Il giorno 13 aprile
2006 alle ore 9,15, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo
l’incontro tra:
L' ARAN nella
persona del Presidente Cons. Raffaele Perna _Firmato________
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni
sindacali :
Confederazioni :
CGIL FP __
Firmato _________ CGIL __ Firmato_______
CISL FPS ___
Firmato_________
CISL____ Firmato______
UIL PA ____
Firmato ________ UIL ____ Firmato _______
CONFSAL/ UNSA ____
Firmato___ CONFSAL __ Firmato __ __
FLP ____
Firmato _____________ USAE___ non firma _______
RDB/PI ______
non firma ________ RDB – CUB ___ non firma____
SNAPRECOM_____
Firmato ____
CONFINTESA____
Firmato __
FEDERAZIONE INTESA*__
non firma ___
*ammessa con
riserva
Al termine
della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL
COMPARTO PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DI MINISTRI
BIENNIO ECONOMICO
2004-2005
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9 del CCNQ del
18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si
riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e
concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
3. Gli effetti decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non
previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del
precedente CCNL.
Art. 2
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall’art. 76, comma 4, del CCNL del 17
maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2. Gli importi annui
degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1
sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli
incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma
6, del citato CCNL del 17 maggio 2004.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure
degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui
all’art. 64, comma 4 ed all’art. 67, comma 7 del CCNL del 17 maggio
2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto
entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella
prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004.
Art. 4
Fondo unico per la Presidenza
1. Al fine di
incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico per la
Presidenza di cui all’art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004 è
incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari
dell’anno 2003 (corrispondente a € 12,24 per tredici mensilità per i
dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31
dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006.
Art. 5
Indennità di Presidenza
1. L’indennità di cui
all’art. 85 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementata nelle misure
mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
2. A seguito
dell’applicazione del comma 1 l’indennità di Presidenza è
rideterminata nei valori indicati nella medesima tabella C.
Art. 6
Buoni pasto
1. A
decorrere dal 31.12.2005, il valore economico del buono pasto di cui
all’art. 97 del CCNL del 17 maggio 2004, è rideterminato in €.7,00.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In considerazione
della recente istituzione del comparto e della necessità di
individuare con precisione le componenti retributive rilevanti ai
fini della determinazione dei parametri di riferimento per la
definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della
necessità che per il prossimo biennio economico venga istituito uno
specifico tavolo tecnico presso l’ARAN al fine di effettuare
opportune ed approfondite verifiche al riguardo, che dovranno
concludersi prima dell’avvio del negoziato.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.2
Le parti ribadiscono
la necessità di esaminare, nel prossimo quadriennio 2006–2009, le
problematiche relative alla decurtazione dell’indennità di
Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici
giorni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
Le parti, tenuto
conto degli effetti dell’art. 6 del presente CCNL, danno atto che le
risorse utilizzate nella contrattazione integrativa al fine di
incrementare il valore economico del buono pasto si rendono
disponibili nell’ambito del fondo per altre finalità.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.4
Nell’ottica della
valorizzazione del personale con particolare riguardo al supporto
per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel prossimo
quadriennio 2006-2009, verificheranno la sussistenza delle
condizioni per l’eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e
continuative, aventi carattere di certezza e stabilità, dal Fondo
unico di Presidenza all’indennità di Presidenza.