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Mobbing e  contratti

La legislazione Italiana vigente, la Carta Costituzionale, il codice civile e penale, lo Statuto dei lavoratori, (legge 300), il decreto legislativo n°626, sentenze come quella di Tempio Pausania (Sicilia), quella della Corte Costituzionale (n°359/2003)  e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.2001 in tema di mobbing  sono indispensabili per tutelare e migliorare la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il Sindacato Confederale, la CGIL, hanno, attraverso la loro attività politica e contrattuale, ottenuto che il fenomeno del Mobbing, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione, sia inteso come violenza morale o psichica nei confronti di un lavoratore con devastante conseguenza sul suo benessere psicho-fisico e con la creazione dei “Comitati paritetici sul fenomeno del Mobbing” trasformato in norma contrattuale la tutela, sia nei contratti già siglati sia in quelli ancora da siglare – dei comparti del pubblico impiego.


L’articolato contrattuale dei diversi comparti segue il seguente schema:

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento

7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.

8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

Art. 8 Comparto delle Regioni e Autonomie locali

Art. 6 Comparto Ministeri

Art. 8 Comparto degli Enti pubblici non economici

Art. 5 Comparto del Servizio Sanitario Nazionale


Sanità privata

Anche la “Proposta unitaria consegnata alle controparti Aris Aiop e Fondazione Don Gnocchi in occasione del rinnovo contratto Collettivo nazionale 2002-2005 per gli operatori della Sanità privata” prevede la costituzione dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing proponendo uno schema simile a quello presente nei contratti dei comparti della Pubblica amministrazione.


Igiene Ambientale

Verbale d’accordo

Federambiente
e

le OO.SS. nazionali FP–CGIL, FIT–CISL, UILTRASPORTI, FIADEL–CISAL

Prevenzione e repressione del mobbing

Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.

A tal fine, le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate e opportune iniziative mirate alla prevenzione di comportamenti lesivi dei valori di cui al primo comma.


Rinnovo CCNL Fise Igiene ambientale

Prevenzione e repressione del mobbing

Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.

A tal fine, le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate e opportune iniziative mirate alla prevenzione di comportamenti lesivi dei valori di cui al primo comma.
 

Segnaliamo, inoltre, l’ipotesi di piattaforma del contratto integrativo Inail, che prevede a salvaguardia del suo ruolo istituzionale anche “iniziative volte ad un esame più approfondito del fenomeno in campo nazionale”.



4. k) Il mobbing

Costituisce forma di verifica intesa a migliorare il clima aziendale quella prevista dall’art. 8 del vigente CCNL in materia di mobbing che, prevedendo una raccolta di dati sul fenomeno, dispone la costituzione di un Comitato paritetico.

È un argomento sul quale il nostro Istituto è istituzionalmente preparato essendo chiamato a pronunciarsi in caso di denuncia di lavoratori, attesa la sua natura professionale, tenuto conto che l’azione denigratoria, la coercizione o l’annullamento della volontà e della dignità del singolo, individuate come mobbing, hanno rilevanza penale.

L’Amministrazione dovrà concertare con il Sindacato non solo l’attivazione della previsione contrattuale ed il monitoraggio del fenomeno in casa propria, ma anche una serie di iniziative volte ad un esame più approfondito del fenomeno in campo nazionale.

In coerenza con il ruolo che intende esercitare e potenziare nel panorama complessivo del welfare attivo in Italia ed in Europa, sull’argomento l’INAIL dovrà svolgere un ruolo attivo, dinamico e propulsivo ed essere promotore di disegni legislativi mirati, da sottoporre all’attenzione del ministro per il welfare