DIPARTIMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

 

Prot,n.  GDAP-0396609-15/11/2005.

 

Alla C.G.I.L.- F.P.- Via Leopoldo Serra, 31

00153 – Roma

 

Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria

PESCARA

 

 

OGGETTO: Articolo 6, comma 2, A.N.Q. -

 

 

Con riferimento al quesito avanzato dalla C.G.I.L. di Teramo con il fono del 3 novembre 2005 si comunica che l’art. 6, comma 2, dell’Accordo Nazionale Quadro, il quale si richiama all’art. 34 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, e l’articolo 36 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 riguardano la procedura di mobilità da un ufficio ad un altro e non la mobilità all’interno dello stesso istituto. La mobilità all’interno dello stesso istituto, infatti, non impedisce in alcun modo al dirigente sindacale di proseguire la propria attività nel luogo di lavoro ove opera ed è conosciuto, nell’interesse dei lavoratori e dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

Le norme sopra richiamate sono dirette a tutelare l’esercizio dell’attività sindacale che, presumibilmente, verrebbe impedito o limitato con il trasferimento del dirigente Sindacale da un istituto ad un altro, ancorché situato nella medesima località sede di servizio. In questo caso il trasferimento comporterebbe una serie di difficoltà, del tutto evidenti, al prosieguo dell’attività sindacale fino a quel momento svolta.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento e si confida, come sempre nella collaborazione di codesta organizzazione sindacale

 

 

 

 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO