Normativa vigente (contratti)

 

Articolo 11 DPR 254/99 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)

1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.

 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure delle indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1000 lorde per ogni turno.

Art.9 DPR 395/95 ( Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)

1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e a quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.

2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzato in turni , sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti e internati.

3. A decorrere dal 1 novembre 1995, le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1997, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.505 sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.