CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003
Il giorno 21 aprile 2006
alle ore 12,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
l' ARAN nella persona del
Presidente Cons. Raffaele Perna __firmato___
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali
: Confederazioni :
Ministeri CGIL FP ____
firmato
______________
CGIL __ firmato
__________
Aziende CGIL FP
____
firmato ______________
Ministeri CISL FPS
____
firmato __________
CISL _ firmato
Aziende CISL AZIENDE___
firmato _______
Ministeri UIL PA
___
firmato ________________
UIL
firmato
____________
Aziende UIL PA
_____
firmato ______________
Ministeri CONFSAL - UNSA
__
firmato _____ CONFSAL
__
firmato
___
Ministeri DIRSTAT
____
firmato ______________
CONFEDIR ___________
Aziende DIRSTAT
_____
firmato ___________
Ministeri CIDA/UNADIS
INISTERI__
firmato ____ CIDA___
firmato ___
Ministeri FED.ASSOMED
SIVEMP___
firmato
_______COSMED___
firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I – DIRIGENZA
Quadriennio normativo 2002/2005
Biennio economico 2002/2003
CCNL AREA I DIRIGENZA QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002/2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
INDICE
PARTE PRIMA - NORME COMUNI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata e decorrenza del presente contratto
TITOLO II – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – LE RELAZIONI SINDACALI
Art. 3: Obiettivi e strumenti
Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa
a livello di Ministero o Amministrazione autonoma
Art. 5: Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6: Informazione
Art. 7: Concertazione
Art. 8: Consultazione
Art. 9: Altre forme di partecipazione
Art. 10: Comitato per le pari opportunità
Art. 11: Comitato paritetico per il mobbing
CAPO II – I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’
DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12: Soggetti sindacali nelle strutture
amministrative di riferimento
Art. 13: Composizione delle delegazioni
Art. 14: Contributi sindacali
CAPO III – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art.15: Interpretazione autentica dei contratti
Art.16: Clausole di raffreddamento
TITOLO III – IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I –LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art.17: Contratto individuale di lavoro
Art.18: Periodo di prova
CAPO II – STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art.19: Impegno di lavoro
Art. 20: Conferimento incarichi dirigenziali
Art. 21:
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
CAPO III – SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22: Ferie e festività
Art. 23: Assenze per malattia
Art. 24: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio
Art. 25: Assenze retribuite
Art. 26: Congedi dei genitori
Art. 27: Aspettativa per motivi personali o di famiglia
Art. 28: Altre aspettative disciplinate da specifiche
disposizioni di legge
Art. 29: Congedi per motivi di famiglia
Art. 30: Congedi per la formazione
Art. 31: Attività didattica di dirigenti presso
università ed istituti di alta formazione
CAPO IV – FORMAZIONE
Art. 32: Formazione dei dirigenti
CAPO V – MOBILITA’
Art. 33: Incarichi presso altre amministrazioni
Art. 34: Mobilità
Art. 35:
Accordi di mobilità
Art. 36:
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
CAPO VI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37: Termini di preavviso
Art. 38: Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 39: Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi
delle parti
Art. 40: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 41:
Recesso dell’amministrazione
Art. 42: Tentativo obbligatorio
di conciliazione
Art. 43:
Procedure di arbitrato in caso di recesso
Art. 44: Nullità del licenziamento
Art. 45:
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
CAPO VII
Art. 46: Codice di condotta relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I – STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 47: Disposizioni generali
Art. 48: Struttura della retribuzione
CAPO II - DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49: Trattamento economico fisso per i dirigenti di
prima fascia
Art. 50:
Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 51: Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia
CAPO III - DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 52: Trattamento economico fisso per i dirigenti di
seconda fascia
Art. 53:
Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 54:
Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
Art. 55: Retribuzione di posizione dei dirigenti di
seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
Art. 56: Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia
incaricati di funzioni dirigenziali generali
Art. 57: Retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia
Art. 58: Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia
CAPO IV
Art. 59: Clausole speciali di parte economica
CAPO V – PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60: Incarichi aggiuntivi
Art. 61: Sostituzione del dirigente
Art. 62: Clausola di salvaguardia
Art. 63: Tredicesima mensilità
Art. 64: Trattamento di trasferta
Art. 65: Trattamento di trasferimento
Art. 66: Responsabilità civile e patrocinio legale
Art. 67: Indennità di bilinguismo
Art. 68: Diritti derivanti da invenzione industriale
Art. 69:
Modalità di applicazione di particolari istituti economici
Art. 70: Personale in particolari posizioni di stato
TITOLO V - DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE
INTERESSE
Art. 71: Trattamento di fine rapporto e previdenza
complementare
Art. 72: Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 73: Norme finali
PARTE SECONDA – SEZIONI SPECIALI
SEZIONE PRIMA
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO
DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 8 DEL D.LGS. 502 DEL
1992.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74: Campo di applicazione e finalità
CAPO II - NORME DI RACCORDO PER IL MINISTERO DELLA
SALUTE
Art. 75: Informazione e concertazione - Contratto
individuale - Accordi di mobilità.
CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 76: Struttura della retribuzione;
Art. 77: Stipendio tabellare e retribuzione di posizione
minima contrattuale
Art. 78: Nuovo stipendio tabellare e retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della Salute a decorrere dal 31.12.2003
Art. 79: Integrazione del fondo del Ministero della
Salute
Art. 80: Norme finali e transitorie
SEZIONE SECONDA
DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
Art. 81: Disposizioni generali
Art. 82: Retribuzione di rischio e di posizione
Art. 83: Indennità di specificità professionale
PARTE TERZA - NORME COMUNI FINALI
TITOLO I – DISAPPLICAZIONI
Art. 84: Disapplicazioni
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATI:
Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro
le molestie sessuali
PARTE PRIMA
NORME COMUNI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda
fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente all’Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto
collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel
testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano
il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976,
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente contratto
si articola in tre parti: la Parte Prima contiene norme comuni a tutti i
dirigenti dell’Area I, la Parte Seconda è costituita da apposite sezioni,
in ognuna delle quali sono definite particolari clausole destinate alle
sole categorie di dirigenti ivi individuate, anche in deroga alle
disposizioni della Parte Prima. La Parte Terza contiene norme comuni
finali a tutti i dirigenti dell’Area I.
Art. 2
Durata e decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze
previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali
a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48
del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto
danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in
vigore.
4. Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre
mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica
del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dirigenti dell’Area I sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo
biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di
cui al comma precedente.
TITOLO II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
LE RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei
distinti ruoli e responsabilità delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l’obiettivo di
contemperare l’esigenza di incrementare l’efficienza, l’efficacia, la
tempestività e l’economicità dei servizi erogati alla collettività con
l’interesse alla valorizzazione della centralità della funzione
dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel
governo delle Amministrazioni, favorendo il miglioramento delle condizioni
di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la
necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto
del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti
collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia
improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato
alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena
collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti
sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello
nazionale;
b)
contrattazione collettiva integrativa, che si
svolge a livello di amministrazione, sulle materie e con le modalità
indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione,
nonché altri istituti della partecipazione;
d)
interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva
integrativa a livello di ministero o amministrazione autonoma
1. La contrattazione integrativa si
svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;
B)
criteri generali per:
1) la verifica della sussistenza delle
condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all’ulteriore potenziamento dei fondi;
2) attuazione della disciplina concernente la
retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli
obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti;
3) le modalità di determinazione della
retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli
obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti;
C)
attuazione delle pari opportunità, con le
procedure indicate dall’art. 10 (Comitato delle pari opportunità) anche
per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D)
implicazioni derivanti dagli effetti delle
innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
E)
linee generali per la realizzazione di
programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i principi
dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 3,
comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti
riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1,
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine
sopraindicato può essere prorogato per ulteriori trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa si
svolge al livello nazionale in ciascuna delle amministrazioni dell’area.
4. I contratti collettivi integrativi
non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale dei bilanci delle singole
amministrazioni. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi
o verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse
indicate nell’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa a livello di
ministero o amministrazione autonoma) sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2.
L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione
delle delegazioni) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3.
L’ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredato da apposita
relazione illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni,
agli organismi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n.
165 del 2001. Detti organismi si pronunciano entro quindici giorni,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. In
caso di rilievi le trattative riprendono entro cinque giorni.
4. A
seguito della certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del
termine di 15 giorni di cui al precedente comma, l’ipotesi di contratto
collettivo integrativo è inviato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica - ed al Ministero
dell’Economia e finanze, con la prescritta relazione tecnica, i quali,
entro i 30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economica ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165
del 2001. Decorso tale termine l’organo di governo dell’amministrazione
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. Qualora il riscontro abbia esito negativo,
le parti riprendono le trattative entro cinque giorni.
5. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi integrativi.
6. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1. L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni
sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali
di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), sugli
atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti di prima e di seconda
fascia, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle
risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la
contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la
consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo
individuerà le altre materie in cui l’informazione dovrà essere preventiva
o successiva.
3.
Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le
linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui
criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) graduazione delle posizioni dirigenziali,
correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
conferimento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
c) sistemi di valutazione dell’attività dei
dirigenti;
d)
tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
e) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso
alla risoluzione consensuale;
f) gestione delle iniziative socio-assistenziali
a favore dei dirigenti;
g)
le implicazioni derivanti dai processi di
riorganizzazione e ristrutturazione interni all’amministrazione.
Art. 7
Concertazione
1. La concertazione
avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:
a) graduazione delle posizioni dirigenziali,
correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
sistemi di valutazione dell’attività dei
dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d)
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso
alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei
soggetti di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante
richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione
di cui all’art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi incontri che
iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel
termine massimo di quindici giorni dalla data di inizio della stessa.
Dell'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti.
Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art.
13 (Composizione delle delegazioni), prima dell’adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed
uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b)
nei casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 9
Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del
dirigente alle attività dell’amministrazione, è prevista la possibilità di
costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni
e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai
processi di riorganizzazione delle amministrazioni stesse nonché
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.
Tali organismi, ivi compresi il Comitato per le pari opportunità e quello
per il mobbing per quanto di loro competenza, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è
tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La
composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di
norma paritetica e deve garantire una adeguata rappresentanza femminile.
2. Presso ciascuna
amministrazione possono, altresì, essere costituiti appositi Comitati
paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi
informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di
aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui
all’art. 32 (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL.
Art. 10
Comitato per le pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale
parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con
il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.
125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da
un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di
comparto firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di
rappresentanti delle amministrazioni. Il presidente del Comitato è
nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente.
Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125 del 1991;
d)
analisi dei percorsi di carriera nella
dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate,
sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono
individuate misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
-
percorsi di formazione mirata del personale
sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche
di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere
nella Pubblica Amministrazione;
- azioni positive, con particolare riferimento
alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere
molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- processi di mobilità.
4. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in
applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In
particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è
tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti,
di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità
rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di singola
Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate
alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi
comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 11
Comitato paritetico per il mobbing
c) formulazione di proposte di azioni positive
in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato;
d)
formulare proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato
vengono presentate all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali
all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE
SINDACALI
Art. 12
Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di
riferimento
1. I soggetti sindacali nelle
strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai
sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi
dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2. La disciplina del comma 1 trova
applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze
sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del
d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Fino alla costituzione delle
rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi
sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente
compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
-
componenti delle RSA, costituite ai sensi del
comma 1;
-
componenti delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
4. Ai dirigenti sindacali componenti
degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali
di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa,
qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente
comma, competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto
1998.
5. Ai fini della ripartizione del
monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL
è accertata, in ciascuna amministrazione, sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione.
6. Per la titolarità dei
diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto
previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio
1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazioni. In
particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998
relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le
amministrazioni.
Art. 13
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa,
ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali,
fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12
(Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento), la
delegazione, a livello nazionale di amministrazione, è così composta:
-
da componenti delle rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 (Soggetti sindacali
nelle strutture amministrative di riferimento);
-
da rappresentanti di ciascuna delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di
cui all'art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di
riferimento) non può essere titolare di relazioni sindacali quale parte
della delegazione di parte pubblica in nome dell’amministrazione per
l’area della dirigenza.
4. Le amministrazioni possono
avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di
assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
Art. 14
Contributi sindacali
1.
I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore
dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del
dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in
qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la
relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e
all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate
dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base
alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni
medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 49 del d.
lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale, le parti che l’hanno sottoscritto si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi
entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte
interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con
le procedure di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
4. Per le controversie
riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo le
modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo
stipulato con le procedure previste dal presente CCNL sostituisce la
clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto
integrativo.
Art. 16
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema di relazioni sindacali è
improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo
ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
2. Analogamente, durante il periodo in
cui si svolgono la concertazione o la consultazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro tra il
dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto
individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di
legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute
nel presente contratto.
2. Il contratto di lavoro individuale
è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi
essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso
e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione.
3. Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di
lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa
di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione, prima di procedere all’assunzione,
invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla
normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a
sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente l’interessato è
tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’ art.
18 (Periodo di prova), comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n.165
del 2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita
dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova
amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione
comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
Art. 18
Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di
prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei
mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di prova i
dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica presso
altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del
periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in
caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il
dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
pari a quello previsto dall’art. 23 (Assenze per malattia), comma 1.
4. Le assenze riconosciute come
causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell’amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la
retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
8. Il periodo di prova non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il
dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione dell’Area I
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
e, in caso di recesso o mancato superamento della prova, rientra, a
domanda, nell’amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene
riconosciuto al dirigente di una amministrazione dell’Area I assunto, a
seguito di pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di
altre aree dirigenziali per l’effettuazione del relativo periodo di prova.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 19
Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'Amministrazione di appartenenza, il dirigente organizza la propria
presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo
flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed
all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze
eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo
fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di
festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate
tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo
fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 20
Conferimento incarichi dirigenziali
1.
Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a
tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene
conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto previsto
dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua
l’oggetto, la durata dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo
di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto.
2. Il
conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai
seguenti criteri generali:
-
natura e caratteristiche degli obiettivi
prefissati;
-
attitudini e capacità professionale del
singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale
e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
-
rotazione degli incarichi, la cui
applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed
organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo
sviluppo della professionalità dei dirigenti.
3.
Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il
dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del
provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.
4. Al
provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto
individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24
del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene
definito il corrispondente trattamento economico.
5. Tutti
gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere
rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi
prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque
anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs.
165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
6. La
revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate
ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei
risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive
impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
7.
L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi
l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16
del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I
criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca
degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli
concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione
preventiva di cui all’art. 6 (Informazione).
9. Le
amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo
rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza
delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione
amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon
andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.
10.
Ciascuna amministrazione deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il
continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del
diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in
relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.
Art. 21
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla
verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della
professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del
loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioni, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito
dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella
misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive,
ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e
il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i
sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2
sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli
eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni per i
dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine
dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel
fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono
conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico
già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri
generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle
competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di
gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a
richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13
(Composizione delle delegazioni).
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti
principi:
-
motivazione della valutazione, oggettività
delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei
risultati;
-
diretta
conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza;
-
partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione
scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con
gli obiettivi assegnati;
-
contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in
tempi certi e congrui;
-
previsione
della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni
dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della
correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le
risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a
disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie
finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato
di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e
all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle
risorse assegnate.
8. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti
prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
9. La valutazione non può essere
svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile
o legittimità amministrativa.
10. Le procedure ed i principi
sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si
applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d.
lgs. n. 165 del 2001.
11. La
valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del
dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato
negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
CAPO III
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo
impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente
CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato
tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni
di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel
comma 1.
3. Nel caso che presso
l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto
l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana,
le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30
per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le
ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della
legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali
e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente
presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la
domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in
quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno
maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a
tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di
assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite)
conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e,
salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce
specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le
proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato,
coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza,
provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la
continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle
ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente
ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie
che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente
l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze
personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle
ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio
assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla
fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del
comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di
servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
Art. 23
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per
infortunio non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale
gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del
computo dei suindicati diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso
titolo verificatesi nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo di diciotto
mesi di cui al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima
della scadenza dello stesso, può essere concesso, in casi particolarmente
gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il
quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente
lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue
condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di
conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il
dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia,
salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono
la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di
legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante
al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il
seguente:
a)
retribuzione intera, per i primi 9 mesi di
assenza;
b)
90% della retribuzione di cui alla lettera a)
per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lettera a)
per gli ulteriori 6 mesi.
8. Il dirigente si attiene, in
occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento
che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva
comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del
luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria.
9. Nel caso in cui l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso
il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni
erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri
riflessi relativi.
10. In caso di gravi patologie che
richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le
indicazioni dell’ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente
per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il
trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di
disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6,
lett.a). La certificazione relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero dal
servizio sanitario dell’amministrazione interessata.
Art. 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio
1. In caso di assenza per invalidità
temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero
periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma
1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto di cui all’art. 23 (Assenze per malattia), commi 1
e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per
malattia), comma 3. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta
alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per
la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto
di lavoro in caso di inabilità permanente rimane regolato dalle seguenti
disposizioni vigenti e loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n.
686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965;
DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da
27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonché
la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
Art. 25
Assenze retribuite
1. Il dirigente ha diritto di
assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi,
convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi
connessi con la propria attività lavorativa entro il limite complessivo di
giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del
convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre consecutivi
per evento;
- particolari motivi personali o
familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2
possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate
agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente
spetta l'intera retribuzione.
5. Le assenze previste dall'art. 33,
comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato
dall’articolo 19 della legge n. 53 del 2000, non sono computate ai fini
del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono
le ferie.
6. Il dirigente ha,
altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze
retribuite previste da specifiche disposizioni di legge. Tra queste
ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n.
584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art.
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente
permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
Art. 26
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della
paternità contenute nel d. lgs. n. 151 del 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 27
Aspettativa per motivi personali o di
famiglia
1. Al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato possono essere concessi, a domanda, compatibilmente
con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per
motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio
di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze
per malattia di cui all’art. 23 (Assenze per malattia) comma 1.
3. L’aspettativa di cui al comma 1,
fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia
previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio).
4. Qualora l’aspettativa per motivi
di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino
al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della
retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti
figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma
40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
5. Il dirigente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per
motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di
servizio attivo.
6. L’amministrazione, qualora durante
il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso
di dieci giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti
del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti
per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 6.
Art. 28
Altre aspettative disciplinate da specifiche
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche
pubbliche elettive e per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi
sindacali sono regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in
data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane confermato
quanto previsto dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi
della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n.
448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto
il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dirigente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere una
aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si
trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in
amministrazione di altra Area.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del
comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui
permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in
qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio,
con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il
dirigente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa
per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di
sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle
quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del 2001.
Congedi per motivi di famiglia
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi
motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4,
commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
2. I periodi di congedo di cui al
comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt.
23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio).
Art. 30
Congedi per la formazione
1. Ai dirigenti sono concessi i
congedi per la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del
2000, salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta
i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima
del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi
di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una
specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che
intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima
dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte
secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma
2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione può non
accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a)
il periodo previsto di assenza superi la
durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non sia oggettivamente possibile assicurare
la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le
esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del
dirigente, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino
ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
7. Al dirigente durante il periodo
di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53 del 2000. Nel
caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo
di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità
di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per malattia).
Art. 31
Attività didattica di dirigenti presso università ed
istituti di alta formazione
1. Per favorire la circolazione
di esperienze tra studi accademici ed attività lavorative avanzate,
nell’ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di alta
formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con le
problematiche dell’amministrazione e della contrattazione, ai
dirigenti dell’Area I possono essere conferiti incarichi di didattica
integrativa o di insegnamento.
2. Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i
dirigenti interessati, a seconda dell’impegno richiesto, potranno essere
collocati in aspettativa non retribuita o svolgere queste attività in
aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del
Ministro o dell’organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio
dirigenziale generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 32
Formazione dei dirigenti
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica
Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di
efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce
un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli
apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale
carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza
nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la
formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti
dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il
costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del
contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a
favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato
e all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i
dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
3. Gli interventi formativi, secondo
le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per
sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di
formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in
funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei
processi di trasformazione.
4. L’aggiornamento e la formazione
continua costituiscono l’elemento caratterizzante l’identità professionale
del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla
dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro
di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno,
in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo
necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato
all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e al
miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Le attività di
formazione di cui al presente articolo possono concludersi con
l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del
singolo dirigente, documentato attraverso l’attribuzione di un apposito
attestato rilasciato dai soggetti che l’hanno attuata.
6. Ciascuna amministrazione, secondo i
rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di
flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota
delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione
dei dirigenti, tenendo conto delle direttive governative in materia di
formazione, con particolare riferimento alla direttiva n. 14 del 1995 del
Dipartimento della Funzione pubblica, nonché delle eventuali risorse
aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale
per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.
7. Le politiche formative della
dirigenza sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle
proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono
realizzate, singolarmente o d’intesa con altre amministrazioni, anche in
collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore
dell’Economia e Finanze, etc.) o società private specializzate nel
settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a
rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a
gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture
pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
8. La partecipazione alle iniziative
di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali,
viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
9. Il dirigente può, inoltre,
partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed
aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità
indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere
concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio
della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10. Qualora l'amministrazione
riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e
aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con
l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un
proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
CAPO V
MOBILITA’
Art. 33
Incarichi
presso altre amministrazioni
1. Al dirigente può essere conferito
un incarico presso altra Amministrazione della medesima Area I, nei limiti
previsti dall’art. 19, comma 5/bis del d. lgs. n. 165 del 2001 ovvero
presso altre pubbliche amministrazioni, previo collocamento in comando,
fuori ruolo o altro analogo provvedimento.
2. Il dirigente può essere collocato in comando presso
l’amministrazione che ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o
quando sia necessaria una particolare competenza. Il comando è disposto
con il consenso dell’interessato e con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.
3. Il posto del dirigente comandato
non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
Le posizioni dirigenziali vacanti, temporaneamente ricoperte dal dirigente
comandato, sono considerate disponibili sia ai fini concorsuali che dei
trasferimenti per mobilità.
4. Al termine dell’incarico, il
dirigente può chiedere in relazione alla disponibilità di posti in
organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione,
secondo le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. In
caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il dirigente
rientra all’amministrazione di appartenenza.
5. Il trattamento
economico è a carico dell’amministrazione di destinazione salvo diversa
disposizione prevista da specifiche norme di legge.
6. Il comando non
pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della maturazione
dell’anzianità di servizio, del trattamento di fine rapporto o fine
servizio e di pensione.
7. Le disposizioni dei
presenti commi si applicano anche agli analoghi provvedimenti, comunque
denominati, che assolvano alle medesime finalità di cui al comma 1.
8. Resta confermata
la disciplina
legislativa del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a
particolari esigenze dell’amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività istituzionali
della stessa.
9. In ogni caso gli
incarichi relativi a posizioni dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco non possono essere attribuiti al personale con qualifica
dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
Art. 34
Mobilità
1. Per il personale dirigente resta
confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli artt.
30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Laddove il dirigente abbia
chiesto l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito
della propria amministrazione e l’amministrazione stessa l’abbia negato,
decorsi due anni dal conferimento dell’incarico ricoperto il dirigente
stesso ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza
organica, nei ruoli di un’altra amministrazione pubblica disponibile al
conferimento di un incarico. Il nullaosta dell’amministrazione di
appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
3. Ai sensi della legge
n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, sulla base delle procedure di mobilità di cui al presente
articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre
pubbliche amministrazioni.
4. Resta fermo quanto previsto dal
comma 5/bis dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 35
Accordi di mobilita’
1. Tra le amministrazioni dell’Area I
e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere
stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse
amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al
comma 1, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
- dopo detta dichiarazione di eccedenza, per
evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in
disponibilità.
3. Al fine di avviare la stipulazione
degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle
altre richiesta scritta con lettera raccomandata; il primo incontro
avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della
richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di
propri dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino
all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di
messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4. Ai fini della stipulazione degli
accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è
composta dai dirigenti individuati da ciascuna amministrazione. La
delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13
(Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo alinea.
5. Gli accordi di mobilità, stipulati
ai sensi dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le
amministrazioni cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente
interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o
già dichiarato in esubero;
b) le
amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i
requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le
eventuali tipologie di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione
dei posti nelle amministrazioni riceventi;
d) il
termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le
forme di pubblicità da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve
essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni
interessate.
In ogni caso copia dell'accordo di
mobilità e del bando deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed
in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono
sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al
comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai
sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
7. I dirigenti interessati alla
mobilità manifestano la propria adesione mediante comunicazione scritta
all’amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione entro
quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett.
e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.
8. Qualora concorrano più domande,
l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla
base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale
e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da
ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri previsti dall’art. 19,
comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente, purché in possesso dei
requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo
a quello di ricezione della comunicazione di adesione.
9. Il rapporto di lavoro continua,
senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al
dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle
vigenti disposizioni nell’Amministrazione di appartenenza, se più
favorevole.
10. Le amministrazioni che intendono
stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165
del 2001.
11. Ai sensi della legge n. 521 del
1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
sulla base degli accordi di mobilità di cui al presente articolo,
personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre
amministrazioni.
Art. 36
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in
eccedenza
1. Fermi restando gli
accordi di mobilità di cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità), conclusa la
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 33 del d. lgs. n. 165 del
2001, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti
dichiarati in eccedenza ad altre Amministrazioni dell’Area I e di evitare
il collocamento in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata
comunica a tutte le amministrazioni dell’Area 1, comprese quelle che hanno
articolazioni territoriali, l’elenco dei dirigenti in eccedenza
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in
parte, di tali dirigenti.
Analoga richiesta viene rivolta anche
agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs
165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al
fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni dell’Area
comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma
1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i quali,
tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al
passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza. Le amministrazioni di altre
aree dirigenziali, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono
comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative
preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni con la specificazione
di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i trasferimenti nei
quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una
selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione di
provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
-
dirigenti portatori di handicap;
-
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
carico e/o se il dirigente sia unico titolare di reddito;
- maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni
di salute del dirigente, dei familiari e del convivente stabile, qualora
la stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal dirigente;
- presenza in famiglia di
soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro
integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale di amministrazione.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37
Termini di preavviso
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della
risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all’art. 38 (Cause
di cessazione del rapporto di lavoro), comma 1 e del recesso per giusta
causa, nei casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di
servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno
di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine
viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al
semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al
comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono
dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a
corrispondere all’altra parte un'indennità pari all’importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto
al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di
altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di
recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante
il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non
è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso
lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del
preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art.
48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. a), b) c) e d).
Art. 38
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei
casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e
24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio) ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge applicabili nell'amministrazione;
b)
per dimissioni del dirigente;
c)
per recesso dell'amministrazione;
d)
per decesso del dirigente.
e) per risoluzione consensuale;
f) per perdita della cittadinanza, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo
casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti
in servizio o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo di
aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
Art. 39
Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi
delle parti
1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La
cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di
servizio o del limite massimo di età, l'amministrazione risolve il
rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza
in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di dimissioni del
dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione
rispettando i termini di preavviso.
Art. 40
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. L’amministrazione o il dirigente possono proporre
all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti, possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della
effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell’indennità può
variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della
retribuzione di posizione in godimento.
3. I criteri generali relativi alla
disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle
esigenze dell’amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione
ai sensi dell’art. 7 (Concertazione).
4. Per il periodo di erogazione della
predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico
per un posto di funzione equivalente a quello del dirigente per cui si è
verificata la risoluzione consensuale.
5. Gli effetti
dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento
previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge
in vigore.
Art. 41
Recesso dell’amministrazione
1. Nel caso di recesso
dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per iscritto
all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo
che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è
regolato dall’art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di
recesso dell’amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla
prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla
prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2,
prima di formalizzare il recesso, l’amministrazione contesta per
iscritto l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore
al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a
sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in
concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro
del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell’anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi dei
precedenti commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure
disciplinate dall’art. 43 (Procedure di arbitrato in caso di recesso),
salvo il caso di cui al comma 5.
5. La responsabilità particolarmente grave,
accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e
valutazione dei risultati dei dirigenti) del presente contratto,
costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento delle predette
procedure di accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso.
6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs.
n.165 del 2001.
7. Non può costituire causa di recesso
l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali
situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità,
ivi compresa quella di cui all’art. 35 (Accordi di mobilità) del presente
CCNL.
8. Le parti convengono di porre in
essere una azione congiunta di verifica circa l’applicazione e gli effetti
delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di
eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano
intervenire in materia.
Art. 42
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n.
165 del 2001 ovvero quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di
conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
2. Ove la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs.
n.165 del 2001 non riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria
ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra
quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia ad un
arbitro unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
integrazioni e modificazioni.
Art. 43
Procedure di arbitrato in caso di recesso
1. Avverso gli atti applicativi di
cui all’art. 41 (recesso dell’amministrazione) commi 1 e 2, il
dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere
alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto
collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato
sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle
modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del
contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha
effetti sospensivi sul recesso.
2. Ove si pervenga alla conciliazione
e in tale sede l'amministrazione assuma l’obbligo di riassumere il
dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il
ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare
determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze
emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato,
maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al
corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4. L'indennità supplementare di cui al
comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa
fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
-
7 mensilità in corrispondenza del 51esimo
anno compiuto;
-
6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e
52esimo anno compiuto;
-
5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e
53esimo anno compiuto;
-
4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e
54esimo anno compiuto;
-
3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e
55esimo anno compiuto;
-
2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e
56esimo anno compiuto.
5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e
4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del
dirigente, con esclusione di quella di risultato.
6. Il dirigente che accetti
l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità
giudiziaria. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non
può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente il cui licenziamento sia stato
ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è
correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza
dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra
amministrazione dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta
dell’amministrazione di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si
realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha
diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non
lavorato.
Art. 44
Nullità del licenziamento
1. Il licenziamento è nullo in tutti i
casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi
sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose,
sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b)
se è intimato, senza giusta causa, durante i
periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile e come
regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29 (Assenze per malattia, Congedi
dei genitori, Congedi per motivi di famiglia) del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento
discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si
applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Art. 45
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da
misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del
presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente, fino
alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa
puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che
conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli
interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità
professionale dello stesso dirigente.
3. Il dirigente può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione).
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti
dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni,
all’art. 15, comma 1 lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316
bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal
comma 4 septies del medesimo articolo.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i
delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della
citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41
(Recesso dell’amministrazione).
6. La sospensione disposta ai sensi
del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo
non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è
riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di
recedere secondo quanto previsto dall’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione).
7. Al dirigente sospeso ai sensi del
presente articolo è corrisposta un'indennità pari al 50% della
retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di
assoluzione o di proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non
sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha
commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se
fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di
posizione fissa e variabile in godimento all’atto della sospensione.
9. In caso di sentenza irrevocabile di
assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne
ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica
anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento
indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato
dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In
caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni
che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o
di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli
incarichi.
10. In caso di riammissione in
servizio al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9,
il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico dirigenziale di
valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
11. In caso di sentenza irrevocabile
di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di
tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui
dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto
previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
CAPO VII
Art. 46
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro
1. Le Amministrazioni, nel rispetto
delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con
proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n.
92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 47
Disposizioni generali
1. Le clausole contrattuali che
disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel
rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto
legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui
al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali
clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che
determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati
al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai
risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i
relativi importi”.
3. In relazione alle risorse
finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione
del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel presente CCNL e si
completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della
graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di
posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
medesimi.
Art. 48
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e
di seconda fascia si compone delle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
retribuzione individuale di anzianità,
maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti
in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
c)
retribuzione di posizione parte fissa;
d)
retribuzione di posizione parte variabile;
e)
retribuzione di risultato.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente
remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai
dirigenti.
CAPO II
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
fascia
1. Il
trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone delle
seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione
- parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia,
definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di €
46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato,
con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili
lordi da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal
01/01/2002 di € 102,00
-
dal 01/01/2003 di € 108,00
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo
stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal
1/1/2003 è rideterminato in euro 48.989,04 per 13 mensilità.
4. Ai fini dell’applicazione
dell’art. 47, comma 3, (Disposizioni generali) la retribuzione di
posizione di parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c)
del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua lorda
di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall’art.
5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) è
rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima
mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal
01/01/2002 in € 26.278,69
-
dal 01/01/2003 in € 30.022,69
5. Resta confermata la retribuzione individuale di
anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.
6. Il trattamento economico di cui al presente articolo
contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli
importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui
alla legge n. 334/1997.
Art. 50
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione
dell’articolo 49 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima
fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di
quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine
servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione
di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento
di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
Art. 51
Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia
1. Presso ciascuna amministrazione è
confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e
di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre
2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità ivi
previste e precisamente:
a)
le risorse previste dall’art. 41, comma 2,
lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
b)
le risorse previste dall’art. 5 del CCNL per
il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio
finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
c) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi
previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
disciplinati dall’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
d)
l’importo della retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
e) eventuali risorse aggiuntive derivanti
dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997.
4. In relazione al comma 3, lett. d), l’intero importo
delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere
dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per
l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per
ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della
RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo
accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari
anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia:
-
1,63% a
decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5
concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della
retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 49, comma 4
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento
dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni,
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui
all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente
coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato.
CAPO III
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
Art. 52
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia
1. Il
trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone
delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di
posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5
aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo
di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
-
dal
01/01/2002 di € 86,00
-
dal 01/01/2003 di € 79,00
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo
stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia
dal 1/1/2003 è rideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.
4. Per i dirigenti di seconda
fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio
economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui
lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito
indicate:
-
dal
01/01/2002 in € 9.143,77
-
dal 01/01/2003 in € 10.339,77
5. Restano confermati la retribuzione individuale di
anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e
spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella
misura in godimento.
6. Il trattamento economico indicato al presente articolo
contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale
nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio all’entrata in vigore
del CCNL al 5 aprile 2001.
7. In relazione all’art. 28, comma 5,
del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per
l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del
primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
Art. 53
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art.
52 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione
di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti
dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento
di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
Art. 54
Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
1. Nell’ambito del “Fondo per
la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato”,
finanziato con le modalità di cui all’art. 58, comma 2 (Fondo per
il finanziamento retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei dirigenti di seconda fascia), la retribuzione di posizione è
definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un
trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità.
2. Le Amministrazioni
determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il
trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n.
165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali
di cui al successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura,
alla collocazione della posizione nell’organizzazione
dell’amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità
derivanti dalla posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie
di uffici secondo le indicazioni del comma 5.
3. In base alle risultanze della
graduazione le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico
ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo delle
amministrazioni medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e
dei parametri indicati all’art. 55 (Retribuzione di posizione dei
dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).
4. I criteri generali di
graduazione delle funzioni dirigenziali, da definire a seguito delle
procedure di cui agli artt. 6 e 7 (Informazione - Concertazione) del
presente CCNL, sono così individuati:
I - Criteri attinenti all’ampiezza
della struttura:
a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate
per il funzionamento della struttura;
b) dimensioni dell’area territoriale di competenza, se
individuata, e/o del bacino di utenza in relazione agli specifici servizi
offerti.
II - Criteri attinenti alla
collocazione della posizione nell’ambito dell’organizzazione
dell’amministrazione:
a)
grado di autonomia rispetto all’organo
sovraordinato;
b)
eventuale sovraordinazione ad altri uffici
dirigenziali;
c)
eventuale potestà di intervento nei confronti
di amministrazioni, enti od uffici esterni all’amministrazione di
appartenenza, anche con poteri ispettivi extragerarchici.
III - Criteri attinenti alle
responsabilità derivanti dalla posizione:
a)
rilevanza giuridica, economica, sociale degli
effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
b)
margini di discrezionalità dell’attività di
competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari;
c)
particolare criticità delle funzioni
assegnate per le caratteristiche socio-economiche dell’area di impatto
della competenza.
IV - Criteri attinenti ai requisiti
richiesti per l’esercizio delle attività di competenza:
a) livello di impegno e di disagio richiesto dalla
specifica posizione;
b) livello della specializzazione richiesta, anche in
relazione all’iscrizione ad albi professionali ed esercizio delle
relative, specifiche responsabilità;
c) coordinamento di alte professionalità, anche esterne
all’amministrazione, ed anche nell’ambito di commissioni e organi
collegiali.
5. I criteri di cui al comma 4
sono diversamente combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie
di uffici:
a) uffici
di consulenza, studio e ricerca;
b) uffici
ispettivi;
c) uffici
operativi centrali;
d) uffici
operativi periferici.
Art. 55
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
preposti ad uffici dirigenziali non generali
1. Le Amministrazioni determinano –
articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della
retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai
rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 54
(Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni).
2. In ciascuna Amministrazione
l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene
operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei seguenti
parametri:
a) il
rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b)
la
retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in
modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui
alla lettera precedente.
3. Le amministrazioni definiscono i valori economici delle
retribuzioni di posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine
decrescente in modo da attribuire alla prima la misura massima e
all’ultima quella minima.
4. La retribuzione di posizione è
definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle
risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per
tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77 che costituisce la parte
fissa di cui all’art. 52, comma 4, (Trattamento economico fisso per i
dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo complessivo
di € 43.909,70.
Art. 56
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati
di
funzioni dirigenziali generali
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni
dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la
retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art.
49 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia), fermo
restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del
2001.
Art. 57
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia
1. Al fine di sviluppare, all’interno
delle amministrazioni, l’orientamento ai risultati anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata,
al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di
seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui
all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque
in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione
di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di
riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese
sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato
nell’anno successivo.
3. Le amministrazioni definiscono i criteri per la
determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato
ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei
contratti individuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri,
le amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato possa
essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione
degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14,
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti
obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di cui
all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti).
4. L’importo annuo individuale della componente di
risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere
inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto
percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle
derivanti dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività.
Art. 58
Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia
1. Sono
confermati in ciascuna delle Amministrazioni dell’Area I i Fondi per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, già
istituiti dai previgenti contratti collettivi, destinati alla
corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i
dirigenti di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione medesima.
2. Il
finanziamento di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al
31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le
modalità ivi previste:
Ministeri
a)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 36, comma 2, lett. a), b),
c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997;
b)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Ministeri
biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;
c) le
risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile 2001
per il biennio 2000-2001, secondo la Tabella A allegata alla sequenza
contrattuale del 18/11/2004;
Amministrazioni autonome:
a1) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 41, comma 2, lett. a), b),
c), comma 5, lett. a), b), c), e dell’art. 48 del CCNL Aziende autonome
quadriennio 1994/1997 del 10 novembre 1997;
b1)
gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Aziende autonome
biennio 1996/1997 del 10 novembre 1997;
c1) le
risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile 2001
per il biennio 2000-2001, secondo la Tabella A allegata alla sequenza
contrattuale del 18/11/2004.
3. Per
ciascun esercizio finanziario i Fondi continuano, altresì, ad essere
alimentati, sia per i Ministeri che per le Amministrazioni autonome, come
segue:
a) risorse pari all’importo della retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalità previste dal comma 4;
b)
eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di
legge o regolamenti;
c) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione
subordinatamente all’accertamento delle effettive disponibilità;
d)
risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art.
60 (Incarichi aggiuntivi);
e) eventuali
risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge
449/1997.
4. In relazione al comma
3, lett. a), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità
dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel
Fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è
accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità
residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L’importo accantonato confluisce nel Fondo con decorrenza dall’anno
successivo.
5. Il fondo è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari
anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
-
0,55% a
decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al comma 5
concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione-parte fissa di cui all’art. 52, comma 4 (Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento
delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità
gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative
dotazione organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della
legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove
attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato.
8. Le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente
utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora
disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e risultato
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione
integrativa.
CAPO IV
Art. 59
Clausole speciali di parte economica
1. Per
i dirigenti di II fascia dipendenti dal Ministero della salute ed
appartenenti alle professionalità sanitarie è, altresì, previsto quanto
segue:
A)
Dirigenti di II fascia di tutte le professionalità sanitarie (medici,
veterinari, biologi, chimici, farmacisti, psicologi):
1) ai
dirigenti delle suindicate professionalità, già in servizio alla data del
24.12.2004, è conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile,
l'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 quale differenza
tra lo stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre
1997 come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente
del comparto Ministeri.
2) lo
specifico trattamento economico, già previsto dallo stesso art. 12 del
CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello delle predette
professioni, ove attribuito, confluisce nella parte variabile della
retribuzione di posizione del titolare e non
può più essere corrisposto ai dirigenti di II
fascia delle medesime professionalità assunti dopo il 24/12/2004.
B)
Medici chirurghi e veterinari:
1) ai
dirigenti già in servizio alla data del 24.12.2004 continua ad essere
attribuita l'indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85
annui lordi per tredici mensilità, con mantenimento dell'assegno personale
non riassorbibile pari a € 2.582,28;
2)ai
dirigenti assunti dopo il 24.12.2004 continua ad essere attribuita
l'indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85 annuni lordi
per tredici mensilità;
3)
l'art. 48 (Struttura della retribuzione) integrato dalla seguente lettera
f):
"f)
indennità di specificità medica nella misura indicata all'art. 59, comma
1, lettera B), punti 1) e 2) (Clausole speciali di parte economica), per i
soli dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e veterinario."
4)
alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente lettera B) si
provvede con il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e della retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia, integrato
dal CCNL del 30 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
C) Le
risorse di cui alle lettere A, punto 2) e B, punti 1) e 2) riaffluiscono
al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia in caso di cessazione
dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.
2.
Per gli ex dirigenti superiori resta confermato
il maturato economico annuo in godimento di € 5.053,70 (lire 9.785.322),
pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13 ma mensilità.
3.
Analogamente restano confermati, per gli ex primi dirigenti e dirigenti
superiori di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'Interno, i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento.
4. In caso di differimento o
ritardo dell’Amministrazione nel rinnovo dell’incarico al dirigente, fatti
salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62
(Clausola di salvaguardia) del presente CCNL, viene corrisposto il
trattamento economico in godimento in relazione all’attività svolta.
5. Gli incrementi
retributivi previsti dal presente contratto trovano applicazione
esclusivamente nei confronti del personale dirigente dell’Area I e non
producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale
comunque economicamente equiparato.
6. Il dirigente di prima
fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001, e
collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione di fuori
ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico
complessivo in godimento.
CAPO V
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60
Incarichi aggiuntivi
1. In relazione all’espletamento di
incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o
comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o
su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di
cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti
di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla
base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Allo scopo di remunerare i
maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi
aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di
posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in
ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella
contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66%
dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico
dell’amministrazione.
3. Le amministrazioni conferiscono
gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della
rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione
delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del
valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
4. L’attribuzione degli incarichi
aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti
criteri:
-
competenze e capacità professionali dei
singoli dirigenti;
-
natura e caratteristiche dell’incarico con
riferimento ai programmi da realizzare
-
correlazione con la tipologia delle funzioni
assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi
dirigenziali), nei casi previsti.
5. L’amministrazione,
nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l’impegno
richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo
svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di
incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), anche
al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi
stabiliti.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno le amministrazioni provvederanno a fornire alle OO.SS., ai sensi
dell’art. 6 (Informazione), l’elenco degli incarichi conferiti nel corso
dell’anno precedente.
Art. 61
Sostituzione del dirigente
1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di
sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente con diritto alla
conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere affidata ad
un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico
ad interim.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione,
continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per
i periodi di sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di
risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al
25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista
per l’incarico del dirigente sostituito.
4. La contrattazione integrativa, nel definire le
percentuali di cui al comma 3, terrà conto, in particolare, dei seguenti
elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità
attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 62
Clausola di salvaguardia
1. Le
amministrazioni che, in mancanza di una espressa valutazione negativa,
alla scadenza dell’incarico non intendano riconfermare lo stesso,
conferiscono al dirigente un altro incarico di pari valore economico.
2. In
relazione al comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali
vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di
specifici titoli di studio e professionali, l’amministrazione regola gli
effetti economici correlati all’attribuzione di un eventuale incarico di
importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella
contrattazione integrativa, secondo le modalità di cui all’art. 4
(Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero). Tra i
criteri sarà prevista l’attribuzione di una retribuzione di posizione il
cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella
corrisposta in relazione al precedente incarico.
3. La
medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle
ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica
o la soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa
graduazione.
Art. 63
Tredicesima mensilità
1.
L’amministrazione
corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni
anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non
lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
2. L’importo della tredicesima
mensilità è pari:
a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di
cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di
prima fascia – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in
godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b)
un rateo della retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
c) un rateo del maturato economico, ove
spettante.
3. La tredicesima mensilità è
corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo
gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per
un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel
corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per
ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di
un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed
è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2
spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
5.
I ratei della
tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa
o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
6. Per i periodi temporali che
comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve
le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. Per quanto non
previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane
disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni
e integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari
vigenti.
Art. 64
Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica
ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in
località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla
ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in
trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di
dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella
della trasferta.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1,
oltre alla normale retribuzione, compete:
a) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti,
gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
b)
il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani;
c) il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi preventivamente
autorizzati ai sensi del comma 3.
3. Il dirigente inviato in trasferta
può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto secondo
quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 6.
4. Per le trasferte di durata
superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta
per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la
disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per
uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di
complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e
comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il
primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di
durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa
per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5. Il dirigente inviato in trasferta
ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per
la trasferta.
6. Fermo restando quanto
stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi indicate, per
quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi
compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato
dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del
1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del
17.2.1985, nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le
missioni all’estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941 del
3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12. 1989 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.
7. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle
risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale
specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
Art. 65
Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente trasferito ad altra
sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio,
quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve
essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b)
rimborso spese di viaggio per sé ed i
familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c)
rimborso forfettario di spese di imballaggio,
presa e resa a domicilio etc.;
d)
indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e)
indennità di prima sistemazione.
2. Limitatamente all’applicazione del
presente articolo, per l’importo dell’indennità di trasferta di cui al
comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del
CCNL del 18 novembre 2004.
3. Il dirigente che versa nelle
condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle
eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
della propria abitazione, regolarmente registrato.
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle
singole amministrazioni per tale specifica finalità.
5. Per quanto non previsto dal
presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del
26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché dalle norme regolamentari vigenti.
Art. 66
Responsabilità civile e patrocinio legale
1. E’ attivata per tutti i dirigenti,
ove non già operante, un’assicurazione contro i rischi professionali e le
responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che
copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto
per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
2. A tal fine è destinata la somma di
€ 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3.Ciascuna amministrazione sceglie la
società di assicurazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL –
entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto
eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con
apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente
di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una
quota individuale.
4. In attesa dell’attuazione di quanto
previsto al comma 3, l’Amministrazione provvede al rimborso delle
eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi
di dolo e colpa grave.
5. Nel
caso in cui le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza
assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono
imputati, per il solo anno di competenza, sulle risorse destinate alla
retribuzione di risultato.
6.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito
dalla legge 135 del 1997.
Art. 67
Indennità di bilinguismo
1. Ai sensi dell’art. 70, comma
1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dirigenti statali della provincia
autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della
provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere
erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità
vigenti.
2. In relazione a quanto previsto dal
comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione è
confermata la seguente voce retributiva: “indennità di bilinguismo”.
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 la
misura economica è rideterminata in € 209, 23 mensili per dodici
mensilità.
4. Per i dirigenti
statali della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata
nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
Art. 68
Diritti derivanti da invenzione industriale
1.
Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui
una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590
cod. civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
2. In
relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione integrativa può
individuare i criteri ai fini della definizione di speciali compensi
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 69
Modalità di applicazione di particolari istituti economici
1. Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale,
invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e
dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di
presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta
alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il
predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola
volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianità.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei
confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della
invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata
dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta
giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di
calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto
previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei
loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non
contrattuale sin qui applicata dalle amministrazioni dell’Area I spettante
ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra.
Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
4. I gettoni di presenza
non sono ricompresi nel regime di onnicomprensività del trattamento
economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
Art. 70
Personale in particolari
posizioni di stato
1. Ai dirigenti sindacali si applica
l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali.
2. Ai dirigenti che fruiscono dei
distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione
tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico
attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di
individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali
successivamente al distacco.
3. A detto personale compete anche la
retribuzione di risultato, nella misura media prevista dalla singola
amministrazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 71
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal
relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti accedono ai fondi
pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema
di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8.5.2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato
ai sensi dell’art. 11 del predetto CCNQ e si costituisce secondo le
procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano
che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1%
dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione
del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 72
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente il cui rapporto di
lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per
motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni
stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si
pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai
sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle
dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma
1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti
commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle
procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in
materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al
mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte
del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni,
il dirigente goda di trattamento pensionistico si applicano le
vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art. 73
Norme finali
1. Per la corresponsione
dei buoni pasto continua ad applicarsi la disciplina prevista dall’
“Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di
dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri”,
sottoscritto l’8 aprile 1997.
2. E’ confermata la
Commissione paritetica tra l’Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di posizione e di
risultato di cui all’art. 6, comma 2, dell’Accordo relativo alla sequenza
contrattuale sottoscritto il 18 novembre 2004.
3. Per i dirigenti
dell’amministrazione penitenziaria le disposizioni del presente CCNL,
nonché le specifiche norme di raccordo previste dal CCNL del 18 novembre
2004 si applicano fino all’entrata in vigore della legge n.154 del 2005.
PARTE SECONDA
SEZIONI SPECIALI
SEZIONE PRIMA
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ
SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI DELL’ART. 18,
COMMA 8, DEL D.LGS. n. 502 DEL 1992.
Art. 74
Campo di applicazione e finalità
1. La presente sezione speciale ai
sensi dei CCNL del 30 settembre 1997 e del 23 dicembre 2004 si applica ai
dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico
chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, già
inquadrati dal DPCM del 13 dicembre 1995 - nel I livello dirigenziale dei
corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, denominati poi
“dirigenti” dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 9 giugno
1999, pubblicato sulla G.U. del 16 luglio 1999 .
2. La
presente sezione speciale ha il compito di procedere all’adeguamento degli
istituti normo-economici previsti per i dirigenti di cui al comma 1, a
quelli stabiliti dai CCNL stipulati per i dirigenti sanitari e
medico-veterinari ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 23 settembre
2004 in quanto applicabili.
3. Il
riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato, nel testo della presente
sezione speciale come d.lgs. n.502 del 1992.
CAPO II
NORME DI RACCORDO PER IL
MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 75
Informazione e concertazione –
contratto individuale – accordi di mobilità
1. Per
raccordare la disciplina del presente contratto con quella dei CCNL
sottoscritti il 30 settembre 1997 ed il 23 dicembre 2004 relativa ai
dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di
cui all’art. 74 (campo di applicazione) ai sottonotati articoli del
presente contratto sono apportate le seguenti integrazioni valide solo per
il Ministero medesimo:
A -
Informazione e concertazione
- il comma 4 dell’art. 6 (informazione) è integrato con la
seguente lettera:
h) modalità per assicurare la presenza in servizio dei
dirigenti di cui all’art. 74 (campo di applicazione), comma 1, nei piani
per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
- l’art. 7 (concertazione) è integrato con la
seguente lettera:
e) modalità per assicurare la presenza in servizio dei
dirigenti di cui all’art. 74 (campo di applicazione) comma 1 nei
piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
B -
Contratto individuale
- l’art. 17 (Contratto individuale di lavoro), comma 2 è
integrato con la seguente lettera:
e) profilo di appartenenza.
C – Accordi di mobilità
- all’art. 35 (accordi di mobilità) per i dirigenti delle
professionalità sanitarie del
Ministero della salute, sono aggiunti i seguenti commi:
“12.
Limitatamente ai dirigenti del Ministero della Salute di cui all’art. 74
(campo di applicazione e finalità), gli accordi di mobilità previsti dal
presente articolo possono essere stipulati anche tra il predetto Ministero
e le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della
disciplina di appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra
equipollente secondo le vigenti disposizioni.
13. La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale
per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 12 è mista
ed è composta nel rispetto delle disposizioni previste per tale tipo di
accordi dai CCNL delle rispettive aree dirigenziali.”
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 76
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione,
già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di cui
all’art. 74 (Campo di applicazione) appartenenti alle
professionalità sanitarie di medico chirurgo e di veterinario, è
confermata nelle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale confermata
nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente
articolo;
c) indennità di specificità medico-veterinaria;
d)
retribuzione di posizione minima
contrattuale;
e) retribuzione di posizione parte variabile;
f)
retribuzione di risultato;
g) retribuzione individuale di anzianità.
2. Tutte le voci
stipendiali del comma 1, con esclusione della retribuzione di risultato
sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera g) è
corrisposta ove spettante.
3. La misura annua lorda, fissa e
ricorrente dell’indennità di specificità medica ai dirigenti appartenenti
ai profili di medico chirurgo e veterinario rimane fissata in € 7.746,85.
Essa riaffluisce al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei relativi
dirigenti.
4.
La struttura della retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre
2004, per i dirigenti di cui all’art. 74 (campo di applicazione),
appartenenti alle professionalità sanitarie di biologo, chimico,
farmacista e psicologo, è confermata nelle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale confermata
nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente
articolo;
c) retribuzione di posizione minima
contrattuale;
d)
retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato;
f) retribuzione individuale di anzianità.
5. Tutte le voci
stipendiali del comma 4, con esclusione della retribuzione di risultato,
sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera f) è
corrisposta ove spettante.
6. La misura annua lorda
dell’indennità integrativa speciale spettante ai dirigenti dei commi 1 e
4, comprensiva della tredicesima mensilità, rimane fissata in € 7.169,
97. A decorrere dall’1 gennaio 2003 tale indennità cessa di essere
corrisposta in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
7. Ai
dirigenti di cui ai commi 1 e 4 è corrisposto l’assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge n°153 del 13 maggio 1988 e successive
modificazioni.
Art. 77
Stipendio tabellare e retribuzione di
posizione minima contrattuale
(Biennio economico 2002 – 2003)
1.
Gli stipendi tabellari per i dirigenti delle professionalità sanitarie del
Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2001 sono definiti in €
21.988,21 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
2.
Gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono incrementati dall’1 gennaio
2002 di € 86,00 mensili; dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo
lordo è rideterminato in € 23.106,21, comprensivo della tredicesima
mensilità.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 dall’1
gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 2 è incrementato:
- di ulteriori € 79,00 mensili;
- dell’importo lordo mensile dell’indennità
integrativa speciale in godimento, pari a € 551,53, che dalla medesima
data cessa di essere corrisposta.
4. Dall’1 gennaio 2003 lo stipendio
tabellare annuo lordo è rideterminato in € 31.303,18, comprensivo della
tredicesima mensilità.
5. La
retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di cui al
comma 1, dalle date indicate, è incrementata dei seguenti valori annui:
6. L’importo della retribuzione di
posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.
7. Gli incrementi previsti dalla
tabella del comma 5, si aggiungono all’importo della retribuzione di
posizione attualmente in godimento, senza essere riassorbiti da quelli
eventualmente attribuiti ai dirigenti da parte dell’amministrazione sulla
medesima voce.
Art.
78
Nuovo stipendio tabellare e retribuzione di posizione
minima contrattuale
dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero
della Salute
a decorrere dal 31 dicembre 2003
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio
tabellare annuo lordo, comprensivo della 13a mensilità, per i
dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute è
fissato in € 38.296,98 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti di cui
al comma 1, nel trattamento economico, sono conglobate e riassorbite le
seguenti voci:
-
per € 31.303,18 lo stipendio tabellare annuo
di cui all'art. 77 (stipendio tabellare), comprensivo per € 7.169,
97dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua di cui
all'art. 76, comma 6 e all’art. 77, comma 3 (conglobamento
dell’indennità integrativa speciale);
- per € 6.993,80 la retribuzione di posizione
minima contrattuale annua dell’art. 77 (Stipendio tabellare e retribuzione
di posizione) con la corrispondente riduzione in misura pro-capite
del fondo previsto dall'art. 58.
3. Dal 31 dicembre 2003 l’importo annuo della retribuzione di posizione
minima contrattuale residua a seguito del conglobamento nello stipendio
tabellare di cui al presente articolo commi 1 e 2 è rideterminato come
segue:
4. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003
sono attribuiti lo stipendio tabellare annuo lordo di cui al comma 1 e la
retribuzione di posizione di cui al comma 3.
Art. 79
Integrazione del fondo del Ministero della
Salute
1. La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all’art.
74 (campo di applicazione), grava sul fondo di posizione e
risultato del Ministero della Salute. Tale fondo, ora disciplinato
dall’art. 58 (Fondo per la retribuzione di posizione dei dirigenti di
seconda fascia) del presente contratto, è integrato dei seguenti importi
annui lordi occorrenti al finanziamento degli aumenti della retribuzione
di posizione dei predetti dirigenti a decorrere dalle date sottoindicate:
a) dall’1 gennaio 2002 di € 364,00 per ogni
dirigente in servizio al 31.12.2001;
b)
dall’1 gennaio 2003 di € 611,00 per ogni
dirigente in servizio al 31.12.2001.
1. Ai dirigenti dell’art. 74 (Campo
di applicazione), appartenenti alla I Area dirigenziale ai sensi del CCNQ
del 23 settembre 2004, si applicano, per gli aspetti normativi del
rapporto di lavoro non disciplinati da questa sezione speciale le
disposizioni del presente contratto.
2. Ai dirigenti del comma 1, sono
conferibili incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche
di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di
verifica e di controllo.
3. La graduazione delle funzioni
correlata agli incarichi ai fini della determinazione del valore economico
delle fasce retributive di posizione – parte variabile - avviene con le
procedure previste dagli art. 54 e 55 del presente contratto, tenuto
conto delle disponibilità del fondo di cui all’art. 79.
4. Le parti confermano, infine, la
necessità che la posizione dei dirigenti del comma 1, trovi definitiva
soluzione a seguito dell’istituzione - presso il Ministero della Salute -
del ruolo dei dirigenti previsto dall’art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del
2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede la
definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica
dei dirigenti medesimi.
SEZIONE SECONDA
DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
CAPO I
Art. 81
Disposizioni generali
1. La presente sezione speciale
si applica a tutti i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Al fine di salvaguardare le
specificità operative dei dirigenti di cui al
comma 1, le disposizioni della Parte Generale, qui di seguito individuate,
sono così integrate:
a)
con riferimento all’art. 19 (Impegno di
lavoro):
“3. I dirigenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco garantiscono la propria disponibilità al
fine di assumere la direzione di particolari interventi urgenti. Sono
fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamità, dall’autorità
competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge 225/92 o altre
disposizioni legislative”.
b)
con riferimento all’art. 22 (Ferie e
festività):
“5. La festività
nazionale e quella del Santo Patrono, nonché limitatamente al Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, la ricorrenza di S. Barbara, sono
considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno
luogo
a riposo compensativo nè
a monetizzazione”.
c)
con riferimento all’art. 64 (Trattamento di
trasferta):
“8. Per il
personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che
durante le trasferte si trovi nell’impossibilità di fruire del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene
corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 4, la somma forfettaria
di € 30,99 lordi in luogo del rimborso per i pasti e di € 30,99 lordi per
il pernottamento.”
3. Con
riferimento all’art. 48 (Struttura della retribuzione), il comma 1 è
modificato come segue:
A) le lettere “c) retribuzione di posizione parte fissa” e
“d) retribuzione di posizione parte variabile” sono sostituite dalle
lettere:
“c) retribuzione di rischio e di posizione parte fissa”
“d) “retribuzione di rischio e di posizione parte
variabile”.
B)
viene altresì aggiunta la seguente lettera:
“f) indennità di specificità professionale”.
4.
Nelle more dell’applicazione della legge n. 252 del 30 settembre 2004 e
del d.lgs 13 ottobre 2005 n. 217 resta confermato quanto previsto
dall’art. 47 del CCNL del 10 novembre 1997.
5.
Per quanto non previsto da questa specifica Sezione si applicano le
disposizioni contenute nella parte generale del presente CCNL.
Art. 82
Retribuzione di rischio e di posizione
1. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
la retribuzione di posizione denominata, ai sensi dell’art. 44 del CCNL
del 10 novembre 1997, idennità di rischio e posizione, assume il nome di
“retribuzione di rischio e di posizione” parte fissa e parte variabile. I
valori minimo e massimo sono quelli stabiliti per la retribuzione di
posizione dei dirigenti dell’Area I.
2. La previsione di cui al comma 1 non determina incrementi
nella retribuzione di posizione dei dirigenti dei Vigili del fuoco, in
quanto modifica la composizione della retribuzione di posizione tra parte
fissa e parte variabile, lasciando inalterato il valore economico
complessivo in atto attribuito a ciascun dirigente.
Art. 83
Indennità di specificità professionale
1. In considerazione del particolare
impegno di lavoro richiesto ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2003, è istituita l’indennità di
specificità professionale, anche al fine di riconoscere la maggiore
esposizione al rischio connessa allo svolgimento dell’attività.
2. Tale indennità è finanziata con le
risorse di cui all’art. 1 del D.L. del 30 gennaio 2004, n. 24, convertito
dalla L. 31 marzo 2004, n. 87, che confluiscono nel Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato).
3. La contrattazione integrativa, nel
rispetto dei criteri indicati nel citato art. 1 del D.L. del 30 gennaio
2004, n. 24, definirà l’importo e le modalità di erogazione dell’indennità
di cui al comma 1.
PARTE
TERZA
NORME COMUNI FINALI
TITOLO I
DISAPPLICAZIONI
Art. 84
Disapplicazioni
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al
quadriennio normativo 1994-1997 e dal primo biennio economico 1994-1995,
sottoscritto il 9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
b)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al
secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 – G.U.
22 gennaio 1997 n. 17;
c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 dell’area della dirigenza del
comparto “Ministeri”, sottoscritto il 30 settembre 1997;
d)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo” – relativo al quadriennio normativo
1994-1997 ed al primo biennio economico 1994-1995 , sottoscritto il 10
novembre 1997 – G.U. 9 dicembre 1997 n. 286;
e) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo” – relativo al secondo biennio economico
1996-1997, sottoscritto il 10 novembre 1997 – G.U. 9 dicembre 1997 n. 286;
f) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale dirigente dell’Area 1 per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio
economico 1998-1999, sottoscritto il 5 aprile 2001 – G.U. 28 aprile 2001
n. 98;
g) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale dirigente dell’Area 1 per il secondo biennio economico 2000-2001
sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
h) Accordo per il personale dell’Area 1 della
dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46
del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3 del CCNL 5 aprile 2001
del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004;
i) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
integrativo del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto il 23
dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, in analogia a
quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001,
confermano che le amministrazioni nel conferimento degli incarichi
dirigenziali dovranno attenersi ai criteri generali di cui all’art. 20,
comma 2 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all’articolo 25
(Assenze retribuite), comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli
otto giorni di assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche
in caso di partecipazione a congressi, convegni, seminari in qualità di
relatore oppure per attività di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti prendono atto
che l’applicazione dell’art. 34 (mobilità) deve essere coerente con quanto
previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto
dalla legge 266 del 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all’art. 40
(Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) le parti prendono atto
che con le note operative n. 20 del 7 aprile 2003 e n. 11 del 13 ottobre
2004 l’INPDAP ha chiarito che l’indennità supplementare che può essere
erogata in caso di risoluzione consensuale “è utile alla misura della
pensione spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali viene
attribuita, l’anzianità
contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
L’Aran e le OO.SS.
firmatare del presente contratto, tenuto conto che la disciplina del
recesso di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) richiede
ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la
materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di
verificare l’esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali
eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione
concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti
pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all’art. 45 (effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro) le parti dichiarano che ai fini del
prolungamento della sospensione, l’amministrazione deve tenere in
particolare conto se sia intervenuta sentenza di assoluzione prima della
pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione all’art. 61 (Sostituzione del dirigente) le
parti si danno atto che con la locuzione “livello dirigenziale” si
intende riferirsi all’articolazione dei dirigenti in prima fascia o
seconda fascia ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n.165 del
2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
In relazione all’art. 59, comma 5,
le parti si danno atto che le disposizioni dello stesso non si applicano
al personale appartenente all’ex carriera direttiva di ragioneria del
Ministero dell’Interno che è già beneficiario dell’art. 15 della legge n.
232 del 1990.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti convengono che, con
riferimento agli articoli 51, 58 e 78, in considerazione della peculiare
finalizzazione delle risorse, al fine di evitare eventuali sperequazioni
nella formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
di ciascuna Amministrazione, il calcolo degli incrementi sia effettuato
sulla base del monte salari dell’Area I (retribuzione media complessiva),
come determinato in sede di relazione tecnica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riferimento all’art.
72 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) le parti prendono atto che tra
la disposizioni in materia di cumulo sono ricompresi anche l’art. 4 del
D.P.R. 758 del 1965 e l’art. 133 del D.P.R n. 1092 del 1973
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
ARAN
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
L’Aran ed il Commissario di Governo
per la provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell’art. 48 bis
del D.P.R. 752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle
trattative relative alla definizione dell’indennità di bilinguismo di cui
all’art. 67 (indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà
essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui
rinvia l’art. 1, comma 3, del presente contratto. Restano, invece,
demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono
incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 752 del 1976.
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende
ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo
subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di
intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti
principi:
a) è inammissibile ogni atto o
comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione
sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere
tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle
lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti
molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle amministrazioni
a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere.
Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al
proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e
dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita
tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o
vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare
ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del
presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da
adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una
cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto
comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dirigente/il dirigente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare
soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto
alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che
deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del
consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove
la dirigente/il dirigente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione
di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente
alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dirigente/il dirigente
oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento
della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento,
il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia,
con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari,
fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale
della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto
autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è
assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che
informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel
corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove
lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla
cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi
che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione
nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al
suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso
del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare,
su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di
trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del
personale e dei dirigenti le amministrazioni dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia
abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi
di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare
attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto
della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di
lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4. Verrà inoltre predisposto del
materiale informativo destinato alle dirigenti/ai dirigenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del
Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie
sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO,
provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla
Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo
stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al
termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione
del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle
eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
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