COMPARTO - SETTORE |
UNIONCAMERE (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
14 APRILE 2005 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO e 2003 |
2001-2002 e 2003 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO - 1° BIENNIO ECONOMICO |
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In data 14 aprile 2005 alle ore 12.30 ha avuto luogo l'incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
e le seguenti organizzazioni e confederazioni
sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL/F.P. | firmato | CGIL | firmato |
CISL/F.P.S. | firmato | CISL | firmato |
UIL/F.P.L. | firmato | UIL | firmato |
DICCAP (Snalc-Fenal-Sulpm) | firmato | CONFSAL | firmato |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'Unioncamere periodo economico 2001-2002 e 2003.
1. Il presente CCNL di parte economica, relativo
al periodo economico 2001-2002 e 2003, si applica al personale destinatario del
CCNL Unioncamere stipulato il 4 marzo 2003 (d'ora in avanti "CCNL 4/3/2003").
2. Il presente CCNL è stipulato ai sensi dell'art.
70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'articolo 57 del CCNL 4/3/2003, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per quattordici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle
decorrenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed
alle scadenze stabilite nella allegata tabella B.
1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica relativo al periodo 2001-2002 e 2003, gli
incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento
di quiescenza; agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c.
(indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione dei CCNL, gli
incrementi di cui all'art. 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti
gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio ai valori stipendiali.
1. Le risorse per le politiche del personale e per
la produttività di cui all'art. 59 del CCNL 4/3/2003 sono ulteriormente
incrementate:
a) a decorrere dal 1/1/2001, di un importo
pari a € 14,31 pro-capite per 14 mensilità;
b) a decorrere dal 1/1/2002, di un ulteriore
importo pari a € 14,65 pro-capite per 14 mensilità;
c) a decorrere dal 1/1/2003, di un ulteriore
importo pari a € 16,79 pro-capite per 14 mensilità.
Tavola A
Incrementi stipendi tabellari (art. 2, comma 1)
(Importi in €)
Aumenti x 14 mensilità
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01-gen-01
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01-gen-02
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01-gen-03
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QUADRO INTERMEDIO
|
57,40
|
65,20
|
87,20
|
1° LIVELLO
|
50,90
|
57,90
|
77,40
|
2° LIVELLO
|
45,70
|
51,90
|
69,40
|
3° LIVELLO
|
40,80
|
46,30
|
62,00
|
4° LIVELLO
|
37,50
|
42,60
|
57,10
|
5° LIVELLO
|
34,70
|
39,50
|
52,80
|
6° LIVELLO
|
33,10
|
37,60
|
50,30
|
7° LIVELLO
|
29,20
|
33,20
|
44,40
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Tavola B
Nuovi stipendi tabellari (art. 2, comma 2)
(Importi annuali per dodici mensilità)
01-gen-01
|
01-gen-02
|
01-gen-03
|
|
QUADRO INTERMEDIO
|
21.073,68
|
21.856,08
|
22.902,48
|
1° LIVELLO
|
18.099,96
|
18.794,76
|
19.723,56
|
2° LIVELLO
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15.652,80
|
16.275,60
|
17.108,40
|
3° LIVELLO
|
13.368,96
|
13.924,56
|
14.668,56
|
4° LIVELLO
|
11.855,76
|
12.366,96
|
13.052,16
|
5° LIVELLO
|
10.557,00
|
11.031,00
|
11.664,60
|
6° LIVELLO
|
9.791,64
|
10.242,84
|
10.846,44
|
7° LIVELLO
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7.964,04
|
8.362,44
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8.895,24
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Con riferimento alla disciplina per l'incremento delle risorse per le politiche del personale e per la produttività, le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse quote di incremento, non utilizzate nei tre anni di riferimento per impossibilità materiale, saranno di fatto trasferite sulle risorse dell'anno 2004.
Le parti si danno reciprocamente atto che il prossimo CCNL Unioncamere avrà valenza normativa per il periodo 2004-2007 e valenza economica per il biennio 2004-2005.