DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO NAZIONALE QUADRO D'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA stipulato ai sensi dell'articolo 3, 7° comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dell'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 16 marzo 1999, n. 254

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

CAPO II

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 2 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Art. 3 Criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo nella contrattazione decentrata

Art. 4 Articolazione dei turni di servizio

Art. 5 Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni

Art. 6 Prestazioni di lavoro straordinario

Art. 7 Turni di riposo compensativo

Art. 8 Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità

 CAPO III

ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Art. 9 Formazione ed aggiornamento professionale.

Art. 10 Indirizzi generali per le attività gestionali dell'ente di assistenza del personale

Art. 11 Alloggi di servizio

CAPO IV

RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 12 Relazioni Sindacali

Art. 13 Contrattazione decentrata

Art. 14 Sistema di partecipazione, informazione ed esame

Art. 15 Prerogative delle Organizzazioni sindacali

Art. 16 Tutela del dirigente sindacale

CAPO V

 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

 Art. 17 Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro

Art. 18 Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza

Art.19 Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art.20 Specializzazioni

Art. 21 Criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti

Art. 22 Norma Conclusiva Note a Verbale

 

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356; Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché della legge 20 aprile 1995, n.130, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti sindacali stipulanti il presente accordo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 23, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e le Organizzazioni Sindacali S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L., S.I.N.A.P.Pe. e COORDINAMENTO SINDACALE Si.A.L.Pe.-S.A.G.

stipulano il presente accordo nazionale quadro d'Amministrazione:

 

CAPO I

 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Campo d'applicazione

1. Il presente accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del residente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254 e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n, 254, l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

3. Il presente accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 1998-2001 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:

a. individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;

b. principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell'art.23 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;

c. individuazione dei turni di servizio;

d. criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in servizio di missione;

e. criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

f. criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi determinati, particolari esigenze di servizio;

g. criteri generali per l'applicazione di turni di riposo compensativo;

 h. criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

i. indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di assistenza del personale;

j. individuazione e definizione delle specializzazioni del Corpo di polizia penitenziaria;

 k. criteri e modalità per il rimborso delle rette degli asili nido per i figli del personale.

 

CAPO II

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 2 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del DPR 16 marzo 1999, n.254 sono utilizzate dall'Amministrazione per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate con le modalità indicate all'art.23, comma 5, lettera a) del DPR 254/1999 per attribuire, in particolare, compensi finalizzati a:

a. incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

b. fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c. compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

d. compensare la presenza qualificata;

e. compensare l'incentivazione della produttività per il miglioramento dei servizi.

3. Si identificano tra le fattispecie di cui sopra i seguenti destinatari delle risorse disponibili:

a. il personale che assicuri un turno ordinario di servizio serale in posti di servizio articolati sulle 24 ore;

b. progetti finalizzati all'incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo termine;

c. il personale che assicura l'espletamento di almeno quattro turni di servizio notturni mensili;

d. il personale che assicura i turni di reperibilità previsti dall'articolo 8;

e. il personale che assicura il servizio nel giorno 24 o 31 dicembre;

f. il personale che svolge le funzioni di Comandante di Reparto degli istituti penitenziari o loro sostituti, di coordinatore dei nuclei traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati o loro sostituti, il personale preposto alle unità operative e quello preposto al coordinamento di più unità operative presso gli istituti penitenziari, per la realizzazione degli obiettivi definiti nei progetti di cui al successivo articolo 3;

g. il personale responsabile di unità organizzative presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile che, avendo predisposto progetti tesi a perseguire un incremento della produttività anche mediante la semplificazione delle procedure, ne assicurino la realizzazione. 4. In relazione ai progetti indicati alla lettera b) del precedente comma 3, il presente accordo definisce le risorse da destinare ai Provveditorati Regionali ed ai Centri per la Giustizia minorile. In sede di contrattazione decentrata periferica, presso i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia minorile, sono valutati ed approvati i progetti finalizzati all'incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo termine.

 

Art. 3

Criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo nella contrattazione decentrata

1. Con le risorse del fondo sono finanziati i progetti per l'incentivazione della programmazione a medio e lungo termine dei servizi di istituto, nel rispetto dei principi fissati negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente accordo.

2. La definizione dei progetti è demandata alla contrattazione decentrata.

3. In tale sede potrà essere individuato quale destinatario degli incentivi:

a. il personale che partecipa al progetto, riferito ad un periodo non inferiore ad un mese, garantendo l'espletamento di almeno il 90% dei turni programmati;

b. un'aliquota percentuale del personale in forza, che abbia garantito, individualmente, il più alto numero di presenze programmate, raggiunta una soglia minima da determinarsi in relazione al numero delle presenze previste dal progetto.

4. A ciascun Provveditorato Regionale e a ciascun Centro per la Giustizia Minorile è assegnato, per il pagamento degli incentivi di cui alle lettere a) e b), un budget, determinato in relazione alla forza presente presso ogni Provveditorato e Centro per la Giustizia Minorile, che, previa contrattazione decentrata, sarà ripartito agli istituti e servizi dipendenti.

5. Nell'ambito dei progetti sopra indicati possono essere previsti incentivi:

a. per il personale che assicura un turno di servizio ordinario serale, nei posti di servizio articolati su 24 ore compreso il personale addetto ai piantonamenti in luogo esterno di cura dei detenuti e degli internati. Il compenso è fissato nella misura giornaliera di lire 4.000;

b. per il personale chiamato a svolgere turni notturni oltre il terzo nel mese. Il compenso è fissato nella misura di £. 15.000 per ogni ulteriore turno notturno effettuato;

c. per il personale chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti. Il compenso è fissato nella misura di £. 30.000;

d. per i comandanti di reparto degli istituti penitenziari, per i preposti alle basi navali di cui all'articolo 55 del regolamento di servizio e a chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni che, mediante un'idonea organizzazione del lavoro, tenuto conto delle risorse umane a disposizione, assicurino la realizzazione dei progetti. Il compenso è fissato in misura non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 95.000 mensili;

e. per i coordinatori dei nuclei traduzioni e piantonamenti che mediante un'idonea organizzazione del lavoro, impiegando le risorse umane e strumentali a disposizione, garantiscono l'esecuzione del 90 % delle traduzioni programmate senza incidere negativamente né sul godimento dei diritti del personale né sulla qualità e sulla sicurezza del servizio. Il compenso è fissato in misura non inferiore a lire 40.000 e non superiore a lire 90.000 mensili;

f. per il responsabile di un'unità operativa, per il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all'art.33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e per i comandanti delle unità navali del Corpo di cui all'articolo 58 del predetto decreto presidenziale, che ne garantiscano la gestione in coerenza con gli obbiettivi fissati nel progetto e contribuiscano a perseguirli. Il compenso è fissato in misura non inferiore a lire 25.000 e non superiore a lire 48.000 mensili;

g. per i comandanti di reparto delle Scuole di Formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, che abbiano contribuito a realizzare i progetti finalizzati all'incentivazione dei servizi programmati a medio e lungo termine; per i responsabili delle unità operative delle aree sicurezza e traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali e dei centri per la giustizia minorile e per i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che abbiano raggiunto gli obbiettivi di produttività proposti nei progetti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera g). Il compenso è fissato in misura non inferiore a lire 40.000 e non superiore a lire 80.000 mensili.

6. Al personale indicato nei punti d), e), f) e g) spetta il solo compenso ivi indicato e non anche quello previsto per chi abbia concorso alla realizzazione del progetto. I compensi indicati ai punti d), e), f) e g), inoltre, non sono tra loro cumulabili.

7. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere d), e), f) e g) è corrisposto quello più favorevole.

8. La valutazione sulla concreta realizzazione del progetto è demandata all'esame dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali della sede di contrattazione decentrata.

9. La valutazione è effettuata con cadenza quadrimestrale. All'esito positivo di tale valutazione sono corrisposti i compensi di cui alle lettere d), e), f) e g).

10. Il controllo sull'idoneità dei progetti volti a favorire l'incentivazione della programmazione dei servizi d'istituto è effettuato, annualmente, dall'Amministrazione centrale e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale, attraverso una verifica a campione dei dati relativi a tutti gli istituti penitenziari.

Art.4

Articolazione dei turni di servizio

1. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero, di cui all'articolo 16 - commi 1, 2 e 3 - del DPR 16 marzo 1999, n.254, garantisce:

a. efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi;

b. riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

3. L'articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all'articolo 12, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:

 a. orario articolato su turni;

 b. orario articolato su cinque giorni; c. orario articolato su sei giorni; d. orario flessibile.

 4. In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore con inizio alle ore 6,00, alle ore 12,00, alle ore 18,00 ed alle ore 24,00. Non è consentita la prosecuzione del servizio nel quadrante successivo. La possibilità di deroghe a tale principio, per eccezionali esigenze di servizio, è demandata alla contrattazione decentrata.

5. La gestione del servizio programmato su tre quadranti, nell'ipotesi di eventuali, eccezionali ed indifferibili ragioni di servizio, con inizio dei turni alle ore 8,00, alle ore 16,00 ed alle ore 24,00, è demandata alla contrattazione decentrata. Non possono, comunque, essere previste prestazioni di lavoro straordinario programmato.

6. La durata dei turni di servizio di cui ai commi precedenti non può essere in nessun caso superiore alle nove ore, salvo quanto previsto al comma successivo.

7. L'articolazione dei servizi su turni unici fissi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata periferica presso ogni struttura, con le modalità previste all'art.13.

8. In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato almeno mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 16 del DPR 16 marzo 1999, n.254.

9. Il foglio di servizio, di cui all'articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n.82, deve essere predisposto 30 giorni prima del periodo che va a disciplinare e deve essere esposto, per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.

10. L'Amministrazione si impegna ad informatizzare, in tempi brevi, le procedure per la predisposizione dei turni di servizio. A tale scopo effettuerà un monitoraggio teso ad accertare il numero ed il tipo delle applicazioni informatiche in uso negli uffici servizi procedendo, entro il 30 ottobre 2000, ad una verifica con le organizzazioni sindacali dei risultati conseguiti.

11. Ai fini della valutazione quadrimestrale di cui all'art.3 devono essere forniti alle organizzazioni sindacali della sede di contrattazione decentrata, tutti i dati e le informazioni relative ai progetti, insieme a copia dei modelli 14/A relativi al periodo considerato. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, da essi ricavabili, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

12. E' considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all'illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E', altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.

13. I turni programmati, di regola, non possono essere soggetti a variazioni fatta eccezione che per motivate esigenze di servizio ovvero, a richiesta del dipendente, per documentate ragioni personali. Nel primo caso l'ufficio servizi informa tempestivamente e per iscritto il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione il medesimo avanza istanza scritta e motivata all'ufficio servizi in tempo utile per la variazione da apportare al servizio. L'eventuale diniego deve essere pur esso motivato e comunicato in tempo utile.

14. Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse nonché quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.

15. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.

16. Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:

a. organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;

b. obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio con cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei volte l'anno;

c. obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio ad accertamenti clinici con le cadenze fissate dalle vigenti normative in materia.

17. Le giornate di riposo, quelle di congedo ordinario e straordinario non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 22 del giorno precedente.

18. Il turno notturno deve essere effettuato rispetto ad altri turni, precedenti , con un intervallo d'almeno otto ore. Al servizio notturno deve normalmente seguire il riposo settimanale.

 

Art.5

Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.

Impiego nei servizi.

 Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari ivi compreso l'incarico di comandante di reparto.

2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. In conformità all'articolo 17 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le previsioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'Amministrazione esonera dai turni di servizio continuativi articolati sulle 24 ore, per richiesta del dipendente, la madre o per le situazioni monoparentali con prole di età inferiore a tre anni e vieta la sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti della stessa amministrazione con figli fino a 6 anni di età.

4. Alla contrattazione decentrata periferica è demandata l'individuazione dei posti di servizio, non soggetti a rotazione, che richiedono particolari attitudini e capacità professionali nonché i criteri per la loro copertura. L'aliquota di personale degli istituti penitenziari impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali non può superare quella accertata alla data di stipula del presente accordo. L'aliquota del personale impiegato in servizi diversi da quelli istituzionali non può superare in nessun caso il numero dei posti vacanti nelle piante organiche del personale del comparto ministeri previste per ciascun istituto o servizio. L'Amministrazione penitenziaria si impegna a ridurre progressivamente il numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali contestualmente all'assunzione di personale amministrativo e tecnico.

5. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti, altresì, le modalità ed i criteri per un'equa e trasparente rotazione del personale nei posti di servizio diversi da quelli di cui al comma 4.

6. Le modalità di impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a. per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza sulla media mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;

 b. non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore tranne nell'ipotesi indicata all'art. 4, comma 5 del presente accordo. In tal caso non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le otto ore;

c. non è consentito adibire alle turnazioni notturne, la lavoratrice madre, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, o, alternativamente, il padre, di un figlio di età inferiore a tre anni, convivente con la stessa;

d. non è consentito adibire alle turnazioni notturne il personale femminile e maschile che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

 e. non è consentito adibire alle turnazioni notturne il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;

f. il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

7. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza sulla media mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

8. A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza sulla media mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

9. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o per richiesta specifica dell'interessato, possono essere assegnati:

a) - turni notturni eccedenti la media mensile stabilita e, comunque, non superiori a sei turni mensili;

b) - turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti la media mensile stabilita. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;

c)- turni serali in eccedenza sulla media mensile stabilita. Non possono essere superati gli otto turni mensili.

10. Per motivate esigenze di servizio l'amministrazione può richiedere turni notturni, festivi domenicali ed infrasettimanali e turni serali in eccedenza sulla media mensile stabilita allorché tutto il personale di polizia penitenziaria di pari ruolo in forza all'istituto e non impedito a norma delle vigenti disposizioni abbia espletato turni notturni, festivi domenicali ed infrasettimanali e turni serali pari alla media mensile.

11. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del DPR 395/95 e dall'art. 20 del DPR 254/1999, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali esigenze di servizio, con l'effettuazione di turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art.6

Prestazioni di lavoro straordinario.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in tema d'orario di lavoro e tenuto conto che l'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono comunque avere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro esse potranno essere richieste, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo, regolare ed ordinato svolgimento delle attività degli istituti e servizi, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395, per il conseguimento delle finalità e per gli adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il finanziamento assegnato in bilancio per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario sarà ripartito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai Provveditorati regionali, alle Scuole di formazione ed aggiornamento ed al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" e dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ai Centri ed alle Scuole di Formazione per il personale della Giustizia Minorile.

3. La ripartizione nell'ambito di ciascun Provveditorato regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile sarà effettuata per gli Istituti e servizi dipendenti.

4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza negli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all'organico ufficialmente fissato dall'Amministrazione centrale.

5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:

a. garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;

 b. conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;

c. consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.

7. Al personale impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.

8. Al personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo settimanale, normalmente previste per il servizio, non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell'istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto nominativo, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali ogni due mesi.

10. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.

11. Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, il personale femminile con prole di età inferiore a tre anni ed il personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, è esentato, a sua richiesta, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

12. Tale ultima previsione si applica anche nei confronti del personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

13. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.

Art.7

Turni di riposo compensativo.

1. Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo, e' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

2. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto l'interessato formulerà una nuova richiesta.

3. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro quattro mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

4. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Qualora tali esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in orario notturno, tale servizio è considerato a tutti gli effetti quale espletamento di turno notturno.

Art.8

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.

1. I turni di reperibilità, previsti dagli articoli 8, comma 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 395 e 23, comma 5 - lettera h), del DPR 16 marzo 1999, n. 254, sono compensati con l'indennità di presenza qualificata, ai sensi degli artt. 10 e 15 del DPR 254/1999.

2. I turni di reperibilità, ferme restando obiettive esigenze di sicurezza, sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali: a) - volontarietà; b) - rotazione; c) - specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile e, comunque, i Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: · livello di sicurezza dell'istituto; · eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti.

4. Ciascun dipendente, compreso il Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.

5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo, non possono essere programmati al termine dell'espletamento del turno notturno e debbono essere disposti nella stessa giornata nella quale il personale è impiegato in un turno di servizio.

6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.

7. I turni di reperibilità possono essere stabiliti per fronteggiare improvvise e non prevedibili esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti ovvero per esigenze di funzionalità di particolari servizi dell'Amministrazione Penitenziaria.

8. I predetti turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82.

9. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

10. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto il compenso per lavoro straordinario.

CAPO III

ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Art. 9 Formazione ed aggiornamento professionale.

1. Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L'attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell'informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l'Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi ed a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. L'Amministrazione s'impegna a realizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private ed altre Amministrazioni.

3. L'Amministrazione penitenziaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del presente accordo, s'impegna ad avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale, da concludersi entro il 30 novembre 2000 , le cui risultanze entreranno a far parte del presente accordo, sulle seguenti questioni:

a. definizione del modello organizzativo delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale;

b. definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei formatori e dei docenti;

c. introduzione del principio di rotazione dei formatori e del personale impegnato nell'attività didattica;

d. definizione dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento del personale in servizio presso le scuole di formazione.

4. I corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale devono essere programmati all'inizio di ciascun anno e devono essere effettuati rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi; le ore di lezione, che siano eventualmente effettuate dopo il normale orario lavorativo, saranno retribuite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro straordinario ovvero recuperate, su richiesta del dipendente, con turni di riposo compensativo. I criteri organizzativi e la durata dei predetti corsi saranno concordati in sede di contrattazione decentrata.

5. Al fine di garantire un'omogenea attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale l'Amministrazione Centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, invia all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo e dell'Amministrazione penitenziaria, all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, ai Provveditorati Regionali ed alle organizzazioni sindacali il piano annuale corredato delle indicazioni generali per l'organizzazione dei corsi da svolgersi nelle sedi periferiche. L'Amministrazione predispone, inoltre, pubblicazioni e dispense elaborate in base ai programmi individuati conformemente a quanto disposto dal richiamato articolo 22.

6. E' garantita la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari, delle pubblicazioni e delle dispense elaborate dalle Scuole di Formazione e dall'ISSP che abbiano carattere di utilità generale per il personale.

7. I corsi sull'addestramento al tiro e sulle tecniche operative, nonché quelli finalizzati all'aggiornamento professionale, avranno la durata complessiva minima di dodici giorni lavorativi annui e saranno svolti con cadenza bimestrale. Per specifiche esigenze addestrative correlate all'utilizzazione di nuovo armamento di reparto o individuale, ovvero ai fini della conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo formativo potrà essere articolato su due giornate; per tali fattispecie il modulo successivo dovrà svolgersi entro i tre mesi seguenti. Le giornate destinate a detti corsi, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nel semestre successivo.

8. La verifica del rispetto della previsione di cui al precedente comma è demandata alla conferenza trimestrale prevista dall'art.27, comma 1, del DPR 16 marzo 1999, n. 254.

9. D'intesa con la commissione prevista nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, l'Amministrazione penitenziaria può prevedere che uno o più moduli, individuati per l'aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto ministeri. Per assicurare le attività formative l'Amministrazione può utilizzare oltre alle quote previste dal relativo bilancio anche altre eventuali risorse. In tale ipotesi è informata la commissione di cui al comma 3 dell'art. 22 del DPR 395/95.

10. Ferme restando le attività formative per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sono demandate quelle che attengono alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla specializzazione per il contingente minorile di cui al D.M. 26 marzo 1993.

Art.10

 Indirizzi generali per le attività gestionali dell'ente di assistenza del personale

1. Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente per l'assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, indicati nel presente accordo, debbono essere perseguiti dall'Ente medesimo adempiendo alla previsione di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n.395 e dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/4/1997.

2. L'Ente deve perseguire gli obiettivi indicati al comma 2 dell'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nel rispetto della programmazione e dell'equilibrio finanziario. Tende ad incrementare le entrate e ad ottimizzare le spese, garantendo comunque qualità dei servizi prestati ed economicità.

3. Sono incrementate le attività rese a favore dei dipendenti e delle loro famiglie anche con riguardo alle attività di svago, di tempo libero, culturali. Esse sono promosse attraverso la stipula di convenzioni con primarie società che offrano i propri servizi su tutto il territorio nazionale. Della stipula di tali convenzioni, comprese quelle dalle quali derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell'acquisto di beni e servizi e di ogni altra iniziativa adottata dall'Ente, è fornita capillare informazione a tutte le strutture - centrali e periferiche - dell'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali. Le informazioni sono diffuse anche sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

4. L'Amministrazione penitenziaria si impegna a che l'Ente di Assistenza favorisca l'acquisizione da parte del personale di servizi assicurativi, previdenziali e sanitari nonché quelli concernenti l'erogazione di mutui per l'acquisto di abitazione principale, attraverso convenzioni più favorevoli di quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario. Parimenti l'Amministrazione si impegna a che l'Ente predisponga annualmente ed entro il 31 gennaio un complessivo documento programmatico, individuante la destinazione delle risorse e delle attività da valorizzare.

5. L'Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l'assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi e i figli dei caduti per servizio.

6. L'Amministrazione penitenziaria, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna ad avviare un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali, le cui risultanze entreranno a far parte del presente accordo, per individuare, entro il 30 novembre 2000, gli strumenti normativi che consentano, ai rappresentanti delle medesime, di partecipare alla definizione degli obbiettivi dell'Ente ed alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.11

Alloggi di servizio

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione.

2. Ove ciò non sia possibile il personale potrà usufruire di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Entro 30 giorni dalla conclusione della presente trattativa è attivato un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato, le cui conclusioni costituiranno parte integrante del presente accordo, per definire: · i criteri che, tenendo presenti i requisiti previsti per le strutture alberghiere di seconda categoria, consentano di indicare con chiarezza cosa debba intendersi per decorosa sistemazione alloggiativa; · gli impegni dell'Amministrazione per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fornire al personale inviato in missione una sistemazione in strutture aventi i requisiti indicati al punto precedente; · il numero e la collocazione degli alloggi demaniali attualmente nella disponibilità dell'Amministrazione che possono essere utilizzati per ospitare il personale in servizio di missione.

CAPO IV

RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art.12 Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

2. Esso, incentrato sul rafforzamento del confronto e della partecipazione su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi, si articola nei seguenti modelli relazionali:

a. contrattazione collettiva a livello nazionale sulle materie indicate nell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129 e per l'individuazione delle risorse da destinare al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

b. accordo nazionale quadro;

c. contrattazione decentrata.

3. Il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame.

4. L'attività di confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni dei lavoratori, che deve caratterizzare le relazioni sindacali a livello centrale e periferico, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. Contribuiscono a realizzare tale coinvolgimento la costituzione delle commissioni paritetiche e dei comitati previsti dal DPR 16 marzo 1999, n.254 e di quella indicata al successivo art.13, comma 8 del presente accordo. Tali organi rappresentano lo strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.

5. Nella sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la conferenza trimestrale, prevista dall'art. 27, comma 1, del DPR 16 marzo 1999, n. 254, verifica la corretta programmazione dei servizi d'istituto, il rispetto di tutti gli adempimenti e gli impegni previsti dal presente accordo, compresi quelli indicati all'articolo 9, comma 7 nonché le modalità di attuazione, in sede centrale e periferica, dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, dei riposi compensativi e dei turni di reperibilità.

6. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, presieduta da un funzionario designato dall'Amministrazione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 254 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal DPR 254/1999 e dal presente accordo quadro.

7. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 254/1999 è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 195/95, sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

8. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. firmatarie dell'accordo di cui al DPR 16 marzo 1999, n.254.

Art.13 Contrattazione decentrata

1. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 23, comma 6 del DPR 16 marzo 1999, n. 254 e di seguito elencate:

 a. gestione e applicazione, con cadenza annuale, della destinazione, utilizzazione e attribuzione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

b. criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;

c. criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

d. criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e. misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale;

2. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art.4, commi 4, 5, e 8 del presente accordo.

3. Ai fini della contrattazione decentrata periferica il presente accordo individua le seguenti sedi:

a. la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio in tale sede e presso l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile;

 b. le sedi dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale; c. le sedi dell'ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore regionale ovvero, per il settore minorile, dal dirigente del Centro per la Giustizia minorile competenti, nonché dal titolare dell'ufficio od istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

 4. Per la stipula degli accordi decentrati l'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le organizzazioni sindacali le cui delegazioni non possono superare la tre unità per ciascuna sigla.

5. La trattativa si conclude nel termine di venti giorni dal suo inizio che, su richiesta delle parti, può essere prorogata di ulteriori dieci giorni.

6. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

7. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati, entro i termini di cui al terzo comma, il Provveditore regionale competente per territorio nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n. 254, acquisite le argomentazioni dell'autorità responsabile dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette forniscono ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali indicazioni entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la scelta delle soluzioni ritenute più appropriate in ordine al raggiungimento dell'accordo.

8. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati, entro trenta giorni dall'inizio delle trattative ciascuna delle parti può ricorrere alla commissione istituita ai sensi dell'articolo 28 del DPR 254/99 che esprime sulla questione un parere vincolante nel merito.

9. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della giustizia minorile una Commissione arbitrale presieduta dal Provveditore o da un suo delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo nazionale quadro e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

10. La commissione ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti.

11. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 28 del DPR 254/99.

12. Nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione regionale arbitrale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla commissione centrale di cui al comma precedente. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.

13. Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dall'Ufficio Centrale per la giustizia minorile.

14. Al di fuori delle ipotesi di conflitti, con cadenza trimestrale hanno luogo incontri, senza alcuna natura negoziale, tra le parti stipulanti, per verificare l'attuazione degli accordi decentrati. In caso di difformità di valutazioni le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 254 possono sottoporre la questione all'Amministrazione Centrale per l'esame.

15. Per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione Centrale la delegazione è composta:

 a. per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;

b. per la parte sindacale, dalle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo di cui al DPR 254/99.

Art.14 Sistema di partecipazione, informazione ed esame.

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall'art. 25 del DPR 16 marzo 1999, n.254, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dell'Accordo Sindacale siglato il 17 febbraio1999, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E' fatto salvo quanto disposto all'art.4, commi 4, 5, e 8 del presente accordo;

b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale);

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi determinati, particolari esigenze di servizio;

d) l'applicazione del riposo compensativo; e) la programmazione di turni di reperibilità;

f) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;

h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;

l) la definizione delle dotazioni organiche;

m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni (solo a livello centrale);

n) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro ( a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).

2. L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'ufficio, istituto o servizio competente ad emanare gli atti.

3. Dopo l'acquisizione dell'informazione da parte delle OO.SS., l'Amministrazione fissa un incontro per un confronto sulle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.

4. Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione nel presente accordo Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.

5. Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità.

Art.15 Prerogative delle Organizzazioni sindacali

1. L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici.

2. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea provvedono ad indicare alle OO.SS. promotrici i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.

4. L'Amministrazione, nei limiti delle dotazioni informatiche di ciascuna sede, consente alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale l'utilizzo di un unico indirizzo di posta elettronica. Per l'utilizzazione di tale indirizzo ciascuna sigla sindacale designa un proprio incaricato. L'accesso alla posta elettronica avviene, in fasce orarie determinate, a livello di singola sede di servizio.

5. Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare i fax degli istituti e servizi dell'Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. La ricezione è garantita, in automatico, anche durante l'orario di chiusura degli uffici segreteria.

6. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata al direttore dell'istituto o del servizio il quale, quando ostino documentabili esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto (o del servizio), o da altro funzionario appositamente delegato e dal responsabile di Area di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 444/92. Sul luogo di lavoro, non è consentito alla delegazione di scambiare alcun colloquio con il personale che ricopre posti di servizio per i quali è necessaria una prestazione lavorativa continuativa, né può essere consentita alcuna forma di colloquio con i detenuti ivi ristretti. La visita, diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell'art. 22 del DPR 254/99, non deve in alcun modo pregiudicare le esigenze di sicurezza detentiva e processuale, relative sia ai reparti che alle persone. In tale occasione la delegazione ha facoltà di richiedere la copia del modello 14/A. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, da esso ricavabili, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

Art.16 Tutela del dirigente sindacale

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

2. Nell'ambito della stessa sede di servizio il trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

3. Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

4. Al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che dimostri di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione ad altro ruolo mediante concorso.

5. I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

6. I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

CAPO V

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art.17 Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. L'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile s'impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

Art.18 Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza

1. In ogni struttura dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:

a) - un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;

 b) - tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;

c) - cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d'addetti superiore a cinquecento.

3. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.

4. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al terzo comma; l'ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

5. L'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile s'impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.

6. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell'unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per iscritto, l'autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento.

7. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.

8. All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da: a) - organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo nazionale riguardante il personale di polizia penitenziaria;

 b) - personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.

9. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.

10. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

11. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.

12. Allo scopo d'assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.

13. Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) - ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;

 b) - verificare la valida presentazione delle liste;

c) - costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d'apertura;

d) - assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;

e) - esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;

f) - proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.

14. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

15. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'inizio delle votazioni.

16. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

17. La votazione ha luogo per mezzo d'una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.

18. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.

19. Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.

20. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.

21. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.

22. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.

23. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall'Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.

24. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

25. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell'ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.

26. L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico di assenza d'un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell'incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall'incarico.

 Art.19

 Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito.

1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di formazione comprenderanno:

a) - conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

b) - conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;

c) - metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;

d) - metodologie per la comunicazione.

2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.

3. Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:

a) - l'accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;

b) - l'utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l'uso di materiale necessario all'espletamento del mandato;

c) - l'informazione di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;

d) - l'avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;

e) - l'avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.

4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'articolo 19 del decreto legislativo citato l'attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere prioritario. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l'orario di lavoro.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20 Specializzazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del DPR 395/95 la individuazione di ulteriori specializzazioni e la loro disciplina complessiva sono demandate al tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali previsto all'art.9, comma 3 del presente accordo quadro.

Art.21

 Criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999 è ammesso il rimborso anche parziale, compatibilmente con lo stanziamento di bilancio sul pertinente capitolo 1715, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell'asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di età.

2. Il rimborso è disposto dietro presentazione delle documentazioni attestante i versamenti effettuati.

3. Nell'ipotesi di frequenza di asili nido privati l'Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l'asilo nido frequentato.

Art.22 Norma Conclusiva

1. Sono fatte salve le disposizioni dell'Accordo Quadro siglato in data 24 luglio 1996 non in contrasto né innovate con le presenti disposizioni.

 

Roma, lì 31 luglio 2000

il Ministro della Giustizia : f.to Piero FASSINO

Per le Organizzazioni Sindacali :

S.A.P.Pe. : f.to Donato CAPECE

O.S.A.P.P. : f.to Leo BENEDUCI

C.I.S.L. : f.to Sebastiano MAZZONE

C.G.I.L. : f.to Fabrizio ROSSETTI

U.I.L.: f.to Sergio GRISINI

S.I.N.A.P.Pe. : f.to Roberto SANTINI

Coordinamento Sindacale Si.A.L.Pe. - S.A.G. : f.to Giuseppe MORETTI Giuseppe CIMINO

NOTA A VERBALE N.1 L'Amministrazione s'impegna, fatte salve le situazioni già consolidate, a non incaricare delle funzioni di comandante di reparto degli istituti, delle scuole e dei servizi penitenziari per adulti e per minori, il personale che risulti ricoprire incarichi statutari nelle organizzazioni sindacali.

NOTA A VERBALE N.2 L'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad aprire, entro il mese di ottobre 2000, le trattative per l'impiego delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'anno 2001. In quell'ambito saranno ricercate soluzioni per riequilibrare la distribuzione del fondo rispetto a situazioni operative nel frattempo evidenziatesi.

NOTA A VERBALE N.3 L'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, entro il mese di ottobre 2000, s'impegnano ad aprire un tavolo di confronto sulla complessiva problematica dei nuclei traduzione e piantonamento e delle analoghe situazioni operative.

 Roma, lì 31 luglio 2000

il Ministro della Giustizia : f.to Piero FASSINO

Per le Organizzazioni Sindacali :

S.A.P.Pe. : f.to Donato CAPECE

O.S.A.P.P. : f.to Leo BENEDUCI

C.I.S.L. : f.to Sebastiano MAZZONE

C.G.I.L. : f.to Fabrizio ROSSETTI

U.I.L.: f.to Sergio GRISINI

S.I.N.A.P.Pe. : f.to Roberto SANTINI

Coordinamento Sindacale Si.A.L.Pe. - S.A.G. : f.to Giuseppe MORETTI Giuseppe CIMINO