DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE LOMBARDIA

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA

PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

STIPULATO

AI SENSI DELL’ART. 3 DELL’ACCORDO NAZIONALE QUADRO DI AMMINISTRAZIONE 2002-2005

 

VISTO l’art. 3 commi 1, 2 e 3 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 2002-2005;

 

PRESO ATTO dei contenuti della lettera circolare n. 172101 del 5 maggio 2004 dell’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Relazioni Sindacali;

 

CONSIDERATO CHE, pur contenendo l’Accordo Nazionale Quadro, in via generale, tutti gli strumenti necessari per una corretta organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, occorre tener presenti le specificità regionali e quelle delle singole strutture nelle quali esso deve essere concretamente applicato al fine di conferire univocità e uniformità applicativa in ambito regionale;

 

CONSIDERATO CHE, di conseguenza, si rende necessario fissare le linee guida ovvero i criteri generali per procedere a formalizzare correttamente gli accordi decentrati nelle materie indicate nell’art. 24, comma 5, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), e comma 6, lettere a), b), c), d), e), del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e nell’art. 8, commi 4 e 5 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione;

 

IL PROVVEDITORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI

S.A.P.Pe,  OSAPP, CISL – F.P.S./P.P., CGIL – F.P./P.P., UIL – P.A./P.P., SiN.A.P.P.E, – F.S.A. (C.N.P.P. Si.A.P.Pe U.G.L./FNP), – Si.A.L.Pe - A.S.I.A..

 

stipulano il presente Protocollo d’Intesa

 

CAPO  I

GENERALITA’

 

Art.1

Campo di applicazione

  1. Il presente protocollo indica i criteri generali cui dovrà fare riferimento la contrattazione periferica da attuarsi presso le strutture penitenziarie della Regione Lombardia  nelle materie indicate nell’art. 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), e comma 6 lettere a), b), c), d), e), del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e nell’art. 8, commi 4 e 5, dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione;
  2. Il Protocollo è finalizzato ad attuare una progressiva uniformità dei previsti istituti  contrattuali nelle strutture e servizi del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia;
  3. In tale ambito le parti s’impegnano a  prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti rispettivamente dall’Accordo Quadro e dal presente Protocollo, saranno oggetto della contrattazione decentrata a livello di ciascuna struttura periferica.
  4. Il presente protocollo si riferisce al quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e resta in vigore fino alla stipula del successivo Accordo Nazionale.

 

Art. 2

Sistema delle Relazioni Sindacali

1.      Così come indicato all’art. 23 del D.P.R. 164/2002 e all’art. 2 dell’A.Q.N. il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato al rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse con particolare riguardo:

-         agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche;

-         alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti;

-         alla necessità di migliorare la qualità dei servizi;

-         alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, nonché quelli che  la vigente normativa assegna a questa Amministrazione;

-         al benessere del personale.

2.      Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato a raggiungere intese locali in tutte le materie oggetto di esame, come previsto all’art.26 del D.P.R. 164/2002  e ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti: in tal senso le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione,  garantendo,  nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione. 

3.      Le richieste di notizie avanzate dalle OO.SS. devono essere evase in tempi ragionevoli. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa, sarà cura dell’Ufficio competente fornire una comunicazione interlocutoria all’organizzazione sindacale proponente. A tal fine, le Direzioni  nomineranno un funzionario addetto specificamente alle relazioni sindacali, se non riterranno di provvedervi direttamente.

4.      L’informazione preventiva dovrà essere completa e tempestiva in modo da consentire alle OO.SS. di intervenire con cognizione di causa sulle questioni oggetto di esame.

5.      Dalla data di invio dell’informazione, così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002 le parti non assumeranno iniziative unilaterali e/o conflittuali, sino a quando non interverranno i provvedimenti concordati.

6.      Contestualmente alla conclusione delle trattative sarà redatto regolare  verbale da cui emergano esattamente le posizioni delle parti, inoltre il documento deve contenere  la formulazione articolata delle intese raggiunte e i tempi per l’emanazione dei provvedimenti da parte dell’Autorità Dirigente.                  

7.      In ossequio alle previsioni di cui all’art 3 comma 9 dell’Accordo Quadro sono sedi di contrattazione decentrata tutte le strutture dirigenziali. Le contrattazioni presso la C.C. di Sondrio e di Brescia Verziano, sedi non dirigenziali, saranno, pertanto, effettuate con le modalità di cui al citato comma 9 lett. c);  la delegazione di parte pubblica sarà quindi composta dal Provveditore Regionale, nonché dal titolare dell’ufficio o istituto o servizio, fatta salva la facoltà da parte del Provveditore  di formalizzare la delega al Direttore Reggente.

8.      In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’A.Q.N. le parti concordano nel ritenere le commissioni paritetiche e i comitati previsti dai contratti quali strumento di sostegno e sviluppo ai processi di partecipazione.

9.      Il Provveditore si impegna a costituire, ovvero rinnovare, i suddetti organismi  entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente Protocollo, previa indicazione da parte delle OO.SS. dei componenti di parte sindacale.

10.  Nel caso di mancata definizione degli Accordi Decentrati a norma dell’art. 3 comma 13 A.Q.N., il Provveditore Regionale, nonché le strutture regionali dell’OO.SS. firmatarie dell’ A.Q.N., acquisite le argomentazioni dell’autorità responsabile dell’Ufficio e dei responsabili delle OO.SS. locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni, individuano ipotesi  utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi, entro i successivi 10 giorni, deve essere attivata una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata per la definizione e la sottoscrizione dell’accordo, che deve riportare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti.

11.  Il Provveditore si impegna ad effettuare un monitoraggio degli Accordi decentrati sottoscritti. 

12.  Al fine di garantire l’applicazione degli accordi decentrati è rinnovata la Commissione Arbitrale, così come previsto dall’art. 2 comma 14 A.Q.N, presieduta dal Provveditore e composta pariteticamente da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.

13.  La Commissione arbitrale ha le seguenti funzioni:

Ø      funzione di garanzia in ordine alla corrispondenza degli Accordi decentrati sottoscritti presso le strutture regionali al presente Protocollo d’Intesa. (art. 2 c.14  A.Q.N.);

Ø      risoluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli Accordi sottoscritti (art. 2 c. 15 A.Q.N). La Commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle OO.SS. firmatarie dell’A.Q.N. o di uno dei suoi componenti e,  acquisita la documentazione relativa alla questione prospettata, delibera a maggioranza dei due terzi presenti entro i venti giorni successivi, informando della decisione, che  per le parti  ha carattere vincolante, la Commissione Centrale istituita ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 164/2002; 

Ø      verifica ai sensi dell’art. 15 comma 4 dell’ A.Q.N. della realizzazione degli interventi effettuati sulle caserme degli Istituti di Opera e San Vittore, individuati quali prioritari secondo la tabella B dell’ A.Q.N..

14.  Nel caso in cui le deliberazioni della Commissione regionale non siano condivise dalle parti in conflitto è possibile ricorrere alla Commissione Arbitrale Nazionale così come previsto dall’Art.3 comma 18 dell’A.Q.N..

15.  Al di fuori delle ipotesi di conflitto ed al fine di dare attuazione al disposto di cui all’art. 3 comma 20 dell’A.Q.N.,  il Provveditore incontra le OO.SS., con cadenza trimestrale o, al di fuori di questa scadenza, su richiesta delle stesse sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. L’incontro non ha natura negoziale.

 

Art. 3

Prerogative delle Organizzazioni Sindacali

1.      In considerazione delle previsioni di cui all’art. 5 dell’A.Q.N., che si intende integralmente richiamato, l’Amministrazione si impegna ad assicurare nelle varie articolazioni le prerogative sindacali, così come previsto dalla normativa vigente.

2.      Al fine di favorire la partecipazione alle assemblee sindacali, in sede di contrattazione decentrata verrà quantificata la percentuale di personale in servizio che potrà intervenire alle suddette assemblee, fermo restando i profili di sicurezza, per i quali non si dovrà scendere al di sotto del livello minimo.

 

 

 

                                                                          

CAPO II

INTESA  PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI DECENTRATI E IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Art. 4

Articolazione dei turni di servizio

1.      La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero garantisce  efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi.

2.      L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

3.      L’articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'Autorità Dirigente, di norma  secondo le tipologie di orario previste dalla normativa vigente, ovvero secondo le previsioni di cui all'art. 12 comma 4 del D.P.R. 395/95:

a)      orario su turni;

b)      orario articolato su 5 giorni;

c)      orario articolato su 6 giorni;

d)      orario flessibile.

4.      I turni di servizio della durata di sei ore sono articolati su quattro quadranti.

  1. In caso di inderogabili esigenze di servizio il personale autorizzato a fruire della settimana compattata, e/o articolata su 5 giorni lavorativi, può essere destinato a prestare servizio nel giorno previsto per il recupero per essere impiegato in servizio a turno in compiti istituzionali.

6.      Ai sensi dell'art.  24 c. 5 lett. c) del D.P.R. 164/2002 e dell’art. 8 c. 5 dell’A.Q.N. in sede di contrattazione decentrata è ammessa la possibilità di individuare tipologie  differenti in ragione di specifiche esigenze locali, anche in deroga a quelle sopra indicate ed al fine di assicurare i servizi istituzionali, garantire l’ordine e la sicurezza, le attività trattamentali.

7.      I turni di servizio, di regola, non possono superare, nel limite massimo, le nove ore giornaliere. E’ fatta eccezione per i servizi delle traduzioni per i quali non sia possibile l’avvicendamento del personale, ovvero il ricorso alle soste programmate previste dal modello organizzativo del servizio. Per l’espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento l’articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri. E’ consentito derogare a tale disposizione per comprovate esigenze di servizio esclusivamente quando la programmazione del servizio all’interno dell’Istituto abbia raggiunto il livello minimo di sicurezza.

Anche in deroga alle previsioni di cui al comma 4, l’articolazione dei servizi su turni unici fissi e l’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro, sono demandate alla contrattazione decentrata periferica.

  1. Eventuali modelli organizzativi già sperimentati che hanno consentito un migliore e più razionale impiego del personale potranno essere oggetto di valutazione congiunta in sede di contrattazione decentrata.
  2. Le Direzioni degli Istituti effettueranno la programmazione mensile dei servizi, avendo riguardo per l’orario settimanale previsto a norma dell’art. 16 del D.P.R. 164/2002:
  3. Presso ogni Istituto, sulla base dell’organico presente, deve essere stabilita la tabella dei posti di servizio con l’indicazione dei livelli minimi e massimi di sicurezza, nonché dell’orario e dei relativi turni di servizio; tale tabella sarà trasmessa in copia alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
  4.   Per ogni Istituto dovrà essere indicato il numero ed il ruolo del personale necessario ad assicurare i  livelli minimi  e massimi di sicurezza..
  5. La tipologia dell’orario di lavoro settimanale e l’articolazione dei turni di servizio su cinque o sei giorni lavorativi è funzionale all’organizzazione del lavoro; per ogni posto di servizio dovrà essere definita la fascia oraria di copertura all’interno della quale saranno sviluppati i relativi turni.
  6. E’ rimessa alla contrattazione decentrata la possibilità di definire i posti di servizio ove l’orario di lavoro può essere articolato su cinque giorni, anche assicurando la  copertura su sei giorni a settimana
  7. Il servizio, con riguardo ai livelli massimi di sicurezza, dovrà essere programmato mensilmente e così esposto.
  8. Al fine di garantire la stabilità delle programmazione mensile, nel caso che esigenze di servizio lo richiedano, saranno soppressi posti di servizio fino a raggiungere il livello minimo di sicurezza, secondo un ordine di priorità prestabilito dall’Autorità Dirigente di concerto con il Comandante di Reparto. Al di sotto del  limite minimo si procederà secondo le indicazioni che l’Autorità Dirigente fornirà di volta in volta.
  9. Il foglio di servizio (Mod. 14) dovrà essere predisposto in modo tale da assicurare l’esposizione in bacheca per almeno 7 giorni.
  10. Con cadenza quadrimestrale si procederà ad attivare l’esame congiunto per valutare l’applicazione dei criteri con i quali viene effettuata la programmazione.
  11. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 8 comma 9 dell’A.Q.N., in sede di contrattazione decentrata verranno stabiliti i posti di servizio per i quali è necessario lo scambio di consegne,  quantificando a titolo indicativo il tempo minimo necessario.
  12. Ad integrazione del comma 10 dell’art. 8 dell’A.Q.N. si concorda circa la necessità di stabilire criteri per la variazione dei turni programmati:

a)            variazione per esigenze del dipendente: l’interessato deve produrre per iscritto istanza motivata e documentata. L’eventuale diniego dovrà essere comunicato in tempo utile, dal Comandante di Reparto o dal responsabile del servizio, con le stesse modalità.

b)            variazione per motivate esigenze di servizio: l’Ufficio servizi, attestandolo per iscritto su apposito registro, informa personalmente e tempestivamente i dipendenti interessati della modifica e delle ragioni che l’hanno determinata;

c)            le variazioni previste alla lett. a) e b), ovvero per le assenze effettuate ad altro titolo, non incidono sulla programmazione esistente, eccezion fatta per il turno notturno.

  1. Al rientro dal congedo, il personale effettuerà preferibilmente un turno di servizio serale; la programmazione dei turni notturni deve essere proporzionale al numero delle presenze in servizio.
  2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’A.Q.N..

 

Art. 5

Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario

  1. Fatte salve le previsioni indicate dall’art. 10 dell’A.Q.N., il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, tassativamente, nei limiti del budget assegnato.
  2. Il budget annuale di ciascun Istituto è determinato in relazione alle effettive esigenze operative con le modalità stabilite negli articoli 25 ( INFORMAZIONE) e 26 (ESAME) del D.P.R. 164/2002, tenendo conto del livello di sicurezza dell'istituto, del numero di detenuti presenti, dell'effettiva consistenza del personale, ovvero della carenza  esistente rispetto all'organico fissato.
  3. Entro il mese di Gennaio, presso il Provveditorato, verrà effettuato un incontro preliminare con i rappresentati regionali delle OO.SS. per stabilire i criteri di massima, cui farà seguito secondo le previsioni delineate dall'art. 10 c. 5 dell'A.Q.N. la contrattazione decentrata che dovrà attuarsi nel rispetto dei seguenti criteri: 

a)      garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; a tal fine si farà riferimento ai  livelli minimi e massimi di sicurezza individuati per ciascun istituto;

b)      conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria;

c)      consenso, preventivamente espresso, per iscritto, dal dipendente all'effettuazione di lavoro straordinario. 

  1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.Q.N. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario anche senza il consenso del dipendente in caso di  particolari ed inderogabili esigenze di servizio, da ricondurre in via preminente :

-         alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie; 

-         ad allertamenti segnalati dall’Amministrazione Centrale e/o dal Provveditorato;

-         all’attuazione di programmi trattamentali connessi alla progettazione pedagogica dell’Istituto;

-         a situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivanti da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto;

-         eccezionali adempimenti richiesti in seguito a rilievi di ordine amministrativo e/o contabile  e solo in caso di effettiva carenza di personale amministrativo, previa autorizzazione da parte del Provveditore e comunque con un limite di 10 ore procapite annuo e fino ad un massimo di 200 ore annue, finalizzate a soddisfare le eventuali esigenze dell’intera area.

  1. Al personale impiegato presso gli Istituti in compiti diversi da quelli istituzionali, ad eccezione dell’ultima ipotesi del comma precedente, non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario.
  2. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, del prospetto mensile, sottoscritto dall’Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza mensile.

Al Provveditorato dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo come da disposizioni vigenti.

7.      Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non può essere richiesto prestazioni di lavoro straordinario,  si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 10 comma  10 e comma 11 dell’A.Q.N.. 

 

Art. 6

Turni di riposo compensativo

1.      Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 10 dell'A.Q.N. e’ facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

2.      La fruizione dei riposi compensativi  deve essere concordata tra il dipendente e l’Amministrazione prima della programmazione del servizio del mese in cui ne viene richiesta la fruizione, in modo tale da evitare di gravare sulla programmazione, oltre che sul servizio complessivo e sul restante personale. Quando ostino inderogabili esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l’Amministrazione comunicherà in tempo utile l’impossibilità di concedere il riposo, indicando l’eventuale possibilità di differimento.

3.      Si dà atto della necessità di far fruire il riposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazioni è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente ed in modo da contenere l'accumulo dei riposi. In sede di contrattazione decentrata verrà stabilito il limite massimo dei riposi accumulabili.

4.        Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

 

Art.  7

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.

1.      I turni di reperibilità, previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 395/95, dall’articolo 7 del D.P.R. n.359/96, dall’articolo 10 del D.P.R. n.254/99, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 24, comma 5 – lettera h), del DPR n.164/02, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002.

2.      I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza degli Istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionale in relazione ai seguenti criteri generali:

      – volontarietà;

      – rotazione;

      – specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

3.      Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale.

4.      Per l’anno 2004 i turni di reperibilità saranno individuati  previo  ricognizione da effettuarsi presso le Direzioni.

5.      Il Provveditorato, previo informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnerà, in ambito circoscrizionale, a ciascun Istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.

6.      Ciascun dipendente non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità, ad esclusione del Comandante di Reparto, o chi ne assuma le funzioni, per i quali tale limite è innalzato ad un massimo di 5 turni.

7.      I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.

8.      La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.

9.      I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n.82.

10.  Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata.

11.  In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente  raggiunge l’Istituto,  il compenso per lavoro straordinario.

12.  Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 12 dell’A.Q.N. il criterio di volontarietà previsto al comma 2, lettera c) è comprovato mediante l’assenso scritto del personale cui i turni di reperibilità sono richiesti.

 

Art.8

Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.

Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1.      In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L’applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di Comandante di Reparto.

2.      L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi avverrà mediante la realizzazione delle unità operative previste dall'art. 33 del D.P.R. 82/99. Per la loro costituzione, oltre che delle indicazioni ivi previste, si terrà conto della struttura dei reparti detentivi e della tipologia dell'Istituto.

3.      La responsabilità delle unità operative è affidata in via prioritaria al personale appartenente al ruolo degli Ispettori, così come previsto dal citato art.33, in mancanza di questi, al ruolo dei Sovrintendenti, salvo provvedimento motivato dell’Autorità Dirigente. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della linea gerarchica .

4.      Il Rapporto Informativo, esclusivamente per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti, in servizio presso le singole unità operative, è compilato dall’Ispettore o dal Sovrintendente responsabile della stessa.

5.      Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 5 della Legge 395/90 e dall’art. 34 del D.P.R. 82/99.

6.        Per la copertura di tutti i posti di servizio saranno diramati appositi interpelli; fanno eccezione, oltre che il responsabile della sala convegno, così come previsto dalla normativa dell’Ente Assistenza,  il responsabile del Nucleo Traduzione e del responsabile della Matricola, che saranno individuati dal Direttore.

7.      Al fine di perseguire l’obiettivo dell’uniformità nelle strutture penitenziaria della regione, vengono definiti criteri generali per gli interpelli interni  che di seguito si elencano:

Ø      La partecipazione agli interpelli è riservata al personale assegnato all’istituto, ovvero al personale in attesa di assegnazione definitiva o distaccato a tempo indeterminato;

Ø      La graduatoria una volta stilata avrà validità di un anno.

 

 

8.      Al fine di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria si farà riferimento ai seguenti criteri:

- requisiti d’accesso:

1)      Giudizio complessivo negli ultimi due anni non inferiore a buono;

2)      Anzianità di servizio, nel ruolo, non inferiore a 3 anni;

3)      Non avere in corso procedimenti penali per fatti dolosi  per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio, non aver riportato condanne penali per fatti dolosi, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione nei due anni precedenti.

-            titoli valutabili per la formulazione della graduatoria

1)      diploma di laurea: punti 6

2)      diploma di maturità:  punti 4

3)      licenza media inferiore: punti 2

4)      esperienze lavorative pregresse nello stesso settore, documentate e senza demerito: punti 1 per ogni anno e 0,50 per sei mesi. 

5)      attestati rilasciati da Enti Locali, scuole, strutture formative, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti il posto di servizio per il quale è indetto l’interpello: punti 0,50 e massimo 3 punti.

6)      partecipazione ad attività formative promosse dall’Amministrazione: punti 1,50 per ogni attestato attinente al posto di servizio per il quale è indetto l’interpello e punti 1 per gli altri attestati, per un massimo di 3 punti.

7)      anzianità di servizio: punti 0,50 per ogni anno.

8)      Cause di servizio non incompatibili con l’incarico richiesto: punti 0,50 per causa di servizio, fino ad un massimo di punti 1

9)      I punti 1) 2) e 3) non sono cumulabili tra loro.

La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. A parità di punteggio sarà valutata con favore la maggiore anzianità di servizio.

 Il personale già ammesso a carica fissa, ovvero quello  recesso dal precedente incarico, senza demerito, solo dopo 6 mesi di impiego nel servizio a turno è collocato in coda alla graduatoria e valutato solo in caso in cui l’interpello andasse deserto.

In mancanza anche di personale di cui al punto precedente l’Autorità Dirigente procederà ex art.21 D.P.R. 82/99.

All’inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato in 3 mesi, al termine del quale il Responsabile dell’Area e/o del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell’incarico.

I tempi e le modalità per la rotazione del personale, compreso quello assegnato al Nucleo  Traduzioni, sono demandati alla contrattazione decentrata.

8.      Ai sensi dell’art.21 comma 1  del D.P.R. 82/99 è assicurata la partecipazione agli interpelli di tutto il personale; laddove risulti utilmente collocata una unità femminile e per comprovate difficoltà operative non sia possibile attribuire il posto, la graduatoria mantiene validità per successive necessità sino alla sua scadenza.

9.      Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 17 DPR 164/2002, fatte salve le norme di cui al Testo Unico n. 151/2001, le modalità d’impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a)      per ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;

b)      la media mensile dei servizi notturni sarà determinata sottraendo dalla forza effettiva il 30%, quale numero assenze convenzionale, il numero del personale addetto ai c.d. posti fissi ed il numero dei sovrintendenti ed ispettori. Il risultato di tale operazione sarà diviso per i turni notturni necessari a garantire il servizio . Nel divisore, come è ovvio, non andranno compresi i turni notturni a cui saranno tenuti i sovrintendenti e ispettori - da calcolare a parte in maniera analoga- né quelli garantiti dal personale addetto ai posti fissi.

c)      In sede di contrattazione decentrata si terrà conto dei seguenti criteri di distribuzione:

Ø      fatti salvi i casi di esonero, tutto il personale effettuerà almeno una notte al mese;

Ø      per il personale addetto al servizio a turno sarà prevista la distribuzione dei turni in considerazione della media individuata secondo i parametri di cui al punto b) ed allo stesso non sarà possibile attribuire turni notturni superiori alla media se non dopo l’effettuazione del secondo turno da parte del restante personale.

Ø      il personale dei c.d. posti fissi e del Nucleo Traduzioni, già tenuti a effettuare, come da disposizione precedente, un turno notturno mensile, potranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuarne  anche un secondo. Tale personale potrà essere utilizzato per la copertura dei posti di servizio ancora scoperti.

Ø      esauriti i criteri sopra delineati, tutto il personale (posti fissi, nucleo e servizio a turno) concorrerà a rotazione alla copertura dei relativi turni.

Ø      In nessun caso i turni notturni potranno servire a coprire posti di servizio, in genere non utilizzati, salvo non vi sia una reale esigenza nascente, a esempio, da allertamenti o emergenze.

d)      non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata;

e)       il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, previo richiesta, dalle turnazioni notturne esclusivamente nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

10.  La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale.

11.  A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata secondo i criteri di seguito elencati :

Ø      La distribuzione dei turni festivi seguirà gli stessi criteri indicati per la  distribuzione dei turni notturni per il ruolo degli agenti e assistenti;

Ø      la media dei servizi festivi, per i ruoli ispettori e sovrintendenti, sarà stabilita equamente in considerazione del personale assegnato e dei  turni necessari.

Ø      In ogni caso, al personale addetto ai servizi a turno, deve essere garantito nell’arco di una mensilità, almeno un riposo coincidente con la domenica; all’inverso, il personale addetto ai c.d. posti fissi, dovrà garantire almeno un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno.

Ø      Indipendentemente dalla qualifica rivestita, tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie: o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 01 gennaio; nel caso di quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Santa Pasqua ovvero in alternativa quello coincidente con il 25 aprile oppure con il 01 maggio.

Ø      Sono fatte salve condizioni migliori, in sede di contrattazione decentrata, che comunque non devono pregiudicare i diritti minimi garantiti a tutto il personale.

13. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all’aliquota mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata, per ciascun ruolo.

     Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri:

a)      a rotazione tra tutti gli appartenenti il ruolo addetti al servizio a turno;

b)     n.1 turno serale al mese per il personale impiegato nei c.d. posti fissi;

c)      in caso di ulteriore necessità, al fine di garantire la copertura dei servizi, sarà utilizzato a rotazione tutto il personale del ruolo, senza distinzione alcuna.

14.Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono   essere assegnati:

a) - turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;

b) – turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;

c)– turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono essere, comunque, superati gli otto turni mensili.

15. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 21 del DPR 395/95 e dall’art. 20 del DPR 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio e senza pregiudicare i diritti minimi del rimanente personale, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l’esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

 

Art. 9

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

Criteri di utilizzazione

1.    In considerazione dei vincoli posti dall'art. 7 dell' A.Q.N. si intendono integralmente recepiti i contenuti dell'articolo stesso per la distribuzione del Fondo.

2.    Le risorse del Fondo di cui all’articolo 14 del D.P.R. n.164/02 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

3.    Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all’art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. n.164/02  – per attribuire compensi finalizzati ad:

  1. incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
  2. fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c.       compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

d.      compensare la presenza qualificata;

  1. compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. Ai fini di una corretta distribuzione del fondo previsto dalla lett. i) dell’art.7 dell’A.Q.N., le Direzioni si impegnano a   formalizzare con ordine di servizio gli incarichi di addetti alla prevenzione incendi di cui all’art. 12 lett. b) del D.Lgs. 626/94  e successive modifiche, e di addetti al servizio di prevenzione e protezione, di cui all’art.8 comma 2 del D.Lgs. N. 626/94 e successive modifiche.

4. La ripartizione del budget previsto all’art. 7 comma 6 in favore del personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolare responsabilità è demandata alla contrattazione regionale decentrata, che sarà attivata immediatamente dopo l'assegnazione del budget.

5. La valutazione in ordine alla corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata all’Amministrazione ed alle OO.SS. delle sedi di contrattazione decentrata.

 

CAPO III

ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

 

Art. 10

(Formazione ed aggiornamento del personale)

1.      Il Provveditore Regionale e i rappresentanti delle OO.SS. concordano circa il fatto che le risorse umane costituiscono la risorsa fondamentale dell’Amministrazione Penitenziaria e che la formazione e l’aggiornamento hanno un ruolo fondamentale nell’accrescimento delle competenze del personale e nella valorizzazione del suo potenziale.

2.      Ferme restando le direttive emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in materia, a conclusione del tavolo di confronto nazionale previsto nell’art. 13 dell’A.Q.N., il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria si impegna a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Regionali, il Piano Annuale della Formazione, predisposto sulla base della normativa in vigore e delle disposizioni dipartimentali impartite.

3.      Il Piano annuale delle attività formative dovrà essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri :

a)      connessione delle attività formative con il complesso delle iniziative poste in essere per la promozione del benessere organizzativo;

b)      istituzione di una “anagrafe della formazione” che consenta di disporre di una banca dati relativa alla storia, sotto il profilo formativo, di ciascun operatore;

c)      individuazione di un contingente annuo minimo per ciascuna realtà operativa da avviare ad attività formative proporzionato al numero di operatori effettivamente in servizio ovvero un numero minimo di giornate di impegno addestrativo/formativo per ciascun dipendente;

d)      prioritario coinvolgimento in attività formative propriamente dette del personale interessato a rimanere nel distretto, prevedendo, per il personale che abbia chiesto il trasferimento, il solo coinvolgimento in attività di addestramento o esercitazioni pratiche (es. guida sicura, tiri...);

e)      reiterazione di  alcune attività formative in modo da raggiungere una significativa quota del personale al fine di conferire maggiore omogeneità alla preparazione del personale e di contribuire alla modificazione delle culture operative;

f)        con riferimento alle aree tematiche,  promozione di iniziative formative il più possibile pertinenti con la progettualità complessiva che caratterizza (o si intende caratterizzi per il futuro) il CSSA o l’istituto penitenziario (esempio, regimi a sicurezza attenuati; avvio di lavorazioni o di più significative attività trattamentali quali corsi di istruzione/formazione professionale; innovazioni normative: costituzione Commissioni didattiche; innovazioni organizzative: costituzione Tavoli di Lavoro tematici o trasversali) e l’attività delle Unità Operative ex art. 33 D.P.R. 82/99;

g)      per la partecipazione all’attività formativa sarà richiesta una dichiarazione che attesti la disponibilità a partecipare a tutto l’iter formativo in modo da contenere il tasso di abbandoni;

h)      l'interruzione dell'attività formativa, ovvero l'elevato numero di assenze senza giustificato motivo, sarà valutato negativamente in caso di richiesta di ammissione ad altre attività;  

i)        i Dirigenti degli Istituti e C.S.S.A. agevoleranno il completamento del percorso formativo, valorizzeranno le competenze acquisite dal personale impiegandolo, fermo restando il rispetto dei criteri concordati, in attività pertinenti e organizzeranno periodiche conferenze di servizio finalizzate alla socializzazione e alla contestualizzazione dei contenuti, nonché alla loro diretta applicazione nei relativi contesti organizzativi.

  1. Per supportare la piena valorizzazione e la sostenibilità delle attività formative il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria si impegna a rappresentare al Dipartimento e all’ISSP:

a)                           l’esigenza che le iniziative formative da attuare a livello decentrato vengano concertate con il Provveditorato Regionale rendendo noti e predeterminati con largo anticipo risorse disponibili, obiettivi e tempi di realizzazione;

b)                          l’opportunità che vengano promosse iniziative di formazione che consentano ad alcuni operatori della Polizia penitenziaria di assumere un ruolo di supporto tecnico-operativo alle attività formative.

  1. Il piano delle attività formative sarà trasmesso ai componenti la Commissioni ex art. 26 D.P.R. 395/95 ed a tutte le OO.SS. Regionali, in modo da assicurare una corretto livello di informazione; per gli stessi motivi sarà trasmessa, per opportuna conoscenza a tutte le Direzioni e alle OO.SS. anche a quelle non partecipanti, la comunicazione di  convocazione della Commissione, perché sia reso noto loro l’ordine del giorno nonché  i lavori preparatori e quelli espletati.
  2. La rilevazione semestrale relativa alle attività formative e la rilevazione inerente le attività addestrative sarà trasmessa alle OO.SS. regionali a cura degli Uffici del Provveditorato.

 

 

Art.11

Verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa, spacci ed alloggi,

nonché dell’attività di protezione sociale e di benessere del personale

1.      Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 14 dell’A.Q.N., la Commissione per il controllo sul servizio mensa degli istituti penitenziari, prevista dall’art. 10 del capitolato d’oneri incontra, semestralmente, i delegati, delle organizzazioni sindacali rappresentative, in sede locale, del Corpo di Polizia penitenziaria, ai fini di verificare la qualità e la salubrità degli spacci e di formulare proposte per il miglioramento del servizio nonché per verificare e incrementare l’attività di protezione sociale e di benessere del personale. Il capitolato d'oneri sarà messo a disposizione della suddetta Commissione.

2.       Il Direttore inserisce all’O.D.G. almeno una volta nell’incontro quadrimestrale con le OO.SS.  la verifica della qualità e della salubrità dei servizi mensa e degli spacci 

3.      Il Provveditorato si impegna a verificare con cadenza semestrale la disponibilità di Alloggi demaniali e a porre in essere quanto necessario per assicurare il rispetto delle procedure relative all’Edilizia residenziale pubblica, ovvero alle altre possibilità previste  con particolare riferimento alla :

·        Riserva regionale di cui alla legge regionale 1/2000

·        Alloggi di cui alla legge n.52/76

·         Progetto Mille alloggi

·        Progetto Housing  ( 40 alloggi dell’Asl Milano 1 di Garbagnate)

4.      In considerazione delle previsioni di cui all'art. 15 e, fermo restando le priorità indicate e che attengono all'adeguamento delle caserme esistenti presso la C.C. di Milano San Vittore e la C.R. Opera, il Provveditore si impegna a predisporre una verifica delle caserme al fine di programmare un piano pluriennale degli interventi, contenente le priorità di intervento in modo da formalizzare un piano degli interventi a breve e medio termine.

5.       Ad un anno dalla data di sottoscrizione dell'A.N.Q. la Commissione arbitrale regionale avrà l'onere, quale competenza aggiuntiva, di verificare la realizzazione degli interventi effettuati sulle caserme degli istituti di San Vittore ed Opera; i risultati delle verifiche saranno trasmessi all’Amministrazione centrale per l’esame con le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie dell'A.Q.N..

 

 

Art.12

Norma conclusiva

1.      Sono fatte salve le previsioni dell’A.N.Q. non espressamente previste dal presente Protocollo.

2.      Quanto concordato con il presente Protocollo d’Intesa, sarà oggetto di successiva verifica congiunta, circa la corretta applicazione.

 

Milano, lì 23 Agosto 2004

 

Il Provveditore Regionale

 

S.A.P.Pe.

 

O.S.A.P.P.

 

C.I.S.L.-F.P.S./P.P

 

C.G.I.L.-F.P./P.P

 

U.I.L.-P.A./P.P

 

S.I.N.A.P.Pe.

 

F.S.A. (C.N.P.P. – Si.A.P.Pe. – U.G.L./FNP)

 

Si.A.L.Pe – A.S.I.A.

 

 

 

NOTA A VERBALE NR.1

 Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e le OO.SS. regionali firmatarie del protocollo d’intesa con la presente concordano sul fatto che il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti della Regione abbia il diritto di essere a conoscenza delle somme spettanti per i servizi di missione disposti dall’Amministrazione.

A tal fine il Provveditore Regionale si impegna a diramare le opportune disposizioni affinché le direzioni degli istituti predispongano un servizio da parte dell’aree contabili in modo tale che entro il giorno 15 del mese successivo venga consegnato al personale il prospetto analitico delle somme dovute e/o non retribuibili riferito ai servizi di missione svolti il mese precedente.

 

 

 NOTA A VERBALE NR.2 

La delegazione UIL PA Penitenziari a conclusione della trattativa per la sottoscrizione del protocollo d’intesa regionale, conseguente all’Accordo Quadro Nazionale, ritiene opportuno produrre la presente nota a verbale in relazione alla determinazione delle somme spettanti al personale di Polizia Penitenziaria a titolo di fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali ed in particolare a favore di coloro che, sulla base di accordi sindacali precedenti, hanno svolto un numero di turni inferiori rispetto a quelli previsti dall’attuale A.Q.N.

In sede di contrattazione di livello centrale, salvaguardando situazioni pregresse, sono stati sottoscritti accordi specifici per gli anni 2002 e 2003 che non prevedono l’effettuazione di turni minimi per ottenere il diritto di accesso alla parte di fondo prevista dalla lettera (e)  dell’art.15 del D.P.R. 164/2002. Turni che al contrario sono stati previsti per gli anni 2004 e 2005 in virtù del fatto che si potevano programmare.

Tenuto conto che l’A.Q.N. è stato sottoscritto in data 24 marzo 2004; che l’art.3 comma 6 prevede che l’avvio del protocollo d’intesa deve avvenire entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell’A.Q.N. e deve concludersi entro i successivi 5 giorni; che per ragioni diverse si è giunti alla sottoscrizione del protocollo d’intesa soltanto in data odierna (23/08/2004), la delegazione UIL PA Penitenziari ritiene che nelle more, fino a quando non verranno sottoscritti gli accordi decentrati negli istituti penitenziari, il personale di Polizia Penitenziaria debba conservare il diritto a percepire la predetta parte di fondo senza limitazioni legate all’effettuazione di turni, se non quelle previste da accordi precedenti, in considerazione del fatto che i ritardi registrati esulano dalla loro responsabilità.

Per quanto sopra esposto la UIL PA Penitenziari chiede che nella distribuzione e suddivisione del fondo si tenga conto delle situazioni pregresse citate.