DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ACCORDO
per la utilizzazione del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
ANNO 2003
VISTO l’art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129; VISTO l’art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; VISTO l’art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all’utilizzazione del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; VISTO l’art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l’Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
le Organizzazioni Sindacali
S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; CI.S.L - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.; F.S.A. C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. – U.G.L. /FNP; Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G. – P.P.
STIPULANO
Il presente Accordo sul Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2003:
Art. 1
1. Il presente accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395. 2. Ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.
Art. 2
Criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relativo all’anno 2003
1. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile. 2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all’art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 – per attribuire compensi finalizzati ad: a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative; b) fronteggiare particolari situazioni di servizio; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
Art. 3
Destinatari
Sulla base dei presupposti di cui al precedente articolo, sono individuati quali destinatari degli incentivi:
a1) Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, ha garantito il regolare svolgimento dei servizi assicurando, nel mese di riferimento, 22 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 18 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 30,00.
a2) Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, ha garantito il regolare svolgimento dei servizi assicurando nel mese di riferimento, 24 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura di Euro 35,00 .
b1) Il personale che attraverso una presenza costante ha contribuito alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi assicurando, nel mese di riferimento, 22 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 18 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 5,00 .
b2) Il personale che attraverso una presenza costante ha contribuito alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi assicurando, nel mese di riferimento, 24 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00 .
I compensi di cui alle lettere A1), A2), B1) e B2) non sono tra loro cumulabili. Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione ai destinatari di più fattispecie tra quelle indicate alle citate lettere è corrisposta quella più favorevole.
Al novero dei giorni di effettiva presenza in servizio concorrono i giorni di congedo ordinario, i giorni di astensione obbligatoria per maternità, i riposi compensativi, i permessi fruiti ai sensi della legge 104/92, i permessi sindacali su convocazione (art. 32 comma 4 D.P.R. 164/2002), i permessi sindacali per l’espletamento del mandato (art. 32 comma 7 D.P.R. 164/2002); viceversa non sono utili ai fini del raggiungimento del tetto di cui sopra i permessi sindacali cumulati ( art. 32 comma 8 D.P.R. 164/2002), i periodi di fruizione di distacco o aspettativa sindacale ( art. 31 e art. 33 D.P.R. 164/2002), ogni altra assenza a qualsiasi diverso titolo.
c) Il personale che ha assicurato nell’arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a tre. Il compenso è fissato nella misura di Euro 8,00 per ogni turno notturno effettuato oltre il terzo;
d) Il personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, che ha svolto, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (16.00/24.00 o 18.00/24.00). Il compenso è fissato nella misura di Euro 16,00; e) I Comandanti di Reparto ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penitenziari o chi ne ha assunto, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili rispettivamente di: 1) Euro 47,00 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità; 2) Euro 58,00 per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità; 3) Euro 85,00 per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità; 4) Euro 47,00 per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità; 5) Euro 58,00 per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità; 6) Euro 85,00 per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
f) il responsabile di un’unità operativa, il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all’art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale. Il compenso è fissato nella misura mensile di:
1) Euro 22,00 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità; 2) Euro 24,00 per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità; 3) Euro 33,00 per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità; 4) Euro 22,00 per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità; 5) Euro 24,00 per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità; 6) Euro 33,00 per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
g) i Comandanti di Reparto delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile o chi ne ha assunto le funzioni con formale provvedimento. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 35,00;
h) i responsabili delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali, dei centri per la giustizia minorile e delle scuole e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell’Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura mensile di Euro 22,00;
3.I compensi indicati ai punti e), f), g), h) non sono tra loro cumulabili.
4. Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere e), f), g), h) è corrisposto quello più favorevole.
5. Al personale indicato alle lettere c), d), e), f), g), h), spetta anche il compenso di cui alle lettere a1 o a2 o b1 o b2 in relazione alle fattispecie ivi previste;
6. Per l’attribuzione del compenso, previsto per il personale impiegato in compiti o incarichi che hanno comportato disagi o particolare responsabilità, a ciascun Provveditorato, a ciascun Centro per la Giustizia Minorile, ed alla Direzione del Centro Amministrativo “ G. Altavista” è assegnato un budget, determinato in relazione alla forza presente. La determinazione del compenso e l’individuazione dei compiti o degli incarichi che comportino disagi sono demandati alla contrattazione decentrata, che terrà comunque conto dei seguenti criteri generali: · I servizi svolti presso le sezioni alta sicurezza o presso specifici reparti detentivi dove sono attuati, il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14/bis dell’Ordinamento Penitenziario ovvero particolari misure trattamentali ivi compresi i reparti per tossicodipendenti o servizi di piantonamento che coprono le 24 ore presso luoghi esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio ivi comprese quelle inerenti l’espletamento del servizio delle traduzioni.
· L’importo del compenso da attribuire a ciascun dipendente non può eccedere la misura giornaliera di Euro 2,50 e la spesa deve essere contenuta entro il budget a tale scopo assegnato alla contrattazione decentrata.
7. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e articolo 24, comma 5 – lettera h) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e dell’Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata. L’indennità di presenza qualificata è cumulabile con l’indennità per servizi esterni.
Il compenso è fissato nella misura di Euro 6,20 per ogni turno di reperibilità;
Roma,
Il Ministro della Giustizia
Le Organizzazioni Sindacali :
S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
C.I.S.L. - F.P.S/ P.P.
C.G.I.L. - F.P./P.P.
U.I.L. - P.A./P.P.
Si.N.A.P.Pe.
F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. U.G.L. /FNP
Si.A.L.Pe.- A.S.I.A.
S.A.G. –P.P.
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