Regolamento concernente l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2 ,della legge 23 agosto 1988, n.400; Visto l'articolo 6, comma 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n.86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalitā di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia; Vista la legge 15 dicembre 1990, n.395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1 della legge n.395 del 1990; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, recante riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, concernente l'esonero dalle attivitā di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre; Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n.190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalitā di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 (Assunzione degli atleti) 1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria č riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali. 2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Art. 2 (Modalitā) 1. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermitā elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n.443 del 1992. 2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, č l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I.. 3. Il concorso č indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il relativo bando deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all'articolo 1, comma 1; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalitā di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. 4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalitā individuate nel titolo IV del decreto legislativo n. 443 del 1992. 5. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli č composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima. 7. La Commissione esaminatrice č nominata con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Art. 3 (Titoli) 1. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale. 2. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. 3. La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. Art. 4 (Rinvio) 1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni. Art. 5 (Abrogazione di norme) 1. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n.82 č abrogato. Tabella A (prevista dall'articolo 3, comma 2 ) A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210; Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai Giochi Olimpici fino a punti 30; 2) medaglia ai Campionati Mondiali fino a punti 25; 3) record mondiale punti 25; 4) vincitore di Coppa del Mondo punti 20; 5) medaglia ai Campionati Europei fino a punti 15; 6) record europeo punti 15; 7) vincitore di Coppa Europa punti 12; 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del Mediterraneo fino a punti 12; 9) Campione Italiano punti 12; 10) Record italiano punti 15; 11) Vincitore di Coppa Italia punti 10; 12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10; 13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5; 14) Partecipazione a campionati nazionali di calcio di: - serie A + convocazione Nazionale Italiana punti 25; - serie A punti 20; - serie B + convocazione Nazionale Italiana Under 21 punti 15; - serie B punti 12; - serie C + convocazione Nazionale Italiana Under 16 punti 10; - serie C punti 8; - serie D ( campionato Nazionale Dilettanti ) + convocazione Nazionale Italiana Dilettanti punti 6; - serie D ( campionato Nazionale Dilettanti ) punti 5. 15) Aver vinto campionato di categoria: - serie A punti 20; - serie B punti 15; - serie C punti 10; - serie D ( campionato Nazionale Italiana Dilettanti ) punti 5; - Giovanili Nazionali punti 2. 16) Aver vinto Coppa Italia o Europea di categoria: - serie A - Coppe Europee punti 15; - serie A - B - C Coppa Italia punti 10; - serie C punti 8; - serie D ( Nazionale Dilettanti ) punti 5. 17) Partecipazione a campionati giovanili di calcio di rilevanza nazionale: - Primavera punti 5; - Dante Berretti punti 3; - Juniores Nazionale punti 1. B) CATEGORIA II Titoli di studio e di abilitazione professionale 1) diploma di laurea punti 2; A) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 2) diploma di maturitā di scuola media superiore di secondo grado punti 1; 3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1. I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro. |