COMPARTO - SETTORE |
ENAC (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
19 DICEMBRE 2001 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
1998-2001 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO - 2° BIENNIO ECONOMICO |
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A seguito del parere favorevole espresso in data
14 novembre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con L'Enac sul testo
dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non
dirigente dell'Enac nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data
13 dicembre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 19 dicembre 2001
alle ore 13,30 , presso la sede dell'Aran,
ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali |
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato) |
CISL/FIT (firmato) | CISL (firmato) |
UIL (firmato) | UIL (firmato) |
SALC/UNSA (firmato) | |
USPPI (non firmato) |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Consultazione
Art. 8 - Concertazione
Art. 9 - Monitoraggio e verifiche
Art. 10 - Pari opportunità
CAPO II - SOGGETTI SINDACALI
Art. 11 - Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art. 12 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 13 - Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
Art. 14 - Deleghe a favore delle organizzazioni
sindacali
CAPO IV - PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITÀ
Art. 15 - Principi e regole di comportamento
Art. 16 - Interpretazione autentica dei contratti
TITOLO III - IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Lavoratori disabili
Art. 19 - Mutamento di mansioni per inidoneità
psico-fisica
Art. 20 - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 21 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
TITOLO IV - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 22 - Aspettativa per motivi familiari o
personali
Art. 23 - Servizio militare e servizio sostitutivo
civile
Art. 24 - Assenze per malattia
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
Art. 26 - Diritto allo studio
Art. 27 - Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio
Art. 28 - Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
Art. 29 - Disposizioni comuni sulle aspettative
Art. 30 - Congedi per la formazione
Art. 31 - Congedi dei genitori
Art. 32 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 33 - Permessi retribuiti
TITOLO V - FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 35 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 39 - Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
Art. 40 - Contratto di formazione e lavoro
TITOLO VI - ORARIO DI LAVORO E SUE
ARTICOLAZIONI
Art.41 - Orario di lavoro
Art.42 - Turnazioni
Art.43 - Reperibilità
Art.44 - Lavoro straordinario
Art.45 - Banca delle ore
Art.46 - Riposo compensativo
Art.47 - Riduzione dell'orario
TITOLO VII - FORMAZIONE
Art. 48 - La formazione: obiettivi e strumenti
TITOLO VIII - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art.49 - Obiettivi
Art.50 - Ordinamento professionale del personale
Art.51 - Il sistema di classificazione del
personale dell'area tecnica, economica e amministrativa
Art.52 - Accesso dall'esterno alle categorie
Art.53 - Progressione economica all'interno delle
categorie
Art.54 - Progressione verticale nel sistema di
classificazione
Art.55 - Incarichi di elevata responsabilità
Art.56 - Conferimento e revoca degli incarichi di
elevata responsabilità
Art.57 - Valutazione delle prestazioni
Art.58 - Clausole di inquadramento del personale
in servizio nel nuovo sistema di classificazione
Art.59 - Mansioni superiori nel nuovo sistema di
classificazione
Art.60 - Classificazione del personale dell'area
operativa
TITOLO IX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.61 - Struttura della retribuzione
Art.62 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi
stipendi
Art.63 -Trattamento economico delle categorie nel
nuovo sistema di classificazione
Art.64 - Risorse per le politiche di sviluppo del
personale e per la produttività
Art 65 - Utilizzo delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art.66 - Collegamento tra produttività ed
incentivi
Art.67 - Trattamento di trasferta
Art.68 - Copertura assicurativa
Art.69 - Benefici di natura assistenziale e
sociale
Art.70 - Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
Art.71 - Trattenute per scioperi brevi
Art.72 - Struttura della busta paga
Art.73 - Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
Art.74 - Trattamento di fine rapporto
Art.74.bis - Bilinguismo
TITOLO X - SEZIONE DEI PROFESSIONISTI
CAPO I - ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art.75 - Campo di applicazione
Art.76 - Premessa
Art.77 - Qualifiche professionali
Art.78 - Impegno di lavoro e obblighi relativi
Art.78.bis - Periodo di prova per i professionisti
Art.79 - Responsabilità civile e/o penale connessa
alla prestazione
CAPO II - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.80 - Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art.81 - Termini di preavviso
Art.82 - Relazioni sindacali per i professionisti
CAPO III - INCARICHI PROFESSIONALI E
VALUTAZIONE
Art.83 - Posizioni organizzative dei
professionisti
Art.84 - Affidamento degli incarichi di posizione
organizzativa
Art.85 - Valutazione dei professionisti
Art.86 - Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento
professionale
CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
PROFESSIONISTI
Art.87 - Struttura della retribuzione
Art.88 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi
stipendi per i professionisti
Art.89 - Livelli economici di professionalità
Art.90 - Criteri generali per l'attribuzione dei
livelli economici di professionalità
Art.91 - Costituzione e finanziamento del fondo
per le politiche di sviluppo dei professionisti
Art.92 - Utilizzo del fondo per le politiche di
sviluppo dei professionisti
Art.93 - Indennità sostitutiva dell'indennità
aeronautica
Art.94 - Disposizione speciale per l'Avvocatura
TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.95 - Previdenza complementare
Art.96 - Recesso consensuale
Art.97 - Disapplicazioni
ALLEGATO A DECLARATORIE DELLE
CATEGORIE/QUALIFICHE PROFESSIONALI E RELATIVI PROFILI PROFESSIONALI
ESEMPLIFICATIVI
AREA TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
AREA OPERATIVA
PROFESSIONISTI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il
personale dipendente dall'ENAC con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato e a tempo parziale, esclusi i dirigenti. Ai sensi dell'art. 8,
comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente CCNL si applica altresì
al personale non dirigenziale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo,
a cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le
corrispondenti qualifiche dell'ENAC.
2. Il presente CCNL comprende una disciplina
comune per tutto il personale, ferma restando l'applicazione dell'art. 40, comma
3, del d. lgs. 165/2001 e, pertanto, la previsione delle specifiche disposizioni
di cui al titolo X per i professionisti dipendenti.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs 29 del
1993 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle disposizioni
contenute nel D. Lgs 165 del 2001.
4. Al personale dell'Ente soggetto a processi di
mobilità in conseguenza di provvedimenti di fusione, soppressione,
trasformazione o riordino, si applica il presente contratto sino alla data di
decorrenza dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente
pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto collettivo vigente nel
comparto o ente di destinazione.
5. L'ente consegna una copia del presente
contratto ad ogni dipendente.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio
1998 e ha scadenza il 31/12/2001 per la parte normativa e il 31/12/1999 per la
parte economica. In caso di mancata disdetta da una delle due parti, da
comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza,
si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa
prescrizione, dalla data di stipulazione del presente contratto. La stipula si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli
articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. L'Ente è tenuto ad attuare gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico, entro 30
giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre
mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese
successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti dell'Ente è corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo
le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi
dell'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di riferimento del negoziato è costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio
1993.
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, è
riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale con l'esigenza dell'ENAC di innalzare i livelli qualitativi e
quantitativi delle attività svolte nell'ambito delle proprie finalità
istituzionali.
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al
comma precedente comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali
convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di
interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione dei soggetti
sindacali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali comprende:
a. la contrattazione collettiva, che ha il
suo momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova
ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e
secondo le modalità previste dal predetto contratto nazionale; in coerenza con
il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità
alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b. la partecipazione sindacale che si articola
negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
c. le procedure per l'interpretazione autentica
dei contratti collettivi.
Art. 4 - Contrattazione collettiva
integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge tra i soggetti indicati nell'art.11. Essa si avvale delle risorse
dell'apposito fondo unico previsto dall'art.64 e persegue la finalità di
incrementare la produttività e la qualità dei servizi e del lavoro nonché di
sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e
organizzativa.
2. La contrattazione collettiva integrativa è
strutturata su due livelli: il primo a livello nazionale ed il secondo a livello
territoriale, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli
ambiti di elezione delle R.S.U.
3. In sede di contrattazione collettiva
integrativa di livello nazionale sono regolate le seguenti materie:
a) criteri di ripartizione delle risorse del
fondo unico di cui all'art. 64 e di utilizzazione delle stesse risorse per le
varie finalità indicate nell'art. 65;
b) criteri generali dei sistemi di
incentivazione del personale sulla base di programmi, progetti e piani di
attività, anche pluriennali, basati su sistemi di programmazione e controllo
quali-quantitativo dei risultati, finalizzati a promuovere effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia
dell'organizzazione e di qualità dei servizi;
c) linee di indirizzo generale per l'attività di
formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale in
linea con i processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia
e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla
prevenzione ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
e) pari opportunità, per le finalità indicate
nell'art.10 del presente contratto collettivo, nonché per quelle indicate
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
f) criteri generali per le attività
socio-assistenziali del personale;
g) adattamento alle esigenze specifiche dell'ENAC
delle tipologie di orario definite dall'art.19 del CCNL RAI 14/7/97 del
personale non dirigente, con esclusione dell'articolazione degli orari oggetto
di concertazione;
h) gli accordi mobilità per la gestione delle
eccedenze del personale;
i) criteri generali per la selezione ai fini
delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria;
j) criteri e modalità operative per la
ripartizione, tra le varie unità operative territoriali, del contingente di
personale autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio di cui
all'art.26, comma 1;
k) criteri per la utilizzazione dei congedi per
la formazione di cui all'art.30;
l) definizione delle iniziative di formazione
connesse al telelavoro di cui all'art.38, comma 10;
m) definizione del trattamento accessorio
compatibile con la specialità della prestazione di telelavoro di cui all'art.38,comma15;
n) definizione delle condizioni, dei criteri e
delle modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori,
nonché per l'utilizzo dei servizi sociali, in favore dei lavoratori temporanei
ai sensi dell'art.39, comma 6;
o) criteri generali per la organizzazione dei
turni di cui all'art.42, comma 1;
p) definizione della disciplina del servizio di
pronta reperibilità di cui all'art.43, comma 1;
q) criteri relativi alla mobilità d'ufficio e a
domanda;
r) criteri per il superamento del limite
individuale annuale delle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art.44
comma 4;
s) criteri di riparto della quota di risorse
derivanti da entrate correlate agli incarichi conferiti al personale, tra il
fondo di cui all'art. 64 e il fondo di cui all'art. 91;
t) riflessi delle innovazioni tecnologiche e
organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
u) individuazione dei nuovi profili
professionali;
v) attivazione dei passaggi alla posizione C4,
ai sensi dell'art. 65 comma 5.
4. In sede di contrattazione integrativa a livello territoriale, sono regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale:
a) i criteri di applicazione in sede locale
della disciplina definita ai sensi del comma 3, lett. b), c), e), f), g), o).
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai
tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure
necessarie ad agevolare il lavoro dei disabili.
5. Le componenti retributive con valenza
incentivante da attribuire a consuntivo, sulla base dei sistemi di
incentivazione definiti livello di contrattazione integrativa, sono comunque
correlate ai risultati conseguiti nell'attuazione di programmi, progetti e piani
di attività e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati
raggiunti nell'ambito del sistema di controllo e valutazione adottato dall'ENAC
in attuazione dei principi di cui al d. lgs. 286/1999.
6. Fermi restando i principi di comportamento
delle parti durante le trattative indicati nell'art.15, sulle materie demandate
alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi senza esito
trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e la libertà di iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al
presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal
contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a quanto
indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
8. Fino alla elezione delle R.S.U., secondo la
disciplina del CCNQ del 7/8/1998 e del protocollo di intesa del 16/6/1999, la
contrattazione integrativa a livello territoriale si svolge soltanto con le
organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve
specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. La contrattazione collettiva integrativa individua con cadenza
annuale le modalità di utilizzo delle risorse all'uopo destinate nell'ambito
dell'autonomia di bilancio dell'ENAC e secondo quanto previsto dal presente
contratto.
2. L'ENAC provvede a costituire le delegazioni di
parte pubblica abilitate alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e a
convocare le delegazioni sindacali di cui all'art.11, per l'avvio del negoziato,
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è
effettuato dall'organo preposto al controllo interno secondo le vigenti
disposizioni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata all'organo di controllo entro 5 giorni,
corredata dall'apposita relazione tecnico-finanziaria illustrativa. Trascorsi 15
giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto.
Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al presidente della
delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo di
controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione.
5. L'ENAC trasmette all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
Art. 6 - Informazione
1. L'ENAC assicura ai soggetti sindacali di cui
all'art.11, informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale,
aventi riflessi diretti sul rapporto di lavoro, ovvero concernenti
l'organizzazione degli uffici o la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate, l'ENAC
fornisce una informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
A. ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1:
a) nei casi in cui il presente CCNL prevede la
contrattazione integrativa a livello nazionale o territoriale ovvero la
concertazione;
b) definizione dei criteri relativi alla
programmazione dei fabbisogni di organici in conseguenza degli indirizzi
formulati dagli organi istituzionali di governo;
c) articolazione delle tipologie dell'orario
di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività;
d) verifica periodica della produttività delle
unità organizzative centrali e periferiche;
e) verifica dello stato dell'occupazione e
delle politiche degli organici;
f) definizione dei criteri generali
concernenti l'organizzazione del lavoro;
g) introduzione di nuove tecnologie e processi
di razionalizzazione, anche finalizzati all'affidamento all'esterno dei
servizi;
h) criteri generali di organizzazione degli
uffici;
i) progetti per la sperimentazione del
telelavoro, ai sensi dell'art.38 comma 1;
j) numero, motivi, contenuto e durata dei
contratti di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art.39 comma 9;
k) interventi in materia di pari opportunità
l) definizione dei criteri e delle procedure
relativi alla valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti
investiti di incarichi dell'area delle posizioni organizzative di cui
all'art. … e delle necessarie garanzie di contraddittorio;
m) individuazione dei posti da destinare ai
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) identificazione delle competenze e dei
principali contenuti lavorativi dei profili professionali, anche di nuova
istituzione, ai sensi dell'art.51, comma 4;
o) procedure e criteri per lo sviluppo
professionale di cui all'art.54;
p) criteri generali per il conferimento degli
incarichi di elevata responsabilità di cui all'art. 55.
B. ai soggetti sindacali di cui all'art.11,
comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture
territoriali:
a) verifica periodica della produttività delle
unità organizzative;
b) verifica dello stato dell'occupazione e
delle politiche degli organici aventi riflessi sulle sedi periferiche;
c) definizione dei criteri generali
concernenti l'organizzazione del lavoro nelle sedi periferiche.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, l'ENAC fornisce un'informazione successiva:
A. ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1:
a) applicazione di sistemi di monitoraggio
della produttività e della qualità dei servizi;
b) andamento generale della mobilità del
personale;
c) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
d) misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro a livello nazionale;
e) distribuzione complessiva delle risorse del
fondo unico di ente di cui all'art. 64 per i trattamenti accessori;
f) distribuzione complessiva delle ore di
lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni a livello
nazionale;
g) stato dell'occupazione e politiche degli
organici;
h) criteri e relativa graduatoria per la
concessione dei permessi per il diritto allo studio, in caso di richieste
superiori alle disponibilità individuate ai sensi dell'art.26, comma 1;
i) rivalutazioni, sulla base degli indici
ISTAT relativi al costo della vita, dei rimborsi massimi in caso di missione
di cui all'art. 48 del CCNL RAI 14/07/1997, nonché rideterminazione del
valore del buono pasto, per mantenere inalterato il reale potere di acquisto
del buono stesso, ai sensi dell'art. 54 c. 2 del CCNL RAI 14/07/1997.
B. ai soggetti sindacali di cui all'art.11,
comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture
territoriali:
a) misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) distribuzione complessiva delle ore di
lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
c) applicazione dei criteri concernenti
l'organizzazione del lavoro nelle sedi periferiche.
Art. 7 - Consultazione
La consultazione è attivata dall'ENAC prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul
rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per le seguenti materie, per le
quali è obbligatoria:
A. nei confronti dei soggetti sindacali di
cui all'art.11, comma 1:
a) organizzazione e disciplina delle unità
organizzative, comunque denominate, consistenza e variazione della dotazione
organica e della sua articolazione;
b) elevazione del contingente massimo per la
trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art.35;
B. nei confronti dei soggetti sindacali di cui
all'art.11, comma 2:
a) organizzazione e disciplina degli uffici.
2. La consultazione del rappresentante per la
sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
Art. 8 - Concertazione
1. Sono oggetto di concertazione con i soggetti
sindacali di cui all'art. 11, comma 1, i criteri generali relativi:
a) alla definizione delle procedure di
selezione per i passaggi di categoria di cui all'art.54;
b) al conferimento, revoca e durata degli
incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.55;
c) alla graduazione delle posizioni
organizzative di cui all'art.56 ai fini dell'attribuzione della relativa
retribuzione di posizione;
d) all'articolazione delle tipologie dell'orario
di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività;
e) ai procedimenti e criteri per la
stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di
formazione lavoro, ai sensi dell'art.42, comma 14;
f) alla verifica periodica della produttività
delle unità organizzative;
g) criteri generali relativi alla mobilità del
personale tra differenti sedi di lavoro.
2. Sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 11, comma 2, i criteri generali relativi:
a) alle modalità di attuazione delle misure
in materia di pari opportunità nelle sedi periferiche;
b) alla verifica periodica della produttività
nelle sedi periferiche;
c) all'articolazione delle tipologie dell'orario
di lavoro nelle sedi periferiche, sulla base delle esigenze dell'attività.
3. La richiesta della concertazione deve essere
formulata con atto scritto, entro cinque giorni dal ricevimento
dell'informazione di cui all'art. 6, da parte dei soggetti sindacali di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
4. La concertazione si svolge in appositi incontri
che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta.
Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di correttezza e buona fede.
5. Nel corso della concertazione le parti
accertano la possibilità di definire una posizione comune sulle materie oggetto
del confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30
giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta
le posizioni delle parti.
Art. 9 - Monitoraggio e verifiche
1. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle
predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi.
2. E' istituita una Conferenza di rappresentanti
dell'ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa. La Conferenza esamina almeno due volte l'anno – una delle quali
prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti –
le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione
dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in
termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
3. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 10 - Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a
consentire parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro, nell'ambito
delle più ampie previsioni di cui al d. lgs. 165/2001 ed alla legge n. 125/1991,
sono definiti, con la contrattazione integrativa, interventi che si
concretizzino in azioni positive a favore delle donne lavoratrici.
2. Presso l'ENAC è inoltre costituito un Comitato
per le pari opportunità, composto da un rappresentante dell'ente, con funzioni
di presidente, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente.
3. Il Comitato per le pari opportunità ha il
compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla
realtà dell'ENAC, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di
parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione
della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai
programmi di azione comunitari;
b) individuare i fattori che ostacolano
l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro, proponendo
iniziative dirette al loro superamento;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il
reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a
salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme
di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
e) promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone, nonché di azioni positive ai sensi della legge 125/1991;
f) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa e partecipazione
alle riunioni di contrattazione integrativa dedicate alla discussione delle
predette proposte.
4. L'ENAC assicura le condizioni e gli
strumenti idonei per il funzionamento del comitato di cui al comma 3. In
particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dal Comitato. Quest'ultimo predispone una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito dell'ENAC.
5. Tenendo conto delle proposte formulate dal
Comitato di cui al comma 3, in sede di contrattazione integrativa, sono
concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nel lavoro e
nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici
in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione
professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b) perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve
tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
c) individuazione di iniziative di informazione
per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
d) flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto all'orario dei servizi sociali anche nella fruizione del tempo
parziale.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione del
nuovo.
Art. 11 - Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa a livello nazionale di cui all'art. 4, comma 3 sono
le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa a livello territoriale di cui all'art. 4, comma 4,
fatto salvo lo speciale regime transitorio di cui di cui all'art. 4 comma 8,
sono:
a) le R.S.U.;
b) le organizzazioni territoriali delle
associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
Art. 12 - Soggetti sindacali nei luoghi di
lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) la rappresentanza sindacale unitaria
(RSU), eletta ai sensi dell'accordo collettivo quadro integrativo e correttivo
del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio
1999 e ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'ARAN
e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse
RSU negli enti di cui all'art. 7o del D.Lgs. n. 165/2001;
b) gli organismi di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2,
dell'accordo collettivo quadro indicato nella lettera a).e del relativo
protocollo di intesa.
Art. 13 - Composizione delle delegazioni
della contrattazione integrativa
1. Per la parte pubblica, la delegazione è
composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a
livello nazionale: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato, dai dirigenti espressamente nominati dall'ENAC;
b) in sede di contrattazione integrativa a
livello territoriale: dai dirigenti espressamente nominati dall'ENAC.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a
livello nazionale: dai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1;
b) in sede di contrattazione integrativa a
livello territoriale: dai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 2.
Art. 14 - Deleghe a favore delle
organizzazioni sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ENAC a cura del dipendente o
dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento
la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'ENAC e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dall'ENAC
sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'ENAC.
5. L'ENAC è tenuta, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
Art. 15 - Principi e regole di comportamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di correttezza e buona fede ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate alla
contrattazione stessa.
3. In aggiunta a quanto previsto al precedente
comma 2, nel negoziato di contrattazione integrativa che si svolge nelle sedi
territoriali le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette prima di aver esperito almeno un tentativo di accordo alla presenza dei
soggetti titolari della contrattazione integrativa di livello nazionale.
4. Durante il periodo in cui si svolgono la
consultazione o la concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente
all'impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
consultazione o della concertazione.
Art. 16 - Interpretazione autentica dei
contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere
di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del D. lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni e - per quanto concerne i contratti
collettivi integrativi - con quelle previste dall'art.5 del presente CCNL,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 può
essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
Art. 17 - Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
a) 2 mesi per il personale dell'area tecnico,
economica ed amministrativa appartenente alla categoria OPERATORE;
b) 4 mesi per il personale dell'area tecnico,
economica ed amministrativa appartenente alle categorie COLLABORATORE e
FUNZIONARIO;
c) 6 mesi per il personale dell'area operativa.
2. Sono esonerati dal periodo di prova i
dipendenti dell'ENAC che siano stati riclassificati a seguito di processi di
selezione interna di cui all'art.64.
3. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso nei casi di
assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia durante il periodo di
prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio
trova applicazione l'art.25 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'ENAC deve essere
motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con
il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso l'ENAC o altra
pubblica amministrazione, ha diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato superamento
della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel
profilo di provenienza.
Art. 18 - Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e
le potenzialità dei lavoratori disabili, l'ENAC, nell'ambito delle forme di
partecipazione di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative per una
corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999 in materia di
diritto al lavoro dei disabili, anche con riferimento a quanto previsto
dall'art. 24 della legge n.104/1992 per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino
nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano
applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e
successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
Art. 19 - Mutamento di mansioni per inidoneità
psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non
idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo
professionale, l'ENAC non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo, anche
di area diversa, riferito alla stessa categoria di inquadramento, assicurando un
adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso
dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di categoria
immediatamente inferiore, anche di area diversa.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente
alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima
disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo con
trattamento tabellare inferiore il dipendente ha diritto al mantenimento del
trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di
provenienza, ove questo sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa
essere ricollocato nell'ambito dell'ENAC con le modalità previste dai commi
precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art.20.
Art. 20 - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33,
comma 6, del d.lgs.n.165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito dell'ENAC, quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale,
regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per
categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni,
l'entità dei posti, per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione
organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste
l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai
lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'ENAC
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra
più aspiranti allo stesso posto, L'ENAC forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) dipendenti unici titolari di reddito nel
nucleo familiare;
c) situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di familiari a carico;
d) maggiore anzianità lavorativa presso la
pubblica amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del
lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel
caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente;
f) presenza in famiglia di soggetti portatori di
handicap;
La ponderazione dei criteri viene definita in
sede di contrattazione integrativa.
5. La contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:
a) da parte degli stessi enti riceventi, al
fine di favorire le integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente;
b) da parte dell'ENAC, al fine di favorire la
ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art. 34, commi
2 e 6, del ripetuto d.lgs. 165/2001.
Art. 21 - Ricostituzione del rapporto di
lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni o della risoluzione, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ENAC si pronuncia motivatamente, entro
60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o
della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione
applicato dall'ENAC al momento della ricostituzione del rapporto.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'ENAC ed al permanere del
possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché
del positivo accertamento dell'idoneità fisica, secondo le vigenti disposizioni,
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto delle dimissioni o della
risoluzione, il dipendete fruisca di un trattamento pensionistico, si applicano
le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Art. 22 - Aspettativa per motivi familiari o
personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico ai sensi dell'art. 1 comma 40, lettere a) e b) della legge n. 335
del 1995 e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti ivi previsti.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il
calcolo dei periodi di conservazione del posto previsti dagli artt.24 e 25 del
CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di
queste, da questo contratto collettivo.
Art. 23 - Servizio militare e servizio
sostitutivo civile
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze
Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche
in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti che prestano il servizio
sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione
del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione
dell'ENAC per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del
dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale, l'ENAC
corrisponde l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento
corrispondente alle voci retributive previste dall'art.61, lettere a), b), c),
d), e), e quello erogato dall'amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve
porsi a disposizione dell'ENAC per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un
mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei
mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale
ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio
non è retribuito.
Art. 24 - Assenze per malattia
1. L'art. 24 del CCNL RAI del 14/7/97 del
personale non dirigente, è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
a) "5 bis. In caso di patologie gravi che
richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS,
ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed
i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali
giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa
mensile nonché le quote di salario accessorio con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e turnazione.
b) "5 ter La disciplina di cui al comma 5bis si
applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione
sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui
al d. lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui
necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente
documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
c) "5 quater Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, l'ENAC
favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati."
2. La lett. a), del comma 6, dell'art. 24 CCNL RAI del 14/7/97 è sostituita come segue:
"a) l'intera retribuzione fissa mensile, relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera i) nell'art. 61, comma 1 del presente contratto"
3. Il comma 8, dell'art. 24 del CCNL RAI del
14/7/97 del personale non dirigente è sostituito dal seguente:
"11. L'Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali."
Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. All'art. 25 del CCNL RAI del 14/7/97 del
personale non dirigente sono aggiunti i seguenti commi:
a) "4. Le assenze di cui al presente articolo
non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le
assenze per malattia di cui all'articolo 24.
b) 5. Nel caso di lavoratori che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova
applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori
che divengano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza
di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa
legge."
Art. 26 - Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall'ENAC – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento
all'unità superiore. L'Ente, con atti organizzativi interni, provvede a
ripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di personale
di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in
sede di contrattazione integrativa a livello nazionale.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per
la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e
successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi
universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per
sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi
si rispetta il seguente ordine di priorità:
a. dipendenti che frequentino corsi di
formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano
lavorativo;
b. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del
corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c. dipendenti che frequentino per la prima volta
gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d. dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e
c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di
cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la
relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti
sindacali di cui all'art.6.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata
preventivamente con l'ENAC e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art.21, comma 1, del CCNL 14/7/1997 del
personale non dirigente.
Art. 27 - Aspettativa per dottorato di ricerca
o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 28 - Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e
per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge o convivente
stabile presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa
senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente
in aspettativa.
Art. 29 - Disposizioni comuni sulle aspettative
1. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi
di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di
aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi
sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971 e in
applicazione di quanto previsto dalla legge n. 53/2000.
2. L'ente, qualora accerti durante il periodo di
aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici
giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di
propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 30 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso l'ENAC, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale complessiva dell'10% del personale
delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente
sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma
1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'ENAC una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30
giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine
progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la
disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, l'ENAC può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art.24 del
CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente e, ove si tratti di malattie o
infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art.25 dello stesso CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 31- Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs 151/2001
(T.U. di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le
disposizioni previste dalla legge n.1204/1971, come modificata ed integrata
dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs n.151/2001, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D. Lgs n.151/2001, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile relativa alle voci retributive indicate
dalla lettera a) alla lettera j) nell'art. 61, comma 1.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni
di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39
del D. Lgs n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) e lett. b) del D. Lgs n.151/2001
, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non riducono le
ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47, del D. Lgs n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 3.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo
trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, della D. Lgs n.151/2001
e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui
al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art. 39 del D. Lgs 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere
utilizzate anche dal padre.
Art. 32 - Congedi per eventi e cause
particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai
permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della
legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un
parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel
citato art. 4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina
di cui all'art.21, comma 1, seconda alinea, del CCNL RAI 14/7/97 del personale
non dirigente.
Art. 33 - Permessi retribuiti
1. L'art. 21 del CCNL RAI del 14/7/97 del
personale non dirigente, è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"9. Ai fini della concessione dei permessi
per lutti in famiglia di cui al comma 1, la condizione di convivente stabile è
equiparata a quella di coniuge"
10. Nei permessi previsti da specifiche
disposizioni di legge di cui al precedente comma 6, sono compresi i permessi
per donazioni di sangue di cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed
integrazioni".
Art. 34 - Assunzioni a tempo determinato
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modifica-zioni e dall'art.23,
comma 1, della legge n.56/1997, l'ENAC può stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente
con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in
distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5
della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal
lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione
a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per la sostituzione di personale assente per
gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7
della legge n.903/1977, come modificate dall'art.3 della legge n.53/2000; in
tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni
prima dell'inizio del periodo di astensione;
c) per soddisfare le esigenze organizzative
dell'Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d) per lo svolgimento di attività stagionali,
nell'ambito delle vigenti disposizioni;
e) per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o
dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
f) per attività connesse allo svolgimento di
specifici progetti o programmi predisposti dall'Ente, quando alle stesse non
sia possibile far fronte con il personale in servizio,
nel limite massimo di dodici mesi;
g) per la temporanea copertura di posti vacanti
nelle diverse categorie, per un periodo massimo
di otto mesi e purché siano avviate
la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. L'ENAC disciplina, con gli atti previsti dal
proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui all'art.35 del D.Lgs.n.165/12001,
le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a
termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma
1, l'ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua
volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai
sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.165/2001, a quelle proprie del lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma
1, nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale
non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche
l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al
precedente comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
5. Il rapporto di lavoro si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato
nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in
servizio del lavoratore sostituito.
6. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 5 e 8 del
presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di
preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi
di durata dello stesso superiore all'anno.
7. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche
a tempo parziale.
8. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad
un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art.17, non superiore comunque a
due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art.17, in
qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 9. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente
deve essere motivato.
9. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della
durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi
restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt.24 e 25 del
CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e
quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i
criteri di cui all'art.24 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente, in
misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto
e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art.24 del
CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente;
c) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art 21, comma 3,
del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo
determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità
del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art15,
comma 5, del CCNL 14/7/1997 del personale non dirigente, il contratto è
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa
vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o
che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il
rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126
c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre
ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge
per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
10. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 C.C. quando:
a) l'applicazione del termine non risulta da
atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi
previste nei commi precedenti.
11. La proroga ed il rinnovo deI contratto a
tempo determinato sono disciplinati dall'art. 2 della legge n.230/1962, come
modificato ed integrato dalla legge n.196/1997.
12. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. I periodi di assunzione con contratto di
lavoro a termine presso l'ente, per un periodo di almeno
12 mesi, anche non continuativi,
possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche
disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e
categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a
termine.
14. Nel caso in cui la durata complessiva del
contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità
di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'art.23,comma
4, della legge n.56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e
relativa graduatoria.
Art.35 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle
aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) reclutamento dall'esterno, nell'ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non
può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo
pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni organizzative
preventivamente individuate dall'ENAC. Il lavoratore titolare delle stesse può
ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a
seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
3. L'ENAC, previa analisi delle proprie esigenze
organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale,
previa informazione alle OO.SS. seguita, a richiesta, da incontro, individua i
posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei
criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art.36, comma 1. Gli stessi posti
vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal
personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua,
mediante reclutamento dall'esterno con le ordinarie procedure stabilite per
l'accesso.
4. Nell'ipotesi in cui l'ente non abbia provveduto
agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale
percentuale residua, dopo l'attuazione della disciplina prevista dal medesimo
comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. La
predetta domanda deve indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi
da 6 a 8.
5. L'ente, entro il termine di cui al comma 4,
può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di
lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del
lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale,
subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
7. L'ENAC, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, è tenuto a individuare, informandone i dipendenti, le
attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali,
non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le
procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso in
cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica, l'ente non può consentire la trasformazione del rapporto a tempo
parziale.
9. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a
comunicare entro quindici giorni all'ENAC la data di inizio dell'eventuale
attività lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
10. L'ente, in presenza di particolari situazioni
organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti
interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, può
elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% come tetto massimo.
In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la
trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza
trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del
trimestre successivo.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi di cui al comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva
ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
a) portatori di handicap o in particolari
condizioni psico-fisiche;
b) che assistano propri familiari portatori di
handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni
psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non
autosufficienti;
c) che abbiano figli minori, con ordine di
priorità in relazione al numero dei figli stessi.
12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997 è
comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con
l'indicazione della du-rata e dell'articolazione della prestazione lavorativa
secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e l'ENAC.
13. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia
disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e
di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
Art.36 - Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e motivate
esigenze il dipendente può concordare con l'ente ulteriori modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche
esigenze in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale,
mensile o annuale praticabili presso l'ENAC tenuto conto della natura
dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e
della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la
sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art.35 vengono
previamente definiti dall'ENAC e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso
previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con i dipendenti.
Art. 37 - Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti
normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere prestazioni di
lavoro supplementare, di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D. lgs. n.61/2000
come modificato dal D. Lgs n. 100/2001, nella misura massima stabilita dall'art.
3, co.2, dello stesso decreto legislativo e in ogni caso con il consenso del
lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
retribuzione globale di fatto maggiorata di una percentuale pari al 15%. I
relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro
straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro straordinario di cui al comma
4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria preso a base di
calcolo dall'art.44, comma 4, maggiorata di una percentuale del 50%.
6. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su
richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in
via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro
supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei
mesi.
7. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi, il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste
dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di
part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dal D. Lgs n. 151/2001, anche per la parte non
cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per
l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione
facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto e i permessi per il
diritto allo studio spettano per intero solo per i periodi coincidenti con
quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di
part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e
per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
8. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
9. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati
ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista in sede
di contrattazione integrativa.
10. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n.
554/1988 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 61/2000 come modificato dal
D. Lgs n. 100/2001.
Art.38 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. L'ENAC, previa informazione ed incontro con i
soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1, può definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art.
3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con
particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al
fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ENAC, sul quale
gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i
lavoratori, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro e fermo restando quanto previsto dall'art. 5
comma 3 dell'accordo quadro del 23/03/2000 in merito all'attivazione di
dispositivi di controllo. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere
installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con
oneri di impianto e di esercizio a carico dell'ENAC, espressamente preventivati
nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi,
anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL
quadro del 23 marzo 2000.
5. L'ENAC definisce, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non
può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora.
Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo
periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'ENAC definisce in sede di contrattazione
integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e
di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e
6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate
al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'ente
attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori
interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione dell'ente.
11. L'ENAC, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative
per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il
trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 65. Le relative risorse sono
ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e
l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali
sul luogo di lavoro.
Art.39 - Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
1. L'ENAC può stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei
casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono
stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi di attività non
prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali
derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati
non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione
che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi
a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di
supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano
acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile,
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENAC, arrotondando, in
caso di frazioni, all'unità superiore.
4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per
sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della
legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di
affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici
giorni.
5. L'ENAC è tenuto, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994,
in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa cui sono impegnati.
6. La contrattazione integrativa definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali
trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65, nonché
l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative
risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del
lavoro temporaneo.
7. L'ENAC comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n.300/1970.
8. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e di attività sindacale previsti
dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
9. L'ENAC provvede alla tempestiva e preventiva
informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1,
sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista
dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza l'ENAC fornisce l'informazione in via successiva, comunque non
oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura,
ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
10. Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce ai
soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie
alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
11. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto all'ENAC di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
Art.40 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, l'ENAC può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art.
16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. L'ENAC non può stipulare contratti di
formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art.20.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità
elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente
essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nella categoria di FUNZIONARI e intermedie le
professionalità inserite nella categoria di COLLABORATORI.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a)
del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e
di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in
luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma
4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina
del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale
ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 15 del CCNL RAI 14/7/1997
del personale non dirigente, e deve contenere l'indicazione delle
caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la
durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma
4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma
4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata
al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di
formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo
alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di
assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima
mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di
compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi
sociali previsti per il personale dell'ENAC, nell'ambito del finanziamento del
progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per
i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei
contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore
durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del
contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di
formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato.
Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei
seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle
armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine stabilito
nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ENAC è tenuto ad
attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'ENAC disciplina, previa
concertazione ai sensi dell'art.8, il procedimento ed i criteri per
l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione
alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro qualora l'ENAC non confermi almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
Art.41 – Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte
salve le esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi
istituzionali, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i
giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate
previa concertazione di cui all'art. 8 del presente contratto.
3. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera
ecceda le sei ore continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un
intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
4. E' possibile adottare l'orario flessibile di
lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in
entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge n.903/1977,
legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli
in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.
266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario
flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di
lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese
successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera
la proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio
di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa concertazione ai
sensi dell'art. 8, la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro
ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno. Le
forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate
mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso
la riduzione del numero delle giornate lavorative.
7. Nei confronti del personale ENAC, trova
applicazione il d. lgs. 532/1999 in materia di lavoro notturno, in particolare
per quanto concerne la tutela della salute dei lavoratori, i doveri del datore
di lavoro anche con riferimento alle relazioni sindacali, le limitazioni alle
relative prestazioni. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente, trova applicazione l'art. 6, comma 1, del d. lgs. 26 novembre
1999, n. 532. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per
l'applicazione della disciplina sul lavoro notturno di cui al citato d. lgs. n.
532/1999, relativamente agli aspetti applicativi che il predetto decreto rimette
alla contrattazione collettiva.
Art.42 - Turnazioni
1. L'ENAC, in relazione alle proprie esigenze
organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per la
organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa a
livello nazionale.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione
devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in strutture che prevedano una erogazione giornaliera di
servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma
superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze
eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata
sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa a livello
nazionale, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o
di assicurare il passaggio delle consegne.
5. Ai fini della determinazione dei compensi
previsti dal comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i
turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di
lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e
notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui
sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una
indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria
delle voci retributive previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 61, comma 1
nella misura del 16%;
b) fascia notturna e giorni festivi:
maggiorazione oraria delle voci retributive previste dalle lettere da a) a d)
dell'art. 61, comma 1 nella misura del 20%;
c) fascia festiva-notturna : maggiorazione
oraria delle voci retributive previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 61,
comma 1 nella misura del 38%;
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può
essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in
turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art.64.
Art.43 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere
istituito dall'ENAC, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario
di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a
servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina
è definita in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale e tiene
conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti anche volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità
è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6
ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in
reperibilità per più di sette volte e, entro tale limite, per non più di due
domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è
remunerato con un compenso di L. 33.600. Detto compenso è frazionabile in misura
non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di
reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo,
il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non
chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro
settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore di
lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a
richiesta, con recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del
compenso di cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per
prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del
presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.
64.
Art.44 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo
di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
disposta unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal
dirigente. Sono escluse da tale previsione tutte le forme generalizzate di
autorizzazione, nonché tutte le forme di lavoro straordinario o supplementare,
comunque denominate, effettuate su richiesta del dipendente.
3. Per la corresponsione dei compensi relativi
alle prestazioni di lavoro straordinario, l'Ente può utilizzare risorse
finanziarie in misura non superiore di quelle destinate a tale scopo nell'anno
1999.
4. Il limite massimo individuale annuale per le
prestazioni di lavoro straordinario è stabilito in 300 ore. Per esigenze
eccezionali, debitamente motivate, tale limite massimo individuale può essere
elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle
risorse previsto dal precedente comma 3.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata
maggiorando la misura oraria del lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 la retribuzione mensile di cui alle lettere da a) a d)
dell'art.61, comma 1. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di
cui all'art. 47 il valore del predetto divisore è fissato in 151.
6. La maggiorazione di cui al comma precedente è
pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle 6 del giorno
successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato
in orario notturno-festivo.
7. Le parti si incontrano a livello di Ente,
almeno una volta l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che
possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
8. La disciplina di cui al presente articolo
decorre dal 01/01/2001.
Art.45 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro
supplementare di cui agli artt.37 e 44, in modo retribuito o come permessi
compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o di lavoro
supplementare di cui agli artt.37 e 44, debitamente autorizzate, nel limite
complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da
utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze
tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra
le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le
ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
Art.46 - Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari ed episodiche
esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di
cui all'art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non
usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta una maggiorazione
delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell'art.61, nella
misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la
settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la
fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo
commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta
del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione
del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato
interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile
con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Con esclusione del personale in turno ai sensi
dell'art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una
maggiorazione della retribuzione oraria di cui al comma 1, nella misura del 20%;
nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Art.47 – Riduzione dell'orario
1. Al personale adibito a regimi d'orario
articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento
dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, ivi compreso il
lavoro prestato ordinariamente in periodo notturno, si applica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione
d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione può realizzarsi
alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2001 le parti si incontrano per
valutare le modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in materia.
Art.48 – La formazione: obiettivi e strumenti
1. Le parti concordano che nell'ambito dei
processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
piani di formazione del personale, definiti in conformità alle linee di
indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa, che
individuano i percorsi formativi e le modalità operative di svolgimento delle
attività, comprese le metodologie didattiche e di intervento. La formazione del
personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di
intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi
definiti dall'ENAC.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate
devono interessare tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il
personale in distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o
amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso l'ENAC, partecipano ai
programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono
quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi all'interno delle categorie del sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati
all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività
ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener
conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro, delle
innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e
tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette
attività formative, l'ENAC può avvalersi della collaborazione della scuola
superiore della P.A., delle università e di altri soggetti pubblici e privati
specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di
sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi
dell'art.7, lettera e) del D.Lgs. n.39/1993.
5. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo, l'ENAC utilizza le risorse disponibili sulla base della
direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/95 relativa alla
formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge, come quelle del D.Lgs. n.39/1993, ovvero da particolari disposizioni
dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a
quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997,
si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno
all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate
al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
6. Il personale che partecipa alle attività di
formazione organizzate dall'ENAC è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico dell'ENAC. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al
personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. L'ENAC individua i dipendenti che partecipano
alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi
dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei
vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità,
tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art.57, lettera c) del D.Lgs n.165/2001.
Art.49 - Obiettivi
1. Il sistema di classificazione del personale
dell'ENAC, secondo le linee definite negli articoli seguenti, persegue le
finalità del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle
opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici,
dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale
dell'Ente e della gestione delle risorse umane.
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati
adeguati ed organici interventi formativi secondo quanto previsto dall'art. 48.
Art.50 - Ordinamento professionale del
personale
1. L'ordinamento professionale del personale dell'ENAC
- con esclusione dei professionisti dipendenti disciplinati nell'apposita
sezione di cui al titolo X - è organizzato nelle seguenti aree professionali:
a) area tecnica, economica ed amministrativa,
che ricomprende i dipendenti che, nell'esercizio dei compiti correlati
all'area e al profilo rivestito, svolgono attività inerenti ai servizi
amministrativi, organizzativi, ispettivi, patrimoniali, contabili, di
assistenza tecnica secondo la disciplina prevista dall'art. 51 e segg.;
b) area operativa, che ricomprende gli ispettori
di volo e i dipendenti che svolgono effettivamente attività di natura
operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale, secondo
la disciplina prevista dall'art. 60.
Art.51 - Il sistema di classificazione del
personale dell'area tecnica, economica e amministrativa
1. Il sistema di classificazione del personale
dell' area tecnica, economica ed amministrativa è articolato in tre categorie
denominate: FUNZIONARI, COLLABORATORI, OPERATORI
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di
competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di
attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di
responsabilità, mediante le declaratorie riportate nell'allegato A. All'interno
della categoria Funzionari, la posizione economica C3, e relativo trattamento
tabellare iniziale, costituisce anche un livello di accesso caratterizzato da
mansioni contraddistinte da più elevati gradi di complessità e contenuto.
3. I profili descrivono il contenuto professionale
delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria. Nell'allegato A1 sono
riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili dell'area tecnica, economica
ed amministrativa relativi a ciascuna categoria. Nell'ambito della categoria
Funzionari, i profili caratterizzati da livelli di complessità e contenuto
professionale di particolare rilevanza, indicati nell'allegato … al presente
contratto o individuati, in relazione alle esigenze organizzative dell'ente, in
sede di contrattazione integrativa, sono collocati nella posizione economica
tabellare iniziale C3.
4. L'ENAC, in relazione al proprio modello
organizzativo, identifica, previa contrattazione integrativa, le competenze e i
principali contenuti lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione,
e li colloca nella categoria corrispondente, nel rispetto delle declaratorie
delle categorie stesse e tenendo conto, in via analogica, del contenuto dei
profili riportati a titolo esemplificativo nell'allegato A1.
5. All'interno di ciascuna categoria tutte le
mansioni, se professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve
quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni
professionali. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di
esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie
della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di
esercizio del potere modificativo.
7. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella
posizione economica iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a
concorso. All'interno della categoria Funzionari, l'accesso può avvenire nella
posizione C3 anziché all'iniziale C1, per più elevate professionalità che
richiedano ulteriori requisiti di competenza, in relazione al maggiore grado di
complessità e contenuto delle rispettive mansioni. Le posizioni economiche
successive sono acquisite mediante progressione economica, nell'ambito della
categoria, secondo quanto previsto dall'art. 53.
8. In caso di passaggio tra categorie, al
dipendente viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la nuova
categoria. Il predetto trattamento corrisponde alla posizione economica iniziale
di ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria "Funzionari" di
cui al comma 3, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al
valore economico della posizione C3. Qualora il pregresso trattamento economico
in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti
superiore al nuovo trattamento tabellare iniziale attribuito a seguito del
passaggio tra categorie ovvero a seguito del passaggio ad uno dei profili della
categoria funzionari di cui al comma 3, il dipendente è collocato nella
posizione economica iniziale della nuova categoria e conserva a titolo personale
la differenza retributiva, assorbibile in caso di progressione a posizione
economica superiore.
Art.52 - Accesso dall'esterno alle categorie
1. L'accesso dall'esterno è previsto nella
posizione economica iniziale di ciascuna categoria e nella posizione economica
C3 della categoria "Funzionari", nell'ambito dei relativi posti vacanti
espressamente destinati a tale finalità dalla programmazione dei fabbisogni di
cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. L'ENAC disciplina la procedure e i contenuti
delle selezioni pubbliche, fatte salve le speciali procedure di avviamento al
lavoro o per le assunzioni obbligatorie di cui allo stesso art. 36, comma 1,
lett. b) e comma 2.
Art.53 - Progressione economica all'interno
delle categorie
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista
una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, delle successive posizioni economiche indicate
nelle tabelle 2 e 3. All'interno della categoria funzionari, la progressione
economica dei profili professionali con trattamento tabellare corrispondente
alla posizione economica iniziale può svilupparsi fino all'acquisizione
dell'incremento retributivo corrispondente alla posizione C3.
2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a
posizione economica immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti
dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal
contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del personale
che presenta un apprezzabile e significativo arricchimento professionale, in
termini di ampiezza e profondità delle competenze acquisite e dimostrate, con
esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità. Ai fini della
partecipazione a dette valutazioni selettive, gli interessati debbono aver
maturato almeno 2 anni di servizio nella posizione economica immediatamente
inferiore.
3. I criteri generali per la selezione ai fini
delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, sono oggetto di
contrattazione integrativa. Tali criteri devono comunque tener conto:
a) dell'arricchimento professionale derivante
dall'esperienza lavorativa e dalla partecipazione a corsi di formazione
certificati e pertinenti;
b) del miglioramento della prestazione
individuale, in relazione a percorsi predefiniti di sviluppo della
prestazione, con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni
innovative, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione
alle esigenze dell'utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi;
c) dei titoli culturali e professionali coerenti
e pertinenti.
4. Il finanziamento della progressione
economica avviene attraverso le risorse indicate all'art.64 in stretta
correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei
servizi, di innovazione e di maggiore efficienza.
Art.54 - Progressione verticale nel sistema di
classificazione
1. Nell'ambito del sistema di classificazione sono
possibili passaggi dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente
superiore, prescindendo dalla posizione economica attribuita, secondo i criteri
e le procedure indicati nel comma seguente, nel limite dei posti non destinati
all'accesso dall'esterno nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di cui
all'art. 39 della legge 449/1997. I medesimi criteri e procedure regolano anche
il passaggio, all'interno della categoria "Funzionari", ai profili professionali
collocati nella fascia corrispondente alla posizione economica tabellare C3.
2. Le procedure e i criteri per lo sviluppo
professionale sono finalizzati all'accertamento delle competenze e dei requisiti
attitudinali richiesti in relazione alla posizione da coprire. Essi sono
preventivamente individuati dall'ENAC secondo principi di imparzialità,
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento.
3. Alle procedure selettive per l'accesso alla
categoria superiore è consentita la partecipazione del personale interno della
categoria inferiore, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio
previsto per l'accesso esterno, qualora il dipendente sia in possesso del titolo
di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio di almeno 4
anni nella categoria di appartenenza, fatti salvi i titoli abilitativi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia.
4. I criteri e le procedure di cui al comma 2
tengono conto del possesso delle capacità e delle attitudini richieste per
l'accesso alla categoria superiore nonché delle competenze professionali
acquisite e conseguenti all'esperienza professionale desumibili dalle risultanze
dei processi di valutazione del personale, dal curriculum del dipendente e/o
verificate da apposite prove dimensionate in relazione ai livelli di
professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento
della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni
caso, a decorrere dall'applicazione della disciplina sull'assegnazione di
mansioni superiori di cui all'art.59, deve essere data una adeguata
valorizzazione al positivo espletamento di mansioni superiori formalmente
affidate e al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno
a ciascuna categoria.
5. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono
oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art.11,
comma 1, e, se richiesta, di concertazione ai sensi dell'art.8.
6. Anche i posti destinati ai passaggi alla
categoria immediatamente superiore ovvero ai passaggi ai profili della categoria
funzionari con trattamento tabellare in C3, sono coperti mediante accesso
dall'esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare.
Art.55 - Incarichi di elevata responsabilità
1. L'ENAC, sulla base del proprio ordinamento ed
in relazione alle proprie esigenze organizzative, può conferire al personale
della categoria funzionari incarichi comportanti, con assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) la direzione di unità organizzative di
particolare complessità di livello non dirigenziale, con elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa ovvero il coordinamento di strutture o
progetti intersettoriali;
b) lo svolgimento di attività ad elevata
autonomia, con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate
a qualificate funzioni istituzionali dell'Ente;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di
studio, ricerca, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia
ed esperienza.
2. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui
ai commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della
categoria Funzionari. Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica
indennità di posizione variabile, in relazione al grado di complessità
organizzativa ed al rilievo delle responsabilità assunte, da un minimo di
6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12 milioni a
30 milioni di lire) annui lordi per tredici mensilità. Detta indennità assorbe
le indennità di cui all'art. 65, comma 2, lettere i) e j).
3. Al finanziamento della indennità di posizione
di cui al comma 2 si provvede con le risorse previste dall'art. 64.
Art. 56 - Conferimento e revoca degli incarichi
di elevata responsabilità
1. Gli incarichi di cui all'art. 55 sono conferiti
per un periodo determinato con atto scritto e motivato, secondo quanto previsto
nell'ordinamento dell'ENAC, previa determinazione di criteri generali. I
predetti criteri generali sono oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1. Gli incarichi
possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi si tiene
conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e
professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e
dell'esperienza acquisite dai funzionari.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima
della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
4. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti
cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono
oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
dall'ENAC, ispirati ai principi di cui al d. lgs. 286/1999, di cui deve essere
data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1. L'ENAC,
prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non
positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente
interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persone di sua fiducia. La stessa procedura di
contraddittorio vale anche per la revoca dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca o la cessazione dell'incarico
comporta la perdita della connessa indennità di posizione, fermo restando il
diritto del dipendente di essere adibito a mansioni proprie del profilo
professionale di appartenenza.
Art.57 - Valutazione delle prestazioni
1. La valutazione del personale è finalizzata al
continuo miglioramento della prestazione individuale e dei risultati complessivi
dell'organizzazione. Degli esiti della valutazione si tiene conto ai fini:
a) dell'applicazione del sistema di
incentivazione del personale, definito ai sensi dell'art.65;
b) della gestione della progressione economica,
per quanto attiene la valutazione dei criteri di cui all'art.53;
c) della gestione dello sviluppo professionale,
nell'ambito delle procedure e dei criteri di cui all'art.54;
d) della gestione di tutti gli strumenti di
sviluppo del personale, ivi compresa la formazione, volti a favorire il
miglioramento e l'accrescimento delle competenze dei dipendenti.
2. Fermi restando i criteri definiti per l'applicazione dei diversi istituti e strumenti indicati al comma 1, nell'ambito dei modelli di relazioni sindacali di cui al titolo II, la valutazione del personale viene effettuata attraverso:
a) la comunicazione preventiva al personale
di prestazioni attese, obiettivi e criteri per la valutazione;
b) almeno una verifica periodica con lo stesso
personale per valutare l'avanzamento e l'evoluzione della prestazione e degli
obiettivi;
c) una verifica finale per la comunicazione
tempestiva agli interessati degli esiti della valutazione e per la
riassegnazione di nuovi obiettivi di prestazione relativi all'anno successivo.
3. La valutazione è effettuata dal responsabile
della struttura in cui l'interessato ha prestato la sua attività ed è
tempestivamente comunicata al dipendente.
4. L'ENAC si impegna a promuovere e sostenere,
anche attraverso iniziative formative mirate, la diffusione ed il consolidamento
delle competenze direzionali nel campo dei sistemi di valutazione.
5. Ai fini di una corretta attuazione della
disciplina del presente articolo, l'ENAC definisce meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dai dipendenti in armonia con quanto previsto dal D. Lgs.
n. 286 del 1999.
Art.58 - Clausole di inquadramento del
personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente CCNL sono soppresse le aree ed i livelli di cui al CCNL RAI 14/7/97 del
personale non dirigente. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato
nel nuovo sistema di classificazione costituito dalle tre categorie, con la
attribuzione delle nuove categorie e posizioni economiche nel rispetto delle
indicazioni contenute nella tabella 1.
2. Per il personale dell'area operativa trova
applicazione la disciplina dell'art.60.
Art.59 - Mansioni superiori nel nuovo sistema
di classificazione
1. Il presente articolo completa la disciplina
delle mansioni prevista dall'art.52, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n.165/2001 per la
parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
"superiori" le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta
ovvero, limitatamene ai funzionari con retribuzione tabellare iniziale, le
mansioni corrispondenti ai profili della categoria funzionari di cui all'art.51,
comma 3.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico,
per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate
le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni
interne di cui all'art. 54;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza
con esclusione dell'assenza per ferie;
c) per esigenze organizzative e di risultato di
carattere straordinario, derivanti anche dall'attivazione di nuovi servizi o
dallo svolgimento di nuove funzioni, per non più di sei mesi, prorogabili fino
a dodici qualora siano state avviate le procedure per la istituzione del posto
in organico;
4. Il conferimento delle mansioni superiori di
cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato,
mediante le procedure stabilite dall'ENAC sulla base di criteri, coerenti con la
propria organizzazione, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni
conferite, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 11, comma 1.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori
di cui al comma 2 ha diritto ad una integrazione retributiva pari alla
differenza tra il trattamento tabellare iniziale della categoria corrispondente
alle mansioni esercitate ed il trattamento tabellare iniziale della categoria di
appartenenza, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
Art. 60 - Classificazione del personale
dell'area operativa
1. All'area operativa appartengono, secondo le
norme statutarie, gli ispettori di volo ed il personale che esplica attività di
natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per
l'espletamento dei compiti istituzionali, nell'ambito della legislazione e delle
norme – nazionali ed internazionali – che regolano le operazioni direttamente o
indirettamente connesse all'attività della navigazione aerea.
2. Il sistema di classificazione del personale
dell'area operativa si articola in due famiglie professionali:
a) la prima ricomprende le attività di natura
operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale; i
relativi profili sono indicati, a titolo esemplificativo nell'allegato A;
ulteriori profili possono essere individuati in relazione alle peculiari
esigenze organizzative dell'ente, previa contrattazione integrativa;
b) la seconda ricomprende gli ispettori di volo.
3. L'ente può collocare nella categoria
Collaboratori, previa contrattazione integrativa, particolari profili
professionali dell'area operativa, connessi a ruoli o funzioni di collaborazione
diretta al personale indicato nel precedente comma 1.
4. Il trattamento tabellare iniziale dei profili
di cui alla lettera a) del comma 1 si identifica nella posizione economica C1 di
cui alle tabelle 2 e 3; la relativa progressione economica, secondo la
disciplina dell'art. 53, si sviluppa sino alla posizione C3. Il trattamento
economico del profilo di cui alla lettera b) del comma 1 si identifica nella
posizione economica C3 delle medesime tabelle 2 e 3, la relativa progressione
economica, secondo la disciplina dell'art. 53, si sviluppa sino alla posizione
C5.
5. I posti vacanti nei profili delle due famiglie
professionali di cui al comma 1 sono destinati all'accesso dall'esterno o alle
selezioni interne, destinate anche al personale dell'area
tecnico-amministrativa, secondo le indicazioni della programmazione dei
fabbisogni di personale; l'ente determina, previa informazione e concertazione
ai sensi dell'art. 8, i criteri per le selezioni interne avuto riguardo alla
peculiarità dei contenuti professionali tipici di ogni profilo con la
specificazione delle metodologie di accertamento delle idoneità richieste.
6. Al personale dell'area operativa si applicano
tutte le precedenti disposizioni sul sistema di classificazione previste per il
personale dell'area tecnico-amministrativa con particolare riferimento agli
incarichi di elevata responsabilità.
7. Al personale dell'area operativa è corrisposta
una indennità professionale annua lorda di importo pari al 24% del trattamento
tabellare e della indennità integrativa speciale; i relativi oneri sono a carico
delle risorse di cui all'art. 64.
Art. 61 - Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale
dell'ENAC appartenente all'area tecnica, economica ed amministrativa ed all'area
operativa si compone delle seguenti voci:
a) trattamento economico tabellare iniziale;
b) incrementi economici correlati alla
progressione economica nella categoria;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
f) indennità di posizione connessa agli
incarichi di elevata responsabilità;
g) indennità di ente per il personale dell'area
tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell'area operativa;
h) indennità professionale per il personale
dell'area tecnica, economica ed amministrativa;
i) indennità professionale per il personale
dell'area operativa;
j) indennità aeronautica per gli ispettori di
volo;
k) compensi per lavoro straordinario, ove
spettanti;
l) compensi incentivanti ed altri compensi e
indennità previsti in base al presente contratto, ove spettanti.
2. Per il personale dell'area dei
professionisti si applicano gli articoli 87 e seguenti.
3. Al personale è corrisposto, ove spettante,
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. La retribuzione giornaliera si determina
dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si determina dividendo
quella mensile per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario
di cui all'art. 47, il divisore per la retribuzione mensile è fissato in 21 ed
il valore della retribuzione oraria è fissato in 151.
5. Al personale viene corrisposta, nella prima
decade di dicembre, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della
retribuzione di cui alle lettere a), b), c), e) del comma 1 spettanti nel mese
di dicembre.
6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro in corso d'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità
maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene
considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.
7. La tredicesima non spetta per i periodi
trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico.
8. La retribuzione deve essere corrisposta entro
il 25 di ogni mese.
Art. 62 - Incrementi tabellari ed effetti dei
nuovi stipendi
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall'applicazione dell'art. 2 del CCNL RAI 14/07/1997 biennio economico
1996-1997 del personale non dirigente sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 4, alle scadenze
ivi previste.
2. Sono confermate l'indennità integrativa
speciale, nonché la retribuzione individuale di anzianità e relative
maggiorazioni, negli importi spettanti al personale in servizio alla data di
stipulazione del presente contratto.
3. Nei confronti del personale cessato dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del
presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella …, ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
Art.63 -Trattamento economico delle categorie
nel nuovo sistema di classificazione
1. Il trattamento tabellare del personale delle
categorie OPERATORI, COLLABORATORI e FUNZIONARI del nuovo sistema di
classificazione è indicato nell'allegata tabella 5. Per la categoria Funzionari
è previsto, oltre al tabellare iniziale, un tabellare in posizione C3
corrispondente ai profili caratterizzati da più elevati gradi di complessità e
contenuto di cui all'art. 51 comma 3.
2. La progressione economica all'interno delle
categorie, secondo la disciplina dell'art.53, si sviluppa con l'acquisizione in
sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni economiche di sviluppo
risultanti dalle tabelle 2 e 3 ; per i profili con tabellare C3, le posizioni
economiche di sviluppo corrispondono a C4 e C5.
Art.64 - Risorse per le politiche di sviluppo
del personale e per la produttività
1. Dal 1° gennaio 1999, sono annualmente destinate
alla attuazione della nuova classificazione del personale nonché a sostenere le
iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei
servizi, le seguenti risorse:
a) un importo di 4.947,14 euro pro-capite
(pari a L. 9.579.000), riferito al personale in servizio al 31/12/1998,
commisurato alla somma delle risorse finanziarie storiche destinabili
nell'anno 1998 alla corresponsione dei trattamenti accessori al personale
confluito nell'ENAC, proveniente dal Ministero dei Trasporti, dal RAI e dall'ENGA,
ivi compresa l'indennità di amministrazione già percepita dal personale
proveniente dal Ministero dei Trasporti;
b) a decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal
mese successivo, un importo pari a L. 33.000 mensili pro-capite per tredici
mensilità per le unità di personale ENAC in servizio al 31/12/1998, esclusa la
dirigenza e i professionisti, corrispondente all'incremento, in misura pari ai
tassi programmati di inflazione, dei trattamenti economici accessori di cui
alla precedente lett. a);
c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art.
43 della legge n. 449/1997, secondo le indicazioni del comma 4;
d) le economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all'anno 1999;
e) i risparmi derivanti dalla eventuale
applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
f) le economie derivanti dalla riduzione stabile
di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a
risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacità
di spesa;
g) una frazione non inferiore al 40% dei ricavi
derivanti dalla tariffazione delle diverse attività trasferite dal Ministero
dei Trasporti, conseguenti agli incarichi conferiti al personale, da ripartire
tra il fondo di cui al presente articolo ed il fondo di cui all'art. 101,
previo accertamento dei correlati incrementi di produttività, stabilendo in
sede di contrattazione integrativa i criteri di riparto tra i suddetti fondi.
2. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal
mese successivo, l'ENAC può destinare di anno in anno risorse aggiuntive al
finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità, nel rispetto dei limiti di bilancio, in presenza di
condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la
valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al d. lgs.
286/1999, e comunque in misura non superiore a 15,49 euro (pari a L. 30.000)
mensili per tredici mensilità pro-capite per le unità di personale ENAC in
servizio al 31/12/1998, esclusa la dirigenza e i professionisti.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1997, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle
capacità di bilancio. Le risorse derivanti dalla attuazione della disciplina del
presente comma sono prioritariamente destinate al finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 56.
4. Le risorse previste dalla lett. c) del comma 1
possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività
inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi
di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati
diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto
a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici
non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
Art. 65 - Utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le risorse di cui all'art. 64 sono
prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle
prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per
gravosità.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1,
le risorse di cui all'art.61 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi
collegati alla progressione economica all'interno delle categorie secondo la
disciplina dell'art.53 ed utilizzando le risorse aventi carattere di certezza
e continuità; resta comunque acquisito al fondo di cui all'art.64, per le
finalità di cui alla presente lettera, il differenziale tra le posizioni
economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che
cessano definitivamente dal servizio o che transitano nella categoria
superiore;
b) corrispondere la retribuzione di posizione al
personale cui siano stati conferiti incarichi di elevata responsabilità
secondo la disciplina dell'art. 56;
c) erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 66;
d) corrispondere le indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo,
secondo la disciplina definita in sede di contrattazione integrativa;
e) corrispondere compensi per la remunerazione
di compiti che comportano oneri, disagi o rischi particolarmente rilevanti,
secondo i criteri e le condizioni stabiliti in sede di contrattazione
integrativa;
f) compensare le prestazioni di lavoro
straordinario secondo la disciplina dell'art.44;
g) compensare l'eventuale esercizio di compiti
che comportano specifiche responsabilità, anche correlate all'affidamento di
responsabilità di procedimenti complessi o interdisciplinari, secondo la
disciplina definita in sede di contrattazione integrativa e per il periodo di
effettivo espletamento delle relative funzioni;
h) corrispondere la indennità di ente al
personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa e dell'area operativa
nelle misure mensili lorde per dodici mensilità indicate nell'allegata tabella
9 ; limitatamente al personale ex-RAI ed ex ENGA, la corresponsione della
predetta indennità avviene con decorrenza retroattiva a partire dal gennaio
2000;
i) corrispondere l'indennità professionale al
personale dell'area tecnica economica e amministrativa nella percentuale del
12% dello stipendio tabellare e della indennità integrativa speciale, con
decorrenza dicembre 1999;
j) corrispondere l'indennità professionale al
personale dell'area operativa di cui all'art. 60 nella percentuale del 24%
dello stipendio tabellare e della indennità integrativa speciale, con
decorrenza dicembre 1999;
k) corrispondere un compenso accessorio una
tantum, avente carattere di specialità, a fini di perequazione retributiva e
diretto a valorizzare e incentivare le professionalità dell'area tecnica,
economica ed amministrativa e dell'area operativa, nelle misure lorde
stabilite, per ciascuna categoria e posizione giuridica, nell'allegata tabella
10 ; il 50% del predetto compenso viene erogato entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto ed il restante 50% entro dicembre 2001;
esso assorbe i maggiori trattamenti economici per i turni e per gli altri
compensi accessori commisurati al trattamento tabellare, fino al 31/12/1999,
derivanti dagli incrementi stipendiali di cui all'art. 62; per la disciplina
dello straordinario vale invece la decorrenza di cui all'art. 44, comma 8;
l) corrispondere una specifica indennità
aeronautica agli ispettori di volo nelle misure e secondo i criteri e le
modalità stabiliti per l'indennità aeronautica dei professionisti di cui
all'art. 84 CCNL 14/7/1997 delle specifiche tipologie professionali;
m) corrispondere l'indennità di mansione ai
centralinisti telefonici non vedenti di cui all'art. 47 del CCNL RAI 14/07/97
personale non dirigente;
n) corrispondere l'indennità di bilinguismo al
personale in servizio nelle regioni e province autonome in cui vige
istituzionalmente, secondo la disciplina di cui all'art. 74.bis;
o) corrispondere l'indennità sostitutiva
dell'indennità aeronautica di cui all'art. 93.
3. Le risorse di cui all'art.64 non utilizzate
o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
4. Le risorse destinate ai compensi di cui alle
lettere d) ed f) del precedente comma 2 sono definite tenendo conto della
pianificazione delle attività, a cui è correlata l'attribuzione dei relativi
compensi, effettuata a inizio anno dalle competenti strutture dell'Ente.
5. In sede di prima applicazione della disciplina
sulle progressioni economiche di cui all'art. 53, entro un mese dalla
sottoscrizione del presente contratto, la contrattazione integrativa, anche in
deroga al periodo di cui allo stesso art. 53 comma 3, attiva le procedure e le
relative decorrenze economiche, anche retroattive, per il passaggio del
personale della categoria C posizione economica C3 alla successiva posizione
economica C4. Le relative risorse sono prelevate dal fondo di cui all'art. 64,
nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dello
stesso articolo.
Art. 66 - Collegamento tra produttività ed
incentivi
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art.65
comma 2, lett. c), è strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi
attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente,
dopo la necessaria verifica a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione
e controllo interno adottati in attuazione dei principi di cui al d. lgs.
286/1999, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli
obiettivi annualmente predeterminati, secondo la disciplina del d. lgs.
165/2001.
Art. 67 – Trattamento di trasferta
1. La lett. d), del comma 1, dell'art. 48, del
CCNL 14/07/1997 è sostituita come segue:
d) una indennità di trasferta di L. 4.200 per ogni ora di missione; detta indennità non compete per missioni espletate entro 15 Km. dalla sede di ufficio o di abituale dimora e residenza ed è ridotta a L. 3.400 per quelle espletate in località oltre i 15 Km. e fino a 40 Km.; per le missioni all'estero, per ogni giornata o frazione di giornata, compete l'indennità giornaliera spettante per le missioni in Italia aumentata del 50%; la diaria è ridotta di un terzo qualora il personale in missione chieda il rimborso delle spese di alloggio e/o vitto.
2. L'art. 48, del CCNL RAI 14/07/1997 è
integrato dai seguenti commi:
8. Il dipendente inviato in missione ai sensi del presente articolo ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la missione.
9. In alternativa ai rimborsi ed alle
anticipazioni di cui al presente articolo, sono definiti in sede di
contrattazione integrativa i casi e le modalità per l'utilizzo, da parte del
personale in missione, di carte di credito aziendali.
10. Il personale inviato in missione al seguito
e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di
delegazione ufficiale dell'ente è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle
agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della predetta
delegazione.
11. Per le missioni all'estero, l'Ente può
incrementare la percentuale di cui al comma 1, lett. d), nonché i limiti
massimi per il rimborso delle spese di vitto di cui alla lett. c) dello stesso
comma, in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i
trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'Amministrazione
dello Stato.
12. Al personale inviato in trasferta compete
anche il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa
nella sede della trasferta si protragga per un tempo complessivamente
superiore al normale orario di lavoro previsto per la medesima giornata. Si
considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel
caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo
occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia
del mezzo e nel caso del personale ispettivo. Il tempo di viaggio può essere
considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i
quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni
lavorative, è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non
superiore alle dodici ore. A tale scopo, l'ENAC – previa consultazione con le
organizzazioni sindacali – sulla base della propria organizzazione e nel
rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio
destinati a tale finalità, definisce, in un quadro di razionalizzazione delle
risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
13. Il dipendente non può essere inviato in
trasferta, per la sostituzione di lavoratori addetti ai turni, per più di due
volte nell'arco di una settimana.
14. Ai soli fini del comma 1 lett. d), nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
15. Il rimborso delle spese di pernottamento
compete per le missioni di durata superiore alle 12 ore e, previa
autorizzazione del dirigente, in tutti i casi in cui il pernottamento risulti
funzionale all'ottimale espletamento della funzione richiesta.
16. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8 a 15 integrano anche la disciplina delle missioni dei professionisti dipendenti di cui all'art. 90 del CCNL RAI Specifiche tipologie professionali del 14 luglio 1997 ed all'art. 99 CCNL RAI personale non dirigente del 14 luglio 1997.
Art.68 - Copertura assicurativa
1. L'ENAC assume iniziative per provvedere
tempestivamente alla copertura assicurativa collettiva del rischio di
responsabilità civile a favore dei dipendenti ai quali sia attribuito uno degli
incarichi di cui all'art. 55, che operino in condizioni di autonomia, con
assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, esposti a detto rischio in
funzione delle funzioni rivestite, per i danni causati a terzi in conseguenza di
fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di
obblighi di ufficio, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o
colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità sono indicate nel
bilancio, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.
2. L'ENAC stipula apposita polizza assicurativa in
favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti
a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art.69 – Benefici di natura assistenziale e
sociale
1. L'ENAC disciplina, in sede di contrattazione
integrativa, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e
sociale in favore dei propri dipendenti:
a) sussidi;
b) borse di studio;
c) contributi a favore di attività culturali,
ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti;
e) libri scolastici;
f) polizza sanitaria;
g) mutui edilizi.
2. L'onere complessivo a carico del bilancio
dell'ente per la concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto f) del
comma 1, non può superare un importo pari all'1% delle spese per il personale
iscritte nel bilancio di previsione.
Art.70 - Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%
della retribuzione indicata nelle voci previste dalle lettere da a) a d)
dell'art.71, comma 1, in godimento alla data di presentazione della relativa
domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie
di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
Art.71 - Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione prevista dalle voci indicate nelle lettere a), b), c),
d), f), g), h), i) dell'art.61, comma 1.
Art.72 - Struttura della busta paga
1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta
paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente,
il nome, la categoria e la posizione economica del lavoratore, il periodo di
paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che
concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità,
indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali,
indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e
di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che
nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, il
lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
Art.73 - Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 2165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti
amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con
quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di
continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti
degli incrementi previsti dall'art.62; la eventuale differenza viene mantenuta
ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla
applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di
disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le
risorse dell'art.64 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane
secondo la disciplina dell'art.65.
Art.74 - Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base di
calcolo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto ricomprende le
seguenti voci:
a) trattamento tabellare iniziale;
b) incrementi economici correlati alla
progressione economica nella categoria;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) retribuzione di posizione;
g) assegni ad personam non riassorbibili.
Art.74.bis - Bilinguismo
1. Al personale in servizio negli uffici dell'ENAC
situati nelle province di Bolzano e Trento, nonché nelle altre regioni a statuto
speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il
sistema del bilinguismo è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per
il personale della Regione interessata.
2. Il finanziamento della indennità di cui al
presente articolo è a carico del fondo di cui all'art. 64.
Art.75 - Campo di applicazione
1. La presente sezione del contratto collettivo
nazionale di lavoro si applica ai professionisti dipendenti dell'ente, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, iscritti nei pertinenti ordini
professionali, registri o collegi.
Art. 76 - Premessa
1. I professionisti destinatari della presente
sezione costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli
obiettivi dell'ENAC. Conseguentemente, anche in ragione del duplice profilo di
"professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilità, essi
rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo
contrattuale.
2. I professionisti svolgono la loro attività in
conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni ed
esercitano in tale contesto mansioni proprie della professione di appartenenza
con piena autonomia nell'esercizio della stessa, rispondendone a norma di legge,
secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti
responsabilità.
3. Al personale appartenente all'area dei
professionisti è attribuita, in conformità alle norme statutarie, ogni attività
di tipo professionale connessa ai compiti istituzionali dell'Ente.
4. Dell'esercizio del mandato professionale
conferitogli il professionista risponde secondo le previsioni delle normative
vigenti, del CCNL dell'ex RAI e delle norme di deontologia professionale dei
rispettivi ordini, registri o collegi. Pertanto, il professionista assume
direttamente la responsabilità dei propri atti professionali.
5. Corollario della personale responsabilità e
dell'autonomia professionale è la sostanziale autonomia ed unitarietà delle
strutture professionali, all'interno delle quali il professionista esplica la
sua opera, anche dal punto di vista organizzativo.
6. Gli indirizzi sull'esercizio delle funzioni
specifiche di ogni area professionale sono preventivamente verificati in
apposita conferenza di servizio convocata dall'ente.
7. Ai professionisti possono essere attribuiti, in
aggiunta alle mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza,
incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di
risultato, secondo la disciplina di cui agli articoli 83 e 84.
8. Al fine di valorizzare l'autonomia
professionale e la piena responsabilità degli atti non soggetti a
condizionamenti gerarchici, al personale dell'area dei professionisti è
corrisposta l'indennità professionale di cui all'art. 92, comma 2, lett. f).
Art. 77 - Qualifiche professionali
1. L'ordinamento del personale di cui all'articolo
78 di seguito indicato con il termine "professionisti", è articolato nelle
seguenti qualifiche professionali:
a) prima qualifica professionale;
b) seconda qualifica professionale.
2. Nella prima qualifica professionale operano
i professionisti laureati abilitati all'esercizio delle relative professioni,
con iscrizione ai pertinenti ordini o registri. I professionisti della prima
qualifica sono organizzati nelle seguenti aree professionali: tecnica, legale,
medica, psicologica e di revisione contabile.
3. Nella seconda qualifica professionale operano i
professionisti diplomati abilitati all'esercizio delle relative professioni, con
iscrizione ai pertinenti collegi. I professionisti della seconda qualifica sono
organizzati nelle seguenti aree professionali: periti, geometri.
Art.78 - Impegno di lavoro e obblighi relativi
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'ente, i professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la
propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i
propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della
struttura e con le responsabilità connesse all'incarico professionale, nel
rispetto degli indirizzi organizzativi generali formulati dai competenti organi
dell'ENAC e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di
ciascuna area professionale.
2. Di norma, la presenza in servizio del
professionista è articolata su cinque giorni a settimana.
Art. 78.bis – Periodo di prova per i
professionisti
1. Il professionista dipendente assunto in
servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi.
2. Al periodo di prova dei professionisti si
applica la disciplina stabilita per il restante personale dall'art. 17, commi da
2 a 10.
Art.79 - Responsabilità civile e/o penale
connessa alla prestazione
1. Il comma 5 dell'art. 79 del CCNL 14/07/1997
delle specifiche tipologie professionali è sostituito dal seguente:
"5. L'ENAC assume iniziative per provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa collettiva del rischio di responsabilità civile a favore dei professionisti esposti a detto rischio in funzione delle funzioni rivestite, per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. La disciplina del presente comma decorre dalla data di efficacia dei nuovi contratti di assicurazione stipulati dall'ente; sino a tale data, si conferma la efficacia della previgente disciplina."
2. L'art. 79 del CCNL 14/07/1997 delle specifiche
tipologie professionali è integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:
"6. Il professionista che, ove si apra il
procedimento di cui al successivo comma 7, risolva il rapporto motivando il
proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al
trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva
del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad un'indennità
supplementare pari alla metà del corrispettivo del preavviso individuale
maturato.
7. Il professionista consegue il diritto a
percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia
formalmente e tempestivamente comunicato all'ENAC la notifica, a lui fatta,
dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a
giudizio.
8. Il rinvio a giudizio del professionista per
fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non
costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di
privazione della libertà personale il professionista avrà diritto alla
conservazione del posto con sospensione della retribuzione per la durata dello
stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà, salvo
quanto disposto dall'art.89, del CCNL RAI
14/7/97 del personale non dirigente".
Art.80 - Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato avviene in tutti i casi previsti dal CCNL RAI 14/7/97 del
personale non dirigente.
2. A tutti i professionisti ricompresi nella
presente parte si applicano le disposizioni in materia disciplinare previste
dagli articoli da 83 a 86 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.
Art.81 - Termini di preavviso
1. I termini per la risoluzione del rapporto di
lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità
sostitutiva sono fissati come segue:
a) 8 mesi per professionisti con anzianità di
servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno
– o frazione di anno pari o superiore a sei mesi – di anzianità, fino a un
massimo di altri 4 mesi di preavviso.
2. In caso di dimissioni del professionista i
termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo e
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto senza
l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo
di mancato preavviso. L'ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente
dovuto al professionista l'importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da lui non osservato.
5. È in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, con il consenso
dell'altra parte, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso comunicato.
6. Durante il periodo di preavviso non possono
essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
7. Il periodo di preavviso è computato nella
anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del professionista, l'ente
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall'art. 2122 c.c., nonché il corrispettivo dei
giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando le voci retributive di cui all'art. 87, comma 1, lett. a),
b, c), d), g) e h).
10. Qualora il professionista della prima
qualifica professionale presenti domanda di trasferimento ad altra
amministrazione che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'ente è sostituito
dal preavviso di 4 mesi.
Art.82 - Relazioni sindacali per i
professionisti
1. Nell'ambito del sistema delle relazioni
sindacali definito nel titolo II, il presente articolo individua le ulteriori
materie riguardanti specificamente i professionisti.
2. Sono regolate in sede di contrattazione
collettiva integrativa a livello nazionale le seguenti materie:
a) criteri per la ripartizione e
l'utilizzazione delle risorse finanziarie indicate nell'art.91 per le finalità
e secondo la disciplina di cui all'art.92;
b) linee di indirizzo generale per l'attività di
formazione e aggiornamento dei professionisti;
c) criteri generali per l'attuazione della
disciplina concernente la retribuzione direttamente correlata ai risultati ed
alla realizzazione di specifici progetti;
d) criteri generali per la definizione degli
standard formativi ai fini dell'attribuzione della quota di retribuzione
accessoria collegata all'arricchimento professionale.
3. Sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
a) criteri generali per il conferimento e la
revoca degli incarichi di cui all'art.84;
b) criteri generali che informano le procedure
di valutazione, di cui all'art.85;
c) criteri generali che informano le procedure
per l'attribuzione dei livelli economici di professionalità, di cui all'art.
90.
4. Sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1, le seguenti materie:
a) implicazioni delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative sulle condizioni in cui si svolge l'attività
professionale;
b) programmi di formazione e aggiornamento dei
professionisti;
c) criteri generali che informano le procedure
di valutazione, di cui all'art. 85;
d) criteri generali per l'attribuzione dei
livelli economici di professionalità, di cui all'art.90.
5. Sono oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1, le seguenti materie:
a) valutazione dell'attività dei
professionisti e dei relativi risultati;
b) assegnazione degli incarichi di
coordinamento;
c) atti di gestione riguardanti l'organizzazione
del lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti di
lavoro dei professionisti.
Art. 83 - Posizioni organizzative dei
professionisti
1. L'ENAC, sulla base del proprio ordinamento ed
in relazione alle proprie esigenze organizzative, conferisce ai professionisti
incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di
risultato per l'espletamento delle seguenti funzioni correlate a specifiche
posizioni organizzative:
a) funzioni di direzione di unità
organizzative non dirigenziali o di uffici professionali;
b) funzioni di elevata professionalità connesse
a specifici progetti ed obiettivi, anche straordinari;
c) funzioni di coordinamento di un gruppo di
professionisti.
2. Gli incarichi di direzione di unità
organizzative o di uffici professionali di cui alla lettera a) del comma 1 sono
conferiti ai professionisti con riferimento alle posizioni organizzative
istituite dall'ente, nell'ambito del proprio modello organizzativo. Tali
incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di particolare
complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa.
3. Gli incarichi di elevata professionalità di cui
alla lettera b) del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di attività con
contenuti di alta professionalità e specializzazione in relazione a progetti ed
obiettivi predefiniti dall'ente, anche straordinari e/o in attuazione di
rilevanti impegni istituzionali.
4. Gli incarichi di elevata professionalità di cui
alla lettera c) del comma 1 sono conferiti per l'espletamento di funzioni di
coordinamento dell'attività svolta da un gruppo di professionisti.
Art.84 - Affidamento degli incarichi di
posizione organizzativa
1. L'ENAC formula in via preventiva i criteri per
l'affidamento degli incarichi previsti dall'art.83, che sono oggetto di
concertazione ai sensi dell'art.82. Tali criteri devono tenere conto delle
attitudini, dei requisiti, delle esperienze e del curriculum del professionista.
2. L'attribuzione, la modifica e la revoca degli
incarichi sono disposte con atti scritti e motivati.
3. La revoca anticipata rispetto alla scadenza
degli incarichi può avvenire per ragioni organizzative o in conseguenza
dell'accertamento di risultati negativi nell'espletamento della funzione secondo
la disciplina dell'art. 86.
4. La durata degli incarichi è definita dall'ente
nel contesto
dei criteri generali di cui al comma 1. Alla
scadenza, l'incarico può essere motivatamente riconfermato.
Art.85 - Valutazione dei professionisti
1. La valutazione dell'attività dei
professionisti, secondo la disciplina del presente CCNL e nell'ambito delle
procedure e dei sistemi di valutazione e controllo di cui al d. lgs. 286/1999, è
effettuata garantendo l'assoluta trasparenza del processo e l'apporto
determinante in sede valutativa delle necessarie competenze tecniche sia sotto
l'aspetto della conoscenza delle specifiche discipline e delle regole che le
governano, sia sotto quello della capacità di esprimere un giudizio
rigorosamente obiettivo sulla base di metodiche valutative adeguate alla
specificità delle aree professionali.
2. I criteri che informano le procedure di
valutazione, prima della definitiva determinazione, sono portati a conoscenza
dei soggetti sindacali di cui all'art.11, comma 1.
3. Ai fini della valutazione dell'operato dei
professionisti, si tiene conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente poste a disposizione, in relazione agli obiettivi assegnati e ai
carichi di lavoro, nonché dell'impegno profuso dal professionista, in relazione
alla rilevanza degli incarichi espletati.
4. Prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione ai fini della revoca degli incarichi di cui
all'art.84 e di provvedimenti sanzionatori, l'ente acquisisce in contraddittorio
le valutazioni del professionista interessato, il quale può essere all'uopo
assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o
comunque conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia
5. L'esito della valutazione, al pari degli
eventuali provvedimenti adottati nei confronti del professionista interessato
dall'ordine professionale di appartenenza, è riportato nel fascicolo personale
del medesimo professionista. Dell'esito stesso si tiene conto nelle decisioni di
affidamento degli incarichi.
6. L'esito negativo della valutazione ed i
provvedimenti negativi dell'ordine di appartenenza per demerito professionale,
anche disgiuntamente, possono determinare, a seconda della gravità e
dell'incarico rivestito:
a) il differimento di un anno della
valutazione dei titoli professionali e di servizio ai fini dell'accesso ai
successivi livelli economici di professionalità di cui all'art.91;
b) la revoca degli incarichi di cui all'art.84.
7. In caso di accertamento di responsabilità
particolarmente grave e reiterata del professionista si applica l'art.31 del
CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente.
Art.86 - Obiettivi e strumenti
dell'aggiornamento professionale
1. L'aggiornamento professionale è assunto dagli
enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e dei
relativi contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e
tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo
necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell'apporto professionale
nell'interesse dell'ente.
2. L'ente definisce annualmente la quota delle
risorse da destinare ad iniziative di aggiornamento dei professionisti anche in
relazione alle direttive impartite in materia dal Ministro per la Funzione
Pubblica.
3. L'ente definisce le politiche di aggiornamento
e formazione relative a ciascuna area professionale in conformità alle proprie
linee strategiche e di sviluppo.
Le iniziative formative sono realizzate, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti nel CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente, anche in
collaborazione con soggetti pubblici o società specializzate nel settore.
4. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento professionale, inserite in appositi percorsi formativi, anche
individuali, viene concordata dall'ente con i professionisti interessati ed è
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5. Il professionista può partecipare, senza oneri
per l'ente, per un periodo massimo annuale di quindici giorni,
a corsi di formazione e aggiornamento professionale che siano in linea con le
finalità indicate nei commi 1 e 3. Al professionista può inoltre essere concesso
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata
massima di tre mesi nell'arco di un anno.
6. Qualora riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di aggiornamento professionale svolte dal professionista ai sensi del
comma 5 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, l'ente può
concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente
documentata.
Art.87 - Struttura della retribuzione
1. La retribuzione del professionista si articola
nelle seguenti voci:
a) stipendio tabellare correlato ai livelli
economici di professionalità;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità
acquisita;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione di posizione connessa
all'espletamento degli incarichi di cui all'art.83;
f) retribuzione di risultato;
g) indennità aeronautica;
h) indennità professionale;
i) altre indennità spettanti in base a
specifiche disposizioni di legge o al presente contratto.
2. Resta confermato, come assegno personale, il
valore annuo del livello differenziato di cui all'art. 93, comma 2, del CCNL RAI
14.7.1997 per il personale non dirigente.
3. La retribuzione giornaliera si determina
dividendo quella mensile per 22; la retribuzione oraria si ottiene dividendo
quella mensile per 156.
4. Ai professionisti, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti.
5. Ai professionisti viene corrisposta, nella
prima decade di dicembre, una tredicesima mensilità, costituita dalle voci della
retribuzione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 spettanti nel mese di
dicembre.
6. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro in corso d'anno, il professionista ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità
maturata; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene
considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.
7. La tredicesima non spetta per i periodi
trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico.
Art.88 – Incrementi tabellari ed effetti dei
nuovi stipendi per i professionisti
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall'applicazione dell'art. 6 del CCNL RAI 14/07/1997 biennio economico
1996-1997 del personale delle specifiche tipologie professionali sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata tabella 7, alle scadenze ivi previste. Tali incrementi assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale eventualmente corrisposta.
2. A seguito degli incrementi di cui al comma 1, i
nuovi valori annui lordi per dodici mensilità del trattamento tabellare dei
professionisti sono indicati nell'allegata tabella 8, con le decorrenze ivi
previste.
3. Sono confermate l'indennità integrativa
speciale, nonché la retribuzione individuale di anzianità e relative
maggiorazioni, negli importi spettanti al personale in servizio alla data di
stipulazione del presente contratto.
4. Nei confronti del personale cessato dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del
presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 7, ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
Art.89 - Livelli economici di professionalità
1. La classificazione dei professionisti della
prima e della seconda qualifica professionale si articola in quattro distinti
livelli economici di professionalità, secondo la declaratoria delle mansioni
contenute nell'allegato A;
2. La dotazione organica della prima e della
seconda qualifica professionale è determinata dall'ENAC nel rispetto delle
previsioni della programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1997; analogamente l'ENAC determina anche i contingenti delle singole aree
professionali presenti in ogni qualifica.
3. L'attribuzione, in successione, del secondo,
del terzo e del quarto livello economico di ogni qualifica professionale,
avviene, attraverso procedure selettive basate sui criteri generali di cui
all'art. 90. Ai fini della partecipazione a dette procedure selettive gli
interessati debbono aver maturato, rispettivamente, almeno 2 anni, 3 anni, 5
anni di servizio nel livello precedente.
4. E' in facoltà dell'ente ridurre di un anno i
tempi minimi di permanenza per l'accesso ai livelli superiori al primo, secondo
criteri prestabiliti che valutino le esperienze e le capacità professionali già
acquisite dal professionista.
5. Il professionista dichiarato per due volte non
idoneo per il passaggio di livello, può partecipare alle successive selezioni
con cadenza biennale.
6. In sede di prima applicazione della disciplina
di cui al presente articolo, il requisito dei 5 anni di servizio nel livello
precedente stabilito al comma 3, ai fini della partecipazione alle valutazioni
selettive per l'attribuzione del quarto livello economico, è ridotto a 2 anni.
Art. 90 - Criteri generali per l'attribuzione
dei livelli economici di professionalità
1. I criteri generali per la valutazione selettiva
ai fini dell'attribuzione del secondo, del terzo e del quarto livello economico
di professionalità, nel rispetto dei principi definiti dall'art.85, si
propongono di realizzare una equilibrata valutazione dei titoli professionali e
culturali e delle competenze acquisite e dimostrate nello svolgimento del
proprio lavoro, secondo le specificità delle singole professioni e dei contesti
organizzativi in cui l'attività è stata svolta.
2. I criteri di cui al comma 1 tengono conto:
a) del conseguimento di titoli professionali
attinenti allo specifico albo professionale di appartenenza;
b) della formazione certificata e pertinente;
c) dell'arricchimento professionale derivante
dall'esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso
dell'anzianità, desumibile dal curriculum professionale e/o dalla
documentazione presentata dall'interessato;
d) dei titoli di servizio stabiliti dall'ente,
per ciascuna area professionale, tenendo conto delle relative specificità e
con particolare riguardo alle esperienze formative maturate;
e) dei titoli culturali e professionali (per
esempio: incarichi; pubblicazioni; collaborazioni; docenza in convegni,
seminari di studio, corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati
di ricerca)
3. I criteri di valutazione selettiva devono
realizzare una equilibrata combinazione di titoli professionali e di servizio
che garantisca, nell'ambito della valutazione complessiva, una adeguata
considerazione dei meriti professionali secondo la specificità delle singole
professioni. Nella valutazione del curriculum professionale del professionista
saranno considerati, nell'ambito della valutazione dei titoli di servizio, anche
i contesti organizzativi in cui l'attività è stata svolta.
4. I criteri di cui al presente articolo, prima
della definitiva formalizzazione, sono oggetto di informazione, nonché, ove
richiesto, di concertazione.
Art. 91 - Costituzione e finanziamento del
fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti
1. Dal 1° gennaio 1999, sono annualmente destinate
a sostenere lo svolgimento di funzioni comportanti specifiche professionalità,
il livello e la qualità della prestazione professionale e dei risultati
conseguiti, le seguenti risorse:
a) un importo di 19.606,77 euro pro-capite
(pari a L. 37.964.000), pari alla media annua pro-capite riferita all'anno
1998 dei trattamenti accessori percepiti dal personale ex-RAI, moltiplicato
per le unità di personale presenti al 31/12/1998;
b) a decorrere dal 31/12/1999, e a valere dal
mese successivo, un importo pari a 62,49 euro pro-capite (pari a L. 121.000)
mensili per tredici mensilità per le unità di personale ENAC in servizio al
31/12/1998 appartenente all'area dei professionisti, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del
trattamento economico accessorio del personale;
c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art.
43 della legge n.449/1997, secondo le indicazioni del comma 4;
d) le economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni;
e) i risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;
f) le risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale, tra le quali quelle utilizzate secondo la disciplina dell'art. 94;
g) una frazione non inferiore al 40% dei ricavi
derivanti dalla tariffazione delle diverse attività trasferite dal Ministero
dei Trasporti, conseguenti agli incarichi conferiti ai professionisti, da
ripartire tra il presente fondo ed il fondo di cui all'art. 64, previo
accertamento dei correlati incrementi di produttività, stabilendo in sede di
contrattazione integrativa i criteri di riparto tra i suddetti fondi.
2. L'ENAC può destinare di anno in anno risorse
aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei limiti di bilancio, in
presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli
interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al d.
lgs. 286/1999, e comunque in misura non superiore a 32,54 euro (pari a L.
63.000) mensili per tredici mensilità pro-capite per le unità di personale ENAC
in servizio al 31/12/1998 appartenente all'area dei professionisti.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento
stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, l'ente, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1999, valuta l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle
nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità
di bilancio.
4. Le risorse previste dalla lett. b) del comma 1
possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività
inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi
di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati
diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto
a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici
non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
Art.92 - Utilizzo del fondo per le politiche
di sviluppo dei professionisti
1. Le risorse di cui all'art.91 sono finalizzate a
promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia dell'attività dell'ENAC e di qualità dei servizi istituzionali,
basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei
risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1,
le risorse di cui all'art. 91 sono utilizzate per:
a) l'attribuzione della indennità di
posizione ai professionisti cui siano stati conferiti i relativi incarichi ai
sensi dell'art. 83; il valore della predetta indennità può variare da un
minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12
milioni a 30 milioni di lire) annui lordi ed assorbe l'indennità di cui alla
successiva lett. f), fino alla concorrenza delle misure corrispondenti alla
pregressa indennità di impiego; al cessare dei predetti incarichi, si
riconferma la corresponsione dell'indennità di cui alla successiva lettera f);
b) l'attribuzione dei compensi correlati alla
retribuzione di risultato; i predetti compensi sono attribuiti ai
professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica
del grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'ente,
nell'ambito di piani e programmi di attività che comunque comportino la
partecipazione attiva dei professionisti stessi e tenendo conto del sistema di
valutazione e controllo adottato secondo i principi del d. lgs. 286/1999;
c) l'erogazione dei compensi correlati alle
risorse di cui all'art. 91, comma 1, lett. f) previsti dall'art. 18 della
legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni e dall'art.103 del
presente CCNL;
d) l'erogazione dell'indennità aeronautica
secondo la disciplina dell'art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per personale non
dirigente e dell'art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle
specifiche tipologie professionali;
e) l'erogazione di specifiche indennità, non
cumulabili con l'indennità aeronautica di cui al precedente punto f),
correlate allo svolgimento prolungato di attività in condizioni di pericolo,
rischio o disagio particolarmente rilevanti; i relativi valori sono stabiliti
percentualmente, in sede di contrattazione integrativa, con riferimento alle
misure fissate per la predetta indennità aeronautica, tenendo conto delle
specificità professionali e della conseguente rilevanza delle diverse aree di
rischio, disagio o pericolo;
f) l'erogazione dell'indennità professionale,
secondo la disciplina ed i valori definiti in sede di contrattazione
integrativa, riutilizzando le risorse già destinate alla indennità di impiego
secondo la disciplina dell'art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per personale non
dirigente e dell'art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle
specifiche tipologie professionali, nonché le ulteriori risorse destinate in
sede di contrattazione integrativa, al fine di evidenziare, nei livelli
apicali, una tendenza all'allineamento economico all'area della dirigenza;
sino all'istituzione dell'indennità professionale, continua ad essere erogata
l'indennità di impiego, secondo la previgente disciplina;
g) l'erogazione della indennità sostitutiva
dell'indennità aeronautica di cui all'art.93;
h) corrispondere l'indennità di bilinguismo al
personale dell'area dei professionisti in servizio nelle regioni e province
autonome in cui vige istituzionalmente, applicando la medesima disciplina
prevista per il restante personale di cui all'art. 74.bis.
3. Le indennità percepite a qualunque titolo
nel periodo di vigenza del presente contratto non sono ripetibili né
conguagliabili, anche se di importo superiore a quelle previste dal presente
CCNL.
Art.93 – Indennità sostitutiva dell'indennità
aeronautica
1. E' stabilita una indennità sostitutiva
dell'indennità aeronautica in favore dei professionisti che abbiano svolto
attività di controllo in volo per almeno 5 anni e per i quali siano
successivamente venuti meno i requisiti di idoneità fisica richiesti per il
volo.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in
misura pari al 50% dell'indennità aeronautica precedentemente percepita. Tale
misura è elevata al 65% o al 75% nel caso di professionisti che abbiano svolto
attività di controllo in volo rispettivamente per almeno 10 anni o per almeno 15
anni.
3. Le risorse per la corresponsione della
indennità di cui al presente articolo sono prelevate dal fondo di cui all'art.91.
4. I requisiti di idoneità fisica di cui al comma
1 sono sottoposti ad accertamento, a cura dell'Enac, sulla base di un'apposita
disciplina.
5. La disciplina del presente articolo si applica
anche agli ispettori di volo.
Art. 94 - Disposizione speciale per
l'Avvocatura
1. L'Ente disciplina la corresponsione dei
compensi professionali degli avvocati, dovuti a seguito di sentenza favorevole
all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578.
Art. 95 - Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori
appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione
di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi
dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure
previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora
l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore
di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1%
dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del
trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
Art. 96 - Recesso consensuale
1. L'ente può proporre al personale dell'area
tecnico-amministrativa, dell'area operativa, nonché ai professionisti delle due
qualifiche professionali la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
analoga proposta può essere formulata dal personale interessato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente, previa
disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare una
indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa. La misura
dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità del seguente
trattamento economico: stipendio tabellare e indennità integrativa speciale.
3. La risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro è praticabile in presenza di processi di ristrutturazione o di
riorganizzazione cui sono correlate sostanziali modificazioni nella produzione e
nella erogazione dei servizi istituzionali con documentate esigenze di nuove
professionalità; in nessun caso l'ente può formulare proposte di recesso
consensuale genericamente rivolte a tutto il personale interessato.
4. I criteri generali relativi alla disciplina
delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11 comma 1.
Art.97 – Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL
sono inapplicabili, nei confronti del personale dell'ENAC, tutte le norme
previgenti con esso incompatibili in relazione ai soggetti e alle materie dalle
stesse contemplate.
2. Resta confermata la disciplina dei CCNL del
quadriennio 1994-97, per le parti non in contrasto con il presente CCNL, e in
particolare le seguenti disposizioni:
a) CCNL 14/07/97 del personale non dirigente
- Art. 15 - Contratto individuale di lavoro
- Art. 20 - Ferie
- Art. 23 - Permessi brevi
- Capo V – Estinzione del rapporto di lavoro
- Capo VI – Norme disciplinari
- Art. 36 – Tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
- Art. 38 – Lavoratori tossicodipendenti
- Art. 39 – Tutela legale e assicurazioni
- Art. 47 – Altri emolumenti
- Art. 49 – Trattamento economico di
trasferimento
- Art. 54 – Servizi aziendali
- Art. 70 – Interpretazione autentica
contratto
- Art. 95 – Indennità aeronautica e di impiego
- Art. 99 – Trattamento di missione
- Art. 100 – Trattamento economico di
trasferimento
b) CCNL 14/07/97 del personale delle specifiche
tipologie professionali
- Art. 79 – Tutela legale e assicurazioni,
confermato con integrazioni e modificazioni
- Art. 84 – Indennità aeronautica e di impiego
- Art. 85 – Brevetti e abilitazioni di volo
- Art. 86- Indumenti di lavoro
- Art. 90 – Trattamento di missione
- Art. 91 – Trattamento economico di
trasferimento
3. Sono inoltre confermate con integrazioni e/o modificazioni le seguenti disposizioni:
a) CCNL 14/07/97 del personale non dirigente
- Art. 24 – Assenze per malattia
- Art. 25 - Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
- Art. 21 - Permessi retribuiti
- Art. 48 - Trattamento di missione
b) CCNL 14/07/97 del personale delle specifiche
tipologie professionali
- Art. 79 - Tutela legale e assicurazioni
CATEGORIA OPERATORI
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da:
- conoscenze di tipo operativo (la cui base
teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso
esperienza diretta sulla mansione ed eventuali corsi di formazione
specialistici;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con
responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
- problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative interne di tipo
semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che provvede al trasporto
di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro
della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria
manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
Lavoratrice/lavoratore che provvede ad attività
prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuale, comportanti anche
gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi
di lavoro.
Lavoratrice/lavoratore che, nel campo
amministrativo, provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando gli
ordinari sistemi di videoscrittura, fogli elettronici e software grafici, nonché
alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in
partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed
all'organizzazione di viaggi e riunioni.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i
seguenti profili:
Autista, Manutentore, Operatore amministrativo
CATEGORIA COLLABORATORI
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da :
- conoscenze specialistiche (la base teorica
di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza
pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- problematiche lavorative di media complessità
da affrontare attraverso modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza
delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di
natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche
di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e
negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di
elaborazione e di istruttoria su procedure amministrative, contabili con esame
di merito, anche mediante l'utilizzazione di strumenti di office automation, di
procedure automatizzate interattive.
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di
elaborazione e di istruttoria su processi tecnici con esame di merito, anche
mediante l'utilizzazione di strumentazione tecnica.
Lavoratrice/lavoratore che provvede alla ordinaria
gestione dei sistemi di elaborazione e delle applicazione informatiche in uso,
nonché dei servizi di rete.
Lavoratrice/lavoratore che, anche coordinando
altri addetti ed utilizzando strumenti di office automation, cura le pubbliche
relazioni connesse con le attività istituzionali, organizza riunioni, conferenze
e convegni.
Appartengono, ad esempio, a questa categoria i
seguenti profili:
Collaboratore amministrativo, Collaboratore
tecnico, Collaboratore informatico, Segretario di alta direzione
CATEGORIA FUNZIONARI
Il personale appartenente alla categoria
Funzionari opera strutturalmente nel processo produttivo ed è responsabilizzato
su obiettivi gestionali e di prestazione. Può assumere il coordinamento e la
responsabilità di moduli organizzativi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse
umane e materiali assegnate. Può svolgere anche funzioni di staff e di supporto,
rispetto ad altri processi organizzativi, assumendo il ruolo di "facilitatore di
processo", ai fini del raggiungimento di obiettivi prestabiliti. Possiede
elevate conoscenze su ambiti specialistici o plurispecialistici ed un grado di
esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento.
3.1 PROFILI CON TABELLARE CORRISPONDENTE ALLA
POSIZIONE ECONOMICA C1
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori
che svolgono attività caratterizzate da :
- elevate conoscenze specialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di
laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o
direttivo con responsabilità di risultati relativi a diversi processi
produttivi/amministrativi e con possibilità di coordinamento, direzione e
organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unità organizzative semplici
di livello non dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso da
affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di
natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che espleta attività di
istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti
all'attività amministrativa e contabile dell'ente, comportanti un significativo
grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con
riferimento al settore di competenza.
Lavoratrice/lavoratore che espleta attività
progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e
delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli
utenti di applicazioni informatiche.
Appartengono, ad esempio, a questo gruppo i
seguenti profili:
Funzionario amministrativo, Funzionario
informatico
3.2 PROFILI CON TABELLARE CORRISPONDENTE ALLA
POSIZIONE ECONOMICA C3
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da :
- elevate conoscenze pluri-specialistiche (la
base teorica di conoscenze è acquisibile con …) ed un grado di esperienza
pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o
direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi e con possibilità di coordinamento e
organizzazione di unità di media dimensione e complessità di livello non
dirigenziale;
- problematiche lavorative ad elevata
complessità da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili
ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne
prevalentemente di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo diretto prevalentemente con rappresentanza istituzionale;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/Lavoratore che svolge attività
gestionale o attività amministrative di elevato livello, nei diversi ambiti di
intervento dell'ente, pianificando e controllando le attività di sua
responsabilità, anche mediante tecniche di project management, integrando
diversi contributi specialistici, organizzando e coordinando il lavoro dei
collaboratori, utilizzando tecniche gestionali ed organizzative avanzate,
interpretando ed applicando ai casi concreti norme e prescrizioni di carattere
generale, mediante la ricerca dei più efficaci percorsi applicativi.
Appartengono, ad esempio, a questo gruppo i
profili di Specialista senior di sistemi informatici, Specialista senior di
organizzazione e gestione
Il personale dell'area operativa appartenente alla
categoria Funzionari svolge attività di vigilanza e controllo in ambito
aeroportuale, nell'ambito della legislazione e delle norme speciali – nazionali
ed internazionali – che regolano le operazioni direttamente o indirettamente
connesse all'attività della navigazione aerea.
1. Famiglia professionale degli addetti alla
vigilanza e controllo in ambito aeroportuale (profili con tabellare
corrispondente alla posizione economica C1)
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori
che svolgono attività caratterizzate da :
- elevate conoscenze specialistiche nel campo
dell'aeronautica generale, del controllo del traffico aereo, della navigazione
aerea e della meteorologia ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessità di aggiornamento; conoscenza della lingua inglese; le
predette conoscenze sono acquisite anche mediante adeguata formazione
d'ingresso;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o
direttivo con responsabilità di risultati relativi alla sicurezza in ambito
aeroportuale e con possibilità di coordinamento, direzione e organizzazione di
gruppi informali di lavoro ed unità organizzative semplici di livello non
dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso
relativa alla sicurezza dei voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di
natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con i direttori di
aeroporti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge: i) attività di
vigilanza in ambito aeroportuale, controllando in particolare il movimento degli
aeromobili in arrivo ed in partenza, i documenti tecnici ed amministrativi sulle
condizioni degli aeromobili e sulla idoneità dell'equipaggiamento, i programmi
di volo e gli orari, la corretta applicazione di norme e di regolamenti; ii)
attività finalizzate alla impostazione ed attuazione di piani e procedure
riguardanti la sicurezza del traffico
Appartiene, ad esempio, a questa famiglia
professionale il profilo di Addetto al traffico aereo
2. Famiglia professionale degli ISPETTORI DI
VOLO (profili con tabellare corrispondente alla posizione economica C3)
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori
che svolgono attività caratterizzate da :
- elevate conoscenze specialistiche nel campo
dell'aeronautica generale, del controllo del traffico aereo, della navigazione
aerea e della meteorologia, con particolare riferimento alle principali
normative italiane ed internazionali di riferimento (la base di conoscenze è
acquisibile con precedenti esperienze di pilota e relative abilitazioni) ed un
grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
elevata conoscenza della lingua inglese;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o
direttivo con responsabilità di risultati relativi alla sicurezza del volo e
con possibilità di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi
informali di lavoro ed unità organizzative semplici di livello non
dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso
relativa alla sicurezza dei voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni
possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di
natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con i soggetti che
operano in ambito aeroportuale (ad esempio, compagnie aeree, vettori ecc.) di
natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge: i) attività di
vigilanza relative alla sicurezza dei voli, con particolare riferimento ai
controlli dell'organizzazione operativa e delle attività dei privati titolari di
concessione governativa, al controllo delle rotte e degli scali, della capacità
dei piloti, dell'addestramento e dei manuali operativi; ii) attività finalizzate
alla formulazione di direttive, pareri, studi ed alla elaborazione di normativa
operativa
Appartiene, ad esempio, a questa famiglia
professionale il profilo di Ispettore di volo
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8
comma 5 del d. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, ai Tecnici investigatori
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è attribuito il trattamento
giuridico ed economico stabilito per gli Ispettori di volo dell'ENAC. A tale
personale si applicano, conseguentemente, tutte le disposizioni contrattuali,
sia relative agli aspetti economici che normativi, di cui siano destinatari i
predetti ispettori di volo.
Le competenze e i principali contenuti lavorativi
del profilo professionale di Tecnico investigatore sono stabiliti come segue:
- elevate conoscenze nel campo aeronautico,
nell'ingegneria aeronautica, nella condotta di aeromobili, nel controllo del
traffico aereo, nelle tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed
ambientali in connessione con le tecniche di prevenzione ed investigazione di
incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili, nonché nel
campo della navigazione aerea, della meteorologia, della normativa nazionale
ed internazionale di riferimento, (la base di conoscenze è acquisibile con
laurea nei campi disciplinari correlati all'esercizio delle attività o con
elevata esperienza nella condotta di aeromobili), con un grado di esperienza
pluriennale e frequente necessità di aggiornamento; elevata conoscenza della
lingua inglese;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o
direttivo con responsabilità di risultati relativi all'assolvimento dei
compiti istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, con
particolare riferimento alla conduzione delle inchieste sugli incidenti ed
inconvenienti aerei, alla individuazione delle cause degli stessi ed alla
predisposizione di raccomandazioni, alla prevenzione di incidenti ed
inconvenienti; capacità di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi
informali di lavoro ed unità organizzative semplici di livello non
dirigenziale;
- problematiche lavorative di tipo complesso, da
affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata
ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di
natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, relazioni esterne ( ad esempio con altre istituzioni
ed operatori aeronautici nazionali ed internazionali) di tipo diretto anche
con rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta, anche complesse
e negoziali, con i soggetti che operano in ambito aeronautico.
I professionisti costituiscono una risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ente. Essi rappresentano
un'area di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale che ne giustifica
l'inclusione in una separata sezione del contratto.
La particolare natura, lo spessore delle
responsabilità ed il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di
dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che tale
personale esplica attraverso la prestazione degli apporti specialistici volti
allo svolgimento delle attività istituzionali.
L'attività dei professionisti, sotto questo
aspetto, è rivolta al continuo miglioramento e mantenimento della sicurezza del
volo e si svolge in conformità alle normative che disciplinato l'esercizio della
professione. Di tale attività essi rispondono a norma di legge con l'assunzione
delle conseguenti responsabilità.
I professionisti, pur nel rispetto delle norme
deontologiche che promanano dall'ordine professionale di appartenenza, si
attengono, nell'ambito della propria autonomia, alle regole e procedure
stabilite dall'ente al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo
dell'attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali
dell'ente.
Ciò posto, l'apporto dei professionisti, fermi
restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario
che deve orientarsi al risultato e coerentemente tendere, con il concorso di
tutte le componenti, al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e
qualità dei servizi istituzionali.
Tale aspetto postula la necessità che l'attività
dei professionisti, pur nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul
piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano
l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.
1. PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori
che svolgono attività caratterizzate da :
- conoscenze approfondite e specialistiche di
elevato livello nell'ambito professionale di competenza (la cui base teorica è
acquisibile mediante laurea ed iscrizione ad ordine o registro professionale),
ed un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento continua;
- attività professionale ad alto contenuto
discrezionale ed attività di supporto e consulenza interna, con assunzione
diretta di responsabilità e possibilità di coordinamento, direzione e
organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unità organizzative di livello
non dirigenziale;
- problematiche lavorative di elevata
complessità richiedenti integrazione ed elaborazione di conoscenze, conoscenza
di casi concreti, ricerca ed individuazione di soluzioni innovative;
- relazioni organizzative interne di natura
negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella
di appartenenza, nonché relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività
professionale nell'ambito delle attribuzioni di ingegnere, nonché attività di
formazione e di volo, attività peritale, investigazioni su inconvenienti in
servizio e che, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi assegnati, assume
provvedimenti ed atti a rilevanza esterna ed intrattiene relazioni con enti o
autorità nazionali o straniere, anche con funzioni di rappresentanza dell'ente.
Appartiene, ad esempio, a questo gruppo il profilo
di Ingegnere, Architetto, Medico, Avvocato, Psicologo, Revisore contabile.
2. SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori
che svolgono attività caratterizzate da :
- conoscenze approfondite e specialistiche di
elevato livello nell'ambito professionale di competenza (la cui base teorica è
acquisibile mediante diploma ed iscrizione ad ordine o registro
professionale), ed un grado di esperienza pluriennale con necessità di
aggiornamento continua;
- attività professionale a contenuto
discrezionale ed attività di supporto e consulenza interna, con assunzione
diretta di responsabilità e possibilità di coordinamento, direzione e
organizzazione di gruppi informali di lavoro ed unità organizzative semplici
di livello non dirigenziale;
- problematiche lavorative di elevata
complessità richiedenti integrazione ed elaborazione di conoscenze, conoscenza
di casi concreti, ricerca ed individuazione di soluzioni innovative;
- relazioni organizzative interne di natura
negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella
di appartenenza, nonché relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratrice/lavoratore che svolge attività
professionale nell'ambito delle attribuzioni di perito, nonché attività di
formazione e di volo, attività peritale, investigazioni su inconvenienti in
servizio e che, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi assegnati, assume
provvedimenti ed atti a limitata o media rilevanza esterna ed intrattiene
relazioni con enti o autorità nazionali o straniere.
Appartiene, ad esempio, a questo gruppo il profilo
di Perito, Geometra.
Le parti concordano sulla esigenza di valorizzare,
anche mediante la individuazione di uno specifico incentivo economico, le
funzioni di "reggente" di uffici di livello dirigenziale che vengono svolte dal
personale non dirigente.
Per questa finalità le parti ritengono che una
specifica disciplina in materia sarà individuata nell'ambito del rinnovo del
contratto collettivo dell'area della dirigenza utilizzando le risorse destinate
alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali
temporaneamente vacanti.
Le parti concordano sulla esigenza di procedere,
in sede di rinnovo del contratto relativo al prossimo quadriennio 2202-2005,
alla revisione ed all'aggiornamento del sistema di classificazione dei
professionisti dipendenti, sia per gli aspetti ordinamentali che economici, in
relazione all'evoluzione dei sistemi di classificazione di tale personale in
atto nell'ambito del lavoro pubblico, alle necessità organizzative e funzionali
dell'ente ed alle innovazioni che caratterizzano l'attuale assetto dell'area
dirigenziale. A tale fine, viene ritenuto prioritario l'obiettivo di una
riconfigurazione dell'assetto professionale mediante riduzione degli attuali
livelli di professionalità.
In relazione al peculiare contenuto professionale
del profilo di ispettore di volo ed alle condizioni del mercato del lavoro
relative a tale profilo, le parti concordano sulla esigenza di attivare in sede
locale gli opportuni meccanismi per consentire, mediante lo strumento della
progressione orizzontale, lo sviluppo degli ispettori di volo neoassunti, dopo
un breve periodo di permanenza nella posizione di ingresso C3, alla successiva
posizione economica C4.
Le parti concordano sulla necessità di procedere
entro breve tempo, e comunque non oltre il 30/06/2001, alla indizione delle
elezioni delle R.S.U. presso i relativi ambiti territoriali, al fine di dare
piena attuazione alla disciplina sulla contrattazione integrativa a livello
territoriale di cui agli artt. 4 e 11.
Le parti si danno reciprocamente atto che in
materia di accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali, sono considerati equipollenti all'ex carriera direttiva i profili
professionali, corrispondenti alle posizioni economiche C1 e C3 della categoria
Funzionari, per l'accesso ai quali sia richiesto il possesso del diploma di
laurea.
Le parti convengono che la prima applicazione
della disciplina sulle progressioni verticali di cui all'art. 54, dovrà
consentire, anche in deroga al periodo di cui allo stesso art. 54 comma 3, la
prioritaria valutazione e selezione:
a) del personale appartenente all'ex settimo
livello della quarta area ed agli ex sesto e settimo livello della terza area,
per l'eventuale passaggio alla posizione economica iniziale della nuova
categoria Collaboratore; a tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del presente contratto sono attivati specifici percorsi formativi e di
riqualificazione professionale rivolti al predetto personale;
b) delle posizioni di lavoro caratterizzate da
esercizio prolungato di mansioni di particolare complessità e competenza, con
particolare riferimento al personale della ex seconda area, quarto livello; a
tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL sono
avviate, previa concertazione, le procedure selettive per il passaggio alla
categoria immediatamente superiore del personale interessato.
Le parti concordano nel ritenere che i profili
professionali dell'area operativa collocati nella categoria Collaboratori, di
cui all'art. 60 comma 3, siano connessi a ruoli o funzioni ad esaurimento, per i
quali non si prevedono future assunzioni di personale.
Le parti condividono l'esigenza che l'ENAC
individui, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, specifici
percorsi che consentano la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale
con funzioni di Ispettore di volo ed il passaggio all'Area dei Professionisti
per il personale interno in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso a
tale Area. A tal fine, l'Ente, previo confronto con le Organizzazioni sindacali
ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto,
adotterà specifiche discipline che consentano di realizzare i relativi percorsi
di valorizzazione professionale, anche attraverso idonee e mirate iniziative
formative.
Le parti convengono sulla esigenza che
nell'applicazione della disciplina sulle posizioni organizzative dei
professionisti di cui agli artt. 83 e 84, siano riconosciute indennità di
posizione in misure tali da incentivare e compensare adeguatamente le maggiori
responsabilità derivanti dagli incarichi di nuova attribuzione e comunque non
inferiori ai trattamenti economici in godimento, tenuto anche conto delle
disponibilità derivanti dall'art. 92, comma 3.
Le parti condividono la necessità che l'ente,
previo confronto con le Organizzazioni sindacali, verifichi le condizioni di
mercato per la stipulazione di idonee forme assicurative che consentanto una
completa copertura del rischio derivante da responsabilità civile dell'Enac
verso terzi e che conseguentemente garantiscano la copertura del rischio anche
in favore del personale impegnato nelle attività dalle quali possano derivare
tali responsabilità.
Le parti assumono l'impegno a ridefinire, entro
termini ravvicinati, la disciplina sui diritti e sulle prerogative sindacali, in
coerenza con l'analoga regolamentazione introdotta nei comparti del lavoro
pubblico. Restano nel frattempo confermate le disposizioni attualmente in
vigore.