Istituzione del servizio a cavallo del Corpo di Polizia Penitenziaria. Schema di Decreto
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO l’articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria; VISTA La legge 26 luglio 1975, n, 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà; VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, riguardante tra l’altro, l’istituzione del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n 266; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 concernente la riorganizzazione del Ministero della Giustizia; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con il quale è stato recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003; CONSIDERATO che ricorre l’esigenza dell’impiego di unità a cavallo per contribuire a migliorare la sicurezza presso istituti penitenziari ove i detenuti lavorano all’aperto, in particolari aree territoriali rurali o boschive; CONSIDERATO anche che le unità a cavallo possono essere chiamate a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle predette aree territoriali;
CONSIDERATO che il servizio a cavallo contribuisce ad innalzare il livello professionale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché il prestigio e l’immagine dello stesso; RITENUTO che per l’istituzione del servizio cavallo ricorre la necessità di destinare a tale scopo risorse personali e materiali; DECRETA
Articolo 1 Servizio a cavallo E’ istituito il servizio a cavallo del Corpo di polizia penitenziaria Sono unità organizzate del servizio il Reparto a cavallo, il Centro di addestramento ippico, i Nuclei regionali ed i Distaccamenti.
Articolo 2 Organizzazione del servizio a cavallo il Reparto a cavallo ha sede a Roma, presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il Reparto a cavallo è articolato in Nuclei regionali, aventi sede presso i Provveditorati dell’Amministrazione, ed in Distaccamenti, allocati presso gli istituti penitenziari situati in zone rurali o boschive o comunque caratterizzati da un territorio inaccessibile agli automezzi, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento. Il Cento Amministrativo “Giuseppe Altavista” cura la gestione amministrativa e contabile del servizio a cavallo.
Articolo 3 Compiti il servizio a cavallo contribuisce a garantire l’ordine e la sicurezza presso gli istituti penitenziari ove i detenuti lavorano all’aperto, in particolari aree territori rurali o boschive, secondo le modalità indicate in apposito provvedimento del Capo del Dipartimento Il personale addetto al servizio a cavallo può essere impiegato, altresì, negli altri compiti istituzionali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 15.12.1990, n. 395, ivi compresi quelli sportivi e di rappresentanza, nonché nei compiti di cui all’art. 16, secondo e terzo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 4 Reparto a cavallo Il Reparto a cavallo della polizia penitenziaria svolge attività di indirizzo e di coordinamento, anche in materia di impiego del personale, di acquisto, vendita. distribuzione e mantenimento dei cavalli. Su proposta del Reparto a cavallo, con provvedimento del Capo del Dipartimento, può essere istituito un reparto ippico di agonismo e di rappresentanza, per la partecipazione a sport equestri ed a manifestazioni o cerimonie pubbliche, nonché uno o più centri per l’allevamento di cavalli,
Articolo 5 Centro di addestramento ippico Per le esigenze del servizio a cavallo è istituito il Centro di addestramento ippico. Il Capo del Dipartimento, con proprio provvedimento, ne individua la sede, da scegliere fra le strutture già appartenenti ai patrimonio demaniale. Il Centro addestramento ippico, posto alle dipendenze del Reparto a cavallo ha le seguenti funzioni a) addestramento di unità ippomontate per la formazione e la specializzazione dei cavalieri; b) addestramento degli istruttori di unità ippomontate individuati nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; e) verifiche e controlli del livello di efficienza delle unità ippomontate, nonché interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento delle stesse
Articolo 6 Personale del servizio a cavallo Le funzioni di coordinatore del Reparto a cavallo e del Centro di addestramento ippico sono affidate, dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, ad appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; con grado non inferiore commissario, o ad ufficiali de disciolto Corpo degli agenti di custodia, di grado non inferiore a capitano. Con provvedimento del Capo del Dipartimento verranno determinate le altre unità dei vari ruoli del personale della polizia penitenziaria e quelle amministrative da assegnare al servizio.
Articolo 7 Copertura assicurativa Gli eventuali danni a persone o cose derivanti dal servizio a cavallo saranno coperti da apposita polizza assicurativa,
Articolo 8 Norma transitoria Fino a quando non sarà istituito il Centro di addestramento ippico, le specializzazioni di cavaliere e di istruttore di attività ippomontate saranno conseguite previe intese con le altre Forze di polizia. Il presente decreto sarà inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio - RGS per la registrazione.
IL MINISTRO
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