COMPARTO - SETTORE |
CNEL (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
14 FEBBRAIO 2001 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
1998-2001 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO - 2° BIENNIO ECONOMICO |
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Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali |
CGIL/FP………………………… | CGIL…………………. |
CISL/FPS ………………………… | CISL…………………… |
UIL/PA…………………………. | UIL…………………… |
UGL/ Statali ANDCD………………….. | UGL…………………. |
Al termine della riunione, le parti, hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999, nel testo allegato.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL
1998 – 2001
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione integrativa
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 Sistema di partecipazione
A) Informazione
B) Consultazione
C) Concertazione
D) Altre forme di partecipazione
Art. 7 Comitato pari opportunità
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI
Art. 8 Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art. 9 Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
CAPO III PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITÀ
Art. 10 Principi e regole di comportamento
Art. 11 Interpretazione autentica dei
contratti
CAPO IV CONTRIBUTI SINDACALI
Art.12 Deleghe a favore delle Organizzazioni
sindacali
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 Il contratto individuale di lavoro
Art. 14 Periodo di prova
Art. 15 Ferie
Art. 16 Festività
Art. 17 Lavoratori disabili
Art. 18 Mutamento di mansioni per inidoneità
psico-fisica
Art. 19 Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 20 Ricostituzione del rapporto di lavoro
TITOLO IV CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 Permessi retribuiti
Art. 22 Aspettativa per motivi familiari o
personali
Art. 23 Servizio militare
Art. 24 Assenze per malattia
Art. 25 Infortuni sul lavoro, malattie dovute
a causa di servizio, equo indennizzo
Art. 26 Diritto allo studio
Art. 27 Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio
Art. 28 Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
Art. 29 Norme comuni sulle aspettative
Art. 30 Congedi per la formazione
Art. 31 Congedi dei genitori
Art. 32 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 33 Permessi brevi
TITOLO V FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 34 Assunzioni a tempo determinato
Art. 35 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 37 Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 38 Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 39 Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
Art. 40 Contratto di formazione e lavoro
TITOLO VI ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 41 Orario di lavoro
Art.42 Riduzione dell'orario
Art. 43 Turnazioni
Art. 44 Lavoro straordinario
Art. 45 Banca delle ore
Art. 46 Reperibilità
Art. 47 Riposo compensativo
TITOLO VII FORMAZIONE E MOBILITA'
Art. 48 La formazione: obiettivi e
strumenti
TITOLO VIII SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 49 Aree di inquadramento
Art. 50 Disciplina per il primo inquadramento
Art. 51 Accesso dall'esterno
Art. 52 Passaggi interni
Art. 53 Sviluppi economici all'interno delle
aree
Art. 54 Posizioni organizzative
Art. 55 Conferimento e revoca delle posizioni
organizzative
Art. 56 Mansioni superiori nel nuovo sistema
di classificazione
TITOLO IX NORME DISCIPLINARI
Art. 57 Doveri del dipendente
Art. 58 Responsabilità
Art. 59 Incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi
Art. 60 Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 61 Codice disciplinare
Art. 62 Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 63 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
TITOLO X ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 64 Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art. 65 Obblighi delle parti
Art. 66 Termini di preavviso
TITOLO XI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 67 Struttura della retribuzione
Art. 68 Incrementi tabellari ed effetti dei
nuovi stipendi
Art. 69 Indennità di amministrazione
Art. 70 Fondo per lo straordinario
Art. 71 Fondo unico
Art. 72 Utilizzo del Fondo unico
Art. 73 Trattamento di trasferta
Art. 74 Servizio mensa e buoni pasto
Art. 75 Copertura Assicurativa
Art. 76 Patrocinio Legale
Art. 77 Retribuzione e sue definizioni
TITOLO XII DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 78 Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
Art. 79 Trattenute per scioperi brevi
Art. 80 Previdenza complementare
Art. 81 Interventi solidali a favore di
lavoratori affetti da AIDS
Art. 82 Fascicolo personale
Art. 83 Struttura della busta paga
Art. 84 Disapplicazioni
All.A Declaratorie
Area C
Area B
Area A
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti concordemente rilevano che il D.lgs. 31
marzo 1998, n. 80, nel collocare la disciplina del rapporto di lavoro del
personale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nell'ambito degli
enti ed organismi di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, ha
attribuito al CNEL, quale organo ausiliario dello Stato avente rilevanza
costituzionale (art. 99 Cost.) e dotato di ampia autonomia amministrativa e
contabile, uno strumento contrattuale più flessibile di attuazione del dettato
costituzionale, orientato alla valorizzazione delle competenze e delle
professionalità. Ciò consentirà, a giudizio delle parti stipulanti, al CNEL
una piena ed efficace gestione dei compiti istituzionali, accresciutisi con
recenti interventi legislativi, fornendogli un apparato strumentale adeguato
alle esigenze di un'attività di consulenza e di sostegno della concertazione
all'altezza dei tempi.
1. Il presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, del Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti: "CNEL").
2. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato e integrato con i decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396,
31 marzo 1998, n. 80, e successivi, è richiamato nel testo del presente
contratto con la dizione "D.lgs.n.29/1993". L'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine
"Agenzia".
1. Il presente contratto concerne il periodo 1°
gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido da1 1°
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'Agenzia dà immediata comunicazione al CNEL dell'avvenuta
stipulazione.
3. Gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CNEL entro
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale,
le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto
o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del CNEL sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui all'art. 52,
comma 1, del D.lgs. n. 29/1993.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione delle responsabilità delle parti è riordinato in
modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza del CNEL di innalzare gli standard qualitativi e quantitativi delle
attività di supporto allo svolgimento delle attività del CNEL, ai fini della
piena attuazione del dettato costituzionale (art. 99 Cost.).
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al
comma precedente comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali
convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di
interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle
organizzazioni sindacali. In tale impostazione il sistema di relazioni
sindacali ricomprende:
a) la contrattazione collettiva, che ha il
suo momento fondamentale nel contratto collettivo nazionale e che trova
ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e
secondo le modalità previste dal predetto contratto nazionale. In coerenza
con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in
conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, nel rispetto
della previsione dell'art. 49 del D.lgs n. 29/1993;
b) la partecipazione sindacale che si articola
negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
c) le procedure per l'interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
1. La contrattazione integrativa si svolge tra i
soggetti indicati nell'art. 8. Essa si avvale delle risorse dell'apposito
Fondo unico previsto dall'art. 71 e persegue la finalità di incrementare la
produttività e la qualità del servizio nonchè di sostenere i processi di
riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto integrativo regola i sistemi di
incentivazione del personale sulla base di programmi e progetti orientati al
miglioramento della produttività e della qualità del servizio, definisce i
criteri generali delle metodologie di valutazione della produttività e della
qualità del lavoro, basate su indicatori e standard di riferimento ed indica i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico fra le varie finalità di
utilizzo indicate nell'art. 72.
3. In sede di contrattazione integrativa sono,
inoltre, regolate le seguenti materie:
a) individuazione, ridefinizione e
ricollocazione dei profili professionali coerenti con le declaratorie di
area;
b) criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) e 53;
c) linee di indirizzo generale per l'attività
di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale
in linea con i processi di innovazione;
d) accordi di mobilità ai sensi dell'art. 35 e
seguenti del D. lgs. n. 29/1993;
e) linee di indirizzo e criteri per la
garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
f) pari opportunità, per le finalità indicate
nell'art. 7 del presente Ccnl, nonché per quelle indicate dalla legge 10
aprile 1991, n. 125;
g) criteri di applicazione, con riferimento ai
tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie
per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
h) riflessi delle innovazioni tecnologiche e
organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi sulla qualità
del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
i) criteri generali per le attività
socio-assistenziali del personale;
j) articolazione delle tipologie dell'orario
di lavoro, sulla base delle esigenze dell'attività del CNEL e conformemente
a quanto stabilito dall'art. 41.
4. La contrattazione attinente agli accordi
di mobilità e ai riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative
avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono
necessaria.
5. Le componenti retributive con valenza
incentivante da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono
comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei piani e
programmi e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati
raggiunti tenendo conto del sistema di controllo e di contabilità previsto dal
regolamento di organizzazione del CNEL.
6. Fermi restando i principi di comportamento
delle parti durante le trattative indicati nell'art. 10, sulle materie
demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi
senza esito trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e la libertà di iniziativa.
7. I contratti collettivi integrativi di cui al
presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal
contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti rispetto a
quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi
a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte
salve specifiche materie previste dal presente contratto che per loro natura
richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. La contrattazione integrativa verifica con cadenza
annuale la disponibilità delle risorse all'uopo destinate, nell'ambito
dell'autonomia di bilancio del CNEL e secondo quanto previsto dal presente
contratto, e individua le modalità di utilizzo delle stesse.
2. Il CNEL provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e
a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato
dall'organo preposto al controllo interno secondo le vigenti disposizioni. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata all'organo di controllo entro 5 giorni
corredata dall'apposita relazione tecnico-finanziaria illustrativa. Trascorsi
15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al
presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del
predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione.
5. Il CNEL trasmette all'Agenzia, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
Il sistema di partecipazione si realizza
attraverso i modelli relazionali di seguito disciplinati.
1. Il CNEL, assicura ai soggetti sindacali di
cui all'art. 8, informazioni tempestive sugli atti di valenza generale, aventi
riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull'organizzazione degli uffici e
sulla gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nelle materie di seguito indicate il CNEL
fornisce una informazione preventiva:
a) nei casi in cui il presente Ccnl prevede
la contrattazione integrativa, la concertazione e la consultazione;
b) per la definizione dei criteri per la
programmazione dei fabbisogni di organici in conseguenza degli indirizzi
formulati dagli organi del Consiglio per la propria attività;
c) per la verifica periodica della
produttività degli uffici;
d) per la verifica dello stato
dell'occupazione e delle politiche degli organici;
e) per la definizione dei criteri generali
concernenti l'organizzazione del lavoro;
f) per promuovere iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
g) per l'introduzione di nuove tecnologie e
processi di riorganizzazione;
h) nei casi di affidamento all'esterno dei
servizi;
i) criteri generali sulla programmazione della
mobilità interna.
j) programmi di formazione;
k) misure in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro;
l) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
m) elevazione del contingente dei posti dal
tempo pieno al tempo parziale di cui all'art. 35;
n) criteri per il ricorso a forme di lavoro
flessibili.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi
per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi
risultati, il CNEL fornisce un'informazione successiva ai soggetti sindacali
di cui all'art. 8:
a) applicazione di parametri di misurazione
della produttività e della qualità dei servizi e dei relativi standards;
b) andamento generale della mobilità del
personale;
c) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
d) misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle risorse del
Fondo unico di ente per i trattamenti accessori;
f) distribuzione complessiva delle ore di
lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
g) stato dell'occupazione e politiche degli
organici.
1. La consultazione, è attivata dal CNEL, prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul
rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per le seguenti materie, per le
quali è obbligatoria:
a) organizzazione e disciplina degli
uffici, consistenza e variazione della dotazione organica di area e
complessiva;
b) elevazione del contingente massimo per la
trasformazione dei posti da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 35.
2. La consultazione del rappresentante per la
sicurezza avviene nei casi previsti dall'art. 19 del D. lgs. 19 settembre
1994, n. 626.
1. Sono oggetto di concertazione le seguenti
materie:
a) criteri relativi alla mobilità interna;
b) criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione per i passaggi tra le aree di cui all'art. 52, comma
1, lett. a);
c) criteri relativi al conferimento, alla
durata ed alla revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
d) graduazione delle posizioni organizzative
ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di posizione;
e) criteri e procedure di valutazione
periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di
posizione organizzativa e relative necessarie garanzie di contraddittorio;
f) individuazione dei contingenti destinati
alle selezioni interne, di cui all'art. 52, comma 1;
g) verifica periodica della produttività degli
uffici;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi
di riorganizzazione del CNEL aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro;
i) criteri per la determinazione dei carichi
di lavoro.
2. La richiesta della concertazione deve
essere formulata con atto scritto, entro tre giorni dal ricevimento
dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, da parte dei
soggetti sindacali di cui all'art. 8.
3. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di correttezza e buona fede.
4. Nel corso della concertazione le parti
verificano la possibilità di pervenire ad un accordo sulle materie oggetto del
confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30
giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta
le posizioni delle parti.
1. Nell'ambito del CNEL è costituita una
Conferenza di rappresentanti delle parti abilitate alla contrattazione
integrativa. La Conferenza si riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere
il personale in ordine alle linee essenziali di indirizzo in materia di
politiche aventi riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione
con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine
di favorire un adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa,
nell'ambito dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse
umane.
1. Al fine di attivare misure e meccanismi volti
a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del Cnel sono
definiti con la contrattazione integrativa, interventi che si concretizzino in
" azioni positive" a favore delle donne , nell'ambito delle più ampie
previsioni dell'art. 2 comma 6, della legge 125/1991 e degli articoli 7 commi
1 e 61 del d.lgs n. 29/93.
2. Presso il Cnel è costituito un apposito
Comitato composto da un rappresentante dell'amministrazione del Cnel, con
funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl e da un pari numero di
rappresentanti del CNEL.
3. Il comitato per le pari opportunità svolge i
seguenti compiti:
a) svolgimento, con specifico riferimento
all'attività del CNEL, attività di studio, ricerca, -promozione e raccolta
dei dati relativi alle materie di competenza del CNEL anche alla luce
dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con
riferimento ai programmi di azione della Comunità europea;
b) individuazione dei fattori che ostacolano
l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo
iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del
mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione femminile in ambito
locale, anche in riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
d) promozione di iniziative volte ad attuare
le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone, nonchè di azioni positive ai sensi della legge n.
125/1991.
e) promozione di interventi idonei a
facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e
a salvaguardare le professionalità.
f) proposizione di iniziative dirette a
prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
4. In sede di contrattazione integrativa
tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato, sono adottate misure
volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale, nei seguenti ambiti e con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione
professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema
classificatorio;
b) flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve
tenere conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità
dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente
parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
d) proposizione di iniziative di informazione
per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro.
5. Il CNEL favorisce l'operatività del
Comitato garantendo gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dal Comitato. Quest'ultimo è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici nell'ambito del CNEL.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere confermati nell'incarico per
un solo mandato.
1. I soggetti titolari della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4 sono:
a) le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.
1. La delegazione trattante per la
contrattazione integrativa è costituita:
a) per la parte pubblica: dalla delegazione
espressamente nominata dal Presidente del CNEL;
b) per la parte sindacale: dai soggetti
sindacali di cui all'art.8.
2. Il CNEL può avvalersi, nella
contrattazione integrativa, dell'attività di assistenza dell'Agenzia.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di correttezza e buona fede, ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate alla
contrattazione stessa.
3. Durante il periodo in cui si svolgono la
consultazione o la concertazione, le parti medesime si attengono ugualmente
all'impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
consultazione o della concertazione.
1. Qualora insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi,
nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del
D.lgs.n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto
concerne i contratti collettivi integrativi, con quelle previste dall'art. 5
del presente Ccnl, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto.
2. La medesima procedura di cui al comma 1 può
essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'Organizzazione Sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa al CNEL a cura del
dipendente o dell'Organizzazione Sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione al CNEL e all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto
della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dal CNEL
sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con il CNEL.
5. Il CNEL è tenuto, nei confronti dei terzi,
alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle Organizzazioni sindacali.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
determinato e a tempo parziale è costituito e regolato da contratti
individuali e dal presente contratto nel rispetto delle disposizioni di legge
e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) posizione di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo
assegnato;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo
vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 41.
5. Prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale, il CNEL invita l'interessato a presentare la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto
di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a 90 giorni
in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato con altro datore di lavoro pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.lgs. n.29/1993. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per il nuovo rapporto.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al
comma 5, il CNEL comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1
sostituisce i provvedimenti di nomina già previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR
9 maggio 1994, n.487. In ogni caso esso produce i medesimi effetti dei
predetti provvedimenti di nomina.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
a) 2 mesi per il personale dell'Area A;
b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.
Sono esonerati dal periodo di prova i
dipendenti del CNEL che siano stati riclassificati a seguito di processi di
selezione interna di cui all'art. 52.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova
si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di
assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio
sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art.
25.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova,
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso nè di corresponsione dell'indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso del
CNEL deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei
della tredicesima mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso il CNEL o altra
amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato superamento
della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel
profilo di provenienza.
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni
di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di
lavoro.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo il 16 maggio 1995,
data di stipulazione del Ccnl 1994/1997 relativo al personale non dirigente
dei Ministeri, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui
al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo
ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art.
1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite
4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n.937/1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
di cui all'art. 21 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in
periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le esigenze del
servizio, il CNEL assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie
in più periodi. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni
di ferie prestabiliti. Il dipendente, di norma, deve fruire di almeno due
settimane continuative di ferie nel periodo 1 agosto - 10 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie devono essere fruite entro l'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio,
in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza. In caso di impedimento derivante da uno stato di malattia o
infortunio o da assenza obbligatoria, alla fruizione delle ferie residue entro
il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza, le stesse
possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili
con le esigenze di servizio e comunque entro l'anno.
14. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si protraggano per più di 3 giorni. IL CNEL deve essere posto in
grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti
dovuti.
15. Qualora il lavoratore non sia stato
espressamente autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di ferie
programmato, delle giornate di ferie non godute per i motivi di cui al
precedente punto, egli ha l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del
periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo,
dell'assenza per malattia, per infortunio o per evento luttuoso.
16. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
17. Fermo restando il disposto del comma 9,
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche
e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti
civili, nonchè il 29 giugno, ricorrenza del Santo Patrono di Roma.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di
domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti
turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese
cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di
fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale
domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai
sensi delle leggi 22 novembre 1988, n.516 e 8 marzo 1989, n.101. Le ore
lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri
giorni lavorativi senza diritto al alcun compenso straordinario o
maggiorazioni.
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità
e le potenzialità dei lavoratori disabili, il CNEL, nell'ambito delle forme di
partecipazione di cui all'art. 6, lett. D), individua e realizza le iniziative
per una corretta attuazione della disciplina della legge n.68/2000 anche con
riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino
nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano
applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e
successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non
idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo
professionale, il CNEL non può procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile
tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in
altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di
inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso
dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato
in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale,
in un profilo di area immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti
successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono
prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito
della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo
appartenente a posizione economica inferiore o ad area inferiore, il
dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non
riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia più
favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa
essere ricollocato nell'ambito del CNEL con le modalità previste dai commi
precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art.
19.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35,
comma 6, del d.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento
in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito del CNEL, il CNEL comunica a tutti gli enti o amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. 29/1993 presenti a livello provinciale,
regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e
profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto,
in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui
al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni,
l'entità dei posti, per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva
dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai
lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e
chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali
priorità; il CNEL dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra
più aspiranti allo stesso posto, il CNEL forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di familiari a carico;
c) maggiore anzianità lavorativa presso la
pubblica amministrazione;
d) particolari condizioni di salute del
lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza,
nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente;
e) presenza in famiglia di soggetti portatori
di handicap;
f) dipendenti unici titolari di reddito nel
nucleo familiare.
La ponderazione dei criteri viene definita in
sede di contrattazione integrativa.
5. La contrattazione integrativa può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione:
a) da parte degli stessi enti riceventi, al
fine di favorire le integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo
contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione
vigente;
b) da parte del CNEL, al fine di favorire la
ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione dell'art. 35/bis,
commi 2 e 6, del ripetuto d.lgs. 29/93.
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si
sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla
data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il
CNEL si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dipendente è ricollocato nella posizione equivalente a quella
rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nel CNEL, al
momento delle dimissioni.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica del CNEL.
TITOLO IV
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi
permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove entro il limite
complessivo di giorni otto all'anno;
b) lutti per perdita del coniuge o del
convivente stabile, di parenti entro il secondo grado, di affini di primo
grado: giorni tre consecutivi lavorativi per evento;
c) donazioni di sangue, per l'intera giornata
lavorativa.
2. A domanda del dipendente sono inoltre
concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari fruibili anche frazionatamente.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un
permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere
fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di amministrazione,
escluse le indennità legate alla effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. Tali permessi
possono essere fruiti anche in forma frazionata.
7. Il dipendente ha altresì diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
8. Nell'ambito delle previsioni contenute nella
legge 11 agosto 1991, n.266 e nel regolamento approvato con DPR 21 settembre
1994, n.613 per le attività di protezione civile, il CNEL favorisce la
partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato
mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in
un triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1
non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per
il calcolo dei periodi di conservazione del posto previsti dagli artt. 24 e
25.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di
queste, da questo contratto collettivo.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze
Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro,
anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del
posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla
retribuzione.
2. I dipendenti che prestano il servizio
sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla
conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza
retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio
in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a
disposizione del CNEL per riprendere servizio. Superato tale termine il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso
nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno
diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che
viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale, il
CNEL corrisponde l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e
quella erogato dall'amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve
porsi a disposizione del CNEL per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un
mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei
mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale
ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del
servizio non è retribuito.
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi
particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi,
senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Qualora il dipendente abbia avanzato la
richiesta di cui al comma 2, il CNEL procede all'accertamento delle condizioni
di salute del dipendente stesso, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare la
sussistenza dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2 - e così anche nel caso in cui, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro - il CNEL ha
facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge a tutela degli affetti da Tbc.
7. Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9
mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a
quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche il trattamento economico accessorio, fatta eccezione quindi per i
compensi per il lavoro straordinario e i turni;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera
a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera
a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel comma 1.
8. In caso di patologie gravi che richiedano,
terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali
giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a), secondo periodo. Per agevolare il
soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche, il CNEL favorisce un'idonea articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
9. L'assenza per malattia, ovvero la sua
eventuale prosecuzione, deve essere comunicata all'Ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
si verifica, salvo comprovato impedimento.
10. Il dipendente è tenuto, salvo casi di forza
maggiore, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità entro i due
giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
11. IL CNEL dispone il controllo della malattia
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, attraverso la
competente Azienda Sanitaria Locale.
12. Il dipendente che durante l'assenza per
malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato al CNEL, deve
darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
13. Il dipendente assente per malattia, ancorché
formalmente autorizzato dal medico curante in via generica ad uscire
dall'abitazione, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato al
CNEL fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi
i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte
salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per
visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie o accertamenti specialistici
regolarmente prescritti ovvero per altri giustificati motivi, di cui il
dipendente è tenuto a dare preventiva informazione al CNEL, eccezion fatta per
i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
14. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il
dipendente è tenuto a darne comunicazione al CNEL, che ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante
il periodo di degenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione
di cui all'art. 24, comma 7 comprensiva del trattamento accessorio ivi
indicato.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 7,
comprensiva del trattamento accessorio ivi indicato per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 24, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda il procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di
lavoro in caso di inabilità permanente si applicano le disposizioni vigenti in
materia per i pubblici dipendenti.
4. Le assenze di cui al presente articolo non
sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze
per malattia di cui all'articolo 24.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova
applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori
che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza
di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa
legge.
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dal CNEL - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento
all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi
per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o
attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la
preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine
degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione
Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi
anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione
dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o
psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi
e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei
permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di
formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano
lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno
del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c) dipendenti che frequentino per la prima
volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d) dipendenti ammessi a frequentare le
attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere
a), b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie
di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei
criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono
ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore
parità, secondo l'ordine decrescente di età.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la
relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti
sindacali di cui all'art. 8.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai
commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima
dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli
stessi, l'attestato di partecipazione o, se non previsto, altra idonea
documentazione concordata con il CNEL e comunque quello degli esami sostenuti,
anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, lett. a).
1. I dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge
13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui
alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o
della borsa.
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive
e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge o convivente
stabile presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in
aspettativa, senza assegni, qualora il CNEL non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2
può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento
per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno
quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del
dipendente in aspettativa.
1. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi
di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di
aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi
sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971 e in
applicazione di quanto previsto dalla legge n. 53/2000.
2. Il CNEL, qualora accerti durante il periodo
di aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di
quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 2.
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso il CNEL, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale complessiva dell'10% del personale
delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al
comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità,
devono presentare al CNEL una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della
durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30
giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine
progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la
disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora
la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui
al comma 3, il CNEL può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo
si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità
previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di
comunicazione al CNEL ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 24 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di
servizio, nell'art. 25.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere
il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
1. Al personale dipendente si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella
legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono
riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n.903/1977,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti, che competono nei casi di malattia superiore a
15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina dell'art. 24,
comma 7, lett. a), secondo periodo.
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni
di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposto di cui all'art.
10 della legge n. 1204/1971.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di
cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei
casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente
per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti
commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata,
dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge
n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le
ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo
di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto
ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4
della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un
parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel
citato art. 4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina
di cui all'art. 21.
1. Previa valutazione delle esigenze di servizio
da parte del dirigente responsabile dell'unità organizzativa, può essere
concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per
brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo
non possono essere di norma di durata superiore alla metà dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso
dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere
formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure
organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto, salvo comprovati
impedimenti, a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del dirigente responsabile. Nel caso in cui il
recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 34
Assunzioni a tempo determinato
1. Il CNEL può assumere personale a tempo
determinato, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge
n. 230/1962 e successive modificazioni, nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale
assente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, con diritto alla
conservazione del posto, il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per
tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto
del dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente
per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni e integrazioni;
c) per assunzioni stagionali, per particolari
punte di attività e per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei
mesi;
d) per la temporanea copertura di posti
vacanti nelle singole aree, con riguardo a specifici profili, per un periodo
massimo di sei mesi, purché siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti stessi;
e) per attività connesse allo svolgimento di
specifici progetti o programmi predisposti dal CNEL, quando alle stesse non
sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di
11 mesi.
2. Per la selezione del personale da
reclutare, il CNEL applica i principi previsti dall'articolo 36 del d. lgs.
29/1993.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente
sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine
indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del
titolare; il CNEL non può trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato
in rapporti a tempo indeterminato.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire
a tempo pieno ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo
parziale.
6. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto
per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo quanto segue:
a) le ferie maturano in proporzione della
durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi
restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 25,
si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi per i quali spetta il trattamento
economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono
stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 7, in misura
proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che
non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque
essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari
alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 24;
c) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 10 giorni complessivi
e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 21,
comma 3.
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi
nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) reclutamento dall'esterno, nell'ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett.
b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
In essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai
commi da 5 a 8.
3. Il CNEL, previa analisi delle proprie
esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, previa informazione seguita da incontro, individua i
posti da destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale.
4. Il CNEL, entro il predetto termine, può, con
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per
un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del
lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle
incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e
professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi
professionali.
6. Il CNEL, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, è tenuto a individuare, informandone i dipendenti,
le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti
istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso
in cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica, il CNEL non può consentire la trasformazione del
rapporto a tempo parziale.
8. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a
comunicare entro quindici giorni al CNEL la data di inizio dell'eventuale
attività lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
9. Al fine di favorire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ipotesi prevista al
comma 1, lett. b), il valore risultante dall'applicazione del limite
percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo
pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema
di classificazione del personale può essere arrotondato all'unità se inferiore
a 1. Il contingente corrispondente alla predetta percentuale è utilizzato fino
alla capienza per soddisfare le domande dei dipendenti interessati
indipendentemente dalla relativa motivazione, con le procedure indicate nei
commi precedenti.
10. Per le nuove assunzioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale sono rispettate le indicazioni minime della legge
449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non incidenti comunque
sul contingente di cui al comma 9.
11. Il CNEL, in presenza di particolari
situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei
dipendenti interessati, previamente individuate nel contratto collettivo
integrativo, può elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 %
come tetto massimo. In deroga alle procedure previste da detto comma, le
domande per la trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi
presentate con cadenza trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere
dal primo giorno del trimestre successivo.
12. Qualora il numero delle richieste relative
ai casi di cui al comma 11 ecceda il contingente comprensivo della quota
aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
a) che assistano propri familiari portatori
di handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni
psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non
autosufficienti;
b) che abbiano figli minori, con ordine di
priorità in relazione al numero dei figli stessi.
13. L'avvenuta trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del D.lgs. 152/1997
è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 4
con l'indicazione della du-rata e dell'articolazione della prestazione
lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e il CNEL.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi
sia disponibilità del posto in organico.
15. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro
a tempo parziale hanno diritto di esercitare presso il CNEL i diritti di
libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
3. In presenza di particolari e motivate
esigenze il dipendente può concordare con il CNEL ulteriori modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche
esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui
all'art. 4 , in base alle tipologie del regime orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale praticabili presso il CNEL tenuto conto della
natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della
scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in
organico.
1. Nell'applicazione degli altri istituti
normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere prestazioni di
lavoro supplementare, di cui all'art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000,
nella misura massima stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso Decreto
Legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il
ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili
ed improvvise.
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità
si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time
verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non
cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante
per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto e i
permessi per il diritto allo studio spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il
periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
periodi effettivamente lavorati.
4. Il trattamento economico, anche accessorio,
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
5. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina
prevista in sede di contrattazione integrativa.
6. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge
n. 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le ore di lavoro supplementare sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla
nozione di retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. c) maggiorata di una
percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse
destinate ai compensi per lavoro straordinario.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
9. Le ore di lavoro straordinario sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla
nozione di retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. a), maggiorata di una
percentuale del 50%.
10. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su
richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in
via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del
lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più
di sei mesi.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di
famiglia.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle
clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
1. Il CNEL, previa informazione ed incontro con
i soggetti sindacali di cui all'art. 8, può definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite
dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo
2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso
CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa
a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del CNEL, sul quale
gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i
lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una
linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di
impianto e di esercizio a carico del CNEL, espressamente preventivati nel
progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi,
anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL
quadro del 23 marzo 2000.
5. Il CNEL definisce, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non
può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno
concordati con il CNEL nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con
durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di
lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie
notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano
riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo
periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. Il CNEL definisce in sede di contrattazione
integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità
e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi
5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il
CNEL attiva opportune iniziative di
aggiornamento professionale dei lavoratori
interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza
su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro
assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei
programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può
eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature
assegnategli senza previa autorizzazione del CNEL.
11. Il CNEL, nell'ambito delle risorse destinate
al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
b) danni a cose o persone, compresi i
familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il
trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 72. Le relative risorse sono
ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter
essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale
elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
1. Il CNEL può stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs.
29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che
nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997,
sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi di attività non
prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze
eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e
motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la
temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e
a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il
limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti
relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque
necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di
supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano
acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile,
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso il CNEL, arrotondando,
in caso di frazioni, all'unità superiore.
4. E' vietato il ricorso al lavoro temporaneo
per i profili ascritti all'area A del sistema di classificazione.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo
per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c)
della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di
affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici
giorni.
6. Il CNEL è tenuto, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs.
626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali
trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 72, nonché
l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale del CNEL. Le relative
risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo
del lavoro temporaneo.
8. Il CNEL comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare
al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso il CNEL i diritti di libertà e di attività sindacale
previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
10. Il CNEL provvede alla tempestiva e
preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art.
8, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata
prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di
motivate ragioni d'urgenza il CNEL fornisce l'informazione in via successiva,
comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti
di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno
1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, il CNEL fornisce
ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni
necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3.
Entro lo stesso termine il CNEL fornisce alle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma
9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto al CNEL di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
1. Nell'ambito della programmazione del
fabbisogno di personale, il CNEL può stipulare contratti di formazione e
lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Il CNEL non può stipulare contratti di
formazione e lavoro qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 del
D. Lgs. 29/1993 o qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti
la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa
generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi
comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può
essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità
elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano
l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente
essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nell'area C e intermedie le professionalità inserite
nell'area B. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per
l'acquisizione di professionalità ricomprese nell'Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett.
a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità
intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere
effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla
lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve
riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro,
la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è
stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 13, e deve
contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia
dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a
dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di
formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della
posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C2).
Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima
mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la attribuzione di
compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la fruizione dei servizi
sociali previsti per il personale del CNEL, nell'ambito del finanziamento del
progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto
per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un
mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla
maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non
in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari
alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di
formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione
diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in
presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il
contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di
durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle
armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del termine
stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto il CNEL è tenuto ad
attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può
essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Il CNEL disciplina,
previa concertazione ai sensi dell'art. 6, il procedimento ed i criteri per
l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la
partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di
formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di
servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro qualora il CNEL non confermi almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di
attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle
assemblee del personale dipendente.
TITOLO VI
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 41
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte
salve le esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi consiliari,
che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni sono
determinate previa contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 8
del presente contratto.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di
nove ore. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore
continuative, il personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno
30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
eventuale consumazione del pasto.
4. E' possibile adottare l'orario flessibile di
lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in
entrata ed in uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge n.903/1977,
legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido,
figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.
266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo
dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di
lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese
successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
6. In relazione a prevedibili esigenze di
servizio di determinati uffici e servizi può essere effettuata, previa
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, la programmazione
plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario. Tale programmazione va
definita, di norma, una volta all'anno. Le forme di recupero nei periodi di
minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera
dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero
delle giornate lavorative.
1. Al personale adibito a regimi d'orario
articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento
dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, si applica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una
riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione può
realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo
sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure
con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino
all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2000 le parti si incontrano
per valutare le modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in materia.
1. Il CNEL, in relazione alle proprie esigenze
organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione
dei turni è definita in sede di contrattazione integrativa.
2. Le prestazioni lavorative svolte in
turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6,
devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una
distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
articolazione adottata nel CNEL.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione
giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma
superiori a 8 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze
eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata
sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga
l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il
passaggio delle consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22
e le ore 6. I turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00.
Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli
antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure
previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una
indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria
della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del
rateo della tredicesima mensilità nella misura del 20.%;
b) fascia notturna e giorni festivi:
maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b),
con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%;
c) fascia festiva-notturna : maggiorazione
oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b), con l'aggiunta
del rateo della tredicesima mensilità nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 può
essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in
turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 71.
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro
e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze
organizzative e di servizio individuate dal CNEL, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore è tenuto ad effettuare, nei
limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo
giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali
e familiari.
3. Il limite massimo individuale di lavoro
straordinario è fissato in 300 ore annue. Tale limite può essere elevato in
sede di contrattazione integrativa, in presenza di esigenze eccezionali o per
specifiche categorie di lavoratori.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è
determinata maggiorando la retribuzione oraria corrispondente alla definizione
di retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. a), calcolata con le modalità
previste dal comma 3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo
della tredicesima mensilità.
5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente
sono pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario
diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato
in orario notturno-festivo.
6. La quantificazione delle ore di
straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al
periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo
delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dal CNEL ai sensi
dell'art. 41.
7. Su tempestiva richiesta del dipendente, le
prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui
al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire
compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine
massimo di 4 mesi.. La disciplina di cui al presente comma si applica ai
lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 45.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, di cui
all'art. 37, comma 2, in modo retribuito o come permessi compensativi, è
istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, di
cui all'art. 37, comma 2, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo
stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno
successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste
da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo
conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri
fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore
ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla
prestazione lavorativa.
7. La disciplina del presente articolo decorre
dal 1 gennaio 2001.
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere
istituito dal CNEL, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario
di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni connesse al
funzionamento del Consiglio e dei suoi organi. La relativa disciplina è
definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle
esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di
reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6
ore.
4. Ciascun dipendente, nell'arco di un mese, non
può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale
limite, per non più di due domeniche.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è
remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura
viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è
frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione
alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno
festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche
se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto
riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attività
prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta,
con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per
prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del
presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.
71.
1. Al dipendente che per particolari esigenze di
servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art.
41, non usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche
al mese, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'art. 77, c. 2,
lett. a) maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di
regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale, ove per esigenza di servizio non sia possibile consentire la
fruizione del riposo compensativo, da titolo ad un compenso sostitutivo
commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il
lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta
del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che
sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è
cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel
caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art. 77, comma 2, lettera a), nella misura del
20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è
del 30%.
TITOLO VII
FORMAZIONE E MOBILITA'
Art. 48
La formazione: obiettivi e strumenti
1. Le parti concordano che nell'ambito dei
processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
programmi di aggiornamento e qualificazione secondo percorsi formativi
definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della
contrattazione integrativa. La formazione del personale di nuova assunzione si
realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle
attività da svolgere, in base a programmi di addestramento definiti dal CNEL.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate
riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o
amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso il CNEL, partecipano ai
programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono
quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a) percorsi di qualificazione e di
aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi
all'interno delle aree del sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati
all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che
devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare,
delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro;
delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane,
organizzative e tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle
suddette attività formative, il CNEL può avvalersi della collaborazione della
Scuola Superiore della P.A., delle Università e di altri soggetti pubblici e
Società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in
materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà
realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del D.Lgs. n. 39/1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo, il CNEL utilizza le risorse disponibili sulla base della
direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/95 relativa alla
formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge, come quelle del D.lgs.n.39/1993, ovvero da particolari disposizioni
dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a
quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997,
si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno
all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono
vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
6. Il personale che partecipa alla attività di
formazione organizzate dal CNEL è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico del CNEL . I corsi sono tenuti, di norma,
durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese di viaggio ove ne sussistano i presupposti.
7. Il CNEL individua i dipendenti che
partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali
definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari Uffici, nonché di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità
di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c)
del D.lgs. n.29/1993.
TITOLO VIII
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 49
Aree di inquadramento
1. Il nuovo sistema di classificazione del
personale è volto all'introduzione di modelli organizzativi finalizzati al
perseguimento degli obiettivi e allo svolgimento dei compiti di rilevanza
costituzionale affidati al CNEL. Esso si articola su tre aree professionali,
che ricomprendono come segue le qualifiche funzionali dalla I alla IX del
pregresso ordinamento:
a) area A: ricomprende le ex qualifiche
funzionali fino alla IV;
b) area B: ricomprende le ex qualifiche
funzionali V e VI;
c) area C: ricomprende le ex qualifiche
funzionali VII, VIII e IX.
2. I contenuti relativi alle aree predette
sono indicati nelle declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono
l'insieme dei requisiti professionali necessari per l'inquadramento in
ciascuna di esse, corrispondenti a livelli omogenei di competenza.
3. I profili professionali ricompresi in
ciascuna area esprimono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche
relative alla stessa area; essi sono caratterizzati da mansioni e funzioni
contraddistinte da diversi gradi di complessità e di contenuto e possono
essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è inquadrato in base alla ex
qualifica di appartenenza nella posizione economica e nell'area ove questa è
confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art. 56 del D.lgs. 29/93,
tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione economica di
appartenenza, nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti
al profilo rivestito.
5. Il CNEL procede, previa contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 4, all'individuazione di nuovi profili
professionali ed alla ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti
nell'area corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle aree stesse.
1. In sede di primo inquadramento il personale
in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con
effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con
l'attribuzione dell'area e della posizione economica corrispondente alla
qualifica rivestita, conservando la relativa anzianità, secondo le indicazioni
contenute nella allegata tabella 1.
1. L'accesso dall'esterno, è previsto
nell'ambito dei posti vacanti espressamente destinati e tali finalità della
programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. Il CNEL disciplina le procedure e i contenuti
delle selezioni pubbliche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del
d.lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o
per le assunzioni obbligatorie di cui all'art. 36 commi 1, lett.b) e 2 dello
stesso D.lgs. 29/93.
3. Il dipendente di nuova assunzione è
inquadrato nella posizione economica di area corrispondente al profilo
professionale oggetto di selezione.
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono
possibili passaggi interni:
a) tra le aree con le procedure indicate al
successivo comma 3;
b) all'interno delle singole aree con le
procedure indicate al successivo comma 5.
2. I contingenti corrispondenti a ciascuna
delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione
alle esigenze organizzativo/funzionali del CNEL o ad obiettivi di
riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili.
3. Il passaggio dei dipendenti dalla area di
appartenenza alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore
avviene mediante procedure selettive, volte all'accertamento dell'idoneità e
della professionalità richieste previo superamento di corso-concorso.
4. Alle predette procedure selettive è
consentita la partecipazione del personale interno anche in deroga ai relativi
titoli di studio- fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge-
purchè esso sia in possesso di requisiti curriculari alternativi indicati
nelle declaratorie contenute nell'allegato A.
5. La progressione economica all'interno di
ciascuna area si consegue mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento
professionale con esame finale, rivolto ad accertare l'effettivo accrescimento
delle conoscenze e competenze conseguite, al termine dei quali sarà definita
una graduatoria, per la cui formulazione la posizione economica di provenienza
costituisce elemento qualificante, in relazione ai punteggi che verranno
determinati in sede di contrattazione integrativa; ai fini della formulazione
della medesima graduatoria, sono altresì considerati elementi utili,
l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e
professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione
tecnologica.
6. Il CNEL può indire concorsi pubblici o
attivare le richieste per il collocamento anche per i contingenti destinati
alle selezioni interne solo se le procedure di cui ai punti precedenti hanno
avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da
selezionare.
7. I passaggi di cui ai commi 3 e 5, con
esclusione dei passaggi di progressione economica di cui all'art 53 avvengono
nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti e nel
rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del
personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e
con le medesime regole previste dall'art. 6 D. lgs. n. 29/1993.
8. Sono riservati esclusivamente al personale
dipendente i passaggi interni all'area C per la posizione economica C3
corrispondente alla ex IX qualifica funzionale.
9. Nei casi dei passaggi interni di cui all'art.
52, comma 1, il CNEL, ai sensi della legge 152/97, comunica al dipendente con
atto scritto il nuovo inquadramento e le modifiche del rapporto di lavoro ad
esso correlate.
1. Nell'ambito delle aree A, B e C sono previste
posizioni di sviluppo economico, identificate nelle tabelle B e C
rispettivamente con le sigle A2s, B 2s, C3s
2. Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra
indicate sono attribuiti sulla base di criteri definiti nel contratto
collettivo integrativo ispirati alla valutazione dell'impegno, della
prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso
interventi formativi e di aggiornamento.
1. Nell'ambito dell'area C, il CNEL sulla base
del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative,
può individuare posizioni organizzative, direttamente rapportate al ruolo di
rilevanza costituzionale del CNEL, cui sono correlati incarichi che, pur
rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, comportano lo
svolgimento di compiti di più elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative di cui al punto
precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) direzione di unità organizzativa,
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b) attività tecnico-scientifiche e di ricerca
nelle discipline giuridiche, economiche o sociali, in diretta collaborazione
con il Consiglio e con i suoi organi rappresentativi preposti allo
svolgimento delle sue funzioni di rilevanza costituzionale nei confronti di
Parlamento, Governo, Regioni ed autonomie locali;
c) attività di staff e/o di consulenza,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il CNEL può procedere all'individuazione
delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver realizzato:
a) l'attuazione dei principi di
razionalizzazione previsti dal D.lgs. n. 29/1993, con particolare
riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
b) la ridefinizione delle strutture
organizzative e delle dotazioni organiche;
c) l'istituzione e l'attivazione del sistema
di controllo interno, determinando i criteri generali e le procedure per il
conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
4. Gli incarichi relativi alle posizioni di
cui ai comma 1 e 2 possono essere conferiti ai dipendenti dell'area C. Il
conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennità di posizione
il cui valore annuo lordo è ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un
massimo di 8 milioni per tredici mensilità, utilizzando le risorse previste
dall'art. 72 comma 2, lett. d).
1. Gli incarichi sono conferiti previa
determinazione dei criteri da parte del CNEL in coerenza con gli esiti della
concertazione di cui all'art. 6, lett.C).
2. Gli incarichi sono conferiti dal Segretario
Generale su proposta dei dirigenti interessati con atto scritto e motivato,
tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità
professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche degli
obiettivi, degli impegni programmatici o dei progetti che ne costituiscono la
motivazione.
3. Gli incarichi possono essere revocati nel
rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1, prima della scadenza, a
seguito di:
a) inosservanza delle direttive contenute
nell'atto di conferimento;
b) intervenuti mutamenti organizzativi;
c) accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico comporta la
perdita della indennità di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e la
restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi, avviene di norma
con cadenza annuale in base a criteri e procedure definite preventivamente dal
CNEL previa concertazione ai sensi dell'art.6, lett. C).
1. Il presente articolo completa la disciplina
delle mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs.n.29/1993 per
la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
"mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente
all'interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di
livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato,
secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le
posizioni di sviluppo economico di cui all'art. 53 non sono prese in
considerazione a tal fine. Sono altresì considerate "mansioni immediatamente
superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione dell'area di
appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale
dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di
cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche
mediante le selezioni interne di cui all'art. 52;
b) nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata
dell'assenza con esclusione dell'assenza per ferie.
4. Il conferimento delle mansioni superiori
di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato,
mediante le procedure stabilite dal CNEL sulla base di criteri, coerenti con
la propria organizzazione e con i contenuti dei profili professionali definiti
ai sensi dell'art. 4, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle
mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8,
comma 1. La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente
articolo entra, pertanto, in vigore dalla data di definizione dei predetti
criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni
superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per
la posizione corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo
rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo
resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.lgs. n.29/1993.
TITOLO IX
NORME DISCIPLINARI
Art. 57
Doveri del dipendente
1. Nel rispetto dei principi enunciati negli
artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno
disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni
assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed
adempiere alle formalità prescritte dal CNEL per la rilevazione ed il
controllo delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del Dirigente responsabile;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito
di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente
contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dal CNEL.
c) mantenere assoluta segretezza sugli
interessi del CNEL nel rispetto delle norme del regolamento di attuazione
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241; non trarre profitto da quanto
forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare, sia direttamente, sia per
interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività
- a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od
in concorrenza con il CNEL;
d) astenersi da qualunque attività a titolo
gratuito od oneroso o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese
od organizzazioni di fornitori, utenti, concorrenti e distributori che
abbiano avuto o che abbiano tuttora rapporti con il CNEL;
e) applicare nei rapporti con il cittadino le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e dei relativi regolamenti
attuativi in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di
diritto di accesso;
f) mantenere nei rapporti interpersonali e con
l'utenza una condotta improntata a principi di correttezza e astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) durante l'orario di lavoro non attendere ad
occupazioni estranee al servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad
attività lavorativa ancorché non remunerata;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono
impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono
palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata
contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per
iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le
disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero
configurino illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
j) non valersi di mezzi di comunicazione o di
quanto è di proprietà del CNEL per ragioni che non siano di servizio;
k) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regolano l'accesso ai locali del CNEL da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al
CNEL nei locali non aperti al pubblico;
l) vigilare sul corretto espletamento
dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
responsabilità attribuite;
m) comunicare al CNEL la propria residenza e,
ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento
delle stesse;
n) in caso di malattia dare tempestiva
comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno
di lavoro, salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di
provvedimenti del CNEL che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
p) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque
titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della
prestazione lavorativa.
1. Per i dipendenti del CNEL resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità, civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche.
1. Ai dipendenti del CNEL si applicano le
disposizioni di cui all'art. 58 del D.lgs.n. 29/1993 e successive integrazioni
e modificazioni.
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei
doveri di cui all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la
gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile non superiore a
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
sino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Il CNEL, salvo il caso di rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio istruttore
competente alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dal
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione
dalla difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma
4, del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
il responsabile della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ai
sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'Ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di
mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento
della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro centoventi giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non
sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
I° comma. Il medesimo Ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non
sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n.29/1993.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.lgs. n. 29/1993 il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado
di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o pericolo
causato al CNEL, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti del CNEL, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nella infrazione di più lavoratori
in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai
commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione
di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchè dell'orario di
lavoro;
b) condotta non conforme a principi di
correttezza verso il CNEL o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della legge n.300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai
carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente;
h) altre violazioni nei doveri di
comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il CNEL, per gli utenti
e per i terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato nel bilancio del CNEL e sarà destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal
comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a
10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati a
CNEL, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, nell'assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il
recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di
terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del
CNEL, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge
300 del 1970;
j) atti e comportamenti, ivi comprese le
molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia comunque
derivato grave danno al CNEL o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte
all'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura,
ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo e della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza del CNEL o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento di posto
per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento o
fatti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento
degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) responsabilità penale risultante da
sentenza di condanna passata in giudicato per un delitto che, pur commesso
fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non
sia compatibile, per la sua specifica gravità, con la prosecuzione del
rapporto.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di
alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o
terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) sentenza di condanna passata in giudicato:
d) sentenza di condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Il procedimento disciplinare deve essere
avviato, ai sensi dell'art. 60, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso
con il procedimento penale e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La
sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora il CNEL venga a conoscenza dei fatti che
possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini
previsti dall'art. 60, comma 2 da computarsi a decorrere dalla data in cui il
CNEL è venuto a conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso ai
sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare contenuto nel
presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione
in luogo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita con altre. Il codice deve essere
pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
1. Il CNEL, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si
conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale,
qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione
disciplinare del licenziamento.
3. Il CNEL, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi
previsti dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
5. Nei casi disciplinati dai commi precedenti si
applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e
procedimenti penali dall'art. 61, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso è concesso un assegno
alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile, oltre all'assegno per
il nucleo familiare eventualmente spettante, con esclusione di qualsiasi
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione
o di proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con
quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio.
8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del
presente articolo, la sospensione cautelare conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorso il
quale la sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è
riammesso in servizio.
9. Il procedimento disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
TITOLO X
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 64
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.
24, 25 e 61 del presente contratto, ha luogo:
a) al compimento del limite di età, fissato
dalle vigenti disposizioni in materia per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il
proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù delle
citate disposizioni;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 64,
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a
quello di compimento dell'età prevista. Il CNEL comunica comunque per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi
deve darne comunicazione scritta al CNEL rispettando i termini di preavviso.
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio superiore a 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi precedenti è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione
spettante per il periodo di mancato preavviso. Il CNEL ha diritto a trattenere
su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio
per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, il CNEL
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall'art. 2122 del C.C., nonché una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni .
TITOLO XI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 67
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale
del CNEL ricompreso nelle categorie A, B e C si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare corrispondente alla
posizione rivestita nell'area di appartenenza nell'ambito del sistema
classificatorio;
b) posizione economica di sviluppo, come
prevista dall'art. 53;
c) indennità di amministrazione corrisposta
secondo la disciplina dell'art. 69;
d) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
e) indennità integrativa speciale;
f) compensi per lavoro straordinario;
g) compensi incentivanti ed altri compensi e
indennità previsti in base al presente contratto.
2. Al personale è corrisposto, ove spettante,
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e
successive modificazioni. E' altresì corrisposta la tredicesima mensilità.
1. Gli stipendi tabellari riferiti alle
posizioni del pregresso sistema di inquadramento di cui all'art. 2 del CCNL
26.7.1996 relativo al comparto Ministeri, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle
scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi
indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle
posizioni tabellari iniziali e alle posizioni di sviluppo del nuovo sistema di
classificazione sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate
tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
3. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto sono utili ai fini della tredicesima
mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo
indennizzo, dell'assegno alimentare di cui all'art. 63, comma 6 e sono assunte
a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di
riscatto.
4. Il personale cui è attribuita una posizione
di sviluppo economico ai sensi dell'art. 53, conserva l'indennità integrativa
speciale in godimento.
5. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono computati integralmente ai fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi
previsti dal presente contratto 1998-1999 nei confronti del personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle
competenze spettanti in caso di licenziamento, nonché dell'indennità prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
1. L'importo mensile lordo dell'indennità di
amministrazione prevista per le singole categorie è fissata come segue:
a) per l'area C | |
|
697.000; |
|
616.000; |
|
574.000; |
b) per l'area B: | |
|
454.000; |
|
493.000; |
c) per l'area A: | |
|
411.000; |
|
412.000; |
1. Per la corresponsione dei compensi relativi
alle prestazioni di lavoro straordinario il Cnel può utilizzare, dal 31
dicembre 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate
a tale scopo nell'anno 1999, ridotte di una quota pari al 20% che confluisce
nel fondo di cui all'art. 71.
2. Le parti si incontrano due volte nell'anno,
per un confronto preventivo che stabilisca le linee guida, le priorità ed i
criteri per la utilizzazione delle risorse destinate al lavoro straordinario e
per valutare successivamente le condizioni che hanno reso necessaria
l'effettuazione delle stesse prestazioni, nonché per individuare le soluzioni
che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a
consuntivo confluiscono nel fondo di cui all'art. 71.
1. A decorrere dall'anno 2000 è costituito
presso il CNEL un fondo unico preordinato all'erogazione dei trattamenti
accessori e al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del
personale destinatario del presente contratto. Il Fondo è alimentato dalle
seguenti risorse economiche:
a) gli importi stanziati in applicazione
degli artt. 36, 37 e 38 del Ccnl 16 maggio 1995 relativo al comparto
Ministeri, nonché dell'art. 3, comma 2, del Ccnl 26 luglio 1996 relativo al
medesimo comparto;
b) un importo corrispondente alla riduzione
del 20% delle risorse per lo straordinario, di cui all'art. 70;
c) le somme che derivino dall'attuazione
dell'art. 43 della legge 449/1997;
d) gli importi relativi all'indennità di
amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni;
e) i risparmi di gestione riferiti alle
politiche del personale individuati dal CNEL nell'ambito dell'autonomia
contabile e gestionale definita dalla legge n. 936/1986 e sulla base del
programma di attività adottato dall'assemblea e delle risultanze del
controllo interno sulla gestione, fatte salve le quote che per effetto di
disposizioni di legge sono riservate a risparmio del fabbisogno complessivo;
f) le economie conseguenti alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1,
commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) i trattamenti economici che recano
incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o
atti amministrativi generali;
h) le risorse provenienti da specifiche
disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
i) un importo pari allo 0,85%.del monte salari
dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del
trattamento economico accessorio con decorrenza dal 1° gennaio 2000;
j) un importo pari al 1,2% del monte salari
riferito al personale di cui al comma 1 determinato per l'anno 1997. Detta
voce è utilizzabile a decorrere dal 1° maggio 1999 a condizione che, in sede
di contrattazione integrativa, venga verificata la sussistenza delle
necessarie corrispondenti disponibilità nel bilancio del CNEL.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli
esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno
del personale in servizio, con particolare riferimento a quello incaricato
delle posizioni organizzative, cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche, il CNEL,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui
all'art. 39 della legge 449/1999, valuta l'entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale
da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura
nell'ambito delle capacità di bilancio. Le risorse derivanti dall'applicazione
del presente comma sono destinate anche al finanziamento della indennità di
posizione di cui all'art. 54 nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.
72, comma 2, lett. d.
1. Il fondo unico di cui all'art. 71 è
prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la
realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi
annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su
sistemi di programmazione e di controllo quali/quantitativo dei risultati.
2. In relazione a tali finalità, le risorse che
compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:
a) per erogare compensi diretti ed
incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
b) per corrispondere compensi correlati al
merito e all'impegno individuale, da attribuirsi in modo selettivo;
c) per finanziare i passaggi di sviluppo
economico nell'ambito di ciascuna area di cui agli articoli 52, comma 1,
lett. b) e 53; restano comunque acquisite al fondo di cui all'art. 71 le
risorse destinate alle posizioni di sviluppo economico nell'ambito di
ciascuna area attribuite a tutto il personale in servizio, anche a seguito
di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio ad area superiore;
d) per il finanziamento della indennità di
posizione prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative
ai sensi dell'art. 54, utilizzando esclusivamente le risorse disponibili in
attuazione della disciplina dell'art. 71, comma 2;
e) per finanziare sistemi di turnazione che si
rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per
compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità,
rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ovvero la
reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza e il
richiamo in servizio per interventi straordinari.
3. Le risorse economiche destinate al
finanziamento degli oneri conseguenti alla attuazione della disciplina di cui
al comma 2 lettere c) e d) devono avere carattere di certezza e di stabilità.
4. L'attribuzione dei compensi di cui al comma
2, lett. a) e b) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi
attuata dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei
risultati totali o parziali anche temporalmente conseguiti, in coerenza con
gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.lgs.n.29/1993
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le somme non utilizzate con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento
delle risorse dell'anno successivo.
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, il
rimborso compete per biglietti di classe "economy" ovvero, nel caso di
viaggi intercontinentali o di lunga durata, di classe superiore;
c) una indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani;
e) il compenso per lavoro straordinario, nel
caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per
un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per
la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente
lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera
attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello
impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
4. Il dipendente può essere autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
località diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora
abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali
servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 75, commi 2 e ss., e al
dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente
ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12
ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il
pernottamento in alberghi fino a quattro stelle;
b) della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di L. 43.100 per il primo pasto e di complessive L.
85.700 per i due pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8
ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione
continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni
è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per
l'albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente rispetto al
costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Il personale delle diverse aree inviato in
trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o
facente parte di delegazione ufficiale del CNEL è autorizzato a fruire dei
rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti
della predetta delegazione.
7. Il CNEL individua, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la
corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di
L. 50.000 lorde. Con la stessa procedura il CNEL stabilisce le condizioni per
il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2, lett. a, viene
ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
trasferta in misura intera.
9. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi
del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Il CNEL stabilisce, con gli atti previsti
dal proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e
previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di
cui all'art. 8, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o
non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare il sistema di
calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le
relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e
degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in
sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale
individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella
previsione di cui al comma 1.
12. Le trasferte all'estero sono disciplinate
dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di trasferta di cui al comma
1, lett.a) è incrementata del 50% ; non si applica la disciplina del comma
8.
b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5,
sono incrementati del 30%.
Il CNEL incrementa le percentuali di cui al
presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano
i trattamenti di trasferta all'Estero del personale civile
dell'amministrazione dello Stato.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità nel
bilancio del CNEL.
1. Il CNEL può istituire un servizio mensa o, in
alternativa, secondo le modalità indicate nei successivi commi, attribuire al
personale buoni pasto sostitutivi.
2. I criteri per usufruire del servizio mensa o
del buono pasto sono stabiliti come segue:
a) nel caso di giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle
sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 41, all'interno della
quale va consumato il pasto;
b) indipendentemente dall'articolazione
dell'orario su cinque o sei giorni, nel caso di giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno
due ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art.
41, all'interno della quale va consumato il pasto;
3. Il valore del buono pasto copre la quota a
carico del dipendente e non può superare il costo medio per pasto che il CNEL
sosterrebbe nel caso di istituzione del servizio mensa.
4. I dipendenti in posizione di comando o
distacco appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, ricevono i buoni
pasto secondo la disciplina del presente articolo. I dipendenti del CNEL che
prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche non possono fruire
dei buoni pasto disciplinati dal presente articolo.
5. L'attribuzione del buono pasto non può in
alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione
dell'equivalente in denaro.
1. Il CNEL assume le necessarie iniziative per
la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali
sia attribuito uno degli incarichi di cui all'art. 54, che operino in
condizioni di autonomia, con assunzione di responsabilità verso l'esterno, ivi
compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni di cui
all'art. 76, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie
destinate a tali finalità sono indicate nel bilancio, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
2. Il CNEL stipula apposita polizza assicurativa
in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o
per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione
delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto di proprietà del CNEL sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
1. Il CNEL, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei
compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento
non sia stato avviato su iniziativa del CNEL o che lo stesso CNEL non sia
controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per
fatti commessi con dolo o colpa grave, il CNEL ripeterà dal dipendente tutti
gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si
applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 75, comma 1.
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in
un giorno stabilito dal CNEL, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del
mese; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16
e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente
giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci
del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita
dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all'interno di
ciascuna area e dall'indennità integrativa speciale.
b) retribuzione individuale mensile: è
costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale
di anzianità e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e
continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o
mensile: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile
per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità
nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità
contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme
corrisposte a titolo di rimborso spese o come equo indennizzo.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 78
Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il
recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia
stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un
progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto
per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall'art. 24; i periodi eccedenti i 18 mesi
non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con
l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto
di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti
diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia
in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi
stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per
motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo
periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 29 del presente contratto.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, il CNEL dispone, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
il CNEL nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art. 77, c. 2, lett. b)
1. Le parti convengono procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del d. lgs
n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti
più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti
concordano l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori
appartenenti ai comparti ministeri ed enti pubblici non economici, a
condizione di reciprocità.
1. Le parti prendono atto che, secondo quanto
disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non può
costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto
di lavoro e che è fatto divieto al CNEL di svolgere indagini rivolte ad
accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di
sieropositività.
2. Le parti ritengono, inoltre, in
considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli
organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e
la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei
confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un
parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a
domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.
1. Per ogni dipendente, la struttura
organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un
apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti prodotti dall'ente
o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale,
all'attività svolta ed ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti
conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione
liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
1. Al lavoratore deve essere consegnata una
busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione
dell'ente, il nome, l'area e la posizione economica del lavoratore, il periodo
di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che
concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità,
indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali,
indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge
e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata
che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, il
lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. Il CNEL adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL,
ai sensi dell'art. 72, comma 1 del d. lgs. 29/1993, cessano di produrre
effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
L'area ricomprende quelle figure professionali
che, in attuazione degli indirizzi generali e nell'ambito dei processi
gestionali esistenti nell'organizzazione del segretariato generale del CNEL,
svolgono attività presupponenti:
Accesso dall'esterno
Nelle posizioni C1 e C2, mediante procedure
selettive pubbliche.
Requisiti: Diploma di laurea breve per l'accesso
alla posizione C1; diploma di laurea per la posizione C2.
Accesso dall'interno
Requisiti per l'accesso dall'area B: titolo di
studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione C1 o, in mancanza,
il titolo richiesto per l'area B accompagnato da 7 anni di esperienza
professionale nella posizione B1 o di 5 anni nella posizione B2.
Requisiti per l'accesso alla posizione C2:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla
posizione C2 ovvero laurea breve ed esperienza professionale di 2 anni nella
posizione C1 ovvero titolo di studio di scuola media superiore ed esperienza
professionale di 4 anni nella posizione C1.
Requisiti per l'accesso alla posizione C3:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla
posizione C2 ovvero laurea breve ed esperienza professionale di 4 anni nella
posizione C1 o di 2 anni nella posizione C2 ovvero titolo di studio di scuola
media superiore ed esperienza professionale di 8 anni nelle posizioni C1 o di
4 anni nella posizione C2.
Appartengono a quest'area le figure
professionali presupponenti :
Accesso dall'esterno
Nelle posizioni B1 e B2 mediante procedure
selettive pubbliche.
Requisiti: diploma di scuola media secondaria di
secondo grado
Accesso dall'interno
Requisiti per l'accesso dall'area A: titolo di
studio richiesto per l'area A accompagnato da 6 anni di esperienza
professionale nella posizione A1 o di 4 anni nella posizione A2.
Requisiti per l'accesso alla posizione B2:
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area B
o, in mancanza, esperienza professionale di almeno 4 anni nella posizione B1.
Appartengono a quest'area i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da:
Requisiti : assolvimento dell'obbligo
scolastico
Accesso dall'esterno
Nelle posizioni A1 e A2 attraverso le procedure
di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni
Accesso dall'interno
Requisiti per l'accesso alla posizione A2:
esperienza professionale di almeno 2 anni nella posizione A1.
Le parti convengono che per il riconoscimento
delle malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo
continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti
ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del
rapporto di lavoro.
Le parti convengono che in sede di
contrattazione integrativa viene definita la disciplina relativa alla
partecipazione del personale comandato alle finalità di cui all'art. 72, con
esclusione dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna area.
Le parti concordano nel dedicare una espressa
sessione negoziale per la disciplina in materia di permessi e prerogative
sindacali.
Le parti concordano nel ritenere che, anche a
seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, si debbano
ritenere confermate le deleghe già rilasciate dal personale del CNEL a favore
delle organizzazioni sindacali prescelte.
Le parti concordano che per la disciplina dei
periodi di aspettativa di 170 giorni di cui all'art. 22 quinques, comma 3 del
CCNL del comparto Ministeri, introdotto dall'art. 4 del CCNL integrativo del
22 ottobre 1997, verrà recepita la soluzione che sarà concordata per il
personale del predetto comparto.
Le parti concordano nel rinviare ad apposita
sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in
correlazione con la disciplina contrattuale dell'istituendo fondo nazionale di
pensione complementare.
Le parti concordano nel chiarire che, nel testo
dell'art. 8, comma 1, lett. b), il richiamo al contenuto dell'accordo
collettivo quadro del 7 agosto 1998, in materia di elezione delle RSU, deve
intendersi esteso anche al protocollo d'intesa sottoscritto dall'ARAN e dalle
confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse RSU negli
enti di cui all'art. 73 del D. Lgs. n. 29/1993.
Le parti concordano nel ritenere che
l'espressione "spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 24, comma 7"
contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 25, deve intendersi riferita alla
retribuzione indicata nell'art. 24, comma 7, lett. a), secondo periodo., a
prescindere dalla durata dell'assenza.
Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa
la effettiva portata applicativa dell'art. 47, comma 1, del presente
contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista
deve essere interpretata nel senso che al dipendente che per particolari
esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve
essere corrisposto un compenso aggiuntivo alla normale retribuzione pari
all'80% della retribuzione oraria di cui all'art. 77, comma 2, lett. a).