CCNL SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ACCORDO NAZIONALE
QUADRIENNIO NORMATIVO 2005 - 2008
tra
la Federutility, rappresentata da
Paola Giuliani, Marcello Bronzetti, Silvia Calore, Roberto Celli, Luigi
Casalini, Marino Coati, Giampietro Penzo, Bianca Tiozzo, Carla Repetto,
assistiti da Luigi Rovelli (SEFIT) e Giorgia Sambrotta
e
la Funzione Pubblica – CGIL,
rappresentata dai Coordinatori Nazionali Mazzino Tamburini e Massimo
Cenciotti e dai responsabili territoriali Vittorio Lozzi, Enrico Mei e
Claudio Minelli
la FIT-CISL, rappresentata da Angelo Curcio
la UILTrasporti-UIL, rappresentata dal Segretario
Nazionale Claudio Tarlazzi , da Sergio Tarabu’ del dipartimento nazionale,
da Marco Odone Segretario regionale e da Daniela Pareschi e Nicola Filippi
responsabili territoriali,
è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo
del CCNL 11.6.2003 per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore
funerario.
Il presente contratto decorre, sia per la parte
normativa sia per la parte economica, dal 1 gennaio 2005 ed ha vigore fino
a tutto il 31 dicembre 2008.
Le modifiche/innovazioni normative per i diversi
istituti contrattuali, fatto salvo quanto eventualmente previsto nel
singolo articolo, decorrono dal 1° ottobre 2006.
Letto, confermato, sottoscritto
FEDERUTILITY FP-CGIL
FIT-CISL
UIL-TRASPORTI
PARTE ECONOMICA
1.
Una tantum
Le Parti riconoscono ai
lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL nonché
alla data di erogazione una somma una tantum convenzionalmente
determinata dalle Parti in 900 € lordi, riferita al parametro 175, al
lordo dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) erogata fino a tutto il
mese di settembre 2006.
L’importo in oggetto viene
erogato alle seguenti scadenze:
450 € lordi parametrati come
da allegata tabella A con la prima retribuzione utile successiva alla
ratifica del presente accordo;
450 € lordi parametrati come
da allegata tabella B con la retribuzione de mese di febbraio 2007
L’importo una tantum va concretamente erogato ai
dipendenti che risultino in forza alla data di stipulazione del presente
CCNL ed ancora in forza, per avere diritto alle due tranches sopra
indicate, rispettivamente alla data del 30 settembre 2006 e del 31 gennaio
2007.
L’una tantum concretamente spettante viene
determinata in misura pari ad 1/21 (un ventunesimo) per mese intero di
servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1 gennaio 2005-30
settembre 2006; si intende per mese intero anche la frazione superiore a
15 giorni; sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto
alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia,
infortunio, congedo per maternità, ecc.); in caso di retribuzione ridotta,
l’una tantum viene corrisposta con la stessa percentuale di
riduzione.
In caso di passaggio di livello nel corso del periodo
su indicato, gli importi da corrispondere vengono riferiti pro-quota
all’effettivo livello di appartenenza.
L’importo una tantum è stato quantificato considerando
in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti;
inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2120 del
Codice Civile, l’importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto (T.F.R.).
Dall’importo spettante dovranno essere detratti sino a
concorrenza gli importi mensili a titolo di indennità di vacanza
contrattuale corrisposti dalle aziende con riferimento al periodo aprile
2006 – settembre 2006.
2. Aumenti delle retribuzioni
base
Le Parti concordano che le
retribuzioni base mensili di cui all’art. 39, lett. A del CCNL vengano
aumentate negli importi e con le decorrenze di seguito stabilite, con
riferimento al parametro 175:
50 euro dal 1° ottobre 2006
20 euro dal 1° dicembre 2006
38 euro dal 1° agosto 2007
35 euro dal 1° ottobre 2008
Di conseguenza la tabella allegata al su citato art. 39
del CCNL viene modificata come di seguito indicato.
GRUPPI |
PARAM. |
01/10/2006 |
01/12/2006 |
01/08/2007 |
01/10/2008 |
|
|
€ 50,00 |
€ 20,00 |
€ 38,00 |
€ 35,00 |
QS |
350 |
€ 100,00 |
€ 40,00 |
€ 76,00 |
€ 70,00 |
Q |
305 |
€ 87,14 |
€ 34,86 |
€ 66,23 |
€ 61,00 |
A1 |
260 |
€ 74,29 |
€ 29,71 |
€ 56,46 |
€ 52,00 |
A2 |
230 |
€ 65,71 |
€ 26,29 |
€ 49,94 |
€ 46,00 |
B1 |
208 |
€ 59,43 |
€ 23,77 |
€ 45,17 |
€ 41,60 |
B2 |
190 |
€ 54,29 |
€ 21,71 |
€ 41,26 |
€ 38,00 |
C1 |
172 |
€ 49,14 |
€ 19,66 |
€ 37,35 |
€ 34,40 |
C2 |
159 |
€ 45,43 |
€ 18,17 |
€ 34,53 |
€ 31,80 |
C3 |
152 |
€ 43,43 |
€ 17,37 |
€ 33,01 |
€ 30,40 |
D1 |
145 |
€ 41,43 |
€ 16,57 |
€ 31,49 |
€ 29,00 |
D2 |
133 |
€ 38,00 |
€ 15,20 |
€ 28,88 |
€ 26,60 |
D3 |
100 |
€ 28,57 |
€ 11,43 |
€ 21,71 |
€ 20,00 |
Salvo errori ed omissioni.
Con decorrenza dal 1 ottobre 2006 cessa altresì di
essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale sinora corrisposta.
Le Parti si danno reciprocamente
atto che gli importi riconosciuti - che comprendono anche le quote
relative al pregresso - rappresentano per il periodo 2006-2008 un
incremento rispettivamente pari a 2,2 - 2,2 e 2 punti percentuali annui; a
tali punti percentuali si farà riferimento in sede di rinnovo del presente
contratto.
ALLEGATI
Tabella Una tantum A Tabella B
.... |
175 |
450 |
.... |
175 |
450 |
QS |
350 |
€ 900,00 |
QS |
350 |
€ 900,00 |
Q |
305 |
€ 784,29 |
Q |
305 |
€ 784,29 |
A1 |
260 |
€ 668,57 |
A1 |
260 |
€ 668,57 |
A2 |
230 |
€ 591,43 |
A2 |
230 |
€ 591,43 |
B1 |
208 |
€ 534,86 |
B1 |
208 |
€ 534,86 |
B2 |
190 |
€ 488,57 |
B2 |
190 |
€ 488,57 |
C1 |
172 |
€ 442,29 |
C1 |
172 |
€ 442,29 |
C2 |
159 |
€ 408,86 |
C2 |
159 |
€ 408,86 |
C3 |
152 |
€ 390,86 |
C3 |
152 |
€ 390,86 |
D1 |
145 |
€ 372,86 |
D1 |
145 |
€ 372,86 |
D2 |
133 |
€ 342,00 |
D2 |
133 |
€ 342,00 |
D3 |
100 |
€ 257,14 |
D3 |
100 |
€ 257,14 |
Salvo errori ed omissioni.
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le Parti, nel confermare che la forma contrattuale
comune nei rapporti di lavoro per lo sviluppo dell’occupazione e per una
migliore espansione dell’attività aziendale è quella del contratto di
lavoro a tempo indeterminato, convengono che altre forme di tipologie
contrattuali, anche caratterizzate da flessibilità nello svolgimento della
prestazione, possono rappresentare un’ulteriore opportunità per meglio
aderire al mercato e per l’inserimento dei lavoratori in azienda
attraverso una fase di specifica formazione.
Di conseguenza le Parti, considerata la specificità del
settore, ritengono di regolamentare nel CCNL le seguenti tipologie di
rapporto utilizzate nel settore:
apprendistato
professionalizzante;
lavoro a tempo parziale;
contratto a tempo
determinato;
contratto di inserimento;
lavoro ripartito;
telelavoro;
somministrazione a tempo
determinato.
art. 8 – rapporto di Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere
instaurato mediante assunzione o per effetto della trasformazione di un
rapporto di lavoro a tempo pieno, con il consenso dell’azienda e
del lavoratore.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono
disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa
vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il
personale a tempo pieno.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale,
quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione all’orario normale giornaliero di lavoro
b) verticale,
quando è previsto che l’attività lavorativa venga svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese
o dell’anno;
misto, quando la prestazione si realizza
secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli
giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a
orario ridotto o di non lavoro.
In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale,
l’azienda fissa la durata della prestazione, che non è inferiore al 50%
dell’orario normale di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per le
ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale/misto nel settore del
trasporto funebre per le quali è previsto il limite minimo delle 16 ore
settimanali.
Le Parti si impegnano ad effettuare una verifica sulle
modalità e sulla durata delle prestazioni a tempo parziale di tipo
verticale/misto indicate nel comma precedente, entro la vigenza del
presente contratto.
Avuto riguardo alle particolari caratteristiche del
servizio gestito nonché ai programmi di assunzione per il periodo di
vigenza contrattuale, le aziende individuano nel 18% del personale in
forza a tempo pieno ed indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente
la soglia annuale media normalmente utilizzata per nuove assunzioni a
tempo parziale ed indeterminato; a tal fine, il numero dei lavoratori a
tempo parziale si individua con riferimento al rapporto tra la sommatoria
degli orari di lavoro ridotti concordati ed orario complessivo svolto dai
lavoratori a tempo pieno, senza computare i contratti di lavoro
trasformati da tempo pieno a tempo parziale.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale può essere pattuita anche per una durata determinata, di norma
non inferiore a sei mesi e non superiore a ventiquattro; in caso di
trasformazione del rapporto è consentita l’assunzione di personale con
contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato
osserverà il tempo di lavoro parziale.
L’azienda valuta l’accoglimento delle domande di
trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a
tempo parziale, fornendo la relativa comunicazione all’interessato entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. A tale fine, fatte salve le
esigenze tecnico-organizzative, sono prioritariamente considerate:
le esigenze di carattere
medico non rinviabili incompatibili con lo svolgimento di lavoro a
tempo pieno;
le necessità di assistenza a
familiari entro il 2° grado a carico non autosufficienti;
motivi di studio
opportunamente documentati.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è
regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a
tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli
articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione
previsti dalla normativa vigente.
Il trattamento economico e normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale viene riproporzionato
compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla
base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario
previsto per il personale a tempo pieno.
Le prestazioni a tempo parziale possono essere
organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e
programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale
di appartenenza.
In riferimento a motivate esigenze tecniche ed
organizzative è consentita, anche in caso di rapporti di lavoro a termine,
la prestazione di lavoro supplementare; le prestazioni di lavoro
supplementare non possono superare, in ogni caso, il limite massimo
complessivo di ore pro capite pari al 40% della prestazione a tempo
parziale concordata.
Fermo restando il limite massimo di cui al comma
precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare come sopra definite
possono essere effettuate sino al limite massimo dell’orario ordinario
giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate
nelle quale non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto a
tempo parziale di tipo verticale le ore di lavoro supplementare possono
essere effettuate sino al limite massimo settimanale, mensile o annuale
del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali
non sia prevista prestazione di lavoro.
Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate
entro il limite massimo complessivo annuale pro capite sopra indicato, si
dà luogo alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale
di cui all’art. 37 del presente contratto maggiorata del 10%, comprensiva
dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali; per le eventuali
prestazioni eccedenti il limite massimo complessivo annuale, si dà luogo
alla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale sopra
indicata maggiorata del 30%, comprensiva dell’incidenza sugli istituti
legali e contrattuali.
Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro
supplementare, salvo legittimo impedimento temporaneo, quale un
sopravvenuto grave problema di salute, personale o di congiunto entro il
2° grado o convivente, debitamente certificato e sempre che la prestazione
di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze suddette .
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario,
disciplinate dalle disposizioni contrattuali previste dall’art 27 (lavoro
straordinario) del presente CCNL.
Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del D. Lgs. n.
61/2000, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono
concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto
possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione
in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto, le prestazioni lavorative rese secondo le modalità
elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo
pari al 50% della prestazione concordata.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o
elastiche deve risultare da atto scritto; il lavoratore può farsi
assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo o in
mancanza dall’Organizzazione Sindacale territoriale stipulante il presente
CCNL, indicata dal lavoratore medesimo.
Le variazioni della collocazione temporale della
prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 4
giorni e comportano il pagamento di una maggiorazione del 15% della
retribuzione oraria globale come definita dall’art. 37 del presente
contratto, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti legali e
contrattuali, incluso il T.F.R.. Quanto sopra non si applica nei casi di
riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera
azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Le parti si
danno inoltre atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni
secondo le modalità di cui al precedente comma … non configurano una
fattispecie di clausole flessibili.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione
lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 4 giorni
e comportano il pagamento di una maggiorazione del 15% della retribuzione
oraria globale come definita dall’art. 37 del presente contratto, già
comprensiva dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali, incluso
il T.F.R.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione
di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti
disciplinari.
La variazione della collocazione
temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno
diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei casi in cui le
suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue
necessità o scelte.
Le Parti si danno atto che tutte le
maggiorazioni sopra indicate sono determinate forfetariamente ed
omnicomprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e
differiti in applicazione dell’art. 3, punto 4 d. lgs. n. 61/2000.
E’ riconosciuta al lavoratore,
con un preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di disdettare la
pattuizione delle clausole elastiche e flessibili, decorsi almeno cinque
mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive
sopravvenute e debitamente documentate, quali:
assistenza parenti di primo
grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL;
assistenza di parenti di
primo grado durante patologie oncologiche od in occasione di ricovero
ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente
ASL;
affidamento in esclusiva di
minori in età scolare durante la scuola di primo grado;
necessità di attendere ad
altro rapporto di lavoro dipendente.
In tal caso l’azienda ha la facoltà di esigere un nuovo
patto di clausola flessibile e/o elastica sostitutivo del precedente e
coerente con le proprie esigenze tecnico-organizzative.
Con cadenza annuale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la
r.s.u. sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa
tipologia.
I lavoratori affetti da patologie
oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il
prestatore di lavoro.
ART. 9 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
L’assunzione con contratto a
tempo determinato avviene ai sensi di legge, secondo le stesse norme
previste per l’assunzione a tempo indeterminato, con specificazione nella
lettera di assunzione delle ragioni a fronte delle quali è apposto un
termine alla durata del contratto di lavoro.
E’ consentita l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
quali, a titolo esemplificativo non esaustivo:
fase di avvio di nuove
attività e/o di nuovi servizi;
lavori stagionali o punte di
più intensa attività;
esecuzione di opere o servizi
definiti o predeterminati nel tempo anche non aventi carattere
occasionale o eccezionale;
esecuzione di ulteriori
servizi rispetto a quelli gestiti, con carattere di temporaneità;
sostituzione di personale
assente con diritto alla conservazione del posto; di personale assente
per ferie; di personale assoggettato a misure di sicurezza personali o
detentive;
sostituzione di personale
temporaneamente non idoneo alle proprie mansioni o di lavoratori
impegnati in corsi o attività formative;
esecuzione di lavori che per
la loro specificità richiedano l’impegno di professionalità diverse da
quelle normalmente impiegate;
inserimento sperimentale di figure professionali
non esistenti nell’organico aziendale di cui si voglia testare
l’utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro non ancora
stabilizzate.
La percentuale di lavoratori con
contratto a tempo determinato impiegata per le fattispecie individuate nei
punti d), g) e h) non può complessivamente superare il limite del 12% in
media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati
nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Ai fini dell’attuazione delle
previsioni di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per fase di avvio di nuove attività
si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi dall’inizio dell’attività di
una nuova impresa o unità produttiva ovvero dall’entrata in funzione di
una nuova attività. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno
individuati dal Testo Unico approvato con DPR n. 218 del 1978, tale
periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale.
La percentuale di cui al comma
precedente è aumentata al 15% in media annua per le aziende operanti nei
territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato DPR 6 marzo 1978,
n. 218.
In ciascun caso in cui il
rapporto percentuale sovra previsto dia luogo a un numero complessivamente
inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare
contratti a tempo determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro.
Qualora se ne ravvisi la
necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti
con contratto a termine per le fattispecie previste al comma 5 di cui al
precedente comma può essere elevata in funzione delle esigenze aziendali.
Le competenti direzioni aziendali
comunicano annualmente alle RSU o, in mancanza, alle Organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti,
il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie
utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 5.
In caso di malattia ed infortunio
non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori con contratto a
tempo determinato non in prova è limitata ad un periodo massimo pari ad un
terzo della durata del contratto e comunque non si estende oltre la
scadenza del termine apposto al contratto stesso; tale periodo di comporto
si applica anche con riguardo ad una pluralità di episodi morbosi
indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli.
Ai lavoratori assunti con
contratto a termine si applicano le disposizioni del presente contratto
sul periodo di prova; il periodo di prova è ridotto alla metà di quello
previsto per i lavoratori a tempo indeterminato, ed in ogni caso non è
superiore ad un terzo della durata del contratto stesso.
Nel caso di sostituzione di
lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo
previsto dall’art. 4, comma 2 D. Lgs. n. 151/2001 per l’assunzione
anticipata di lavoratori a tempo determinato può essere elevato sino a due
mesi prima dell’inizio del congedo.
I lavoratori con contratto a
tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia
riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo,
adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attività.
L’azienda fornisce ai lavoratori
in forza con contratto a tempo determinato, anche per il tramite della
r.s.u., informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato
relativi alle mansioni svolte che si rendessero eventualmente disponibili
nell’abito dell’unità organizzativa di appartenenza.
Le Parti a livello aziendale
determinano le condizioni di applicabilità ai lavoratori a tempo
determinato del premio di risultato, in rapporto al periodo di
utilizzazione.
ART. 11- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premessa e norme generali
In attesa della piena operatività
delle norme di legge in materia e tenuto conto del ruolo affidato alle
Parti sociali dall’art. 13, (comma 13 bis) della legge 14 maggio 2005, n.
80 (c.d. "competitività") si stabilisce l'introduzione in via sperimentale
della seguente disciplina dell'apprendistato professionalizzante.
Le Parti si danno atto che
l’apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro finalizzato a far
conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un’idonea
qualificazione professionale e rappresenta quindi un valido strumento
finalizzato all’obiettivo di favorire lo sviluppo, anche qualitativo,
dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa
tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una
qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può altresì essere stipulato con giovani che abbiano
compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.
Il contratto di apprendistato
professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta con
l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della
durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che
potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della formazione.
Le aziende possono procedere alla
stipulazione di nuovi contratti di apprendistato a condizione che sia
mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti.
A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e
quelli che al termine del rapporto di apprendistato abbiano rifiutato la
proposta di trasformare il rapporto a tempo indeterminato, i contratti
risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non
trasformati in misura pari a 4 contratti. Agli effetti della presente
disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali
il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel corso del suo svolgimento.
Periodo di prova
L’assunzione dell’apprendista ha
luogo con un periodo di prova non superiore a 2 mesi di effettiva presenza
in servizio; detto periodo viene ridotto della metà qualora si tratti di
apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi
formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
Il periodo di prova viene
computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli
effetti dell'anzianità di servizio.
Durata
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato per il conseguimento delle
qualifiche previste nei gruppi di inquadramento di cui all’art. 14 del
presente contratto da D1 ad A1.
La durata massima del periodo di
apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di
inquadramento sono le seguenti:
Livelli |
Durata Complessiva Mesi |
Primo Periodo Mesi |
Secondo Periodo Mesi |
Terzo Periodo Mesi |
D1 |
30 |
|
20 |
10 |
C3 |
36 |
18 |
9 |
9 |
C2/A1 |
48 |
24 |
12 |
12 |
I periodi di apprendistato presso
più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima
del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni
superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività.
Sono inoltre computati i periodi
di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione.
Inquadramento e trattamento retributivo
La retribuzione degli apprendisti
è quella prevista dal presente contratto e, dopo 12 mesi
dall’instaurazione del rapporto di lavoro, dalla contrattazione aziendale
con riferimento al gruppo di inquadramento assegnato; nel primo periodo di
apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato due livelli
sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto
quello di destinazione finale; nel terzo ed ultimo periodo al lavoratore
viene riconosciuto un emolumento aggiuntivo temporaneo utile a tutti gli
effetti contrattuali pari alla differenza tra retribuzione e contingenza
del livello di inquadramento di secondo periodo e quella corrispondente al
livello di qualificazione finale, che verrà assorbita all’atto del
conseguimento del livello di destinazione .
In deroga a quanto indicato nel
comma precedente, gli apprendisti con destinazione finale nel gruppo D1
sono inizialmente inquadrati nel gruppo D2.
Al fine di consentire una
iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di
lavoro, le Parti, a livello aziendale, determinano le modalità ed i
criteri di applicazione agli apprendisti del premio di risultato.
Disciplina del rapporto
L’apprendista matura il diritto
alle ferie nella misura prevista dall’art. 28 del presente CCNL nonché
alle mensilità aggiuntive sulla base della retribuzione percepita
mensilmente.
In caso di assenza per malattia o
infortunio l'apprendista non in prova, fermo restando il trattamento
economico nelle misure previste dall’art. 32 del presente contratto, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 3
mesi anche non continuativi per i contratti di durata non superiore a 36
mesi e di 4 mesi per i contratti di durata superiore. Tale termine di
comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed
indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli.
In caso di intervenute malattia,
infortunio, maternità, servizio militare di leva, richiamo alle armi,
aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, il decorso della
durata del rapporto resta sospeso e l’azienda può prolungare per una pari
durata il termine finale del contratto.
Qualora, al termine del periodo
di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art..2118 c.c., il
periodo di apprendistato viene computato nell'anzianità di servizio ai
fini degli istituti di legge e di contratto.
Formazione
Nei confronti di ciascun
apprendista deve essere erogata una formazione formale congrua, interna o
esterna all'azienda, di 120 ore annue retribuite, intese come annue medie,
finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista,
ridotte, se consentito dalla normativa regionale, a 60 ore annue ove
l'apprendista sia in possesso di titolo di studio post obbligo o attestato
di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Il monte ore dedicato alla
formazione deve essere opportunamente ripartito in quote dedicate
all'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di
disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo
produttivo. La quota del monte ore di formazione formale, specificamente
rivolta al conseguimento della qualificazione, sarà realizzata secondo
percorsi di formazione "on the job" o in affiancamento o moduli di
formazione teorica, nonché mediante modalità e-learning. Le ore di
formazione relative all'antinfortunistica ed alla organizzazione aziendale
dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Le materie strettamente collegate
alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di
formazione interna, mentre le altre, in considerazione della capacità
formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere
oggetto di formazione sia interna che esterna.
Qualora l'azienda disponga di
capacità formativa interna - da attestare con dichiarazione formale del
datore di lavoro o suo delegato - anche le tematiche non strettamente
collegate alla realtà aziendale/professionale potranno essere affrontate
all'interno delle imprese. Le Parti si danno atto che la capacità
formativa interna è espressa dalla idoneità a progettare percorsi
formativi, nonché dalla presenza di lavoratori con esperienza e capacità
professionale idonee a trasferire competenze, tutor con formazione
e competenze adeguate ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro del 28
febbraio 2000, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi
ed alle dimensioni aziendali. In caso di aziende plurilocalizzate o in
presenza di Gruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche
presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra
regione.
Al fine di dare immediato impulso
alla diffusione nel settore della nuova disciplina dell'apprendistato
professionalizzante a sostegno dello sviluppo occupazionale, le Parti
definiscono - in via sperimentale e nel rispetto delle vigenti
disposizioni - i profili formativi, riferiti alle qualifiche indicate nel
comma 9 del presente articolo. Detti progetti, che sono riportati nel
documento allegato al presente articolo, saranno sottoposti alle Regioni
per gli adempimenti previsti dalla legge.
La definizione dei progetti
formativi relativi ad ulteriori e diverse qualifiche aziendali è demandata
alla sede aziendale.
La formazione interna all'azienda
dovrà essere attestata da una dichiarazione formale del datore di lavoro o
di un suo delegato riferita alle caratteristiche della formazione svolta,
sulla base del percorso previsto dal piano formativo e alle competenze del
tutor aziendale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 3,
del D. lgs. n. 276 del 2003.
Al termine del contratto di
apprendistato l'azienda rilascia agli apprendisti la documentazione
prevista dalle norme di legge in materia.
Per quanto non specificatamente
previsto dalle disposizioni di legge in materia, delle parti sociali a
livello confederale e dal presente articolo, si applicano le disposizioni
del presente contratto in quanto compatibili con tale tipologia
contrattuale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in relazione alla norma di cui sub
formazione, comma 5 del presente articolo, si impegnano a definire i
profili formativi entro 30 giorni dalla data di ratifica della presente
ipotesi di accordo; da tale data è agibile l’istituto dell’apprendistato
professionalizzante previsto dal presente articolo.
ART. NUOVO - Contratto di inserimento/reinserimento
Fermo restando quanto previsto
dalle previsioni di legge e dall’accordo interconfederale 11 febbraio
2004, al quale si fa riferimento anche per quanto non espressamente
disciplinato nel presente articolo, le Parti si danno atto che il
contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro
diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto
lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro
delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di
cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino
riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno
due anni;
e) donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette,
ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con
contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n.
276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32
anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto
legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato
in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto
individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è
nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto di inserimento/reinserimento può essere
stipulato per il conseguimento di tutte le qualifiche professionali
previste nel presente CCNL, con esclusione del livello D3.
Nel contratto individuale vanno
indicati:
la durata;
il periodo di prova;
l’orario di lavoro in
funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto di inserimento a
tempo pieno o a tempo parziale;
il gruppo di inquadramento
del lavoratore, che non potrà essere inferiore per più di due livelli
rispetto a quello spettante, secondo l’art. 18 del presente CCNL, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il
progetto di inserimento.
Il trattamento economico e
normativo è quello stabilito dal presente contratto e dalla eventuale
contrattazione aziendale per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, negli istituti compatibili con la natura del contratto di
inserimento/reinserimento e con la sua prefissata durata temporale.
Il periodo di prova è quello
previsto per il livello di inquadramento attribuito, ridotto alla metà di
quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; in ogni caso non
può essere superiore ad un terzo della durata del contratto stesso .
In caso di assenza per malattia o
infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore
a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei
casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei
singoli intervalli.
Per quanto concerne il trattamento economico di
malattia ed infortunio si applica quanto previsto dall’art. 34 del
presente CCNL.
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di
inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli
istituti previsti dalla legge e dal contratto.
Il progetto individuale di
inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere
finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già
acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
la qualificazione al
conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
la durata e le modalità della
formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata non
inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, in relazione al
tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo
contesto lavorativo.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap
fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una
durata massima di trentasei mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con
professionalità compatibili coerenti con il contesto organizzativo, anche
tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore
con la mansione alla quale è preordinato il progetto, potrà essere
prevista una durata massima di dodici mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di
almeno 24/32 ore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina
del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da
congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di
e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere
impartita nella fase iniziale del rapporto.
La formazione dovrà risultare da libretto formativo
approvato con d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze
acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della
disponibilità del libretto formativo del cittadino, la certificazione
della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo
delegato.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e
normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può
comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di
inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali
mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità
sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro
subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche
caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal
contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
I contratti di inserimento non possono di norma
superare il 25% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31
dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, salvo in ogni caso il
minimo di 5 lavoratori.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento le
imprese devono comunque aver mantenuto in servizio almeno il settanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori
che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al
termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti
risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano
mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel
corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Le aziende informeranno annualmente le r.s.u.
sull’andamento dei contratti di inserimento.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003, le
parti convengono che nei contratti di inserimento, stipulati ai sensi del
presente articolo, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1,
lettera e) si possa applicare la medesima disciplina sulle modalità di
inquadramento definita per tutti i lavoratori assunti con contratto di
inserimento.
ART. NUOVO - Somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è
disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Nelle specifiche fattispecie
sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è
soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 12% in media
annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente:
esecuzione di opere e
attività che richiedano l’impegno di professionalità nuove o di
difficile reperibilità sul mercato locale o l’impiego di
specializzazioni non presenti in ambito aziendale;
avvio di nuove tecnologie,
anche relative ad attività di carattere amministrativo;
temporanea utilizzazione di
lavoratori in qualifiche previste dai normali assetti produttivi
aziendali ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario
al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
inserimento sperimentale di
figure professionali non esistenti nell’organico aziendale di cui si
voglia tastare l’utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro
non stabilizzate.
La percentuale di cui al comma precedente è
aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno
individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218.
A livello aziendale le parti potranno comunque
concordare percentuali più elevate rispetto a quella dei commi precedenti.
Nei casi in cui tale rapporto
percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la
possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di
somministrazione a tempo determinato, fermo restando che tali contratti
non potranno in nessun caso superare il 100% dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato.
Nell’ambito della contrattazione
aziendale sul premio di risultato, come definita dall’art. del CCNL, le
parti stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e la
corresponsione delle erogazioni economiche correlati ai risultati
dell’impresa anche ai lavoratori con contratto di somministrazione.
Le aziende sono tenute nei
confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo
determinato ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste
dal d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici
connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
I lavoratori con contratto di somministrazione hanno
diritto di esercitare presso le aziende i diritti di libertà ed attività
sindacale previsti dalla legge n. 300/1970; in particolare gli stessi
possono partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa
utlizzatrice.
L’azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla
R.S.U. o, in sua mancanza, alle OO. SS. territoriali aderenti alle
associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero ed i motivi del
ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro il 3° giorno
lavorativo successivo alla stipula del contratto.
Una volta all’anno, per il tramite dell’associazione
datoriale competente, le aziende utilizzatrici forniscono alle OO.SS. il
numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
ART. …. - CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di
lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui
due lavoratori assumono in solido un’obbligazione lavorativa.
La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità
personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento
dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando
indifferente se la stessa venga assolta da uno o da entrambi i
coobbligati.
Il contratto, stipulato in forma scritta, specifica che
la fornitura della prestazione è assicurata dai contraenti attraverso la
responsabilità solidale e deve indicare l’orario complessivo di lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che
si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati.
La suddivisione dell’orario è definita in via di
massima, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la
modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro
complessivo.
La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo
legale e contrattuale vengono corrisposti e applicati a ciascun lavoratore
in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata nel periodo
di riferimento di ciascun istituto, in attuazione del principio di non
discriminazione di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 276/2003.
I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il
controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori – devono
informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun
lavoratore con cadenza almeno settimanale.
I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva
reciproca informazione sull’impedimento ad effettuare la propria parte di
prestazione lavorativa.
Il lavoratore che, per sostituire il collega assente
ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più
ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha
diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario
contrattuale complessivo.
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno
dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta l’estinzione
dell’intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. Il
datore di lavoro può richiedere al restante lavoratore coobbligato di
rendersi disponibile ad adempiere per intero o parzialmente l’obbligazione
lavorativa, con conseguente trasformazione del rapporto in normale
contratto di lavoro subordinato.
Il prestatore di lavoro cessato può essere
sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività
lavorativa con contratto ripartito solo previa accettazione da parte
dell’azienda.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto
per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili
con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito.
Nota a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere innovativo
del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello
stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale, finalizzato allo
sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di
lavoro.
ART. …- TELELAVORO
Le parti convengono nel considerare il telelavoro una
modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare
l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo
produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone
con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento
delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro
maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati. In tale ambito
saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei
mobility manager. Le parti convengono altresì, tenendo conto delle
possibilità insite nella società dell’informazione, di incoraggiare tale
nuova forma di lavoro per coniugare flessibilità e sicurezza con
l’obiettivo di offrire anche alle persone disabili più ampie opportunità
nel mercato del lavoro.
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina
contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di
prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante
l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e
distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di
espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria
dell’attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro
comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione
lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili
a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
telelavoro domiciliare, nei
casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di
norma presso il proprio domicilio;
telelavoro da centri o
postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da
remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini
gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici
destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità
produttive autonome;
telelavoro da postazioni
individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi
diversi dalla sede aziendale.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una
scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato. Esso
può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del
lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto
volontariamente.
Qualora il telelavoro non sia
ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora
il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telavoro, il
lavoratore può accettare o respingere tale offerta.
Il rifiuto del lavoratore a tale
offerta non costituisce di per sé motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di
lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro,
quest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.
Nel caso specifico di avvenuta
trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la
decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo
che ne prevederà le relative modalità e tempistiche.
Le obbligazioni connesse al
rapporto di lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalità diverse
rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione
lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della
stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i
lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni , nonché l’obbligo per
il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da
concordare con la Direzione Aziendale.
Le parti convengono che per
effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono
normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o
notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere
preventivamente richiesto e autorizzato.
Qualora, per esigenze di
servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunitario
venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a
rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede
sia per il ritorno nel luogo ove il lavoratore svolge la propria attività
lavorativa.
Le diverse configurazioni del
telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto
di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
La presente disciplina economica
e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti
impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative.
I telelavoratori ricevono una
formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti
e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo
sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività
all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono altresì sottoposti ai
medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Il datore di lavoro garantisce
l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore
rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, favorendo, oltre al normale
utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di
integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di
appartenenza attraverso rientri periodici nell'impresa per motivi connessi
allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a
interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro.
Le ordinarie funzioni gerarchiche
naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere
espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n.
300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla
durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro
domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi
istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo
preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di
sicurezza.
Il datore dei lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e
della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto
regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi
direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari
allo svolgimento del telelavoro.
Ai telelavoratori si applicano le
norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il datore di lavoro ha la
responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la
protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini
professionali. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi
all’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da
disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali,
adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di
assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili
per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Le Parti si danno atto che le
particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il
sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le parti si danno atto che con il
presente articolo si è data attuazione all’Accordo interconfederale 9
giugno 2004.
Art. 23 – DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO
Durata normale
Ferma restando la disciplina legale dell’orario di
lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale di lavoro è fissata in
38 ore settimanali.
La durata settimanale del lavoro è di norma ripartita
in cinque giorni, salvo diversa articolazione aziendale. Il sesto giorno
feriale è tuttavia considerato giorno lavorativo non lavorato a tutti gli
effetti contrattuali.
L’azienda definisce le
articolazioni di orario adeguate alle esigenze del servizio previa
consultazione della r.s.u..
Per permettere una concreta
coincidenza tra la disponibilità effettiva e quella teorica del personale
ed ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro in corrispondenza
delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, riducendo al
contempo le necessità di ricorso al lavoro straordinario, l’orario
settimanale di cui al precedente comma 1 si può realizzare attraverso la
programmazione annuale, previa consultazione della r.s.u., di calendari
(anche distinti per settore, reparto, ufficio o gruppi di lavoratori), che
prevedono prestazioni ordinarie maggiori in alcuni periodi e
correlativamente minori in altri, fermo restando il rispetto della durata
settimanale contrattuale come media nell’arco temporale massimo di 12 mesi
consecutivi.
Nel rispetto delle prestazioni
programmate, le ore eccedenti o inferiori all’orario normale contrattuale
non danno luogo a compensi per lavoro straordinario o a trattenute fino a
concorrenza delle ore soggette a compensazione; i lavoratori percepiranno
la retribuzione relativa all’orario contrattuale normale sia nei periodi
di maggiore sia in quelli di minore prestazione, fermo restando che le ore
di prestazione eccedenti l’orario programmato vanno considerate e
retribuite come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze
contrattuali.
Nell’ambito dei regimi di orario
multiperiodale di cui al comma precedente le ore ordinarie non possono
comunque superare le 46 ore settimanali; i periodi di effettivo
svolgimento di prestazioni ordinarie in misura superiore alla durata
normale dell’orario di lavoro contrattuale non possono inoltre superare,
per ciascun lavoratore interessato, i 4 mesi, anche non consecutivi,
nell’arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi, entro il quale sarà
realizzata la media dell’orario normale settimanale; gli orari giornalieri
del mese successivo vanno portati a conoscenza del personale interessato
con due settimane di anticipo.
Per il calcolo della durata media settimanale
dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 66/2003, si fa
riferimento ad un periodo di 6 mesi consecutivi; in caso di particolari
esigenze organizzative, a livello aziendale può essere stabilita
l’estensione di tale periodo a 12 mesi consecutivi, previa contrattazione
con la r.s.u.
Durata massima
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro,
comprese le ore di lavoro straordinario, viene stabilita in 52 ore
settimanali.
Sono escluse dal computo del suddetto limite della
durata massima settimanale dell’orario di lavoro le seguenti prestazioni,
benché retribuite:
ore di lavoro trascorse in attesa durante le
funzioni religiose e/o civili;
ore di viaggio in trasferta non alla guida;
ore impiegate in attività di formazione
professionale;
prestazioni del personale addetto alle aree
operative per assicurare la continuità del servizio indicato
nell’art. 16, lett. n), n. 4 del D. Lgs. n. 66/2003.
ART. 24 – ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO
L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito
dall’azienda con apposito ordine di servizio, consultata la r.s.u..
L’orario di lavoro che dà diritto alla retribuzione
decorre dalla presentazione sul posto di lavoro e va conteggiato dall’ora
preventivamente fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino
all’ora in cui il lavoratore è tenuto ad adempiere la prestazione
lavorativa e comunque a tenersi a disposizione del datore di lavoro
nell’esercizio delle sue funzioni.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori
dell’abituale posto di lavoro, anche all’interno del territorio comunale,
l’orario decorre dall’ora di presentazione sul luogo di ritrovo. Per luogo
di ritrovo si intende una sede di lavoro comunque dotata di attrezzature
adeguate e locali idonei per l’attività da svolgere.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6,
l’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in
modo che il personale ne abbia cognizione possibilmente con almeno una
settimana di anticipo, fatte salve le variazioni temporanee dovute ad
esigenze eccezionali.
L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di
orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del
diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.
Nota a Verbale
Le Parti si danno atto che in presenza di particolari
condizioni oggettive a livello aziendale potranno essere concordate
diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore
giornaliere.
Art. 25 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – SERVIZIO DI
REPERIBILITA’
1° comma: identico
2° comma: identico
3° comma: identico
Per il predetto servizio, fermo restando quanto
stabilito dal presente contratto in materia di orario di lavoro, si
conviene quanto segue:
nel servizio di reperibilità si deve avvicendare il
maggior numero di lavoratori in possesso delle necessarie
qualificazioni professionali;
l’impegno di reperibilità riguarda di norma 7
giorni al mese, fatta salva l’individuazione da parte dell’azienda,
previa consultazione della r.s.u., di limiti superiori in relazione al
numero degli addetti utilizzabili nel servizio.
Il servizio di reperibilità comporta l’obbligo per il
dipendente di essere reperibile presso la propria abitazione o in località
compatibile con l’esigenza di rendersi disponibile nel più breve tempo
possibile, per rispondere alle chiamate degli utenti o del centralino
aziendale o del presidio tecnico-aziendale o direttamente dell’Autorità
esterna ed effettuare gli interventi necessari.
Il personale in reperibilità viene dotato, ai soli fini
del servizio, di telefono cellulare aziendale o di altro mezzo idoneo.
Per località compatibile si intende un luogo che
consenta l’effettuazione dell’intervento richiesto entro 30 minuti dalla
chiamata.
Il turno di reperibilità di norma va limitato ai
periodi fuori del normale orario di lavoro e non può eccedere le 24 ore.
Il servizio di reperibilità viene compensato come
segue:
reperibilità in giorno
feriale: euro 17,50
reperibilità in giorno
domenicale o festivo infrasettimanale: euro 20,50.
Il compenso per reperibilità in giorno feriale prestato
in misura inferiore alle 24 viene ridotto proporzionalmente in funzione
del numero delle ore prestate, fermo il minimo di 1/3.
Gli interventi effettuati su chiamata nel corso del
servizio di reperibilità sono retribuiti secondo le norme sul lavoro
straordinario; per ogni intervento vengono riconosciute convenzionalmente
almeno due ore di lavoro straordinario, comprensive dei tempi di andata e
ritorno dal luogo di presentazione.
I compensi per il servizio di reperibilità sono
corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità
effettivamente prestati.
In presenza di specifiche necessità organizzative,
derivanti dall’opportunità di garantire la tempestività di intervento nei
servizi aziendali, possono essere previste a livello aziendale, previa
consultazione/confronto della r.s.u., ulteriori fattispecie di utilizzo
del servizio di reperibilità.
Nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio di
reperibilità, il periodo di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.
Lgs. n. 66/2003, in presenza di prestazioni rese su chiamata, può essere
ripartito in più periodi distinti, di cui almeno uno della durata di 4 ore
consecutive; ove il riposo anche discontinuo non risulti comunque pari
alle 11 ore complessive, il lavoratore ha diritto a riposi compensativi
fino a concorrenza delle suddette 11 ore, da godersi entro le 24 ore
successive, salvo casi eccezionali; resta fermo in tal caso il pagamento
delle sole maggiorazioni previste dall’art. 28, comma 9 sulle ore prestate
durante il servizio di reperibilità.
Il presente articolo decorre dal 1° ottobre 2006.
ART. 26 - GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
1° comma: idem
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito
dalla legislazione vigente, cade normalmente di domenica.
3° comma: idem
4° comma: idem
5° comma: idem
6° comma: idem
7° comma: idem
Per le festività soppresse dalla legge 5.2.1977 n. 54
si applicherà il seguente trattamento:
a compensazione ed in luogo delle festività
nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o
comunque differite dalla legge sopraccitata, sono attribuite
annualmente ai dipendenti regolati dal presente CCNL 5 giornate di
permesso retribuito.
Idem
Idem
ART. 27 - Lavoro notturno – Lavoro in turno
E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali, con
particolare riferimento al D. Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente
prestato dal lavoratore tra le ore 23,00 e le ore 6,00.
Nei confronti dei lavoratori notturni di cui alla
definizione contenuta nel citato D. Lgs. n. 66/2003, il periodo di
riferimento, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, sul quale
calcolare il limite delle 8 ore nelle 24, è calcolato come media su base
mensile.
Ai soli effetti retributivi previsti dal presente
contratto, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore
tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
Ogni ora ordinaria di lavoro notturno prestata dal
lavoratore in giorni non festivi, anche in turni non avvicendati, viene
compensata con la maggiorazione del 15% della retribuzione individuale
oraria.
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione
vigente, ai soli effetti contrattuali e retributivi, lavoro in turno viene
considerato esclusivamente quello prestato in modo avvicendato per tutte
le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche di
alcuni servizi, le aziende possono organizzare il lavoro in turni
avvicendati. Le modalità organizzative di detti turni vengono realizzate
previa consultazione della r.s.u..
Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare
il lavoro fino a quando non sia stato sostituito e, di norma fino ad un
massimo di 2 ore da quando l’azienda ne sia venuta a conoscenza ed entro
le quali l’Azienda stessa provvederà alla sostituzione con altro
personale.
Il lavoratore in turni avvicendati è tenuto a
comunicare all’azienda l’impedimento ad assumere servizio di norma entro 2
ore dall’ora di inizio del turno.
Art. 28 - LAVORO STRAORDINARIO
Ferma restando la disciplina legale sulla durata della
prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi si
considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti della durata
normale della prestazione prevista dal presente CCNL.
Qualora particolari esigenze del servizio lo
richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività
lavorativa anche oltre il normale orario di lavoro stabilito dal presente
contratto fino alla concorrenza massima individuata nei commi che seguono.
Il lavoratore, senza giustificati
motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro
straordinario; il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è
riconosciuto né compensato.
Salvo in ogni caso quanto
previsto dall’art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 66/2003,
le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro debbono
essere contenute entro il limite di 150 ore annue pro-capite, che possono
essere elevate fino a 250 previo incontro con la r.s.u..
In caso di prestazioni di lavoro straordinario per
l’esecuzione di specifiche opere o attività che non è possibile eseguire
nell’orario normale di lavoro, quali ad esempio operazioni nei cimiteri o
altri interventi concordati per garantire l’igiene e l’ordine pubblico, le
stesse, su richiesta del lavoratore, possono essere compensate attraverso
corrispondenti riposi compensativi da godersi entro i sei mesi successivi,
ferma restando la corresponsione delle sole maggiorazioni della
retribuzione contrattualmente previste sulle ore lavorate; tali
prestazioni sono oggetto di preventiva comunicazione della Direzione
aziendale alla r.s.u..
Le Parti si danno atto che le prestazioni degli addetti
di cui all’art. 16, punto 1 lett. n) n. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, non sono
soggette alla disciplina di cui al comma 4 del presente articolo.
La Direzione aziendale comunica alla r.s.u. con cadenza
trimestrale e non appena noti i dati a consuntivi concernenti le eventuali
prestazioni di lavoro straordinario per ufficio o reparto.
Si considera lavoro straordinario diurno quello
compiuto dal lavoratore oltre la durata dell’orario settimanale di lavoro
(ovvero mensile nei casi di adozione in azienda di orari elastici).
Si considera lavoro straordinario notturno quello
compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera della sua prestazione,
tra le ore 22 e le ore 6.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con
la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
lavoro straordinario feriale
diurno: 32%
lavoro straordinario feriale
notturno e festivo (diurno e notturno): 45%
I compensi previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con quelli previsti dall’art. 29.
In attuazione del comma 5 dell’art. 17 del D. Lgs. n.
66/2003, le previsioni del presente articolo non trovano attuazione nei
confronti dei lavoratori che svolgono funzioni direttive, individuate
secondo le norme contrattuali sulla classificazione del personale in
relazione alle mansioni concretamente esercitate nonché nei confronti dei
telelavoratori e degli altri lavoratori i quali hanno assegnati ambiti di
determinazione autonoma della durata dell’orario di lavoro, in ragione
delle caratteristiche dell’attività espletata.
ART. 30 - FERIE
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio
effettivamente prestato ad un periodo di riposo, con decorrenza della
retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi.
Qualora l’orario settimanale fosse concentrato in 5
giornate, il lavoratore ha diritto ad un numero complessivo di giorni
proporzionalmente ridotto a 22 giorni lavorativi, in detta misura non
comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della
ripartizione settimanale
Il riposo annuale ha normalmente carattere
continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del
riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato
dall’azienda sulla base di una programmazione di massima predisposta
annualmente, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste
scritte dei lavoratori.
Comma 4: idem
Comma 5: idem
Comma 6: idem
Comma 7: idem
Comma 8:
Qualora, durante il periodo delle
ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunicazione alla Direzione ed
inviare il certificato medico nei termini previsti dall’art. 34 del
presente CCNL; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori dal proprio
domicilio abituale, sia in Italia che all’estero, deve ugualmente
comunicare al datore di lavoro nei termini previsti dall’art. 34 del
presente CCNL, anche attraverso fax, il suo stato di malattia, segnalando
nel contempo l’esatto recapito presso il quale possono essere effettuati
ai sensi di legge eventuali controlli; fa, inoltre, seguire il più presto
possibile, secondo le regole previste, la relativa certificazione.
Comma 9-10: attuali ultimi due commi
Comma 10: nuovo
Le ferie maturate e non godute
entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite
entro il primo semestre dell’anno successivo quello di maturazione.
Per "anno di maturazione" ai sensi e per gli effetti
dell’attuazione dell’art. 10 del D.Lsg. n. 66/2003, deve intendersi l’anno
di calendario; in caso di assunzione in corso d’anno, le ferie relative
all’anno di assunzione vengono computate pro-rata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si impegnano a
costituire una commissione tecnica paritetica con il compito di:
effettuare, nell’ambito della
vigenza contrattuale, l’esame del sistema di classificazione definito
nel presente CCNL, al fine di valutare le eventuali necessità di
modifica dello stesso in rapporto all’evoluzione delle professionalità
del settore ed ai mutamenti nell’organizzazione del lavoro;
analizzare i trattamenti
corrisposti nel settore con riguardo alle trasferte del personale al
fine di evidenziare le eventuali criticità.
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