IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 AZIENDE - MINISTERI

TIPO

 CCNL

AREA

 DIRIGENZA AREA 1

DATA FIRMA

 21 APRILE 2006

PERIODO

 2° BIENNIO ECONOMICO

 2004-2005

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005  

 

Il giorno 21 aprile 2006 alle ore 12,45 , presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:

l' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna __firmato__________

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

 

Organizzazioni sindacali :                                                    Confederazioni : 

 

Ministeri       CGIL FP ___firmato__________________        

                                                                                                     CGIL ___ firmato _________

Aziende         CGIL FP ____ firmato __________________    

  

Ministeri      CISL FPS _____ firmato __________

                                                                                                     CISL_____ firmato ______

Aziende         CISL AZIENDE__ firmato ________          _

  

Ministeri       UIL PA ___ firmato ______________

UIL ___ firmato __________

Aziende         UIL PA ______ firmato ___________

  

Ministeri      CONFSAL - UNSA __ firmato ________                CONFSAL ___ firmato _____

  

Ministeri       DIRSTAT ___ firmato ________

                                                                                                     CONFEDIR _____________

Aziende         DIRSTAT ______ firmato ______

  

Ministeri      CIDA/UNADIS MINISTERI___ firmato                CIDA______ firmato ____

  

Ministeri      FED.ASSOMED SIVEMP__ firmato _                   COSMED_ firmato ______

  

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

 


 

 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA I – DIRIGENZA  

BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

 

INDICE

  

Capo I : Disposizioni generali

    Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

 

Capo II : Trattamento economico dirigenti I fascia

    Art. 2: Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

    Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

 

Capo III : Trattamento economico dirigenti II fascia

    Art. 5: Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

    Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici

    Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia

    Art. 8: Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali;

 

Capo IV : professionalità sanitarie del Ministero della Salute

    Art. 9: Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.

 

Capo V : Norme finali

    Art. 10: Clausole speciali


Capo I

disposizioni generali

 

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto  

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all’Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza. 

2. Il presente CCNL si riferisce altresì ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992, con le specificazioni previste nell’art. 9.  

3. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.  

4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.  

5. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.

 
 

Capo II

Trattamento economico dirigenti I fascia

 

Art. 2

Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia 

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: 

-        dal  01/01/2004  di €  69,00  

-        dal 01/01/2005   di € 111,00

 

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilità. 

3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 47, comma 3 della Parte Prima, del CCNL 2002-05 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: 

-        dal 01/01/2004   in € 32.336,69 

-        dal 01/01/2005   di € 33.633,40 

4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.  

5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.

 

6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.

 

Art. 3 

Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 (trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

 

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

 

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.  

 

Art. 4

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei dirigenti di prima fascia  

1. Il fondo di cui all’art. 51  (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di prima fascia: 

-        1,36% a decorrere dal 01/01/2004 ; 

-        ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005;

 

-        ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.   

2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia), comma 3.

 

Capo III

Trattamento economico dirigenti II fascia

 

Art. 5

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia 

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: 

-        dal  01/01/2004  di € 60,00  

-        dal 01/01/2005   di € 81,00

 

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in € 40.129,98  per 13 mensilità. 

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: 

-        dal 01/01/2004  in  € 10.859,77 

-        dal 01/01/2005  in € 11.262,77 

 

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

 

5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio. 

6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.

 

Art. 6

Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

 

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

 

Art. 7 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e

della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia  

1. Il fondo di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:  

-        0,75% a decorrere dal  01/01/2004 ; 

-        ulteriore 0,73% a decorrere dal 01/01/2005;  

-        ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005 .   

2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del  precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 5 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) comma 3. 

 

Art. 8 

Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali  

1. Le Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 54 (retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni) del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005. 

2. In ciascuna Amministrazione l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:

a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;

b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente. 

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3, (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.


 

Capo IV

Professionalità sanitarie del Ministero della Salute 

Art. 9
Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992

Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 77 del CCNL per il quadriennio 2002 – 2005 è incrementata, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi:

2. L’importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all’art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002 – 2005 che, pertanto, è integrato dei seguenti importi annui lordi:

a)      dall’1 gennaio 2004 di € 520,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003;

b)     dall’1 gennaio 2005 di € 507,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003.

4. Il fondo di cui all’art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005 è inoltre incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, di € 611,00 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2003. 

 

Capo V
Norme finali 

Art.10

Clausole speciali 

1. A decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui all’art. 2 dell’ ”Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri” dell’ 8 aprile 1997 è rideterminato in € 7,00.

  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N .1 

Le parti convengono che, con riferimento agli articoli 4, 7 e 9, in considerazione della peculiare finalizzazione delle risorse, al fine di evitare eventuali sperequazioni nella formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di ciascuna Amministrazione, il calcolo degli incrementi sia effettuato sulla base del monte salari dell’Area I (retribuzione media complessiva), come determinato in sede di relazione tecnica.