Il giorno 13 aprile
2006 alle ore 9,45, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo
l’incontro tra:
L' ARAN nella persona
del Presidente Cons. Raffaele Perna __Firmato_________
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali
: Confederazioni :
CGIL FP ______ Firmato
____________ CGIL __
Firmato __________
CISL FPS _
__
Firmato
____________ CISL____
Firmato _______
UIL PA ____ Firmato
____________ UIL ____ Firmato
_____ ____
CIDA/UNADIS _____
Firmato
_______ CIDA____
Firmato
________
DIRSTAT ______
Firmato
________
CONFEDIR ___
Firmato
___
CONFSAL - UNSA ___
Firmato_______ CONFSAL ____
Firmato
____
Al termine della
riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA VIII –
DIRIGENZA
DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Quadriennio normativo
2002/2005
Biennio economico
2002/2003
CCNL AREA VIII - DIRIGENZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005
E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1: Campo di
applicazione e finalità
Art. 2: Durata e
decorrenza del presente contratto
TITOLO II – IL SISTEMA
DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – LE RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3: Obiettivi e
strumenti
Art. 4:
Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5: Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
Art. 6: Informazione
Art. 7:
Concertazione
Art. 8:
Consultazione
Art. 9: Altre forme
di partecipazione
Art. 10: Comitato per
le pari opportunità
Art. 11: Comitato
paritetico per il mobbing
CAPO II – I SOGGETTI
SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12: Soggetti
sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
Art. 13: Composizione
delle delegazioni
Art. 14: Contributi
sindacali
CAPO III – PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.15:
Interpretazione autentica dei contratti
Art.16: Clausole di
raffreddamento
TITOLO III – IL RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I –LA COSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.17: Contratto
individuale di lavoro
Art.18: Periodo di
prova
CAPO II – STRUTTURA DEL
RAPPORTO
Art.19: Impegno di
lavoro
Art. 20: Conferimento
incarichi dirigenziali
Art. 21: Verifica e valutazione
dei risultati dei dirigenti
CAPO III – SOSPENSIONI E
INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22: Ferie e
festività
Art. 23: Assenze per
malattia
Art. 24: Infortuni sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 25: Assenze
retribuite
Art. 26: Congedi dei
genitori
Art. 27: Aspettativa
per motivi personali o di famiglia
Art. 28: Altre
aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
Art. 29: Congedi per
motivi di famiglia
Art. 30: Congedi per
la formazione
Art. 31: Attività
didattica di dirigenti presso università ed istituti di alta
formazione
CAPO IV – FORMAZIONE
Art. 32: Formazione
dei dirigenti
CAPO V – MOBILITA’
Art. 33: Incarichi
presso altre amministrazioni
Art. 34: Mobilità
Art. 35: Accordi di mobilità
Art. 36: Passaggio
diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
CAPO VI - ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37: Termini di
preavviso
Art. 38: Cause di
cessazione del rapporto di lavoro
Art. 39: Cessazione
del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
Art. 40: Risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro
Art. 41: Recesso
dell’amministrazione
Art. 42: Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 43: Procedure di arbitrato
in caso di recesso
Art. 44: Nullità del
licenziamento
Art. 45: Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
CAPO VII
Art. 46: Codice di
condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO IV – TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I – STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 47: Disposizioni
generali
Art. 48: Struttura
della retribuzione
CAPO II - CONSIGLIERI E
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
Art. 49: Trattamento
economico fisso per i consiglieri ed i dirigenti di prima fascia
Art. 50: Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 51: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia
CAPO III - REFERENDARI
E DIRIGENTI DI II FASCIA
Art. 52: Trattamento
economico fisso per i referndari ed i dirigenti di seconda fascia
Art. 53: Effetti dei nuovi
trattamenti economici
Art. 54: Retribuzione di posizione
e graduazione delle funzioni
Art. 55: Retribuzione
di posizione dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
preposti ad uffici dirigenziali non generali
Art. 56: Retribuzione
dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzioni di consigliere e di funzioni dirigenziali generali
Art. 57: Retribuzione
di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
Art. 58: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
CAPO IV
Art. 59: Clausole
speciali di parte economica
CAPO V – PARTICOLARI
ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60: Incarichi
aggiuntivi
Art. 61: Sostituzione
del dirigente
Art. 62: Clausola di
salvaguardia
Art. 63: Tredicesima
mensilità
Art. 64: Trattamento
di trasferta
Art. 65: Trattamento
di trasferimento
Art. 66:
Responsabilità civile e patrocinio legale
Art. 67: Indennità di
bilinguismo
Art. 68: Diritti
derivanti da invenzione industriale
Art. 69: Modalità di applicazione
di particolari istituti economici
Art. 70: Personale in
particolari posizioni di stato
TITOLO V – NORME FINALI
Art. 71: Trattamento
di fine rapporto e previdenza complementare
Art. 72:
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 73:
Norma programmatica
Art.
74: Buoni pasto
Art. 75:
Disapplicazioni
DICHIARAZIONI
CONGIUNTE
ALLEGATI:
Schema di codice di
condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e
finalità
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutti i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico -
amministrativo della protezione civile, appartenenti all’Area VIII di
cui all'art. 2, ottavo alinea, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la
definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2.
I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e del 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel
testo del presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del
1999 e d.lgs n. 165 del 2001.
3.
Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere
integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Il riferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o
“amministrazione”.
5. Il riferimento ai consiglieri, ai
referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di
norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento
ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico
–amministrativo della protezione civile è riportato nel testo come
“dirigenti di I o II fascia”.
6.
Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca
l’istituzione dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del
Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario
per la valorizzazione del ruolo e della professionalità degli stessi
mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che
connotano il loro rapporto di lavoro.
7.
In considerazione del nuovo assetto istituzionale della Presidenza,
caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con
le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il
riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza
diretti al sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e
coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla
Costituzione e dalle leggi vigenti.
8.
A tal fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della
contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse
economiche messe a disposizione dal CCNL.
Art. 2
Durata e decorrenza
del presente contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa e 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente
contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito
del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
3. L’amministrazione
destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
4.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell’Area
VIII sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47
e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la
determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al
comma precedente.
TITOLO II
IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
LE RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e
strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli
e responsabilità della Presidenza e delle organizzazioni sindacali, è
definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza
di incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità
dei servizi erogati alla collettività, anche in relazione alle
peculiari funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della
Presidenza, con l’interesse alla valorizzazione della centralità della
funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in
atto e nel governo dell’Amministrazione, favorendo il miglioramento
delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
2.
La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo
attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti
collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, che
sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di
favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento
delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3.
Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a)
contrattazione collettiva
a livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva
integrativa, che si svolge presso la Presidenza, sulle materie e con
le modalità indicate dal presente contratto;
c)
concertazione,
consultazione ed informazione, nonché altri istituti della
partecipazione;
d)
interpretazione autentica
dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione
collettiva integrativa
1.
La contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi
previsti, sulle seguenti materie:
A)
individuazione delle
posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche
ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;
B)
criteri generali per:
1) la verifica della
sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse
finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi;
2) l’attuazione della
disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai
risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla
realizzazione di specifici progetti, tenuto anche conto dell’impegno
di lavoro in relazione all’ art. 19 comma 1;
3) le modalità di
determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati,
al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione
di specifici progetti;
C)
attuazione delle pari
opportunità, con le procedure indicate dall’art. 10 (Comitato
delle pari opportunità) anche per le finalità della
legge 10 aprile 1991, n. 125;
D)
implicazioni derivanti
dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei
processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e
riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
E)
linee generali per la
realizzazione di programmi e piani annuali di formazione e
aggiornamento.
2.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie
indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1, le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine
sopraindicato può essere prorogato per ulteriori trenta giorni.
3.
La contrattazione integrativa si svolge presso la Presidenza.
4.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare
oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale del bilancio dell’Amministrazione. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per
la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. Il contratto
collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in
un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle
risorse indicate nell’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa)
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. L’amministrazione
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo
alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione delle
delegazioni) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. L’ipotesi di
contratto collettivo integrativo, corredato da apposita relazione
illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, agli
organismi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi
dell’art. 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si
pronunciano entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione
si intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le trattative
riprendono entro cinque giorni.
4. A seguito della
certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del termine di
15 giorni di cui al precedente comma, l’ipotesi di contratto
collettivo integrativo è inviata al Dipartimento per la funzione
pubblica ed al Ministero dell’Economia e finanze, con la prescritta
relazione tecnica, i quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economica ai sensi
dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Decorso tale
termine l’organo di governo dell’amministrazione autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. Qualora il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative entro cinque giorni.
5. Il contratto
collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva
la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto
collettivo integrativo.
6. L’Amministrazione è
tenuta a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Informazione
1. L’amministrazione -
allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le
parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art.
13 (Composizione delle delegazioni), sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, l’organizzazione
degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la
costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le
quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva
integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è
obbligatoriamente preventiva. Il contratto integrativo
individuerà le altre materie in cui l’informazione dovrà essere
preventiva o successiva.
3.
Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque
con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi
ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di
dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L’informazione
preventiva è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le
seguenti materie:
a)
graduazione delle
posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
conferimento, mutamento e
revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
c)
sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
d)
tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
e)
condizioni, requisiti e
limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
f)
gestione delle iniziative
socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
g)
le implicazioni derivanti
dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni
all’amministrazione.
Art. 7
Concertazione
1. La concertazione avviene sui criteri
generali relativi alle seguenti materie:
a) graduazione delle
posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
b)
sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;
c) tutela in materia di
igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d)
condizioni, requisiti e
limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) articolazione dell’impegno
di lavoro nei piani per assicurare l’emergenza, limitatamente alle
strutture tenute a garantire la continuità dei servizi come previsto
dall’art. 19.
2. La concertazione può
essere attivata da ciascuno dei soggetti di cui
all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante richiesta
scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione di cui
all’art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi incontri che
iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai
principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni
dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione è
redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale
termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
Art. 8
Consultazione
1. La consultazione dei
soggetti sindacali di cui all'art. 13 (Composizione delle
delegazioni), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e
disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b)
nei casi di cui all’art.
19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
c)
nei casi previsti
dall’art. 7, comma 6 del dlgs. 303 del 1999.
Art. 9
Altre forme di
partecipazione
1. Allo scopo di
assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell’amministrazione, è prevista la possibilità di costituire a
richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’ amministrazione, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro
in relazione ai processi di riorganizzazione dell’amministrazione
stessa nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le
attività di formazione.
2. Presso l’Amministrazione sono, in
particolare, costituiti:
1) un Comitato paritetico al quale è
affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di
formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento
professionale per la realizzazione delle finalità di cui
all’art. 32 (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL:
2) un Comitato per il monitoraggio e
l’attuazione del contratto collettivo nazionale ed
integrativo.
3. Gli organismi dei precedenti commi
ed il Comitato per le pari opportunità e quello per il mobbing di cui
agli artt. 10 e 11, per quanto di loro competenza, hanno il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve garantire una
adeguata rappresentanza femminile.
Art. 10
Comitato per le pari
opportunità
1.
Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio il Comitato per le pari opportunità
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni
di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile
1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è
costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari
numero di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presidente del
Comitato è nominato dall’amministrazione e designa un vicepresidente.
Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.
2.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi
alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a
fornire;
b)
formulazione di proposte
in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa;
c)
promozione di iniziative
volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni
positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
d)
analisi dei percorsi di
carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica
amministrazione.
3.
Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate
dal Comitato pari opportunità, sono individuate misure idonee a
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione
mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo
formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo
sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
- azioni positive, con
particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di
formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni
più qualificate;
- iniziative volte a
prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
- processi di mobilità.
4.
L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del
2001. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il
Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni
delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5.
Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di
un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I
componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
Art. 11
Comitato paritetico
per il mobbing
c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare
misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulare proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate
all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti,
l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
a) affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione
e la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo;
c) formulare proposte
per rimuovere situazioni di malessere che possono emergere.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Art. 12
Soggetti sindacali
1. I soggetti sindacali nell’amministrazione sono le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per
l’area della dirigenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa
area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2.
La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione
delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai
sensi dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3.
Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il
complessivo monte-ore dei permessi sindacali di amministrazione
previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti
dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA,
costituite ai sensi del comma 1;
- componenti delle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale.
4.
Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora
non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma,
competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto
1998.
5.
Ai fini della ripartizione del monte permessi, il grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata,
nell’amministrazione, sulla base del solo dato associativo espresso
dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione.
6. Per la titolarità dei diritti
sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto
previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del
27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive
modificazioni. In particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ
del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei soggetti
sindacali presso le amministrazioni.
Art. 13
Composizione delle
delegazioni
1. Ai fini della
contrattazione collettiva integrativa, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri individua i dirigenti che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione presso la Presidenza,
è così composta:
- da componenti delle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 ;
- da rappresentanti di
ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente contratto.
3.
Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art.
12 non può essere titolare di relazioni sindacali quale parte della
delegazione di parte pubblica in nome dell’amministrazione per l’area
della dirigenza.
4.
L’Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, della attività di assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Art. 14
Contributi sindacali
1. I dirigenti
hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile
dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per
iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dirigente o
dell’organizzazione sindacale.
2.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3.
Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale
interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della stessa.
4.
Le trattenute devono essere operate dall’Amministrazione sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalità concordate con l’Amministrazione medesima.
5.
L’Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
CAPO III
PROCEDURE
DI
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.
15
Interpretazione autentica dei contratti
1.
In attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
nazionale, le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30
giorni dalla data del primo incontro.
2.
Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del
d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Per le controversie riguardanti
l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, le parti che
li hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo le modalità ed i
tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo stipulato con le
procedure previste dal presente CCNL sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Art. 16
Clausole di
raffreddamento
1.
Il sistema di relazioni sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti e orientato
alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
2.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o
la consultazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto delle stesse.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I
LA COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17
Contratto individuale
di lavoro
1.
Il rapporto di lavoro tra il dirigente e la Presidenza si costituisce
mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in
conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione
Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
2.
Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In
esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il
rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del
rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il
trattamento economico fondamentale;
c) la durata del periodo
di prova;
d) la sede di prima
destinazione.
3.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto
concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi
termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione
del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione,
prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a presentare
la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di
concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale
termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi
particolari. Contestualmente l’interessato è tenuto a dichiarare sotto
la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’ art. 18 (Periodo di
prova), comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001. In
caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione
di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova
amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione
comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del
contratto.
Art. 18
Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i
neo assunti nella qualifica di referendari o dirigenti di II fascia,
per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati
dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella
medesima qualifica presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in
caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il
dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da
causa di servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo pari a quello previsto dall’art. 23, comma 1
(Assenze per malattia).
4. Le assenze riconosciute come causa
di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza
che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio; spetta altresì al dirigente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute per esigenze di servizio.
8. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
9.
Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa
Presidenza ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi ed in caso di recesso o mancato superamento della
prova stessa, rientra a domanda nella posizione giuridica di
provenienza.
10.
Al dirigente della Presidenza, assunto a seguito di pubblico concorso
presso un’altra pubblica amministrazione tra quelle indicate nell’art.
1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, per l’effettuazione del
relativo periodo di prova si applica quanto previsto dal comma 9.
CAPO II
STRUTTURA DEL
RAPPORTO
Art. 19
Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell’
assetto organizzativo della Presidenza, il dirigente organizza la
propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è
preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da
realizzare, assicurando piena disponibilità anche in relazione
all’assolvimento delle peculiari funzioni connesse all’attività di
impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza, in particolare
nei casi ove sia necessario garantire la continuità dei servizi nelle
emergenze o la propria presenza fino alla cessazione delle esigenze
che l’hanno determinata.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al dirigente
deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze
eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico
sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 20
Conferimento
incarichi dirigenziali
1. Tutti i
dirigenti, appartenenti al ruolo della Presidenza e a tempo
indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene
conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto
previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento
individua l’oggetto, la durata dell’incarico, e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi
definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle
eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto.
2. Il conferimento degli
incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai
seguenti criteri generali:
-
natura e caratteristiche
degli obiettivi prefissati;
- attitudini
e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in
considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo
dell’organo di vertice politico;
-
rotazione degli incarichi,
la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed
efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli
assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione,
al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
3. Il
conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente
in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del
provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di
conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il
quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs.
165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il
corrispondente trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi
sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati.
La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può
essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli
incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del
2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata
dell’incarico rispetto alla scadenza può avere luogo solo in seguito
all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d.
lgs. 165 del 2001 ovvero per motivate ragioni organizzative e
gestionali.
7. L’assegnazione degli
incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi
l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del
predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste
dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali
relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi
di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le
relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui
all’art. 6 (Informazione). Nell’affidamento degli incarichi
l’amministrazione, nel rispetto del criterio generale di cui al comma
2, secondo alinea, al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti,
tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente
acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti
incarichi conferiti nell’ambito della Presidenza.
9. L’amministrazione
adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli
incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle
situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione
amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon
andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.
10. L’amministrazione
deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento
degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche
al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a
produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in
relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.
Art. 21
Verifica e
valutazione dei risultati dei dirigenti
1. La valutazione dei
dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento
degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è
caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. L’amministrazione,
con gli atti previsti dagli ordinamenti, autonomamente assunti in
relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del
30 luglio 1999 e dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 303 del 30
luglio 1999, definisce - privilegiando nella misura massima possibile
l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai
programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni,
l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento
degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e
le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei
risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente
previsti dall’ordinamento dell’amministrazione per i dirigenti che
rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione
avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali
della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti
interessati. L’amministrazione tiene conto degli esiti della
valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero
dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. L’amministrazione
adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di
valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei
dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri
sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da
concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle
delegazioni).
6. La valutazione del
dirigente è improntata ai seguenti principi:
-
motivazione della
valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità
dei criteri usati e dei risultati;
-
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza;
-
partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica
relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza
della stessa con gli obiettivi assegnati;
-
contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in
tempi certi e congrui;
- previsione
della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del
1999.
7. Nel valutare
l’operato del dirigente, l’amministrazione dovrà, comunque,
tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da
perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti
medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al
monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di
avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prefissati e
all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi stessi e delle
risorse attribuite.
8. Qualora nel corso
dell’anno di valutazione al dirigente sia stato conferito un diverso
incarico la verifica dei risultati riguarderà l’attività svolta in
ciascun periodo di riferimento.
9. I criteri di
valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.
10. La valutazione non può essere
svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità
contabile o legittimità amministrativa.
11. Le procedure ed i principi sulla
valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si
applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal
d. lgs. n. 165 del 2001.
12. La valutazione può
essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente
interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo
della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
CAPO III
SOSPENSIONI E
INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22
Ferie e festività
1. Il dirigente ha
diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito
pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
2.
I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione,
dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data
di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio
hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3.
Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il
dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su
sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32
giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo
impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle
due giornate di cui al comma l.
4.
Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle
condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la
domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7.
Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del
successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle
ferie.
8. Le ferie
costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al
comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità
del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto
delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle
generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia
assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività
ordinarie e straordinarie.
9.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di
servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3
giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente
informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa
documentazione sanitaria.
11.
In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il
termine di cui al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non
fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla
corresponsione del pagamento sostitutivo.
Art. 23
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in
prova assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di
servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione
prevista al comma 6. Ai fini del computo dei suindicati diciotto mesi,
si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni
precedenti l’episodio morboso in corso.
2.
Superato il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente
che ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può
essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un
ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale non sarà dovuta
retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia
richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue
condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
3.
Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1
e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di
cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso
l'indennità sostitutiva del preavviso.
4.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di
Tbc.
6.
Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di
conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:
a)
retribuzione intera, per i
primi 9 mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di
cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di
cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
8.
Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per
malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in
particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura
di riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla
produzione della certificazione eventualmente necessaria.
9.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare
comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della
rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la
parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed
altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico
legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione
da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica
(attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli
di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza
spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett.a).
La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al
carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica.
Art. 24
Infortuni sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio
1.
In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul
lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta l'intera
retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione fissa e
variabile.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta
l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione
fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art.
23 (Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto
previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per malattia), comma 3. Nel
caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro
successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella
disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686;
legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR
20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da
27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a
122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n.
461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
Art. 25
Assenze retribuite
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione
a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativi connessi con la propria attività lavorativa
entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o
del
convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, in ragione di giorni
tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o
familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2.
Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
3.
Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare,
non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di
servizio.
4. Durante i predetti
periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.
5.
Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992, come modificato ed integrato dall’articolo 19 della legge n. 53
del 2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha, altresì, diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste
da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime, assumono
maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come
sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono rispettivamente
permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
Art. 26
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151
del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27
Aspettativa per motivi personali o di famiglia
1.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono
essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2.
Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le
medesime regole previste per le assenze per malattia di cui all’art.
23 (Assenze per malattia) comma 1.
3.
L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non
si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24
(Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio).
4.
Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a)
e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
5.
Il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di
aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
6.
L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il
dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il
dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di
propria iniziativa.
7.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma
6.
Art.
28
Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
1.
Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dai
contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9
agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto previsto
dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
2.
I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.
476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva
l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in
aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di
durata del corso o della borsa.
3.
Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti
servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni,
qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di
altra Area.
4.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che
l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di
almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può
usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di
famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e
quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali
occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal
presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del
2001.
Congedi per motivi di
famiglia
1. Il dirigente può
chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di
congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge
n. 53 del 2000.
2.
I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze
per malattia previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia –
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
Art.
30
Congedi per la formazione
1. Ai dirigenti sono concessi i congedi
per la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000,
salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a
richiesta i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura
percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale
in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31
dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di
cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della
prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione di
appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e
della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività
formative.
4. Le domande vengono accolte secondo
l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e
secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione può non accogliere
la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a)
il periodo previsto di
assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non sia oggettivamente
possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente,
l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un
massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa
determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non
risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
7. Al dirigente durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel
caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al
periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico,
alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per
malattia).
Art. 31
Attività didattica di
dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
1.
Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed
attività lavorative avanzate, nell’ambito di specifici corsi di
Università ed Istituti di alta formazione, anche all’estero, mirati
all’insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell’amministrazione e della contrattazione, ai dirigenti dell’Area VIII
possono essere attribuiti incarichi di didattica integrativa o di
insegnamento. Tali incarichi, in base all’esperienza professionale
maturata, possono essere svolti anche in materie diverse da quelle
connesse con la propria attività di servizio, purchè la conseguente
esperienza sia ritenuta utile per le finalità dell’Amministrazione.
2.
Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda
dell’impegno richiesto, potranno essere collocati in aspettativa non
retribuita o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del dell’organo
sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale
generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 32
Formazione dei
dirigenti
1. Nell'ambito dei
processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di
modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini,
la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva
strategica fondamentale per gli apparati pubblici. Con riferimento
alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la
criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli
obiettivi predetti.
2. In relazione alle
premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento
professionale del dirigente sono assunti dall’amministrazione come
metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze professionali e manageriali allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e
all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i
dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
3.
Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia
contenuti di formazione al ruolo, anche per sostenere eventuali
processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di
formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in
funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei
processi di trasformazione anche tecnologica.
4.
In relazione alla particolare missione istituzionale della Presidenza,
l’aggiornamento e la formazione continua costituiscono l’elemento
caratterizzante l’identità professionale del dirigente, da consolidare
in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze
europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale
e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare,
l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario
a ciascun dirigente, in relazione all’incarico, alle responsabilità
attribuitegli ed alla specifica professionalità richiesta, per
l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento
dell'efficienza/efficacia della struttura e al miglioramento della
qualità dei servizi resi.
5. L’attività di formazione di cui al
presente articolo si svolge a carattere ciclico ed obbligatorio e può
concludersi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dirigente, documentato attraverso
l’attribuzione di un apposito attestato rilasciato dai soggetti che
l’hanno attuata.
6.
La Presidenza, secondo i propri strumenti di bilancio e le specifiche
sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa,
definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi
di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto delle
direttive governative in materia di formazione, con particolare
riferimento alla direttiva n. 14 del 1995 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate
alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo
e l'occupazione del 22.12.1998.
7.
Le politiche formative della dirigenza sono definite
dall’amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di
sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o
d’intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore
dell’Economia e Finanze, le Università, soggetti pubblici o società
private specializzate nel settore. Le attività formative devono
tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei
dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento
volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo
e competitività e possono consistere anche in periodi di stage
significativi e coerenti con lo svolgimento di funzioni nuove e
diverse rispetto a quelle cui normalmente è adibito anche in relazione
alla rotazione degli incarichi, per assicurarne le condizioni per il
migliore e più efficace espletamento.
8.
La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
9.
Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per
l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate
nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della
durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
10.
Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi
del comma 9 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può
concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.
CAPO V
MOBILITA’
Art. 33
Incarichi presso altre
amministrazioni pubbliche
1. Al dirigente della Presidenza può
essere conferito un incarico presso altre pubbliche Amministrazioni
previo collocamento in comando, fuori ruolo o altro analogo
provvedimento nel rispetto della normativa vigente.
2. Il dirigente può
essere collocato in comando presso l’amministrazione che ne abbia
fatto richiesta per esigenze di servizio o quando sia necessaria una
particolare competenza. Il comando è disposto con il consenso
dell’interessato e con le procedure previste dai rispettivi
ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.
3.
Il posto del dirigente comandato non può essere coperto per concorso o
qualsiasi altra forma di mobilità. Le posizioni dirigenziali vacanti,
temporaneamente ricoperte dal dirigente comandato, sono considerate
disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per
mobilità.
4.
Al termine dell’incarico, il dirigente può chiedere in relazione alla
disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto
all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui
all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, qualora
l’incarico non venga rinnovato, il dirigente rientra alla Presidenza.
5. Il trattamento economico del
dirigente comandato ai sensi del comma 1 è a carico
dell’amministrazione di destinazione salvo diversa disposizione
prevista da specifiche norme di legge.
6. Il comando non pregiudica la
posizione del dirigente agli effetti della maturazione dell’anzianità
di servizio, del trattamento di fine rapporto o fine servizio e di
pensione.
7. Le disposizioni dei presenti
commi si applicano anche agli analoghi provvedimenti, comunque
denominati, che assolvano alle medesime finalità di cui al comma 1.
8. Resta confermata la disciplina
legislativa del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a
particolari esigenze dell’amministrazione per lo svolgimento di
compiti che non rientrano nelle attività istituzionali della stessa.
9.
Ferma restando l’applicazione dell’art. 23/bis del d. lgs. n. 165 del
2001 ove, con il consenso del dirigente interessato, ne sia disposta
l’assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico anche
presso organismi pubblici operanti in sede internazionale, al
dirigente stesso, nella definizione del trattamento economico
spettante, può essere assicurato oltre al trattamento economico
fondamentale, comprensivo della retribuzione di posizione parte fissa,
anche una quota della retribuzione di posizione di parte variabile
nella misura definita sulla base dei criteri stabiliti in
contrattazione integrativa in relazione alla disponibilità del
fondo.
10.
Per i dirigenti di prima fascia, analoga clausola può essere disposta
nel contratto individuale, nel rispetto dei principi e criteri
stabiliti dalla contrattazione integrativa di cui al comma 9.
Art.
34
Mobilità
1. Per il personale dirigente resta
confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli
artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Laddove il dirigente abbia chiesto
l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito
dell’amministrazione e questa l’abbia negato, decorsi due anni dal
conferimento dell’incarico ricoperto il dirigente stesso ha la facoltà
di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli
di un’altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un
incarico. Il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è
sostituito dal preavviso di quattro mesi.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001
Art. 35
Accordi di mobilita’
1. Nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, la
Presidenza esperisce ogni utile tentativo per individuare la
possibilità di conferimento di nuovi incarichi ai dirigenti
interessati al processo di cambiamento
2.
Ove ciò non sia possibile, nel rispetto delle esigenze di tutela dei
dirigenti dei ruoli della Presidenza, tra questa e le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati
accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti verso altre
amministrazioni al fine di:
- prevenire
la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- evitare
i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in
disponibilità dopo detta dichiarazione di eccedenza.
3.
Al fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui ai commi
precedenti, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta
con lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni
dalla richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i
procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità
eventualmente avviati dall’Amministrazione nei confronti di propri
dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli
accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine,
sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio
o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.
4.
Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma
1, la delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti
individuati dalla Presidenza. La delegazione di parte sindacale è
composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13
(Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo alinea.
5.
Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi precedenti, ed
il conseguente bando devono contenere le seguenti indicazioni
minime:
a) l’ amministrazione
cedente ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla
mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già
dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi
comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie
di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle
amministrazioni riceventi;
d) il termine di
scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di
pubblicità da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere
prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni
interessate.
In
ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve essere
affissa nell’ Amministrazione cedente ed in quelle riceventi, in luogo
accessibile a tutti.
6.
Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata e dalle
organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al
controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 47,
comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.
7.
I dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria adesione
mediante comunicazione scritta all’amministrazione di appartenenza ed
a quella di destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione
di cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio
curriculum professionale e di servizio.
8.
Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di destinazione
opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione
positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio
presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire,
tenendo, altresì, conto dei criteri previsti dall’art. 19, comma 1
del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente, purché in possesso dei
requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione di adesione.
9.
Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con
l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la
continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la
posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni
nell’Amministrazione di appartenenza, se più favorevole.
10.
Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell'attività di assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art.
46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
Art. 36
Passaggio diretto ad
altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. Fermi restando gli accordi di
mobilità di cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità), conclusa la
procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 33 del d. lgs. n. 165
del 2001, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti
dichiarati in eccedenza ad altre Amministrazioni e di evitare il
collocamento in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile
impiegare diversamente nel proprio ambito, la Presidenza comunica agli
altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 165 del
2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al
fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi
diretti, l’elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro
disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali
dirigenti.
2.
Le amministrazioni di altre aree dirigenziali, qualora interessate,
comunicano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i
quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste
l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che
possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità;
l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni
successivi alla richiesta.
4.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo
stesso posto, l’amministrazione di provenienza forma una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
- dirigenti portatori di
handicap;
- situazione di
famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o
se il dirigente sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità
lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del
dirigente, dei familiari e del convivente stabile, qualora la
stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione
anagrafica presentata dal dirigente;
- presenza in famiglia di soggetti
portatori di handicap.
La
ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede
di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art.
37
Termini di preavviso
1. Salvo il caso della
risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di
lavoro prevista all’art. 38 (Cause di cessazione del rapporto di
lavoro), comma 1 e del recesso per giusta causa, nei casi previsti dal
presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con
anzianità di servizio fino a 2 anni;
b)
ulteriori 15 giorni per
ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di
preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore
al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno
uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni
del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte
un'indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette
al recupero del credito.
5. E' in facoltà della
parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente
il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con
il consenso dell'altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle
ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7.
Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
8.
In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta
la retribuzione di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione),
comma 1, lett. a), b) c) e d).
Art. 38
Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
1.
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato
il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di
malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24 (Assenze per malattia –
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) ha luogo:
a) al compimento del limite
massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio
previsti dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b)
per recesso del dirigente;
c)
per recesso
dell'amministrazione;
d)
per decesso del dirigente.
e) per risoluzione
consensuale;
f) per perdita della
cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2. Il rapporto di lavoro
è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso,
nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento,
decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda
servizio alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti
dal presente CCNL.
Art. 39
Cessazione del rapporto
di lavoro e obblighi delle parti
1. La cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è
comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di
compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di
età, l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo
domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale
termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2.
Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione
scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Art. 40
Risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro
1. L’amministrazione o
il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l’amministrazione, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità
supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri
bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24
mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in
godimento.
3.
I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’amministrazione
per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della
definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art.
7 (Concertazione).
4.
Per il periodo di riconoscimento della predetta indennità non può
essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di
funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la
risoluzione consensuale. Tuttavia, ove la funzione ricoperta dal
dirigente non venga soppressa ed il relativo incarico sia affidato
ad interim ad altro dirigente, si applica l’art. 61
(Sostituzione del dirigente).
5. Gli effetti dell’indennità
supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale
ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 41
Recesso
dell’amministrazione
1.
Nel caso di recesso dell’amministrazione, quest’ultima deve
comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente
i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di
preavviso.
2.
Il recesso per giusta causa è regolato dall’art. 2119 del codice
civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell’amministrazione
fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di
gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,
l’amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando
l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal
ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il
dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua
fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza
con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del
dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell’anzianità di servizio.
4.
Avverso gli atti applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente
può attivare le procedure disciplinate dall’art. 43 (Procedure di
arbitrato in caso di recesso), salvo il caso di cui al comma
5.
5. La
responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di
valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati
dei dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta causa di
recesso. L’annullamento delle predette procedure di accertamento della
responsabilità fa venir meno il recesso.
6. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 22 del d. lgs. n.165 del 2001.
7.
Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e
gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si
applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, ivi
compresa quella di cui all’art. 35 (Accordi di mobilità) del presente
CCNL.
8.
Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di
verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche
legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
Art. 42
Tentativo
obbligatorio di conciliazione
1. Nelle controversie
individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero
quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed
arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
2. Ove la conciliazione
di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non riesca il dirigente
può adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla
sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1,
concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi
del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 43
Procedure di arbitrato
in caso di recesso
1.
Avverso gli atti applicativi di cui all’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione) commi 1 e 2, il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in
cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla
comunicazione del recesso, può ricorrere alle procedure di
conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto collettivo nazionale
quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il
23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalità, delle
procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del contratto
medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha effetti
sospensivi sul recesso.
2.
Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'amministrazione
assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue
senza soluzione di continuità.
3. Qualora l'arbitro,
con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico
dell'amministrazione una indennità supplementare determinata, in
relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra
un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato
dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al
corrispettivo di ventiquattro mensilità.
4.
L'indennità supplementare di cui al comma 3 è automaticamente
aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni,
nelle seguenti misure:
-
7 mensilità in
corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
-
6 mensilità in
corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
-
5 mensilità in
corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
-
4 mensilità in
corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
-
3 mensilità in
corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
-
2 mensilità in
corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
5.
Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 4 è ricompresa anche la
retribuzione di posizione in godimento del dirigente, con esclusione
di quella di risultato.
6.
Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può
successivamente adire l’autorità giudiziaria. In caso di accoglimento
del ricorso, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel
posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dall’arbitro ai
sensi dei commi 3 e 4.
7. Il dirigente
il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro,
per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione
dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia di cui
sopra, può essere trasferito ad altra pubblica amministrazione che vi
abbia dato assenso, senza nulla osta dell’amministrazione di
appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il
trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un
numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
Art.
44
Nullità del
licenziamento
1.
Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è
prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei
dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni
politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di
sesso, di razza o di lingua;
b)
se è intimato, senza
giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110
del codice civile e come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29
(Assenze per malattia, Congedi dei genitori, Congedi per motivi di
famiglia) del presente CCNL.
2.
In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni
di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n.
300 del 1970.
Art. 45
Effetti del
procedimento penale sul rapporto di lavoro
1.
Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica della
sussistenza di effetti negativi che conseguirebbero dalla riammissione
in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici coinvolti e
le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso
dirigente.
3.
Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando
sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione).
4. Resta fermo l’obbligo
di sospensione per i casi previsti dalla legge n. 55 del 1990 e
successive modificazioni e integrazioni, all’art. 15, commi 1 lett.
a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale,
lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del
medesimo articolo.
5.
Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma
1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al
presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo
stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata
legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione).
6.
La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è riammesso in
servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di recedere
secondo quanto previsto dall’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione).
7.
Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo è corrisposta
un'indennità pari al 50% della retribuzione tabellare, nonché gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
8.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce
illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in
servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e
variabile in godimento all’atto della sospensione.
9.
In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al
dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per
le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma
57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004
convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza
i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o di
licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli
incarichi.
10.
In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di
sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, il dirigente ha diritto
all’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico pari a
quello in godimento al momento della sospensione.
11.
In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653
c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere
attivato nel rispetto delle procedure di cui dall’art. 41 (Recesso
dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5,
comma 2 della legge n. 97 del 2001.
CAPO
VII
Art. 46
Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1.
Le Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui
al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo
scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo
esemplificativo il codice – tipo.
TITOLO IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA
RETRIBUZIONE
Art. 47
Disposizioni
generali
1.
Ai sensi degli artt. 19 e 24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, le
clausole del presente contratto che disciplinano il trattamento
economico si applicano ai consiglieri, referendari ed dirigenti di I
e II fascia di cui all’art. 1 comma 1.
2.
In attuazione dei principi del citato art. 24, commi 2 e 3, per i
consiglieri e dirigenti di I fascia tali clausole vanno intese come
parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli
istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi”.
3.
In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i consiglieri e
dirigenti di I fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,
è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio
economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione
dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui
onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
Art. 48
Struttura della
retribuzione
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti dell’art. 1, comma 1 si compone delle
seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b)
retribuzione individuale
di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove
acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi
nazionali;
c) retribuzione di posizione
parte fissa;
d)
retribuzione di posizione
parte variabile;
e) retribuzione di risultato.
2. Il trattamento
economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i
compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
CAPO II
CONSIGLIERI E
DIRIGENTI DI I FASCIA
Art. 49
Trattamento economico
fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia
1. Il trattamento
economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia si compone
delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di
posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio
tabellare dei consiglieri e dirigenti di I fascia definito, ai sensi
del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001, nella misura annua lorda di €
46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal
01/01/2002 di € 102,00
-
dal 01/01/2003 di €
108,00
3. A seguito
dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo
a regime dei consiglieri e dirigenti di I fascia dal 1/1/2003 è
rideterminato in € 48.989,04 per 13 mensilità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’art.
47, comma 3, (Disposizioni generali) la retribuzione di posizione di
parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL
dell’Area I del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua
lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti
dall’art. 5, comma 3 del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 (biennio
economico 2000-2001) è rideterminata negli importi annui lordi,
comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito
indicate:
-
dal
01/01/2002 in € 26.278,69
-
dal 01/01/2003 in €
30.022,69
5. Resta confermata la
retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di
ciascun dirigente.
6. Il trattamento
economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai
dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n.
334/1997.
Art. 50
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1.
Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 49
(Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia)
hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine
servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei consiglieri e dirigenti di I fascia comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a
totale carico degli interessati.
4.
All’atto del conferimento dell’incarico di consigliere o di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
Art. 51
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia
1. E’ confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e
variabile) e di risultato, già istituito dai previgenti contratti
collettivi, destinato alla corresponsione di tali voci per i
consiglieri e dirigenti di I fascia.
2.
Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate
al 31 dicembre 2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti
collettivi dell’Area I di seguito riportate e con le modalità ivi
previste:
a) art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
b) art. 5 del CCNL per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile
2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario
annuale il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a)
i compensi derivanti da
incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n.
165 del 2001 e disciplinati dall’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
b)
l’importo della
retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio;
c) eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449
del 1997;
d)
eventuali disponibilità
economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
4. In relazione al comma 3, lett. b), l’intero importo
delle retribuzioni individuali di anzianità
dei consiglieri e dirigenti di I
fascia cessati dal servizio,
confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascuno
dei predetti dirigenti
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in
godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima
mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo
accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5.
Il fondo del comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 dei relativi
dirigenti:
-
1,63 %
a decorrere dal 01/01/2002 ;
-
ulteriore 2,33 % a
decorrere dal 01/01/2003.
6.
Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento
degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui
all’art. 49, comma 4 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e
dirigenti di I fascia).
7.
Il fondo è inoltre alimentato dalle risorse derivanti
dall’applicazione dell’art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i
dirigenti di prestito di cui all’art. 9 bis comma 3 del medesimo
decreto rientranti nella disciplina del presente Capo II, al fine di
consentire agli stessi l’erogazione della retribuzione di posizione e
di risultato. Per ogni ulteriore unità successivamente chiamata in
prestito, il fondo verrà alimentato in modo analogo.
8. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi
e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, la Presidenza,
nell’ambito della sua autonomia ed in base alla programmazione annuale
e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n.
449 del 1997, valuta anche l’entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività, adeguandone le disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. La presente clausola si
applica anche al comma 7.
9.
Nell’ambito della definizione degli obiettivi ed ai fini del comma
8 si dovranno tenere in considerazione anche le attività connesse a
situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero
riferibili a particolari condizioni di lavoro, anche per
l’attribuzione della retribuzione di risultato.
CAPO III
REFERENDARI E
DIRIGENTI DI II FASCIA
Art. 52
Trattamento economico
fisso per i referendari e dirigenti di II fascia
1. Il trattamento
economico fisso dei referendari e dirigenti di II fascia si compone
delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di
posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2. Lo stipendio
tabellare, definito ai sensi del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001
nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di
tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per
13 mensilità:
-
dal
01/01/2002 di € 86,00
-
dal 01/01/2003 di € 79,00
3. A seguito
dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo
a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato
in € 38.296,98 per 13 mensilità.
4. Per i referendari
e dirigenti di II fascia
la
retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. c) del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 (biennio
economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi
annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di
seguito indicate:
-
dal
01/01/2002 in € 9.143,77
-
dal 01/01/2003 in €
10.339,77
5. Restano confermati la
retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad
personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti
contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.
6. Il trattamento
economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento dai
referendari e dirigenti di II fascia in servizio all’entrata in vigore
del CCNL dell’Area I al 5 aprile 2001.
7.
In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di
referendari e dirigenti di II fascia spetta, sino al conferimento del
primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
Art. 53
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1.
Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 52 (Trattamento
economico fisso dei referendari e dirigenti di II fascia) hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale
e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica di referendari e dirigenti
di II fascia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in
godimento.
Art. 54
Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
1.
Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art.
58, comma 2 (Fondo per il finanziamento retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e
dirigenti di II fascia), la retribuzione di posizione è definita al
fine di assegnare ai referendari e dirigenti di II fascia un
trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità.
2.
L’amministrazione determina la graduazione delle funzioni dei
dirigenti del comma 1, cui è correlato il trattamento economico di
posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le
funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al
successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, alla
collocazione della posizione nell’organizzazione dell’amministrazione,
alla complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla
posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie di uffici
secondo le indicazioni del comma 5.
3.
In base alle risultanze della graduazione l’amministrazione
attribuisce un valore economico ad ogni posizione dirigenziale
prevista nell’assetto organizzativo delle amministrazione stessa,
tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei parametri indicati
all’art. 55 (Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti
di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).
4.
I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da
definire a seguito delle procedure di cui agli artt. 6 e 7
(Informazione - Concertazione) del presente CCNL, sono così
individuati:
I -
Criteri attinenti all’ampiezza della struttura:
a) dimensioni delle
risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della
struttura;
b) dimensioni dell’area
territoriale di competenza, se individuata, e/o del bacino di utenza
in relazione agli specifici servizi offerti.
II
- Criteri attinenti alla collocazione della posizione nell’ambito
dell’organizzazione dell’amministrazione:
a)
grado di autonomia
rispetto all’organo sovraordinato;
b)
eventuale sovraordinazione
ad altri uffici dirigenziali;
c)
eventuale potestà di
intervento nei confronti di amministrazioni, enti od uffici esterni
all’amministrazione , anche con poteri ispettivi extragerarchici.
III
- Criteri attinenti alle responsabilità derivanti dalla posizione:
a)
rilevanza giuridica,
economica, sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o
predisposti;
b)
margini di discrezionalità
dell’attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e
regolamentari;
c)
particolare criticità
delle funzioni assegnate per le caratteristiche socio-economiche
dell’area di impatto della competenza.
IV
- Criteri attinenti ai requisiti richiesti per l’esercizio delle
attività di competenza:
a) livello di impegno e
di disagio richiesto dalla specifica posizione;
b) livello della
specializzazione richiesta, anche in relazione all’iscrizione ad albi
professionali ed esercizio delle relative, specifiche responsabilità;
c) coordinamento di
alte professionalità, anche esterne all’amministrazione, ed anche
nell’ambito di commissioni e organi collegiali.
5.
I criteri di cui al comma 4 sono diversamente combinati in
relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:
a) uffici di consulenza,
studio e ricerca;
b) uffici ispettivi;
c) uffici operativi
centrali;
d) uffici operativi
periferici.
Art. 55
Retribuzione di
posizione dei referendari e dirigenti di II fascia
preposti ad uffici
dirigenziali non generali
1.
L’amministrazione determina – articolandoli di norma in tre fasce - i
valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni
dirigenziali previste dall’ordinamento vigente, secondo i criteri di
cui all’art. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione delle
funzioni).
2.
L’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione
viene operata nell’amministrazione sulla base delle risorse
disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
a)
il rapporto tra la
retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può
comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b)
la retribuzione della o
delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato
all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera
precedente.
3.
L’amministrazione definisce i valori economici delle retribuzioni di
posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente
in modo da attribuire alla prima la misura massima e all’ultima
quella minima.
4.
In relazione al particolare assetto organizzativo della Presidenza, il
numero delle fasce potrà essere ridotto a due con le procedure
dell’art. 54 e con eventuali oneri a carico delle risorse del fondo.
5.
In attuazione dei principi indicati nell’art. 1, commi 6 e 7,
l’Amministrazione, con le procedure di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a), adotta ogni utile iniziativa diretta a valorizzare, sotto
il profilo economico la peculiarità e la professionalità della
dirigenza per la riduzione della differenziazione esistente tra la
retribuzione complessiva dei consiglieri e dirigenti di I fascia
rispetto ai refendari e dirigenti di II fascia.
6.
La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un
minimo di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art.
52, comma 4, (Trattamento economico fisso per i referendari e i
dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo
complessivo di € 43.909,70.
Art. 56
Retribuzione dei
referendari e dirigenti di II fascia incaricati di
funzioni di
consigliere e di funzioni dirigenziali generali
1. Ai referendari e dirigenti
di II fascia incaricati rispettivamente di funzioni di consigliere e
di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata
dell’incarico, la retribuzione stabilita per i consiglieri ai sensi
dell’art. 49 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti
di I fascia), fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1,
del d. lgs. n. 165 del 2001.
2. I dirigenti del comma 1,
in caso di mancata conferma dell’incarico sono restituiti al livello
di incarico dirigenziale di provenienza e nei loro confronti, ove ne
ricorrano le condizioni, trova applicazione la clausola di
salvaguardia prevista dall’art. 62, comma 2.
Art. 57
Retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia
1.
Al fine di sviluppare, all’interno dell’amministrazione,
l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della
quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento
della retribuzione di risultato per tutti i referendari e dirigenti di
II fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui
all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e
dirigenti di II fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del
totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate
al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere
integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia
possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al
finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno
successivo.
3. L’amministrazione
definisce i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale
della retribuzione di risultato ai referendari e dirigenti di II
fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali
di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, l’amministrazione
deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata
solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli
obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma
1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di
cui all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei
dirigenti).
4. L’importo annuo
individuale della componente di risultato di cui al presente articolo
non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della
retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse
disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del
principio dell’onnicomprensività.
Art. 58
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II
fascia
1.
E’ confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e
variabile) e di risultato, già istituito dai previgenti contratti
collettivi, destinato alla corresponsione di tali voci per i
referendari e dirigenti di II fascia.
2.
Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l’utilizzo delle risorse storiche come determinate
al 31 dicembre 2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti
collettivi dell’Area I di seguito riportate e con le modalità ivi
previste:
a)
art. 36, comma 2, lett.
a), b), c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio
1997;
b)
art. 3 del CCNL Ministeri
biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;
3. Per ciascun esercizio finanziario annuale il Fondo
continua, altresì, ad essere alimentato, come segue:
a)
risorse pari all’importo
della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio, secondo le modalità previste dal comma 4;
b)
eventuali disponibilità
economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
c)
ulteriori risorse
derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente
all’accertamento delle effettive disponibilità;
d)
risorse derivanti dai
compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 (Incarichi
aggiuntivi);
e)
eventuali risorse
aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge
449/1997;
4. In relazione al comma 3, lett. a),
l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei
dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel
Fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal
servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari
alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel Fondo con
decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo del comma 1
è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2001 dei relativi dirigenti:
-
0,55 %
a decorrere dal 01/01/2002;
-
ulteriore 1,94 % a
decorrere dal 01/01/2003.
6.
Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art.
52, comma 4 (Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti
di II fascia) fatta salva la quota relativa allo 0,17% destinata, a
decorrere dal 1 gennaio 2003, all’applicazione dell’art. 55, comma 5.
7.
Il fondo è inoltre alimentato dalle risorse derivanti
dall’applicazione dell’art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i
dirigenti di prestito di cui all’art. 9 bis comma 3 del medesimo
decreto rientranti nella disciplina del presente Capo III, al fine di
consentire agli stessi l’erogazione della retribuzione di posizione e
di risultato. Per ogni ulteriore unità successivamente chiamata in
prestito, il fondo verrà alimentato in modo analogo.
8. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi
e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, la Presidenza,
nell’ambito della sua autonomia ed in base alla programmazione annuale
e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n.
449 del 1997, valuta anche l’entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività, adeguandone le disponibilità del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato. La presente clausola si
applica anche al comma 7.
9. Nell’ambito della definizione degli obiettivi ed ai fini del
comma 8 si dovranno tenere in considerazione anche le attività
connesse a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità
ovvero riferibili a particolari condizioni di lavoro, anche per
l’attribuzione della retribuzione di risultato.
10.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la
retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
CAPO IV
Art. 59
Clausole speciali di
parte economica
1.
Per gli ex dirigenti superiori resta confermato il maturato
economico annuo in godimento di € 5.053,70 (lire 9.785.322),
pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13a
mensilità.
2. In caso di differimento o ritardo dell’amministrazione nel rinnovo
dell’incarico al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21
del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62 (Clausola di salvaguardia) del
presente CCNL, viene corrisposto il trattamento economico in godimento
in relazione all’attività svolta.
3. Il trattamento economico
fondamentale del dirigente in posizione di comando o fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9
bis, comma 3 del d. lgs. 303 del 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, è a carico dell’Amministrazione di appartenenza, se
trattasi di Ministeri. Per il personale dirigenziale appartenente ad
altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs.
165 del 2001, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la
Presidenza provvede, di intesa con l’Amministrazione di appartenenza
del dirigente, alla ripartizione dei relativi oneri, salvo diversa
disposizione prevista da specifiche norme di legge.
4. Gli incrementi retributivi previsti dal presente contratto trovano
applicazione esclusivamente nei confronti del personale dirigente
dell’Area VIII e non producono effetti diretti o indiretti su altre
categorie di personale comunque economicamente equiparato.
5. Il consigliere o dirigente di prima
fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001,
collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione di
fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento
economico complessivo in godimento.
CAPO V
PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 60
Incarichi aggiuntivi
1.
In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai
dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti
dall’amministrazione o su designazione della stessa, i relativi
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all’amministrazione e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e
58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di
prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei
dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento
economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
165 del 2001.
2.
Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei
dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro
corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di
risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione
dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione
integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo
disponibile una volta detratti gli oneri a carico
dell’amministrazione.
3. L’amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente
articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di
garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche
professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli
incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
4.
L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve
essere improntata ai seguenti criteri:
-
competenze e capacità
professionali dei singoli dirigenti;
-
natura e caratteristiche
dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare
-
correlazione con la
tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art.
20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nei casi previsti.
5.
L’amministrazione, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi,
verifica che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia
compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite
con il provvedimento di incarico di cui all’art. 20 (Conferimento
incarichi dirigenziali), anche al fine di non pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’amministrazione provvederà a
fornire alle OO.SS., ai sensi dell’art. 6 (Informazione), l’elenco
degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.
Art. 61
Sostituzione del dirigente
1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di
sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente con diritto
alla conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere
affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con
un incarico ad interim.
2.
Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire
la retribuzione di posizione in godimento.
3.
Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di
sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di
risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15%
al 25% del valore economico della retribuzione di posizione
prevista per l’incarico del dirigente sostituito.
4.
Nel caso previsto dall’art. 40, comma 4 (risoluzione consensuale) la
percentuale di cui al comma 3 potrà variare dal 15% al 20% , salvo
diversa disposizione della contrattazione integrativa che, nella
definizione della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti,
consenta di pervenire al 25%.
5.
I commi 3 e 4 costituiscono principi per la definizione della
retribuzione di risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia.
6.
La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al
comma 3, terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede
degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e
grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 62
Clausola di
salvaguardia
1. L’amministrazione, in
caso di mancata conferma del dirigente nell’incarico, in assenza di
una valutazione negativa, conferisce al dirigente un altro incarico di
pari valore economico, nell’ambito del ruolo di appartenenza.
2. In relazione al comma
1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari
fascia nell’ambito del ruolo di appartenenza, ovvero le stesse
richiedano il possesso di specifici titoli di studio e professionali,
l’amministrazione regola gli effetti economici correlati
all’attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla
base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa
secondo le modalità di cui all’art. 4. Tra i criteri sarà prevista
l’attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore
economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in
relazione al precedente incarico.
3. La medesima
disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi
di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la revoca
anticipata dall’incarico o la modifica o la soppressione delle
competenze affidate all’ufficio o una loro diversa graduazione.
Art. 63
Tredicesima mensilità
1.
L’amministrazione corrisponde ai dirigenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima
mensilità nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno
stabilito ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il
pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a) un tredicesimo dello
stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico
fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia– Trattamento economico
fisso per i referendari e dirigenti di II fascia) e della retribuzione
di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al
dirigente nel mese di dicembre;
b)un rateo della
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c)un rateo del maturato
economico, ove spettante.
3.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in
servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in
caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è
dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato
e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per
ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con
riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al
dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
5.
I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i
periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
6.
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento
economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi
periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del
trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste
da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Per quanto non previsto dal presente
articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs.
C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
Art. 64
Trattamento di
trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare
la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora
abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel
caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso
tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più vicina a quella della
trasferta.
2.
Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:
a) il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi
compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima
classe o equiparate;
b)
il rimborso delle spese
per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
c) il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei
casi preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
3.
Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare
il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui al comma 6.
4.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68,
della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri,
nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per
i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e comunque non
inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata
non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5.
Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
6. Fermo restando quanto stabilito
dalla legge n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi indicate, per
quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta,
ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978
e DPR 513 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
legge n. 17 del 17.2.1985, nonché dalle norme regolamentari vigenti.
In particolare per le missioni all’estero, continua ad essere
applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958,
la legge n. 425 del 28.12.1989 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché i relativi regolamenti.
7.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse previste nel bilancio della Presidenza
per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
Art. 65
Trattamento di
trasferimento
1.
Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per
motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti
un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente
trattamento economico:
a)
indennità di trasferta per
sé ed i familiari;
b)
rimborso spese di viaggio
per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c)
rimborso forfettario di
spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d)
indennità chilometrica nel
caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i
familiari;
e)
indennità di prima
sistemazione.
2.
Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo
dell’indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a
fare riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL dell’Area I del 18
novembre 2004.
3.
Il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì,
titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione
del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente
registrato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni per
tale specifica finalità.
5.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n.
836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e D.P.R. 513 del
1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme
regolamentari vigenti.
Art. 66
Responsabilità civile
e patrocinio legale
1.
E’ attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante,
un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità
civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche
le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa
di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
2.
A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente
in servizio non coperto da polizza.
3.L’amministrazione sceglie la società di assicurazione, sentite le
OO.SS. firmatarie del presente CCNL – entro quattro mesi dalla
sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto
dall’ordinamento dell’Amministrazione - con apposita gara che dovrà
prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare
massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota
individuale.
4.
In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3,
l’Amministrazione provvede al rimborso delle eventuali spese legali
affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa
grave.
5.
Nel caso in cui l’amministrazione non abbia sottoscritto la polizza
assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono
imputati, per il solo anno di competenza, sulle risorse destinate
alla retribuzione di risultato.
6.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997
convertito dalla legge 135 del 1997.
Art. 67
Indennità di
bilinguismo
1.
Ai dirigenti della Presidenza eventualmente tuttora operativi presso
gli uffici situati nella provincia autonoma di Bolzano e quelli
operanti presso gli uffici situati della provincia di Trento aventi
competenza regionale, continua ad essere erogata l’indennità di
bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.
2.
In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella
struttura della retribuzione di cui all’art. 48 è confermata la
seguente voce retributiva:
“lett. f) indennità di bilinguismo”.
3.
A decorrere dall’1 gennaio 2003 la misura economica è rideterminata in
€ 209, 23 mensili per dodici mensilità.
4. Per i dirigenti del comma 1
eventualmente operativi presso la Regione Valle d’Aosta l’indennità di
bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al
comma 1.
Art. 68
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. Qualora il dirigente,
nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione
industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e
quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
2. In relazione
all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale
dell'amministrazione, la contrattazione integrativa può individuare i
criteri ai fini della definizione di speciali compensi nell'ambito
delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 69
Modalità di
applicazione di particolari istituti economici
1.Al dirigente
riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa
di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2.50% e dell’1.25% del trattamento
tabellare in godimento alla data di presentazione della
domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei
categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto
incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta
nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianità.
2. La disciplina del
comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che
abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con
provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato,
o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il
trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo
corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dalla
legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni . Nei
confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti
continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale
sin qui applicata dall’amministrazione nei confronti dei mutilati ed
invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici
non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
4. I gettoni di presenza non sono
ricompresi nel regime di onnicomprensività del trattamento economico
previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
Art. 70
Personale in
particolari posizioni di stato
1.
Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto
1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
2.
Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato
CCNQ 7 agosto 1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione
di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del
distacco od altra di pari valenza in caso di individuazione o
rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al
distacco.
3.
A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella
misura media prevista dalla Presidenza.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 71
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal
relativo CCNQ del 29 luglio 1999.
2. I dirigenti della Presidenza
accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di
esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione
complementari firmato l’8 maggio 2001.
3.
Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del predetto
CCNQ e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello
stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da
porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo
sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi
a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 72
Ricostituzione del
rapporto di lavoro
1. Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per
effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia
motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui,
ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 165 del 2001, apparteneva
all'atto delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza
limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3.
Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto
di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39
della legge 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché delle disposizioni di legge in materia di assunzioni ed è
subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella
dotazione organica dell'amministrazione ed al mantenimento del
possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del
richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4.
Qualora per effetto di dimissioni, il dirigente goda di trattamento
pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
cumulo.
Art. 73
Norma programmatica
1.
Le parti concordano sull’opportunità che la Presidenza verifichi
possibili soluzioni tecniche e forme di copertura finanziaria che
possono consentire di pervenire alla stipula di polizze sanitarie
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore
del personale dipendente. L’Amministrazione valuterà, in particolare,
la possibilità di istituire allo scopo, anche in forma consorziata con
altri enti ed amministrazioni pubbliche, un organismo a carattere
nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo
altresì le modalità per il controllo di detta gestione.
2.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipulazione
del presente contratto per valutare gli esiti dell’accertamento di cui
al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
Art. 74
Buoni pasto
1. Per la corresponsione dei buoni
pasto continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell’Accordo per
l’attribuzione dei buoni pasto al personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri” dell’8
aprile 1997.
Art. 75
Disapplicazioni
a) Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del
personale dei Ministeri relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e
dal primo biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997
– G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
b)
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del
personale dei Ministeri relativo al secondo biennio economico
1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n.
17;
c) Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il
quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, sottoscritto
il 5 aprile 2001 – G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
d)
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il secondo
biennio economico 2000-2001 sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28
aprile 2001 n. 98;
e) Accordo per il personale
dell’Area 1 della dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui
agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3
del CCNL 5 aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il 18 novembre
2004.
SCHEMA DI CODICE DI
CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE
MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1.
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che
sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei
suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1.
Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a)
è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b)
è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà
personale;
c)
è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro
derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo
A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene garantito l'impegno delle amministrazioni a sostenere ogni
dirigente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo
chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e)
viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un
apposito percorso formativo;
f)
è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti;
g)
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del
2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di
un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h)
l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire
copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di
comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
2.
Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in
vigore.
Art. 3
(Procedure da
adottare in caso di molestie sessuali)
1.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in
tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell'argomento affrontato.
3.
La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale
intervento della consigliera/del consigliere)
1.
La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto
di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di
favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare
un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1.
Ove la dirigente/il dirigente oggetto delle molestie sessuali non
ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del
Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma
di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2.
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà
essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n.
125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga
opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il
Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5.
Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del
1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha
la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di
essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6.
Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991,
qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare,
al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è
data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie
ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il
trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di
sensibilizzazione)
1.
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
amministrazioni dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2.
L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della
persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà
essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che
dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona
volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dirigenti/ai dirigenti sul comportamento da adottare in caso di
molestie sessuali.
5.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al
fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione
e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a
trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente
del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine
del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle
eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti, in analogia a quanto
dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001,
confermano che l’ amministrazione nel conferimento degli incarichi
dirigenziali dovrà attenersi ai criteri generali di cui all’art. 20,
commi 2 e 8 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con
riferimento all’articolo 10 (Comitato per le pari opportunità), le
parti auspicano che venga valutata la possibilità di una operatività
congiunta dei comitati per le pari opportunità istituiti per il
personale del comparto e per la dirigenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con
riferimento all’articolo 25 (Assenze retribuite), comma 1, primo
alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo
stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione
a congressi, convegni, seminari in qualità di relatore oppure per
attività di formazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti prendono atto che
l’applicazione dell’art. 34 (mobilità) deve essere coerente con quanto
previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001,
introdotto dalla legge 266 del 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti, con riferimento all’art. 35
si danno reciproco atto che fra i tentativi da esperire per evitare
le dichiarazioni di eccedenza assumono particolare rilievo, nel
rispetto delle esigenze di tutela dei dirigenti dei ruoli della
Presidenza, quelli diretti a rinvenire prioritariamente incarichi
vacanti nelle altre strutture dell’Amministrazione o a favorire il
collocamento fuori ruolo o in comando presso altre pubbliche
amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine, a
valutare la possibilità del ricorso alla risoluzione consensuale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6
In relazione all’art. 40 (Risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro) le parti prendono atto che con le note operative
n. 20 del 7 aprile 2003 e n. 11 del 13 ottobre 2004 l’INPDAP ha
chiarito che l’indennità supplementare che può essere erogata in caso
di risoluzione consensuale “è utile alla misura della pensione
spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali viene attribuita, l’anzianità
contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 7
L’Aran e le OO.SS. firmatare del
presente contratto, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui
all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) richiede ulteriori
approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la
materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di
verificare l’esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali
eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione
concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei
dirigenti pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza
dell’azione amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con
riferimento all’art. 45 (effetti del procedimento penale sul rapporto
di lavoro) le parti dichiarano che ai fini del prolungamento della
sospensione, l’amministrazione deve tenere in particolare conto se sia
intervenuta sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
In
relazione all’art. 61 (Sostituzione del dirigente) le parti si danno
atto che con la locuzione “livello dirigenziale” si intende riferirsi
all’articolazione dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai
sensi del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n.165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.10
Le parti prendono atto dell’opportunità
che siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la
diffusione del fenomeno del mobbing.
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