COMPARTO - SETTORE

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TIPO

 CCNL - II BIENNIO ECONOMICO

AREA

 PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA VIII

DATA FIRMA

 13 APRILE 2006

PERIODO

 II BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

 

DOWNLOAD file WORD

 

ARGOMENTI CORRELATI QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E I° BIENNIO ECONOMICO


 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA VIII

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004– 2005  

   

Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 10,00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna ___Firmato_______

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : 

 

Organizzazioni sindacali :                                  Confederazioni :  

CGIL FP ____ Firmato_______________                          CGIL ___ Firmato________  
CISL FPS
____ Firmato_____________                          CISL___ Firmato _________
  
UIL PA ____
Firmato_____________                             UIL ____ Firmato __________
  
CIDA/UNADIS
___ Firmato ________                             CIDA____ Firmato _________
  
DIRSTAT ____
Firmato________                                   CONFEDIR ___ Firmato _____
  
SNAPRECOM_____
Firmato _________                           CONFINTESA___ Firmato _____
  
CONFSAL - UNSA
___ Firmato______                            CONFSAL _____ Firmato______
 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro. 

 


 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

AREA VIII – DIRIGENZA  

BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005

 

INDICE 

 

Capo I : Disposizioni generali

    Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 

Capo II : Consiglieri e dirigenti di I fascia

    Art. 2: Trattamento economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia

    Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia

 

Capo III : Referendari e dirigenti di II fascia

    Art. 5: Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia

    Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici

    Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i referendari e per i dirigenti di II fascia

    Art. 8: Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
 

Capo IV : Norme finali

    Art. 9: Clausole speciali 


 

Capo I

Disposizioni generali

 

            Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto  

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri e referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè ai dirigenti di I e di II fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile, appartenenti all’Area VIII di cui all'art. 2, ottavo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza. 

2. Il CCNL di cui al comma 1 si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.  

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.  

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL. 

5. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico – amministrativo della Protezione civile è riportato nel testo come “dirigenti di I o II fascia”.


 

Capo II

Consiglieri e dirigenti I fascia

 

Art. 2
 

Trattamento economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia 

1. Lo stipendio tabellare dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: 

  •         dal  01/01/2004  di €  69,00

  •         dal 01/01/2005   di € 111,00

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilità.

 
3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 47, comma 3 (Disposizioni generali) della Parte Prima, del  CCNL 2002- 2005 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: 

  •         dal 01/01/2004 in € 32.336,69

  •         dal 01/01/2005 in € 33.633,40

4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997. 

6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.  

 

Art. 3 

Effetti dei nuovi trattamenti economici  

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

 

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

 

4. All’atto del conferimento dell’incarico di consigliere o di dirigente di I fascia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

 

Art. 4
 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia 
 
 

1. Il fondo di cui all’art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia) del  CCNL per il quadriennio 2002-2005 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai consiglieri ed ai dirigenti di I fascia: 

-        1,36% a decorrere dal 01/01/2004 ;

-        ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005;

 

-        ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.    

2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2 (trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia), comma 3. 


 

Capo III

Referendari e dirigenti di II fascia

 

Art. 5

Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia  

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: 

-        dal  01/01/2004  di € 60,00  

-        dal 01/01/2005   di € 81,00

 

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei referendari e dei dirigenti di II fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in € 40.129,98  per 13 mensilità. 

3. Per i referendari e dirigenti di II fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi del  CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: 

-        dal 01/01/2004  in  € 10.859,77 

-        dal 01/01/2005 in € 11.262,77 

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

 

5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio. 

6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di referendario o dirigente di II fascia spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.

 

Art. 6

Effetti dei nuovi trattamenti economici  

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di II fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

 

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

 
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica di referendario o dirigente di II fascia è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

 

Art. 7 

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato per i referendari e per i dirigenti di II fascia  
 

1. Il fondo di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i referendari e i dirigenti di II fascia) del CCNL per il quadriennio normativo 2002 – 2005, primo biennio economico, è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai referendari ed ai dirigenti di II fascia:  

-        0,73% a decorrere dal  01/01/2004 ; 

-        ulteriore 0,71% a decorrere dal 01/01/2005;
 

-        ulteriore 1,02% a decorrere dal 31/12/2005 .   

2. Le risorse di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 5 comma 3 (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia). Le risorse di cui alla terza alinea del precedente comma sono finalizzate alla retribuzione di posizione variabile ed alla retribuzione di risultato e, nell’ambito delle stesse, una quota corrispondente allo 0,16% è utilizzata per la sola retribuzione di posizione parte variabile secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 5 del CCNL relativa al quadriennio normativo 2002  -  2005, primo biennio economico. 

 

Art. 8 

Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali 

1. L’amministrazione determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento vigente, secondo i criteri di cui agli artt. 54 (Retribuzione di posizione e gradazione delle funzioni) e 55 (Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali) del  CCNL per il quadriennio normativo 2002 – 2005, primo biennio economico. 

2. L’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata nell’amministrazione sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:

a)  il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;

b)  la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente. 

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3, (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti di II fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.


 

Capo IV

Norme finali 
 

Art. 9

Clausole speciali 

1. A decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di cui all’art. 2 dell’ “Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri” dell’8 aprile  1997 è rideterminato in €  7,00.