Schema di decreto

 

relativo ai compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000,

n. 146, del personale appartenente ai ruoli direttivi — ordinario e speciale — del Corpo di polizia penitenziaria

 

IL MINISTRO della GIUSTIZIA

 

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni:

VISTA la legge 26 luglio 1975, n, 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà;

VISTO il decreto legislativo 30ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 52, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante — tra l’altro — l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 185;

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l’accesso al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, concernente la individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché presso i Provveditorati regionali della medesima;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;

CONSIDERATA l’esigenza di specificare i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, del personale appartenente ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria.

 

DECRETA

 

Articolo 1

ambito della disciplina

1. il presente decreto, fermi restando i doveri di subordinazione di cui all’art, 9 della legge 15 dicembre 1990, n, 395, individua e disciplina le mansioni che gli appartenenti ai ruoli direttivi ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria sono chiamati a svolgere in relazione alla qualifica rivestita ed alla struttura presso la quale prestano servizio, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2000. n. 146, emanato in conformità alla delega di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266.

art. 2

direzione dell’area della sicurezza e comando di reparto negli Istituti, scuole e servizi

 1 - Il personale appartenente ai ruoli direttivi — ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria assume le funzioni di comandante del reparto presso gli istituti, le scuole, il servizio approvvigionamento e vestiario (S.A.D.A.V.) ed i magazzini vestiario dell’Amministrazione penitenziaria, nonché quelle di responsabile dei nuclei operativi di particolare rilevanza, nell’ambito del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti secondo le norme del vigente ordinamento,

2. lI personale appartenente ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo che assume le funzioni di comandante di reparto, nelle sedi di cui al comma precedente, è responsabile dell’ area della sicurezza ai sensi degli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. In tale qualità sovrintende a tutte le attività di competenza dell’area, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R.  30 giugno 2000. n. 230. In particolare:

a) coordina l’azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale del Corpo della polizia penitenziaria dei restanti ruoli, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento dei detenuti e internati anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio relativi alla gestione dell’area, nel rispetto delle direttiva impartite dal direttore;

b) assicura, impartendo le necessarie disposizioni, la scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono nell’istituto penitenziario, delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, delle direttive emanate dal dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dal provveditorato regionale e dal direttore dell’istituto;

c) garantisce la scrupolosa osservanza, da parte dei detenuti ed internati, delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, delle direttive emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dal Provveditorato regionale e delle disposizioni impartite dal direttore dell’istituto;

d) cura l’istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei detenuti;

e) vigila affinché ai detenuti siano garantite condizioni di assoluta imparzialità e di rispetto della dignità della persona.

3. In caso di assenza o impedimento del personale di cui ai commi precedenti che riveste le funzioni di comandante del reparto e qualora non sia stato nominato un supplente o questi sia a sua volta assente, o impedito, le suddette funzioni vengano assunte dall’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica più elevata in servizio nella struttura, salvo diversa motivata determinazione del direttore o dirigente responsabile.

art3

Compiti in materia di organizzazione ed operatività

1. Presso le strutture di cui all’articolo 2, il personale appartenente ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - dei Corpo di polizia penitenziaria sovrintende all’organizzazione ed all’operatività del contingente del Corpo, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell’armamento e dell’equipaggiamento; coordina il servizio delle multi - video conferenze dove istituito. In particolare:

a) dispone il servizio del reparto di polizia penitenziaria, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni impartite dal direttore o dirigente della struttura;

b) individua ed equipaggia il personale di polizia penitenziaria da impiegare in servizi di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso, a seguito di direttive emanate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di servizio del Corpo d polizia penitenziaria;

c) pone in essere ogni iniziativa rivolta al personale di polizia penitenziaria addetto alla struttura al fine di agevolare l’integrazione con gli altri settori organizzativi e, in particolare, presso gli istituti penitenziari, con l’area de! trattamento;

d) presso le scuole di formazione e aggiornamento svolge inoltre compiti di supporto ai dirigenti responsabili di dette strutture per l’attività didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 4

compiti presso i provveditorati

1. A specificazione dei compiti indicati nell’art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 nei provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria limitatamente all’area della sicurezza e dalle traduzioni, fermo restando che la responsabilità di detta area è riservata alle qualifiche dirigenziali del Corpo, i commissari coordinatori penitenziari possono assumere le funzioni vicarie e, unitamente agli appartenenti alle altre qualifiche direttive, possono altresì assumere compiti di collaborazione, consulenza e formazione, In particolare:

a) nell’organizzazione e pianificazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti in ambito regionale;

b) nell’organizzazione e pianificazione del servizio cinofili, telecomunicazioni, armamento, equipaggiamento e gestione automezzi;

c) nella formazione e nella istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il personale di cui al comma precedente può altresì far parte dei nuclei territoriali per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza sull’igiene e Sicurezza dell’Amministrazione della Giustizia (V.I.S.A.G.)

art. 5

compiti nelle strutture centrali

1. A specificazione dei compiti indicati nell’art. 6, comma 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nelle articolazioni centrali di cui al decreto 22 gennaio 2002, gli appartenenti ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia  penitenziaria possono svolgere compiti di collaborazione in attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo, tenendo presente criteri di scelta legati a specifiche esperienze e titoli attinenti.

Art. 6

ulteriori compiti

1. Il personale appartenente ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla qualifica rivestita può altresì svolgere i compiti di seguito indicati:

a) docenza, consulenza, studio e ricerca:

b) partecipazione a commissioni di concorso per il personale di polizia penitenziaria;

e) componente del consiglio regionale di disciplina, per coloro che rivestono la qualifica più elevata, ove presenti nella circoscrizione territoriale di riferimento,nel rispetto dell’articolo 13, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

d) funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari a carico del personale del Corpo d polizia penitenziaria, limitatamente alla qualifica di commissario coordinatore:

e) responsabile dei poligoni di tiro;

f) coordinatore dei servizi di scorta e di tutela;

g) coordinatore di base navale.

Art. 7

norma transitoria

1  Fino a quando non saranno completate le dotazioni organiche del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, le funzioni di comandante del reparto, ove previsto, potranno essere affidate agli ispettori superiori sostituti commissari o agli appartenenti al ruolo degli ispettori.

2. Negli istituti penitenziari di livello dirigenziale, fino a quando non saranno

completate le dotazioni organiche del ruolo direttivo del Corpo d polizia penitenziaria, i

Vice commissari e i commissari penitenziari, oltre alle funzioni di comandante del reparto,

potranno svolgere le funzioni di cui all’articolo, 6 comma 3, del decreto legislativo 21

maggio 2000, n. 146

 

 

IL MINISTRO