Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione Servizio Centrale Cinofili
Decreto Istitutivo "Servizio Cinofili"
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395, concernente i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria; VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, relativo all'istituzione del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria; VISTO l'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, con cui si istituisce la specializzazione di conduttore di unità cinofile; CONSIDERATO che l'impiego delle unità cinofile può contribuire a prevenire o impedire episodi di illecita introduzione di sostanze stupefacenti o comunque non consentite negli istituti penitenziari; RITENUTA la necessità, di individuare, per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, un contingente di personale da impiegare a livello centrale e periferico; ' SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria; DECRETA
Articolo 1 1. E' istituito il servizio cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Nell'ambito del servizio sono previste: a) unità cinofile di impiego (conduttore e cane); b) istruttore di unità cinofile. 3. Finalità del servizio è dotare l'amministrazione Penitenziaria di un nucleo di personale specializzato in interventi volti ad accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari e contrastare i tentativi di introduzione di stupefacenti o comunque non consentite negli stessi. Articolo 2 In conformità a quanto previsto dall'art 5 della legge 15 dicembre 1990, nr.395, fermo restando l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza, le unità cinofile possono essere impiegate in altri servizi di polizia o di pubblico interesse per i quali l'intervento del cane venga richiesto o si dimostri utile, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, nr. 121. Articolo 3 1. Il servizio cinofilo è così ordinato: a) nucleo centrale cinofili, istituito presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, composto da un appartenente al ruolo dei commissari di grado non inferiore a commissario con funzioni di coordinatore, da un appartenente all'area C figura professionale del ragioniere , da un medico veterinario e da un appartenente alla Polizia Penitenziaria in possesso dell'abilitazione - di istruttore di unità cinofile. b) nucleo regionale cinofili, istituito presso ciascun Provveditorato Regionale, composto dagli istruttori e dalle unità cinofile assegnate alla circoscrizione territoriale di competenza; le funzioni di coordinatore sono attribuite ad un appartenente al ruolo degli ispettori che abbia superato un corso di formazione della durata di tre mesi sulle tematiche organizzative e tecnico gestionali del servizio. 2. All'ispettore di cui al comma precedente, lett. b), in servizio presso il Provveditorato Regionale, possono essere affidati, in relazione al minor numero di unità cinofile assegnate, altri incarichi. Articolo 4 La dotazione di personale del servizio cinofili del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita secondo la tabella allegata. Articolo 5 1. Il nucleo centrale cinofili svolge attività di indirizzo e coordinamento, anche in materia di impiego del personale, di acquisto e vendita dei cani, nonché dei beni necessari per l'espletamento dell'attività del servizio. 2. L'approvvigionamento, la distribuzione, l'impiego per finalità addestrative e lo scarico delle sostanze stupefacenti o altro materiale necessario sono affidati al responsabile del Centro Addestramento Cinofili, di cui all'art. 8, che opera secondo le modalità impartite dal Capo del Dipartimento. 3. Su proposta del nucleo centrale cinofili, potrà essere istituito un gruppo cinoagonistico e di rappresentanza di unità cinofile per la partecipazione a manifestazioni o cerimonie pubbliche, nonché uno o più centri per l'allevamento di cani da realizzarsi secondo modalità stabilite con provvedimenti del Capo del Dipartimento. 4. Il nucleo centrale cinofili cura la partecipazione delle unità cinofile a manifestazioni esterne ed i rapporti con altri Enti. Articolo 6 1 Il nucleo regionale cinofili coordina le attività del servizio cinofili, disponendo, in armonia con le direttive generali e quelle emanate dal Provveditore Regionale, l'assegnazione degli incarichi alle unità 'cinofile e l'invio delle stesse presso le strutture penitenziarie, nonché norme particolari d'impiego, di mantenimento e di governo dei cani. 2. Gli istruttori ed i conduttori di cani non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli stabiliti per la loro specializzazione. Articolo 7 L'Amministrazione provvede a garantire la copertura assicurativa mediante stipula di contratto con compagnia di assicurazione per i danni a persone o cose causati dai cani in carico al servizio cinofili. Articolo 8 1. E' istituito il Centro di Addestramento Cinofili cui sono attribuiti i seguenti compiti: a) addestramento delle unità cinofile ai fini del conferimento della relativa specializzazione, nonché degli istruttori e periodici aggiornamenti; b) svolgimento, su indicazione del nucleo centrale cinofili, di controlli tecnici alle unità presso i nuclei regionali, al fine di verificare il livello di efficienza delle unità cinofile ed attuare interventi per il miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento. 2. Il Capo del Dipartimento, con proprio provvedimento, determina la sede del centro, di cui al comma precedente, che deve, comunque, coincidere con una struttura già appartenente al patrimonio dell'amministrazione penitenziaria. Articolo 9 Il centro di addestramento, di cui all'articolo precedente, è posto alle dipendenze del nucleo centrale cinofili ed è coordinato da un appartenente al ruolo dei commissari dì grado non inferiore a commissario. Articolo 10 Il Capo del Dipartimento individua, nell'ambito del centro amministrativo "Giuseppe Altavista" una sezione per la gestione amministrativa e contabile del nucleo centrale cinofili. Articolo 11 1. Ai fini dell'assegnazione del personale da impiegare nel servizio cinofili la Direzione Generale del personale e della formazione bandisce apposito interpello a livello regionale, indicando il numero delle unità occorrenti in relazione al fabbisogno di ciascun distaccamento, su proposta del nucleo centrale cinofili. 2 L'interpello è rivolto al personale, appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, nonché al ruolo dei sovrintendenti, in servizio nelle circoscrizioni di ogni Provveditorato Regionale. Il personale è ammesso alla selezione per conduttore cinofilo se in possesso dei seguenti titoli: a) giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a "buono"; b) assenza di precedenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria; 3. Il personale interessato deve dichiarare nell'istanza la propria disponibilità ad essere trasferito senza oneri per l'amministrazione ed a permanere nel servizio per un periodo non inferiore a cinque anni. 4. Il personale in possesso dei predetti requisiti è sottoposto presso il Centro Addestramento Cinofili a selezione attitudinale da parte di apposita commissione. Con provvedimenti del Capo del Dipartimento sono definiti i contenuti, con riguardo alla specificità dei compiti di servizio, e le modalità di svolgimento delle selezioni. 5. Al termine della selezione la commissione redige graduatoria degli idonei. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la più giovane età. 6. Vengono ammessi ad un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi gli idonei in numero pari al fabbisogno. Articolo 12 1. Agli ammessi al corso di formazione, di cui all'ultimo comma dell'art. 11, sono affidati uno o più cani per il conseguimento, previo esame, della relativa specializzazione. 2. Entro il primo mese di -corso è possibile operare sostituzioni per rinunce o dimissioni. 3. Durante il corso di formazione vengono effettuate verifiche intermedie dell'apprendimento e dell'idoneità al servizio cinofilo. 4. L'esito negativo delle verifiche può costituire motivo di esonero dal corso e del conseguente rientro presso la sede di provenienza. 5. Il corso si conclude con un esame finale per l'accertamento dell'idoneità individuale del personale e dei cani, in presenza di una commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 6. Terminato con successo il corso di formazione e addestramento, il personale consegue la relativa specializzazione e può fregiarsi del particolare distintivo. 7. L'unità cinofila viene quindi assegnata alla regione di destinazione. Articolo 13 1. Il conduttore cinofilo, con almeno un anno di impiego nel Servizio cinofili, escluso il personale appartenente al ruolo degli ispettori ed in possesso dei titoli di cui ai punti a) e b) dell'art. 11, comma 2, può avanzare istanza di partecipazione al corso, di almeno tre mesi, per istruttore di unità cinofile. 2. Qualora le domande superino in modo consistente le necessità, i richiedenti sono sottoposti a preselezione per l'ammissione al corso di formazione, al termine del quale si consegue, previa valutazione, l'abilitazione di istruttore di unità cinofile. 3. I contenuti e le modalità di svolgimento delle preselezioni sono stabiliti con provvedimenti del Capo del Dipartimento. Articolo 14 1. Ai fini dell'assegnazione degli ispettori da impiegare presso i nuclei regionali di cui all'art. 3, lett. b, la Direzione Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria bandisce apposito interpello ,indicando il numero delle unità occorrenti in relazione al fabbisogno, su proposta del nucleo centrale cinofili. 2. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a "ottimo"; b) assenza di precedenti disciplinari più gravi della censura; c) il non essere stato dimesso da corsi di formazione per il conseguimento di specializzazioni. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 3, 4 e 5. 4. Vengono ammessi ad un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, in numero pari al fabbisogno, gli idonei alla selezione attitudinale. Articolo 15 1. Il periodo minimo d'impiego nel servizio cinofili è di cinque anni, incluso il tempo trascorso nella frequenza del corso di addestramento o formazione. 2. Al termine di questo periodo il personale può chiedere di essere esonerato dall'incarico conservando la conseguita specializzazione. 3. L'istanza di esonero volontario dal servizio cinofili deve essere inoltrata al nucleo centrale cinofili, con un preavviso di un anno. 4. Il personale appartenente al servizio cinofili può chiedere di essere trasferito ad un nucleo regionale cinofilo di gradimento, in relazione alle vacanze organiche nella sede richiesta. 5. Al personale cinofilo, fermo restando il periodo minimo di permanenza di cui al comma 1, viene riconosciuto un ulteriore punteggio per ogni anno di servizio prestato nella specializzazione, ai fini del trasferimento a domanda. Articolo 16 I contenuti dei corsi sono definiti dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria secondo le direttive del Capo del Dipartimento e sentito il nucleo centrale cinofili, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 22, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. Articolo 17 1) Le funzioni di coordinatore del nucleo centrale cinofili e del Centro di Addestramento Cinofili, sono assunte, fino all'immissione nei ruoli del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, da Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia di grado non inferiore a capitano o da appartenenti all'area C figura professionale del direttore, ( Art.3 lettera a). 2) Le funzioni di coordinatore delle unità cinofile presso il nucleo regionale cinofili sono assunte, fino all'espletamento delle procedure di cui all'art. 14, dal personale in possesso della specializzazione. 3) Nelle more della istituzione del Centro di Addestramento Cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 8, la specializzazione di conduttore cinofilo si consegue presso le strutture di altre Forze di -Polizia. Analogamente avviene per le selezioni previste dall'art. 11 nonché per lo svolgimento dei corsi di istruttore di cui all'art. 13. 4) Fino alla completa definizione degli organici del servizio cinofili, l'istanza di partecipazione al corso per istruttore di unità cinofile, di cui all'art. 13, comma 1, può essere presentata anche non essendo decorso un anno di impiego nel servizio di cui trattasi. 5) Nelle more dell'istituzione del Centro Addestramento Cinofili, le sostanze stupefacenti necessarie al mantenimento addestrativo dei cani antidroga sono affidate al nucleo regionale cinofili -della Campania, che provvede alle attività di cui all'art. 5, comma 2. Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio - RGS per la registrazione. Roma, 17 ottobre 2002 IL MINISTRO CASTELLI
|