari data relativo al II biennio:
- per
tutti nell'applicazione dell'art. 4, comma 2;
- per
i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nell'applicazione dell'art.
5, comma 5;
- per
i dirigenti dei ruoli sanitario (esclusi quelli del precedente alinea)
professionale, tecnico ed amministrativo nell'applicazione dell'art. 11, comma
3.
5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico
di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente
fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente contratto la nuova retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile
sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45. Sono fatti salvi
eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è,
comunque, fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda o ente ai sensi
dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti
ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti
negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle
condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle
aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di
conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all'art. 27
lettera c).
Il presente articolo sostituisce l'art. 34 del
CCNL 8 giugno 2000.
1. Il sistema di
valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di
quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere
attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti dei quattro ruoli si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata
nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto dall'art. 34;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
4) retribuzione di posizione minima contrattuale -
di parte fissa e variabile - prevista dagli artt. da 37 a 40 in relazione al
rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003,
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 44
e 45;
5) Assegni personali, ove spettanti, ai sensi
delle vigenti norme contrattuali;
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
1) retribuzione di posizione - parte variabile
aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2) indennità di incarico di direzione di struttura
complessa, ai sensi dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000;
3) retribuzione di risultato, ai sensi dell'art.
62 del CCNL 5 dicembre 1996;
4) retribuzione legata alle particolari condizioni
di lavoro, ove spettante;
5) specifico trattamento economico ove in
godimento quale assegno personale (art. 39, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000);
2. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti l'indennità di esclusività costituisce un elemento
distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
3. Ai dirigenti , ove spettante, è corrisposto
anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.
153 e successive modificazioni.
4. Per le voci del trattamento economico –
fondamentale ed accessorio - di competenza dei dirigenti dei quattro ruoli,
compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all'allegato n. 6.
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
1. Dall'1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti , a rapporto esclusivo e non esclusivo,
e degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo dall'art. 35, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è
incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare
annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56.
2. Dal 1 gennaio 2003
lo stipendio tabellare di cui al comma
1 è incrementato:
- di
ulteriori € 81,50 lordi mensili;
-
dell'importo lordo mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento,
pari ad € 552,53, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui ai
commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del
mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. L'indennità per
incarico di direzione di struttura complessa prevista dall'art. 41 del CCNL 8
giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in
base alle disponibilità dei fondi di cui all'art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000,
I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89
ad un massimo di € 9.432,05.
2. L'indennità di esclusività dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti
misure:
- Dirigente con incarico di struttura complessa €
16.523,52
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c)
del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni €
11.804,14
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c)
del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 5.072,12
- Dirigente con esperienza professionale nel SSN
sino a 5 € 1.497,73
3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono
annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12.
Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO III
BIENNIO 2002 – 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art. 37
La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre
2001, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all.
1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto
conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così
fissata:
2. A decorrere dall'1
gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i
seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1
gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i
seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui
alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita indipendentemente dalla sua composizione storica.
Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell' art. 49 e il corrispondente
fondo dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente
rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi
spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima colonna
della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003
e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e
ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall'art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
1. Gli incrementi di cui
alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi
dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si
aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si
rinvia all'allegato n. 7.
2. Il fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo
dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
3. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima colonna
della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003.
A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo
ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale
rapporto) raggiungono, per effetto dell'art. 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile
ai fini del conglobamento di cui all'art. 41.
Sino alla predetta data la retribuzione
di posizione è disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e
ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO IV
BIENNIO 2002 – 2003
LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO,
PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO
Art. 39
La retribuzione di posizione minima per i
dirigenti dei ruoli tecnico e professionale
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti
del ruolo tecnico e professionale, la retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all.
1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto
conto degli artt. 3, 4 e 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta
cosi fissata:
2. A decorrere dall'1
gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i
seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui
alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo
dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima colonna
della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003
e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e
ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. Alla data del 31
dicembre 2001, per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo per i dirigenti di cui all'art. 41 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre
1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4
e 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, e dell'art. 41, comma 8 del
CCNL 10 febbraio 2004 risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
4. Gli incrementi di cui
alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo
dell'art. 52, alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun
dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima
contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell'ultima colonna
della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003
e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno
2000.
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e
ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
1. A decorrere dal 31
dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^
mensilità, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del
ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è fissato in €
38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i
dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni,
nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti
voci :
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per
€ 7.182,88, dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
dell'art. 41;
- per € 5.578,82 (€ 6.043,73 comprensiva della 13^
mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37
e 38 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall'art. 49;
- per € 1.008,44 la retribuzione di risultato, con
la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
esclusivo ed anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento
economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui dell'art. 35, comma 2,
comprensivo per € 7.182,88 dell' intera misura dell'indennità integrativa
speciale annua dell'art. 37;
- per € 4.024,53 (€ 4.359,91 comprensiva della 13^
mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell'art. 37
con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall'art. 49;
- per € 1.008,44 la retribuzione di risultato, con
la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51;
- per € 1.190,75 le risorse della RIA
(retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che
già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 del CCNL 8
giugno 2000, quale anticipazione dell'incremento della retribuzione di posizione
di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli
artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 493,07 (comprensivi della tredicesima
mensilità) le risorse economiche regionali dell'art. 53.
4. Ai fini dei conguagli derivanti
dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e
di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per
entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione
di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa
è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente
comma.
5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è
attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 42
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del
ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti
1. A decorrere dal 31
dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^
mensilità, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale è fissato in €
38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i
dirigenti dei ruoli tecnico e professionale con anzianità di servizio pari o
superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate
e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00, (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per
€ 7.182,88 dell' intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
dell'art. 34;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^
mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt 39
e 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall'art. 49 e corrispondente fondo dell'art. 52;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con
la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e
corrispondente fondo dell'art. 52.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i
dirigenti del comma 1 con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel
trattamento economico ivi previsto sono conglobate e riassorbite le seguenti
voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per
€ 7.182,88 dell' intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
dell'art. 34;
- per € 3.990,13 (€ 4.322,64 comprensivi della 13^
mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua dell'art. 39
con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto
dall'art. 49;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con
la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e
corrispondente fondo dell'art. 52;
- per € 579,24 le risorse della RIA (retribuzione
individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1
gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000,
quale anticipazione dell'incremento della retribuzione di posizione di
equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt.
3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.250,29 (comprensivi della tredicesima
mensilità) le risorse economiche regionali dell'art. 53.
4. Ai fini dei conguagli derivanti
dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e
di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per
entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione
di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa
è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente
comma.
5. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è
attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 43
Nuovo
stipendio tabellare dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo
(art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti
1. A decorrere dal 31
dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^
mensilità, per i dirigenti delle professioni sanitarie del ruolo sanitario e per
quelli del ruolo amministrativo è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i
dirigenti del ruolo amministrativo con anzianità di servizio pari o superiore ai
cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite
le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per
€ 7.182,88 dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
dell'art. 34;
- per € 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^
mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell'art. 40 con la
corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 52;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con
la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e
corrispondente fondo dell'art. 52;
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i
dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo con anzianità
di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono
conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^
mensilità), lo stipendio tabellare annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per
€ 7.182,88 dell' intera misura dell'indennità integrativa speciale annua
dell'art. 34;
- per € 4.300,46 (€ 4.658,83 comprensiva della 13^
mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale dell'art. 40 con la
relativa riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49 e dal
corrispondente fondo dell'art. 52 ;
- per € 900,00 la retribuzione di risultato, con
la relativa riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e del
corrispondente fondo dell'art. 52;
- per € 493,09 le risorse della RIA (retribuzione
individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 1
gennaio 1998 confluiscono nel fondo di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000,
quale anticipazione dell'incremento della retribuzione di posizione di
equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt.
3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- per € 1.000,24 (comprensivi della tredicesima
mensilità), le risorse economiche regionali dell'art. 53.
4. Ai fini dei conguagli derivanti
dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e
di risultato conglobata nulla è dovuto al dirigente al quale rimane, per
entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione
di risultato sia stata corrisposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa
è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente
comma.
5. Ai dirigenti dei ruoli di cui al comma 1
assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del
comma 1.
Art. 44
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37, 39 e 40, dei dirigenti dei quattro ruoli, residua dopo l'applicazione degli artt. da 41 a 43, unificata nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole:
B) Dirigenti del ruolo tecnico e professionale
C) Dirigenti delle
professioni sanitarie (art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del ruolo
amministrativo
2. Alla retribuzione
minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire ai
sensi del comma 4 degli artt. 37, 39 e 40.
3. La retribuzione di posizione minima di cui al
comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita
di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora
alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un
incarico di
minore valore economico complessivo, la
retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino
alla misura massima del 40%.
4. Nei confronti dei dirigenti dei quattro ruoli
con meno di cinque anni (ai quali - dopo l'applicazione degli artt. 41, 42 e 43
- non è più corrisposta la retribuzione minima contrattuale conglobata nello
stipendio) al compimento del quinquennio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL
8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la
retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente
equiparato fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28 nonché la
precisazione del comma 5 per i dirigenti delle tavole B) e C).
5. Per i dirigenti indicati nelle tavole B) e C)
del comma 1 con oltre cinque anni di servizio, la retribuzione di posizione
minima contrattuale ivi prevista è già comprensiva dell'incremento indicato
nell'art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, senza ulteriore
rideterminazione da parte delle aziende. Fermo restando il valore complessivo
della retribuzione di posizione delle tavole B) e C) del comma 1, il predetto
incremento a decorrere dal 31 dicembre 2003 è comunque fissato in € 1.601,02 e
conserva la natura e le finalità previste dal medesimo art. 11.
6. La retribuzione minima unificata di cui
presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella
misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono
disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con
l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in
vigore citino la retribuzione minima nelle due componenti, fissa e variabile,
questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del
presente articolo.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 38, comma 3, dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti già con rapporto di lavoro non esclusivo, residua dopo l'applicazione dell'art. 41, è unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi dell'art. 38, comma 6:
2. Alla retribuzione
minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui
all'art. 38, comma 4.
3. La retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente da attribuire dopo il primo inquadramento, per gli
effetti dell'art. 28 in caso di conferimento di incarico di maggior valore
economico deve essere sempre ridotta del 50% del proprio valore originario
(vedere allegato 7 p. 3).
4. La retribuzione di posizione minima del comma 1
è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di
concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora
alla valutazione negativa ai sensi dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un
incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione
minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che, a
decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del
2004) optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di
posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata con il presente
articolo senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti.
Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi dirigenti alla
decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai
sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000.
6. Esclusivamente nel caso di mantenimento
dell'incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che eserciti
l'opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell'attribuzione del valore degli
incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro, per compensare la diversa
retribuzione di posizione minima contrattuale di provenienza, sono raggiunti
sulla base dell'esempio di cui all'allegato n. 7 punto 3, secondo caso, attuando
una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale che
garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005
opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di
posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di
valutazione positiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio, si attribuisce la retribuzione minima contrattuale prevista per il
dirigente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28.
8. La retribuzione minima unificata di cui
presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella
misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima
mensilità.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono
disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con
l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in
vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e
variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata
del presente articolo.
1. Nei confronti dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che hanno optato per
il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto all'entrata in
vigore del CCNL 8 giugno 2000, il trattamento economico complessivo previsto dal
presente contratto è decurtato in proporzione del
part time
a suo tempo convenuto con l'azienda o ente, ai sensi dell'art. 13.
2. L'orario concordato per il
part time
dei dirigenti del comma 1 non può essere rideterminato se non con il ritorno
all'orario unico, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, in
applicazione dell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 e dell'art. 54 del presente
contratto.
3. Al fine del comma 2, gli incrementi del fondo
di cui all'art. 49 comma 4, avvengono in misura intera ma sono corrisposti
proporzionalmente al part time
e per la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati nel medesimo fondo.
1. A decorrere dal 1
gennaio 2003, l' indennità per lavoro notturno dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio
2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l' indennità
per lavoro festivo dei dirigenti di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio
2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e
in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.
1. Le misure degli
stipendi tabellari risultanti dal-l'ap-plicazione dei Capi da I a VI del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quie-scen-za, normale e privilegiato, sull'inden-nità premio di
servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 19, sull'e-quo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previden-ziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in
godimento nonché alle seguenti voci retributive:
- del
CCNL 8 giugno 2000: indennità dell'art. 38; assegni personali dell'art. 39,
comma 1 data la loro natura stipendiale; indennità dell' art. 41;
- del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico: artt. 3, 4 retribuzione minima
contrattuale; art. 5 indennità di esclusività per i biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti; art. 11, comma 3, come interpretato dall'art. 37 comma 1
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
3. I benefici economici risultanti dall'appli-ca-zio-ne
dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
eco-nomica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate
nel presente articolo. Agli ef-fetti dell'indennità premio di servizio,
dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del
C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
1. I fondi previsti,
rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II
biennio, per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico
trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di
incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare
è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione di anno degli
incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 36
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
2. Sono di seguito indicati i commi tuttora
vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
-
comma 2 lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente
contratto; lettere c), d), e). La lettera b) non è più applicabile in quanto
compresa nel consolidamento del fondo;
-
comma 3, lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente
contratto; lettere b) e d). La lettera c) non è più applicabile in quanto
compresa nel consolidamento del fondo;
-
commi 4, 5, 7 e 8;
- il
comma 6 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
3. Sono di seguito indicati i commi tuttora
vigenti dell'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
-
comma 2, primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera
c) del presente contratto; lettera b), c) e d); secondo capoverso: lettera d);
le lettere a), b) e c) non sono più applicabili in quanto comprese nel
consolidamento del fondo o per aver esaurito gli effetti;
-
comma 3 primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c)
del presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso: le lettere a), b) non
sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo; terzo
capoverso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio
2003 i fondi sono integrati con le modalità previste dalle seguenti norme:
-
dall'art. 37, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo;
-
dall'art. 38, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo;
-
dall'art. 39, comma 4 per i dirigenti dei ruoli professionale e tecnico;
-
dall'art. 40, comma 4 per i dirigenti del ruolo amministrativo e delle
professioni sanitaria (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004);
-
dall'art. 46, comma 3.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto
dei conglobamenti disposti dall'art. 41 il fondo del comma 1 previsto per i
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
esclusivo e non esclusivo è decurtato - per ciascun dirigente - degli importi
annui pro-capite della retribuzione di posizione previsti nei dei commi 2 e 3
dell'articolo medesimo. Analogamente si procede per il secondo fondo previsto
per tutti gli altri dirigenti ai sensi dei commi 2 e 3 degli artt. 42 e 43.
Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi del comma 1 sono altresì
decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati per i dirigenti con meno
di cinque anni di cui al comma 3 degli artt. 41, 42 e 43. Ove a tale data la RIA
disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi non sia sufficiente, la
decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei
successivi esercizi.
Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di
lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili
per effetto dell'applicazione dell'art. 12 e dell'art. 45, rimangono accreditate
al fondo di loro pertinenza per essere utilizzate prioritariamente per i fini
del comma 3 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore
avanzo a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di
ritorno al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la
retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 54, comma 2.
1. Nulla è innovato per
quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 9, comma 1 dei CCNL, dell'8
giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare
riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31
dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i
commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
3. Con valenza per i dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti, il fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio
2003, è incrementato complessivamente di € 11,22 mensili per dodici mesi al
netto degli oneri riflessi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001.
Il predetto importo è utilizzato come segue:
a) € 0,93 mensili (art. 47
del presente
contratto);
b) € 10,29 mensili da destinare, all'interno del
fondo per le condizioni di lavoro, alla quota parte prevista per il compenso del
lavoro straordinario. Tale ultimo incremento è temporaneamente destinato a detto
fondo sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 –
2005 che ne stabilirà l'utilizzazione definitiva anche al fine di una diversa
remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
4. Gli incrementi di cui al comma 3 sono
finanziati con le risorse economiche regionali indicate nell'art. 53, tenuto
conto della flessibilità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione
oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata
in € 19,13. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del
30%, è pari ad € 21, 60 ed, in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del
50%, è pari ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata
in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
1. L'art. 52, commi 1 e 2
e l'art. 9 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di
risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i
dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati
sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da
considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere
a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di
incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell'art. 52
citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
- i
commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
- il
comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato.
Analogamente avviene per la lettera a) del comma
4.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto
del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli
importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun
dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo
alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a
quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della
totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 12, comma
2, rimangono accreditate al fondo stesso
1. Ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 41 comma 9 e seguenti e 42, comma 2 del CCNL 10 febbraio
2004, per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario
appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica si applicano le
medesime regole degli artt. 49, 50 e 51 per i dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo.
1. A decorrere dal 1
gennaio 2003, al fine di dare attuazione agli artt. 41, 42, 43 e 50, le Regioni
mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse economiche
pari allo 0,32% del monte salari 2001.
2. Tali risorse sono così utilizzate:
a) dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti (per i quali lo 0,32 è equivalente complessivamente a € 15,47 mensili
pro – capite per dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) nella misura di €
11,22 per le finalità dell'art. 50 e per € 4,25 mensili sul trattamento
economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo di bilancio
dell'azienda o ente;
b) dirigenti delle professioni sanitarie, del
ruolo professionale, tecnico ed amministrativo (per i quali lo 0,32 è
equivalente a € 13,04 mensili pro – capite per dirigente in servizio al 31
dicembre 2001) tutto per il trattamento economico fondamentale da imputare sul
relativo capitolo di bilancio delle aziende o enti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione
sulle risorse economiche occorrenti:
- per
il trattamento economico fondamentale, calcolandole sulla base della misura pro
capite espressamente prevista per ciascun dirigente dagli artt. 41, 42 e 43 ed
erogandone, comunque, il relativo importo ai dirigenti interessati dal 31
dicembre 2003, decorrenza fissata per il nuovo stipendio tabellare;
- per l'applicazione dell'art. 50. In questo caso
l'ammontare del finanziamento aggiuntivo si ottiene applicando il sistema di
calcolo per dirigente previsto dalla citata norma ed al suo interno, le Regioni
possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi previsti sempre
nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1.
1. Le parti ritengono
necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi
e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all'incarico
di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico,
essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello
stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che
ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di
posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle
posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di
struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non
esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione "già incarico"
di struttura complessa o semplice.
2. L'eventuale nuova opzione per il rapporto di
lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la
correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell' art. 48 del
CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti
procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura
complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di
concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal
rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le
regole di cui all'art. 12 ed alla presente norma.
1. Nelle parti non
modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate
tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le
disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 63
comma 1 del CCNL 8 giugno 2000:
-
CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo
biennio 1994 1995 per la parte economica;
-
CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
-
CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
-
CCNL integrativo del 1 luglio 1997;
-
CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
-
CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio
1998 – 1999 per la parte economica;
-
CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
-
CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i
destinatari, anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004;
-
CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL
1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN
del 5 dicembre 1996;
-
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
1. Le disapplicazioni
sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa
rinvio.
2. Le parti si danno atto che la correzione di
eventuali errori materiali avverrà a cura dell'Aran previo protocollo d'intesa
con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
ALLEGATO 1
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di
carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà
e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se
tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi
in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui
egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all'art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia di unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista per la parte afferente il presente contratto, nel laboratorio analisi e radiodiagnostica degli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee ex interdivisionale può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3 (N.B.: sostituisce
l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)
ALLEGATO N. 4
In relazione all'art. 24, comma 11, si propone un esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all'entrata in vigore dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall'azienda il 1 gennaio 2001. L'esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente l'entrata in vigore dell'euro.
Dall'esempio si evince che:
-
la retribuzione di posizione minima contrattuale
(stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 –
II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell'incarico risultante dalla
graduazione delle funzioni (nell'esempio si ipotizza come avvenuto per la prima
volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte
anticipatamente attribuita dal contratto;
- la
cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a
seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come
una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell'attuale sistema
di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico;
-
l'unica garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è
che il valore complessivo dell'incarico non può scendere al di sotto di essa.
Nell'esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto
determinare un valore complessivo dell'incarico di struttura complessa inferiore
a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno
ad personam.
In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante
avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente
già di struttura complessa;
- nella determinazione della retribuzione
complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo
fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale.
ALLEGATO N. 5
Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per consentire alle
aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli articoli
citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all'art.
26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati
alla valutazione:
A) dei dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
B) dei dirigenti di struttura complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
L'individuazione dei soggetti valutatori di I
istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione
adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il
soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio
regolamento di funzionamento diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni
casi, quali, ad esempio, l'astensione - da parte del direttore di dipartimento
componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui
stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla
valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di
dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all'art. 26, comma 3, le parti
ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il
servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i
rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all'inizio del
presente allegato.
SEGUE ALLEGATO N. 6
TAVOLA 4
Nota conclusiva valida per tutte le precedenti tavole n. 1, 2 e 3
-
Gli assegni personali spettanti ai dirigenti di ex
II livello, ai sensi dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 sono alternativi
all'indennità di struttura complessa. Essi sono mantenuti anche nel caso di
conferimento ai medesimi dirigenti di nuovo incarico della stessa tipologia dopo
il 30 luglio 1999 presso la medesima o altra azienda o ente. Per tale ragione
anche dopo la predetta data, gli stessi non percepiscono l'indennità di
struttura complessa equivalente all'assegno personale. Ciò ad eccezione del caso
in cui l'azienda o ente che ha conferito l'incarico non abbia adeguato sino al
valore di L. 18.263.000 (pari a € 9.432,05) l'indennità di struttura complessa;
in tal caso al dirigente di ex II livello che percepisce un assegno personale di
L. 13.240.000 (pari a € 6.837,89) và attribuita la differenza fino al
raggiungimento del valore della predetta indennità, differenza che è
assoggettata alla medesima disciplina dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000.
-
La tredicesima mensilità, prevista dall'art. 39,
comma 4, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è calcolata sulle voci del
predetto trattamento economico che espressamente lo prevedono.
-
Dopo il 31 dicembre 2001 le voci del trattamento
economico fondamentale ed accessorio, di cui alle tavole n. 1, 2 e 3, sono state
aggiornate dai corrispondenti articoli 33 e seguenti del presente contratto.
-
Per la retribuzione di posizione minima
contrattuale cfr. gli artt. da 37 a 40 del presente CCNL.
- La struttura della retribuzione rimane invariata fino al 31 dicembre 2001. Dal 1 gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata l'IIS e dal 31 dicembre 2003 anche parte delle voci relative alla retribuzione di risultato indicate negli articoli di riferimento, nessuna delle quali (eccetto l'IIS) scompare dall'elenco delle voci indicate nelle predette tavole n. 1, 2 e 3.
ALLEGATO N. 7
APPLICAZIONE DELL'ART 37 COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
I ESEMPIO
Questo esempio prevede l'ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione minima contrattuale né siano stati conferiti incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce l'importo dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole dell'art. 37 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo dell'incremento complessivo del fondo ai sensi del medesimo articolo, comma 5.
II ESEMPIO
L'applicazione delle clausole contrattuali in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle funzioni.
Situazione al 1 gennaio 2003
III ESEMPIO
L'interpretazione delle clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo.
L'esempio è pertanto formulato per i casi in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce modalità attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare il valore complessivo della retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
A) Ipotesi di una azienda in cui non si sia
proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti interessati è
tuttora attribuita la retribuzione di posizione minima contrattuale eccetto per
i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con retribuzione minima
contrattuale superiore a quella percepita, è stata attribuita la differenza tra
i due minimi con la variabile aziendale
L'esempio serve per stabilire come si applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in considerazione due dirigenti a parità di incarico e graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di elaborazione dell'azienda:
I passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Dall'esempio si deduce che l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle aziende con l'applicazione dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima vale sino al 30 dicembre 2003.
Con l'unificazione delle
due voci della retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella
dell'esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
B) In questa ipotesi
l'azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni e, quindi, i dirigenti
hanno una retribuzione di posizione superiore alla minima contrattuale. Pertanto
il dirigente di ex modulo funzionale che diventa dirigente di struttura
complessa avrà una variabile aziendale "composta"come indicato nella tabella
Processo di elaborazione dell'azienda
I passaggio
II
passaggio al 1° incremento 2002,
tenuto conto
che gli incrementi stessi, calcolati sulla
retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente
appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Con
l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima
contrattuale, la III tabella dell' esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
A conclusione
dell'esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi in cui il
dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno
2000) è "promosso" nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve
confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso
di parità di funzioni.
L'esempio sopra riportato per i dirigenti del
ruolo sanitario è valido anche per i dirigenti degli altri ruoli di cui agli
artt. 39 e 40.
IV ESEMPIO:
Questo esempio è riferito all'art. 44 comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione. Agli stessi viene attribuito direttamente in base alla tabella A), B) o C) dell'articolo, la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato è di € 3.296,58 per i dirigenti del ruolo sanitario, € 2.467,10 per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, € 2.709,30 per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.
Esempio su ruolo sanitario
Nel caso in cui ai dirigenti del ruolo sanitario del presente esempio venga conferito l'incarico di struttura semplice il cui valore è € 5.699,20, in base alla tabella A dell'art. 44, agli stessi sarà attribuita la retribuzione di posizione minima di cui al precedente esempio, cui si aggiunge con la variabile aziendale la differenza tra le due retribuzioni di posizione minime. Naturalmente a queste voci si aggiungerà la variabile aziendale ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto un valore superiore al minimo contrattuale.
Esempio su ruolo sanitario
In entrambi gli esempi la retribuzione di posizione è finanziata solo con il relativo fondo ma si sottolinea che la retribuzione di posizione minima del dirigente equiparato diventa nel futuro la retribuzione di posizione che accompagnerà il dirigente nella carriera e che dovrà essere garantita in caso di mobilità o vincita di concorso o incarico.
APPLICAZIONE DELL'ART 38
COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO
DI LAVORO NON ESCLUSIVO
L'articolo in oggetto riguarda i dirigenti che al
31 dicembre 1998 esercitavano la libera professione extra muraria ed hanno
mantenuto tale opzione anche dopo il 14 marzo 2000 con conseguente perdita
dell'incarico di direzione di struttura complessa o semplice ove conferito. La
retribuzione di posizione minima contrattuale cui applicare gli incrementi è
quella ad essi originariamente applicabile ed indicata nelle tavole
dell'articolo 38. A tale retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta
del 50%.
Si deve tenere in considerazione che l'obbligo
dell'esclusività del rapporto di lavoro ha comportato per i dirigenti non
esclusivi la perdita dell'incarico al quale è conseguita una rimodulazione della
loro retribuzione di posizione complessiva da correlare agli incarichi che
l'azienda o ente hanno deciso di conferire successivamente alla mancata opzione.
Ciò comporta che nell'applicazione del presente
contratto, essendo commisurati gli incrementi sulla retribuzione minima
contrattuale storica, ciascuno dei dirigenti a rapporto non esclusivo percepirà
quelli commisurati alla propria retribuzione di posizione minima storica non
sussistendo più l'obbligo di mantenere gli equilibri raggiunti con il
conferimento dell'incarico superiore (vedi esempio punto 1) perché perduto per
effetto della mancata opzione.
L'esempio è pertanto formulato per il caso di due
dirigenti che abbiano avuto l'incarico di struttura complessa, rispettivamente
dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il secondo sia stato in partenza un
dirigente con incarico di struttura semplice e, quindi, con una retribuzione di
posizione minima contrattuale inferiore. Per gli stessi viene sviluppato il
medesimo esempio formulato nell'ipotesi B) del secondo esempio del punto
1, dal
quale si evince che da una situazione di sostanziale parità precedentemente
raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa con gli incrementi del
presente contratto ad una differenziazione della retribuzione di posizione
minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva nella quale è
compresa la variabile aziendale).
I passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
IV passaggio a regime
ESEMPI SULL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 45 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E
FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Nel presente punto si forniscono modalità applicative della norma in oggetto.
I CASO
L'esempio fornisce modalità applicative del comma 3 dell'art. 45 nei confronti di un dirigente del ruolo sanitario a rapporto non esclusivo nella posizione di equiparato al quale l'azienda o ente, per effetto di valutazione positiva intenda attribuirgli un incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005.
In primo luogo si
evidenzia che l'azienda deve definire la graduazione delle funzioni in modo
obiettivo a prescindere dal rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il
valore complessivo di ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti
fossero a rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia conferito al
dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente esempio, la
metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è la seguente:
a) Il valore complessivo dell'incarico da
conferire, sulla base degli esempi del punto 2 ipotesi A) potrebbe corrispondere
al valore della retribuzione minima contrattuale del dirigente a rapporto
esclusivo. In tale caso si prende come riferimento l'articolo 44 comma 1 tavola
A) dove, per l'incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una
retribuzione di posizione minima pari ad € 5.699,20. L'azienda o ente per
attribuire la nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non
esclusivo deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola dell'art. 45,
comma 1 attribuendo al dirigente il corrispondente valore previsto per
l'incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sarà corrisposta in
parte come variabile aziendale a carico del relativo fondo in base al seguente
esempio:
b) Il valore complessivo
dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto
2 ipotesi
B) è
superiore al valore della retribuzione minima
contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche in tale caso si prende
come riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente
del ruolo sanitario dell'articolo 44 comma 1 tavola A) con incarico di ex modulo
funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.699,20, alla quale sia stata aggiunta
una variabile aziendale di € 2.000,00. La nuova retribuzione sarà costituita
dalla retribuzione di posizione minima di cui alla lettera a) della tavola
precedente cui si aggiunge la variabile aziendale nella misura del 50% così
calcolata:
Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si confrontano le situazioni di due dirigenti del ruolo sanitario: uno a rapporto esclusivo e l'altro a rapporto non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005 ad un incarico di alta specializzazione.
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.699,20 + 2.000,00 =
7.699,20 (valore oggettivo dell'incarico)
II CASO
Con il presente esempio si prende in considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente all'art. 45, comma 6).
L'esempio prende sempre in considerazione un
dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente
(ex aiuto qualificato) divenuto di struttura complessa nel settembre 2000.
L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del punto 2.
Con riferimento all'art. 20, il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte dall'azienda, compresi i documenti presentati dagli interessati.
In esito alle dichiarazioni a verbale n. 4 e n. 8 presentate dalle OOSS ed allegate al presente contratto, l'ARAN si impegna a relazionare al Comitato di Settore circa le valutazioni emerse nel corso del dibattito al fine di fornire elementi utili per l'esame delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza.
Con riguardo all'art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico al 51%, le leggi regionali riconoscano la prevalente natura pubblica al fine di consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In ordine all'art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all'art. 6,
comma 1, lettera c), con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali
le parti precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi
toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree vaste" senza esclusione
di altri esempi similari che in futuro possano essere adottati dalle Regioni.
In riferimento all'art. 8, comma 1, la parti rammentano che è in corso di approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi e ad altre prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente contratto.
Con riguardo al comma 1 dell'art. 9 le parti precisano che il termine "confronto" non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall'art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti livelli negoziali.
In relazione all' art. 19, le parti chiariscono che l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more dell'accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì. che la disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 riguarda i reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il peculato mediante profitto dell'errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.La lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
Con riguardo al comma 5,
si rammenta che si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge
n. 55 del 1990 ed ora oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 (peculato,
concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio,
corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico servizio). Con
riferimento al comma 7, in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio
e sono ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di
essere collocato anticipatamente in quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge
350 del 2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino
del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione
ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento
"perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di
archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente legge". Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti
sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto
nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine, con
riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97 del
2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell'art. 3
della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni.
Con riguardo alla mobilità tra amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire in particolare quella delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, nel rispetto del profilo di appartenenza.
Con riguardo all'art. 23 il riferimento al triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno potuto garantire l'ECM, nell'arco della propria vigenza. Il contratto infatti non ha competenza sulle modalità minimi dei crediti formativi e gestione della parte sperimentale, materie tutte regolate dalle disposizioni ministeriali e regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riferimento all'art.
24, commi 6 e 7, le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto
di lavoro privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di
lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 13, comma
11 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno degli elementi del
contratto individuale opera come condizione di efficacia della modifica di un
atto negoziale. L'apposizione di un termine per l'espressione di volontà del
dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle
parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a
favore del dirigente medesimo. L'apposizione del termine nel comma 5 dell'art.
28 ha un analogo valore ma, essendo l'incarico legato all'organizzazione
aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione
risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente
con riguardo alla propria posizione.
Con riguardo al comma 8 le parti richiamano le più
recenti tabelle dell'Agenzia delle entrate, pubblicate sul supplemento ordinario
alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.
Con riguardo all'art. 26 le parti esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area, profilo e, ove prevista, disciplina, del dirigente oggetto di valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con riferimento all'art. 51, comma 2 nonché all'art. 24 comma 2 le parti ritengono opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare tutte le potenziali modalità di incremento del fondo per la retribuzione di risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, confermato dal comma 2 dell'art. 51) applicabile al personale di tutte le pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza dei quattro ruoli del SSN di cui alla presente area. In tal senso si inquadra la previsione dell'art. 24, comma 2 che trova applicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 7 e n. 9, 10 e 13 del CCNL 10 febbraio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
Con riguardo all'art. 20, comma 3, le parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento il Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della prorogatio per garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il periodo di tempo valutato come necessario per la riconferma o designazione dei nuovi componenti dell'orgasnismo stesso.