COMPARTO - SETTORE |
UNIONCAMERE (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
4 MARZO 2003 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
1999-2002 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO - 2° BIENNIO ECONOMICO e 2003 |
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In data 4 marzo 2003 alle ore 16.00 ha avuto luogo
l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL/F.P. | firmato | CGIL | firmato |
CISL/F.P.S. | firmato | CISL | firmato |
UIL/F.P.L. | firmato | UIL | firmato |
SADUICC-DICCAP | firmato |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 Sistema di partecipazione
A) Informazione
B) Consultazione
C) Concertazione
Art. 6 Altre forme di partecipazione
Art. 7 Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
Art. 8 Pari opportunità
Art. 9 Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
Art. 10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 11 Deleghe a favore delle organizzazioni
sindacali
Art. 12 Prevenzione della conflittualità
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 Il contratto individuale di lavoro
Art. 14 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 Periodo di Prova
Art. 16 Orario di lavoro
Art. 17 Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 18 Banca delle ore
Art. 19 Lavoro straordinario
Art. 20 Trattamento per attività prestata in
giorno festivo e riposo compensativo
Art. 21 Accordi per la gestione delle eccedenze
di personale
Art. 22 Ferie
Art. 23 Permessi brevi
Art. 24 Assenze per malattia
Art. 25 Mutamento di mansioni per inidoneità
psico-fisica
Art. 26 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
Art. 27 Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
Art. 28 Congedi dei genitori
Art. 29 Congedi per la formazione
Art. 30 Permessi retribuiti
Art. 31 Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio
Art. 32 Aspettativa per motivi personali o
familiari
Art. 33 Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
Art. 34 Cumulo di aspettative
Art. 35 Diritto allo studio
Art. 36 Servizio militare e sostitutivo civile
Art. 37 Comandi e mobilità
TITOLO IV FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 38 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art 39 Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 40 Trattamento economico - normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 41 Contratto a tempo determinato
Art. 42 Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
Art. 43 Contratto di formazione e lavoro
Art. 44 Disciplina sperimentale del telelavoro
TITOLO V NORME DISCIPLINARI
Art. 45 Doveri del dipendente
Art. 46 Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 47 Codice di comportamento relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art. 48 Codice disciplinare
Art. 49 Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 50 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
TITOLO VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 51 Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art. 52 Obblighi delle parti
Art. 53 Termini di preavviso
TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 54 Struttura della retribuzione
Art. 55 Tredicesima mensilità
Art. 56 Quattordicesima mensilità
Art. 57 Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 58 Effetti degli incrementi stipendiali
Art. 59 Risorse per le politiche del personale e
per la produttività
Art. 60 Utilizzo delle risorse per le politiche
del personale e per la produttività
Art. 61 Conferma di istituti economici
precedenti
Art. 62 Collegamento tra produttività ed
incentivi
Art. 63 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 64 Trattamento di missione
Art. 65 Servizi aziendali
Art. 66 Trattenute per scioperi
Art. 67 Disapplicazione di trattamenti economici
non previsti
TITOLO VIII DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 68 Previdenza complementare
Art. 69 Formazione del personale
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70 Conferma dei benefici economici
previsti da discipline speciali
Art. 71 Disapplicazioni
Art. 72 Clausola di salvaguardia
ALLEGATO 1
Codice di condotta tipo relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali nei luoghi di lavoro (ART. 47)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
1. Il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Unioncamere
(d'ora in avanti "Ente").
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D. lgs. n.
165/2001". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine "Agenzia".
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 per la parte normativa ed è valido dall' 1
gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2000 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente con
idonea pubblicità da parte dell'Agenzia.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla
data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti dell'Unioncamere sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e
48 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione delle responsabilità delle parti, è riordinato in
modo da contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dell'Unioncamere
di innalzare i livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte.
2. Il sistema di relazioni sindacali è articolato
come segue:
a) contrattazione collettiva, che ha il suo
momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore
esplicazione nella contrattazione integrativa;
b) partecipazione sindacale che si articola
negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione e
che può avere come strumento applicativo la costituzione di Commissioni,
Osservatori e Conferenze;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
1. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge tra i soggetti indicati nell'art. 9, c. 1, lett. b). Essa si avvale delle
risorse dell'apposito fondo unico previsto dall'art. 59 al fine di incrementare
la produttività e la qualità dei servizi nonché di sostenere i processi di
innovazione organizzativa.
2. La contrattazione collettiva integrativa
riguarda le seguenti materie:
a) criteri generali di ripartizione e
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 59 tra le varie finalità di
utilizzo indicate nell'art. 60, ivi compresi quelli relativi alla valutazione
ed all'incentivazione del personale;
b) linee di indirizzo generale per la formazione
anche in linea con i processi di innovazione;
c) linee di indirizzo e criteri per la garanzia,
la prevenzione, la sicurezza e il miglioramento dell'ambiente e dei luoghi di
lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti volti a facilitare
l'attività dei dipendenti disabili;
d) pari opportunità, per le finalità di cui
all'art. 8;
e) criteri generali per i servizi aziendali al
personale;
f) criteri per l'attribuzione dei superminimi di
cui all'art. 61, comma 3;
g) ricaduta delle innovazioni tecnologiche ed
organizzative connesse ai processi di riqualificazione dei servizi per una
migliore risposta all'utenza sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
dei dipendenti;
h) accordi di mobilità;
i) articolazione delle tipologie dell'orario di
lavoro;
j) individuazione preventiva delle gravi e
documentate situazioni familiari, in presenza delle quali è possibile elevare
il contingente del numero di rapporti a tempo parziale ai sensi dell'art. 38,
comma 11;
k) definizione dei casi, delle condizioni, dei
criteri e delle modalità per la determinazione e corresponsione dei
trattamenti accessori ai lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi dell'art. 42, comma 6;
l) criteri per l'attribuzione dei compensi per
particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall'art. 60
ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art.
43, comma 11;
m) criteri per i rimborsi delle spese sostenute
dal lavoratore in telelavoro per consumi energetici e telefonici, ai sensi
dell'art. 44, comma 7;
n) criteri per la definizione del trattamento
accessorio compatibile con la specialità della prestazione in telelavoro, ai
sensi dell'art. 44, comma 10.
3. Le componenti retributive con valenza
incentivante sono correlate ai risultati conseguiti nell'attuazione di
programmi, progetti e linee di attività e sono quindi graduate sulla base della
verifica dei risultati raggiunti.
4. Fermi restando i principi di comportamento
delle parti durante le trattative indicati nell'art.2, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti
di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2,
lettere b), c), g), i).
5. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale e si svolgono in un'unica sessione negoziale, fatte salve
specifiche materie legate a fattori contingenti che richiedano tempi di
negoziazione diversi. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti. La contrattazione collettiva integrativa individua
inoltre con cadenza annuale le modalità di utilizzo delle risorse all'uopo
destinate.
6. L'Unioncamere costituisce la propria
delegazione trattante entro trenta giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto e convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato,
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
7. La compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con le disponibilità di bilancio è valutata entro
quindici giorni dalla definizione dell'ipotesi di contratto dall'organo preposto
a tale controllo, secondo l'ordinamento Unioncamere. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per
Unioncamere, la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione
trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo preposto al
controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione.
1. Il sistema di partecipazione si realizza
attraverso i modelli relazionali di seguito disciplinati.
1. L'Unioncamere assicura ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9, c. 1, lett. b) informazioni periodiche e tempestive sugli atti
di valenza generale aventi riflessi diretti sul rapporto di lavoro,
sull'organizzazione degli uffici o sulla gestione complessiva delle risorse
umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, Unioncamere
fornisce una informazione preventiva:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede
la contrattazione integrativa o la concertazione;
b) misure programmate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) criteri relativi alla definizione dei
fabbisogni di personale;
d) criteri per la verifica dei risultati a cui
sono correlati i sistemi di incentivazione del personale;
e) criteri generali concernenti l'organizzazione
del lavoro;
f) criteri generali per la riorganizzazione
degli uffici;
g) progetti per la sperimentazione del
telelavoro;
h) individuazione dei posti da destinare al
rapporto di lavoro a tempo parziale;
i) politiche degli organici e dei processi
occupazionali;
j) sperimentazioni gestionali e/o affidamento
all'esterno dei servizi;
k) iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale;
l) programmi di formazione del personale.
3. Nelle materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce un'informazione successiva:
a) applicazione di sistemi di monitoraggio
della produttività e della qualità dei servizi;
b) andamento generale della mobilità del
personale e delle politiche di reclutamento;
c) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
d) misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle risorse del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
f) distribuzione complessiva delle ore di lavoro
straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
g) criteri utilizzati per la concessione dei
permessi per il diritto allo studio qualora il numero delle richieste superi
il limite massimo dei permessi;
h) attuazione delle politiche degli organici e
dei processi occupazionali.
1. La consultazione è attivata dall'Unioncamere
prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi
sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma
2.
2. La consultazione è obbligatoria per le materie
di seguito indicate:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni
organiche.
3. La consultazione del rappresentante per la
sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
1. Nel corso della concertazione le parti
accertano la possibilità di definire una posizione comune sulle materie oggetto
del confronto. Essa deve concludersi entro il termine massimo di quindici giorni
dalla sua attivazione. Dell'esito della stessa è redatto verbale che riporta le
posizioni delle parti. Durante la concertazione le parti si adeguano ai principi
di correttezza e buona fede.
2. La concertazione può essere richiesta con atto
scritto dai soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b), entro tre
giorni dal ricevimento dell'informazione. Essa si svolge in appositi incontri
che iniziano entro quarantotto ore dalla richiesta.
3. La concertazione riguarda i criteri generali
relativi:
a) ai passaggi di livello di cui all'art. 61,
comma 3, ivi compresi i passaggi dal I livello alla categoria dei quadri
intermedi;
b) alla verifica periodica della produttività
degli uffici;
c) alla introduzione di nuove tecnologie e
processi di riorganizzazione dell'Ente aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro.
1. Nell'ambito dell'Ente è costituita una
Conferenza di rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione
integrativa. La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere
il personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di
politiche aventi riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione con
particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di
favorire un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa,
nell'ambito dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse
umane.
2. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, il
monitoraggio degli istituti di flessibilità, l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato
dalla possibilità di costituire, a richiesta, senza oneri aggiuntivi per l'Ente,
una Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio con il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che l'Ente è tenuto a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
3. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere
di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d. lgs. n. 165/2001 e -
per quanto concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle previste
dall'art. 4 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 può
essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
1. Presso l'Unioncamere è costituito un comitato
per le pari opportunità, composto da un rappresentante dell'ente, con funzioni
di presidente, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente.
Il comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino
alla costituzione del nuovo.
2. Il comitato per le pari opportunità,
nell'ambito delle più ampie previsioni disposte dalla legge n. 125/1991, svolge
le seguenti funzioni:
a) funzioni di studio, ricerca e promozione
sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della
evoluzione della legislazione italiana ed estera e dei programmi di azione
comunitari;
b) individuazione dei fattori che ostacolano
l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposta
delle iniziative per il loro superamento;
c) promozione di interventi idonei a facilitare
il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione
dei congedi di maternità e dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la
professionalità;
d) proposta di iniziative dirette a prevenire
forme di molestie sessuali e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso
ricerche sulla diffusione e le caratteristiche dei fenomeni.
3. L'Unioncamere assicura le condizioni e gli
strumenti idonei per il funzionamento del comitato per le pari opportunità. In
particolare, valorizza e pubblicizza, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dal comitato. Quest'ultimo è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito dell'Unioncamere.
4. Al fine di assicurare parità di opportunità tra
donne e uomini sul lavoro e nello sviluppo professionale, considerando anche la
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, la contrattazione
integrativa, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato, definisce
interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle donne
lavoratrici, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione e modalità
di svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve
tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione
per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
d) flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi sociali.
1. Le delegazioni trattanti per la contrattazione
integrativa sono costituite:
a) per Unioncamere, dai dirigenti
espressamente designati;
b) per la parte sindacale, dalle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e dalla rappresentanza
sindacale unitaria (RSU), eletta ai sensi dell'Accordo collettivo quadro
integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 16/6/1999 dall'Aran e dalle confederazioni sindacali per
l'indizione delle elezioni delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 70 del
D. Lgs. n. 165/2001.
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) la rappresentanza sindacale unitaria di
cui all'art.9, c. 1, lett. b);
b) i terminali di tipo associativo delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10, comma 2 del
CCNQ del 7/8/1998.
2. I soggetti titolari dei diritti e delle
prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10, comma 3 del
CCNQ 7/8/1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonchè delle altre prerogative sindacali, sono quelli previsti dall'art. 10,
comma 1 del medesimo accordo.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Unioncamere a cura del dipendente o
dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento
la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Unioncamere e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dall'Unioncamere
sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'Unioncamere.
5. L'Unioncamere è tenuta, nei confronti dei
terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di correttezza e buona fede ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate alla
contrattazione stessa.
3. Durante il periodo in cui si svolgono la
consultazione o la concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente
all'impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle
stesse.
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente CCNL,
nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria, livello e profilo professionale di
inquadramento professionale, nonché il livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla categoria, al
livello ed al profilo professionale di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale nel contratto di lavoro a
tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro
assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all' art. 39, comma 2.
5. In caso di passaggio di livello, Unioncamere
comunica al dipendente, ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997, il nuovo inquadramento
conseguito.
6. Unioncamere, prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita
il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere
incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso
termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia di
lavoro pubblico. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per Unioncamere. Per il
rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 38,
comma 7.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma
6, Unioncamere comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione
del rapporto di lavoro. L'Ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria,
nel livello e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti
secondo il sistema di classificazione applicato all'Ente medesimo al momento del
rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di
cui all'art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed
è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di
salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il
dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti
disposizioni in materia di cumulo.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
a) q.i. e primo livello, 120 giorni;
b) secondo e terzo livello, 60 giorni;
c) quarto e quinto livello, 45 giorni;
d) sesto e settimo livello, 30 giorni.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova
si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di
assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio trovano applicazione gli articoli 24 e
26.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Ente deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con
il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima e quattordicesima mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa o altra
amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in
caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente,
rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
10. Possono essere esonerati dal periodo di prova
i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
1. L'orario di lavoro è fissato in 36 ore per i
dipendenti a tempo pieno, distribuite su 5 giorni lavorativi dal lunedì al
venerdì.
2. Agli effetti dell'applicazione degli istituti
contrattuali, il sabato non è considerato festivo.
3. Il rispetto dell'orario di lavoro è garantito
con sistemi obiettivi e automatici di controllo.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è
improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di
articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le
seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel
consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di
uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale
dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale
addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o
inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in
relazione al periodo di riferimento;
c) utilizzazione in maniera programmata di tutti
gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione
del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei
carichi di lavoro;
d) priorità nell'impiego flessibile, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266.
1. Al personale adibito a regimi di orario
articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento
dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione
di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri
derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con
proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi.
2. Le parti si impegnano a riesaminare la
disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative
riguardanti la materia.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire in modo retribuito o come permessi compensativi delle prestazioni di
lavoro straordinario ovvero, per i lavoratori in part-time orizzontale, di
lavoro supplementare, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale
per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli
del bilancio dell'Ente, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il
mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 5, che in rapporto alle ore accantonate
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Ente, a domanda del dipendente, rende
possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla
durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Ente sono realizzati incontri fra
le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le
ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
1. Quando le esigenze di servizio lo richiedano il
personale, preventivamente autorizzato, è tenuto a prestare servizio anche in
ore non comprese nell'orario normale e ha diritto al compenso per lavoro
straordinario.
2. Allo straordinario sono destinate risorse in
misura non superiore a quelle già destinate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del
CCNL 11/9/1995, ridotte del 5%.
3. Nel rispetto della spesa complessiva
l'Amministrazione determina annualmente, in relazione alle effettive esigenze, i
limiti individuali per la prestazione di lavoro straordinario, per i quali è
richiesta comunque l'autorizzazione preventiva.
4. L'ente individua tra i dipendenti appartenenti
al profilo professionale di autista chi percepisce una indennità mensile
revocabile di funzione, comprensiva delle prestazioni di lavoro straordinario,
notturno, festivo nonché delle pause tecniche, la cui entità è determinata
utilizzando quale mero parametro la cifra corrispondente al compenso di 60 ore
di lavoro straordinario.
5. Ogni ora di lavoro straordinario feriale viene
compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, mentre il lavoro
effettuato nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi per legge,
nonché delle ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 viene compensato con la
retribuzione oraria maggiorata del 50%.
6. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per
160 la retribuzione globale mensile lorda. Nella predetta nozione di
retribuzione sono comprese le voci retributive di cui all'art. 54, comma 1,
lettere a), b), d), e), f), g). Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro ai
sensi dell'art. 17 il predetto divisore è pari a 156.
1. Al dipendente che per particolari esigenze di
servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere
corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso
aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 19, comma 6,
con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile
con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Agli oneri relativi all'applicazione del
presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.
59.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33,
comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel
proprio ambito, l'Ente comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui
all'art. 1, c 2 del d. lgs n. 165/2001 presenti a livello provinciale regionale
e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per qualifica
professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o
in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni,
l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e
posizione economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del
personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai
lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'Ente
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra
più aspiranti allo stesso posto, l'ente forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare
di reddito;
c) maggiore anzianità lavorativa presso la
pubblica amministrazione;
d) particolari condizioni di salute del
lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel
caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente;
e) presenza in famiglia di soggetti portatori di
handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro
integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
5. Per la mobilità del personale in eccedenza,
la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione
e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione dei
lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al
modello di classificazione vigente.
1. Il personale ha diritto ogni anno ad un periodo
di ferie stabilite nella misura di 25 giorni lavorativi.
2. Il personale assunto dopo l'11/9/1995 ha
diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi che salgono a 25 giorni
al compimento del terzo anno di servizio.
3. Il diritto alle ferie è irrinunciabile, non può
essere sostituito da indennità compensative e si acquisisce all'atto
dell'assunzione in servizio.
4. Nel caso in cui il dipendente non abbia
compiuto un anno di servizio, il periodo di ferie spettantegli è computato in
ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati.
5. Il calendario delle ferie è regolato dal
Segretario generale, previa consultazione delle RSU di cui all'art. 9, c. 1,
lett. b).
6. Il personale ha altresì diritto all'osservanza
delle festività riconosciute dalla legge. E' altresì considerato giorno festivo
la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Le festività soppresse di cui alla legge 5
marzo 1977, n. 54 (salvo quelle eventualmente ripristinate da leggi successive)
coincidenti con le domeniche non vengono recuperate con altrettanti giorni
lavorativi di ferie; per esse viene riconosciuto nel mese di settembre l'importo
della retribuzione corrispondente ad un giorno.
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal
lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui
presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno
quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata
in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative
necessarie e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata
lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente;
in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della
retribuzione.
1. Il dipendente non in prova, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio
morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, l'Ente procede, su richiesta del dipendente,
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della A.S.L.
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale, si applica l'art. 25.
5. Ove non sia possibile procedere ai sensi del
precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può
procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da TBC.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile,
comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di
tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso
di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione
accessoria a carattere fisso e ricorrente;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera
"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non
sono retribuiti.
9. In caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate
il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma
8, lettera a) del presente articolo.
10. L'assenza per malattia deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
11. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'Ente dispone il controllo della malattia, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di
assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'Ente.
16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da
colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del
terzo responsabile è versato dal dipendente all'Ente fino a concorrenza di
quanto dallo stesso erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8,
lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Ente, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non
idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo
professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo
riferito allo stesso livello di inquadramento assicurando un adeguato percorso
di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso
dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di livello
immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente
alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima
disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo
appartenente a livello inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del
trattamento retributivo, non riassorbibile, del livello di provenienza, ove
questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa
essere ricollocato nell'ambito dell'Unioncamere con le modalità previste dai
commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui
all'art. 21.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque
non oltre il periodo previsto dall'art. 24, commi 1, 2 e 3. In tale periodo al
dipendente spetta l'intero stipendio di cui al comma 8 del citato art. 24.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 25. Nel caso in cui
Unioncamere decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
prevista da tali disposizioni, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente
non spetta alcuna retribuzione.
3. Nel caso di lavoratori che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro
o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione
l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 24, comma. 8; i periodi eccedenti i
18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della
stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 32 nei limiti massimi ivi previsti. La stabile convivenza è accertata
sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, Unioncamere dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
Unioncamere nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs. n.
151/2001.
2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio,
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneità al servizio, che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto
ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di congedo di maternità, ai sensi
degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spettano
l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti.
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale
previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 3 e fino al terzo anno, nel caso previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n.
151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di
assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo
trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della
data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato
comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della
disciplina di cui al precedente comma 5, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Secondo quanto previsto dall'art. 41 del d. lgs.
n. 151/2001, in caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del
medesimo decreto sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso Unioncamere, possono essere concessi a richiesta
congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del
personale delle diverse categorie e livelli in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma
1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare a Unioncamere una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta
giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine
progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la
disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, Unioncamere può non concedere il congedo ovvero differirne la
fruizione fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente il periodo
di differimento può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al
corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità
previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione a
Unioncamere ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24
e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 26.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi del comma 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
1. Per visite mediche, analisi cliniche e altre
esigenze di carattere sanitario, i dipendenti possono richiedere permessi non
recuperabili la cui validità è subordinata alla presentazione di idonea
documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle analisi e la durata
della permanenza presso la struttura prescelta, la quale dovrà inoltre essere
disponibile esclusivamente in orari coincidenti con quello di servizio.
2. Per particolari accadimenti familiari quali
nascite, lutti e interventi chirurgici, nonché per la partecipazione a concorsi
pubblici o ad esami il Segretario generale può concedere permessi retribuiti da
uno fino a tre giorni consecutivi.
3. In caso di matrimonio il dipendente ha diritto
ad un periodo continuativo, da godere in un'unica soluzione, di 15 giorni di
calendario, da non computarsi nelle ferie annuali.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione
ai quali specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o
congedi straordinari comunque denominati.
5. Nei permessi previsti da specifiche
disposizioni di legge di cui al precedente comma 8, sono compresi i permessi per
donazione di sangue di cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed
integrazioni nonché quelli per donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo
2001, n. 52.
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 con fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo
di durata del corso o della borsa.
2. Ai dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, senza fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si
applica la disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n.
476 come integrata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. L'Ente valuta nei limiti di compatibilità con
la funzionalità dell'ufficio, le eventuali richieste di aspettativa non
retribuita per motivi personali o familiari, che non possono comunque superare
il periodo massimo continuativo di sei mesi, salvo comprovate gravi necessità e,
comunque, la durata massima di 18 mesi nel triennio.
2. Sono fatte salve le discipline contenute in
specifiche disposizioni di legge.
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e
per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero,
può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora Unioncamere non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella località in questione anche in altro ente o altra
amministrazione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15
giorni o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in
aspettativa.
1. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze
di cui al D. Lgs. n. 151/2001.
2. Unioncamere, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.
Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate da
Unioncamere - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso Unioncamere all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per
la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di
formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano
lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi il
limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di
formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano
lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del
corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c) dipendenti che frequentino per la prima volta
gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di
cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata con
l'Ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze
Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche
in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che
prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di
prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio,
senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio
in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a
disposizione di Unioncamere per riprendere servizio. Superato tale termine il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei
confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale, Unioncamere
corrisponde l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato
dall'Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l'ente.
1. Il comando di personale dell'Ente o presso
l'Ente stesso avviene in base alle norme generali regolanti tale fattispecie.
2. Per esigenze funzionali proprie e degli
organismi di destinazione, che ne facciano espressa richiesta anche nominativa,
l'Ente può inviare propri dipendenti presso altri datori di lavoro per periodi
rinnovabili non superiori ad un anno, previa espressa accettazione
dell'interessato e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, c. 1,
lett. b).
3. I rapporti economici tra l'Ente e gli organismi
di destinazione sono regolati da convenzioni stipulate dal Segretario generale
dell'Unioncamere, sulla base di specifiche indicazioni del Comitato di
Presidenza.
4. L'Ente può altresì richiedere ad altri
organismi ed alle Camere di Commercio associate l'invio presso di sé di
personale da loro dipendente per periodi rinnovabili non superiori ad un anno,
nel rispetto delle norme fissate nei rispettivi ordinamenti, regolando i
rapporti economici conseguenti in base a quanto previsto dal comma 3.
5. La mobilità volontaria del personale
Unioncamere verso altre pubbliche amministrazioni avviene a domanda del
dipendente interessato che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso di
Unioncamere e dell'amministrazione di destinazione e nel rispetto
dell'inquadramento contrattuale dello stesso dipendente.
In relazione alla nuova disciplina delle forme
flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti
sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di
gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità,
offrono ad Unioncamere ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo
altresì il superamento del ricorso alle collaborazione coordinate e continuative
nell'espletamento delle attività istituzionali.
1. Unioncamere può costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, nell'ambito della
programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non
può superare il 20% della dotazione organica complessiva di personale a tempo
pieno di ciascun livello e categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro
di particolare responsabilità preventivamente individuate da Unioncamere. Il
lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto
in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico
conferitogli.
3. Unioncamere, previa analisi delle proprie
esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di
personale, previa informazione seguita da incontro con le organizzazioni
sindacali di cui all'art 9, c. 1, lett. b), individua i posti da destinare ai
rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel
precedente comma 2 e nell'art. 39 comma 1. Gli stessi posti vengono
prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in
servizio di pari categoria, livello e profilo e, per la parte che residua,
mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dal regolamento di
Unioncamere.
4. Nel caso che Unioncamere non abbia provveduto
agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale
percentuale residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo
comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda
presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità
di cui al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma
2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre), deve
essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss.
5. Unioncamere, entro il predetto termine, può,
con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio
6. Nel caso di cui al comma 4 trovano applicazione
l'art. 1, comma 59, della L. n. 662/96, l'art. 39, comma 27 della L. n. 449/1997
in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l'art. 59,
comma 1, lett. f) del presente contratto.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a
tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono
svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma,
anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
8. Unioncamere, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, è tenuta ad individuare le attività che, in ragione
della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai
dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art.1,
comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 9, c. 1, lett. b)
9. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma – e la specifica attività di servizio, Unioncamere nega la
trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, a Unioncamere l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attività lavorativa esterna.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni
familiari, preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa e
tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente
di cui al comma 2 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle
procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi dei commi 4 e 11 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data
la precedenza:
a) ai dipendenti portatori di handicap o in
particolari condizioni psicofisiche;
b) ai familiari che assistono persone portatrici
di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c) ai genitori con figli minori, in relazione al
loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo
parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo
trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico.
16. Unioncamere informa con cadenza semestrale i
soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b), sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale
ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere:
a) orizzontale, con orario normale
giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (5 giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta
a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in
misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e
la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 38
vengono previamente definiti da Unioncamere e resi noti a tutto il personale,
mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con
il dipendente.
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può
essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, di cui
all'art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del
10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto maggiorata di una
percentuale pari al 25%.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di
cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria di cui all'art. 19, comma 6 con una maggiorazione pari al 25%.
6. Qualora le ore di lavoro supplementare o
straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limiti
massimi dai commi 2 e 5, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti
commi 4 e 5 è elevata al 50%.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi
4, 5 e 6 sono a carico delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi
per lavoro straordinario.
8. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su
richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in
via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro
aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In
entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica
anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi
comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque
riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità dal lavoro previsto
dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo;
il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione
obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per
maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time
verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa,
con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo
pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati
ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai
contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero gli assegni per il
nucleo familiare.
13. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n.
554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive
modificazioni e integrazioni.
1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato
sono disciplinate dalle vigenti disposizioni legislative in materia, nonché
dalle disposizioni del presente articolo.
2. A tutto il personale assunto a tempo
determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla
durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia o infortunio,
fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 24 e
26, si applica l'art. 5 del D.L. 12/9/1983 n. 463 convertito con modificazioni
nella legge 11/11/1983 n. 638; i periodi di trattamento economico intero sono
stabiliti in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del
servizio utilizzando i criteri di cui all'art. 24, comma 8, salvo che non si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico
non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il
periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 24;
c) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in
ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma 3;
d) sono comunque fatte salve tutte le altre
ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge
per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000;
e) il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto
ad un periodo di prova, secondo la disciplina di cui all'art. 15, non
superiore comunque a due settimane, per i rapporti di durata fino a sei mesi,
e di quattro settimane, per quelli di durata superiore.
3. Il servizio prestato a tempo determinato è
titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
4. Il contingente del personale da assumere con
contratto a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
in materia, non può superare, a livello di ente, il 15% dei posti di organico.
5. L'Ente disciplina, con gli atti previsti dal
proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 35 e 36 del D.
Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine.
1. Unioncamere può stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario.
2. In particolare, oltre che nei casi previsti
dall'art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, i contratti di
fornitura di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito
illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per consentire la temporanea utilizzazione
di professionalità non previste nell'assetto organizzativo di Unioncamere,
anche al fine di sperimentarne la necessità;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati
non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione
che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi
a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
garantire standard definiti di prestazioni;
c) per punte di attività o per attività connesse
ad esigenze straordinarie;
d) per particolari fabbisogni professionali
connessi all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di
controllo di gestione e di progettazione e implementazione di sistemi per la
qualità, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale
in servizio;
e) per soddisfare specifiche esigenze di
supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della
prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi ;
3. Il numero dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile,
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in
caso di frazioni, all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è
consentito per i profili del settimo e del sesto livello.
5. Si rinvia alle disposizioni della legge n.
196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non
previsti dal presente articolo.
6. I lavoratori con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività
hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti. La
contrattazione integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori, nonché il
loro eventuale finanziamento.
7. Unioncamere comunica tempestivamente
all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei
lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n. 300/1970.
8. Unioncamere è tenuta, nei riguardi dei
lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.
Lgs. n. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso Unioncamere i diritti di libertà e di attività sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
10. Unioncamere provvede alla tempestiva e
preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
c. 1, lett. b), sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla
durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei
casi di motivate ragioni d'urgenza Unioncamere fornisce l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24
giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno Unioncamere fornisce
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, c. 1, lett. b), tutte le informazioni
necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3.
Entro lo stesso termine Unioncamere fornisce alle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL e all'ARAN tutte le informazioni di cui
al precedente comma 10.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto a Unioncamere di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, Unioncamere può stipulare contratti di formazione e lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Unioncamere non può stipulare contratti di
formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità
diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure
semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità
elevate;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente
essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità collocate nei livelli primo e secondo. Il contratto di
formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di
professionalità collocate nel livello settimo.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene
corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione.
8. Per i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo
stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di
formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art.4, lett. b) il suddetto
periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base
relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro
nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Gli oneri della
formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art.
69, comma 4.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla
formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è
stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art.13 , e deve
contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia
dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione
e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal
trattamento tabellare, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima e
quattordicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle
specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in
quanto dovute. La contrattazione integrativa può disciplinare l'attribuzione di
compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti
dall'art. 60, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento
del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per
i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
a) la durata del periodo di prova è pari ad
un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma
4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti
dal comma 4, lett. a);
b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella predisposizione dei progetti di
formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato.
Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei
seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
a) malattia;
b) gravidanza e puerperio e congedo parentale;
c) servizio militare di leva e richiamo alle
armi;
d) infortunio sul lavoro.
15. Prima della scadenza del termine stabilito
nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto Unioncamere è tenuta
ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano,
previa concertazione ai sensi dell'art. 5 , lett. C., il procedimento ed i
criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la
partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro qualora Unioncamere non confermi almeno il 60% dei lavoratori
il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
20. I lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
1. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che
comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o
nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività
lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al
di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Unioncamere, previa informazione ed eventuale
incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 c. 1, lett b), può definire
progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità
stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il
23/3/2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali
di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro
del 23/3/2000.
4. Unioncamere definisce, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non
può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito
dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50%. Per effetto della
distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili
prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese di Unioncamere, sulla
quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il
lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea
telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
esercizio a carico di Unioncamere, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma
forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione
integrativa.
8. Unioncamere, nell'ambito delle risorse
destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
Unioncamere provvede altresì alla copertura
assicurativa INAIL
9. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia
del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del
D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10. La contrattazione integrativa definisce
l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della
prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 60.
11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e
l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali
sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a
partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste
dall'ordinamento vigente.
13. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio
nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli
eventuali problemi.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i
cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dall'Ente anche in relazione alle norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e
nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell' art. 24 della
legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni
di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte
le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge
n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonché
attuare le disposizioni dello stesso Ente in ordine della Legge n. 455/2000 in
tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti
l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai
superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente
deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il
dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato
dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento
dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Ente per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'Ente la propria residenza e,
ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento
delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri.
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei
doveri disciplinati nell'art. 45 danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Ente, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente,
che secondo l'ordinamento dell'Ente è tenuto alla contestazione, è venuto a
conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della
struttura, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente,
secondo l'ordinamento dell'Ente, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine
predetto si dà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto
alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate
nell'art. 48, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso
art. 48, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c) dello stesso
articolo. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
1. L'Ente adotta, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale di cui al Titolo II, con proprio atto, il codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di
favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno
specifico codice-tipo (allegato 1).
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi
4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro
ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di
correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o
terzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato
danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto
dall' articolo 6 della legge. n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi
di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il
recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli
utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi
dell' art. 1 della L. n. 300/1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma,
che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al
comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell'Ente o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto
per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti
che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto
che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie
di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
c1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a) , b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed
integrata dall' art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
c2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla
stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali dei doveri non
ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi
dell'art. 46, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso
con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La
sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'Ente sia venuto a conoscenza dei fatti che
possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini
previsti dall'art. 46 comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi
del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia
della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude
con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.48, commi 6 e 7.
3. L'Ente, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il
periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione negli
altri casi previsti dalla legge n. 97/2001.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si
applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 48, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del
presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della
retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di
ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto
al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale.
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.
24, 26, 48, comma 7, nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato
nell'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o
al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dipendente;
c) per recesso dell'amministrazione;
d) per decesso del dipendente;
e) perdita della cittadinanza nel rispetto della
normativa comunitaria in materia.
2. La cessazione dal servizio può avvenire
anche d'intesa con l'Ente, che può concordare la conseguente definizione degli
aspetti economici. Con proprio provvedimento l'Ente stabilisce i criteri
generali per l'esercizio di tale facoltà.
1. Nelle ipotesi di cui alla lett. a) dell'art.
51, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista, senza obbligo per Unioncamere di dare il preavviso o
di erogare le corrispondenti indennità sostitutive ed opera dal primo giorno del
mese successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo che le
disposizioni vigenti consentano la permanenza nel servizio a domanda
dell'interessato. In tale ultima ipotesi, la relativa domanda deve essere
presentata almeno un mese prima del compimento del limite di età.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
per recesso del dipendente di cui alla lett. b) dell'art. 51, quest'ultimo deve
darne comunicazione per iscritto a Unioncamere rispettando i termini di
preavviso di cui all'art.53.
3. Nei casi di risoluzione del rapporto ad
iniziativa di Unioncamere, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente
i motivi e rispettando i termini di preavviso, salvo nei casi disciplinati
dall'art. 53 e dal precedente comma 1.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, lett.
e) e comma 2, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. Unioncamere ha diritto di trattenere su quanto
eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando le stesse voci retributive riconosciute in caso di
malattia secondo quanto previsto dall'art. 24.
1. La struttura della retribuzione del personale
Unioncamere si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare corrispondente alla
categoria ed al livello di appartenenza;
b) indennità di contingenza, nei valori in atto;
c) tredicesima mensilità e quattordicesima
mensilità, rispettivamente secondo la disciplina di cui all'art. 55 ed
all'art. 56;
d) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente contratto;
e) superminimi, secondo la disciplina di cui
all'art. 61;
f) indennità di funzione prevista per il
personale appartenente alla categoria quadri intermedi, nelle misure e secondo
la disciplina richiamata all'art. 61, comma 1, lett. b);
g) incentivo di professionalità, secondo la
disciplina richiamata all'art. 61, comma 1, lett. a);
h) compensi per lavoro straordinario, di cui
all'art. 19, ove spettanti;
i) compensi incentivanti ed altri compensi ed
indennità previsti in base al presente contratto, ove spettanti.
2. La retribuzione individuale di anzianità è
confermata unicamente per il personale in servizio, negli importi spettanti alla
data di stipulazione del presente CCNL. A seguito della progressiva cessazione
dal servizio dei lavoratori interessati, gli importi relativi a tale voce
retributiva confluiscono a decorrere dal 1/1/2000 tra le risorse del fondo di
cui all'art. 59.
3. Il personale ha diritto agli assegni per il
nucleo familiare nelle misure ed alle condizioni stabilite dalle leggi.
1. Al personale viene corrisposta, nel mese di
dicembre entro fine mese, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della
retribuzione di cui all'art. 54, comma 1 lettere a), b), d), e), f), g)
spettanti nel mese di dicembre.
2. La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre dello
stesso anno. Nell'ambito di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal
servizio o sospensione parziale o totale della retribuzione, che siano
intervenuti in corso di periodo, la tredicesima è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15
giorni.
3. La tredicesima non spetta per i periodi
trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico; non è dovuta inoltre al personale cessato dal servizio per motivi
disciplinari.
4. Per i periodi di assenza per malattia o altra
condizione che comporti la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.
1. Al personale viene corrisposta, nel mese di
giugno entro fine mese, una quattordicesima mensilità, costituita dalle voci
della retribuzione di cui all'art. 54, comma 1 lettere a), b), d) e), f), g)
spettanti nel mese di giugno.
2. La quattordicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal 1° luglio dell'anno precedente
al 30 giugno dell'anno in cui viene corrisposta. Nell'ambito di tale periodo,
nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale
della retribuzione, che siano intervenuti in corso di periodo, la
quattordicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di
computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe
disposizioni dell'art. 55 riguardanti la tredicesima mensilità.
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall'applicazione dell'art. 1 del CCNL del 6/3/1998 sono incrementati degli
importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella allegata
tabella 1, alle decorrenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi
indicati nel comma 1, i valori economici degli stipendi tabellari sono
rideterminati secondo le indicazioni della allegata tabella 2, con le decorrenze
ivi previste.
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione dell'art. 57 hanno effetto sulla tredicesima e sulla
quattordicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità di cui all'art.
50, comma 6, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali
e relativi contributi. Il compenso per il lavoro straordinario nella formula
prevista dalle vigenti disposizioni viene calcolato con riferimento al tabellare
dei livelli di appartenenza.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente articolo hanno effetto integralmente alle
scadenze e negli importi previsti sulla determinazione del trattamento di
quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del biennio economico 1999-2000. Agli effetti del
trattamento di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso, nonché quella
prevista dall'art. 2122 C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. A decorrere dal 1/1/1999, sono annualmente
destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'economicità
e la qualità dei servizi, le seguenti risorse:
a) le risorse destinate nell'anno 2000 alla
corresponsione dei premi di produttività di cui all'art. 12 del CCNL
11/09/1995;
b) le risorse destinate nell'anno 2000 alla
corresponsione dell'indennità di cassa ai sensi dell'art. 32 del regolamento
approvato con DPCM 22/11/1991;
c) le risorse destinate nell'anno 2000 alla
corresponsione degli incentivi su progetti finalizzati, di cui all'art. 5 del
CCNL 06/03/1998;
d) a decorrere dal 31/12/2000, un importo dello
0,6% del monte salari dell'anno 1998, esclusa la quota relativa alla
dirigenza;
e) le somme derivanti dalla attuazione dell'art.
43 della legge 449/1997;
f) le economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni;
g) i risparmi derivanti dalla eventuale
applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n.
165/2001, secondo quanto previsto dal successivo art. 66;
h) un importo pari all'1,2% del monte salari
1998, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della
programmazione dei fabbisogni di personale, valuta anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
1. Le risorse di cui all'art. 59 sono destinate
alle finalità di cui al comma 2 al netto di quelle già utilizzate nel corso del
biennio economico 1999-2000 per gli istituti economici del trattamento
accessorio ai sensi della previgente disciplina contrattuale. Le predette
risorse sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti
nei livelli di produttività e di economicità dell'ente e nella qualità dei
servizi.
2. In relazione alla finalità di cui al comma 1,
le risorse di cui all'art. 59 sono utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
una gratifica e di premi individuali di merito per prestazioni o per incarichi
che richiedono particolare impegno e responsabilità;
b) corrispondere l'indennità di maneggio valori,
secondo la disciplina di cui all'art. 63;
c) corrispondere compensi per la remunerazione
di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti, nonché i
compensi di cui all'art. 20, c. 1 previsti per i dipendenti che non
usufruiscono del riposo settimanale.
3. Le risorse di cui all'art. 59 non utilizzate
o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
1. Sono confermati gli istituti economici di
seguito indicati e le relative fonti di finanziamento:
a) incentivo di professionalità di cui
all'art. 12, comma 2 del CCNL 11/9/1995, così come sostituito dall'art. 2 del
CCNL 6/3/1998;
b) indennità di funzione dei quadri intermedi di
cui all'art. 3 del CCNL 11/9/1995;
c) indennità di funzione di cui all'art. 6 del
CCNL 6/3/1998;
d) gradino di retribuzione di cui all'art. 2,
comma 6 del CCNL 11/9/1995.
2. I compensi di cui al comma 1 continuano ad
essere erogati a carico delle risorse già previste dai precedenti CCNL, secondo
le discipline richiamate dallo stesso comma 1. L'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità del personale comunque cessato dal
servizio viene recuperato tra le risorse destinate al finanziamento
dell'incentivo di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6
del CCNL 6/3/1998.
3. In sede di determinazione delle figure
professionali relative ai singoli livelli, i passaggi di livello sono
disciplinati previa concertazione dei relativi criteri generali con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, fatta comunque salva per ciascun
livello la facoltà di riconoscere l'attribuzione di superminimi secondo i
criteri definiti in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art 4.
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art.
60, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento della qualità ed economicità dei servizi ed è
quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di
ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli
strumenti di valutazione e controllo della gestione adottati secondo il proprio
ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli
obiettivi annualmente predeterminati.
1. Al personale normalmente adibito a operazioni
di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa
responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali
differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura
dell'1% della giacenza mensile media della piccola cassa dell'ente.
2. L'indennità di cui al presente articolo è
corrisposta con risorse a carico del fondo di cui all'art. 59.
1. Per missioni sul territorio nazionale e fuori
dal Comune di Roma il trattamento al personale è il seguente:
a) rimborso a pie' di lista delle spese
effettive di viaggio e trasporto, postali, telefoniche, nonché di ogni altra
spesa sostenuta in esecuzione del mandato nell'interesse dell'Ente;
b) rimborso a pie' di lista delle spese di
alloggio, nel limite dell'albergo di prima categoria o equiparati;
c) rimborso delle spese di vitto, nel limite di
€ 46,48 giornalieri;
d) per ogni giornata di missione, o sua frazione
superiore alle sei ore, è inoltre corrisposto un importo aggiuntivo, per le
spese non documentabili, pari al 2% della retribuzione lorda mensile del
dipendente in missione.
2. In alternativa al trattamento di cui al
comma 1, il personale può scegliere di volta in volta il rimborso delle sole
spese di cui al precedente comma 1, lett. a), con l'aggiunta di una indennità di
missione giornaliera di € 90,38.
3. Nel caso di uso autorizzato di autovettura di
proprietà del dipendente, il rimborso chilometrico è determinato in base alle
tabelle pubblicate dall'ACI.
4. Per le missioni all'estero si corrisponde il
rimborso a pie' di lista delle spese documentate di viaggio, trasporto, vitto e
alloggio nonché di ogni spesa sostenuta nell'interesse dell'Ente; per ogni
giornata di missione viene inoltre corrisposto un importo aggiuntivo pari al 3%
della retribuzione mensile lorda.
5. Per le missioni di durata superiore al mese,
possono venir presi accordi tra l'Ente e i singoli dipendenti, anche per gli
eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della
missione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dell'Ente per tale
specifica finalità.
1. In relazione alle esigenze funzionali connesse
all'articolazione dell'orario di servizio, l'Ente corrisponde a ciascun
dipendente buoni pasto il cui valore è determinato con provvedimenti dei
competenti organi dell'Ente.
2. Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse dall'Ente si svolgono sulla base delle norme definite
d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 e sono gestite
dall'organismo formato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 300/1970. Tale
normativa prevede sia l'approvazione preventiva dei programmi di attività, sia
la possibilità di verifiche contabili periodiche, sia l'approvazione dei bilanci
consuntivi, corredati dell'indicazione delle specifiche destinazioni ai diversi
programmi di attività delle risorse finanziarie.
3. Lo stanziamento annuale destinato alle attività
di cui al comma precedente è stabilito nel limite dell'1% delle spese relative
alla retribuzione per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
1. In caso di partecipazione ad uno sciopero, la
ritenuta per ogni giornata è calcolata dividendo per 26 l'importo della
retribuzione lorda del mese di riferimento.
2. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui al comma 1.
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, di disposizioni legislative,
regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti
economici non previsti dal presente CCNL, i più elevati compensi eventualmente
percepiti dal personale, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro
carattere di fissità e di continuità, sono riassorbiti nei limiti degli
incrementi previsti dall'art. 57 (incrementi tabellari). La eventuale differenza
viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi conseguenti all'applicazione del
comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni
riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse di cui
all'art. 59 destinate alle politiche del personale ed alla produttività.
1. Le parti concordano sulla opportunità di
procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori dell' Unioncamere ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge n.
335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con altri
lavoratori dei comparti pubblici.
3. Destinatari del fondo nazionale pensione
complementare sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al fondo stesso,
secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
1. La formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento organizzativo.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
programmi di formazione e addestramento, secondo percorsi formativi definiti in
conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione
integrativa. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza
mediante corsi finalizzati all'inserimento di tale personale nell'assetto
organizzativo dell'ente.
3. L'Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di
sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuove e favorisce la
formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio
o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su
specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle
competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al livello
di appartenenza.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono
circa l'esigenza che nei bilanci dell'Ente vengano previsti appositi
stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci dello stesso ente,
ad almeno l'1% del monte retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e
aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di
riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi
esercizi finanziari.
6. Le iniziative di formazione possono essere
organizzate dall'Ente, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalità presenti nell'Ente stesso o presso altri enti, forme di
collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o
privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
7. Il personale che partecipa alle attività di
formazione organizzate dall'Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico dell'Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al
personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Per figure professionali elevate e/o
particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è
prevista la possibilità, per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche
non previsti dai programmi dell'Ente, su richiesta motivata dello stesso
dipendente, con permessi non retribuiti.
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%
del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa
domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie
di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nei confronti del personale dell'Unioncamere
continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge
n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare e
della indennità integrativa speciale, per ogni biennio considerato o in
percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL,
ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre
effetti nei confronti del personale destinatario del presente CCNL le norme
generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro.
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL
restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL
relativi al quadriennio 1995-1998.
1. DEFINIZIONE
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;
2. DICHlARAZIONI DI PRINCIPIO
2.1 E' inammissibile ogni atto o
comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione
riportata al punto 1.
2.2 E' sancito il diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale.
2.3 E' sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti.
2.4 E' istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene garantito l'impegno di Unioncamere a sostenere ogni componente del
personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o
che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e
prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni.
2.5 Viene garantito l'impegno dell'Ente a
definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento,
i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare
quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli
Enti… in possesso dei requisiti necessari… oppure individuare al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo.
2.6 E' assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
2.7 Nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n.
165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un 'apposita tipologia di infrazione relativamente alI 'ipotesi
di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto
denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e
contrattuali attualmente vigenti.
2.8 L'Ente si impegna a dare ampia informazione,
a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di
comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di
molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
3. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE
SESSUALI
Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare
soluzIone al caso.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell' argomento affrontato.
La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
4. PROCEDURA INFORMALE: INTERVENTO DELLA
CONSIGLIERA / DEL CONSIGLIERE
La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
può intervenire al fine di favorire il superamento della situazione di disagio
e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che
il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
5. DENUNCIA FORMALE
Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competente dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in
ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza,
la denuncia potrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei
procedimenti disciplinari.
Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/91, qualora l' Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i datti, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
Sempre nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Ente nel corso del procedimento
disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la
possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
Nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/91, qualora l'Ente nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della
conclusione deI procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli
interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.
6. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE
Nei programmi di formazione del personale e
dei dirigenti gli Enti dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure
da seguire qualora la molestia abbia luogo.
L' Ente dovrà, peraltro, predisporre specifici
interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della
persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili
come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla
formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
Sarà cura dell'Ente promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le
molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
Sarà cura dell' Ente promuovere un'azione di
monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella
prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del
presente Codice.
L'Ente e i soggetti firmatari del CCNL per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di
condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
Le parti concordano di rinviare ad apposita
sequenza contrattuale la revisione del sistema di classificazione del personale.
Le parti concordano di rinviare al contratto
relativo al biennio 2001-2002, in coerenza con gli indirizzi che saranno
impartiti dal Comitato di settore, la definizione degli ulteriori aspetti
relativi alla disciplina della previdenza complementare, con particolare
riferimento alla misura del contributo al fondo pensione a carico del datore di
lavoro ed alla scelta dei comparti con i quali costituire, a condizione di
reciprocità, un fondo pensione unico.
In relazione alla previsione contenuta
nell'art. 44, comma 11, relativa alla istituzione di una bacheca sindacale
elettronica ed all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro per i lavoratori in telelavoro, le
parti condividono l'esigenza di dell'applicazione estensiva di tale innovazione
che coinvolga tutti i lavoratori dell'ente.
Le parti, nel prendere atto dell'impegno
assunto da Unioncamere e Sindacati con la firma del protocollo dell'11/4/2002,
si impegnano ad avviare il negoziato sul biennio economico 2001-2002 subito dopo
la definizione dell'atto di indirizzo all'ARAN, con l'obiettivo di pervenire ad
una sollecita conclusione del ciclo contrattuale relativo al quadriennio in
corso.
Le parti si danno reciprocamente atto che la
revisione, anche in modo graduale, della disciplina delle ferie, in coerenza con
le corrispondenti discipline contrattuali previste nei comparti pubblici e con
le direttive impartite all'ARAN, costituisce obiettivo prioritario del rinnovo
contrattuale relativo al prossimo quadriennio normativo.