Firenze, 26 Aprile
2006
CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANPAS ACCORDO DI RINNOVO
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 E REVISIONE ED INTEGRAZIONE DI PARTI
NORMATIVE.
TRA LA DELEGAZIONE
ANPAS COMPOSTA DA: FAUSTO CASINI, MAURIZIO AMPOLLINI, ROMANO MANETTI,
CARLO PELIZZI, CARLO CASTELLUCCI, MASSIMO BRUNO, WALTER CARRUBBA. E LE
FEDERAZIONI NAZIONALI:
C.G.I.L. FP: DETTORI
ROSSANA, PONZIANI MAURO. CANALI DARIO.
C.I.S.L. FP: VOLPATO
DANIELA.
U.I.L. FPL: CARLO
FIORDALISO, FRANCESCO LO GRASSO, SANTO BOLOGNESI E PIETRO TRALLORI
E’ sottoscritto, sulla
base dell’ipotesi d’accordo siglata in data 27 Marzo 2006, il presente
accordo di rinnovo del biennio economico 2004-2005
L’ accordo prevede
quanto segue:
1. L’aumento, a
titolo di adeguamento contrattuale per il biennio 2004-2005, pari a ⁄
100,00 con le seguenti decorrenze: -25,00 ⁄ dal 1 gennaio 2004;
-26,00 ⁄ dal 1 gennaio
2005;
-49,00 ⁄ dal 1 Dicembre 2005.
2. Le cifre
suindicate sono commisurate alla posizione economica D4 e da
riproporzionare per le altre;
3. L’importo a
regime dell’aumento verrà erogato come elemento retributivo adeguamento
contrattuale (erac) rimandando al prossimo rinnovo la sua definitiva
collocazione retributiva;
4. Ai lavoratori
in forza alla data del 27 Marzo 2006 verranno erogati, a titolo di
arretrati in via forfettaria, per il periodo 01\01\2004 – 31\12\2005 gli
importi omnicomprensivi di cui alla tabella 1 allegata al presente
accordo, proporzionati all’effettivo periodo di lavoro prestato.
5. Gli arretrati
2004-2005 saranno erogati per il 50% con la retribuzione del mese di
maggio 2006 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di
ottobre 2006;
6. Gli arretrati
per il periodo 01\01\2006 – 31\03\2006 di cui alla tabella 2 allegata al
presente accordo, proporzionati all’effettivo periodo di lavoro
prestato, saranno erogati unitamente alle competenze del mese di Aprile
2006, e comunque non oltre il mese di maggio 2006.
A decorrere dal 26
Aprile 2006, in attuazione della norma di rinvio riportata al titolo IV
(SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO) in occasione del rinnovo del CCNL
intervenuto in data 14\4\2004, gli articoli del vigente CCNL :
-21 Part-time;
-24 Apprendistato;
-26 orario di lavoro;
sono sostituiti da quelli allegati al presente accordo.
Al contempo viene definito un accordo per il regolamento delle elezioni
RSU-RLS, allegato e che diventa parte integrante della normativa del
CCNL ANPAS.
In fase di stampa del nuovo testo del CCNL le parti, in seguito
all’approvazione del suddetto regolamento, provvederanno alla
riscrittura dell’articolo 7 del CCNL.
Allegato
Tabella 1 Arretrati 2004-2005
Arretrati 2004
Lordi Annui |
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Categoria A
|
204,40
|
210,53
|
216,67
|
|
226,89
|
|
237,11
|
247,33
|
Categoria B
|
216,67
|
226,89
|
237,11
|
|
247,33
|
|
257,55
|
271,85
|
Categoria C
|
237,11
|
247,33
|
257,55
|
|
271,85
|
|
288,21
|
306,60
|
Categoria D
|
271,85
|
288,21
|
306,60
|
|
325,00
|
|
343,40
|
372,01
|
Categoria E
|
288,21
|
306,60
|
325,00
|
|
343,40
|
|
372,01
|
394,50
|
Categoria F
|
325,00
|
343,40
|
372,01
|
|
427,20
|
|
474,21
|
572,33
|
|
|
Arretrati 2004 al
netto IVC |
|
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Categoria A
|
133,46
|
137,49
|
141,46
|
|
148,16
|
|
154,82
|
161,45
|
Categoria B
|
141,46
|
148,16
|
154,82
|
|
161,45
|
|
168,18
|
177,50
|
Categoria C
|
154,82
|
161,45
|
168,18
|
|
177,50
|
|
188,17
|
200,19
|
Categoria D
|
177,50
|
188,17
|
200,19
|
|
212,19
|
|
224,22
|
242,87
|
Categoria E
|
188,17
|
200,19
|
212,19
|
|
224,22
|
|
242,87
|
257,57
|
Categoria F
|
212,19
|
224,22
|
242,87
|
|
278,92
|
|
309,60
|
373,64
|
|
|
Arretrati 2005
lordi annui |
|
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Categoria A
|
478,62
|
492,97
|
507,33
|
|
531,26
|
|
555,20
|
579,13
|
Categoria B
|
507,33
|
531,26
|
555,20
|
|
579,13
|
|
603,06
|
636,56
|
Categoria C
|
555,20
|
579,13
|
603,06
|
|
636,56
|
|
674,85
|
717,92
|
Categoria D
|
636,56
|
674,85
|
717,92
|
|
761,00
|
|
804,08
|
871,08
|
Categoria E
|
674,85
|
717,92
|
761,00
|
|
804,08
|
|
871,08
|
923,73
|
Categoria F
|
761,00
|
804,08
|
871,08
|
1.014,77
|
1.126,44
|
1.340,13
|
|
|
Arretrati 2005 al
netto IVC |
|
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Categoria A
|
373,06
|
384,29
|
395,40
|
|
414,13
|
|
432,74
|
451,34
|
Categoria B
|
395,40
|
414,13
|
432,74
|
|
451,34
|
|
470,07
|
496,16
|
Categoria C
|
432,74
|
451,34
|
470,07
|
|
496,16
|
|
526,00
|
559,58
|
Categoria D
|
496,16
|
526,00
|
559,58
|
|
593,17
|
|
626,76
|
678,94
|
Categoria E
|
526,00
|
559,58
|
593,17
|
|
626,76
|
|
678,94
|
720,02
|
Categoria F
|
593,17
|
626,76
|
678,94
|
|
794,16
|
|
881,52
|
1.044,51
|
|
|
Arretrati Totale
2004-2005 |
|
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
Categoria A
|
683,02
|
703,51
|
724,00
|
|
758,15
|
|
792,30
|
826,45
|
Categoria B
|
724,00
|
758,15
|
792,30
|
|
826,45
|
|
860,60
|
908,41
|
Categoria C
|
792,30
|
826,45
|
860,60
|
|
908,41
|
|
963,06
|
1.024,53
|
Categoria D
|
908,41
|
963,06
|
1.024,53
|
1.086,00 |
1.147,47
|
1.243,09
|
Categoria E
|
963,06
|
1.024,53
|
1.086,00
|
1.147,47
|
1.243,09
|
1.318,23
|
Categoria F
|
1.086,00
|
1.147,47
|
1.243,09
|
1.427,51
|
1.584,60
|
1.912,45
|
|
|
IVC Totale
2004-2005 |
|
Categoria A
|
176,50
|
181,72
|
187,14
|
195,86
|
204,75
|
213,67
|
Categoria B
|
187,14
|
195,86
|
204,75
|
213,67
|
222,36
|
234,75
|
Categoria C
|
204,75
|
213,67
|
222,36
|
234,75
|
248,89
|
264,75
|
Categoria D
|
234,75
|
248,89
|
264,75
|
280,64
|
296,50
|
321,28
|
Categoria E
|
248,89
|
264,75
|
280,64
|
296,50
|
321,28
|
340,64
|
Categoria F
|
280,64
|
296,50
|
321,28
|
368,89
|
409,53
|
494,31
|
|
|
Arretrati da
erogare al netto della IVC totale 2004-2005 |
|
Categoria A
|
506,52
|
521,79
|
536,86
|
562,29
|
587,55
|
612,78
|
Categoria B
|
536,86
|
562,29
|
587,55
|
612,78
|
638,24
|
673,66
|
Categoria C
|
587,55
|
612,78
|
638,24
|
673,66
|
714,17
|
759,78
|
Categoria D
|
673,66
|
714,17
|
759,78
|
805,36
|
850,97
|
921,81
|
Categoria E
|
714,17
|
759,78
|
805,36
|
850,97
|
921,81
|
977,59
|
Categoria F
|
805,36
|
850,97
|
921,81
|
1.058,62
|
1.175,07
|
1.418,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato Tabella 1
Arretrati 2004-2005
ALLEGATO TABELLA 2
|
ARRETRATI
01\01\2006 31\03\2006 |
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Categoria A
|
188,68
|
194,34
|
200,00
|
209,43
|
218,87
|
228,30
|
|
Categoria B
|
200,00
|
209,43
|
218,87
|
228,30
|
237,74
|
250,94
|
|
Categoria C
|
218,87
|
228,30
|
237,74
|
250,94
|
266,04
|
283,02
|
|
Categoria D
|
250,94
|
266,04
|
283,02
|
300,00
|
316,98
|
343,40
|
|
Categoria E
|
266,04
|
283,02
|
300,00
|
316,98
|
343,40
|
364,15
|
|
Categoria F
|
300,00
|
316,98
|
343,40
|
394,34
|
437,73
|
528,30
|
|
|
IVC EROGATA
01\01\2006-31\03\2006 |
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Categoria A
|
24,36
|
25,08
|
25,83
|
27,03
|
28,26
|
29,49
|
|
Categoria B
|
25,83
|
27,03
|
28,26
|
29,49
|
30,69
|
32,40
|
|
Categoria C
|
28,26
|
29,49
|
30,69
|
32,40
|
34,35
|
36,54
|
|
Categoria D
|
32,40
|
34,35
|
36,54
|
38,73
|
40,92
|
44,34
|
|
Categoria E
|
34,35
|
36,54
|
38,73
|
40,92
|
44,34
|
47,01
|
|
Categoria F
|
38,73
|
40,92
|
44,34
|
50,91
|
56,52
|
68,22
|
|
|
ARRETRATI AL NETTO
IVC 01\01\2006-31\03\2006 |
Posizione
economica |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Categoria A
|
164,32
|
169,26
|
174,17
|
182,40
|
190,61
|
198,81
|
|
Categoria B
|
174,17
|
182,40
|
190,61
|
198,81
|
207,05
|
218,54
|
|
Categoria C
|
190,61
|
198,81
|
207,05
|
218,54
|
231,69
|
246,48
|
|
Categoria D
|
218,54
|
231,69
|
246,48
|
261,27
|
276,06
|
299,06
|
|
Categoria E
|
231,69
|
246,48
|
261,27
|
276,06
|
299,06
|
317,14
|
|
Categoria F
|
261,27
|
276,06
|
299,06 |
343,43
|
381,21
|
460,08
|
|
Contratto: SERVIZI ASSISTENZIALI – ANPAS
Art. 21
(Rapporti di lavoro a tempo parziale)
1)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, verticale o
misto ha la funzione di: -favorire la flessibilità della forza lavoro in
rapporto all'attività dell'Organizzazione; -consentire il
soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando
le
esigenze
dell'Organizzazione.
2)
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni
secondo i seguenti principi: -volontà di entrambe le parti; -in caso di
assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti
dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro
che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale. A tal fine le associazioni informeranno con 15
giorni di preavviso i lavoratori interessati;
-I
lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da
part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria
opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta.
3)
L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore,
dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali.
4) Nella lettera di
assunzione dovranno essere specificati:
-l'eventuale periodo di prova, corrispondente a quello per i lavoratori
assunti a tempo pieno;
-la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario con
riferimento, secondo la
tipologia di part time al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;
-la qualifica assegnata.
5)
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a
dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo
in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il
rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del
lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello
stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura
tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di
esecuzione dei servizi.
6)
Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti
l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio
comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo
spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il
rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di
criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei
casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione
di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di
rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle
Rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali
del personale part-time.
7)
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs 61/2000 è ammesso il ricorso
al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario
settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque
secondo la legislazione vigente. Le causali in relazione alle quali è
consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento
dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8)
L’eventuale rifiuto, motivato ( a titolo esemplificativo e non esaustivo
si indicano:ulteriore rapporto di lavoro,gravi motivi familiari), da
parte del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare e non può
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
9)
Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, la percentuale di
maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di quanto previsto
dall’articolo 3 comma 4 del D.Lgs 61/2000, per ogni ora di lavoro
supplementare, è pari al 25% della quota oraria della normale
retribuzione di cui all'art. 45 CCNL.
10)
Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa
anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate
con la maggiorazione prevista al comma 9 e dalle indennità previste
dall’articolo 49.
11)
Nel caso di superamento della misura massima, prevista al comma 7, dovrà
essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore
di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una
maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione di cui
all'art. 45 CCNL. Nella maggiorazione predetta è già compresa quella
indicata al comma 9. Il riposo compensativo dovrà essere fruito,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine
della settimana in cui si è verificato il suddetto superamento.
12)
Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro supplementare,
rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la
data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell’orario
di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della
media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza
dell’orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di
lavoro supplementare dovute a sostituzione di personale avente diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
13)
Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore
prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere
inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante
dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con
carattere di continuità dello stesso. La retribuzione oraria si ottiene
come stabilito all'art. 45. Per il trattamento di fine rapporto si
applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia
ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro
trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla
durata della prestazione risultante dalla lettera di assunzione o dalla
comunicazione di variazione con carattere di continuità della stessa.
14) I
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri
istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo
parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in
misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa
nei due distinti periodi.
15)
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso
dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano
applicazione in rapporto al periodo lavorato.
16)
L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di
attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a
livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne
l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
17) Clausole
flessibili ed elastiche: a) L’accordo del lavoratore alle clausole
flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. b) L’eventuale
rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od
elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il
lavoratore nello stipulare l’accordo di cui sopra può chiedere
l’assistenza del delegato sindacale. c) La variazione, in tutto o in
parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a
tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che
dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può
avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo. d) La variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche
inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di
20 ore settimanali. e) L'esercizio da parte del datore di lavoro del
potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e
per gli effetti dei punti che precedono, comporta a favore del
prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che
dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una
maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di
variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10%
della quota oraria della retribuzione di cui all'art. 45 CCNL.
f) Il
lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole
flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità
derivante:
- |
dalla esecuzione
della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo
|
|
parziale;
|
- |
dalla costituzione
di un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale;
|
- |
dalla paternità o
dalla maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o
|
|
adottivo;
|
- |
dalla inabilità
totale del coniuge o del convivente di fatto o di un parente,
convivente, |
|
entro il 2’ grado.
|
Le parti potranno altresì concordare, in presenza di comprovate e
documentate esigenze personali del lavoratore, la sospensione delle
clausole flessibili ed elastiche.
Contratto: SERVIZI ASSISTENZIALI – ANPAS
Art. 24
(Apprendistato)
Per la
disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle
disposizioni normative predette, valgono le norme previste dal presente
articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale
assunto a tempo indeterminato.
Le
parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione
alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante
previsto dalla normativa vigente. (Sono escluse da questa tipologia di
contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge 502/92 e le
professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili
professionali di rilievo nazionale).
La
facoltà di assumere mediante contratto di apprendistato non è consentita
alle Organizzazioni che risultano non aver assunto, con contratto a
tempo indeterminato, il 50 % degli apprendisti, il cui contratto sia
venuto a scadere nei 48 mesi precedenti.
Possono
essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i
soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, per l’acquisizione
di competenze tecnico-professionali previste per tutte le qualifiche
rinvenibili nelle 6 categorie del presente CCNL.
In caso di possesso di
una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003 n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di età.
I
lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori
specializzati in forza presso l’azienda. Il datore di lavoro che non ha
alle proprie dipendenze lavoratori specializzati, o ne ha meno di tre,
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del
rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria
professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le
seguenti modalità:
a)
Categoria A -B durata 24 mesi;
b) Altre categorie: durata 48 mesi;
Durante
il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale
qualifica. Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla
base della retribuzione lorda prevista per posizione economica di
appartenenza, secondo le percentuali della seguente tabella:
CATEGORIA
|
DURATA MESI
|
|
RETRIBUZIONE
|
|
DAL 1’ AL 6’
|
DAL 7’ AL 12’
|
DAL 13’ AL 18’
|
DAL 19’ AL 24’
|
DAL 25’ AL 48’
|
|
|
MESE
|
MESE
|
MESE
|
MESE
|
MESE
|
A -B
|
24
|
80%
|
90%
|
95%
|
100%
|
//
|
C – D-E-F
|
48
|
80%
|
90%
|
95%
|
100%
|
100%
|
In caso di malattia,
all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento assistenziale ad
integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti
fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione per un massimo
di 180 giorni.
L’apprendista
minorenne o maggiorenne, nel caso svolga attività che richiedono
sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/1994, dovrà essere
sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte
dalla normativa vigente.
L’apprendista
maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta
sorveglianza, è soggetto
alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità
fisica alle mansioni da svolgere.
L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al superamento del
periodo di prova previsto
per la categoria di inquadramento.
Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere
risolto senza preavviso da
entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti
della durata dell’apprendistato,
sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
L’apprendista può
essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor
durata
della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della
qualifica oggetto del contratto ed
il soddisfacimento delle esigenze formative.
L’orario di lavoro,
per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il
personale
assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova
applicazione il limite
giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 38 ore. Resta inteso
che le ore destinate
all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti,
ore lavorative e computate
nell’orario di lavoro.
Agli apprendisti sono
garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi
occorrenti
per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni
o esterni all’azienda, pari ad almeno 120 ore annue.
La regolamentazione
dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione
dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che
interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di
apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative
promosse dagli Enti Bilaterali.
Per la formazione
degli apprendisti le Organizzazioni faranno riferimento al profilo
formativo per la qualifica di Autista soccorritore elaborato a titolo
sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL sviluppato tenendo
conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato Regioni relative
al soccorritore operante nel sistema di emergenza-urgenza e ai profili
formativi elaborati dall’ISFOL per le altre qualifiche professionali. Le
parti si incontreranno per la verifica dell’andamento dell’istituto
contrattuale. Le attività formative, attuate dagli Enti preposti
(Regioni e Province) sono articolate in contenuti a carattere
trasversale di base (competenze di settore e di area) e contenuti a
carattere professionalizzante (competenze di profilo).
La formazione
dell’apprendista all’interno dell’Organizzazione è di norma seguita
compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da
un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra
l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa
disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di
formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze
professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a
quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi
all’impiego.
In ogni caso, la
formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo
delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti,
nell’apposito libretto formativo.
Al termine del periodo
di apprendistato, ai lavoratori interessati dovrà essere rilasciata
idonea certificazione della avvenuta formazione.
Il periodo di
apprendistato si estingue, perfezionandosi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con la scadenza dei termini sopraddetti. Il datore di
lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del Codice
Civile.
PIANO FORMATIVO
QUALIFICA: Autista
soccorritore AREA ATTIVITA’: Socio Sanitaria Assistenziale Educativa
SETTORE: Servizi Assistenziali
COMPETENZE DI SETTORE
• Conoscere le
caratteristiche del settore.
• Conoscere
l’Organizzazione di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e
gestionali ed il contesto in cui opera.
• Saper operare
nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione
e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro.
• Conoscere e
sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di
contesto.
COMPETENZE DI AREA
• Conoscere il
ruolo della propria attività all’interno del processo di erogazione del
servizio.
• Saper operare
nel contesto dell’Organizzazione volto all’assistenza della comunità e
secondo le procedure previste.
• Conoscere e
saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di
attività.
• Conoscere e
saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare il
linguaggio tecnico.
• Sapersi
rapportare alle altre aree operative dell’Organizzazione.
COMPETENZE DI PROFILO
• Riconoscere
il proprio ruolo all’interno del contesto dell’Organizzazione e del
processo di erogazione del servizio.
• Conoscere e
saper predisporre il materiale sanitario.
• Saper
controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale sanitario
e verificarne la presenza sull’automezzo.
• Saper
effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni
primarie e secondarie, in ossequio ai vigenti protocolli regionali del
118.
• Saper
effettuare la pulizia del automezzo e dei presidi sanitari.
• Saper gestire
le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo.
Contratto: SERVIZI
ASSISTENZIALI – ANPAS
Art. 26
(Orario di lavoro)
Per
tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in
38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la
programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su
cinque giorni.
In
conformità a quanto previsto dall’art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n
66/2003, la durata media dell’orario di lavoro settimanale, comprese le
ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore
calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato a decorrere dal
01/04/2006. Ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre,
senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza. Le parti
si incontreranno entro 24 mesi per verificare l’applicazione della
deroga che precede.
L'orario
di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione
con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario
settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le OO.SS. territoriali; a
tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro
plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore
con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
I
calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale
effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale
riferito al 1°comma.
Conseguentemente, il
maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata
superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro
straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella
prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della
normale retribuzione.
DICHIARAZIONE A
VERBALE UIL FPL
Tenuto conto che, le
organizzazioni sindacali avevano richiesto, unitariamente, di far slittare
il negoziato per la definizione di talune delle tipologie di rapporto di
lavoro disciplinate dalla "legge Biagi", in occasione del rinnovo della
parte normativa del CCNL in vigore; in conseguenza avevano chiesto alla
delegazione nazionale dell'ANPAS di farsi garante, con nota scritta, in
occasione del rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 02/05,
dell'impegno, per conto delle Associazioni aderenti, di non fare uso di
dette tipologie di contratto sino all'addivenire di specifica disciplina
contrattuale.
Preso atto del rifiuto
da parte della delegazione ANPAS di assumere tale garanzia, la UIL FPL
nazionale, onde non ritardare oltre l'applicazione del rinnovo economico
del contratto per i lavoratori occupati nelle associazioni aderenti,
addiveniva alla decisione di siglare l'ipotesi d'intesa, e richiedeva
l'apertura immediata del tavolo di confronto per giungere, nei tempi più
rapidi, alla definizione anche di un protocollo aggiuntivo che
disciplinasse la materia.
La delegazione ANPAS
rifiutava anche questa ipotesi, di pervenire rapidamente alla disciplina
concordata della materia, tenuto conto che la richiesta non era stata
formulata in modo unitario.
Preso atto di tale
comportamento, che porterebbe al risultato di consentire,alle associazioni
aderenti, di utilizzare in modo unilaterale talune tipologie di contratto
indicate dalla legge Biagi, la UIL FPL dichiara la propria volontà di
garantire uno dei principi fondamentali del diritto sindacale e del lavoro
Italiano, che riconosce "la condizione di debolezza del lavoratore nel
rapporto con il datore di lavoro, in assenza di specifiche tutele
contrattuali", riservandosi ogni possibile azione, anche la possibilità di
ricorrere alle istituzioni di garanzia, Ministero del Welfare e
Magistratura del Lavoro, per sancirlo.
Nota a verbale della
CGIL FP NAZIONALE al Piano Formativo " Soccorritore"
Con riferimento
all'accordo sottoscritto il 27 Aprile 2006 " Rinnovo biennio economico
2004/2005" la scrivente Organizzazione Sindacale, formula la seguente nota
a verbale, relativa al Piano Formativo in appendice al Capitolo art. 24 "
Apprendistato".
Coerentemente con quanto
riportato al 18° comma dell'ari. 24, il profilo dell'autista soccorritore,
(già presente nella declaratoria delle qualifiche dal CCNL 1994/1997), "
elaborato in via sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
tenendo conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato Regioni
relative al SOCCORRITORE .............."; il piano formativo conseguente
non può che richiamarsi alle linee guida citate, ed assumere la corretta
dizione di Soccorritore e non già Autista Soccorritore, come erroneamente
indicato.
A tal fine la CGIL FP si
riterrà libera di rappresentare anche presso gli Enti deputati alla
formazione del profilo del soccorritore tale istanza.
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