COMPARTO - SETTORE |
SVIMEZ |
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TIPO |
CCAL - CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
21 OTTOBRE 2002 |
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PERIODO |
TRIENNIO NORMATIVO |
2001 - 2003 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | TRIENNIO ECONOMICO |
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Contratto aziendale di
lavoro
del personale dipendente
della SVIMEZ
per gli anni 2001-2003
Testo firmato a Roma il
21 ottobre 2002
TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Validità e durata
Il presente Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro, CCAL, disciplina i rapporti economici e normativi tra l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, SVIMEZ ed i suoi dipendenti.
Esso è stato stipulato tra i responsabili dell’Associazione e le Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente Contratto.
Il presente Contratto ha decorrenza dalla data della sua formalizzazione, salvo per la parte economica di cui all’Allegato A, che decorre dal 1° gennaio 2001 ed avrà vigenza fino al 31 dicembre dell’anno 2003. Il presente Contratto protrarrà peraltro tutti i propri effetti fino a che non verrà sostituito da un nuovo CCAL.
Art. 2 - Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e dei Sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale, con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività, in relazione ai fini dell'Associazione.
La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
In coerenza con quanto sopra, il sistema delle relazioni sindacali si esplica soprattutto attraverso la contrattazione, nonché attraverso l'informazione e la consultazione.
1) Contrattazione. La contrattazione avviene tra i responsabili della SVIMEZ e le OO.SS. nazionali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, RSA dei dipendenti SVIMEZ. Oggetto della contrattazione è la periodica definizione del Contratto aziendale di lavoro. Possono costituire inoltre materia di contrattazione: le eventuali esigenze di miglioramento nell’applicazione degli istituti definiti in sede contrattuale; l’igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro; le linee generali per la formazione e l’aggiornamento professionale.
2) Informazione e consultazione. L'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia – e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità – assicura ai soggetti sindacali ogni utile informazione preventiva, fornendo l'eventuale documentazione sui programmi di ricerca, sui bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione, sui programmi di assunzione e su ogni altra rilevante
iniziativa della SVIMEZ. Le RSA saranno inoltre consultate sull'impostazione e sui criteri generali riguardanti la struttura e l'organizzazione del lavoro, nonché sulle eventuali iniziative relative a programmi di formazione del personale, sulla distribuzione delle ore di straordinario, sull'orario di servizio, sul conferimento di incarichi aggiuntivi.
Art. 3 - Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto in materia di attività sindacale dai Titoli III e IV della legge 20 maggio 1970 n. 300, i dipendenti della SVIMEZ hanno diritto a riunirsi nei locali dell'Associazione fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 14 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
TITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4 - Assunzione
L'assunzione del personale dipendente viene effettuata nella SVIMEZ secondo le norme di legge in vigore.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione, nel momento in cui essa viene restituita, firmata per accettazione, dal dipendente.
Dalla lettera di assunzione deve risultare:
a) la data di assunzione;
b) il ruolo e la qualifica professionale di inquadramento (descritti, quanto alle mansioni, all’art. 13)
c) la durata del periodo di prova, come da art. 5;
d) la durata quotidiana del lavoro, come da art. 8;
e) la retribuzione lorda mensile alla data di assunzione ed il numero delle mensilità annualmente previste, come da Allegato A;
f) la prefissione del termine, in caso di assunzione a tempo determinato;
g) il riferimento al CCAL vigente nel tempo.
Art. 5 - Periodo di prova
L'assunzione avviene con un periodo di prova di tre mesi, che deve risultare da atto scritto. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e senza obbligo di preavviso.
Nel caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione diviene definitiva, e l'anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Art. 6 - Documenti di lavoro
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
– carta d'identità o documento equipollente, e codice fiscale;
– libretto di lavoro;
– tessera e libretto di assicurazione sociale, ove ne sia già in possesso;
– stato di famiglia, se titolare di aggiunta di famiglia.
Il lavoratore deve notificare il suo domicilio e recapito, e comunicare nel tempo gli eventuali cambiamenti, nonché fornire ogni utile notizia in relazione a quanto previsto dal CCAL.
Art. 7 - Visita medica
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia della SVIMEZ.
TITOLO III - ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA' E FERIE
Art. 8 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato nella SVIMEZ in 36 ore e 30 minuti settimanali, distribuite in 5 giorni e così ripartite:
- dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,45 alle 13,00 e dalle 13,45 alle 17,30;
- il venerdì, dalle 8,45 alle 13,15.
La pausa mensa, non prevista per il venerdì, è di 45 minuti.
La Direzione della SVIMEZ potrà, ove sussistano obiettive ragioni organizzative, stabilire una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, previo parere delle rappresentanze sindacali e previo avviso di 15 giorni al personale dipendente.
Una diversa distribuzione potrà essere richiesta, dalla Direzione, anche ad alcuni soltanto dei dipendenti.
Il personale ha l'obbligo di timbratura del cartellino all'inizio e al termine dell'orario di lavoro giornaliero, sia normale che straordinario.
La Direzione si riserva, sentite le rappresentanze sindacali, di modificare i meccanismi di controllo dell'inizio e della fine della prestazione giornaliera.
In relazione alle mansioni da essi svolte, per le ore eventualmente prestate in più o in meno dell'orario normale di 36 ore e 30 minuti settimanali da ricercatori ed esperti, deve aversi compensazione mensile.
Per il restante personale la compensazione mensile può aversi solo se il tempo prestato in meno dell'orario normale non superi cumulativamente i 60 minuti nell'arco del mese, e sempre che sia stata assicurata la continuità dei servizi.
Le ore di lavoro prestate in più sono retribuite come lavoro straordinario, sempre che questo sia stato preventivamente autorizzato.
Art. 9 - Lavoro straordinario
La SVIMEZ, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può richiedere al dipendente prestazioni di "lavoro straordinario", intendendosi come tale quello eccedente l’orario normale di lavoro di cui all'art. 8.
L'eventuale rifiuto del dipendente deve essere giustificato, e può essere motivato solo da situazioni e circostanze eccezionali.
Il dipendente non può compiere lavoro straordinario ove esso non sia autorizzato dalla SVIMEZ.
Le ore di lavoro straordinario vengono retribuite con la "remunerazione oraria lorda", che corrisponde all’importo a base d’anno dello "stipendio lordo di anzianità" (di cui all’art. 14.5), diviso per le 1.898 ore di lavoro annue previste nella SVIMEZ (pari ad ore 36,30 settimanali per 52 settimane).
L’importo della "remunerazione oraria lorda" risultante per ciascun dipendente viene maggiorato - per retribuire il lavoro straordinario come sopra definito - nelle misure che seguono:
- del 25% (venticinque) per le ore di lavoro diurno prestate in giorni feriali;
- del 30% (trenta) per le ore di lavoro diurno prestate il sabato;
- del 40% (quaranta) per le ore di lavoro diurno prestate la domenica e nelle festività di cui all’art.11;
- del 60% (sessanta) per le ore di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
- dell’80% (ottanta) per le ore di lavoro prestate la notte di giornate festivi, intendendosi per tali quelle tra le ore 22 e le ore 6 del mattino delle domeniche e delle festività di cui all’art.11.
Art. 10 Lavoro a tempo parziale
L’Amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, o trasformare, su richiesta del dipendente e sulla base di un accordo scritto tra le parti, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.
Nel caso di prestazione a tempo parziale, il trattamento economico del dipendente, come regolato dall’art. 14 e dai valori dell’Allegato A, verrà ridotto, in tutte le sue componenti, nella stessa proporzione delle minori ore di lavoro prestate.
Analoghe riduzioni verranno applicate con riferimento ai diritti – quando contrattualmente definiti in termini di ore - spettanti al personale in connessione al rapporto di lavoro.
Art. 11 - Festività
Sono considerate festive - ai sensi delle normative vigenti - le seguenti giornate:
1) tutte le domeniche;
2) il 1° gennaio - Capodanno;
il 6 gennaio - Epifania;
il lunedì di Pasqua;
il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio - Festa del Lavoro;
il 2 giugno - Anniversario della Repubblica;
il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
il 15 agosto - Assunzione;
il 1° novembre - Ognisanti;
l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
il 25 dicembre - Natale;
il 26 dicembre - Santo Stefano.
Il personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ha diritto ad usufruire, come ferie addizionali, delle 4 festività soppresse: 19 marzo - San Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; 4 novembre - Anniversario della Vittoria.
Le festività non godute perchè coincidenti con i giorni di sabato e di domenica vengono recuperate attraverso un corrispondente numero di giorni di ferie. Il recupero dovrà avvenire prima della chiusura estiva degli uffici. Non è consentito il cumulo delle festività recuperate con le ferie estive.
Nelle giornate del Venerdì Santo, del 24 dicembre (vigilia di Natale) e del 31 dicembre l'orario di lavoro è di 3 ore e 45 minuti.
Art. 12 - Ferie
Il personale con oltre 1 anno di anzianità ha diritto, nel corso di ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 25 giorni lavorativi retribuiti.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato.
L'epoca del godimento delle ferie deve coincidere per almeno 15 giorni lavorativi con i periodi di chiusura della SVIMEZ, che vengono fissati dall’Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno stesso.
Non è ammessa la rinuncia al periodo di ferie e la compensazione economica di esse. Le ferie vanno di norma godute entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione; esse, fermo restando che non è consentito il cumulo con le ferie degli anni successivi, possono essere rimandate, per giustificati motivi, all'anno seguente con possibilità di godimento fino al 30 giugno. Tale termine può essere spostato fino al 20 luglio (ma con separazione di almeno una settimana dalle ferie estive dell'anno in corso) se la dilazione sia giustificata da esigenze di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che ne abbia diritto viene corrisposto il compenso per le ferie maturate e non godute in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturati nell'anno.
Nei casi di cui al 3° e al 5° comma, la frazione di mese maggiore di 15 giorni viene considerata mese intero.
La SVIMEZ può richiamare in servizio il dipendente prima del termine delle ferie per urgenti e inderogabili esigenze di lavoro, fermo restando il suo diritto a completare le ferie stesse in epoca successiva e con diritto al rimborso – previa loro adeguata documentazione – delle spese derivate dalla interruzione.
L'insorgere di una malattia o di infortunio durante il periodo di ferie, purchè adeguatamente e rigorosamente documentato, interrompe il godimento delle stesse; in tali casi il dipendente è tenuto comunque a rientrare in servizio al termine del periodo autorizzato.
TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 13 - Qualifiche professionali
Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli e nelle qualifiche professionali definiti qui di seguito con riferimento alle mansioni prevalenti.
Ruolo dei servizi
1.S. Ausiliario
E’ inquadrato in questa qualifica il personale, generalmente provvisto di diploma di istruzione secondaria di primo grado, che svolge – anche fuori dei locali sociali, nel campo dei servizi funzionali alla operatività della SVIMEZ, e sotto il controllo di preposti – attività tecnico-esecutive che richiedono conoscenze oggi normali. L'ausiliario può essere incaricato di svolgere lavori manuali, di provvedere alla archiviazione di pubblicazioni e giornali, di far funzionare impianti e servizi, di impiegare in assenza dell’addetto mezzi di trasporto e automezzi, di usare apparecchiature di riproduzione, nonché – su puntuale direttiva – strumenti di scrittura e di elaborazione semplice, di uso corrente nella SVIMEZ. L'ausiliario è incaricato di assicurare l'operatività degli impianti, delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto e degli strumenti utilizzati o in dotazione nella SVIMEZ.
2.S. Addetto
E’ inquadrato in questa qualifica il personale, generalmente provvisto di diploma di istruzione secondaria di primo grado, che svolge, anche fuori dei locali sociali, nel campo dei servizi gestionali e amministrativi funzionali all'efficienza della SVIMEZ, attività prevalentemente tecnico-esecutive che richiedono una normale specializzazione. L'addetto, secondo le necessità, può essere chiamato a svolgere lavori manuali, ed è incaricato di impiegare automezzi, di curare il protocollo e di assicurare l'ordinata archiviazione e catalogazione della corrispondenza e della stampa. L’addetto può dover usare strumenti e apparecchiature (di scrittura, elaborazione, riproduzione) di uso corrente, concorrendo negli uffici dell'Associazione ad assicurare l'operatività delle dotazioni, effettuandone quando necessario la manutenzione ordinaria possibile.
3.S. Segretario
E’ inquadrato in questa qualifica il personale – generalmente provvisto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado – che svolge, anche utilizzando apparecchiature e programmi di tipo complesso che conosce o cui può venire addestrato, compiti di segreteria, di collaborazione ed elaborazione grafico-editoriale, di dattiloscrittura e videoscrittura, di digitazione e di duplicazione, nonché altri compiti di servizio in campo gestionale ed operativo.
4.S. Tecnico
E’ inquadrato in questa qualifica il personale – generalmente provvisto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado – che, a livello prevalentemente tecnico, svolge, sulla base di prescrizioni di massima e di procedure determinate, mansioni istruttorie ed elaborative di tipo amministrativo, contabile o specialistico, anche nell’ambito delle attività connesse alla funzionalità e alla migliore gestione della biblioteca dell’Associazione ed all’utilizzo della documentazione sociale.
5.S. Responsabile
E’ inquadrato in questa qualifica il personale - generalmente provvisto di diploma di laurea, o con provate esperienze ed attitudini professionali - che, con elevata capacità tecnica, e con autonomia e responsabilità nell’ambito degli indirizzi della Direzione, svolge attività segretariali e/o amministrative anche con contenuti di istruttoria, predisponendo atti e proposte anche di natura gestionale.
Ruolo della ricerca
1.R. Collaboratore
E’ inquadrato in questa qualifica il personale – provvisto di diploma di istruzione superiore di secondo grado – che, in possesso di titoli di specializzazione o di precedenti esperienze, svolge compiti di reperimento ed acquisizione selettiva di dati, della loro elaborazione statistica e del controllo relativo, nonché altre attività esecutive, connesse alle ricerche in corso nella SVIMEZ, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti delle direttive date dai ricercatori ed esperti. In connessione a tali compiti il collaboratore - che deve essere in grado di utilizzare i sistemi informatici che conosce o cui venga addestrato - procede all’aggiornamento di dati periodici curandone l’immissione nelle apparecchiature e negli archivi nei termini più adeguati. Egli provvede inoltre ad ogni ulteriore elaborazione statistica necessaria alla SVIMEZ.
2.R. Ricercatore Junior
E’ inquadrato in questa categoria il personale – generalmente provvisto di diploma di laurea, anche privo di precedenti specifiche esperienze lavorative ma con riconoscibili attitudini nei campi che interessano la SVIMEZ - che svolge in materia di ricerca compiti di collaborazione richiedenti particolari doti di applicazione, con margini iniziali di autonomia e di capacità redazionale.
3.R. Ricercatore
E’ inquadrato in questa qualifica il personale – generalmente provvisto di diploma di laurea, ma comunque con provata esperienza e con riconosciute attitudini professionali – che svolge con sufficiente autonomia compiti di ricerca richiedenti particolari competenze tecnico-scientifiche e che possiede la capacità di elaborare i risultati ottenuti e di presentarli a livello redazionale ed editoriale, anche se poi non firmati.
4.R. Ricercatore avanzato
E’ inquadrato in questa qualifica il personale - generalmente provvisto di diploma di laurea, ed in possesso di una comprovata esperienza e competenza professionale nella elaborazione di contributi tecnico-economici di riconosciuto valore - che si dedica all’attività di ricerca di interesse della SVIMEZ ad un livello di elevata complessità, mettendo a frutto le proprie complessive esperienze, anche operative.
5.R. Esperto
E’ inquadrato in questa qualifica il personale, generalmente provvisto di diploma di laurea, che sia in possesso di notorie ed articolate esperienze e competenze teorico-pratiche, e che abbia prodotto pubblicazioni di elevato valore scientifico o di politica economica. La prevalente attività – di ricerca e di organizzazione delle ricerche – che l’esperto svolge richiede livelli elevati di preparazione ed accumulazione culturale, nonché capacità professionali e redazionali particolarmente elevate. L’attività dell’esperto viene generalmente svolta nella SVIMEZ con discrezionalità di proposta e con elevati margini di decisione ed autonomia, nei limiti degli indirizzi e delle direttive della Presidenza e della Direzione.
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 14 – La retribuzione
La retribuzione spettante ai dipendenti SVIMEZ in base al presente Contratto – o a disposizioni generali o di legge – viene di norma corrisposta attraverso accrediti sul conto bancario indicato dall’interessato, con valuta al giorno 27 di ciascun mese, o all’ultimo giorno lavorativo che precede tale data. Un prospetto in cui sono specificate le singole competenze e le ritenute di legge (sociali, previdenziali e fiscali), viene firmato dal dipendente, ed è a lui riservatamente fornito in copia.
A formare la retribuzione mensile concorrono le seguenti competenze:
lo "stipendio tabellare" (ex MIN) della qualifica professionale in cui il dipendente è inserito, quale risulta a livello iniziale dai valori monetari indicati nell’Allegato A.
una "aggiunta economica comune" – rappresentata dall’importo in passato erogato a titolo di "contingenza" e di "EDR", ora forfettizzato e non più aggiornato –, uguale per tutti i dipendenti.
lo "stipendio lordo iniziale" (ex SMI), costituito dalla somma di 1 + 2, e di cui ai valori monetari iniziali indicati nel Prospetto 1 dell’Allegato A.
gli "aumenti biennali di anzianità", di cui all’art. 19, maturati nel tempo in funzione dell’anzianità di lavoro nella SVIMEZ.
lo "stipendio lordo di anzianità", costituito dalla somma di 3 + 4.
i "trattamenti storici personali", costituiti dagli eventuali riconoscimenti ad personam a qualunque titolo formatisi nel tempo, per rivalutazioni, superminimi, arrotondamenti e importi vari consolidati.
il "trattamento individuale fisso" (ex SLA), costituito dalla somma di 5 + 6.
La somma dei "trattamenti individuali fissi" – quando calcolati ad anno e riferiti all’insieme del personale dipendente della SVIMEZ – costituisce il riferimento monetario (ex SLA) per i conteggi economici necessari a garantire, nel passaggio da un CCAL all’altro, il valore reale delle remunerazioni.
Nel prospetto di cui al comma 1 del presente articolo figurano inoltre annotati – quando del caso – gli importi erogati al dipendente a titolo di "trattamenti contrattuali variabili", quali: la remunerazione di eventuale lavoro straordinario (art. 9); le indennità: cassa, trasporto valori, guida (art. 15); il "premio di assiduità" (art. 17.1); l’eventuale "premio di produttività" (art. 17.2); le diarie per viaggi di servizio (art. 35); i buoni-pasto (art. 36); eventuali anticipazioni od erogazioni extra-contrattuali, quali quelle eccezionalmente previste nella "Nota a verbale" al presente testo.
Art. 15 - Mensilità aggiuntive
Ai dipendenti non in prova e considerati stabilmente in servizio – si veda l’art. 5 – vengono corrisposte le seguenti due "mensilità aggiuntive", d'importo pari al "trattamento individuale fisso" mensile, come definito all’art. 14.7:
- entro il 15 dicembre la 13a mensilità;
- entro il 15 giugno la 14a mensilità.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità aggiuntive quanti sono i mesi di servizio prestati nella SVIMEZ. La frazione di mese maggiore di 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Art. 16 - Indennità speciali
Al personale della SVIMEZ consegnatario della cassa, al personale che svolga mansioni di trasporto valori, nonché al personale addetto alla guida di autovettura (cui potrà essere richiesto l'accompagnamento dell'addetto al trasporto valori), viene attribuita una speciale indennità pari, rispettivamente, a € 40, a € 60 e a € 80 lordi mensili.
Nel caso di dipendente solo occasionalmente ed in via sostitutiva chiamato alla guida di autovettura, gli verrà attribuita una indennità giornaliera di € 4 nei soli giorni di svolgimento della mansione.
Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, decadono nel caso di passaggio a mansioni diverse da quelle sopra indicate e vengono corrisposte per 12 mensilità.
Art. 17 - Incentivazione del personale
Nella SVIMEZ le forme di incentivazione economica del personale assumono una duplice forma.
1. Un "premio di assiduità" viene attribuito annualmente ai singoli dipendenti in relazione alle loro effettive presenze al lavoro durante l’anno solare precedente, con una deduzione del 5% per ciascun giorno che ecceda una "franchigia" di 10 assenze/anno per malattie del dipendente. La misura massima individuale di detto premio, che viene erogato nel mese di gennaio, è indicata nell’Allegato B.
2. Al fine di stimolare e riconoscere la produttività del personale, a decorrere dall'anno 2002 è istituito un "premio di produttività". La valutazione della produttività del dipendente viene effettuata dall'Amministrazione tenendo complessivamente conto di: impegno dimostrato nell'esercizio delle mansioni assegnate e capacità di conseguire i risultati prefissati; disponibilità e flessibilità della prestazione rispetto alle esigenze di servizio; capacità di iniziativa e di proposta in ordine alla organizzazione del lavoro ed allo svolgimento dell'attività.
L’eventuale "premio di produttività" attribuito al dipendente non potrà essere superiore al valore mensile dello "stipendio lordo iniziale" (art. 14.3, ex SMI) della qualifica di appartenenza nell’anno di riferimento della valutazione.
L’ammontare complessivo da erogare per il "premio di produttività" viene fissato annualmente dalla Presidenza della SVIMEZ, sentite le RSA, entro il limite massimo del 2% della sommatoria degli "stipendi lordi iniziali" (art. 14.3, ex SMI) nell’anno di riferimento della valutazione.
Gli importi vengono deliberati ed eventualmente attribuiti entro il mese di aprile successivo all’anno di riferimento.
Art. 18 - Assicurazioni
A favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato è stipulata una polizza di assicurazione integrativa, a copertura delle spese mediche. L'assicurazione è estesa ai conviventi a carico - limitatamente al coniuge e ai figli - con l'esclusione di coloro che già godano di analoga assicurazione.
A favore di tutti i propri dipendenti la SVIMEZ stipula una polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
Art. 19 - Aumenti di anzianità
Durante l’intero periodo di lavoro alla SVIMEZ, al dipendente viene riconosciuto il diritto ad un massimo di n. 8 "aumenti biennali di anzianità", calcolati in misura pari al 5% dello "stipendio tabellare" (Art. 14.1, ex MIN) contrattualmente previsto per la qualifica di appartenenza nell’anno in cui matura il diritto medesimo, adeguando ove del caso a tale importo – ma comunque senza liquidazione di arretrati – gli eventuali "aumenti di anzianità" pregressi.
Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal primo giorno del mese in cui si compie il biennio di anzianità, o dal primo giorno del mese successivo, a seconda che il biennio stesso si compia entro il giorno 15 o successivamente.
Art. 20 - Passaggi di qualifica
In caso di promozione a qualifica professionale superiore, il conseguente aumento della retribuzione sarà pari, dalla data della determinazione, alla differenza tra i livelli dello "stipendio tabellare" (art. 14.1, ex MIN) nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica in cui il dipendente venga collocato, adeguando in conformità – ove del caso, ma comunque senza liquidazione di arretrati – gli aumenti di anzianità pregressi.
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Il "trattamento di fine rapporto", TFR, da corrispondersi al dipendente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è regolato ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Sul TFR possono essere concesse anticipazioni nei casi e nei termini previsti dalla legge di cui sopra, nonché nei casi di:
- costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione;
- riscatto di abitazione in affitto di proprietà pubblica, se prima casa;
- estinzione di mutui ipotecari, già accesi, per acquisto della prima casa;
- gravi situazioni familiari di emergenza, da cui il ricorso all'anticipazione sia reso necessario.
Le anticipazioni sul TFR potranno ogni anno essere concesse ai dipendenti aventi diritto, nei limiti e con le modalità di legge.
Art. 22 - Indennità di morte
In caso di morte del lavoratore si applica l'art. 2122 del Codice Civile che regola la materia.
Art. 23 - La misura dei trattamenti
I valori monetari iniziali dei trattamenti economici mensili di ciascuna qualifica professionale - con riferimento sia allo "stipendio tabellare" (ex MIN, art. 14.1) che allo "stipendio lordo iniziale" (ex SMI, art. 14.3) - sono per gli anni dal 2001 al 2003 quelli riportati nel Prospetto 1 dell’Allegato A, che presenta anche i valori degli aumenti stipendiali tra gli anni terminali del precedente CCAL 1997-2000, e dell’attuale CCAL 2001-2003.
TITOLO VI - VARIANTI AL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 24 - Mutamento temporaneo di mansioni
Per esigenze di servizio, il dipendente può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, fermo restando quanto previsto all'art. 33.
Ove tali mansioni siano quelle rientranti nella qualifica professionale superiore, al lavoratore viene corrisposto un compenso aggiuntivo di importo pari alla differenza fra lo "stipendio tabellare" della qualifica in cui il lavoratore risulta inquadrato e quello della qualifica superiore.
Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, si prevede il passaggio del dipendente, a tutti gli effetti, nella nuova qualifica professionale, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto; in tal caso, pur rimanendo fermo il diritto di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio.
Art. 25 - Servizio militare
Ai casi di chiamata o di richiamo alle armi si applicano le normative in vigore in materia.
Art. 26 - maternità e paternità
Per la tutela della maternità, della gravidanza e del puerperio, e per tutta la materia relativa ai congedi parentali, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
Art. 27 - Lavoratori studenti
I dipendenti SVIMEZ che siano studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o regolarmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I dipendenti-studenti, compresi quelli universitari, che debbono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere tali prove.
La SVIMEZ potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui sopra.
Art. 28 - Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale è fissato in 15 giorni consecutivi, regolarmente retribuiti. Alla richiesta di congedo matrimoniale deve far seguito l'esibizione della relativa documentazione.
Art. 29 - Aspettativa
Il dipendente con anzianità superiore a 5 anni - su propria richiesta, motivata da serie ed apprezzabili ragioni personali - può essere collocato in aspettativa dall'Amministrazione della SVIMEZ, senza retribuzione alcuna e senza oneri assicurativi e previdenziali a carico dell'Istituto. Nel corso di un decennio non possono comunque essere superati i 12 mesi di aspettativa.
Non riprendendo servizio entro i termini stabiliti per l’aspettativa concessa, il dipendente sarà considerato dimissionario.
I periodi di assenza per aspettativa non vengono computati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Nei casi di aspettativa, il periodo di ferie spettante - così come altri istituti connessi all'orario previsti dalle norme (permessi, congedi, ecc.), - è ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di aspettativa fruiti, computandosi per mese intero la frazione di mese.
Per l'aspettativa dei dipendenti che siano eletti a cariche pubbliche si applicano le normative vigenti.
Art. 30 - Assenze e permessi
Tutte le assenze devono essere giustificate entro la stessa giornata del loro verificarsi, salvo serio e documentabile motivo di impedimento.
Al dipendente che per giustificati motivi ne faccia domanda, la SVIMEZ può accordare - sentito il responsabile e con decisione del Direttore - permessi retribuiti per un massimo di 40 ore annuali; tali permessi non possono superare le 4 ore giornaliere.
Per gravi motivi di famiglia - quali il decesso, il ricovero ospedaliero o l'assistenza post-ricovero ospedaliero del coniuge, di figli, o di ascendenti o fratelli - vengono riconosciuti nell’anno solare fino ad un massimo di 36 ore e 30 minuti di permessi regolarmente retribuiti.
TITOLO VII - DOVERI E DIRITTI
Art. 31 - Codice di comportamento
Il dipendente ha il dovere di dare alla SVIMEZ, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive impartite dalla Direzione.
Al dipendente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, o comunque incompatibili con i doveri di ufficio.
Art. 32 - Materiale per il lavoro
Oltre al materiale di consumo, i libri, gli apparecchi, le attrezzature e quanto occorrente allo svolgimento delle prestazioni viene fornito dalla SVIMEZ a richiesta del dipendente.
Il dipendente è responsabile dei beni datigli in consegna. La perdita e la rottura di tali oggetti e il loro deterioramento costituiscono motivo di addebito, ove il fatto sia avvenuto per colpa del dipendente.
Art. 33 - Diritti del lavoratore
Il dipendente ha diritto al rispetto e alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa, come previsto dalle normative vigenti.
La SVIMEZ, pur potendo richiedere al dipendente lo svolgimento anche di compiti che siano maggiormente inerenti a qualifiche professionali diverse da quella in cui il dipendente stesso è inquadrato, dovrà attenersi a criteri che non siano lesivi della sua posizione professionale.
Art. 34 - Formazione ed aggiornamento
Le attività formative – finalizzate all’arricchimento delle competenze del personale – possono realizzarsi sia attraverso iniziative di addestramento/ aggiornamento/qualificazione destinate all’ottimale mantenimento delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità.
La SVIMEZ, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo ed ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia gestionale, nonché della qualità dei propri servizi, può organizzare corsi di formazione di contenuto generale, ovvero mirati su specifiche materie.
Il personale che partecipa a tali attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l’orario di lavoro ma, in casi eccezionali, anche al di fuori di detto orario, senza che ciò comporti la corresponsione di quanto previsto in materia di lavoro straordinario.
La SVIMEZ, compatibilmente con le esigenze di buon funzionamento dei propri servizi, può concorrere economicamente – fino al 50% ed entro il limite massimo di € 1.000 – alle spese, da autorizzarsi preventivamente, che di loro iniziativa singoli dipendenti dovessero incontrare per la frequenza, fuori dell’orario di lavoro, di corsi di qualificazione, specializzazione o aggiornamento professionale i cui contenuti siano funzionali alle attività dell’Associazione.
TITOLO VIII - MISSIONI E PASTI
Art. 35 - Trasferte
Il rimborso delle spese per viaggi eseguiti in Italia per ragioni di servizio, è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
1) I viaggi debbono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione.
2) Al dipendente in trasferta compete il rimborso delle seguenti spese:
a) spese di viaggio (vedi punto 4);
b) spese di pernottamento (vedi punto 5);
c) spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre eventualmente sostenute per necessità di servizio (vedi punto 6);
d) una diaria di soggiorno (vedi punto 7).
3) Al dipendente che si accinge alla trasferta viene concesso, su richiesta, un anticipo sulle prevedibili spese.
4) Le spese di
viaggio sono rimborsate in 1a classe per tutto il personale.
L'uso del "vagone letto" e dell'aereo è ammesso solo dietro preventiva
autorizzazione. Il viaggio in aereo, se autorizzato, è coperto da assicurazione;
il relativo biglietto deve essere richiesto alla Segreteria.
L'uso del pullman di linea è ammesso e viene considerato alla stessa stregua
dell'uso del treno.
I biglietti e ogni altro titolo connesso al viaggio devono essere presentati
all’Ufficio Contabilità. In mancanza, le somme rimborsate saranno soggette alle
ritenute fiscali.
L'uso della propria autovettura per trasferte di servizio è consentito solo se
ve ne sia valido motivo e deve essere autorizzato dalla Direzione. Il viaggio
con autovettura propria non è coperto da specifica assicurazione da parte della
SVIMEZ. Il rimborso chilometrico è fissato in ragione di € 0,20 per chilometro
ed è limitato alle percorrenze strettamente necessarie.
I pedaggi autostradali vengono rimborsati.
5) Le spese di pernottamento sono rimborsate dietro presentazione della nota di albergo. Se viene presentata una nota di albergo che comprenda anche spese di ristorante o simili, queste verranno defalcate dal totale, in quanto il loro rimborso è compreso nella "diaria di soggiorno" di cui sub 7. Non è contemplato, salvo autorizzazione preventiva, il rimborso delle spese di pernottamento in alberghi di lusso.
In mancanza della nota di albergo, al dipendente viene corrisposta una indennità giornaliera di pernottamento di € 37.
Mentre sull'importo della nota di albergo non sarà operata alcuna ritenuta, trattandosi di rimborso spese, sulla indennità di pernottamento saranno applicate le ritenute fiscali.
Non si computa pernottamento quando la partenza e il rientro avvengano nella stessa giornata.
6) Le spese – postali, telegrafiche, telefoniche, per l’uso di taxi ed altre – eventualmente sostenute per necessità di servizio, devono, per quanto possibile, essere documentate; in caso contrario sugli importi autocertificati dai dipendenti saranno applicate le ritenute fiscali.
7) Al dipendente in trasferta viene corrisposta una "diaria di soggiorno", che si intende comprensiva di tutte le spese (prima colazione, ristorante, mance, ecc.), nella misura giornaliera di € 72.
La misura di detta diaria è ridotta della metà qualora il rientro avvenga prima dello ore 13, oppure la partenza sia effettuata dopo detta ora.
Qualora le missioni vengano organizzate dalla SVIMEZ e le relative spese di viaggio e di soggiorno (alloggio e vitto) non siano a carico degli interessati, la misura della diaria di cui sopra è ridotta di due terzi.
Per le missioni che superano i trenta giorni il trattamento verrà definito caso per caso.
8) La Direzione ha facoltà di autorizzare il dipendente a richiedere, in alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, il rimborso ‘a piè di lista’ per le trasferte all'interno del territorio nazionale, integrato da una somma pari a metà della diaria.
9) Per le missioni all'estero sarà corrisposto il rimborso ‘a piè di lista’ di tutte le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, integrato da una somma pari a metà della diaria.
10) Al rientro della missione l'interessato presenta la nota delle spese e diarie; l'Ufficio Contabilità provvede al controllo dei titoli e alla liquidazione di quanto dovuto.
Art. 36 - Buoni pasto
Ai dipendenti la SVIMEZ assegna buoni pasto giornalieri del valore di € 9 cadauno, per i giorni lavorati compresi tra lunedì e giovedì.
Nei limiti di legge, il buono ha natura non retributiva di rimborso spese, e viene attribuito per i giorni di presenza antimeridiana e pomeridiana in servizio, con esclusione dei giorni per i quali siano percepite diarie o rimborsi per pasti.
TITOLO IX - MALATTIE E INFORTUNI
Art. 37 - Malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata non oltre le ore 10 della giornata in cui si verifica l'assenza stessa. In caso di assenza di oltre un giorno, il dipendente deve inviare alla SVIMEZ, nel secondo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di dette comunicazioni, o anche di una sola di esse, salvo il caso di serio e documentabile motivo di impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
La SVIMEZ ha facoltà di far controllare la malattia del dipendente secondo le norme vigenti.
Per tutto il periodo della malattia il dipendente è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Amministrazione dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono comunque possibili, con preventiva informazione all'Amministrazione, eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici.
Art. 38 - Comporto
In caso di interruzione del servizio dovuta a un'unica malattia - o ad infortunio sul lavoro, come da art. 39 - il dipendente a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e all'intero trattamento economico per un periodo di 12 mesi.
In caso di una serie di interruzioni dal servizio determinate da più eventi morbosi succedutisi nel tempo, il dipendente perde il diritto alla conservazione del posto quando la somma dei vari periodi di interruzione superi, nell'arco di un triennio, un periodo di 18 mesi. Il triennio comincia a decorrere dal verificarsi della prima interruzione del servizio a seguito di evento morboso.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita od altre assimilabili (come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital. Nei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, se debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o dalla struttura convenzionata, il dipendente ha diritto all'intera retribuzione.
Durante l'interruzione la SVIMEZ corrisponde la retribuzione intera a partire dal primo giorno della malattia - o dell’infortunio di cui all’art. 39 - e fino al raggiungimento dei limiti massimi fissati nei primi due commi precedenti.
Superato il termine di conservazione del posto, la SVIMEZ potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento.
Art. 39 - Infortunio sul lavoro
Il dipendente colpito da infortunio sul lavoro, fermo restando il trattamento economico indicato al 4° comma dell'art. 38, ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico da parte dell'Istituto assicuratore o dell'Azienda Sanitaria Locale.
Art. 40 - Malattia insorta in periodo di preavviso
Ove la malattia o l'infortunio siano insorti in periodo di preavviso di cui all’art. 42, il dipendente usufruirà del trattamento indicato all'art. 38 fino alla scadenza del preavviso stesso.
TITOLO X - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 41 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni dei dipendenti potranno dar luogo, a seconda della loro gravità, all'irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale la SVIMEZ deve effettuare al dipendente la contestazione scritta, con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa. Il provvedimento non potrà essere adottato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere dalle rappresentanze sindacali aziendali o da un'organizzazione sindacale di categoria cui aderisce o conferisce mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.
I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) si applicano per mancanze non gravi e che, tenuto conto della condotta abituale e delle circostanze che le hanno accompagnate, non richiedono l'applicazione di più gravi sanzioni.
Il provvedimento di cui alla lettera d) si applica a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
TITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 42 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Associazione non dovuta a licenziamento per giusta causa, spetta al dipendente non in prova un preavviso di tre mesi che - anche se sostituito dalla relativa indennità - va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Per anzianità superiori a 2 anni si riconosce un ulteriore preavviso di mezzo mese per ogni anno successivo, fino a raddoppiare il preavviso normale.
Il preavviso che il dipendente deve dare all'istituto in caso di dimissioni può essere ridotto al 50%.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, saranno accordati al dipendente adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Art. 43 - Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso o corrispondente indennità, può essere intimato al dipendente che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi alla SVIMEZ grave nocumento morale o materiale, o derivi da azione delittuosa in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Allegato A
Valori INIZIALI DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DEI DIPENDENTI SVIMEZ,
PER RUOLI E QUALIFICHE, IN BASE AL CCAL 2001-2003.
1. A seguito delle trattative svoltesi e concluse con ritardo rispetto alla scadenza del precedente CCAL 1997-2000, le parti – da un lato la SVIMEZ, e dall’altro le OO.SS. nazionali e le RSA del personale dell’Associazione – hanno con qualche reciproca difficoltà convenuto sulle determinazioni che seguono, relative agli aspetti economici del CCAL 2001-2003.
2. Le motivazioni largamente prevalenti delle determinazioni adottate sono da ritrovare nello sforzo che è stato fatto di procedere ad un pieno adeguamento nel triennio 2001-2003 del potere d’acquisto dei compensi contrattuali percepiti dai dipendenti SVIMEZ nel 2000, anno terminale del vecchio CCAL. Tali compensi – espressi dalla sommatoria in quell’anno dei "trattamenti individuali fissi" (ex SLA) di tutti i dipendenti, erano risultati pari a 1.180 milioni di lire, e la loro salvaguardia dal deterioramento del metro monetario già registrato o previsto fino al 2003, anno terminale dell’attuale CCAL, ha comportato la previsione di un aumento percentuale commisurato a quel valore (e pari perciò a 94,4 milioni di lire) applicato poi, come in passato, agli importi iniziali previsti negli "stipendi tabellari" (art. 14.1, ex MIN) e negli "stipendi lordi iniziali" (art. 14.3, ex SMI) relativi alle singole qualifiche dei due ruoli esistenti.
3. I valori contenuti nel Prospetto 1 che segue esprimono i risultati cui le parti sono pervenute in ordine agli importi retributivi iniziali, che nella SVIMEZ hanno riflessi economici peculiari e di rilievo, che si sommano all’indicata addizionalità del costo direttamente emergente.
Per doverose esigenze di trasparenza la SVIMEZ – che delle proprie scelte gestionali è chiamata a rispondere ai suoi soci e allo Stato – ha chiesto di poter fornire in calce a questo Allegato A ogni utile indicazione sui parametri sottostanti le scelte effettuate e sulle modalità anche tecniche di passaggio dei vecchi ai nuovi valori, valori che in base alle determinazioni assunte riproducono inevitabilmente – ed in modi che non vengono considerati del tutto soddisfacenti – la struttura dei trattamenti economici complessivi assicurati ai dipendenti SVIMEZ inquadrati negli esistenti ruoli e qualifiche (ed in nuova qualifica iniziale nel ruolo dei ‘servizi’, che si è ritenuto necessario introdurre per esigenze funzionali).
Prospetto 1- Livelli iniziali mensili degli "stipendi tabellari" (ex MIN) e degli "stipendi lordi iniziali" (ex SMI) dei dipendenti SVIMEZ, per ruoli e qualifiche, in base al CCAL 2001-2003.
"Stipendi tabellari" (ex MIN. Vedi art.14.1) |
"Stipendi lordi iniziali" (ex SMI. Vedi art. 14.3) |
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Valori del nuovo CCAL |
Valori del nuovo CCAL |
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2001 |
2002 |
2003 |
2001 |
2002 |
2003 |
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Valori in 000 di Lire |
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Ruolo dei servizi |
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1.S. Ausiliario (a) | (1.000,0) | 1.071,1 | 1.115,5 | 1.152,5 | (2.000,0) | 2.071,1 | 2.115,5 | 2.152,5 | + (152,5) |
2.S. Addetto | 1.332,0 | 1.426,7 | 1.485,8 | 1.535,2 | 2.332,0 | 2.426,7 | 2.485,8 | 2.535,2 | + 203,2 |
3.S. Segretario | 1.824,0 | 1.953,6 | 2.034,6 | 2.102,2 | 2.824,0 | 2.953,6 | 3.034,6 | 3.102,2 | + 278,2 |
4.S. Tecnico | 2.071,0 | 2.218,2 | 2.310,1 | 2.386,9 | 3.071,0 | 3.218,2 | 3.310,1 | 3.386,9 | + 315,9 |
5.S. Responsabile | 2.368,0 | 2.536,3 | 2.641,4 | 2.729,2 | 3.368,0 | 3.536,3 | 3.641,4 | 3.729,2 | + 361,2 |
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Ruolo della ricerca |
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1.R. Collaboratore | 2.071,0 | 2.218,2 | 2.310,1 | 2.386,9 | 3.071,0 | 3.218,2 | 3.310,1 | 3.386,9 | + 315,9 |
2.R. Ricercatore junior | 2.368,0 | 2.536,3 | 2.641,4 | 2.729,2 | 3.368,0 | 3.536,3 | 3.641,4 | 3.729,2 | + 361,2 |
3.R. Ricercatore | 2.962,0 | 3.172,5 | 3.304,0 | 3.413,8 | 3.962,0 | 4.172,5 | 4.304,0 | 4.413,8 | + 451,8 |
4.R. Ricercatore avanzato | 3.207,0 | 3.435,0 | 3.577,3 | 3.696,2 | 4.207,0 | 4.435,0 | 4.577,3 | 4.696,2 | + 489,2 |
5.R. Esperto | 3.552,0 | 3.804,5 | 3.962,2 | 4.093,8 | 4.552,0 | 4.804,5 | 4.962,2 | 5.093,8 | + 541,8 |
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Valori in Euro |
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Ruolo dei servizi |
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1.S. Ausiliario (a) | (516,46) | 553,18 | 576,11 | 595,22 | 1.032,91 | 1.069,63 | 1.092,56 | 1.111,67 | + (78,76) |
2.S. Addetto | 687,92 | 736,83 | 767,35 | 792,86 | 1.204,38 | 1.253,29 | 1.283,81 | 1.309,32 | + 104,94 |
3.S. Segretario | 942,02 | 1.008,95 | 1.050,78 | 1.085,70 | 1.458,47 | 1.525,41 | 1.567,24 | 1.602,15 | + 143,68 |
4.S. Tecnico | 1.069,58 | 1.145,60 | 1.193,07 | 1.232,73 | 1.586,04 | 1.662,06 | 1.709,52 | 1.749,19 | + 163,15 |
5.S. Responsabile | 1.222,97 | 1.309,89 | 1.364,17 | 1.409,51 | 1.739,43 | 1.826,35 | 1.880,63 | 1.925,97 | + 186,54 |
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Ruolo della ricerca |
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1.R. Collaboratore | 1.069,58 | 1.145,60 | 1.193,07 | 1.232,73 | 1.586,04 | 1.662,06 | 1.709,52 | 1.749,19 | + 163,15 |
2.R. Ricercatore junior | 1.222,97 | 1.309,89 | 1.364,17 | 1.409,51 | 1.739,43 | 1.826,35 | 1.880,63 | 1.925,97 | + 186,54 |
3.R. Ricercatore | 1.529,75 | 1.638,46 | 1.706,37 | 1.763,08 | 2.046,20 | 2.154,92 | 2.222,83 | 2.279,54 | + 233,34 |
4.R. Ricercatore avanzato | 1.656,28 | 1.774,03 | 1.847,52 | 1.908,93 | 2.172,73 | 2.290,49 | 2.363,98 | 2.425,38 | + 252,65 |
5.R. Esperto | 1.834,45 | 1.964,86 | 2.046,31 | 2.114,27 | 2.350,91 | 2.481,32 | 2.562,76 | 2.630,73 | + 279,82 |
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(a) Nuova qualifica. I valori riferiti al 2000 sono stati ricostruiti per esigenze amministrative.
ELEMENTI TECNICI
SULL’ALLEGATO A
l Per la determinazione dei valori degli aumenti contrattuali tra il 2000 ed il
2003 si è assunta come base la somma dei valori dei "trattamenti individuali
fissi" (art. 14.7, ex SLA) dell’anno 2000, risultata pari a 1.180 milioni di
lire.
Le motivazioni degli aumenti contrattuali concordati (espressi in % rispetto a tale valore di 1.180 milioni, e calcolati anche in importi assoluti) vengono qui di seguito esposte:
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% di variazione |
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000 di Lire |
a) per recupero della differenza tra "inflazione programmata" |
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ed "inflazione reale" nel periodo del CCAL 1997-2000 | + 0,7 % |
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8.260 |
b) per il recupero della "inflazione reale" del 2001 | + 2,7 % |
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31.860 |
c) per il recupero dall’inflazione ad oggi prevedibile del 2002 |
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(media tra "inflazione reale" ed "inflazione programmata") | + 2,0 % |
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23.600 |
d) per tenere conto della "inflazione programmata" per il 2003 | + 1,6 % |
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18.880 |
e) per garantire un incremento "addizionale" nel periodo del |
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CCAL 2001-2003 | + 1,0 % |
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11.800 |
In complesso | + 8,0 % |
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94.400 |
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l Per la ripartizione nei singoli anni del triennio 2001-2003 degli importi dell’aumento contrattuale sopra determinato, si è proceduto come segue:
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% di ripartizione |
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000 |
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per anni |
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di lire |
nel 2001 = |
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a) + b) + 1/3 di e) |
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(0,7 + 2,7 + 0,33 = 3,73) |
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46,6 |
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44.000 |
nel 2002 = |
|
c) + 1/3 di e) |
|
(2,0 + 0,33 = 2,33) |
|
29,1 |
|
27.500 |
nel 2003 = |
|
d) + 1/3 di e) |
|
(1,6 + 0,34 = 1,94) |
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24,3 |
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22.900 |
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8,00% |
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100,0 |
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94.400 |
l Ai fini della ripartizione dell’indicato importo di 94,4 milioni di lire tra i ruoli e le qualifiche esistenti nella SVIMEZ [cui, con questo CCAL, si è aggiunto nel ruolo dei ‘servizi’ una nuova qualifica di base, funzionalmente necessaria], si sono assunti come base i trattamenti mensili iniziali previsti a titolo di "stipendio tabellare" (ex MIN) per l’anno 2000 per i singoli 20 dipendenti SVIMEZ presenti in quell’anno nei ruoli e nelle qualifiche allora vigenti. Tali trattamenti, rapportati ad anno e depurati delle deduzioni per part-time di 7 dipendenti, sono risultati pari, con riferimento al 2000, a £ 618.912.000. Per proporzionalità tra l’aumento di 94,4 milioni di lire concordato fino al 2003, e detto importo di 618,9 milioni di lire, si è proceduto al calcolo prima degli "aumenti" tra il 2000 ed il 2003, e poi dei nuovi valori per ruoli e qualifiche negli anni 2001-2003, ottenuti applicando gli "aumenti" sia ai citati "stipendi tabellari" (ex MIN, come da art. 14,1) sia agli "stipendi lordi iniziali" (ex SMI, come da art. 14.3), che tra loro differiscono solo per la "aggiunta economica comune" (vedi art.14.2) di 1 milione mensile per tutte le qualifiche.
I risultati finali di tali conteggi sono riassunti nel Prospetto 1 che precede, che ne indica i valori mensili iniziali – ai quali si aggiungono poi gli importi dell’insieme degli altri istituti economici del presente CCAL – sia in Lire che in Euro. Se riferiti ai valori degli "stipendi tabellari" (ex MIN), gli "aumenti" tra il 2000 ed il 2003 risultano del 15,25% per tutte le qualifiche; ove riferiti invece agli "stipendi lordi iniziali", gli stessi aumenti risultano variare per qualifiche tra il 7,6% e l’11,9%, in conseguenza della minore incidenza percentuale della "aggiunta economica comune" (art. 14.2)sulle remunerazioni più elevate.
I valori iniziali annui degli "stipendi lordi iniziali" sono agevolmente ricavabili moltiplicando per 14 mensilità gli importi mensili esposti in Lire ed in Euro nel Prospetto 1.
Allegato b
Valori massimi del " PREMIO DI ASSIDUITA'".
Per l’erogazione annuale del "premio di assiduità" di cui all’art. 17.1, la SVIMEZ e le RSA hanno convenuto sulla fissazione di un ‘tetto’.
I valori previsti come "premio" massimo per dipendente - in ciascun ruolo e nelle singole qualifiche - sono i seguenti:
Ruoli e qualifiche |
Lire/anno |
Euro/anno |
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Ruolo dei servizi |
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1.S. Ausiliario (a) | 608.000 | 314,01 |
2.S. Addetto | 810.000 | 418,33 |
3.S. Segretario | 1.110.000 | 573,27 |
4.S. Tecnico | 1.259.000 | 650,22 |
5.S. Responsabile | 1.440.000 | 743,70 |
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Ruolo della ricerca |
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1.R. Collaboratore | 1.259.000 | 650,22 |
2.R. Ricercatore junior | 1.440.000 | 743,70 |
3.R. Ricercatore | 1.800.000 | 929,62 |
4.R. Ricercatore avanzato | 1.946.000 | 1005,03 |
5.R. Esperto | 2.160.000 | 1.115,55 |
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(a) Nuova qualifica. Per detta qualifica i valori di base 2000 utilizzati per
la determinazione di cui a questo Allegato B sono stati ricostruiti per
esigenze amministrative.
NOTA A VERBALE n. 1
sui termini DI UNA ANTICIPAZIONE ECONOMICA EXTRA-CONTRATTUALE
Per venire incontro alle richieste economiche avanzate dalle RSA, superiori rispetto a quelle esposte nell’Allegato A al CCAL 2001-2003 nel testo definito, la SVIMEZ – in occasione della conclusione delle trattative – si è dichiarata disposta ad anticipare all’insieme del proprio personale un importo complessivo di 11.8 milioni di Lire (Euro 6.095,00) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Tale erogazione – che ha carattere del tutto eccezionale, che non ha alcuna connessione col Contratto definito, e che quindi non avrà alcun riflesso su nessuno degli altri istituti contrattuali operanti (aumenti di anzianità, compensi orari per straordinari, eventuali passaggi di qualifica) – è destinata a fronteggiare – attraverso una anticipazione straordinaria extra-contrattuale da recuperare in sede di futuro CCAL – l’eventuale rischio che il tasso di inflazione reale per gli anni 2002 e 2003 possa risultare ex post superiore ai tassi (3,6%) ed agli importi (£ 42.480.000) calcolati nel citato Allegato A.
Gli importi che all’indicato titolo – e con denominazione distinta dalla retribuzione – verranno erogati dalla SVIMEZ negli anni 2002 e 2003, saranno da essa recuperati, nel senso che al momento della definizione del futuro CCAL verranno materialmente detratti dal calcolo di quanto necessario per garantire, in base ai dati ufficiali sull’inflazione che allora saranno noti, il pieno adeguamento contrattuale del potere di acquisto delle remunerazioni, attraverso l’attribuzione per il futuro degli importi effettivamente dovuti, se del caso, per i citati anni.
Nel Prospetto in calce si fornisce la ripartizione per ruoli e qualifiche degli importi mensili che in base alla disponibilità dichiarata dalla SVIMEZ verranno erogati per 14 mensilità in ciascuno dei due anni. Gli importi e la loro articolazione per ruoli e qualifiche sono stati calcolati con criteri di proporzionalità analoghi a quelli utilizzati per l’Allegato A: 11,8 milioni di lire = 1,9% di 618.912.000 di lire, che è la sommatoria annua degli "stipendi tabellari" (ex MIN) in vigore nell’anno 2000 nelle qualifiche allora in essere.
Prospetto - Importi addizionali che verranno anticipati dalla SVIMEZ ai
dipendenti in ciascuno degli anni 2002 e 2003 (valori lordi mensili)
Ruoli e qualifiche |
Valori in Lire |
Valori in Euro |
Ruolo dei servizi |
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1.S. Ausiliario (a) | 19.000 | 9,81 |
2.S. Addetto | 25.300 | 13,07 |
3.S. Segretario | 34.650 | 17,90 |
4.S. Tecnico | 39.350 | 20,32 |
5.S. Responsabile | 45.000 | 23,24 |
Ruolo della ricerca |
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1.R. Collaboratore | 39.350 | 20,32 |
2.R. Ricercatore junior | 45.000 | 23,24 |
3.R. Ricercatore | 56.300 | 29,08 |
4.R. Ricercatore avanzato | 60.950 | 31,48 |
5.R. Esperto | 67.500 | 34,86 |
(a) Nuova qualifica. Per detta qualifica i valori di base 2000 utilizzati per la
determinazione di cui a questa ‘Nota a verbale’ sono stati ricostruiti per
esigenze amministrative
NOTA A VERBALE n. 2
SULLA FUTURA VERIFICA DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 17 PUNTO 2
Le parti convengono sull’importanza dell’introduzione del premio di cui al punto 2 dell’articolo 17, istituito al fine di riconoscere e stimolare la produttività dei dipendenti, e concordano sulla necessità di verificare - in sede di prossimo rinnovo contrattuale - i termini di applicazione del nuovo istituto.