DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO II- Sezione II TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO “POLIZIA PENITENZIARIA” Prot. n GDAP 0038104-02/02/2006
Al Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria di CATANZARO
Alla O.S. C.G.I.L. F.P. Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
Oggetto: Indennità per servizi esterni — Risposta quesito.
Con riferimento al quesito formulato dalla O.S. C.G.1.L. F.P. con l’allegata nota n. 36/2005 datata 24 ottobre 2005, nell’invitare codesto Provveditorato a fornire elementi di valutazione, si ritiene utile comunicare quanto segue. Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, l’Ufficio ha ricondotto la normativa di cui all’articolo. 9 del D.P.R. 395/95, e all’articolo 11 del D.P.R. 254/99 ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto 3.3, ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell’indennità per servizi esterni. La predetta normativa prevede il pagamento di un compenso giornaliero, rideterminato in euro 6,00 con il D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato, tra l’altro, “presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati” (cfr. art.9, comma 2, D.P.R. 3 95/95). Con l’occasione, si rammenta che con decorrenza 1° settembre 2002, in applicazione dell’articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, la suddetta indennità è corrisposta al personale che sia impiegato, nell’arco del turno ordinario di servizio giornaliero, per almeno tre ore continuative nella copertura di uno dei posti di servizio previsti nella lettera circolare sopra citata. Da ciò ne consegue che al personale che, nell’ambito del turno ordinario di servizio giornaliero, viene impiegato per periodi inferiori alle tre ore nei servizi e/o nelle attività che danno titolo all’indennità per servizi esterni, tale indennità non compete. Per quanto sopra, si ritiene che il servizio svolto dal personale di polizia penitenziaria impiegato, per almeno tre ore continuative del turno ordinario di servizio giornaliero, nella notifica di provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria (notifica verbali di udienza, rinunce ad udienze, notifiche fissazione udienza) ai detenuti sottoposti agli arresti domiciliari, compete l’indennità di cui all’oggetto
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO Dott. Napoleone GASPARO |