COMPARTO - SETTORE |
SETTORE FUNERARIO |
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TIPO |
ACCORDO NAZIONALE INTERCONFEDERALE |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
11 GIUGNO 2003 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO e 2° BIENNIO EC. |
2001-2004 e 2003-2004 |
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ARGOMENTI CORRELATI |
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ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE
Il giorno 11 giugno 2003, in Roma tra
la Federgasacqua, rappresentata da Paola Giuliani, Marcello Bronzetti, Luigi
Casalini, Marino Coati, Cristina Paganini, Carla Repetto, Luigi Rovelli,
assistiti da Silvia Calore e Giorgia Sambrotta
e
la Funzione Pubblica – CGIL, rappresentata da Mazzino Tamburini, Massimo
Cenciotti, assistiti dal Responsabile aziendale Vittorio Lozzi
la FIT-CISL, rappresentata da Roberto Di Pascale, Roberto Efficace
la UILTrasporti-UIL, rappresentata da Ubaldo Conti, assistito dal Responsabile
aziendale Nicola Filippi
è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 26.5.98 per i
dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per singoli istituti
contrattuali, il presente contratto decorre dalla data del 1 gennaio 2001 fino
al 31 dicembre 2004, sia per la parte normativa sia per la parte economica.
Letto, confermato, sottoscritto
FEDERGASACQUA
FP-CGIL
FIT-CISL
UIL-TRASPORTI
PARTE ECONOMICA
1. Una tantum
Le Parti riconoscono ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CCNL (con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi) una somma una tantum convenzionalmente determinata dalle Parti in 1.150,00 € lordi, riferita al parametro 175, al lordo dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) erogata fino a tutto il mese di maggio 2003.
L’importo in oggetto viene erogato alle seguenti scadenze:
a) 800,00 € parametrati come da allegata tabella a), con la retribuzione del mese di luglio 2003;
b) 350,00 € parametrati come da allegata tabella b), con la retribuzione del mese di gennaio 2004.
L’importo una tantum va erogato ai dipendenti che risultino in forza sia alla data di stipulazione del presente CCNL sia, per avere diritto alle due tranches sopra indicate, rispettivamente alla data del 30 giugno 2003 e del 31 dicembre 2003.
L’una tantum concretamente spettante viene determinata in misura pari ad 1/29 (un ventinovesimo) per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1 gennaio 2001-31 maggio 2003; si intende per mese intero anche la frazione superiore a 15 giorni; sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell’azienda (es. malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.); in caso di retribuzione ridotta, l’una tantum viene corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
In caso di passaggio di livello nel corso del periodo su indicato, gli importi da corrispondere vengono riferiti pro-quota all’effettivo livello di appartenenza.
L’importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti; inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2120 del Codice Civile, l’importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
In occasione della erogazione della prima tranche dell’una tantum, dall’importo spettante dovranno essere detratti sino a concorrenza gli importi mensili a titolo di indennità di vacanza contrattuale, laddove erogati, corrisposti dalle aziende con riferimento al periodo maggio 2002 – maggio 2003.
2. Aumenti delle retribuzioni base
Le Parti concordano che le retribuzioni base mensili di cui all’art. 39, lett. A del CCNL vengano aumentate negli importi e con le decorrenze di seguito stabilite, con riferimento al parametro 175:
- 70 euro dal 1 giugno 2003 (=50 € + 20 €)
- 40 euro dal 1 maggio 2004
Di conseguenza la tabella allegata al su citato art. 39 del CCNL viene modificata come di seguito indicato.
Gruppo |
Parametro |
1.01.2002 |
1.06.2003 |
1.05.2004 |
|
175 |
|
€ 70,00 |
€ 40,00 |
|
100 |
|
€ 40,00 |
€ 22,86 |
QS |
350 |
€ 1.493,34 |
€ 1.633,34 |
€ 1.713,34 |
Q |
305 |
€ 1.301,01 |
€ 1.423,01 |
€ 1.492,72 |
A1 |
260 |
€ 1.109,04 |
€ 1.213,04 |
€ 1.272,47 |
A2 |
230 |
€ 981,11 |
€ 1.073,11 |
€ 1.125,68 |
B1 |
208 |
€ 887,27 |
€ 970,47 |
€ 1.018,01 |
B2 |
190 |
€ 810,48 |
€ 886,48 |
€ 929,91 |
C1 |
172 |
€ 733,73 |
€ 802,53 |
€ 841,84 |
C2 |
159 |
€ 678,26 |
€ 741,86 |
€ 778,20 |
C3 |
152 |
€ 648,41 |
€ 709,21 |
€ 743,95 |
D1 |
145 |
€ 618,56 |
€ 676,56 |
€ 709,70 |
D2 |
133 |
€ 567,33 |
€ 620,53 |
€ 650,93 |
D3 |
100 |
€ 426,59 |
€ 466,59 |
€ 489,45 |
Salvo errori ed omissioni.
Con decorrenza dal 1 giugno 2003 cessa altresì di essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale sinora corrisposta.
ALLEGATI
Tabella A) – Prima tranche Una tantum
Gruppo |
Parametro |
Una tantum |
|
175 |
€ 800 |
QS |
350 |
€ 1.600,00 |
Q |
305 |
€ 1.394,29 |
A1 |
260 |
€ 1.188,57 |
A2 |
230 |
€ 1.051,43 |
B1 |
208 |
€ 950,86 |
B2 |
190 |
€ 868,57 |
C1 |
172 |
€ 786,29 |
C2 |
159 |
€ 726,86 |
C3 |
152 |
€ 694,86 |
D1 |
145 |
€ 662,86 |
D2 |
133 |
€ 608,00 |
D3 |
100 |
€ 457,14 |
TABELLA B) – Seconda tranche una tantum
Gruppo |
Parametro |
Una tantum |
|
175 |
€ 350 |
QS |
350 |
€ 700,00 |
Q |
305 |
€ 610,00 |
A1 |
260 |
€ 520,00 |
A2 |
230 |
€ 460,00 |
B1 |
208 |
€ 416,00 |
B2 |
190 |
€ 380,00 |
C1 |
172 |
€ 344,00 |
C2 |
159 |
€ 318,00 |
C3 |
152 |
€ 304,00 |
D1 |
145 |
€ 290,00 |
D2 |
133 |
€ 266,00 |
D3 |
100 |
€ 200,00 |
Salvo errori ed omissioni.
DICHIARAZIONI A VERBALE
Le Parti, tenuto conto degli orientamenti legislativi in materia di lavoro a tempo parziale, si impegnano a definire compiutamente la materia con apposito accordo entro la vigenza del presente CCNL.
Entro il mese di dicembre 2003 le Parti si impegnano altresì ad incontrarsi per esaminare congiuntamente gli effetti del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, al fine di convenire le eventuali modifiche degli articoli contrattuali che si rendessero necessarie.
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Modificare il 3° comma dell’art. 6 come segue:
“Le assunzioni di personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti.”
ART. 12 b) - CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
Le presenti disposizioni disciplinano l’utilizzo da parte delle aziende dei contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale si fa riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato.
Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall’art.1 della Legge n. 196/97, comma 4, le aziende possono fare ricorso al lavoro temporaneo, non per sopperire a carenze strutturali d’organico, oltre che nei casi direttamente previsti dalla della legge stessa, anche nei seguenti casi:
1. per punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi, anche indotte dall’attività di altri settori;
2. per l’esecuzione di opere e attività che richiedano l’impegno di professionalità nuove o di difficile reperibilità sul mercato locale o che presentino carattere eccezionale o l’impiego di specializzazioni non presenti in ambito aziendale;
3. per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere eccezionale od occasionale;
4. per l’assunzione di nuovi servizi e funzioni, anche con riguardo a fasi di studio e ricerca per lo sviluppo del prodotto; per l’avvio di nuove tecnologie, anche relative ad attività di carattere amministrativo (ad esempio modifica del sistema informativo, introduzione di diversi sistemi di contabilità, ecc.);
5. per la temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
6. per l’inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale di cui si voglia testare l’utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro non stabilizzate;
7. per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni o di lavoratori impegnati in corsi o attività formative;
8. per far fronte alle esigenze organizzative del servizio, nei casi di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro di uno o più dipendenti aziendali da tempo pieno a tempo parziale.
Limiti di utilizzo
La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegata per le fattispecie aggiuntive individuate nei punti da 1) a 7) non può complessivamente superare il 9% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda, da calcolarsi come media su base annua, con il minimo di 5 lavoratori.
A livello aziendale le parti possono concordare ulteriori ipotesi di ricorso al lavoro temporaneo e/o percentuali più elevate rispetto a quella di cui al comma precedente.
Le aziende sono impegnate a monitorare, nell’ambito della definizione e predisposizione del piano di valutazione dei rischi previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche, le mansioni effettuate dai lavoratori che possono presentare maggiore pericolo per la sicurezza del lavoratore stesso o di soggetti terzi, al fine dell’attuazione da parte delle Parti stipulanti il presente CCNL della disposizione di cui al comma 4, lett. a) della legge n. 196/97; le Parti Nazionali effettueranno una verifica in materia entro il primo semestre del 2004.
Trattamento economico-normativo
Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, come definita dall’art. … del CCNL, in applicazione del Protocollo 23.7.93, le parti stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati dell’impresa anche ai lavoratori con rapporto di lavoro temporaneo, sempre che gli stessi risultino coinvolti direttamente nelle attività e nei programmi aziendali connessi al premio di risultato.
Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori temporanei ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.L.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati.
I prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare presso le aziende i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70; in particolare gli stessi possono partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’azienda utilizzatrice.
Informazione sindacale
L’azienda comunica in via preventiva alla r.s.u. o, in sua mancanza, alle OO.SS. firmatarie del CCNL territorialmente competenti, il numero e il motivo del ricorso al lavoro temporaneo, specificando la durata prevista e la qualifica dei lavoratori interessati; in caso di motivate ragioni di urgenza, tale comunicazione viene effettuata entro il 3° giorno lavorativo successivo alla stipula dei contratti di fornitura.
Una
volta l’anno, per il tramite dell'associazione datoriale competente, le aziende
utilizzatrici forniscono alle OO.SS. il numero ed i motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo da loro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, con cui di norma due lavoratori assumono in solido un’obbligazione lavorativa.
La solidarietà si realizza attraverso la responsabilità personale e diretta di ciascun lavoratore per l’esatto adempimento dell’intera prestazione lavorativa dedotta in contratto, restando indifferente se la stessa venga assolta da uno o da tutti i coobbligati.
Il contratto, stipulato in forma scritta, specifica che la fornitura della prestazione è assicurata dai contraenti attraverso la responsabilità solidale e deve indicare l’orario complessivo di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati.
La suddivisione dell’orario è definita in via di massima, ferma restando la possibilità per i lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la modificazione consensuale della ripartizione dell’orario di lavoro complessivo.
La retribuzione ed ogni altro trattamento normativo legale e contrattuale vengono corrisposti e applicati a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata nel periodo di riferimento di ciascun istituto.
I lavoratori - anche al fine di rendere possibile il controllo del datore di lavoro sulle presenze dei lavoratori – devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza settimanale.
I lavoratori hanno l’obbligo di darsi tempestiva reciproca informazione sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione lavorativa.
Il lavoratore che, per sostituire il collega assente ovvero per un diverso accordo di ripartizione intervenuto tra i lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ripartito, presti più ore di quelle indicativamente previste nel contratto, non ha diritto ad alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario contrattuale complessivo.
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori con contratto di lavoro ripartito comporta la modificazione della misura percentuale della prestazione lavorativa svolta da ciascuno di essi ove il rapporto intercorra con più di due lavoratori, o il trasferimento dell’intera obbligazione lavorativa sul restante lavoratore coobbligato.
Il prestatore di lavoro cessato può essere sostituito da altro lavoratore disponibile a prestare la propria attività lavorativa con contratto ripartito, previa accettazione da parte dell’azienda.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in quanto compatibili con la specificità del rapporto di lavoro come sopra definito.
Nota a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale, finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
Le Parti si riservano di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con nuove disposizioni di legge che abbiano diretti riflessi sulla materia, al fine di procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.
TELELAVORO
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome;
- Telelavoro da postazioni individuali, quando l’attività lavorativa viene prestata in luoghi diversi dalla sede aziendale.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni, nonché l’obbligo per il telelavoratore di rendersi reperibile nell’arco di una fascia oraria da concordare con la Direzione Aziendale.
Le Parti convengono che per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono normalmente configurabili prestazioni supplementari, straordinarie e/o notturne o festive. L’eventuale lavoro straordinario deve comunque essere preventivamente richiesto e autorizzato.
Qualora, per esigenze di servizio, il telelavoratore che operi fuori dal territorio comunale venga richiamato presso la sede aziendale, l’Azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro in sede sia per il ritorno nel luogo ove il telelavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
La presente disciplina economica e normativa garantisce un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati presso la sede aziendale nonché pari opportunità formative.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme di legge, contrattuali e delle disposizioni aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Eventuali discipline di carattere applicativo, compresa la possibilità di definire periodi di sperimentazione dell’istituto, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale, il cui esito sarà comunicato alle Parti nazionali stipulanti.
Art. 15 – Quadri
Modificare il secondo, terzo e quarto comma come segue.
“Le Aziende possono riconoscere ai Quadri, con provvedimento motivato, nell’ambito delle politiche retributive aziendali, un corrispettivo economico che tenga conto dell’entità temporale delle prestazioni e del particolare impegno richiesto dall’assolvimento delle funzioni.
Tale
corrispettivo assorbe e sostituisce ogni diverso ed analogo elemento
eventualmente esistente in sede aziendale allo stesso titolo.”
ART. 25 – SERVIZIO DI PRONTO-INTERVENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Inserire quale ultimo comma dell’articolo quanto segue:
“in presenza di specifiche necessità organizzative, derivanti dall’opportunità di garantire la tempestività di intervento nei servizi aziendali, possono essere previste a livello aziendale, previa consultazione/confronto della RSU, ulteriori fattispecie di utilizzo del servizio di reperibilità.”
ART. 28 - PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO
Inserire come ultimo comma la seguente norma:
“A
norma della Legge n. 473/1925 e successive modificazioni, che esclude il
personale direttivo dalle disposizioni sulla durata massima dell’orario di
lavoro, la disciplina prevista dal presente articolo non trova applicazione nei
confronti dei lavoratori che svolgono funzioni direttive, individuate secondo le
norme contrattuali sulla classificazione del personale in relazione alle
mansioni concretamente esercitate.”
TEMPO LIBERO
L’art. 43, lett. c) è modificato come segue:
“L’azienda devolve un contributo per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente al CRAL (Comitato per la ricreazione aziendale dei lavoratori), se ed in quanto costituito in sede aziendale.
Misura, modalità di erogazione, finalità e criteri di controllo vengono contrattati nelle singole aziende.
Le
aziende che applicano il CCNL alla data odierna mantengono comunque il
contributo nella misura sinora erogata.”
AZIONI SOCIALI
PORTATORI DI HANDICAP
Nei
confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge
5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della
legge medesima e dall’art. 20 della legge n. 53/2000, fatti salvi gli
accertamenti ivi prescritti.
ART. 50
Anticipazioni sul T.F.R.
1) Beneficiari
Hanno titolo a richiedere l’anticipazione i lavoratori che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso la stessa azienda alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo aziendale in arrivo.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all’anzianità contrattuale utile per il trattamento di fine lavoro, con esclusione dell’anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche di cui alla legge n. 336 del 1970 e successive.
2) Limiti numerici
Per identificare in azienda il numero degli aventi titolo all’anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa riferimento alla situazione del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
La cifra costituisce il limite annuale ed ha efficacia per l’anno successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile in quello successivo.
Nel caso che l’applicazione delle percentuali di legge (10% e/o 4%) dia luogo a frazioni, si procede all’arrotondamento per eccesso dell’unità del contingente degli aventi diritto.
3) Misura dell’anticipazione
La misura dell’anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato, escludendo la parte del trattamento stesso già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti aziendali, prestiti bancari, ecc.)
L’importo dell’anticipazione non può in nessun caso essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.
4) Motivi che giustificano l’anticipazione e criteri di priorità
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata esclusivamente dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture;
b) acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile o atto sostitutivo legalmente valido;
c) spese per ristrutturazione straordinaria dell’abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi, se questa è intestata al dipendente o ai figli;
d) congedo di maternità (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001);
e) congedo per formazione (art. 5 legge n. 53/2000);
f) congedo per formazione continua (art. 6 legge n. 53/2000).
5) Spese sanitarie
Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali i familiari per i quali il lavoratore stesso percepisca gli assegni familiari o per i quali dichiari, con le modalità previste dall’art. 4 della legge 4.1.68 n. 15, la convivenza e il fatto di provvedere al loro mantenimento.
La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture.
Ai fini della determinazione e dell’erogazione dell’anticipazione la richiesta deve essere corredata da preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o per l’intervento, nonché delle spese complementari essenziali.
Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all’azienda. Le domande pervenute senza documentazione o con documentazione incompleta vengono definite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
A terapia od intervento eseguiti, l’interessato è tenuto alla consegna, entro 3 mesi, delle fatture quietanzate o di documenti equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale delle spese complementari sostenute.
Ove, per qualsiasi motivo, tale consegna non abbia avuto luogo nel termine prescritto oppure entro 6 mesi, dalla data dell’erogazione dell’anticipazione la terapia o l’intervento non siano stati eseguiti, l’interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell’imposta già versata dall’azienda.
In ogni caso, l’azienda adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell’imposta da parte del lavoratore.
6) Congedi previsti dalla legge n. 53/2000 e dal D.Lgs. n. 151/2001
L’anticipazione è concessa per consentire al dipendente di far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di congedo.
La richiesta economica deve essere commisurata alla funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione nonché di copertura degli oneri contributivi per l’eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita; l’onere economico deve essere documentato (es. domanda di riscatto presentata dal lavoratore all’istituto previdenziale) contestualmente alla domanda.
Qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all’ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire idonea documentazione del maggior onere.
L’erogazione è effettuata unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo, a seguito di richiesta presentata dal dipendente tempestivamente e comunque almeno 15 giorni prima dell’erogazione stessa.
7) Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione.
In relazione alle finalità della legge di consentire al lavoratore dipendente di procurare per sé o per i figli la proprietà dell’abitazione primaria, si considera compreso nel concetto di “acquisto”, oltre l’acquisto da terzi, l’assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto.
In ogni caso, deve trattarsi della “prima casa di abitazione”; resta pertanto escluso dal beneficio dell’anticipazione il lavoratore (o figlio) già proprietario o comproprietario di altra adeguata casa di abitazione, ovunque ubicata.
Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta prima casa nei seguenti modi:
a) acquisto di casa di abitazione;
b) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
c) riscatto di alloggio popolare;
d) costruzione in proprio di casa di abitazione.
I dipendenti che hanno diritto all’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione e che lo stesso o il figlio non risultano essere proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare, ovunque ubicata, utilizzabile come alloggio proprio e/o della propria famiglia.
L’azienda corrisponde l’anticipazione alla presentazione dell’atto preliminare di compravendita per sé o per i figli, redatto mediante atto notarile.
In caso di anticipazione richiesta per l’acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il figlio sono prenotatari di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l’indicazione dell’entità dell’importo richiesto per la costruzione dell’alloggio stesso.
Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall’atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 12 mesi dall’erogazione dell’anticipazione, è tenuto all’esibizione dell’atto notarile di acquisto definitivo dell’abitazione ovvero della documentazione, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione dev’essere ripresentata ogni 12 mesi, senza oneri economici a carico del lavoratore.
Per la costruzione in proprio di alloggio deve essere prodotta la seguente documentazione:
- la copia dell’atto di acquisto, o atto equipollente, dell’area sulla quale verrà realizzato l’immobile;
- la copia della concessione edilizia e del certificato di inizio lavori rilasciato dal Comune;
- il preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, firmato da un professionista iscritto all’Albo, o contratto di appalto.
In caso di riscatto, il richiedente deve presentare una dichiarazione richiesta agli istituti preposti all’edilizia economica e popolare e/o enti pubblici attestanti l’impegno assunto dal riscatto e l’importo da pagare.
8. Documentazione per la ristrutturazione straordinaria
Per la ristrutturazione straordinaria dell’abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi deve essere prodotta la seguente documentazione:
- copia dell’atto di proprietà dell’abitazione;
- copia della comunicazione al comune di residenza con relazione asseverata nel caso di opere interne;
- copia dell’autorizzazione comunale nel caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- stato di famiglia;
- dichiarazione ai sensi di legge attestante la convivenza dei figli, quando l’abitazione sia ad essi intestata;
Entro
il termine massimo di dodici mesi dall’erogazione dell’anticipazione sul TFR il
richiedente dovrà far pervenire all’Azienda la fattura, o le fatture o altri
documenti equivalenti delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non
dovrà essere inferiore a quello erogato in anticipazione.
9. Procedure
Le Aziende definiscono le richieste di anticipazione secondo l’ordine cronologico di valida presentazione delle domande e fino ad esaurimento del contingente numerico.
Le domande non soddisfatte per esaurimento del contingente annuale stabilito dal presente contratto, vengono inserite nel contingente dell’anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno.
Agli effetti dell’individuazione della data di valida presentazione della domanda fa fede la data di ricevimento da parte dell’Azienda.
Il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati al punto 2 è riservato per soddisfare le richieste relative alle spese sanitarie; l’utilizzazione della riserva è resa disponibile per le altre motivazioni per le quali può essere concessa l’anticipazione del T.F.R., quando, entro il 15 dicembre di ciascun anno, non ne sia stata chiesta l’utilizzazione.
E’ fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di documentare l’avvenuta utilizzazione dell’anticipazione stessa per le finalità oggetto della richiesta.
In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l’Azienda recupera l’importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.
In
ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità
più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell’imposta da parte del
lavoratore.
10. Disposizioni imperative di legge e finali
Non può tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l’acquisto o l’acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore all’1 giugno 1982.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell’art. 2122 C.C..
ALLEGATO
ACCORDO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI FUNERARI.
INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
AI SENSI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N.146,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE 11 APRILE 2000, N. 83.
In data 11 giugno 2003, in Roma,
la Federgasacqua, rappresentata da Paola Giuliani, Marcello Bronzetti, Luigi Casalini, Marino Coati, Cristina Paganini, Carla Repetto, Luigi Rovelli, assistiti da Silvia Calore e Giorgia Sambrotta
e
la Funzione Pubblica – CGIL, rappresentata da Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti
la FIT-CISL, rappresentata da Roberto Di Pascale e Roberto Efficace
la UILTrasporti-UIL, rappresentata da Ubaldo Conti
convengono quanto segue.
Art. 1 - Tentativo preventivo di conciliazione.
Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge n. 83/2000, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive dei lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali.
Art. 2 - Proclamazione e preavviso.
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell’astensione nonché l'indicazione dell’estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'azienda che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta può essere fatta pervenire dalle OO.SS. nazionali all’Associazione datoriale nazionale di categoria, che provvede a trasmetterla alle Aziende associate che applicano il CCNL. In tal caso le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni. Le associazioni datoriali trasmetteranno tali informazione alle associate nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS.
Art. 3 - Durata
La prima azione di sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata massima di due giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero – di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Art. 4 - Intervallo tra successive astensioni dal lavoro.
Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.
Art. 5 - Periodi di franchigia ed esclusioni.
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale;
sette giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
il periodo estivo che va dal 15 luglio al 31 agosto.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.
Non è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell’intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.
Art. 6 - Sospensione e revoca dello sciopero
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione o per i quali è stata promossa la procedura di raffreddamento e conciliazione prevista nell’allegato, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, di disastri o calamità naturali, di condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, di disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell’igiene e della salute pubblica, tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio.
La revoca, la sospensione o il rinvio spontaneo dello sciopero proclamato competono alla struttura dichiarante.
Art. 7 - Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.
L'impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell’art. 4, commi 4 e seguenti, della Legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Art. 8 - Individuazione delle prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilità a tale servizio finalizzata;
operazioni tanatologiche e conservative delle salme;
servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del DPR 10.9.90 n. 285;
rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o alla sepoltura;
trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera ovvero di salme giacenti nei depositi di osservazione oltre due giorni;
trasporto di salme a lunga distanza nel corso di effettuazione dello stesso, intendendosi per tale la sola impossibilità di interrompere il trasporto durante la sua effettuazione;
accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.9.90 n. 285;
verifiche rispondenza dei feretri alle norme di cui al DPR 285/90, relative esclusivamente ai servizi indispensabili sopra elencati;
accesso del pubblico ai cimiteri;
reperibilità per l’effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne, inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata;
seppellimento di feretri destinati all’inumazione, per scioperi di durata superiore alla intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del DPR 285/90.
Art. 9 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L’azienda predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità del presente accordo da parte della Commissione di garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall’azienda è oggetto di informazione e di esame preventivo tra l’azienda stessa e la RSU, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l’azienda reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione delle modalità e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi, ove incompatibili con le previsioni del presente accordo, saranno oggetto di riesame entro 30 giorni.
Detto piano deve contenere le modalità di individuazione dei lavoratori da comandare. Il servizio a rotazione deve essere preferibilmente mantenuto da chi lo gestisce abitualmente, o, comunque, da chi è stato istruito e selezionato a tale scopo; gli orari di lavoro devono essere normali.
L’azienda rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente accordo di regolamentazione.
L’azienda, ove possibile in relazione alle esigenze di garanzia del servizio, eviterà l’inserimento nel piano dei servizi indispensabili dei rappresentanti della r.s.u. che ha proclamato lo sciopero ovvero dei responsabili aziendali delle OO.SS. e/o delle r.s.a. che hanno proclamato lo sciopero.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili di norma 48 ore prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 8.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l’azienda procederà a chiamare altri dipendenti.
L’azienda dà tempestiva comunicazione alle RSU degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 10 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il
personale di cui al precedente art. 9 garantisce i servizi agli utenti e le
prestazioni indispensabili individuate all’art. 8, la tutela e la sicurezza
degli impianti aziendali, dei lavoratori e la tutela della salute pubblica.
Art.11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Art. 12 - Campo di applicazione.
Il presente accordo di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi funebri e cimiteriali, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente, che sono considerati servizi pubblici essenziali in quanto volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, concernenti la tutela della vita, della salute, dell'ambiente e della libertà di circolazione, riferita al trasporto dei feretri.
Il predetto accordo, relativamente all’erogazione delle prestazioni indispensabili e all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/00.
Nelle aziende ove il CCNL venga applicato anche ad altri servizi diversi da quelli sopra indicati, le Parti convengono di applicare, per le prestazioni indispensabili di funzionamento dei servizi medesimi, le normative a riguardo definite nei corrispondenti settori, ove esistenti.
Art. 13 - Norme sanzionatorie
In ottemperanza all’art. 4, c. 1, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/00, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Codice di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, in conformità alle indicazioni di competenza della Commissione di Garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti.
Il presente accordo è trasmesso a cura delle Associazioni datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.
ALLEGATO ALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE,
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990
Art. 1
Fermo restando che l’interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti, le controversie collettive – con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari – sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2 - Controversie di livello aziendale o territoriale
La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU o alle strutture competenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato aziendalmente.
La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o dalle suddette strutture tramite la presentazione alla direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o le suddette strutture per l'esame di cui al comma precedente.
Questa fase è ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell’Associazione datoriale a livello territoriale convocano le competenti strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Questa fase è ultimata entro i 6 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale, che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo cui al comma precedente, l’Associazione datoriale nazionale convoca le competenti OO.SS, nazionali di categoria per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
Questa fase è comunque ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di apposito verbale conclusivo della procedura.
Ognuno dei soggetti competenti a livello territoriale ha comunque facoltà di non esperire il superiore livello nazionale, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la procedura è ultimata e dal giorno seguente la data di conclusione dell’esame a livello territoriale cessa di trovare applicazione la disposizione di cui al successivo art. 3.
Art. 3
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate: in particolare, fino alla conclusione della presente procedura, i competenti livelli sindacali non possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini di cui all’art. 2, la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà – in coerenza con il fine di cui all’art. 1 – di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6 – Livello nazionale
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/00, è la seguente:
1. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le Associazioni nazionali datoriali convocano le relative Segreterie per l’esame della questione che è causa della controversia collettiva.
2. Questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata.
3. Per l’intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
4. Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.
Le Parti si danno atto che la procedura di cui al presente articolo va applicata in tutti i casi in cui la controversia abbia rilievo nazionale o comunque riguardi materia di competenza delle OO.SS. nazionali, indipendentemente dalla struttura sindacale che successivamente assuma la titolarità della proclamazione delle agitazioni.
Art. 7
Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.