COMPARTO - SETTORE |
CNEL (ENTI ART.70 - DLGS 165/2001) |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE NON DIRIGENTE |
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DATA FIRMA |
4 DICEMBRE 2001 |
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PERIODO |
2° BIENNIO ECONOMICO |
2000-2001 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO - 1° BIENNIO ECONOMICO |
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A seguito del parere favorevole espresso in
data 29 ottobre 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL, sul
testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non
dirigente del CNEL nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 22
novembre 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo
e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 4 dicembre 2001 alle ore 11.30,
presso la sede dell'Aran, ha avuto
luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni....firmato....
e
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL/FP | firmato | CGIL | firmato |
CISL/FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL/PA | firmato | UIL | firmato |
UGL/Statali ANCD | firmato | UGL | firmato |
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
non dirigente del CNEL nel testo allegato.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
ART. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico
2000-2001, si applica al personale destinatario del CCNL stipulato il 14
febbraio 2001.
ART. 2 – Aumenti dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 68,
comma 2 del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001, corrispondenti alle posizioni
economiche rivestite nell'ambito del sistema di classificazione, sono
incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici
mensilità, indicati nell'allegata tabella 1.
2. Gli importi degli stipendi tabellari risultanti
dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure
stabilite dalla allegata tabella 2.
ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dalla applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità,
dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono
assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi
contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo
l'ordinamento vigente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli
effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
ART. 4 – Incrementi indennità di
amministrazione
1. Gli importi relativi all'indennità di
amministrazione di cui all'art. 69 del CCNL 14/02/2001 sono incrementati con le
decorrenze e negli importi lordi mensili indicati nell'allegata tabella 3.
2. Gli importi dell'indennità di amministrazione
risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e
nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.
ART. 5 - Integrazione del Fondo unico di
amministrazione
1. Le risorse del fondo unico di cui all'art. 71
del CCNL del 14.02.2001 sono incrementate delle seguenti ulteriori risorse:
a) a decorrere dal 1/1/2001, di un importo pari
allo 0,28% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza;
b) di un importo pari ai risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la
quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal
servizio, a decorrere dal 1/1/2000; per l'anno in cui avviene la cessazione dal
servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle
mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
l'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo unico di
amministrazione con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio
in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
2. Il CNEL può destinare risorse aggiuntive al
finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità per un importo non superiore all'1% del monte salari
dell'anno 1999 del personale esclusa la quota relativa alla dirigenza. Dette
risorse sono utilizzabili a condizione che, in sede di contrattazione
integrativa, venga verificata la sussistenza delle necessarie corrispondenti
disponibilità nel bilancio.
ART. 6 - Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 80
del CCNL stipulato il 14 febbraio 2001, le parti concordano che la quota di
contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di
previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della
retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo
istitutivo del Fondo stesso.
Nota:
la conversione dei valori in €uro, non indicata
nel testo della ipotesi di accordo, è stata effettuata come contributo di
conoscenza, applicando le prescritte regole di conversione.
Nota:
la conversione dei valori in €uro, non indicata
nel testo della ipotesi di accordo, è stata effettuata come contributo di
conoscenza, applicando le prescritte regole di conversione.
Nota:
la conversione dei valori in €uro, non indicata
nel testo della ipotesi di accordo, è stata effettuata come contributo di
conoscenza, applicando le prescritte regole di conversione.
Nota:
la conversione dei valori in €uro, non indicata
nel testo della ipotesi di accordo, è stata effettuata come contributo di
conoscenza, applicando le prescritte regole di conversione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano a verificare, entro sessanta
giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, la possibilità di pervenire ad
una riduzione ulteriore del 5% delle risorse destinate allo straordinario, che
andranno stabilmente a confluire nel Fondo unico di cui all'art. 71 del CCNL
14/02/2001, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 2 dello
stesso CCNL.
Nel caso in cui tale riduzione non risulti, in
tutto o in parte, compatibile con i fabbisogni organizzativi dell'Ente, il CNEL
si impegna a verificare, in sede di contrattazione integrativa, la possibilità
di destinare una somma corrispondente alla predetta riduzione, che confluisce
nel Fondo unico quale ulteriore risorsa aggiuntiva rispetto a quelle previste
dall'art. 71, comma 1 dello stesso CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano nel ritenere che la disciplina
prevista dall'art. 71, comma 1, lett. e) del CCNL del 14 febbraio 2001
ricomprende anche la casistica dei risparmi derivanti dalla riduzione di
personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).