COMPARTO - SETTORE

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TIPO

 CCNL - BIENNIO ECONOMICO

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 13 APRILE 2006

PERIODO

 BIENNIO ECONOMICO

 2004 - 2005

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO 1° BIENNIO ECONOMICO

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005 

    

 

Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 9,15, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:

 

L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna  _Firmato________ 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : 

Organizzazioni sindacali :                                    Confederazioni :

 

CGIL FP __ Firmato _________                                  CGIL __ Firmato_______ 

   CISL FPS ___ Firmato_________                           CISL____ Firmato______  

UIL PA ____ Firmato ________                                  UIL ____ Firmato _______  

CONFSAL/ UNSA ____ Firmato___                            CONFSAL __ Firmato __ __  

FLP ____ Firmato _____________                            USAE___ non firma _______ 

RDB/PI ______ non firma ________                         RDB – CUB ___ non firma____  
 

           SNAPRECOM_____ Firmato ____     
                         

CONFINTESA____ Firmato __
 

                                FEDERAZIONE INTESA*__ non firma ___            

 *ammessa con riserva 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.   

 


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO

AL PERSONALE DEL COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI  

BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 

 

Art. 1 

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale  

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.

 

Art. 2

Stipendio tabellare
  

1.  Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 76, comma 4, del CCNL del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del citato CCNL del 17 maggio 2004.

 

Art. 3 

Effetti dei nuovi stipendi
 
 

1.  Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 64, comma 4 ed all’art. 67, comma 7 del CCNL del 17 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2.   I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3.   Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004. 

 

Art. 4 

Fondo unico per la Presidenza
  

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all’art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 (corrispondente a € 12,24 per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull’anno 2006.

  

              Art. 5  

Indennità di Presidenza
 

1. L’indennità di cui all’art. 85 del CCNL del 17 maggio 2004 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C. 

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 l’indennità di Presidenza è rideterminata nei valori indicati nella medesima tabella C.

 

Art. 6
Buoni pasto 

1.  A decorrere dal 31.12.2005, il valore economico del buono pasto di cui all’art. 97 del CCNL del 17 maggio 2004, è rideterminato in €.7,00.

 


 







 

























 












 






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

In considerazione della recente istituzione del comparto e della necessità di individuare con precisione le componenti retributive rilevanti ai fini della determinazione dei parametri di riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della necessità che per il prossimo biennio economico venga istituito uno specifico tavolo tecnico presso l’ARAN al fine di effettuare opportune ed approfondite verifiche al riguardo, che dovranno concludersi prima dell’avvio del negoziato.   

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 

Le parti ribadiscono la necessità di esaminare, nel prossimo quadriennio 2006–2009, le problematiche relative alla decurtazione dell’indennità di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.
 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3 

Le parti,  tenuto conto degli effetti dell’art. 6 del presente CCNL, danno atto che le risorse utilizzate nella contrattazione integrativa al fine di incrementare il valore economico del buono pasto si rendono disponibili nell’ambito del fondo per altre finalità. 

 

DICHIARAZIONE  CONGIUNTA N.4 

Nell’ottica della valorizzazione del personale con particolare riguardo al supporto per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel prossimo quadriennio 2006-2009, verificheranno  la sussistenza delle condizioni per l’eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative, aventi carattere di certezza e stabilità, dal Fondo unico di Presidenza all’indennità di Presidenza.