IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 UNIONCAMERE (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001)

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE NON DIRIGENTE

DATA FIRMA

 14 APRILE 2005

PERIODO

 2° BIENNIO ECONOMICO e 2003

 2001-2002 e 2003

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO  -  1° BIENNIO ECONOMICO


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL'UNIONCAMERE
2° BIENNIO ECONOMICO 2001-2002 e 2003


In data 14 aprile 2005 alle ore 12.30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/F.P. firmato CGIL firmato
CISL/F.P.S. firmato CISL firmato
UIL/F.P.L. firmato UIL firmato
DICCAP (Snalc-Fenal-Sulpm) firmato CONFSAL firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'Unioncamere periodo economico 2001-2002 e 2003.

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'UNIONCAMERE
PER IL PERIODO 2001 - 2002 E 2003
TITOLO I
PARTE ECONOMICA


CAPO I

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
 


1. Il presente CCNL di parte economica, relativo al periodo economico 2001-2002 e 2003, si applica al personale destinatario del CCNL Unioncamere stipulato il 4 marzo 2003 (d'ora in avanti "CCNL 4/3/2003").

2. Il presente CCNL è stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2
Incrementi degli stipendi tabellari
 


1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 57 del CCNL 4/3/2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle decorrenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite nella allegata tabella B.
 


Art. 3
Effetti degli incrementi stipendiali
 


1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativo al periodo 2001-2002 e 2003, gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione dei CCNL, gli incrementi di cui all'art. 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio ai valori stipendiali.
 

Art. 4
Integrazione delle risorse per le politiche del personale e per la produttività
 


1. Le risorse per le politiche del personale e per la produttività di cui all'art. 59 del CCNL 4/3/2003 sono ulteriormente incrementate:


Tavola A
Incrementi stipendi tabellari (art. 2, comma 1)
(Importi in €)
 

 
Aumenti x 14 mensilità
 
01-gen-01
01-gen-02
01-gen-03
QUADRO INTERMEDIO
57,40
65,20
87,20
1° LIVELLO
50,90
57,90
77,40
2° LIVELLO
45,70
51,90
69,40
3° LIVELLO
40,80
46,30
62,00
4° LIVELLO
37,50
42,60
57,10
5° LIVELLO
34,70
39,50
52,80
6° LIVELLO
33,10
37,60
50,30
7° LIVELLO
29,20
33,20
44,40


Tavola B
Nuovi stipendi tabellari (art. 2, comma 2)
(Importi annuali per dodici mensilità)
 

   
01-gen-01
01-gen-02
01-gen-03
QUADRO INTERMEDIO
21.073,68
21.856,08
22.902,48
1° LIVELLO
18.099,96
18.794,76
19.723,56
2° LIVELLO
15.652,80
16.275,60
17.108,40
3° LIVELLO
13.368,96
13.924,56
14.668,56
4° LIVELLO
11.855,76
12.366,96
13.052,16
5° LIVELLO
10.557,00
11.031,00
11.664,60
6° LIVELLO
9.791,64
10.242,84
10.846,44
7° LIVELLO
7.964,04
8.362,44
8.895,24

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento alla disciplina per l'incremento delle risorse per le politiche del personale e per la produttività, le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse quote di incremento, non utilizzate nei tre anni di riferimento per impossibilità materiale, saranno di fatto trasferite sulle risorse dell'anno 2004.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che il prossimo CCNL Unioncamere avrà valenza normativa per il periodo 2004-2007 e valenza economica per il biennio 2004-2005.