COMPARTO - SETTORE |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
17 MAGGIO 2004 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
2002 - 2005 |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO | 2° BIENNIO ECONOMICO |
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Il giorno 17 maggio 2004 alle ore 16,30, presso la
sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.ra.n nella persona del Presidente avv. Guido
Fantoni _firmato___
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni sindacali : | Confederazioni : | ||
FP/CGIL | firmato | CGIL | firmato |
FPS/CISL | firmato | CISL | firmato |
UIL/PA | firmato | UIL | firmato |
CISAL INTESA | firmato | CISAL | firmato |
CONFSAL/ UNSA | firmato | CONFSAL | firmato |
RDB/PI | firmato | RDB – CUB | firmato |
FLP | firmato | UGL |
Al termine della riunione le parti
sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003.
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II – Il sistema delle relazioni
sindacali
CAPO I : Le relazioni sindacali
Art. 3: Obiettivi e strumenti
Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5: Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6: Sistema di partecipazione
Art. 7: Comitato pari opportunità
Art. 8: Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
CAPO II: I soggetti sindacali
Art. 9: Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art. 10: Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
Art. 11: Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
CAPO III – I diritti sindacali
Art. 12: Diritto di assemblea
Art. 13: Contributi sindacali
CAPO IV: Le procedure di raffreddamento dei
conflitti
Art. 14: Clausole di raffreddamento
Art. 15: Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III – Ordinamento professionale
CAPO I
Art. 16: Obiettivi e finalità
CAPO II
Art. 17: Classificazione
Art. 18: Criteri per la definizione dei profili
professionali
Art. 19: Istituzione di nuovi profili
Art. 20: Nuovo inquadramento e norme di prima
applicazione
CAPO III
Art. 21: Accesso dall'esterno
CAPO IV – Progressioni
Art. 22: Progressioni all'interno del sistema
classificatorio
Art. 23: Passaggi tra le aree
Art. 24: Procedure per la progressione all'interno
del sistema classificatorio
Art. 25: Flessibilità tra profili all'interno
dell'area
CAPO V
Art. 26: Posizioni organizzative e professionali
Art. 27: Conferimento e revoca delle posizioni
organizzative e professionali
Art. 28: Retribuzione di posizione e di risultato
CAPO VI – Relazioni sindacali del sistema
classificatorio
Art. 29: Relazioni sindacali del sistema
classificatorio
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
CAPO I - La costituzione del rapporto di lavoro
Art. 30: Il contratto individuale di lavoro
Art. 31: Periodo di prova
Art. 32: Ricostituzione del rapporto di lavoro
CAPO II - L'orario di lavoro
Art. 33: Orario di lavoro
Art. 34: Turnazioni
Art. 35: Orario plurisettimanale
Art. 36: Orario di lavoro flessibile
Art. 37: Rilevazione dell'orario
Art. 38: Ritardi
Art. 39: Recupero e riposi compensativi
Art. 40: Pausa
Art. 41: Reperibilità
CAPO III – Ferie e festività
Art. 42: Ferie
Art. 43: Festività
CAPO IV – Sospensione ed interruzione del
rapporto di lavoro
Sezione I
Art. 44: Permessi retribuiti
Art. 45: Permessi brevi
Art. 46: Diritto allo studio
Sezione II
Art. 47: Assenze per malattia
Art. 48: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
Sezione III
Art. 49: Aspettative
Art. 50: Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
Art. 51: Congedi per la formazione
Art. 52: Servizio militare
Sezione IV
Art. 53: Congedi dei genitori
Art. 54: Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
Art. 55: Tutela dei dipendenti portatori di
handicap
Art. 56: Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica
CAPO V – Mobilità
Art. 57: Assegnazione temporanea presso altra
amministrazione di diverso comparto
Art. 58: Accordi di mobilità
Art. 59: Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
CAPO VI - Formazione
Art. 60: Formazione
CAPO VII – Disposizioni particolari
Art. 61: Clausole speciali
CAPO VIII - Norme disciplinari
Art. 62: Obblighi del dipendente
Art. 63 Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 64: Codice disciplinare
Art. 65: Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Art. 66: Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 67: Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 68: Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari
CAPO IX
Art. 69: Procedure di conciliazione ed arbitrato
CAPO X
Art. 70: Codice di condotta relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
CAPO XI - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 71: Termini di preavviso
Art. 72: Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art. 73: Obblighi delle parti
TITOLO V - Trattamento economico
CAPO I : Struttura della retribuzione
Art. 74: Struttura della retribuzione
Art. 75: Retribuzione e sue definizioni
Art. 76: Stipendio tabellare
Art. 77: Tredicesima mensilità
Art. 78: Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II – Sviluppi economici
Art. 79: Sviluppi economici all'interno delle aree
Art. 80: Procedure e criteri di selezione per lo
sviluppo economico all'interno dell'area
CAPO III – Trattamento accessorio
Art. 81: Contenimento del lavoro straordinario
Art. 82: Fondo Unico della Presidenza
Art. 83: Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza
Art. 84: Lavoro straordinario
Art. 85: Indennità di Presidenza
CAPO IV – Disposizione varie sul trattamento
economico
Art. 86: Banca delle ore
Art. 87: Bilinguismo
Art. 88: Trattenute per scioperi brevi
Art. 89: Copertura assicurativa e patrocinio
legale
Art. 90: Diritti derivanti da invenzione
industriale
Art. 91: Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
Art. 92: Trattamento di trasferta
Art. 93: Trattamento di trasferimento
CAPO V
Art. 94: Trattamento di fine rapporto
Art. 95: Previdenza complementare
CAPO VI – Buoni pasto
Art. 96: Condizioni di attribuzione dei buoni
pasto
Art. 97: Buoni pasto
TITOLO VI: Norme finali
CAPO I
Art. 98: Disposizioni transitorie
Art. 99 Norma programmatica
CAPO II
Art. 100: Disapplicazioni
Con il presente contratto le parti hanno inteso
realizzare le migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro pubblico in
un quadro di coerenza con le riforme della pubblica amministrazione tese alla
modernizzazione e razionalizzazione del relativo apparato.
In particolare in questo nuovo comparto, tenuto
conto che l'attuale assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già
recepito i principi contenuti nelle riforme stesse in un sistema coerente con la
propria autonomia, anche finanziaria, e tale da attuare una articolazione più
adeguata agli specifici obiettivi dell'amministrazione, si considera il presente
contratto uno strumento necessario per disciplinare l'organizzazione e per
migliorare le attività della Presidenza nell'esercizio delle autonome funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitele dai principi e dalle leggi
vigenti.
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente del comparto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNL quadro sulla definizione
dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità
in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa della
amministrazione o processi di privatizzazione, si applica il presente contratto
sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente
previo confronto con le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
3. I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed al precedente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997,
n. 396, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
sono riportati nel testo del presente contratto unicamente come d.lgs. n. 165
del 2001.
4. Nel testo, il d.lgs. del 30 luglio 1999, n.
303, successivamente integrato e modificato da altre disposizioni di legge, da
ultimo con il d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, è riportato come d.lgs. 303 del
1999.
5. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri è riportato nel resto del presente contratto come Presidenza o
Amministrazione.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio
2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
dell'amministrazione interessata con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Amministrazione entro
30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e
48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7.
In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni delle responsabilità della amministrazione e dei
sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale con l'esigenza dell'amministrazione di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di
uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre
che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la
contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal
presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai
distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 45 del d. lgs.
165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola
negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che può
avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il
contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 82
Fondo Unico Presidenza), al fine di incrementare la produttività e la qualità
del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione
tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i
sistemi di incentivazione di tutto il personale in servizio destinatario del
presente contratto ai sensi dell'art. 1, comma 1 nonché del personale di cui
all'art. 57, comma 13 (assegnazione temporanea), sulla base di obiettivi e
programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate
su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle
risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo
indicate nell'art.83 (Utilizzo del F.U.P.).
3. In sede di contrattazione collettiva
integrativa e decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di Amministrazione
Le materie di contrattazione collettiva
integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art..
29 (Relazioni sindacali del sistema classificatorio) del presente CCNL. La
contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche
ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la
rendono necessaria.
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata
dell'amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di
contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
4. Le componenti salariali da attribuire a
livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento
delle parti durante le trattative, indicati nell'art.. 14 (Clausole di
raffreddamento), sulle materie di cui al comma 3, lettere A) e B) non
direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. Nel rispetto del comma 5, per il personale del
Dipartimento della Protezione civile l'articolazione dell'orario di lavoro, il
numero delle turnazioni e delle reperibilità di cui agli artt. 33, 34 e 41 sono
definiti in contrattazione integrativa in apposita sessione.
7. I compensi dei turni e dell'indennità di
reperibilità per il personale di cui al comma 6 possono essere rideterminati
tenuto conto delle disponibilità del FUP a tale scopo destinate.
8. I contratti di cui al presente articolo non
possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma
1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 9 (Soggetti
sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5
giorni all'organismo indicato nel citato art. 2, corredata dell'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di
rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma
3/ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
6. L'amministrazione è tenuta a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con
la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi
sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle
seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la
documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art.. 9
(Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1 :
a) definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli
uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e
loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la
disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti
l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi
di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi
effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
h) concessione in appalto, ivi comprese le
esternalizzazioni, di attività proprie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
i) iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale.
j) programmi di formazione del personale;
k) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9
(Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 2:
a) definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività
dell'ufficio;
c) criteri generali per l'organizzazione e la
disciplina dell'ufficio;
d) criteri di massima riguardanti
l'organizzazione del lavoro dell'ufficio;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi
di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi
effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio;
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei
relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione,
fornisce un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) stato dell'occupazione e politiche degli
organici, anche per quanto riguarda i processi di esternalizzazione;
b) parametri e risultati concernenti la
qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del
personale;
g) qualità del servizio e rapporti con
l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico
di amministrazione, ai sensi dell'art. 83 (Utilizzo del F.U.P.);
i) distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 2 (Soggetti
sindacali titolari contrattazione integrativa),:
a) stato dell'occupazione e politiche
dell'organico dell'ufficio;
b) parametri e risultati concernenti la
qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio;
c) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro nell'ufficio;
d) attuazione dei programmi di formazione del
personale dell'ufficio;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel
luogo di lavoro;
f) distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni nell'ufficio.
Per l'informazione di cui al presente comma
sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale
l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle
organizzazioni sindacali interessate.
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta
scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A)
del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 1 (Soggetti
sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) la definizione dei criteri sui carichi
di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività
degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) la definizione dei criteri sui carichi
di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività
dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le
materie previste nell'art. 29, comma 1, lett. B). (Relazioni sindacali del
sistema classificatorio).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri
che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi
entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito
della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è
facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e
con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art.. 9,
comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina degli
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei
rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale delle procedure
disciplinari sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi
di conciliazione ed arbitrato di cui all'art.. 69 (Procedure di
conciliazione e arbitrato) del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei
posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui alle norme
specifiche secondo il rinvio operato dall'art.98, comma 1 (disposizioni
transitorie);
2) i soggetti sindacali di cui all'art.. 9,
comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei
processi di ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
costituiti presso l'Amministrazione appositi Comitati, tra cui quello previsto
dall'art.. 7 (Comitato pari opportunità), composti dai rappresentanti
dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e
verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione, registrano le
convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la
ristrutturazione dell'Amministrazione. Possono essere, altresì, istituiti
appositi Comitati per garantire l'applicazione della legge 104 del 1992, in
particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ai Comitati è inoltre affidato il compito di acquisire elementi informativi al
fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento
professionale per la realizzazione delle finalità di cui all'art..60.
Dell'attività dei Comitati, correlata dai dati raccolti nelle predette materie,
viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso
della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in
materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare
riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di
efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della
partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta e senza
oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie – che l'amministrazione è tenuta
a fornire – e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle forme di
partecipazione previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di partecipazione)
svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art..
4, comma 3, lett. A (Contrattazione collettiva integrativa);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante
dell'amministrazione, è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del
Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale:
4. L'Amministrazione favorisce l'operatività
del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In
particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno
dell'Amministrazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche
amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del
mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro
– attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un
lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di
appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale,
nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di partecipazione) è, pertanto,
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
uno specifico Comitato Paritetico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con i seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie
di propria competenza;
b. individuazione delle possibili cause del
fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c. formulazione di proposte di azioni positive
in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità,
anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d. formulare proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono
presentate all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di uno sportello
di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura
del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno di cui al comma 3, il Comitato valuterà l'opportunità di attuare,
nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art.. 60
(Formazione), idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che
possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a. affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b. favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. Il Comitato è costituito da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il
Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti
dell'amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per
ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica del Comitato, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. L'Amministrazione favorisce l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In
particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane
in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
1. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art.. 4, comma 3, lett.
A) (Contrattazione collettiva integrativa), sono le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di cui all'art.. 4, comma 3, lett. B) (Contrattazione
collettiva integrativa) sono :
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali firmatarie del CCNL.
1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo
di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 del CCNQ
sui distacchi, aspettative e permessi
nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998 e
successive integrazioni e modificazioni, compete con le modalità e nelle
quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a. componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b. dirigenti sindacali:
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto
previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1.
1. La delegazione trattante per la contrattazione
integrativa è costituita:
I) – A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
b) per la parte sindacale è composta dai
soggetti sindacali di cui all'art 9, comma 1. (Soggetti sindacali titolari
della C.I.);
II) – NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE
DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui
all'art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
2. L'Amministrazione può avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di
assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N).
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati con l'Amministrazione per n. 12 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
3. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente
o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento
la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate
dall'amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe
ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate
secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei
terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si
svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere
di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 o
quelle previste dall'art.. 5 (Tempi e procedure per la stipulazione) del
presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche
a richiesta di una delle parti.
1. Nell'ambito della riforma del lavoro pubblico,
nel quale si inquadra l'istituzione del comparto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, al fine di garantire il progressivo miglioramento della
funzionalità degli uffici nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la
qualità dell'azione amministrativa e dei servizi, le parti convengono sulla
opportunità di proseguire nel processo di valorizzazione professionale dei
lavoratori.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di definire un sistema di
classificazione professionale che in un quadro di coerenza con le funzioni di
indirizzo e coordinamento proprie della Presidenza, assuma le caratteristiche di
efficace e concreto strumento di supporto e di impulso della riforma.
3. Il nuovo modello di classificazione del
personale si basa sui seguenti principi:
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.
1 Il sistema di classificazione del personale,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai modelli
organizzativi della Presidenza, è articolato in tre aree:
Prima area: – comprendente la ex posizione A1
Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1,
B2 e B3
Terza area: – comprendente le ex posizioni C1,
C2 e C3.
2. Le aree sono individuate mediante le
declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per
l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei
di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta
e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto
dall'allegato A) del presente CCNL.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso
dall'esterno nella posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce
retributive stipendiali di cui alla tabella F avviene secondo la professionalità
ed i requisiti richiesti nel bando di concorso.
4. I profili, collocati nelle aree secondo il
nuovo allegato A), descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
proprie dell'area di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate
equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui
espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni
dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e
complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
6. L'individuazione dei profili di ciascuna area è
definita dalla Presidenza, nell'ambito della contrattazione integrativa con i
soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1 e con l'assistenza dell'Aran.
1. Nel sistema classificatorio la definizione dei
profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più
flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore
corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I profili individuano le diverse tipologie
professionali esistenti nella Presidenza in relazione ai contenuti delle
attività, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni
svolte e del livello di professionalità richiesto.
3. I profili, distinti per settori professionali,
definiscono le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni
economiche delle aree, secondo le caratteristiche professionali di base indicate
nell'allegato A), che stabilisce, altresì, i requisiti e le modalità di accesso.
4. Ai fini della definizione dei profili
professionali la contrattazione integrativa terrà conto dei seguenti criteri:
a. superamento dell'eccessiva
parcellizzazione del precedente sistema, derivante dalla legge n. 312 del
1980, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno
attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune,
pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;
b. semplificazione dei contenuti mansionistici
attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino
descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
c. attualizzazione delle mansioni in relazione
ai processi di ammodernamento della Presidenza e alle nuove tecnologie
adottate;
d. indicazione della confluenza tra vecchio e
nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dell'inquadramento già
acquisito nel sistema classificatorio nonché di evitare che il personale
appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato
in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa;
e. garanzia che, nell'utilizzazione della
clausola di cui all'art. 17
comma 3, (classificazione) sarà rispettato
nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel profilo, il
mantenimento del medesimo trattamento economico retributivo stipendiale
previsto per il personale in servizio.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
relazione alle proprie necessità organizzative, potrà prevedere l'istituzione di
nuovi profili nell'ambito delle dotazioni organiche individuandone il
trattamento economico iniziale di accesso, sulla base dei criteri dell'art. 18,
comma 4 (criteri per la definizione dei
profili professionali).
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in
contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di
pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere
inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza
incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell'area di
appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima
area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata.
In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di
appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative
mansioni.
3. Ai fini dell'assegnazione ai profili di nuova
istituzione, prima di procedere alla selezione dall'esterno, trova applicazione
il principio della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali
indicate nell'art. 25 (flessibilità tra profili all'interno dell'area).
1. Il personale in servizio alla data di entrata
in vigore del presente CCNL
è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione
con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento –
all'interno di ciascuna area – della posizione già conseguita nell'ordinamento
di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente
secondo la tabella B.
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le
procedure per le selezioni previste dal CCNL del Comparto di provenienza, il
primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla
data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, conclusa la
procedura, si provvederà ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che
avverrà con le medesime modalità enunciate al comma 1.
3. In attesa della definizione dei nuovi profili
professionali di cui all'art. 17, comma 6, (classificazione) per l'inquadramento
dei dipendenti si fa riferimento a quelli previsti dal DPR 1219 del 1984 e dal
DPR 44 del 1990, allegati 1, 2 e 3, individuati in relazione all'area ed alla
posizione economica acquisita, nel rispetto della corrispondenza con le
qualifiche funzionali di provenienza.
4. Ferme rimanendo le dotazioni organiche
complessive della Presidenza, i contingenti delle originarie posizioni sono
portati al livello di accesso previsto in applicazione dell'art.
17, comma 3 (classificazione).
5. Tutte le procedure selettive previste dal CCNL
del comparto di provenienza sono attivate e portate a compimento, con le
modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già
stabiliti in contrattazione integrativa.
6. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1 e 2
sarà comunicato ai dipendenti a cura della Presidenza al termine delle relative
procedure.
1. Le modalità di reclutamento del personale
avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di
avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni
ed integrazioni, ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 165 del 2001, le quali devono
garantire adeguate percentuali di accesso dall'esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma
1, la Presidenza, a regime, è tenuta a riservare all'accesso dall'esterno una
quota delle vacanze organiche pari al 50 per cento dei posti disponibili di
ciascun profilo, calcolata sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai
sensi del comma 3, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del
personale e dei suoi eventuali aggiornamenti e tenuto conto dell'art. 20,
comma 3 (nuovo inquadramento).
3. L'accesso dall'esterno alle aree del presente
sistema classificatorio avviene alle posizioni e con i requisiti indicati
nell'allegato A).
4. Al personale assunto dall'esterno è attribuito
il trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di
assunzione secondo quanto previsto nelle norme finali dell'allegato A).
1 In relazione al sistema di classificazione
previsto dal presente contratto, i passaggi dei dipendenti all'interno del nuovo
ordinamento professionale si configurano
come:
a) Progressioni verticali tra le aree:
i passaggi tra le aree avvengono dall'area sottostante alla posizione di accesso dell'area superiore nel rispetto dall'art. 21, comma 2 (accesso dall'esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti definiti dall'allegato A), nei limiti della percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati all'accesso dall'interno, ai sensi dell'art. 20, comma 4 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre.
b) Sviluppi economici all'interno delle aree:
si configurano come progressione economica
all'interno delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iniziale previsto per la posizione di accesso, di
successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 79
(sviluppi economici all'interno delle aree) e 80 (procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area).
1. I passaggi da un'area all'altra immediatamente
superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
a. garanzia di un adeguato ed equilibrato
accesso dall'esterno;
b. valutazione ponderata di tutti i titoli
presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che
caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto,
con riferimento all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri
titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato
ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella
graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione;
2. I passaggi del comma 1 sono realizzati nei
limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una
selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei
requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si
riferisce la selezione.
3. La selezione del comma 2 è basata sulla:
a) verifica della professionalità richiesta
dal profilo superiore attraverso il superamento di apposita prova
teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità
acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) graduatoria ove, comunque, prendere in
considerazione, i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi
formulati con le procedure di cui all'art. 29 (relazioni sindacali) ed, in
tale sede, ulteriormente integrabili:
4. Gli elementi della selezione indicati al
comma 3 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle
peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si
riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed all'esperienza
professionale deve essere attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso
equilibrato.
5. I passaggi di cui al presente articolo sono
finanziati dalla Presidenza sulla base della programmazione del fabbisogno in
tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi
delle vigenti disposizioni.
1. Le procedure relative alle modalità di
svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione dei
relativi criteri di cui all'art. 23 sono preventivamente individuate dalla
Presidenza con atti di organizzazione di natura privatistica improntati a
principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di
espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35,
comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del
presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette
selezioni possono essere coperti mediante l'accesso dall'esterno.
3. Nel caso di passaggio tra le aree, al
dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il
profilo di assunzione, conseguito attraverso la selezione, ai sensi dell'art 21,
comma 4 (accesso dall'esterno). Qualora il trattamento economico in godimento,
corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti superiore
all'iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole, mediante
assegno ad personam,
che, solo limitatamente a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è
riassorbibile con l'acquisizione delle successive fasce retributive nel profilo
di nuovo inquadramento.
4. Nel caso di progressione interna nel sistema
classificatorio di cui all'art. 23
ovvero
di passaggio tra profili ai sensi
dell'art. 25, la Presidenza comunica per iscritto al dipendente interessato il
nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di
lavoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1997.
5. Limitatamente ai dipendenti assunti prima del
16 maggio 1995, la Presidenza procede alla sottoscrizione dei contratti
individuali di lavoro con i dipendenti che hanno conseguito la nuova posizione
giuridica, che, ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, definiscono tutti gli eventuali altri aspetti connessi al
rapporto medesimo ai sensi dell'art. 30
(contratto individuale di lavoro).
Analogamente si procede anche per i dipendenti assunti dopo il 16 maggio 1995
per i quali non sia in ogni caso stato stipulato il contratto individuale.
1. All'interno dell'area è consentito il passaggio
tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i
richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
per l'accesso al profilo dall'esterno in base alla declaratoria di cui
all'Allegato A).
2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti
della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata
all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva
acquisita, che rimane a carico del fondo.
3. Il passaggio è effettuato dalla Presidenza, a
domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle
capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con
valutazione dei titoli posseduti in base ai
criteri previsti dall'art. 23
(passaggi tra le aree).
4. Qualora nella dotazione organica dell'area si
determinino posti disponibili relativamente ad un profilo, è consentito anche lo
sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati nell'area purché in possesso
dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all'area e nel
rispetto dei titoli abilitativi di legge. Tale sviluppo avviene con risorse a
carico del fondo e con le modalità previste dall'art. 80, comma 6. La
contrattazione integrativa individuerà i criteri di svolgimento di una apposita
prova teorico pratica per regolare i casi in cui, in relazione ai posti
individuati, vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa
graduatoria. I posti lasciati liberi dai predetti dipendenti diventano
disponibili nell'area per l'accesso dall'esterno nella percentuale prevista.
1.
La Presidenza, sulla base del proprio
ordinamento ed in relazione alle esigenze, può conferire ai dipendenti
appartenenti alla area terza effettivamente in servizio, incarichi di natura
organizzativa o professionale, che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di
appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed
alta professionalità.
2. Tali posizioni possono riguardare settori che
richiedono l'esercizio di:
3. Ai fini del comma 2, la Presidenza procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 (soggetti sindacali). Nella graduazione delle funzioni la Presidenza tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità
della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni
dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione e di
professionalità richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto
agli obiettivi della Presidenza.
4. Il presente articolo può essere applicato
anche al personale di prestito (cioè in assegnazione temporanea) appartenente ad
aree o categorie equivalenti all'area terza della Presidenza.
1. Gli incarichi di posizione organizzativa e
professionale sono conferiti dalla Presidenza con atto scritto e motivato, per
un periodo di un anno, su proposta dei dirigenti dell'unità operativa o servizio
interessato e sulla base di appositi criteri generali definiti dalla Presidenza
medesima, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 ( soggetti
sindacali).
2. Tali incarichi possono essere rinnovati con le
medesime formalità.
3. Per il conferimento degli incarichi, la
Presidenza tiene conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da
svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei
requisiti culturali posseduti dal dipendente non inferiori al diploma di laurea
pertinente alle posizioni organizzative e professionali assegnate,
delle attitudini e delle capacità
professionali e della esperienza acquisita dal personale inquadrato nella terza
area.
4. In relazione all'incarico conferito è
corrisposta l'indennità di posizione di cui all'art. 28 (indennità di posizione
e di risultato).
5. Il risultato delle attività svolte dai
dipendenti cui siano stati attribuiti i predetti incarichi è soggetto a
specifica e periodica valutazione di cadenza annuale con i criteri di cui
all'art. 29. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della
maggiorazione di cui all'art. 28 (indennità di posizione e di risultato).
6. In caso di eventuale valutazione negativa la
Presidenza, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in
contraddittorio le considerazione del dipendente anche assistito da un dirigente
sindacale o da persona di sua fiducia.
7. Gli incarichi possono essere revocati con atto
scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita
dell'indennità di cui all'art. 28 (indennità di posizione e di risultato) e la
restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza con
decorrenza dalla revoca medesima.
9. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il
dipendente può partecipare alle selezioni per lo sviluppo economico di cui
all'art. 79, qualora sia in possesso dei relativi requisiti.
1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per
una delle posizioni organizzative o professionali di cui agli artt. 26 e 27
compete, oltre al trattamento economico in godimento, comprese le fasce
retributive di appartenenza, un'indennità di posizione in misura variabile da un
minimo di € 5.000,00_ ad un massimo di € 9.000,00_ annui lordi per tredici
mensilità. Al finanziamento dell'indennità si provvede con le risorse previste
dall'art. 83, comma 6 , primo alinea (utilizzazione fondo).
2. Il valore dell'indennità di posizione è
stabilito dalla Presidenza in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi
dell'art. 27.
3. In relazione alla corresponsione dell'indennità
di posizione non sono più attribuiti al dipendente i compensi per lavoro
straordinario.
4. La valutazione annuale positiva dell'incarico
svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal
5% al 20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Tale
maggiorazione è a carico delle risorse previste dall'art. 83, comma 6 , primo
alinea (utilizzazione fondo).
5. In prima applicazione ed in via sperimentale,
il numero delle posizioni organizzative e professionali individuabili non potrà
superare n. 50 unità.
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono
previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati
alle selezioni interne ai sensi dell'art. 23 (passaggi tra le aree);
b) determinazione dei criteri generali per la
definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 23
(passaggi tra le aree);
c) con riferimento agli artt. 26 e 27 (posizioni
organizzative):
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi
entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente
contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa
comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo di
assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività
lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo
determinato;
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente
anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di
lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro
assegnata,
nell'ambito delle tipologie previste per tali
categorie di personale dalle norme specifiche secondo il rinvio operato
dall'art. 98, comma 1 (Disposizioni transitorie).
5. L'amministrazione prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita
il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il
destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto
previsto dalle disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale dalle norme
specifiche di cui al rinvio operato dall'art 98, comma 1 (Disposizioni
transitorie), di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs.
n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione .
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma
5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i
medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del
DPR 9 maggio 1994, n. 487.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue;
2. In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, sentite le OO.SS., possono essere esonerati dal periodo di
prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima posizione e
profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
3. Sono esonerati dal periodo di prova i
dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che siano stati
inquadrati in area superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne
abbiano verificato l'idoneità.
4. Ai fini del compimento del suddetto periodo di
prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
5. Il periodo di prova è sospeso in caso di
assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai
regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001. In caso di
malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica
l'art. 48 (Infortuni sul lavoro e malattie causa di servizio) del presente CCNL.
6. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 5, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
7. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previsti dal comma 5. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere
motivato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in
servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione
del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60
giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nell'area, nella posizione economica ovvero fascia retributiva corrispondente e
nel profilo
rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti
secondo il sistema di classificazione applicato all'amministrazione medesima al
momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di
cui all'art. 39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed
è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti
generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo
accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse
dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il
dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti
disposizioni in materia di cumulo.
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 e dall'art. 6 del d.l. 28/03/1997 convertito dalla legge 140/97,
l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei
servizi da erogarsi con carattere di continuità, ovvero di quelli che richiedono
orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che
presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici
pubblici.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi
dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate nella
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4 comma 3 (contrattazione
collettiva integrativa),.
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato
sulla base dei seguenti criteri :
3. Nel rispetto di quanto previsto dai
precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto
essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
Per il personale del Dipartimento della
Protezione Civile si rinvia all'art. 4, comma 6.
4. Dopo un massimo di sei ore continuative di
lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai
30 minuti.
5. Le assenze per l'intera giornata non possono
essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della
giornata di assenza.
1 La turnazione è finalizzata a garantire la
copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio
settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed
uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per
l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si
avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso
contrattazione integrativa con le OO.SS., in modo da coprire a rotazione
l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni
dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la
parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) salvo quanto previsto in contrattazione
integrativa, oltre che per il Dipartimento della protezione civile, anche per
gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di
servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco
del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei
turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere
superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve
essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo. Per turno notturno – festivo si intende quello che cade
nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione integrativa di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 82 (fondo) secondo le seguenti fattispecie:
4. Ai fini del comma 3 gli importi minimi sono fissati come segue:
5. Il personale di cui al comma 2 dell' art. 36
(orario di lavoro flessibile) può, a richiesta, essere escluso dalla
effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio
dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita
del bambino.
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario
di lavoro ordinario prevista dall'art. 33 (orario di lavoro), comma 3 del
presente CCNL, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio
di determinati uffici e servizi.
2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
3. Le forme di recupero nei periodi di minor
carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera
dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle
giornate lavorative.
4. La programmazione dell'orario plurisettimanale
va definita, di norma, una volta all'anno nell'ambito delle procedure di cui
all'art. 4, comma 3.
1. Nell'ambito dell'orario di servizio e la
tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale previamente definito, è
possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con
l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.
Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, occorre tener conto
delle esigenze di servizio e di quelle del personale, anche in relazione alle
dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì
individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di
tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle
esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni personali, sociali e familiari (D. Lgs. 151/2001, L. 104/92,
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare,
impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne
facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,
compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso
orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato,
di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
2. Qualora per la tipologia professionale o per
esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori
della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al
luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario
di lavoro.
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro
comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso
di eventuale oggettivo impedimento.
2. In caso di mancato recupero, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione e dell'indennità di Presidenza di
cui all'art. 85.
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio,
il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può
richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma
di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate
non potranno essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno essere concesse
entro 30 giorni dalla data della richiesta.
3. Per il personale del Dipartimento della
Protezione civile l'impossibilità di applicare il comma 2 per l'insorgere di
stati di emergenza o di particolare gravità, consente di prorogare il primo
termine di altri due mesi fatto salvo un diverso accordo con l'amministrazione
stante le peculiarità del servizio.
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera
ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, ha diritto a
beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del
recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata di cui al comma 1 e la sua
collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro
nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell' art. 4, commi 3, lett. A) e B) e
5, ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della
dislocazione delle sedi dell'amministrazione nell'ambito della città, tenendo
conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata
nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non
essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va
obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.
4. Una diversa durata della pausa giornaliera,
rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il
personale di cui all'articolo 36 comma 2 (orario di lavoro flessibile).
1. L'istituto della reperibilità è previsto
esclusivamente per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la
continuità dei servizi. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti
l'orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità
di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme
di articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di
12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6
ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza per il personale del
Dipartimento della Protezione Civile.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere
collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due
volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di
cui all'articolo 82 (fondo) per il turno di 12 ore è corrisposta un'indennità di
misura non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la
predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa
maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività
prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta,
con recupero orario.
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle
che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del
presente contratto, ovvero che alla medesima data di stipulazione non hanno
maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 26 giorni lavorativi
di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui
al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977, n.
937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata
a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all'art. 44(Permessi retribuiti) conserva il diritto alle
ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in
periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento
delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto
dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta
il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno –
30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione
per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire
delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del
lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno
successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre
il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di
servizio e comunque entro l'anno.
14. Per il personale del Dipartimento della
Protezione Civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non possano essere
rispettati per il sopravvenire di emergenze o eventi di particolare gravità, le
ferie possono essere fruite oltre i periodi sopraindicati e comunque entro
l'anno.
15. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve
essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
16 Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
17. Fermo restando il disposto del comma 9,
all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili,
nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta la sua opera.
2. La festività del Santo Patrono, ove non goduta
per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla
Legge n. 937/1977 per le festività soppresse, previa concertazione di cui
all'art. 6 (Sistema di partecipazione).
3. Il riposo settimanale cade normalmente di
domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti
turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
4. Ai lavoratori appartenenti alle chiese
cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di
fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale
domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai
sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri
giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
2. A domanda del dipendente – per particolari
motivi familiari o personali debitamente documentati – possono essere inoltre
concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in
alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in
modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili.
Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente
comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, le
visite mediche specialistiche o esami clinici, nonché l'assenza motivata da
gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento
della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di
emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un
permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio
che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le
indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere
fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1
della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4
maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che
prevedono, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo,
nonché i permessi e i congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4,
comma 1, della legge n. 53 del 2000.
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario
responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne
faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di
lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata
in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative
necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o
funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall'amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura
massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione all'inizio
di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. L'amministrazione provvede
con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di
personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità
operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per
la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione
europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero,
infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi
si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno
del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta
gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di
cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza
sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione
collettiva integrativa).
7. L'applicazione dei predetti criteri e la
relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se
con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo
preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il
dipendente , nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio,
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il
conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 44 (Permessi retribuiti).
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità
sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere,
salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da T.B.C.
7. Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9
mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori
a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero
o in day-hospital, e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per
intero l'indennità di cui all'art. 85 (indennità di Presidenza). In tale
periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario
di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi
che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore
ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata in misura
proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della
stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal
certificato medico.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera
"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non
sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, la radioterapia,
il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di
disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi
giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti
alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai
mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile
alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i
giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità
dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma
8, l'amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei
confronti dei soggetti interessati.
11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della
giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia
lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per
malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno
successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il
dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non
lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi
dell'art. 45 (Permessi brevi). Nel caso in cui il certificato medico coincida
con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà
considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore
lavorate come riposo compensativo di pari entità.
12. Ai fini del computo dell'assenza per malattia,
in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina
il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve
essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in
coincidenza di giornate pre-festive e post—festive.
13. L'assenza per malattia deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
14. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
15. L'amministrazione è abilitata a disporre il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie
esigenze funzionali ed organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria
locale. I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla
fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino di
cui all'art. 53 (Congedi dei genitori).
16. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
17. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19.
18. La permanenza del dipendente nel proprio
domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata
nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
19. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
20. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente
è tenuto a darne comunicazione all' amministrazione, la quale ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli
oneri riflessi inerenti.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione
di cui all'art. 47 (Assenze per malattia), comma 7, lett.a) comprensiva del
trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 85 (Indennità di
Presidenza).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 47 (Assenza per
malattia), comma 7, lett. a) comprensiva del trattamento accessorio come
determinato ai sensi dell' art. 85 (Indennità di Presidenza), per tutto il
periodo di conservazione del posto di cui all'art. 47 (Assenza per malattia),
commi 1 e 2 .
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente, nonché per i rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi
e le loro successive modificazioni ed integrazioni vengono automaticamente
recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, legge 27
luglio 1962, n. 1116 e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965, D.P.R. 30 dicembre
1981, n. 834, art. 22, commi da 27 a 31, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 29
ottobre 2001 n. 461.
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può
usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per
motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al
comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamene, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt.
47 e 48 (Assenza per malattia e Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge
335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'amministrazione, qualora durante il periodo
di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
con le procedure dell'art. 63 (Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se
assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero
ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del
periodo di prova;
b) per la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di
famiglia, individuati – ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000
- dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato
sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può
essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l' aspettativa di
cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L' aspettativa, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, può altresì, essere concessa al dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del
comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in
organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato.
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive,
per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti
collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000 e 18
dicembre 2002.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l'applicazione
dell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi
di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero,
può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non
ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si
trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti
per un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di
altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente
in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3
per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno
sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal
presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità
e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere
concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato
annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun
anno. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede
nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma
1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello
nazionale di amministrazione di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva
integrativa) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande
presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,
l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità
previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'amministrazione ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli
artt. 47 e 48 (Assenze per Malattia, Infortuni sul lavoro).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva, l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di
lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione
del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del
servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi
all'amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto
di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei
confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, compresa la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento di fine rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale
l'amministrazione corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in
godimento e quello erogato dall'amministrazione militare. Alla fine del richiamo
il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la
sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata
non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese
ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei
mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa
del servizio non è retribuito.
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d. lgs.
151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo
di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto
segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. 151/2001, alla lavoratrice
o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto
legislativo, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di
Presidenza di cui all'art. 85 e l'indennità di posizione organizzativa di cui
all'art. 28, comma 1, ove spettante e le quote di incentivo eventualmente
previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di
un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la
madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio,
la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del
periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, del d. lgs. 151/2001,
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza
spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse
e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di
cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 47 del d. lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri
ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di
età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e
d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs.
151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo
di quindici giorni. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo
di cui all'art. 39 del d. lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere
utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7
del d. lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette
mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa
comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute
della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della
medesima e con il suo consenso in altre attività – nell'ambito di quelle
disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto all'art. 47 (Assenze per malattia), comma 7,
i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi
da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 49 (Aspettative), comma 8, lett. b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della
struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone,
con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore
di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 47 (Assenza per malattia), comma 7, i
periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di
recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi
da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui
all'art. 49 (Aspettative), comma 8, lett. b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della
struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone,
con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento
dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del
progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di
recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si
cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
1. Fatte salve le eventuali normative più
favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l'Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in
mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione
economica dell'area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica,
purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un
adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero
nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno
determinato l'inidoneità, previo consenso dell'interessato a seguito di
comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un
profilo con trattamento economico iniziale inferiore della medesima area oppure
in un profilo immediatamente inferiore dell'area sottostante.
In caso di mancanza di posti in
organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei
profili dell'area sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione economica
inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e
non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale
caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione
nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi
precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di
notifica del giudizio di inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del dipendente in
altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi
criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato
nella posizione economica inferiore si applica l'art. 4, comma 4 della legge
68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato
nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai
commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui
all'art. 59 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza).
1. Il dipendente della Presidenza, a domanda, può
essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione di diverso comparto
che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1
vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste
attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art. 9, comma 1 ( I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa).
3. Il personale assegnato temporaneamente in
posizione di comando presso altra amministrazione, continua ad occupare un posto
nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può
essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando ha la durata di 12
mesi, rinnovabili.
5. Alla scadenza del primo termine di cui al comma
4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in
organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, ai sensi
dell'art. 30 del dlgs 165 del 2001 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.
20, comma 1, lett. C), penultimo periodo della legge 488/99, che rende
prioritarie le procedure di mobilità.
6. Il comando può cessare, prima del termine
previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro
dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno
dell'interesse dell'amministrazione che
lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta,
senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
1) qualora norme di legge e di regolamento
prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea,
comunque denominata, presso altra amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri e dei Sottosegretari sino alla durata del loro mandato;
3) per gli enti di nuova istituzione sino alla
definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di
inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può
partecipare alle procedure selettive predisposte dalla Presidenza ai fini dei
passaggi
di cui all'art. 23 (Passaggi di area). Le
iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate
dall'art. 60 (formazione).
9. L'assegnazione temporanea di cui al presente
articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della
maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di
pensione. Al personale interessato è, inoltre, garantita la partecipazione alle
procedure previste per lo sviluppo professionale ed economico di cui agli art.
25 e 80 (flessibilità e sviluppi economici).
10. I limiti temporali del comma 4 non si
applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea
presso altra amministrazione alla data di entrata in vigore del presente
contratto. Per tale personale le amministrazioni di destinazione assumono tutte
le iniziative per favorire, entro il 30 giugno 2005 il passaggio diretto di cui
al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando
sino alla revoca dello stesso.
11. L'amministrazione che utilizza il personale in
assegnazione temporanea ove dotata di autonomia finanziaria rimborsa alla
Presidenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. Negli altri casi detto
trattamento rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento
accessorio è comunque a carico dell'amministrazione di destinazione.
12. Nulla è innovato per la disciplina vigente
delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze della
Presidenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora
sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli
interessi dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e
che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di "fuori
ruolo"). Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1 (i soggetti
sindacali titolari della contrattazione integrativa).
13. Il distacco previsto dall'art. 10, comma 11
quater del d.lgs. 303 del 1999 è considerato, a tutti gli effetti servizio
prestato presso la Presidenza anche in relazione al comma 9. Il personale
distaccato, a domanda, rientra in servizio presso l' Amministrazione secondo
modalità e termini concordati con la stessa.
14. Per quanto riguarda le assegnazioni temporanee
di personale di altre amministrazioni presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si applica il d.lgs. n. 303 del 1999 ed, in particolare, l'art. 9,
commi 4, 5 e seguenti.
1 Tra l'Amministrazione e le organizzazioni
sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei
dipendenti verso amministrazioni di diverso comparto.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono
stipulati:
3. A decorrere dalla data della richiesta
scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione
degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in
disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi
stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione
definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità
da parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità
di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del
potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o
loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici
interessati. La delegazione di parte sindacale dell'Amministrazione è composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9 (I soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa);
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei
commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti
messi a disposizione dalle medesime;
b) l'Amministrazione cedente e le posizioni e
profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in
previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonché
le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di
appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed
addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo
medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in
luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti
dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione
interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4
e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi
dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. La mobilità è disposta nei confronti dei
dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità alla Presidenza ed
all'amministrazione di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In
caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni
ricomprese nell' area I e II la scelta
avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di
servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione
personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti dell'area
III, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla
base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di
servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza
interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono
garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la
posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero
ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare
anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza – ma
dello stesso livello retributivo – di cui il dipendente possieda i requisiti
previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva
della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in
godimento, ove superiore.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare
accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed
assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui
all'art. 58 (Accordi di mobilità), in relazione a quanto previsto dall'art. 33,
comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4
e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza presso la Presidenza ad altre Amministrazioni
di diverso comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, la Presidenza
stessa comunica l'elenco del personale
in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro
disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale agli
altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001
presenti nel corrispondente ambito territoriale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni di altri comparti
comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1,
l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e
posizione economica nell'ambito delle aree o categorie di personale, ciascuno
secondo i propri sistemi di classificazione, per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del
personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai
lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità, la
Presidenza dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra
più aspiranti allo stesso posto, la Presidenza formula una graduatoria sulla
base dei seguenti criteri:
La ponderazione dei criteri e la loro
integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale.
5. Nei casi in cui non sia possibile
momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi
ricorso, con il consenso del dipendente, all'istituto del comando di cui
all'art. 57 (assegnazione temporanea) con particolare riguardo al comma 5 del
medesimo articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa nazionale può prevedere specifiche iniziative di
formazione e di riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e
l'integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche
in relazione al modello di classificazione vigente.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per
il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi
formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito
della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva
integrativa), anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei
processi di mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione si
realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle
attività da svolgere, in base a programmi definiti dalla Presidenza ai sensi del
comma 1.
3. Le iniziative di formazione del presente comma
riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo, utilizzato dalla
Presidenza, effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza
salvo per i corsi della lettera b). I dipendenti della Presidenza, comandati o
fuori ruolo presso enti di nuova istituzione, in attesa dell' inquadramento
presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di
formazione di queste ultime.
4. I programmi definiscono quali iniziative
abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare
stabiliscono:
a) i percorsi di qualificazione e di
aggiornamento professionale collegati all'applicazione dell'art. 22
(progressione all'interno del sistema classificatorio);
b) corsi di aggiornamento finalizzati
all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate e che devono
tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle
innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e
tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente
comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dipendente mediante esame finale, attestato
attraverso l' attribuzione di un apposito titolo, da parte dei soggetti che
l'hanno attuata.
5. Nell'attuazione dei programmi delle suddette
attività formative, la Presidenza si avvale della collaborazione della Scuola
Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso
altre amministrazioni, delle Università e di altri soggetti pubblici e società
private specializzate nel settore.
La predisposizione dei programmi in
materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà
realizzata ai sensi dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
6. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo, la Presidenza utilizza le risorse disponibili sulla base alla
direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla
formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni
comunitarie.
7. Il personale che partecipa alle attività di
formazione organizzate dalla Presidenza è considerato in servizio a tutti gli
effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione stessa. I corsi
sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro e, qualora si svolgano fuori
dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Nel rispetto
dei criteri di cui al comma 8, i corsi si svolgono, di regola, a livello
nazionale salvo diverse esigenze organizzative in relazione alla dislocazione
territoriale degli uffici.
8. La Presidenza individua i dipendenti che
partecipano alle attività di formazione, sulla base di criteri generali definiti
ai sensi dell'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) e verificati ai
sensi dell'art. 6, lett A) (Sistema di partecipazione – Informazione), in
relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici,
nonchè di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo
conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 57, 1° comma, lett. c) del d.lgs. 165/2001.
9. Per figure professionali elevate e/o
particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è
prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici,
anche non previsti dai programmi dell'Amministrazione, su richiesta motivata
dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale
dell'amministrazione conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e
documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti
all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati
nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo
le disposizioni vigenti in materia
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli
organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell' uniforme di servizio, con
oneri a carico dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per
speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca
elemento necessario all'espletamento del servizio stesso, l'amministrazione ne
disciplina l'uso, con oneri a proprio carico.
5. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui
coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in
caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento,
anche in soprannumero, presso gli uffici della Presidenza eventualmente situati
nella medesima sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più
vicina.
6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi
ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore
giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di
ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali
applicabili.
7. Al personale in distacco ed in aspettativa ai
sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella
contrattazione integrativa.
8. La mobilità non comporta novazione del rapporto
di lavoro costituitosi nelle amministrazioni di provenienza. Tuttavia la
Presidenza per gli ulteriori effetti previsti anche nell'art. 24 comma 5
(procedure per la progressione all'interno del sistema classificatorio) procede
alla stipulazione di contratti individuali di lavoro per i dipendenti ivi
trasferiti qualora, assunti presso le predette amministrazioni prima dei CCNL
della stagione 1994 – 1997, non li abbiano mai stipulati in precedenza.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di condotta allegato.
2. l dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina
del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e
nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24,
L. 7 agosto 1990 , n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni
di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte
le infor-mazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28
dicembre 2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di
autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico fisico , in periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è
rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non
deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale
o costituisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
j) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
k) non chiedere né accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
l) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
m) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo
mutamento delle stesse;
n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi.
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli
obblighi disciplinati nell'articolo 62 (Obblighi del dipendente) del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo
di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da
effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando
l'ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a
conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La sanzione
disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente
dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza
del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non
sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del d. lgs. 165/2001,
il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto
previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma
del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già
avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua
competenza, il responsabile della struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli
atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo
ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito. In caso di
mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto in tema di
responsabilità al comma 4, ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate
nell'art. 64 (Codice disciplinare), nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui al comma 1 dello stesso art. 64 (Codice disciplinare). Quando il medesimo
ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la
chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non
sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da
intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che
consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. 165/2001.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in
conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
alla intenzionalità del comportamento, alla
rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze
della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a
seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore
entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di
correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne
sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione
o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della L.300 del 1970;
f) insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si
applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze
previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative
durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di
espressione ai sensi dell'art.1 L.300 del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato
danno grave all'amministrazione o a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze
previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima
oppure quando le mancanze previste al
comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10
giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di
pertinenza dell'amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla
posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento
dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità
della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal
presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità
pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 75, comma 2 – primo alinea-
(Retribuzioni e sue definizioni – Retribuzione base mensile) nonché gli assegni
del nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4,
lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio
nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine
prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata
si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti
attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento
dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che
dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di
persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in
ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto
che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta
al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti
ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta
a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere – anche nei confronti
di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti
di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
7. Le mancanze non espressamente previste nei
commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi dei lavoratori di cui all'art. 62 (Obblighi del dipendente) quanto al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi
fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2,
della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso
ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro
120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della
legge 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è
riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista
dall'art. 64 (Codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali
citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico
essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto
previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, avvenuto per le
stesse causali del comma 6 si procede analogamente a quanto previsto dal
medesimo comma .
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna
trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 64
(Codice disciplinare), comma 5, lettera h) e comma 6, lett. b) ed e)
e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9,
è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica o fascia retributiva
corrispondente in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la
necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo
di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore
a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude
con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
64, commi 5 e 6 (Codice disciplinare).
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i
reati previsti dall'art. 15, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 55 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma
1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i
medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1
della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si
applica quanto previsto dall'art. 65 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei
commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 75, comma 2 –
primo alinea - (Retribuzione e sue definizioni – retribuzione base mensile)
nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione
o proscioglimento, ai sensi dall'art.. 65, commi 6 e 7 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale), quanto corrisposto nel periodo
di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove
il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo
dall'art. 65, comma 6 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale), secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di
carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale.
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data
di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi
del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del
comparto Ministeri del 16 maggio 1995, qualora più favorevoli, in luogo di
quelle previste dall'art. 64 (Codice disciplinare) del presente CCNL.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL,
il codice disciplinare di cui all'art. 64 deve essere obbligatoriamente affisso
in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello di affissione.
1. Per tutte le controversie individuali è
previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. 165/2001, in tema di
tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro
ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente
può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere
dalla tipologia delle conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2,
In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ
del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6
del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le procedure previste
dall'accordo stesso ovvero dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9
del D. Lgs. 165/2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) (Sistema di
partecipazione – consultazione), del presente CCNL.
1. L'Amministrazione, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al presente CCNL, adotta con proprio atto, il codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee
guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i re-lativi termini sono fissati come
segue:
2. In caso di dimissioni del dipendente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su
quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio
per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo quanto
previsto dall'art. 47 (Assenze per malattia).
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.
47, 48 e 63 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e procedure disciplinari), ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi
delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
d) per perdita della cittadinanza, nel rispetto
della normativa Comunitaria in materia.
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art.
72 (cause di cessazione del rapporto di lavoro), la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del
rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi
deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di
preavviso.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art.
72 (cause di cessazione del rapporto di lavoro) la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene senza preavviso.
1. La struttura della retribuzione del personale
appartenente al comparto dei della Presidenza del Consiglio dei Ministri si
compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare ed indennità
integrativa speciale sino al suo conglobamento;
b) retribuzione individuale di anzianità,
comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) fasce retributive di cui all'art. 79
(sviluppi economici all'interno delle aree) ;
d) indennità di Presidenza di cui all'art. 85 ;
e) compensi di cui all'art. 83 (Utilizzo del
F.U.P.), ove spettanti;
f) compensi per lavoro straordinario, ove
spettanti;
g) altre indennità previste da specifiche
disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e
successive modificazioni.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente,
salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione prevede diverse modalità
temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
3. La retribuzione giornaliera si ottiene
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo
alinea, per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per
156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore
economico mensile di ciascuna delle fasce retributive previste all'interno di
ciascuna area di cui all'art. 79 (Sviluppi economici all'interno delle aree) – e
dall'indennità integrativa speciale, sino alla data del suo conglobamento
secondo quanto stabilito dal comma 2, primo alinea.
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati
tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti
il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1,
della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5%
del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari,
come stabiliti dall'art. 2, comma 2, del CCNL per il comparto dei Ministeri del
21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella Tabella C alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento
non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito
dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dall'allegata Tabella D.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art.
2, comma 6, (Durata e decorrenza tempi e procedure), del presente CCNL.
1. L'Amministrazione corrisponde ai lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima
mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito
ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il
precedente giorno lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari
alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 75 (retribuzione e sue
definizioni), comma 2, secondo alinea, spettante al lavoratore nel mese di
dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per
intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo
inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per
ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel
mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico.
6. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità,
relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione
del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 22 trova
applicazione la medesima disciplina nel comma 2.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo
la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e
dalle circolari vigenti.
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità
di cui agli artt. 64, comma 4 e 67, comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale) del presente CCNL, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dell'art.76 (Stipendio tabellare) sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio
economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di
licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76 (Stipendio tabellare),
comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base
di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art.
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. Le parti si danno atto che alla maggiore
flessibilità del sistema classificatorio del personale, disciplinata nel capo II,
art. 17, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato
sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità
professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle
funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.
2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di
permanenza del dipendente nella posizione di accesso dell'area lo sviluppo
economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico
iniziale, di successive fasce retributive i cui numeri e valori economici annui
sono stabiliti nella allegata Tabella F.
3. Lo sviluppo economico si attua con la
stipulazione del contratto integrativo di amministrazione, nel limite delle
risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 83 (fondo)
e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, quinta alinea, (certezza e
stabilità delle risorse), nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL
all'art. 80 ( procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico).
1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 79
(sviluppi economici all'interno delle
aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo,
integrabili nella contrattazione di Amministrazione, sulla base di appositi
indicatori ponderati
in relazione al diverso livello di professionalità
richiesto per i singoli profili in ciascuna area.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella
immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni
anno, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione
organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente
articolo.
3. A tal fine la Presidenza pianifica i citati
passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data
del 31 dicembre di ciascun anno precedente.
4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la
fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie
disponibili.
5. La permanenza nella fascia attribuita è
definita in contrattazione integrativa.
6. I passaggi alle fasce retributive successive a
quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di
valutazione che prendono in considerazione:
a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e
titoli vari non altrimenti valutati;
c) percorsi formativi con esame finale
qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati
all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla amministrazione per la
totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove la Presidenza non
attui i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cui al comma 6 –
integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente valutati, sulla
base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro
combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro e
garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui
riconoscere lo sviluppo professionale.
8. La contrattazione integrativa individuerà,
altresì, i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per
regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella
relativa graduatoria per l'attribuzione delle fasce.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e
di copertura dell'orario di lavoro.
2. Per favorire il processo di riorganizzazione
della Presidenza, una quota delle risorse complessive stabilite per i compensi
del lavoro straordinario dell'anno 2004,
è
destinata alle finalità indicate negli art. 83, (utilizzo fondo) e 85, comma 4
(indennità di Presidenza) nella misura pari, rispettivamente, al 57,50 % e al
2,50 del corrispondente capitolo.
3. La rimanente quota del capitolo continua ad
assicurare i compensi del lavoro straordinario idoneo a garantire il pieno
svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione.
1. Il Fondo Unico di Amministrazione di cui
all'art. 31 del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è
sostituito dal Fondo Unico della Presidenza nel quale confluiscono le seguenti
risorse:
2. Il Fondo è altresì alimentato dal 1° gennaio
2002 da:
3. Con decorrenza dall'1.1.2003 il fondo è
alimentato di € 13,50 pro-capite mensili per tredici mesi.
4. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, a decorrere dal
31 dicembre 2003 ed a valere sulle disponibilità dell'anno 2004, il fondo è,
altresì, alimentato anche da una quota pari al 57,50% del capitolo per i
compensi per lavoro straordinario dell'anno 2004, che conseguentemente si riduce
del corrispondente importo.
5. Il fondo è alimentato dalle risorse derivanti
dall'applicazione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs 303 del 1999 per il personale
di prestito (cioè in assegnazione temporanea), al fine di consentire
l'erogazione del trattamento accessorio spettante anche a tale personale. Per
ogni ulteriore unità successivamente chiamata in prestito, il fondo verrà
alimentato in modo analogo.
6. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
incremento della dotazione organica, la Presidenza potrà stabilire, secondo le
vigenti disposizioni, le modalità di adeguamento delle risorse del fondo di cui
al presente articolo, finalizzandole al miglioramento della qualità dei servizi
e delle prestazioni del personale.
7. Confluiscono, altresì, nel fondo gli importi
relativi all'indennità di Presidenza del personale cessato dal servizio non
riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni nonché le
risorse del Fondo già utilizzate per
finanziare gli sviluppi economici all'interno di ciascuna area ai sensi
dell'art. 79 (sviluppo economico), riassegnate dai capitoli degli stipendi
dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di
cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha
usufruito.
1. Il fondo, è finalizzato a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi
istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa,
di piani e progetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il
Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a
livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e
programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica
del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
4. La contrattazione collettiva integrativa
individua nell'ambito del Fondo di cui all'art 82 (Fondo) le risorse da
destinare al finanziamento dello sviluppo economico all'interno di ciascuna area
ai sensi dell'art. 79 (sviluppi economici), delle posizioni organizzative di cui
all'art. 26 (Posizioni organizzative e professionali) e della flessibilità di
cui all'art. 25 (Flessibilità tra profili all'interno dell'area). Dalla data di
utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle
somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti
che ne hanno usufruito.
5. Tutte le risorse di cui all'art. 2, comma 3,
del d.lgs. n. 165/2001 già confluite nel Fondo di cui all'art. 82 (Fondo ) e
destinate a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad essere
erogate secondo le modalità in atto vigenti ed attribuite attraverso la
contrattazione integrativa.
6. Le risorse di cui all'art. 82 comma 4 (Fondo)
sono, in particolare, finalizzate a:
- nella misura del 2,50 % dei compensi per
lavoro straordinario dell'anno 2004, a remunerare la retribuzione di posizione
correlata alle posizioni organizzative nella misura prevista dall'art. 28
(retribuzione di posizione organizzativa), comma 1;
- nella misura del 15 % dei compensi per lavoro
straordinario dell'anno 2004, a prevedere uno specifico compenso accessorio,
differenziato in base alle diverse aree di classificazione del personale, al
fine di valorizzare la professionalità specifica richiesta per lo svolgimento
di attività attinenti alle funzioni della Presidenza;
- nella misura del 32,50 % dei compensi per
lavoro straordinario dell'anno 2004, per individuare e consolidare compensi
diretti a remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi,
disagi, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza,
disponibilità ad articolazioni dell'orario di lavoro, comportanti particolare
gravosità, anche in relazione alla sua possibile estensione in ragione della
necessità che gli uffici della Presidenza siano aperti per tutto l'arco delle
ventiquattro ore, al fine di dare piena attuazione all'art. 2, comma 1 del
d.lgs. 303 del 1999.
7. Nella attribuzione del trattamento
accessorio previsto dal comma 6 , secondo e terzo alinea, per il personale di
prestito, la contrattazione integrativa prevederà, in relazione a tali voci,
misure idonee ad evitare che, a parità di posizione, con la loro attribuzione
integrale, si attuino sperequazioni economiche nei confronti del personale della
Presidenza.
1. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative
e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di
impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro
straordinario.
2. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art.
75 (Retribuzione e sue definizioni), a cui viene aggiunto il rateo della
tredicesima mensilità.
3. Le maggiorazioni di cui al comma precedente
sono pari:
4. La quantificazione delle ore di
straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al
periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo
delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione
ai sensi dell'art. 33 (Orario di lavoro).
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di
lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare
luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi, fatto salvo, per
il personale del Dipartimento della protezione civile quanto previsto dall'art.
39 (recuperi e riposi). La disciplina di cui al presente comma si applica ai
lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 86
(banca delle ore).
1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è istituita
l'indennità di Presidenza, corrisposta per dodici mensilità, con carattere di
generalità e continuità. Essa assorbe l' indennità di amministrazione prevista
dai CCNNLL del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001 di cui conserva le
medesime caratteristiche.
2. L'indennità di Presidenza è considerata utile
agli effetti di cui all'art. 78, comma 2, secondo periodo (Effetti dei nuovi
stipendi).
3. Gli importi mensili dell'indennità di
Presidenza sono incrementati nelle misure e dalle decorrenze indicate nella
Tabella E.
4. Al personale di prestito proveniente dal
comparto ministeri, fermo restando quanto previsto dall'art.9, comma 5 ter, del
d.lgs. 303 del 1999, è riconosciuta l'eventuale differenza tra l'indennità
corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quella prevista dal presente
articolo.
5. Al maggior onere eventualmente derivante
dall'applicazione del comma 4, si fa fronte con una quota parte della riduzione
dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 81, comma 2, pari al 2,50
%.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il
mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all'art. 84, comma 3 (Lavoro straordinario), che in
rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente,
rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto
delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi,
alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla
fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati
incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca
delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel
rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate
finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi
accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
1. Al personale della Presidenza in servizio
presso la Regione Valle d'Aosta spetta l'indennità di bilinguismo nella misura
prevista per il personale statale in servizio nella province autonome di Bolzano
e di Trento aventi competenza regionale. L'importo di tale indennità, collegata
alla professionalità, è fissato dall'art. 13 dell'Accordo successivo
sottoscritto in data 25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai
sensi dell'art. 27 del d.lgs.n. 354/97.
2.Per quanto attiene alle modalità di accertamento
della conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto
previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed
integrazioni.
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art. 75, comma 4 (Retribuzione e sue
definizioni).
1. L'Amministrazione stipula una apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con
la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere
quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione
obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle
previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle
risorse, la Presidenza, nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di spese
obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le
necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti dell'area III , previamente individuati, i
quali, anche ai sensi dell'art. 26 (Posizioni organizzative), operino in
condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso
l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di
interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per il
patrocinio legale si applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
1. In materia di invenzione industriale fatta dal
dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione
nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione
rispetto all'attività istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione
integrativa a livello amministrazione può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle
risorse destinate alla retribuzione accessoria.
1. Al personale riconosciuto, con provvedimento
formale, invalido o mutilato per causa di servizio è attribuito un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50 e dell'1.25 del trattamento
tabellare in godimento dalla data di presentazione della relativa domanda, a
seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile,
viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di salario
individuale di anzianità.
2. In relazione ai benefici previsti per gli ex
combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970,
art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Al personale inviato in missione oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la
classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di
trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed
autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in
presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa
nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il
tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai
dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni
dell'amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra
sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato
attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in
relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è
necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore
alle dodici ore. A tale scopo l'amministrazione - previa consultazione con i
soggetti sindacali di cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.),
comma 1- sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli
stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale
finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le
prestazioni lavorative di riferimento.
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8
ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,259. Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della
spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della
spesa, nel limite attuale di complessivi € 44,26 per i due pasti giornalieri. Le
spese vanno debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di
categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i
componenti della predetta delegazione.
5. Le attività che - svolgendosi in
particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, sono, prioritariamente individuate, a titolo esemplificativo nelle
attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza
6. I dipendenti che svolgono le attività indicate
dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma forfettaria di € 25,822
lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a)
primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
10. L'Amministrazione stabilisce le condizioni per
il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come
normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia,
nell'ambito territoriale di competenza dell' amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di essere
corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti
articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417
del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
legge n. 17 del 17/2/1985 nonché dalle norme regolamentari vigenti. In
particolare per le missioni all'estero continua ad essere applicato il R.D.
3/6/1926, n. 941, la legge 6/3/1958, n. 176, la legge 28/12/1989, n. 425 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio
dell'Amministrazione per tale specifica finalità.
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della
Presidenza per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento
comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente
trattamento economico:
a) Indennità di trasferta per sé ed i
familiari;
b) Rimborso spese di viaggio per sé ed i
familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) Rimborso forfetario di spese di imballaggio,
presa e resa a domicilio etc.;
d) Indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di
cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per
anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione,
regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dell'Amministrazione
per tale specifica finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale
scopo dall'art. 1 comma 59 della legge 662/1996.
4. Per le modalità di erogazione e le misura
economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dalle
leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari vigenti.
1. La retribuzione annua da prendersi a base per
la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le
seguenti voci:
a) Trattamento economico tabellare di
assunzione ovvero di fascia retributiva ove acquisita;
b) Retribuzione individuale di anzianità
comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale - ex art. 9
D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R. 266/1987;
c) Indennità integrativa speciale sino al suo
conglobamento;
d) Indennità di Presidenza di cui all'art 85;
e) Indennità di posizione, di cui all'art. 28,
comma 1;
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam – ove spettanti - sia non
riassorbibili che riassorbili limitatamente alla misura ancora in godimento
all'atto della cessazione dal servizio.
1. Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del
comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge
n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti
competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche per
i lavoratori appartenenti al comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Agenzie fiscali, Ministeri e Enti pubblici non economici, a condizione di
reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di
contribuzione a carico della Amministrazione e di quella dovuta dal lavoratore,
nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno
definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro
Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito D.P.C.M.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno
definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci
retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti
concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione
dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto,
il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere
alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione
degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo
stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si
realizzerà entro il 31 dicembre 2004.
8. Ai fini di una completa attuazione del presente
articolo, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico
del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia
determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di
calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
9. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal
presente articolo, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza
complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla
contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo
delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare
l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
1. Ha titolo all' attribuzione del buono pasto il
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente un orario di
lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto
ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di
servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
2. Il buono pasto viene attribuito per la singola
giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro
ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art.33,
comma 4 (Orario di lavoro), all' interno della quale va consumato il pasto.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per la
giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'
orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della
pausa prevista dall'art. 33, comma 4 (Orario di lavoro), all' interno della
quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa
parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la
quota a loro carico fino all' ammontare di cui al successivo art. 97 (buoni
pasto), e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo.
5. Nell' ipotesi di servizi mensa destinati sia a
personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili
mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in
vigore.
6. I competenti organi dell'Amministrazione
controllerà con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni
previste nel presente articolo.
1. Il valore del buono pasto, è fissato in € 4,65.
Eventuali incrementi possono essere disposti in contrattazione integrativa.
2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai
competenti uffici dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'
amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di
cui al precedente art.96 (Condizione di attribuzione dei buoni pasto).
3. I dipendenti in posizione di comando, distacco
o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 96
(Condizione di attribuzione dei buoni pasto), anche se appartenenti ad
amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto
dall'Amministrazione od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti del comparto
che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non
possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo.
4. L' attribuzione del buono pasto non può in
alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'
equivalente in denaro.
1. Per quanto riguarda la disciplina delle
flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme
contenute nel CCNL del comparto Ministeri.
2. In via eccezionale ed in prima applicazione del
presente contratto al fine di favorire la riqualificazione del personale, la
contrattazione integrativa agevolerà i passaggi dalla I alla II Area dei
dipendenti in servizio all'entrata in vigore del presente contratto. All'onere
derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 82.
3. E' istituita una Commissione paritetica Aran –
Organizzazioni e Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto con
il compito di verificare, in relazione al comma 2, l'assetto delle aree di
classificazione del personale nonché di elaborare eventuali proposte in ordine
alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella dei
professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra
Governo ed organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà
con le modalità ed i tempi indicati nell'art. 17 bis del dlgs. 165 del 2001.
1. Le parti concordano sull'opportunità che la
Presidenza verifichi possibili soluzioni tecniche e forme di copertura
finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di polizze
sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del
personale dipendente. L'Amministrazione valuterà, in particolare, la possibilità
di istituire allo scopo, anche in forma consorziata con altri enti ed
amministrazioni pubbliche, un organismo a carattere nazionale per la più
conveniente gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo
di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il
31 dicembre 2004 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e
per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 98, comma
1(disposizioni transitorie), con l'entrata in vigore del presente contratto per
il personale della Presidenza sono disapplicati i seguenti CCNL:
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
comparto Ministeri 1994/1997, sottoscritto il 16 maggio 1995 – G.U. 30.5.1995
n. 63;
b) Accordo riguardante le "Tipologie degli orari
di lavoro" ai sensi dell'art. 19, comma 5 del CCNL 1994/1997, sottoscritto in
data 12 gennaio 1996 – G.U. 5 febbraio 1996 n. 29;
c) Accordo per la concessione dei buoni pasto al
personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri,
sottoscritto in data 30 aprile 1996 – G.U. 15 maggio 1996 n. 112;
d) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
comparto Ministeri 1996/1997, sottoscritto 26.7.1996 – 2^ biennio economico -
G.U. 12.8.1996 n. 136;
e) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
integrativo al CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 22 ottobre 1997 – G.U. 13
novembre 1997 n. 229;
f) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
comparto Ministeri 1998/2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 – G.U. 25
febbraio 1999 n. 41;
g) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
comparto Ministeri 2000/2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2001 – 2^
biennio - G.U. 28 febbraio 2001 n. 49;
h) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
integrativo al CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16 maggio 2001 – G.U. 21
giugno 2001 n. 158.
ALLEGATO A
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono operazioni o
lavori richiedenti, secondo il settore di attività, capacità e conoscenze
semplici.
Specifiche professionali:
- conoscenze generali di base;
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di
attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto
svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività
anche con l'ausilio di mezzi in dotazione o provvede al ricevimento dei
visitatori, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza, le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa attraverso la
descrizione dei singoli profili.
Accesso all'area:
Dall'esterno:
attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e
successive modificazioni.
Requisiti:
Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e
pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei
processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari
campi di applicazione.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento
dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla
propria qualificazione e/o specializzazione.
- discreta complessità dei processi e delle
problematiche da gestire;
- autonomia
esecutiva
e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo
metodologie definite
- capacità di coordinamento di unità operative
interne
con assunzione di responsabilità dei risultati
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito
professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore
di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella
gestione di relazioni dirette con il pubblico, secondo l'esperienza maturata
sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza
le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione
integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove
previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in
dotazione, provvedendo alla relativa manutenzione.
Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21 ,
comma 3:
Dall'esterno:
- mediante le procedure previste dalla legge 56/87
e successive modificazioni per i profili per i quali la contrattazione
integrativa ha previsto come requisito culturale il diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
- mediante pubblico concorso per tutti gli altri
profili.
Dall'interno:
- dalla prima area funzionale alla seconda area,
con le modalità previste dall'art. 23. del presente CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
- a)per i profili del settore tecnico-operativo:
diploma di scuola secondaria di primo grado, con attestati di qualifica ed
eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
- b) per gli altri profili: diploma di scuola
secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli
professionali o abilitazioni previsti
dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
- Per il personale in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso dall'esterno non è richiesta esperienza professionale
nell'area di provenienza.
- In mancanza del titolo di studio previsto per
l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario
per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli
professionali o abilitativi per legge, al personale, in possesso del diploma di
scuola media secondaria di primo grado, è richiesta una esperienza professionale
complessiva di almeno 5 anni nell'area di provenienza.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi
gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono
preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività
rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il
loro elevato contenuto specialistico.
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei
processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità
organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di
direttive generali;
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell'ambito della specifica
professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua
competenza professionale nel settore assegnato, secondo l'esperienza maturata
sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza
le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione
integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare
unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è
riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attività di competenza; può
svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di
programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette
con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo
complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad attività
specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale posseduto.
Può assumere temporaneamente funzioni
dirigenziali in assenza del dirigente titolare.
Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21,
comma 3:
-
dall'esterno: mediante pubblico
concorso.
-
dall'interno:
dalla Seconda area al livello iniziale
della Terza area con le modalità previste dall'art. 23 del presente CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
diploma di laurea o diploma di laurea
specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli
professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
Per il personale in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale
nell'area di provenienza.
In mancanza dei requisiti per l'accesso
dall'esterno, e nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito
necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, al personale, purché
in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, viene richiesta,
per i profili per i quali è previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma
di laurea, una esperienza professionale complessiva di 7 anni nell'area di
provenienza.
1. Ai fini dell'ammissione del personale alle
selezioni interne l'esperienza professionale richiesta è quella complessivamente
maturata nell'area di provenienza a prescindere dalla fascia retributiva di
inquadramento.
2. Nella seconda e terza area le fasce retributive
iniziali di accesso ai profili sono quelle attualmente previste dal precedente
sistema classificatorio in relazione ai titoli di studio e requisiti
professionali richiesti al personale ivi inquadrato.
Con riferimento all'art. 47, per quanto riguarda la decurtazione dell'indennità di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiori ai quindici giorni, le parti si impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo del biennio contrattuale 2004 – 2005.
Con riferimento all'art. 82, comma 7, le parti
precisano che la confluenza nel fondo dell'indennità di Presidenza del personale
cessato dal servizio e non sostituito avviene con le stesse modalità temporali
stabilite per la retribuzione individuale di anzianità di cui al medesimo art.
82, comma 2, quinto alinea.
Con riguardo al personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile, tenuto conto della specificità dei compiti istituzionali attribuiti al Dipartimento stesso e delle particolari attività svolte le parti si danno atto della disponibilità a verificare con i competenti organi, la possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive per l'eventuale istituzione - nel secondo biennio di contrattazione - di specifica indennità professionale.
Nell'ottica del processo di perequazione
intrapreso dal presente contratto nella composita realtà operativa della
Presidenza, la contrattazione integrativa , nella prima applicazione dei
percorsi di sviluppo professionale, si incaricherà di verificare l'eventuale
sussistenza di situazione di blocco dei percorsi professionali già iniziati, al
fine di realizzare processi di riequilibrio con i nuovi strumenti individuati
dal contratto stesso.
La Fp CGIL ritiene che la contrattazione
collettiva integrativa dovrà affrontare e risolvere per il personale assunto a
tempo determinato l'erogazione dei buoni pasto nonché la partecipazione di
questo personale alle iniziative di formazione di cui al comma 3 – art. 60 del
presente CCNL.
La Fp CGIL, in relazione alla dichiarazione
congiunta n. 4, ritiene che la contrattazione collettiva integrativa dovrà
prioritariamente costruire percorsi di riqualificazione professionale per il
personale attualmente collocato nella posizione B3 super che non abbia ancora
usufruito dei processi di riqualificazione conseguenti l'accordo integrativo
98/01 né degli inquadramenti nella qualifica funzionale immediatamente superiore
previsti dalla legge 400/88.
Fp CGIL Naz.le
(firmato)
ALLEGATO N.1
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria
libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del
Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento
Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del
personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o
che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e
prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli
eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito
percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti,
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165
del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili
ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha
sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e
contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai
CCNL in vigore.
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge
10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in
attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente
Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO N. 2
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà
e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni
di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non
sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico
dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque
non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato
o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui
egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.