Il giorno 13 aprile
2006 alle ore 10,00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo
l’incontro tra:
L' ARAN nella persona
del Presidente Cons. Raffaele Perna ___Firmato_______
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali
: Confederazioni :
CGIL FP ____ Firmato_______________
CGIL ___ Firmato________
CISL FPS ____
Firmato_____________ CISL___
Firmato _________
UIL PA ____
Firmato_____________ UIL
____
Firmato
__________
CIDA/UNADIS
___
Firmato
________ CIDA____
Firmato
_________
DIRSTAT ____
Firmato________
CONFEDIR ___
Firmato
_____
SNAPRECOM_____
Firmato
_________ CONFINTESA___
Firmato
_____
CONFSAL - UNSA
___
Firmato______
CONFSAL _____
Firmato______
Al termine della
riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo
nazionale di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA VIII – DIRIGENZA
BIENNIO ECONOMICO
2004 - 2005
INDICE
Capo I : Disposizioni
generali
Art. 1: Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
Capo II : Consiglieri
e dirigenti di I fascia
Art. 2: Trattamento
economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia
Art. 3: Effetti dei
nuovi trattamenti economici
Art. 4: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei
consiglieri e dei dirigenti di I fascia
Capo III :
Referendari e dirigenti di II fascia
Art. 5: Trattamento
economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia
Art. 6: Effetti dei
nuovi trattamenti economici
Art. 7: Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato per i referendari e per i dirigenti di II fascia
Art. 8: Retribuzione
di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
Capo IV : Norme
finali
Art. 9: Clausole
speciali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
consiglieri e referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
nonchè ai dirigenti di I e di II fascia del ruolo speciale
tecnico-amministrativo della Protezione civile, appartenenti all’Area
VIII di cui all'art. 2,
ottavo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23
settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza.
2. Il CCNL di cui al comma 1 si riferisce al periodo dal 1° gennaio
2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le
norme del precedente CCNL.
5. Il riferimento ai consiglieri, ai
referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di
norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento
ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico –
amministrativo della Protezione civile è riportato nel testo come
“dirigenti di I o II fascia”.
Capo
II
Consiglieri e dirigenti I fascia
Art.
2
Trattamento economico
fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia
1. Lo stipendio tabellare dei consiglieri
e dei dirigenti di I fascia, definito ai sensi del CCNL per il
quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04
comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con
decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili
lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal 01/01/2004
di € 69,00
-
dal 01/01/2005 di € 111,00
2. A seguito
dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo
a regime dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia dal 1/01/2005 è
rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilità.
3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 47, comma 3
(Disposizioni generali) della Parte Prima, del CCNL 2002- 2005
(biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte
fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi,
comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito
indicate:
-
dal 01/01/2004 in
€ 32.336,69
-
dal 01/01/2005 in
€ 33.633,40
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella
misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento
economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai
dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n.
334/1997.
6. Gli incrementi di cui
al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza
contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL per il
quadriennio 2002-2005.
Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1.
Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2
(Trattamento economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I
fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di
quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di
fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente
articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del
cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita
fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non
versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto del conferimento dell’incarico di consigliere o di
dirigente di I fascia è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia
1. Il fondo di cui all’art. 51 (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei
consiglieri e dei
dirigenti di I fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati
sul monte salari anno 2003 relativo ai consiglieri ed ai
dirigenti di I fascia:
-
1,36%
a decorrere dal 01/01/2004 ;
-
ulteriore 1,41 % a
decorrere dal 01/01/2005;
-
ulteriore 0,89% a
decorrere dal 31/12/2005.
2.
Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma,
concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione
di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2 (trattamento
economico fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia), comma 3.
Capo III
Referendari e
dirigenti di II fascia
Art. 5
Trattamento economico
fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia
1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del
CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di €
38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
-
dal
01/01/2004 di € 60,00
-
dal 01/01/2005 di €
81,00
2. A seguito
dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo
a regime dei referendari e dei dirigenti di II fascia dal 1/01/2005
è rideterminato in € 40.129,98 per 13
mensilità.
3. Per i referendari e dirigenti
di II fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai
sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di
€ 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è
rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima
mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
-
dal
01/01/2004 in € 10.859,77
-
dal
01/01/2005
in € 11.262,77
4. Restano confermati la
retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad
personam, ove acquisiti e spettanti, in relazione a previgenti
contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.
5. Il trattamento
economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure
dell’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento dai
dirigenti in servizio.
6.
In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di
referendario o dirigente di II fascia spetta, sino al conferimento del
primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5
(Trattamento economico fisso dei dirigenti di II fascia) hanno effetto
sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica di referendario o
dirigente di II fascia è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
Art.
7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato per i referendari e per i dirigenti di
II fascia
1.
Il fondo di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i
referendari e i dirigenti di II fascia) del CCNL per il quadriennio
normativo 2002 – 2005, primo biennio economico, è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2003 relativo ai referendari ed ai dirigenti di II fascia:
-
0,73%
a decorrere dal 01/01/2004 ;
-
ulteriore 0,71% a
decorrere dal 01/01/2005;
-
ulteriore 1,02% a
decorrere dal 31/12/2005 .
2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea
del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai
sensi dell’art. 5 comma 3
(Trattamento economico fisso per i referendari e
per i dirigenti di II fascia).
Le risorse di cui alla terza alinea del
precedente comma sono finalizzate alla retribuzione di posizione
variabile ed alla retribuzione di risultato e, nell’ambito delle
stesse, una quota corrispondente allo 0,16% è utilizzata per la sola
retribuzione di posizione parte variabile secondo quanto previsto
dall’art. 55, comma 5 del CCNL
relativa al quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio
economico.
Art. 8
Retribuzione di
posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
1. L’amministrazione determina i valori economici della retribuzione
di posizione delle funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento
vigente, secondo i criteri di cui agli artt. 54 (Retribuzione di
posizione e gradazione delle funzioni) e 55 (Retribuzione di posizione
dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali) del CCNL per il quadriennio
normativo 2002 – 2005, primo biennio economico.
2.
L’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione
viene operata nell’amministrazione sulla base delle risorse
disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
a) il
rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima
attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a
3,5;
b) la
retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata
in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima,
di cui alla lettera precedente.
3.
La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i
seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un
minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art.
5, comma 3, (Trattamento economico fisso per i referendari e per i
dirigenti di II fascia) del presente CCNL, a un massimo di €
44.832,47.
Capo
IV
Norme finali
Art.
9
Clausole speciali
1.
A decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui
all’art. 2 dell’ “Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al
personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni
del comparto dei Ministeri” dell’8 aprile 1997 è rideterminato in €
7,00.
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