COMPARTO - SETTORE |
ENAC (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
18 FEBBRAIO 2002 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO |
2000-2001 |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO - 1° BIENNIO ECONOMICO |
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A seguito del parere favorevole espresso in
data 17 gennaio 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Enac sul testo
dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non
dirigente dell'Enac nonché della certificazione della Corte dei Conti , in data
7 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 18 febbraio 2002 alle ore 16.00 presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali |
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato) |
CISL/FIT (firmato) | CISL (firmato) |
UIL (firmato) | UIL (firmato) |
USPPI (non firmato) |
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC, parte
economica biennio 2000 - 2001.
ART. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico
2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti dipendenti dell'ENAC,
destinatari del CCNL stipulato il 19 dicembre 2001.
ART. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari del personale dell'area
tecnico-economica ed amministrativa e dell'area operativa, derivanti
dall'applicazione dell'art. 62 del CCNL del 19 dicembre 2001, corrispondenti
alle posizioni economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione,
sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella 1.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari e
delle posizioni economiche, nonché i relativi valori differenziali, risultanti
dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure
stabilite dalle allegate tabelle 2 e 2a.
3. Gli stipendi tabellari dei professionisti
dipendenti di cui all'art. 88 del CCNL del 19 dicembre 2001, sono incrementati
con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati
nella allegata tabella 3.
4. Gli importi annui degli stipendi tabellari dei
professionisti dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono
rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.
5. I valori annui lordi complessivi dell'indennità
integrativa speciale sono evidenziati nelle allegate tabelle 5 e 6.
ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari, risultanti
dalla applicazione dell'art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilità,
dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono
assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi
contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli
ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli
effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
ART. 4 - Integrazione delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui
all'art. 64 del CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a
€ 6,09 (pari a L. 11.800) medie mensili pro-capite per tredici mensilità,
riferito al personale dell'area tecnica-economica-amministrativa ed operativa.
2. L'ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio
bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i
controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di
cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei
trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità per un importo non superiore a € 7,95 (pari a L. 15.400) medie
mensili pro-capite per tredici mensilità, riferito al personale dell'area
tecnica-economica-amministrativa ed operativa.
ART. 5 - Integrazione del fondo per le
politiche di sviluppo dei professionisti
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le risorse
del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui all'art. 91 del
CCNL del 19 dicembre 2001 sono incrementate di un importo pari a € 41,11 (pari a
L. 79.600) medie mensili pro-capite per tredici mensilità, riferito al personale
professionale.
2. L'ENAC, nel rispetto dei limiti del proprio
bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i
controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i
principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al
finanziamento dei trattamenti accessori dei professionisti correlati agli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore a
€ 19,01 (pari a L. 36.800) medie mensili pro-capite per tredici mensilità,
riferito al personale professionale.