DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
PU-GDAP-1e00-27/06/2005-0233820-2005
Alle OO.SS.
Alla Direzione Generale del Personale eDella Formazione – Ufficio II
OGGETTO: Dispensa dal servizio per espletare attività di volontariato.
A seguito dei chiarimenti richiesti da alcune di codeste Organizzazioni Sindacali, si evidenzia, come già disposto dalla Direzione Generale del personale e della Formazione nei riscontri su singoli casi, che la disciplina di cui alla Legge n. 93/83 non trova applicazione per il Corpo di Polizia Penitenziaria che appartiene all’Area di contrattazione delle Forze di Polizia. Il personale di Polizia Penitenziaria non può, pertanto, essere destinatario delle norme patrizie che consentono orari e turnazioni flessibili per la partecipazione alle attività derivanti dall’adesione ad associazioni di volontariato. Ciò, oltre a risultare coerente con i livelli di operatività che la Polizia Penitenziaria deve assicurare in relazione ai compiti istituzionali, trova conferma nell’art.5 della legge 395/1995, secondo cui il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria non può essere impiegato in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi d’istituto. Ne consegue che l’utilizzo del predetto personale in opere di pubblico soccorso è consentita solo ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, della legge n. 121/1981, in qualità di appartenenti alle Forze di polizia nell’ambito di interventi organizzati dai rispettivi Comandi e non come appartenenti ad associazioni di volontariato. Tale impiego è ribadito dall’art. 11, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992, relativa all’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO Dott. Emilio di SOMMA
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