DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI Prot.n. 2008/03
Alle Organizzazioni Sindacali
|
||||||||||||||||||
OGGETTO: Rimborso spese per assistenza medico legale — Cap. 1612.
Si trasmette per opportuna informativa copia della ministeriale della Direzione Generale per il Bilancio e la Contabilità — Ufficio II , inerente a quanto indicato in oggetto.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott,ssa Pierina CONTE
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ Ufficio II
PROT: N: 0244183 Roma,li 9 giugno 2003 Ai Signori Direttori Generali delle Direzioni Generali del
Personale e della Formazione Risorse materiali dei beni e dei servizi Detenuti e trattamento Esecuzione Penale esterna All’Ufficio del Capo del Dipartimento Al Consegnatario Cassiere All’Economo CED LORO SEDI
OGGETTO: COMUNICATO Rimborso spese per assistenza medico legale - Cap. 1612-.
A seguito della nota n. 0151393 del 3.4.2003 di pari oggetto, per doverosa informativa e per gli eventuali provvedimenti d competenza, si comunica che in data 9.5.2003 la competente Direzione Generale del personale e della formazione ha fatto conoscere le proprie determinazioni in merito al rimborso spese per assistenza medico di fiducia in visita al CMO. Si trascrive di seguito l’enunciato di cui alla predetta nota. ‘.... Si chiarisce che, come noto, il D.P.R. 20/10/2001 n. 461, ha abrogato il D.P.R. 349/94, precisando all’art. 6 comma 5 che l‘interessato può farsi assistere durante la visita, dal proprio medico di fiducia, senza oneri a carico dell’Amministrazione, lasciando, però, come previsto dall’ art. 18, che i procedimenti relativi ad istanze presentate precedentemente all’entrata in vigore del citato Decreto (22.01.2002), venissero svolte con i vecchi tempi procedurali, ma con le nuove norme sulla natura dei pareri di commissioni e Comitati, e che le Commissioni mediche si pronunciassero nella composizione previgente, precisando al comma 3 che dette procedure debbano concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto 461. Pertanto, ne discende che, tutte le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del citato decreto e svolte dalle Commissioni entro il 22.01.2003, veniva richiesta la presenza del medico di fiducia che integrava la commissione come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 349/94, quindi per questo tipo di pratiche può essere richiesto il rimborso delle spese del medico di fiducia”. F.to il Dirigente ff . Dr. Ursillo IL DIRETTORE GENERALE A.Giuliani
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ Ufficio II
PROT: N: 1150 Roma,li 18 giugno 2003
Ai Signori Direttori Generali delle Direzioni Generali del
Personale e della Formazione Risorse materiali dei beni e dei servizi Detenuti e trattamento Esecuzione Penale esterna All’Ufficio del Capo del Dipartimento Al Consegnatario Cassiere All’Economo CED LORO SEDI
OGGETTO: COMUNICATO Rimborso spese per assistenza medico legale - Cap. 1612-.
A seguito della nota n. 0244183 del 9.06.2003 si rappresenta che le istanze del personale interessato al rimborso di cui trattasi dovranno pervenire a questa Direzione Generale fornite della sottoindicata documentazione. Istanza dell'interessato dalla quale si dovranno evincere:
Fattura del medico legale corredata da marca da bollo Convocazione dell'Ospedale Militare Verbale della commissione medico ospedaliera.
Alle istanze che perverranno in difformità di quanto richiesto non sarà dato corso.
IL DIRETTORE GENERALE A.Giuliani
|