COMPARTO - SETTORE |
S.S.A.E.P. - AGIDAE |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
8 LUGLIO 2003 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
2002 - 2005 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO - 2° BIENNIO ECONOMICO |
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ABBREVIAZIONI:
Art. = Articolo
Artt. = Articoli
C =
Comma
Cat. = Categoria
C.C. = Codice Civile
C.F.L. = Contratto
Formazione – Lavoro
C.P.C. = Codice Procedura Civile
D.L. = Decreto
Legge
D.Lgs. = Decreto Legislativo
D.M. = Decreto Ministeriale
D.P.C.M.
= Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
D.P.R. = Decreto Presidente della
Repubblica
E.D.R. = Elemento Distinto Retribuzione
G.U. = Gazzetta
Ufficiale
L = Legge
R.D. = Regio Decreto
R.S.A. = Rappresentanza
Sindacale Aziendale
R.S.U. = Rappresentanza Sindacale Unitaria
T.F.R. = Trattamento di Fine Rapporto
D.P.L. =
Direzione Provinciale Lavoro
Verbale d'incontro
In data 8 luglio 2003 si sono incontrate, in Roma, presso la
sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10:
- l'AGIDAE, rappresentata da P. Francesco Ciccimarra, M. Maria Bar, Sr. Daniela Gallo, Fr. Santino Amici, Sr. Maria Annunciata Vai;
- la F.P. - CGIL, rappresentata da Dario Canali, Mauro Ponziani;
- la FISASCAT - CISL, rappresentata da Giovanni Pirulli, Roberto Ricciardi;
- la UILTuCS - UIL, rappresentata da Caterina Fulciniti e Giorgio Strano;
ed hanno proceduto alla firma dell'accordo per il rinnovo del
CCNL.
AGIDAE F.P. - CGIL FISASCAT - CISL UILTuCS - UIL
VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i
dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie- assistenziali-educative
aderenti all'AGIDAE le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il
rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso,
debba tendere a rap-presentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità
presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte
contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere,
peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente
a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione
dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'AGIDAE e le OO.SS. FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL
rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato
all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da
qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili,
relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei
servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti
sottolineano la necessità di un costante rap-porto tra le stesse, finalizzato a
cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul
piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'AGIDAE e le OO.SS. FP CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL si
sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale
interessante l'insieme del settore che, sot-tolineando la piena natura
privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra
soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale,
ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico
CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e
normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli
contratti.
TITOLO I
VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale
dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per attività
educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione
dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre
Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la
disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente
al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le Istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto
dipendenti dall'autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza
pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello
statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi
per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di
accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- istituzioni preposte alla gestione di attività
artistico-culturali, quali, ad esempio, catacombe, musei, biblioteche, ecc.;
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo
socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali,
quali ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare;
- case albergo;
- case protette;
- case di riposo con reparto protetto;
- residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, comunità alloggio);
- centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
- servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio);
- centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
- centri culturali, ricreativi e sportivi;- uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
- Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.
ART. 2
RINVIO A NORMA DI LEGGE
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente Contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
ART. 3
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di
miglior favore in atto.
A tal fine nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di
Istituto di cui all'art. 7 del CCNL verranno individuate specifiche definizioni
di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il
trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
ART. 4
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI
Le disposizioni del presente Contratto devono essere
considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili
tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce, quindi, l'unico CCNL in vigore fra le
parti contraenti.
ART. 5
DECORRENZA E DURATA
Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi
articoli, il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2002 ed ha durata
biennale per le materie retributive e durata quadriennale per le materie
normative. Le rispettive scadenze sono fissate al 31 dicembre 2003 e 31 dicembre
2005. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga
disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 6
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE
PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e
conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e
l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le
idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed
all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del
settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale,
regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una
delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi
del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini
quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere
iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la
crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più
adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle
parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle
normative regionali;
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con
particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi
del settore;
- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la
Pubblica Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune
iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del
livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di
qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale
delle realtà interessate dal presente CCNL.
C) Livello d'Istituto (per gli Istituti con oltre 15
addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle R.S.U., od in
loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali
territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti
occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento
dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati
occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno,
su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle
R.S.A., od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie
del CCNL.
Terziarizzazione ed esternalizzazione: per eventuali processi
di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data
tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. o in loro assenza alle
OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Per eventuali processi di terziarizzazione ed esternalizzazione
sarà adottata la procedura prevista dall’ex art. 47 L. 428/90 – D.lgs n.
18/01.
ART. 7
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del
Protocollo sulla Politica dei redditi del 23 luglio 1993 compatibilmente con la
specificità del presente Contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli:
nazionale e di Istituto.
1. Il Contratto nazionale
a. Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche
alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che
normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che
vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del
livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il
CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo
della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche
concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla
salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze
econo-miche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle
prospettive della competitività e del mer-cato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si
apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla
scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di
tempo sopra indicati non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali
limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma
medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale
di cui alla lettera c del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se
della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi
rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si
intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL.
c. Indennità di vacanza contrattuale
A decorrere dal primo giorno del 4° mese dopo la scadenza del
CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma
nei termini di cui al 1° comma della lettera b, qualora non sia intervenuto
accordo di rinnovo, sarà erogata a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori
una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato
d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo
sarà pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e
a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati
dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti
materie:
interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
definizione di principi e parametri ed eventuali valori economici sulle materie di cui al successivo capoverso del presente articolo.
A livello di Istituto:
sono titolari della contrattazione,
in Istituti con più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto
di formazione lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le
Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal Regolamento Confederale
del marzo '91, dall'Accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL, od in loro
assenza le R.S.A.
La contrattazione d'Istituto riguarda materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le
erogazioni del livello di contrattazione d'Istituto sono strettamente correlate
ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le
parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di cui gli Istituti
dispongono compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per
accordo tra le parti, eccedenti quelli eventualmente già utilizzati per
riconoscere gli aumenti retributivi a livello del CCNL, nonché ai risultati
legati all'andamento dell'Istituto. Le materie sulle quali è prevista la
contrattazione tra le parti sono:
istituzione del servizio di reperibilità;
assistenza e vigilanza notturna.
Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata,
sia a livello regionale, sia a livello d’Istituto, potrà aver luogo una sola
volta con la specifica precisazione della durata.
ART. 8
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
ESSENZIALI
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990 n.
146, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i
seguenti servizi essenziali:
- le prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti; minori; soggetti affidati a strutture tutelari.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di
sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra,
saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto,
appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
ART. 9
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E
DONNA
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10
aprile 1991, n. 125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari
Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna
delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di componenti in rappresentanza dell'AGIDAE, tra le quali individuare la figura
con funzioni di Presidente.
L'AGIDAE assicura le condizioni e gli strumenti per il loro
funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini
del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari
Op-portunità.
ART. 10
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN
PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata
attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle
leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo
cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto
terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,
si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi
e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun
beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.
ART. 11
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
PORTATRICI E PORTATORI DI HANDICAP
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5
febbraio 1992 n. 104, alla legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della legge n.
53/2000.
ART. 12
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CHE
SVOLGONO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del
volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica Legge -
Quadro 11 agosto 1991, n. 266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori
che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano
applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell'Istituto, le forme di
flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente
CCNL.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
ART. 13
RAPPRESENTANZE SINDACALI
In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le
Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell'apposito
regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che
concorrono alle elezioni delle stesse e dall'AGIDAE, in data 8 maggio 1995, e
così composte:
- in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1
R.S.U. ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le
Organizzazioni sindacali di quattro;
- in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 R.S.U. per ogni
Organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni
sindacali di sei.
Ogni rappresentante sindacale ha diritto a venti ore
quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l'espletamento
del proprio mandato.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno cinque giorni
di anticipo alla Direzione dell'Istituto.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati
alla Direzione dell'Istituto per iscritto.
ART. 14
PERMESSI PER CARICHE
SINDACALI
Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati Direttivi
delle Organizzazioni sindacali nazionali, regionali o provinciali di categoria,
hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della legge 20 maggio
1970, n. 300 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando
l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle
Organizzazioni predette nel limite massimo di 6 giorni per ogni anno.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere
comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette all'Istituto da cui la
lavoratrice o il lavoratore dipende.
ART. 15
ASPETTATIVA E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE
ELETTIVE
Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamata/o a ricoprire
cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene
concessa una aspettativa per la durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della
retribuzione.
ART. 16
ASSEMBLEA
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori
dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per
le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà
destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le
stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o
gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle
R.S.U. di cui all'art. 13 del presente CCNL.
In assenza delle R.S.U., le dieci ore annue di assemblea sono
indette dalle R.S.A. unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data alla
Direzione dell'Istituto tempestiva comu-nicazione, con preavviso di almeno
quattro giorni. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra,
dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei Sindacati firmatari
del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza
recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
ART. 17
AFFISSIONE
E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in appositi
spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati
medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere
contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'Istituto.
ART. 18
CONTRIBUTI SINDACALI
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore della propria Orga-nizzazione sindacale, per la riscossione di
una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio e si intende tacita-mente rinnovata ove non venga revocata
dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa
devono essere inoltrate in forma scritta, all'Istituto di appartenenza ed alla
Organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute mensili operate dai singoli Istituti sulle
retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle
Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese
suc-cessivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni
sindacali con accompagnamento di distinta nominativa.
L'Istituto è tenuto, nei confronti dei terzi, alla riservatezza
dei nominativi del personale che ha rila-sciato la delega e dei versamenti
effettuati alle Organizzazioni sindacali.
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 19
ASSUNZIONE
1. L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella
quale l'interessato dichiari di essere consapevole delle finalità e del
carattere cattolico dell'Istituzione.
2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla
realizzazione di dette finalità in coerenza con i principi cui si ispira
l'Istituzione.
3. Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà
redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una,
quando la legge lo richieda, per la Direzione Provinciale del Lavoro.
4. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto
di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal regolamento
interno dell'Istituto ove esista.
5. Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 21;
b) l'orario di lavoro settimanale;
c) il trattamento economico;
d) il numero di iscrizione al libro matricola;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione presunta, la moti-vazione dell'assunzione, la legge che giustifica tale assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;
g) la sede di lavoro;
h) l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
l) la possibilità di trasferimento da sede a sede.
ART. 20
DOCUMENTI DI LAVORO
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o
integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno
presentare o consegnare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
f) libretto sanitario, ove richiesto;
g) certificati di servizio prestato.
2. E' a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti
suddetti, richiesti dalla legge.
3. L'assunzione di cittadini stranieri extra comunitari avverrà
secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
4. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che
trattiene.
ART. 21
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli
Istituti aderenti all’AGIDAE è a tempo
indeterminato.
2. E’ consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai
sensi del D.lgs n. 368/01 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa
all’Accordo - Quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle
successive norme contrattuali.
21.1 - Apposizione del termine e contingente
A -
E’ consentito il ricorso al
contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
pro-duttivo e organizzativo, in particolare:
§ per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (campi scuola,colonie ecc.);
§ punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informatiche e di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
§ per l’esecuzione di un’opera o di un servizio anche educativo, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l’attività di sostegno;
§ per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
§ per l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato nell’Istituto con numero minimo di 3.
B -
E’ consentito il ricorso al
contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in
particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione
di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare,
aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
1. E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo
determinato per sostituire anche parzialmente la-voratori in servizio
nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno
dell’Istituto stesso.
2. L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle
precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente
o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le
ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del
rapporto e nei casi di cui alla lettera B) il nominativo del lavoratore
assente.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio
della prestazione.
21.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo
determinato:
§ per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
§ presso Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
§ presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi;
§ da parte di Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.3 - Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con
il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del
contratto sia inferiore a tre anni.
2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale
il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
3. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle
ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di
lavoro.
21.4 - Scadenza del termine
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente
punto 21.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40%
per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno
in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo
negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza
dei predetti termini.
21.5 - Successione dei contratti
1. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi
del precedente punto 21.4., entro un periodo di 10 giorni per contratti di
durata non superiore ai 6 mesi e trenta giorni lavorativi dalla data di
scadenza, per contratti superiori a 6 mesi il secondo contratto si considera a
tempo indeterminato.
2. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine -
intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità -
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del primo contratto.
21.6 – Criteri di computo
1. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono
computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
21.7 – Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo
sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed
intese tra le parti:
· i contratti di lavoro interinale;
· i contratti di apprendistato;
· le attività di stages e tirocinio;
· i Contratti di Formazione e Lavoro.
21.8 - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato
spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in
atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
21.9 – Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve
ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle
mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi
alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.lgs n. 626/94.
ART. 22
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
A - NORME DI CARATTERE
GENERALE
1. Ai sensi del D.lgs n. 61/00 e del successivo D.lgs n.
100/01, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per
prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto
dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese o dell'anno.
2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e
delle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.
3. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa.
4. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per
iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente
normativa.
5. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare
da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa
distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti
interessate.
6. Nei casi previsti dall’art. 28 la riduzione dell’orario è
comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e
prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la
variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da
atto scritto.
7. Il trattamento economico del personale con rapporto di
lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello
previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità,
ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza.
8. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con
le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time.
9. La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full
time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove
assunzioni per le stesse funzioni.
B – LAVORO SUPPLEMENTARE
10. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi
brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale
concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore,
esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.
11. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore
part-time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell'orario
part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come
ordinario, anche sulle voci di 13.ma mensilità e TFR.
12. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei
confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né
ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.
13. Al personale deve essere riconosciuto, con atto scritto, il
consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari
almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi
pre-cedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza
dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta
all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro sup-plementare
per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
C – CLAUSOLE ELASTICHE
14. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività
lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione
della retribuzione oraria in atto, pari al 20%, per le ore effettivamente
in-teressate dalla variazione.
15. II lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato
alla richiesta di variazione della fascia oraria, quando ricorrano comprovati
motivi.
ART. 23
LAVORO TEMPORANEO
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato
dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2
dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti
fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel
tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche
richiedano l'impiego di professionalità e specia-lizzazioni diverse da quelle
normalmente impiegate dall'Istituto o che presentino carattere eccezionale o che
siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i
per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per
ciascun trimestre la media del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati
dall'Istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di
fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o
prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Istituto.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di
lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di
contrattazione di Istituto ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del presente CCNL
nei termini definiti in tale ambito.
L'Istituto comunica preventivamente alle R.S.U., od in loro
assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del
ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la
predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla
stipula del contratto in questione.
Annualmente l'Istituto utilizzatore di tale prestazione
lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi
dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori
interessate/i.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale
possibile forma di rapporto di lavoro, si rincontreranno entro un anno dalla
data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del
caso, modificare il testo in questione.
ART. 24
CONTRATTI DI FORMAZIONE E
LAVORO
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro
avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863, della legge 29
dicembre 1990 n. 407 e della legge 19 luglio 1994 n. 451 e dell'art. 15 della
legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto
di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare
gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze
rispettive degli Istituti e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono
razionalizzare con il presente Accordo la utilizzazione dei contratti di
formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità
produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che
facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti, in relazione alla normativa concernente le assunzioni
con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione
delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle
collocate nelle categorie C-D, quali professionalità elevate quelle collocate
nelle posizioni economiche E-F.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro
lavoratrici e lavoratori soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può
superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di
tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione
economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo
a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2)
dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b), la formazione
minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione
aggiuntive le stesse verranno retribuite.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e
lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà
dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli
abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata
espletata con esito favorevole la pro-cedura di verifica della conformità presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma
effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la
richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati
risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della
scadenza, a iniziativa del lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita
la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli
per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà corrisposto un
trattamento retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i
lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato per quanto spettante
ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il periodo di prova
per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
è uguale a quello previsto per l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori
della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato. In ogni caso di
interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non
sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i
lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido
quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
L'Istituto corrisponderà a tutte le lavoratrici ed i ai
lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione del posto,
con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un
trattamento economico corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al
contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il
lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione
conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di
servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di
quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863,
ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da Accordi
Interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal
datore di lavoro, all'atto dell'as-sunzione, all'Ispettorato Provinciale del
Lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto,
relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione
Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio, idonea certificazione
dei risultati conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore. Per i contratti di
tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla lavoratrice ed al
lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
ART. 25
APPRENDISTATO
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato
avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le/i giovani di età
non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle
aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del
20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla
legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti
e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i
limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di
portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968
n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi
per le qualifiche comprese nelle categorie A e B e di 24 mesi nelle categorie
C-D.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza
operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la
frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad
almeno 120 ore medie annue e di 3 ore settimanali per le apprendiste e gli
apprendisti in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di
qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata
alle interessate ed agli interessati idonea certificazione della avvenuta
formazione.
Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta il 90% della
retribuzione di cui all'art. 71 per i primi 6 mesi, il 95% per i successivi 6
mesi ed il 100% di tale retribuzione a partire dal tredicesimo mese.
ART. 26
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori
avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai
seguenti periodi:
- 1 mese di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nella categoria A;
- 2 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nella categoria B;
- 3 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D;
- 4 mesi di calendario per le dipendenti ed i dipendenti inquadrati nelle categorie E ed F.
Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e
gli obblighi del presente Contratto, salvo quanto diversamente stabilito dal
Contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il
periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al
lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro,
nonché i ratei di ferie, di tredicesima e di trattamento di fine rapporto.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia,
la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo
di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 gg.
Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla
disdetta del rapporto di lavoro, la la-voratrice ed il lavoratore si
intenderanno confermati in servizio.
ART. 27
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E
DIMISSIONI
Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 34, il contratto
di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti
senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come
segue:
- categoria A-B 30 giorni;
- categoria C-D 60 giorni;
- categoria E-F 90 giorni.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità
pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Le parti possono concordare di troncare il rapporto sia
all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso, l'Istituto concederà alla
lavoratrice ed al lavoratore, a richiesta, dei permessi retribuiti, per
complessive 15 ore, per la ricerca di una nuova occupazione.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere
comunicati per iscritto.
In caso di chiusura degli Istituti il preavviso va comunicato
quattro mesi prima.
ART. 28
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto
a norma delle vigenti disposizioni di legge.
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento
alla lavoratrice ed al lavoratore.
Il licenziamento della dipendente e del dipendente non può che
avvenire per giusta causa o per giustificato motivo.
La lavoratrice e il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla
comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso la parte
datoriale deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento spetta alla parte datoriale.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza
entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto
scritto, anche extra giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà della
lavoratrice e del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale firmataria del pre-sente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento
stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla
comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi quando
richiesti nei termini di legge ove questa non sia contestuale a quella del
licenziamento.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi precedenti è inefficace.
Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che
per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla
legislazione vigente in materia.
LICENZIAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di ristrutturazione o riduzione dell'attività, gli
Istituti con più di 15 dipendenti potranno procedere al licenziamento secondo la
seguente graduatoria.
Si seguirà, nel rispetto delle singole categorie di
appartenenza e delle mansioni espletate, il criterio dell'anzianità di
servizio dopo aver licenziato:
- chi gode di pensione ordinaria,
- chi è in possesso dei requisiti di pensionabilità.
Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari
desumendoli dalla dichiarazione IRPEF per le maggiori detrazioni e, in caso di
ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore
età.
In caso di passaggio a mansioni inferiori, di queste ultime
verrà attribuita la qualifica e la retri-buzione.
Nella formulazione della graduatoria si tenga presente che:
1) sono esclusi:
- le religiose ed i religiosi che appartengono alla stessa Congregazione che gestisce l'Istituto;
- le lavoratrici in periodo di interdizione per maternità;
2) ai fini dell'anzianità, le frazioni di mese eccedenti i 15
giorni sono considerate mese intero e le frazioni fino a 15 giorni non sono
considerate;
3) sono esclusi dal conteggio dell'anzianità i rapporti a tempo
determinato.
CHIUSURA DEGLI ISTITUTI
Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura
dell'Istituto il gestore ne darà informazione tempestiva al personale
interessato. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale licenziato all'AGIDAE
che provvederà ad informare gli Istituti della provincia per favorirne
l'eventuale assunzione.
In caso di chiusura parziale il preavviso rientra nei limiti
dell'art. 27.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Quando in Istituti con più di 15 dipendenti si dovesse
procedere al licenziamento di almeno 5 di-pendenti in 120 giorni per i motivi di
cui al presente punto, si applicherà la normativa del punto precedente, dopo
aver esperito la procedura di cui alla legislazione vigente.
Gli Istituti, perciò, devono:
1. darne comunicazione preventivamente alle R.S.U. e alla Direzione Provinciale del Lavoro e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria;
2. entro 7 giorni dalla comunicazione, manifestare alle OO.SS. e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto dell'applicazione della graduatoria sopracitata;
3. entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, esaurire la procedura ed inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro verbale della decisione raggiunta.
L'Istituto procederà, poi, al licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori nel rispetto dei termini di preavviso.
ART. 29
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI
LAVORO
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro,
l'Istituto riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore i dovuti documenti
regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilasceranno
regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Istituto
dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato
con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte
dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
ART. 30
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
L’erogazione alla lavoratrice e al lavoratore
dell’anticipazione ivi prevista, trascorsi ulteriori 5 anni dalla prima
erogazione, potrà chiederne una seconda, nel rispetto dei criteri previsti dalla
norma.
ART. 31
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. del 21
aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di
previdenza complementare, si impegnano ad assumere tutte le iniziative
necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza complementare, in
coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia
disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone
tutti gli aspetti tecnico-normativi ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla
firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che dovrà elaborare una
proposta operativa entro il 30/06/2004.
TITOLO V
COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
ART. 32
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle
caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al
rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di
respon-sabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione
dell'Istituto ed alle regole dello stesso, os-servando in modo scrupoloso i
propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista,
deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al
momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la
consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL
e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive
modifiche.
ART. 33
RITARDI ED ASSENZE
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati
immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio
orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di ec-cezionalità o
forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i
ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione
corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed
ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 34 e
comportano la perdita della relativa retribuzione.
ART. 34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le
mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all’adozione dei
seguenti provvedimenti da parte dell'Istituto:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti
disciplinari
L'Istituto non potrà applicare nei confronti della lavoratrice
e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero
verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima
che siano trascorsi 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno
presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l'Istituto non
abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in
assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, lo stesso potrà
dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione
all'interessata o all'in-teressato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni
successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si
riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la
lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della
Organizzazione Sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite la Dire-zione Provinciale del Lavoro, di un Collegio di
Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di
accordo, no-minato dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del Collegio.
Qualora l'Istituto non provveda entro 10 giorni dall'invito
dell'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio
di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro ap-plicazione e parimenti l'arco
temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti
provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Esemplificazione dei provvedimenti
disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al
lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato
per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo
tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il
lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che
possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un
giorno.
c)
Multa
Vi si incorre per:
1. inosservanza dell'orario di lavoro;
2. assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
4. irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
5. mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente
risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali
aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.
Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in
provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'Istituto di comminare alla
lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo
di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
1. inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
2. assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
3. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
5. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6. insubordinazione verso i superiori;
7. irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca re-cidiva;
8. assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
9. rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può
fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto
successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto
non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
1. assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
2. assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
4. inosservanza delle norme mediche per malattia;
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6. danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
8. furto nell'Istituto di beni a chiunque appartenenti;
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
10. contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assun-zione;
11. azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituto;
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude
la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il
riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trat-tamento di
fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è
tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o
priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
ART. 35
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI
NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON
L'UTENZA
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori per
eventuali danni causati all'utenza o verso terzi di cui all'art. 5 della legge
13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile
stipulata dall'Istituto.
ART. 36
RITIRO DELLA PATENTE
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o
che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida,
che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dal-l'autorità
ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene
riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi
senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra in-dennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno
essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede di Istituto, ove ve ne sia
la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del
livello nel quale verrà a prestare servizio.
ART. 37
UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER RAGIONI
DI SERVIZIO
L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di
servizio, sarà oggetto di confronto applicativo tra le parti in sede di Istituto
al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 38
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E
CATEGORIE DI INQUADRAMENTO
La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale
addetto, per la rilevanza propria che as-sumono in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo, necessitano di interventi che ne
promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità,
accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di
efficienza e produttività delle aziende.
In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei
servizi resi, inevitabilmente si intrec-ciano con maggiore frequenza i rapporti
intercorrenti tra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di
inquadramento del personale.
La richiesta disponibilità all’integrazione e
all’intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti,
all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche nell’ambito di diverse
posizioni lavorative, dovranno costituire elementi positivi anche in relazione
allo sviluppo professionale e delle car-riere.
Con il presente sistema di classificazione del personale le
parti ritengono appunto di introdurre uno strumento atto a consentire un
corretto equilibrio tra la valorizzazione dell’autonomia organizzativa degli
Istituti destinatari del presente CCNL e le esigenze di sviluppo professionale
dei dipendenti delle stesse.
Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale
tendono al miglioramento della fun-zionalità dei servizi resi, all’accrescimento
dell’efficacia delle gestione, alla razionalizzazione dell’organiz-zazione del
lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento
delle professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie
denominate, rispettivamente, A, B, C, D, E,
F. Ogni categoria è composta da 6 posizioni economiche. La corrispondenza
delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata all’art. 41.
L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle
mansioni effettivamente svolte.
I profili professionali illustrati hanno carattere
esemplificativo.
ART. 39
NORMA GENERALE DI INQUADRAMENTO
Il personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL
viene inserito nel nuovo sistema di classificazione sulla base delle
declaratorie professionali, della tabella di equivalenza tra vecchi e nuovi
profili professionali di cui all’Allegato n. 1 e sulla base dei
trattamenti economici in godimento.
All’atto dell’assunzione i dipendenti vengono inquadrati nella
categoria ad essi spettante sulla base delle declaratorie, dei profili e dei
valori parametrali di cui all’articolo successivo.
Nell’eventualità venissero emanati da parte degli organi di
Governo nazionali e regionali nuovi profili professionali per il comparto
socio-sanitario-assistenziale-educativo, le parti sottoscriventi il presente
CCNL si riuniranno per definire, sulla base delle declaratorie di cui
all’art. 40, l’inquadramento conseguente delle lavoratrici e dei
lavoratori.
ART. 40
DECLARATORIA DELLE CATEGORIE
Le categorie di cui all’articolo precedente sono individuate
mediante le seguenti declaratorie.
Categoria A:
appartengono a questa categoria le
lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia
esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie
attività, nell’ambito di istruzioni fornite.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali e
tecnici.
Accedono alla
Posizione Economica A 2
i seguenti
Profili: addeta/o alla pulizie, custode,
fattorina/o, portiera/e.
Il personale neo assunto è inquadrato nella posizione
economica A 2, e dopo un periodo di 9 mesi di permanenza nella posizione A2,
passa automaticamente alla posizione economica A 3.
Posizione Economica A 3 i seguenti
Profili: operatore generico ai servizi generali (cucina, guardaroba, mensa, sala); operaia/o ge-nerica/o, portiera/e centralinista, accompagnatrice/ore.
Categoria B:
appartengono a questa categoria le
lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti
assegnati, ca-pacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
qualificazioni professionali (anche acquisite at-traverso l’esperienza
lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità
nell’ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici,
amministrativi, socio assistenziali, edu-cativi e di accoglienza.
Accedono alla
Posizione Economica B 2
i seguenti
Profili: operatore qualificato ai servizi
generali, tecnici e amministrativi; operaia/o qualificata/o, autista con patente
B/C, aiuto cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari,
operatrice/ore socio – assistenziale addetta/o all’assistenza di base o
altrimenti definita/o non formata/o, cameriera/e, bagnina/o.
Categoria C:
appartengono a questa categoria le
lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni
professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e
conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore
contenuto professionale. L’autonomia e la conseguente responsabilità sono
riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo
nonché nell’attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente
svolte e delle istruzioni emanate nell’attività di coordinamento.
Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso
di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale,
o dalla partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in
co-stanza di lavoro.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici,
amministrativi, sanitari, socio-as-sistenziali, educativi e di accoglienza.
Accedono alla
Posizione Economica C 1 i seguenti Posizione Economica C 2 i seguenti Posizione economica D 1
i seguenti Posizione Economica E 1 i seguenti Posizione Economica E 2 i seguenti Profili: direttrice/ore generale.
Profili: operaia/o specializzata/o, cuoca/o,
autista con patente D/K, impiegata/o d'ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto
economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi
tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o
altrimenti definita/o formata/o, ope-ratrice/ore tecnico dell'assistenza,
responsabile di sala, aiuto biblioteca e/o archivio,
addetta/o alla reception..
Accedono alla
Profili: educatrice/ore senza titolo, capo
cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore
socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o
coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, O.S.S., infermiera/e generica/o,
impiegata/o di concetto, segretaria/o, accompagnatrice/ore anche di gruppo,
responsabile della reception.
Categoria D: appartengono a questa categoria i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche
specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle
attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi
ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e
controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con as-sunzione
di responsabilità dei risultati conseguiti.
Le competenze professionali sono quelle derivanti
dall’acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione
corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da
partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di
lavoro.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi,
tecnici, sanitari, socio-assistenziali, edu-cativi.
Accedono alla
Posizione economica D i seguenti
Profili: impiegata/o di concetto con
responsabilità specifiche in area amministrativa, economa/o, responsabile
biblioteca e/o archivio.
Profili:educatrice/ore professionale, assistente
sociale, infermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista, terapista
occupazionale, logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati,
istruttrice/ore di attività sportive.
Categoria E:
appartengono a questa categoria le
lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di
studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità
proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da
discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste
dal modello organizzativo aziendale.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi,
tecnici, sanitari, socio-assistenziali, edu-cativi.
Accedono alla
Profili: capo ufficio, coordinatrice/ore di unità
operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore,
fisioterapista coordinatrice/ore, psicomotricista coordinatrice/ore, terapista
occupazionale coordinatrice/ore, logopedista coordinatrice/ore.
Accedono alla
Profili: coordinatrice/ore di unità operativa e/o
servizi complessi.
Categoria F:
appartengono a questa categoria
lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da
autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in
relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle
dimensioni operative della struttura.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi,
sanitari, socio-assistenziali, educativi.
Accedono alla
Posizione Economica F 1
i seguenti
Profili: responsabile area.
Accedono alla
Posizione Economica F 2
i seguenti
NORMA DI RACCORDO
A decorrere dal 1° luglio 2003, tutto il personale sarà
inquadrato nelle nuove categorie e posizioni retributive previste dall’art. 38
secondo la seguente norma di raccordo:
Vecchio schema di
inquadramento |
Nuovo inquadramento a decorrere dal 1° luglio 2003 |
1° Livello |
Categoria A |
Addetta/o alle pulizie, custode,
fattorina/o, portiera/e |
Posizione Economica A 2 Dopo 9 mesi massimo di permanenza nella posizione economica A 2 passano alla po-sizione economica superiore A 3 |
2° Livello |
Categoria A |
Operaia/o generica/o, portiera/e
centralinista, addetta/o alla mensa, addetta/o al guardaroba,
accompagnatrice/ore |
Posizione Economica A 3 |
3° Livello |
Categoria B |
Operaia/o qualificata/o, autista con patente
B/C, aiuto cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari
ope-ratrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o
altrimenti definita/o non formata/o, cameriera/e, bagnina/o |
Posizione Economica B 2 |
4° Livello |
Categoria C |
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista
con patente D/K, impiegata/o d'ordine, addetta/o alla segreteria, aiuto
economa/o, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei
servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o
all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore
tecnico dell'assistenza, responsabile di sala, aiuto biblioteca e/o
archivio, addetta/o alla reception |
Posizione Economica C 1 |
5° Livello |
Categoria C |
Educatrice/ore senza titolo, capo cuoca/o,
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore
socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti
definita/o coordinatrice/ore, animatrice/ore con titolo, in-fermiera/e
generica/o, impiegata/o di concetto, segretaria/o, accompagnatrice/ore
anche di gruppo, responsabile della reception |
Posizione Economica C 2 |
6° Livello |
Categoria D |
Impiegata/o di concetto con responsabilità
specifiche in area amministrativa, economa/o, responsabile biblioteca e/o
archivio |
Posizione Economica D |
6° Livello |
Categoria D |
Educatrice/ore professionale, assistente
sociale, in-fermiera/e professionale, fisioterapista, psicomotricista,
terapista occupazionale, logopedista, istruttrice/ore di attività
sportive |
Posizione Economica D 1 |
7° Livello |
Categoria E |
Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità
operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale
coordina-trice/ore, fisioterapista coordinatrice/ore, psicomotricista
coordinatrice/ore, terapista occupazionale coordina-trice/ore, logopedista
coordinatrice/ore |
Posizione Economica E 1 |
8° Livello |
Categoria E |
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o
servizi complessi |
Posizione Economica E 2 |
9° Livello |
Categoria F |
Responsabile di area |
Posizione Economica F 1 |
10° Livello |
Categoria F |
Direttrice/ore generale |
Posizione Economica F
2 |
Norma transitoria
Il personale in forza alla data di stipula del presente
Accordo, inquadrato nel 1° livello, a decorrere dal 1° luglio 2003, sarà
inquadrato nella categoria A posizione economica A 3, il superminimo ad personam
di cui alla tabella retributiva sarà utile ed assorbito al fine del
raggiungimento della posizione economica superiore.
ART. 42
NORMA DI PROGRESSIONE ECONOMICA NELLA
CATEGORIA
Durante la vigenza del presente Contratto le parti si
incontreranno per definire le norme per la progressione economica orizzontale di
carriera.
ART. 43
MANSIONI PROMISCUE E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE
MANSIONI
La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle
mansioni per le quali è stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti alle
categorie ed alle posizioni economiche superiori che abbia successivamente
acquisito, in conformità all'art. 13 della legge del 20 maggio 1970 n. 300.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari
titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di
servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a
mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o posizione economica,
sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione
economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni
inerenti a categoria o posizione eco-nomica superiore alla sua, deve essere
corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una
retribuzione maggiorata della differenza retributiva fra la posizione economica
o categoria superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o
il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e
l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi.
Quando la dipendente o il dipendente sia addetta/o a mansioni
promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla
mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure at-tribuita la
qualifica, sempre che questa sia prevalente rispetto all'orario espletato e
fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
ART. 44
MUTAMENTO DELLE MANSIONI PER INIDONEITA'
FISICA
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga
riconosciuta l'inidoneità in via permanente all’espletamento delle funzioni
inerenti alla propria qualifica, l'Istituto esperirà ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le
disponibilità di organico, per re-cuperare la lavoratrice e il lavoratore al
servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo
rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il
lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica
funzionale.
ART. 45
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE AL PASSAGGIO AL LIVELLO FUNZIONALE
SUPERIORE
Nel caso di passaggio ad una categoria o ad una posizione
economica superiore, il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con
l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra
la posizione economica iniziale della nuova categoria di inquadramento e il
valore iniziale della posizione economica di provenienza.
AGIDAE – AUMENTI RETRIBUTIVI CCNL 2002/2005
Vecchi livelli |
Retribu- zione 12/01 |
IVC 1/7/02 |
Incrementi retributivi +5% dal 1°/1/03 |
Paga conglob. dal 1/6/03 |
Differenza in super-minimo ad personam per personale in forza al 1°/4/03 |
Nuovo inqua-dra mento |
Incremento retributivo dal 1°/7/03 a titolo di super-minimo ad personam al personale in forza al 30/06/03 |
Increm.to retrib. della
paga conglob. al 1°/7/03 |
Paga Conglob. dal 1°/7/ 03 |
Incremento retributivo della paga conglobata al
1°/11/04 |
Paga conglob. dal 1/11/04 |
Incremento retributivo della paga conglobata al
1°/11/05 |
Paga conglob. dal 1/11/ 05 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Totale |
Aumento |
Totale |
Aumento |
Totale |
1 |
949,25 |
9,28 |
47,46 |
984,11 |
21,88 |
A2 |
|
|
984,11 | ||||
2 |
976,10 |
9,54 |
48,81 |
1.012,77 |
21,68 |
A3 |
7,32 |
|
1012,77 | ||||
3 |
982,82 |
9,61 |
49,14 |
1.041,57 |
|
B2 |
|
18,97 |
1060,54 | ||||
4 |
1006,06 |
9,83 |
50,30 |
1.066,19 |
|
C1 |
|
42,13 |
1108,32 | ||||
5 |
1037,56 |
10,14 |
51,88 |
1.099,58 |
|
C2 |
|
56,51 |
1156,09 | ||||
6 |
1043,24 |
10,20 |
52,16 |
1.105,60 |
|
D |
|
39,30 |
1144,90 |
29,48 |
1174,38 |
29,48 |
1.203,86 |
6 ass. |
1043,24 |
10,20 |
52,16 |
1.105,60 |
|
D1 |
|
66,06 |
1171,66 |
49,54 |
1221,20 |
49,54 |
1.270,74 |
7 |
1059,25 |
10,35 |
52,96 |
1.122,56 |
|
E1 |
|
89,85 |
1212,41 |
67,39 |
1279,79 |
67,39 |
1.347,18 |
8 |
1191,47 |
11,65 |
59,57 |
1.262,69 |
|
E2 |
|
68,19 |
1330,88 |
51,14 |
1382,03 |
51,14 |
1.433,17 |
9 |
1228,13 |
12,00 |
61,41 |
1.301,54 |
|
F1 |
|
87,05 |
1388,59 |
65,29 |
1453,87 |
65,29 |
1.519,16 |
10 |
1323,68 |
12,94 |
66,18 |
1.402,80 |
|
F2 |
|
80,94 |
1483,74 |
60,71 |
1544,45 |
60,71 |
1.605,15 |
Nota:
La paga conglobata all’1/06/2003 (colonna 4) si raggiunge con
l’assorbimento dell’I.V.C. (colonna 2) e con gli incrementi retributivi di cui
alla colonna 3 dall’1/01/2003, fatta eccezione per il personale degli ex livelli
1 e 2 in forza alla data del 31/05/2003 cui viene riconosciuto, per differenza,
il superminimo ad personam della colonna 5.
Dal 1° giugno 2003 al personale ex II livello il superminimo
viene incrementato di 7,32 € per un totale di 29,00 €.
Il superminimo ad personam degli ex I livello in servizio al
30/06/2003 verrà assorbito con il passaggio in A3 a far data dall’1/07/2003.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
ART. 46
ORARIO NORMALE DI LAVORO
L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore
settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze
funzionali dei servizi stabilite dall'Istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa
è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al
lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in
detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno
feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti di-sposizioni di legge,
cui il presente Contratto rinvia esplicitamente.
Riduzione di orario
Viene confermata, per la durata del vigente CCNL, una riduzione
pari a ore 24 di orario di lavoro rispetto all’orario stabilito al comma primo
del presente articolo.
Al personale assunto a tempo parziale tale riduzione è
assoggettata al criterio della proporzionalità.
ART. 47
LAVORO STRAORDINARIO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre
l'orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall'art. 46 calcolato
nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma
le 120 ore annue per dipendente.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono
le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario: 35%
b) lavoro notturno straordinario: 40%
c) lavoro festivo diurno straordinario: 50%
d) lavoro festivo notturno straordinario: 60%.
La prestazione straordinaria eseguita nelle festività di cui
all'art. 53 o nelle giornate programmate come riposo settimanale per le
prestazioni non a turno è considerato straordinario festivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la
possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza
maggiorazione.
ART. 48
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Per lavoro notturno s’intende quello prestato dalle ore 22.00
alle ore 6.00.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni
ora di lavoro notturno prestata una maggiorazione del 15% della quota oraria
lorda spettante.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori il cui turno di servizio è
prestato in giorno festivo (domeniche e festività di cui all'art. 53) compete,
per ogni ora di lavoro festivo ordinario prestato, una maggiorazione del 15%
della quota oraria lorda spettante.
ART. 49
INDENNITA' PER L'ASSISTENZA
NOTTURNA
Alle figure educative ed assistenziali operanti in convitto la
Direzione dell'Istituto può chiedere, al momento della assunzione, di prestare
vigilanza notturna nell'Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti.
In tal caso a tali figure verrà corrisposta una indennità
aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a tre ore di retribuzione per ogni
notte di vigilanza prestata.
Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della
tredicesima mensilità, del trattamento economico di malattia ed infortunio non
sul lavoro, del trattamento di fine rapporto.
La richiesta dei gestori come l'adesione della lavoratrice e
del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
ART. 50
DISPONIBILITA’
Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su
richiesta dell’Istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri
lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi
retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate ai sensi dell’art.
70.
ART . 51
REPERIBILITÀ
Per reperibilità s’intende la disponibilità per il lavoratore
al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta
dell’Istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non
potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell’arco delle 24 ore
giornaliere.
L’Istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte
al mese.
Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con una indennità
oraria di 1,5 euro.
In caso di servizio prestato al lavoratore va comunque
garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio
effettivo.
ART. 52
RIPOSO SETTIMANALE
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo
settimanale di 24 ore normalmente coincidente con la domenica. Per il personale
in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto
turno.
TITOLO VIII
FESTIVITA' E FERIE
ART. 53
FESTIVITÀ
Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno
di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del lavoro (1° maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione della Madonna
8) Festa di tutti i Santi
9) Immacolata Concezione
10) Santo Natale
11) Santo Stefano
12) Santo Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29
giugno).
In occasione delle suddette festività decorre a favore
della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel
giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene
corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto
giornaliera (1/26).
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al
servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto
alla retribuzione delle ore lavorate, maggiorata del 10%, oppure,
compati-bilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto, ad un
corrispondente riposo da fruire, entro trenta giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Istituto sentito
l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con
il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione
lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore
giorno di riposo in un altro giorno stabilito dall’Istituto in accordo con
l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla
maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
ART. 54
FERIE
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un
periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una
settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla
legge.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a
favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3
settimane, salvo diverse intese a livello di Istituto.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione
dell'Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo
1.6/30.9, previo esame congiunto in sede di Istituto, tenendo conto del
desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze
del lavoro dell'Istituto.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e
dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la
Direzione dell'Istituto e ferme restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la
lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di
ferie.
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze
organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore
non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio
delle stesse ad altra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel
corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la
retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso
chilometrico.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
durante l'anno, la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle
ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i quindici
giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a
quindici non saranno considerate.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
ART. 55
PERMESSI BREVI E RECUPERI
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi
dall'Istituto, per particolari esigenze per-sonali, ed a domanda, brevi permessi
di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38
(trentotto) ore nel corso dell'anno.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del
permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non
lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi,
l'Istituto provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla
lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
ART. 56
CONGEDO MATRIMONIALE
La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del
matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della
retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, in
con-comitanza con l'evento.
ART. 57
TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITA’
A – NORME DI CARATTERE GENERALE
- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6
mesi;
5. Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve
presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.
- fino al compimento dei tre anni di vita del bambino e per
un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di
reddito;
9. La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore
di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. II datore
di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione. D - PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni
legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e
della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa
espressamente rife-rimento per quanto non previsto nel presente Contratto e
stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi
dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese
precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il
medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante
e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione
obbligatoria post partum.
4. Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche
contemporaneamente, può usufruire del-l'astensione facoltativa dal lavoro per un
periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi,
elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore
a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non
superiore a 10 mesi.
6. II diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se
l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due
genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il
padre beneficia di 7 mesi di astensione.
7. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e
la lavoratrice hanno diritto a percepire un'in-dennità pari al 30% della
retribuzione media globale giornaliera.
8. II beneficio spetta:
- fino agli otto anni se il reddito del singolo genitore
interessato, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
B - RIPOSI GIORNALIERI
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino
consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il
riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di
permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per
allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi
in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia
lavoratrice.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla
normativa vigente.
C – MALATTIA FIGLIO
1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire
di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita
dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo
periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e
gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun
genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui
esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico,
fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno
retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
3. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche
nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal
punto 6 dell’art. 3 della legge n. 53/00.
1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici
gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche,
senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante
l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione
giustificativa.
ART. 58
SERVIZIO MILITARE, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN
SERVIZIO CIVILE
Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha
diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio
(ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità), sempreché si sia messo a
disposizione dell'Istituto nel termine di 30 gg di cui all'art. 3 del D.Lgs.
C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
Per il richiamo in servizio militare si fa riferimento alla
legge 3 maggio 1955 n. 370.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme
vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione
del posto, secondo le disposizioni del citato D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n.
303.
ART. 59
DONAZIONI SANGUE E MIDOLLO
OSSEO
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue e/o il
midollo osseo ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non
retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del
midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici
usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea
certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del
presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo
onere.
ART. 60
PERMESSI RETRIBUITI
La dipendente e il dipendente può usufruire nell'anno fino ad
un massimo di cinque giorni di permessi retribuiti se si verificano comprovati e
seri motivi familiari quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e
ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente della lavoratrice o
del lavoratore entro il secondo grado.
Le giornate di cui sopra sono usufruibili in unica soluzione
solo in casi molto gravi.
Per fruire di tali permessi la dipendente e il dipendente deve
farne richiesta scritta alla Direzione dell'Istituto. In caso di massima urgenza
è sufficiente la richiesta orale.
ART. 61
PERMESSI NON RETRIBUITI
In caso di eccezionali motivi, la lavoratrice ed il lavoratore
può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno
previa autorizzazione dell'Istituto.
ART. 62
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non
inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza de-correnza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo
massimo di 6 (sei) mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura
massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni
dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere
servizio è considerato dimissionario.
ART. 63
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI
LAVORATORI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O
REFERENDUM
In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente
dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere
funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale,
per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché le
consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso
retribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi
dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 30
aprile 1978 n. 178.
Le giornate di permessi di cui al precedente comma non
pregiudicano il normale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo
settimanale di legge.
Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai
lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito
di giorni 1 (uno).
TITOLO X
DIRITTO ALLO STUDIO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
ART. 64
DIRITTO ALLO STUDIO
Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta
saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi
settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari,
che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi
retribuiti per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la
lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli
esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami
universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno
accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio,
finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione primaria e/o
secondaria di I grado, è di 150 ore annue individuali retribuite.
ART. 65
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni
tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti
nell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa ai corsi di qualificazione,
riqualificazione o aggiornamento, ivi compresa l’Educazione Continua in
Medicina (ECM), necessari ad una sempre migliore qualificazione delle
prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella misura
massima annua del 10% del totale dell'organico dell'Istituto facente capo al
presente CCNL, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un
massimo di 70 ore annue.
In sede di confronto a livello di Istituto verranno individuate
le priorità in base alle quali program-mare la qualificazione, riqualificazione
e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di ser-vizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per
l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di
riparto all'interno delle singole qualifiche.
Nell'adozione dei criteri si terrà conto dell'anzianità
anagrafica e successivamente di quella di ser-vizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti
permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione dell'Istituto il certificato
di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i
certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui
all'art. 64.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di
sollecitare agli organismi istituzionali com-petenti la predisposizione di
adeguati processi formativi.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ED AMBIENTE DI
LAVORO
ART. 66
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON
SUL LAVORO
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve
essere comunicata all'Istituto al più presto e comunque entro la prima ora
prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato
impe-dimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare
all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea
certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
PERIODO DI COMPORTO
1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa
fino ad un massimo di 180 giorni, anche a cavallo di due anni solari; nel caso
di superamento di tale periodo la dipendente o il dipendente potrà richiedere
un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 (sei)
mesi, dietro presentazione di certificato medico. La richiesta dovrà essere
presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 180 giorni previsti per
la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad
alcun effetto.
2) Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non
continuative, fino ad un massimo di 365 giorni nel periodo di 3 (tre) anni o
meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà
effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso
per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al T.F.R..
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla
lavoratrice o al lavoratore sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad
integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al
raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art.
54 ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata
dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 (sette) giorni di
calendario.
ART. 67
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il
posto e l'anzianità a tutti gli effetti con-trattuali fino alla guarigione
clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e
rilasciata dall'Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al
lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale
l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla
legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente
al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato
soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a
consegnare, nel più breve tempo possibile, la cer-tificazione sanitaria
rilasciata dall'ente competente.
Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per
infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno,
un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto
assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al
riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per
malattia professionale si rinvia alle di-sposizioni di legge.
ART. 68
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
i singoli Istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di
progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
ART. 69
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI
LAVORO
Per l'applicazione dei contenuti del D.Lgs. 19 settembre 1994
n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo
d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'AGIDAE in data 22
maggio 1997.
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
ART. 70
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale
della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
1. minimo contrattuale conglobato;
2. salario di anzianità;
3. elemento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa territoriale;
4. ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del
trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti
contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un
orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
L'oscillazione mensile dell'orario di lavoro conseguente a
turnazione ordinaria non darà luogo a variazioni di retribuzione se compensata
nell'arco di un semestre.
ART. 71
MINIMI CONTRATTUALI CONGLOBATI
MENSILI
Per i minimi contrattuali conglobati di cui al punto 1
dell'art. 70 vale la seguente tabella:
Nuovo inquadramento |
Paga conglobata
dal 1°/6/03 |
Paga Conglobata
dal 1°/7/ 03 |
A2 |
984,11 |
984,11 |
A3 |
1.012,77 |
1012,77 |
B2 |
1.041,57 |
1060,54 |
C1 |
1.066,19 |
1108,32 |
C2 |
1.099,58 |
1156,09 |
D |
1.105,60 |
1144,90 |
D1 |
1.105,60 |
1171,66 |
E1 |
1.122,56 |
1212,41 |
E2 |
1.262,69 |
1330,88 |
F1 |
1.301,54 |
1388,59 |
F2 |
1.402,80 |
1483,74 |
Nel "minimo contrattuale conglobato" sono stati assorbiti i
seguenti elementi in vigore pre-cedentemente al presente Contratto:
1) paga base di cui all'art. 19 del CCNL 22 luglio 1994;
2) indennità di contingenza di cui all'art. 20 del CCNL 22 luglio 1994;
3) elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di cui all'Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992 (Lit. 20.000 mensili = € 10.33).
Superminimi ad personam
Sono confermate le quote di superminimo conseguenti
all'uniformazione di categoria, come da art. 19 del CCNL del 22 luglio 1994.
Tali valori si congelano al 31 luglio 1998 e non sono
riassorbibili dagli aumenti contrattuali.
ART. 72
INDENNITA' DI CONTINGENZA.
Dal 1° febbraio 1999 gli importi corrispondenti per i vari
livelli di inquadramento sono conglobati nei nuovi "minimi contrattuali
conglobati" come previsto dall'art. 70 del presente Contratto.
Conse-guentemente, dalla stessa data, viene soppressa la relativa voce
retributiva.
ART. 73
SALARIO DI
ANZIANITA’
Fermo restando il salario di anzianità già maturato, entro la
vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per definire nuovi criteri
per ulteriori riconoscimenti economici.
ART. 74
TREDICESIMA MENSILITÀ
Entro il 20 di dicembre di ogni anno l'Istituto corrisponderà
al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'Istituto.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va
considerata come mese intero, mentre la frazione di durata inferiore non va
computata.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in
aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato
che comporti la sospensione dello stipendio.
ART. 75
INDENNITA' DI CASSA O DI MANEGGIO
DENARO
Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente
maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria
in caso di ammanchi) deve essere corrisposta una indennità mensile lorda pari a
Euro 26,00. Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a detto
lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e vincolate a nome
delle parti presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.
ART. 76
RIMBORSI DI TRASFERTA O DI
MISSIONE
Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e
temporaneamente comandate o comandati in missione per esigenze di servizio,
vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese
sostenute per trasporto, vitto e alloggio. I rimborsi delle spese chilometriche
sono quelli previsti dalle tabelle ACI.
ART. 77
ATTIVITA' DI SOGGIORNO FUORI
SEDE
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in
attività di soggiorno spetta, oltre alla normale retribuzione ed al rimborso
delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione lavorativa, una
indennità pari a Euro 25,00 lorde giornaliere. Su richiesta della lavoratrice o
del lavoratore, in alternativa a tale quota economica, sarà riconosciuto un
monte ore retribuito, fino a concorrenza di tale somma, da utilizzarsi in corso
d'anno.
ART. 78
CORRESPONSIONE DELLA
RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al
lavoratore in una data stabilita non oltre l'ottavo giorno successivo alla fine
di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo
di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale
della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il
periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi
che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati,
indennità di contingenza, ecc...) e la elencazione delle trattenute di legge e
di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con
quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del
pagamento.
ART. 79
ABITI DA LAVORO
L'Istituto è tenuto a fornire alla lavoratrice e al lavoratore
due abiti da lavoro all'anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna
del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.
La manutenzione di detti abiti è a carico del datore di
lavoro.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
ART. 80
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E
REGIONALE
E' istituita in Roma, presso l'Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (AGIDAE), la Commissione Paritetica
Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di
applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta
Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
le associazioni stipulanti il presente Contratto o le orga-nizzazioni locali
facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
- definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove
vengono applicati altri contratti;
In relazione al tema dell'arbitrato le parti si rincontreranno,
a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente
CCNL.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto
le parti stipulanti il presente Contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica
Nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa
entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica Nazionale sono
trasmesse in copia alle parti inte-ressate, alle quali incombe l'obbligo di
uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie
il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni Paritetiche
Regionali aventi il compito di:
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108
assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di
conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in
merito all'interpretazione degli articolati
contrattuali.
ENTE BILATERALE NAZIONALE
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema socio –
educativo - assistenziale non statale religioso, le OO.SS. e l'AGIDAE firmatarie
del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori
strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie,
confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della
contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a
prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del
settore socio - assistenziale non statale religioso.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di
costituire un Ente Bilaterale Nazionale per la gestione di particolari aspetti
della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune
verso le istituzioni anche al fine di pro-muovere una legislazione di sostegno
al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da
statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi
dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, interna-zionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
promuovere forme di previdenza complementare.
ALLEGATO TECNICO N. 1
Modello di inquadramento del personale
Situazione al 31/12/2001 |
Inquadramento CCNL |
Recup. Inflaz. |
Incr. Biennio |
Valore Superm. |
Differenza tra livelli | ||||
Liv. |
Salario annuo |
Salario mensile |
Pos. Economica |
Annuo |
Mensile |
Annuo |
Mensile |
||
A1 |
11.465,34 |
955,45 |
|||||||
1 |
11.390,97 |
949,25 |
A2 |
11.809,30 |
984,11 |
418,33 |
34,86 |
28,48 |
28,66 |
2 |
11.713,24 |
976,10 |
A3 |
12.153,26 |
1.012,77 |
440,02 |
36,67 |
29,28 |
47,77 |
A4 |
12.726,53 |
1.060,54 |
|||||||
A5 |
13.299,80 |
1.108,32 |
|||||||
A6 |
13.873,07 |
1.156,09 |
|||||||
B1 |
12.153,26 |
1.012,77 |
|||||||
3 |
11.793,81 |
982,82 |
B2 |
12.726,53 |
1.060,54 |
932,72 |
77,73 |
||
B3 |
13.299,80 |
1.108,32 |
|||||||
B4 |
13.873,07 |
1.156,09 |
|||||||
B5 |
14.446,33 |
1.203,86 |
|||||||
B6 |
15.248,91 |
1.270,74 |
|||||||
4 |
12.072,70 |
1.006,06 |
C1 |
13.299,80 |
1.108,32 |
1.227,10 |
102,26 |
||
5 |
12.450,74 |
1.037,56 |
C2 |
13.873,07 |
1.156,09 |
1.422,32 |
118,53 |
||
C3 |
14.446,33 |
1.203,86 |
|||||||
C4 |
15.248,91 |
1.270,74 |
|||||||
C5 |
16.166,13 |
1.347,18 |
|||||||
C6 |
17.198,01 |
1.433,17 |
|||||||
6 |
12.518,92 |
1.043,24 |
D1 |
15.248,91 |
1.270,74 |
2.729,99 |
227,50 |
||
D2 |
16.166,13 |
1.347,18 |
|||||||
D3 |
17.198,01 |
1.433,17 |
|||||||
D4 |
18.229,90 |
1.519,16 |
|||||||
D5 |
19.261,78 |
1.605,15 |
|||||||
D6 |
20.866,92 |
1.738,91 |
|||||||
7 |
12.711,04 |
1.059,25 |
E1 |
16.166,13 |
1.347,18 |
3.455,10 |
155,71 |
||
8 |
14.297,59 |
1.191,47 |
E2 |
17.198,01 |
1.433,17 |
2.900,42 |
205,03 |
||
E3 |
18.229,90 |
1.519,16 |
|||||||
E4 |
19.261,78 |
1.605,15 |
|||||||
E5 |
20.866,92 |
1.738,91 |
|||||||
E6 |
22.128,11 |
1.844,01 |
|||||||
9 |
14.737,61 |
1.228,13 |
F1 |
18.229,90 |
1.519,16 |
3.492,28 |
291,02 |
||
10 |
15.884,15 |
1.323,68 |
F2 |
19.261,78 |
1.605,15 |
3.377,63 |
281,47 |
||
F3 |
20.866,92 |
1.738,91 |
|||||||
F4 |
23.962,57 |
1.996,88 |
|||||||
F5 |
26.599,60 |
2.216,63 |
|||||||
F6 |
32.102,96 |
2.675,25 |