COMPARTO - SETTORE |
AZIENDE - MINISTERI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
DIRIGENZA AREA 1 |
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DATA FIRMA |
21 APRILE 2006 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO |
2004-2005 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO | ||
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005
Il giorno 21 aprile
2006 alle ore 12,45 , presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo
l’incontro tra:
l' ARAN nella persona del Presidente
Cons. Raffaele Perna __firmato__________
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali
: Confederazioni
: Ministeri CGIL
FP ___firmato__________________
CGIL ___ firmato _________ Aziende CGIL
FP ____ firmato __________________
CISL_____ firmato ______ Ministeri UIL
PA ___ firmato ______________ UIL ___ firmato
__________
Ministeri
DIRSTAT ___ firmato ________
CONFEDIR _____________
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 INDICE Capo I :
Disposizioni generali
Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
Capo II : Trattamento economico dirigenti I fascia
Art. 2: Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
risultato dei dirigenti di prima fascia
Capo III : Trattamento economico dirigenti II fascia
Art. 5: Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia
Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda
fascia
Art. 8: Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
preposti ad uffici dirigenziali non generali;
Capo IV : professionalità sanitarie del Ministero della Salute
Art. 9: Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti
delle professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai
sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.
Capo V : Norme finali
Art. 10: Clausole speciali Art. 1 1. Il presente contratto collettivo nazionale
si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente all’Area di cui all'art.
2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23
settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione
della dirigenza. 2. Il presente
CCNL si riferisce altresì ai dirigenti delle professionalità sanitarie
del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8,
del d.lgs. 502 del 1992, con le specificazioni previste nell’art. 9. 3. Il presente contratto si riferisce al
periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti
del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. 5. Per quanto non previsto dal presente
contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL. Capo IITrattamento economico dirigenti I fasciaArt. 2Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: - dal 01/01/2004 di € 69,00 - dal 01/01/2005 di € 111,00
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilità. 3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 47, comma 3 della Parte Prima, del CCNL 2002-05 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: - dal 01/01/2004 in € 32.336,69- dal 01/01/2005 di € 33.633,404. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente. 5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005. Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 (trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 4
Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione
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