ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2002
Parte prima Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo ex art. 31 e 44 del C.C.N.L.1998/2001 Art. 3 Utilizzazione e ripartizione dell’importo Art. 4 Sistema premiante la produttività collettiva a Obiettivi prioritari della Direzione Generale b Obiettivi delle Direzioni Compartimentali c Obiettivi delle Sedi periferiche Art. 6 Progetto speciale dismissioni Art. 7 Sottoscrizione degli accordi integrativo/decentrati Art. 8 Pagamento del compenso incentivante, verifiche contrattuali e monitoraggio Art. 9 Criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività Art. 10 Destinazione degli importi non attribuiti
Parte seconda
Art. 14 Compensi per reggenza ed al personale destinatario dell'art. 15 L. 88/89 Parte terza
Art. 16 Posizioni di sviluppo economico Art. 17 Posizioni organizzative Art. 19 Flessibilità in entrata per il personale part-time, orario di lavoro e banca delle ore LE PARTI VISTO il CCNL 16 febbraio 1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2001; VISTO il CCNL 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000/2001; Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999, l’obiettivo delle relazioni sindacali è quello "di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività"; VISTO l'art. 4 del citato CCNL che disciplina l'oggetto ed i contenuti della contrattazione collettiva integrativa nazionale e locale di Ente; VISTO l’art. 32 del CCNL vigente, che stabilisce che il Fondo per i trattamenti accessori di cui all'art. 31 è prioritariamente finalizzato "a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell’amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato"; VISTO il Protocollo per le Relazioni Sindacali stipulato in data 26 ottobre 1999; VISTO il Nuovo Ordinamento dei Servizi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1328 del 15 novembre 2000, così come successivamente integrato e modificato; TENUTO CONTO, altresì, delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici fissati dal CIV per il triennio 1999/2001, peraltro più analiticamente individuati per l'anno 2002 con delibera del Comitato di Indirizzo e Vigilanza n. 147 del 19 giugno 2001, e successive integrazioni; PRESO ATTO degli obiettivi prioritari di attività fissati per l’anno 2002 in coerenza con le menzionate linee di indirizzo del CIV (in particolare, degli interventi di revisione organizzativa dei processi di lavoro, dell'ampliamento delle attività di assistenza sociale, dell'avviamento del nuovo sistema informativo, nonché degli obiettivi in tema di popolamento della banca dati unificata, decentramento delle funzioni e regionalizzazione delle strutture, dei processi di dismissione del patrimonio immobiliare); VISTO il contratto collettivo integrativo di ente relativo all'anno 2001; VISTA la legge 410 del 23 novembre 2001 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
CONVENGONO Parte prima (Campo di applicazione, durata e decorrenza) 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale di ruolo in servizio nell'Istituto inserito in una delle aree professionali A, B e C, nonché al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 88/89. 2. L'accordo concerne il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2002 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dell'accordo integrativo di ente relativo all'anno 2003. 3. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione contenuta in specifiche norme dell'accordo medesimo.
(Costituzione e ammontare del Fondo ex art. 31 e 44 del C.C.N.L. 1998/2001) 1. Il Fondo per i trattamenti accessori del personale compreso nelle aree A, B e C, è definito utilizzando le risorse economiche, riportate nel prospetto di cui all'allegato 1 al presente contratto, indicate nell'art. 31 del CCNL 16 febbraio 1999, relativo al quadriennio 1998/2001, e nell'art. 4 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, ed è costituito dall'importo complessivo di € 87.307.258,00. 2. Nell'importo sopra indicato è compresa, ai sensi del citato articolo 4, comma 10, la somma di € 2.582.284,50, già stanziata per l'anno 2001, per l'adeguamento agli accresciuti servizi erogati (liquidazione delle pensioni ai dipendenti dello Stato, acquisizione delle relative entrate contributive ed espletamento delle attività connesse all'avvio della previdenza complementare) e alla più articolata organizzazione funzionale dell'Istituto definita con il Nuovo Ordinamento dei Servizi; risulta, altresì, compresa nel predetto importo una quota dell’importo corrisposto all’Istituto a titolo di assistenza fiscale per l'anno 2002 stimata in € 1.344.854,00. 3. In relazione al processo di dismissione dei beni immobili, è previsto che all'Istituto sia corrisposta una percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna vendita stabilita nel business plan variabile dallo 0 al 2,50% in relazione al grado di raggiungimento dell’obiettivo fissato. 4. Conseguentemente, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo comprendono una quota del predetto importo che, tenuto conto delle spese sostenute dall’Istituto per l’attuazione del business plan, viene individuata nella somma di € 4.696.853,00, utilizzabili soltanto a seguito dell’effettiva realizzazione del piano medesimo e del riconoscimento all’Istituto del diritto ad ottenere la corresponsione della prevista percentuale dei ricavi. 5. Nessun importo confluirà nel fondo in caso di realizzazione inferiore al 70%, mentre nel caso di realizzazione compresa tra il 70% e il 90%, l'importo sopra indicato sarà ridotto alla metà. 6. Le eventuali minore somme devolute al fondo incideranno proporzionalmente sugli stanziamenti fissati per le seguenti voci:
7. Come per il 2001, una quota del fondo pari a € 3.457.906,00 viene utilizzata per il finanziamento dei passaggi di qualifica nell’ambito delle aree avvenuti nell’anno 2000. 8. Il Fondo per i trattamenti accessori del personale r.e. ex art. 44 CCNL ed art. 4 del CCNL1998/2001 relativo al biennio economico 2000/2001 è costituito dall’importo complessivo di € 1.737.015,00 (all. 1).
(Utilizzazione e ripartizione dell’importo) 1. Gli importi indicati nei commi 1, 2, 4 e 7 dell'art. 1, sono ripartiti secondo le previsioni riportate nell’allegato 2.
(Sistema premiante la produttività collettiva)
1. Il sistema premiante dell’anno 2002 è definito come segue:
B. Obiettivi delle Direzioni Compartimentali Gli obiettivi delle Direzioni Compartimentali si distinguono in: Riorganizzazione del compartimento; da effettuare secondo le linee di indirizzo fornite dal Comitato per l'attuazione dell'ordinamento dei servizi. Coordinamento e verifica dell'organizzazione e delle funzioni delle sedi esistenti nel territorio di competenza; il grado di raggiungimento di tale obiettivo è desunto dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione dei sub-obiettivi concernenti l'attuazione della direttiva n. 8, e dell'ampliamento delle competenze /attività professionali del dipendente. Realizzazione e messa a regime del nuovo modello gestionale del patrimonio immobiliare. Produzione:
La realizzazione degli obiettivi a) e c) viene verificata attraverso gli atti organizzativi assunti dai dirigenti generali dei compartimenti e/o le dichiarazioni degli stessi attestanti il livello di conseguimento. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo di produzione è desunto dalla percentuale di aggiornamento delle operazioni connesse alla gestione dei beni locati a pubbliche amministrazioni e al controllo dell'attività delle società mandatarie. Per la parte relativa alle dismissioni del patrimonio immobiliare, invece, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è desunto dalla percentuale di immobili dismessi rispetto a quelli previsti. L'indice di risultato complessivo del Compartimento è costituito dalla media aritmetica delle percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi.
C. Obiettivi delle Sedi periferiche e delle strutture sociali
2. Il grado di conseguimento dell'obiettivo della sede è individuato dall'indice complessivo di risultato calcolato secondo lo schema riportato nell'allegato 5. 3. Per le strutture Sociali e il Liceo della Comunicazione viene fissato come obiettivo il regolare svolgimento delle rispettive attività istituzionali. 4. Gli insegnanti del Liceo medesimo debbono assicurare, insieme all'insegnamento, il sostegno scolastico alle convittrici, fino a concorrenza delle 36 ore settimanali. 5. Gli obiettivi di produzione, il cui conseguimento è condizionato dall’utilizzo delle nuove procedure informatiche, saranno riesaminati in occasione della verifica di ottobre in relazione all’operatività delle procedure medesime e dei relativi tempi tecnici, e, in tale occasione, potranno essere eventualmente assestati.
(Progetti locali) 1. Presso la Direzione Generale, le Direzioni Compartimentali, le sedi provinciali e territoriali, le strutture sociali e i gruppi di lavoro, sono definiti, in sede di contrattazione con i rappresentanti delle RSU e delle OO.SS. territoriali rappresentative, specifici progetti di rilievo locale, misurabili e verificabili, comportanti un impegno di carattere straordinario. 2. Per il finanziamento dei progetti locali viene stanziato l’importo complessivo di € 4.030.992,00 per la periferia (comprese le sedi compartimentali) e di € 1.113.872,00 per la Direzione Generale, importi ripartiti, secondo gli allegati 6 e 6a. 3. In relazione al merito del progetto, le sedi provinciali dovranno orientarsi prioritariamente sulle attività di sistemazione degli archivi, costituzione del fascicolo unico e inserimento delle relative informazioni nella banca dati, promuovendo un adeguato addestramento operativo del personale. 4. Il pagamento del compenso individuale viene erogato secondo modalità da concordare in sede di contrattazione locale sulla base dei progetti da realizzare, dando particolare rilevanza alla disponibilità degli operatori ad assicurare, nel contesto della programmazione locale delle attività, tutti gli apporti necessari al raggiungimento degli obiettivi nell’ambito dell’orario di servizio così come identificato all’art. 20 del CCIE 2001. 5. L'andamento dei progetti locali è oggetto di informativa in sede locale ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999. 6. Il pagamento dei compensi individuali è comunque subordinato alla sottoscrizione, da parte dei responsabili degli uffici e dei soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2 del CCNL 1998/2001, dei verbali di verifica, che vanno tempestivamente inviati alla Direzione Centrale del Personale - ufficio II. 7. Il compenso individuale erogabile per i progetti locali non può superare l’importo massimo di € 1.500,00. 8. Gli importi stanziati per ciascuna struttura, centrale o periferica, (allegati 6 e 6a), saranno rideterminati in relazione :
9. Le somme stanziate per i progetti locali ed eventualmente non spese confluiranno nel Fondo e saranno destinate ad incrementare l'importo complessivo destinato ai progetti medesimi; tale importo sarà ripartito tra le strutture in proporzione agli stanziamenti definitivi previsti per ciascuna di esse. 10. Al personale trasferito nel corso dell’anno da un’unità organizzativa ad un’altra sarà garantito un importo commisurato all’apporto fornito nell’ambito del progetto o dei progetti ai quali ha concretamente partecipato.
(Progetto speciale dismissioni) 1. Uno degli obiettivi prioritari fissati dal Consiglio di Amministrazione è costituito dalla realizzazione del piano di vendita degli immobili concordato con la società SCIP. 2. Il conseguimento di tale obiettivo comporta, secondo gli accordi contrattuali, la corresponsione in favore dell’INPDAP di una percentuale di ricavi, che in parte concorre alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 2. 3. Per l’anno 2002 l’obiettivo è costituito dalla dismissione di 11.974 unità immobiliari sull’intero territorio nazionale. 4. Tale attività è, in primo luogo, curata dai compartimenti, per ciascuno dei quali, nell’allegato n. 7, è indicato il numero dei cespiti da dismettere. Partecipano inoltre all’attuazione del progetto, con funzioni di supporto, le Direzioni Centrali del Patrimonio, della Ragioneria, dei Sistemi Informativi e la CPTE. 5. Al fine di addivenire ad un’equa ripartizione delle risorse che confluiscono nel fondo, le parti convengono che l’importo di € 4.696.853,00 debba per € 1.452.392,00 essere destinato al progetto speciale dismissioni, mentre per la restante parte concorre a finanziare il complessivo sistema premiante sulla base delle seguenti considerazioni:
6. Quanto ai criteri per la ripartizione dell’importo destinato al finanziamento del progetto speciale dismissioni, le parti stabiliscono quanto segue:
7. I compensi saranno erogati, a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi complessivi, come segue:
8. Se un compartimento raggiunge solo parzialmente l’obiettivo fissato, il compenso sarà erogato sulla base delle percentuali indicate nel comma precedente; ove peraltro l’obiettivo medesimo fosse raggiunto con l'apporto lavorativo di altri Compartimenti, il compenso sarà ripartito in ragione della partecipazione di ciascuno al raggiungimento dell'obiettivo, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal titolare del Compartimento nella cui circoscrizione insistono gli immobili venduti. Ove, infine, fosse raggiunto l'obiettivo di Istituto ma non quello del singolo Compartimento, la parte di budget assegnata al Compartimento medesimo, ma non utilizzata, verrà ripartita ai sensi dell'art. 10. 9. In favore delle Direzioni Centrali coinvolte nel progetto, è stanziato l’importo complessivo di € 495.600,67, che va ripartito secondo le previsioni contenute nell’allegato 7A. 10. I Dirigenti Generali responsabili delle Direzioni Centrali e dei Compartimenti coinvolti nelle dismissioni, entro il mese di gennaio 2003, segnaleranno alla Direzione Centrale Personale - uffici II e III, i nominativi dei dipendenti impegnati nel progetto speciale e l’importo da erogare a ciascuno di essi. Il compenso individuale per il progetto speciale, relativo alle dismissioni, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 3.500,00, salvo casi particolari, connessi all'elevato numero di unità immobiliari da dismettere, appositamente e individualmente autorizzati dal Direttore Generale. Tali autorizzazioni saranno portate a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali in sede di verifica. 11. La partecipazione al progetto speciale è incompatibile con la partecipazione al progetto locale. Peraltro, ove il compenso individuale spettante per il progetto speciale risultasse inferiore a € 1.500,00, il personale potrà partecipare al progetto locale, fino a concorrenza del predetto limite. 12. Il compenso individuale viene erogato secondo modalità da concordare in sede di contrattazione locale e sulla base degli stessi criteri previsti dal precedente articolo 5, commi 1 e 4.
(Sottoscrizione degli accordi integrativo/decentrati) 1. Le ipotesi di accordi decentrati dovranno essere stipulate entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente ipotesi di CCIE. Qualora entro detto termine, non si fosse pervenuti ad alcun accordo, i Dirigenti Generali dei Compartimenti, nell'ambito delle loro funzioni di coordinamento, assumeranno tutte le iniziative necessarie per giungere alla sottoscrizione entro i 30 giorni successivi. 2. Gli effetti degli accordi medesimi restano condizionati alla sottoscrizione definitiva del presente Contratto Integrativo di Ente. 3. Gli accordi stipulati a livello decentrato dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla data di stipula, alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio II - Relazioni sindacali - per il monitoraggio.
(Pagamento del compenso incentivante, verifiche contrattuali e monitoraggio) 1. I compensi incentivanti sono corrisposti con pagamenti di acconti nei mesi di luglio e novembre 2002, nella misura del 30% del progetto base indicato nell'allegato 8, e del saldo nel mese di marzo 2003. In occasione dei suddetti pagamenti verranno recuperati gli acconti mensili corrisposti nella misura attualmente prevista. 2. Sull'andamento del sistema premiante la produttività collettiva (progetto base), sia a livello centrale che periferico, sono effettuate verifiche dalla struttura alla quale sono attribuite le funzioni di pianificazione e controllo di gestione, sulla scorta dei report forniti dalle direzioni centrali e compartimentali nel mese di ottobre 2002. Gli esiti della verifica sono finalizzati, previo confronto con le OO.SS., al pagamento dell’acconto da corrispondere nel mese di novembre e del saldo. 3. In occasione della verifica parziale, peraltro, a seguito di sopravvenute esigenze organizzative o modifiche nella dotazione organica, su proposta delle Direzioni Centrali o Compartimentali interessate, possono essere rideterminati gli obiettivi programmati, anche in considerazione delle innovazioni organizzative medio-tempore intervenute. 4. Riscontri oggettivi sui risultati conseguiti saranno, inoltre, effettuati attraverso :
(Criteri per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività) 1. I compensi incentivanti la produttività sono erogati – ai sensi dell’art. 4 comma 4, del CCNL 1998/2001 – in relazione al grado di raggiungimento, rispettivamente, degli obiettivi di cui al precedente art. 4 (all. 8A): - lettera A, per la Direzione Generale; - lettera B, per le Direzioni Compartimentali; - lettera C, per le Sedi Periferiche e le Strutture Sociali; nonché al punteggio complessivo riportato nella scheda di valutazione di ciascun dipendente sulla base degli importi per area funzionale di appartenenza e posizione economica ricoperta indicati nella tabella di cui all'allegato 8. 2. Si terrà altresì conto del numero delle ore (1440) di lavoro prestate nell’anno e calcolate tenendo conto delle causali di assenza di cui all’allegato 13. 3. In particolare, se l'obiettivo risulta conseguito:
4. Per quanto riguarda la valutazione individuale del dipendente, fermo restando i limiti fissati nel comma precedente, si terrà conto dei coefficienti di merito ottenuti nella scheda di valutazione per la parte concernente le prestazioni:
5. In particolare, una valutazione di merito che comporti l'attribuzione di un valore inferiore a 8 dovrà trovare riscontro in fatti o circostanze negativi verificatisi nel periodo di riferimento (1/1 – 31/12/2002), tempestivamente e formalmente contestati al dipendente. Analoga comunicazione formale è richiesta per la comunicazione della valutazione finale. 6. Dette comunicazioni dovranno essere effettuate mediante consegna diretta della nota di contestazione o della scheda di valutazione all'interessato, ovvero, in caso di assenza prolungata dello stesso dal servizio, con raccomandata A/R. 7. Avverso l’assegnazione di un coefficiente inferiore a 10 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica all’interessato, al Dirigente Generale della Direzione Centrale o del Compartimento di appartenenza, che decide entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. Nel caso di uffici autonomi il ricorso dovrà essere presentato al Dirigente Generale del Personale, che dovrà pronunciarsi nei termini già indicati. 8. La quota dei compensi del sistema premiante è riconosciuta nei confronti del personale di cui all’art. 1 del presente contratto in servizio presso l'Istituto comunque coinvolto nell'attività produttiva della sede, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato. 9. Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro potrà essere attribuito un premio di produttività, da concordare in sede di verifica, comunque non inferiore al 30% di quello spettante ai dipendenti con uguale trattamento economico. Al predetto personale potrà, altresì, essere erogato il previsto compenso per l'eventuale partecipazione ai progetti speciali e locali. 10. Il bonus, previsto per il conseguimento dell'obiettivo nella misura compresa tra lo 0,91 ed il 100%, sarà ridotto del 50%, nei confronti dei dipendenti che abbiano effettuato più di 200 ore di lavoro straordinario ed in misura proporzionalmente inferiore per coloro che abbiano effettuato un numero di ore di straordinario compreso tra 80 e 200. Tale riduzione non opera nei confronti del personale che abbia effettuato meno di 80 ore di straordinario. La medesima riduzione del 50 % opera nei confronti dei dipendenti che percepiscono un progetto speciale di importo superiore a 3500 euro. La riduzione opera esclusivamente sulla parte eccedente tale importo. (Destinazione degli importi non attribuiti) 1. Gli importi eventualmente non erogati in applicazione delle norme indicate nel presente accordo integrativo, saranno utilizzati come di seguito indicato:
(Scheda di valutazione) 1. Le parti concordano sulla necessità che si proceda ad una valutazione del personale attraverso una scheda che tenga separato il giudizio sui risultati raggiunti (parte A) da quello sulle attitudini e capacità dimostrate (parte B). 2. Le parti ritengono, altresì, che l'attribuzione del compenso incentivante la produttività debba essere collegato alla valutazione dei risultati raggiunti (parte A della scheda); 3. Contestualmente viene approvata la parte A della scheda medesima e la relativa relazione tecnica predisposta dall'apposita commissione paritetica (all. 9).
(Lavoro straordinario) 1. Lo stanziamento per lavoro straordinario è fissato in una somma pari a € 1.911.933,00, da suddividere secondo l’articolazione di cui all’allegato 10. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere connesse ad impreviste ed improrogabili esigenze di servizio che non possano essere risolte attraverso un'adeguata programmazione del lavoro ordinario. 3. I dirigenti sono responsabili della programmazione delle ore di straordinario disponibili. 4. I limiti individuali annui sono fissati nell'allegato 10 al presente contratto e sono elevabili esclusivamente con provvedimento nominativo del Direttore Generale. 5. Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal dirigente, possono dar luogo a riposo compensativo, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 4 mesi dalla data di effettuazione delle prestazioni.
(Turni, reperibilità, particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate, causali utili ai fini dei compensi incentivanti) 1. Per la disciplina relativa ai turni, che vanno ulteriormente incrementati, alla reperibilità ed ai particolari compensi per prestazioni lavorative disagiate si rinvia a quanto previsto dagli artt. 11, 15 e 16 del CCIE relativo all’anno 2001. 2. In particolare:
(Compensi per reggenza ed al personale destinatario dell’art. 15 L. 88/89) 1. Per l’anno 2002, nei confronti del personale destinatario dell’art.15, comma 1, L. 88/89, con incarico di reggenza di ufficio periferico o centrale, la misura dell'indennità mensile è articolata come segue: € 1.000,00 quota fissa; € 800,00 quota variabile; 2. Per il restante personale destinatario dell’art.15, comma 1, L. 88/89 l’indennità in godimento viene rideterminata in € 1.230,00 ed articolata come segue: € 740,00 quota fissa; € 490,00 quota variabile. 3. Il relativo finanziamento farà carico al fondo unico del personale dei ruoli ad esaurimento (art. 44 CCNL 98/01). 4. Per il medesimo personale trasferito d'ufficio per assumere funzioni di reggenza viene confermato il trattamento previsto dal CCIE del 22 luglio1999.
(Sostegno operativo) 1. Per le esigenze connesse al sostegno operativo presso le sedi periferiche viene stanziata la somma di € 400.000,00 (all. 2). 2. Gli interventi di sostegno dovranno essere utilizzati nell'ambito delle linee pensionistiche e di fine servizio, nel TFR, nelle entrate contributive, nel credito, nel supporto informatico, nell’organizzazione e formazione, nel supporto alle relazioni sindacali, nella ragioneria, nelle attività connesse al consolidamento degli uffici delle sedi compartimentali, ivi comprese quelle attinenti alle materie patrimoniali e contabili, ad incontri seminariali ed alle attività di pianificazione e monitoraggio. 3. Essi potranno inoltre essere utilizzati in tutti i settori che presentino particolare esigenze di sostegno, su autorizzazione del Direttore Generale. 4. Il sostegno operativo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Generale Centrale o Compartimentale competente e comporterà, di norma, una permanenza del dipendente presso la stessa sede per un periodo continuativo da 2 a 5 giorni lavorativi. Nel corso dell’anno non potrà comunque essere superato il limite massimo individuale di 20 giornate di sostegno. Ulteriori giornate di sostegno operativo potranno essere autorizzate dal Direttore Generale sulla base di motivate esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente Generale competente. In tale ipotesi non potrà comunque essere superato il limite massimo delle 35 giornate. Il Direttore Generale coordinerà l’attività in questione sulla base di una organica programmazione presentata dalle Direzioni Centrali e Compartimentali interessate. Nessun compenso sarà riconosciuto per interventi non coordinati e preventivamente autorizzati. 5. L’importo giornaliero, fissato in € 70,00, non è cumulabile con prestazioni di lavoro straordinario. Nei soli casi di sostegno operativo connesso all’avvio e/o gestione di procedure informatizzate sempre in area previdenziale potranno essere riconosciuti interventi di sostegno anche inferiori a 2 giorni. 6. Per l'apporto fornito dalla Direzione Centrale Attività Ispettive viene, altresì, riconosciuto un importo giornaliero pari a € 31,14, per un numero complessivo di giorni non superiore a 40. 7. In ogni caso, per la voce di cui al presente articolo, non potrà essere erogato in favore del personale interessato, un importo complessivo superiore a quello derivante dalla previsione di cui ai commi 4 e 5.
(Posizioni di sviluppo economico) 1. I criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche saranno oggetto di apposita sessione negoziale, che dovrà concludersi entro il 20 di settembre. 2. Le posizioni economiche da attribuire (A3, B3, C2 e C5) riassorbono, ove esistenti l'assegno ad personam o di garanzia della retribuzione percepito dal dipendente. 3. La copertura dell'impegno di spesa relativo all'anno 2001 è assicurata dallo stanziamento di L.6.510.000.000 di cui all'allegato 2 dell'Accordo Integrativo di Ente 2001, mentre per l’anno 2002 è destinato lo stanziamento di € 1.670.004,00 (all.2).
(Posizioni organizzative) 1. Per l'attuazione dell'articolo 17 (Posizioni organizzative) del CCNL 19 febbraio 1999, per l’anno 2002, è previsto uno stanziamento di € 913.483,00 (all. 2).
(Passaggi interni) 1. Ai passaggi di qualifica all'interno delle aree è destinato l'importo complessivo di € 4.757.626,00 (all. 2). 2. I passaggi interni realizzano l'inserimento del dipendente in una posizione funzionale superiore a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa area professionale in cui è inserito; le disponibilità di posti sono determinate nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, anche in relazione ai processi di riorganizzazione ed alle carenze rilevate a seguito di cessazioni dal servizio e, in ogni caso, in coerenza con le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 15 del CCNL 16 febbraio 1999.
(Flessibilità in entrata per il personale in part-time, orario di lavoro, banca delle ore) 1. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è riconosciuta una flessibilità in entrata di 30 minuti. 2. Le parti concordano sulla necessità che, entro il mese di ottobre, siano rideterminate le problematiche concernenti l'articolazione dell'orario di lavoro e l’erogazione dei buoni pasto, con l'intesa di fissare, in sede nazionale, i principi generali di riferimento e di demandare, invece, alla contrattazione locale, l'articolazione delle specifiche tipologie di orario. 3. In tale sede andranno anche disciplinate situazioni particolari riguardanti settori di attività che presentino particolari esigenze. 4. In tale occasione sarà, altresì, disciplinato l'istituto della Banca delle ore, al fine di renderlo compatibile con le esigenze dell'Istituto. (Formazione) 1. I percorsi formativi, di riqualificazione e aggiornamento riguardanti il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle risorse umane, con lo scopo di migliorare il complessivo livello qualitativo dell'Ente; 2. Sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Direzioni Centrali, dalle Direzioni Compartimentali, le Consulenze professionali e gli uffici autonomi, la Direzione Centrale Organizzazione e Formazione curerà la redazione di un periodico piano di formazione che preveda il coinvolgimento di tutte le forze lavorative e che favorisca sia lo sviluppo professionale che quello economico all’interno delle aree. 3. In questo senso, quindi, i progetti formativi dovranno essere coerenti con il sistema organizzativo generale dell’Istituto e al tempo stesso adeguati al bagaglio culturale e al grado di competenza del singolo dipendente; 4. Dovrà essere assicurato, inoltre, un ambiente il più possibile favorevole ad una cultura della crescita e dell’innovazione, nel quale possano essere individuate e utilizzate le singole specificità e potenzialità professionali. 5. Sulla base dei principi fissati nei commi precedenti, l'Amministrazione si impegna ad elaborare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le linee di indirizzo generale per le attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale, in coerenza con i processi di innovazione e secondo le derivanti esigenze. Tali linee saranno oggetto di contrattazione a livello nazionale nel mese di febbraio. 6. L'attività formativa sarà monitorata da un apposito osservatorio, costituito con determinazione del Direttore Generale e composto pariteticamente dai rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, che semestralmente esaminerà i risultati del monitoraggio effettuato. 7. Di tali risultati verrà data informativa alle OO.SS.
(Pari opportunità) 1. In applicazione della L. 10 aprile 1991 n. 125, del D.P.C.M. del 27 marzo 1997, del D.L.vo 23 maggio 2000 n. 196, del T.U. del 30 marzo 2001 n. 165, riguardanti le azioni positive volte a realizzare la parità sostanziale tra uomo e donna nel lavoro e in osservanza dell’art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001 del personale del comparto Enti pubblici non economici, relativo ai compiti del comitato pari opportunità, già istituito presso l’INPDAP con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 743 del 4 marzo 1998, l’Istituto si impegna a promuovere politiche di sviluppo e di occupazione femminile, e, in particolare:
(Norma transitoria) 1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo di comparto, che risultassero incompatibili con quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. In tale occasione, ove le emanande norme contrattuali dovessero fissare importi da destinare alla contrattazione in sede locale, in tali importi andranno computate anche le somme già stanziate per i progetti locali con il presente contratto integrativo. 2. A tal fine le parti si impegnano a fissare un'apposita sessione negoziale entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL. 3. Le parti riconoscono l'opportunità che, in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro+, si proceda ad una revisione della struttura della retribuzione, che operi un riequilibrio tra le componenti fisse e quelle variabili. Ove, per effetto di una tale previsione contrattuale, si rendesse necessario effettuare una diversa ripartizione del fondo, le parti si impegnano a rivedersi negli stessi termini di cui al comma precedente.
(Indennità ex art. 32 CCNL 98/01) 1. L’istituto sta attraversando una particolare fase, nella quale si stanno realizzando profonde innovazioni nell’organizzazione del lavoro e nelle procedure informatiche, che comportano la necessità di una generale riqualificazione delle competenze professionali a tutti i livelli, attraverso processi di formazione in aula e "sul lavoro", nonché l’assunzione di speciali responsabilità in relazione ai nuovi ruoli che si vanno delineando. 2. Conseguentemente, per il personale appartenente alle aree professionali A, B e C, con esclusione del personale con contratto di formazione lavoro le parti ritengono di dover introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2002 uno speciale compenso (indennità) per retribuire l’esercizio dei nuovi compiti. 3. Per il finanziamento di tale indennità viene stanziato l'importo complessivo di € 9.517.911,00 che va ripartito secondo le previsioni di cui all’allegato 14. 4. Tale indennità è erogata su 12 mensilità. Le parti convengono sulla necessità di procedere ad una nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di portierato e successivamente ricollocato nelle strutture amministrative dell’Istituto in conseguenza del processo di dismissione immobiliare, mediante un protocollo aggiuntivo al CCNL della suddetta categoria, da stipularsi tra le OO.SS. e l’ARAN, sulla base di un atto di indirizzo formulato dal Comitato di Settore degli Enti Pubblici non Economici.
Le parti convengono sull’opportunità di avviare presso l’Istituto esperienze di telelavoro, con le modalità del lavoro a distanza, mediante la predisposizione, a cura dell’Amministrazione, di appositi progetti finalizzati ai quali sarà data attuazione previa informativa alle Organizzazioni Sindacali. |
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Allegato 9 scheda di valutazione delle presenze
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