DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO II – GESTIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO
Prot. N. GDAP – 0323383-2003 PU-GDAP-2000-06/08/2003-0323383-2003
LETTERA CIRCOLARE Al Signor Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
Ai Sigg. Provveditori Regionali Dell’Amministrazione Penitenziaria
Ai Sig. Direttori degli Istituti Penitenziari per adulti
Ai Centri di servizio Sociale Adulti
Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale Dell’Amministrazione Penitenziaria
Al Sig. Direttore del centro amministrativo “G. Altavista”
Al Servizio per le Relazioni Sindacali E per le Relazioni con il Pubblico
Al Signor Capo del Dipartimento per La Giustizia Minorile
LORO SEDI
OGGETTO : Art. 19, comma 3, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione del beneficio dell’equo indennizzo”. Art. 19 comma3, D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, nonché integrazioni e chiarificazioni della Lettera Circolare 0066236 dell’ 11/02/2002.-
L’emanazione delle norme indicate in epigrafe, riguardanti il personale appartenente al Corpo di polizia Penitenziaria, ha apportato sostanziali modifiche alla definizione della posizione di stato ed alle possibilità di impiego del personale giudicato in modo definitivo, in sede di visita medica presso le CC.MM.OO. – ed organi sanitari equipollenti – “permanentemente inidoneo al servizio in modo parziale”. 2. Per l’attuazione della accennata normativa si dispone che il personale del Corpo di polizia penitenziaria giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale per una o più infermità che non siano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali le relative procedure di riconoscimento abbiano già avuto inizio, a domanda o d’ufficio, siano collocati in aspettativa, a cura dei provveditorati regionali di appartenenza alla data di emissione del detto giudizio, come previsto dall’art. 19, comma 3, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Agli interessati dovrà essere partecipato che permarranno in detta posizione di stato fino alla ricezione del provvedimento di questa Direzione Generale concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la loro non inidoneità. E’ appena il caso di soggiungere che, qualora il dipendente, all’atto dell’emissione del giudizio medico-legale definitivo di permanente non idoneità parziale, si trovasse già in aspettativa, per temporanea non idoneità al servizio, dovrà semplicemente permanere in tale posizione. L’aspettative precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea non idoneità, avrà termine dalla data precedente a quella di emissione del giudizio di permanente non idoneità parziale, e dovrà essere regolata secondo le modalità previste dalla circolare n. 3426/5876 del 27 aprile 1996 e dagli artt. nn. 68 e 70 del D.P.R. 3/1/1957, n. 3. La comunicazione concernente il collocamento o la permanenza in aspettativa dovrà essere effettuata, immediatamente, dalla Direzione di appartenenza al competente Provveditorato Regionale ed a questo Servizio Amministrativo Sanitario. Tale periodo di aspettativa, fermo restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo. Questo Servizio trasmetterà alle Direzioni il Decreto relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità posta a base della permanente non idoneità parziale, e renderà inoltre edotte le suddette direzioni degli ulteriori provvedimenti da adottare sulla ripresa o la cessazione dal servizio del dipendente. Al fine di assicurare uniformità alla fase istruttoria delle domande di accertamento medico-legali relative al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, si forniscono qui di seguito in dettaglio gli opportuni criteri organizzativi e le procedure d’interesse per una puntuale attuazione del citato regolamento.
Procedure applicative- Occorre innanzitutto precisare che, l’adozione del provvedimento finale relativo al riconoscimento della dipendenza o meno da causa di servizio di infermità avviene con Decreto emesso da questa Direzione Generale, e pertanto, ne deriva che fino all’adozione di tale provvedimento, l’infermità non da diritto a nessun beneficio collegato con il riconoscimento della dipendenza della dipendenza da causa di servizio. 1) Fascicolo istruttorio riguardante pratica di riconoscimento: a - Verbale originale emesso dalla C.M.O.- b – Istanza del dipendente di richiesta del riconoscimento della causa di servizio- c – Foglio matricolare aggiornato- d – Dettagliato e circostanziato rapporto sul servizio prestato – (Non sono più richiesti parere del Direttore e del Dirigente Sanitario sulla dipendenza da causa di servizio) e – Certificazioni mediche (riguardanti, esclusivamente, le patologie richieste)- Tutta la documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al competente Ufficio Dipartimentale – Ufficio II – Gestione del personale di Polizia Penitenziaria – Servizio Amministrativo Sanitario – (Corpo P.P.) – Ufficio I – Gestione del personale Amministrativo e Tecnico – Servizio Amministrativo Sanitario – (Comparto Ministeri). Atteso che le C.M.O. trasmettono a codeste Direzioni il verbale in duplice copia in originale, sarà cura di codeste strutture custodire nel fascicolo personale del dipendente una copia in originale del suddetto verbale. 2) Riconoscimento cosiddetto “in initere”- (Corpo P.P. e Comparto Ministeri) – Oltre a quanto precisato, per il riconoscimento di dipendenza per incidente “in itinere”, cioè nel tragitto da casa al lavoro e viceversa, occorre completare la documentazione sopra descritta con eventuali rapporti delle Autorità intervenute o da dichiarazioni testimoniali, da dove si evinca l’ora e il luogo in cui sono avvenuti i fatti e da cui si possa escludere colpa grave o dolo da parte del richiedente. Inoltre le Direzioni vorranno rilasciare dichiarazioni circa l’orario del servizio svolto in quel giorno (di entrata e di uscita) e dichiarazione da dove si evinca che il luogo, dove è successo l’incidente, si trova nel tragitto che abitualmente l’interessato percorre per recarsi da casa al lavoro e viceversa. 3) Legge 01 marzo 1952, n. 157 – (Mod. “C”) – (Corpo P.P.) Si evidenzia inoltre che all’art. 19 comma 2, del D.P.R. 461/01, è stata confermata la definitività delle pronunce mediche previste dalle disposizioni contenute nella Legge 157/52, (riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta avvenute in servizio).
IL DIRETTORE GENERALE Gaspare Dr. SPARACIA
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